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Pagamento cartelle: dal 1° aprile tornano i consueti 60 giorni

Ai sensi degli artt. 2 del Dl 146/2021 e 1 comma 913 della L. 234/2021, per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022, il termine di pagamento non è di 60 giorni ma di 180 giorni dalla notifica dell’atto. In ragione di ciò, nel lasso temporale dei 180 giorni il debitore non è in mora, dunque non possono essere avviate azioni esecutive né cautelari, e non decorrono gli interessi di mora.

Pertanto, relativamente alle cartelle che verranno notificate dal 1° aprile 2022, torna operativo il consueto termine di pagamento dei 60 giorni, entro i quali, per evitare di essere in mora, occorrerà chiedere la dilazione dei ruoli ai sensi dell’art. 19 del Dpr 602/73.

Se spira il termine dei 60 giorni senza che sia stata accordata la dilazione, potranno, in costanza dei requisiti di legge, essere adottate le consuete misure cautelari (fermi, ipoteche) ed esecutive (pignoramenti).

Decorreranno anche gli interessi di mora di cui all’art. 30 del Dpr 602/73.

Bisogna rammentare che né il Dl 146/2021 né la L. 234/2021 hanno intaccato il termine per il ricorso, dunque anche per le cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 occorre notificare il ricorso nei 60 giorni.

Tale disciplina ha riguardato esclusivamente le cartelle di pagamento, quindi è rimasto invariato il termine di pagamento delle somme intimate con accertamento esecutivo, connesso al termine per il ricorso.

Grazie all’art. 13-decies comma 5-bis del Dl 137/2020 (introdotto in sede di conversione del Dl 228/2021), i debitori decaduti da una dilazione dei ruoli all’8 marzo 2020 (prima quindi dell’emergenza epidemiologica) possono ancora presentare domanda sino al 30 aprile 2022, potendo essere riammessi senza dover per forza pagare tutte le rate insolute.

La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive, e non 10.

Gli altri benefici (ammissione automatica per debiti sino a 100.000 euro e non 60.000 euro, decadenza con 10 rate non pagate) sono ormai “passati”, essendo circoscritti alle domande di dilazione dei ruoli presentate sino al 31 dicembre 2021.

Vengono così a cadere due delle ultime disposizioni della legislazione emergenziale.

Il termine dei 180 giorni vale per le cartelle notificate sino al 31 marzo

Relativamente alle rate da rottamazione dei ruoli è stata prevista in sede di conversione in legge del c.d. decreto “Sostegni-ter” una ulteriore proroga. Precisamente:

  • le rate scadute nel 2020 andranno pagate entro il 30 aprile 2022;
  • le rate scadute nel 2021 andranno pagate entro il 31 luglio 2022;
  • le rate scadenti nel 2022 andranno pagate entro il 30 novembre 2022.
Rimangono invariate le scadenze delle rate derivanti da altre definizioni del Dl 119/2018 (si pensi alla definizione delle liti pendenti o dei processi verbali di constatazione) e lo stesso dicasi per le rate derivanti da dilazioni degli avvisi bonari.

(MF/ms)
 




Agenzia delle Entrate: avviso di circolazione mail false con virus

L’Agenzia delle Entrate invita a prestare la massima attenzione a false mail in circolazione negli ultimi giorni che diffondono virus e software dannosi per il proprio pc o che contengono comunicazioni non attribuibili all’Agenzia stessa”: è quanto si legge in un comunicato stampa diffuso il 23 marzo dalla stessa amministrazione fiscale.

In queste false mail, che riportano il logo Agenzia Entrate  “si fa riferimento a incongruenze nelle liquidazioni periodiche Iva, a nuove disposizioni circa l’efficientamento energetico o a generici problemi di comunicazione con il contribuente. In tutti i casi è presente un allegato in formato .zip, oppure un file Excel con macro (.xlsm), che contengono software dannosi”.

L’Agenzia disconosce il contenuto di questi messaggi e raccomanda di cestinarli senza aprire alcun allegato.

(MF/ms)




L’ ammortamento dei beni rivalutati

Rivalutare un bene d’impresa non significa modificare la sua vita utile residua, ma soltanto incrementarne il valore fino a un massimo rappresentato dal cosiddetto valore recuperabile.

È questa precisazione dei principi contabili nazionali OIC che, in non pochi casi, potrebbe comportare difficoltà per le imprese che si apprestano, nel redigere i bilanci 2021, a effettuare per la prima volta l’ammortamento dei beni rivalutati l’anno scorso.

Si tratta, in particolare, dei casi in cui, per via di rivalutazioni molto elevate, l’applicazione di tale principio – di invarianza della vita utile residua – comporterà l’iscrizione di ammortamenti 2021 sui beni rivalutati significativamente superiori rispetto a quelli iscritti in Conto economico fino all’esercizio 2020.

Si tratta della previsione del § 77 dell’OIC 16, in base al quale “La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale non modifica la stimata residua vita utile del bene, che prescinde dal valore economico del bene.

L’ammortamento dell’immobilizzazione materiale rivalutata continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua”.

Ciò significa, ad esempio, che se si è rivalutato un immobile il cui processo di ammortamento sarebbe terminato nei successivi cinque esercizi, l’ammortamento del valore netto contabile ottenuto a seguito della rivalutazione deve essere determinato dividendo tale valore netto contabile per i cinque esercizi residui.

Dello stesso tenore dell’OIC 16 anche il § 16 del documento interpretativo 7 dell’OIC, in base al quale “La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o un bene immateriale di per sé non comporta una modifica della vita utile.

Restano ferme le disposizioni dei principi contabili nazionali di riferimento che prevedono l’aggiornamento della stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima”.

Da sottolineare però che, a differenza del principio contabile, l’interpretativo precisa “di per sé”: significa che non è vietato modificare la vita utile residua dei beni rivalutati, ma soltanto che non può essere la rivalutazione a giustificare tale modifica.

Inoltre, successivamente richiama la previsione dei principi contabili nazionali dell’esigenza di modificare la stima della vita utile residua qualora si siano modificate le ragioni alla base della stima originaria dell’amministratore.

A tal proposito è bene ricordare che l’OIC 16 così disciplina la modifica del piano di ammortamento (§ 70): “Il piano d’ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest’ultima è modificata, il valore contabile dell’immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite”.

Prevista l’esigenza di modificare la stima della vita utile residua

Nel bilancio 2020, nel ricorrere a una perizia di stima, ad esempio relativamente a un immobile, per individuare il valore recuperabile, in numerosi casi si è chiesto al perito se, a fronte di una manutenzione costante, si può ritenere che l’immobile possa dare utilità all’impresa per un maggior numero di esercizi, rispetto alla stima originaria.

In tali casi, nel bilancio 2021, nel rispetto della previsione dell’OIC 16, l’ammortamento dei beni rivalutati sarà rideterminato per un importo pari al rapporto tra il valore netto contabile (costo rivalutato al netto del fondo ammortamento) e il numero di esercizi di vita utile residua a seguito della modifica della stima, contenendo in questo modo l’effetto dei maggiori ammortamenti nel Conto economico dell’esercizio 2021 e anche in quello degli esercizi successivi.

Nel bilancio 2021 si potrebbe ottenere lo stesso risultato ricorrendo alla possibilità di sospendere gli ammortamenti, ma in tale caso nei successivi esercizi, quando non sarà più possibile sospendere gli ammortamenti, l’impresa si troverebbe a dover iscrivere i maggiori ammortamenti con le conseguenze negative in termini di incidenza sul risultato dell’esercizio.

(MF/ms)
 




La compensazione del credito di imposta per i beni strumentali

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 Dlgs. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, secondo l’articolo 1, comma 1059, L. 178/2020, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti non 4.0, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0.

L’utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale riguardava:

  • il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0” effettuati ai sensi del comma 1054 della Legge di bilancio 2021 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;
  • il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali “non 4.0” effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
La possibilità di utilizzare il credito di imposta in un’unica quota era una facoltà esercitabile sugli investimenti citati effettuati fino al 31 dicembre 2021 (circolare 9/E/2021, paragrafo 5.3); nel caso in cui tale possibilità non sia stata sfruttata, il contribuente avrebbe comunque potuto scegliere di scontare il credito in tre quote annuali di pari importo.

Ai fini dell’individuazione del momento di “effettuazione” dell’investimento risulta decisiva la “consegna” del bene mobile ai sensi dell’articolo 109, comma 2, Tuir (risposta 107/E/2022).

L’utilizzabilità in un’unica quota non riguarda né il credito d’imposta per i medesimi investimenti effettuati nel 2022 (secondo anno di agevolazione ai sensi del comma 1055 della Legge di bilancio 2021), né il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0”, effettuati ai sensi dei commi 1056, 1057 e 1058 della Legge di Bilancio 2021, per i quali il beneficiario continuerà a fruire del credito in tre quote annualiindipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi conseguiti.

Per contro è possibile che il credito utilizzabile in unica soluzione lo scorso anno, o la quota annuale del credito utilizzabile in tre esercizi, non sia stato interamente utilizzato. In tale ipotesi il credito non utilizzato, in tutto o in parte, potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.

La ritardata interconnessione permette di partire con l’utilizzo di un credito di imposta base, per poi passare al credito di imposta maggiorato solo nel momento di avvenuta interconnessione. Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione, oppure può decidere di attendere l’interconnessione e fruire del credito di imposta “in misura piena”.

L’ammontare del credito d’imposta “in misura piena” successivamente fruibile dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza.

Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Potendo l’interconnessione intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene, esclusivamente per la necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione, l’agevolazione non viene meno sempreché le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d’imposta.

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i seguenti codici tributo con la risoluzione 3/E/2021 e confermati dalla risoluzione 69/E/2021:

  • 6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020”;
  • 6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020”;
  • 6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – articolo 1, comma 1058, L. 178/2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Pertanto, l’utilizzo in compensazione, nell’anno 2022, della seconda quota di un credito di imposta riferito ad investimenti in beni materiali 4.0 effettuati ed interconnessi nel 2021, recherà il codice tributo 6936 e anno di riferimento 2021.

(MF/ms)
 




Più tempo per la comunicazione delle opzioni per interventi edilizi

La comunicazione delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, di cui all’art. 121 del Dl 34/2020, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, potrà essere trasmessa entro il 29 aprile 2022, anziché entro il 7 aprile.

La proroga è stata disposta con il comma 1 dell’art. 10-quater del Dl 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”), introdotto in sede di conversione dalla L. 28 marzo 2022 n. 25.

Seppur il termine ultimo per l’invio della “comunicazione” per l’esercizio dell’opzione sia il 16 marzo “dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione”, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873 (§ 4.1) ha disposto la proroga del relativo termine al 7 aprile 2022, ma detto termine è stato poi ulteriormente prorogato al 29 aprile 2022 nel corso dell’iter di conversione in legge del Dl 4/2022.

La proroga al 29 aprile riguarda i soggetti che intendono optare per cessione/sconto che hanno sostenuto, nell’anno 2021, spese per interventi (sia nel caso siano eseguiti sulle unità immobiliari, sia nel caso siano eseguiti sulle parti comuni degli edifici) di:

  • efficienza energetica di cui all’art. 14 del Dl 63/2013 (c.d. ecobonus), compresi quelli per i quali spetta il superbonus del 110% ai sensi dell’art. 119 commi 1 e 2 del Dl 34/2020;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del Dl 63/2013 (c.d. sismabonus), compresi quelli per i quali compete il superbonus di cui all’art. 119 comma 4 del Dl 34/2020;
  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. a), b) e d) del Tuir (gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (lett. e) rientrano tra gli interventi “optabili” in quanto interventi di manutenzione straordinaria o quando la detrazione compete in versione superbonus 110% ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del Dl 34/2020);
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. h) del Tuir, compresi quelli per i quali spetta il superbonus ai sensi dell’art. 119 commi 5 e 6 del Dl 34/2020;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019;
  • installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del Dl 63/2013, compresi quelli per i quali spetta il superbonus ai sensi dell’art. 119 comma 8 del Dl 34/2020.
Il mancato invio della “Comunicazione” nel termine del 29 aprile 2022, così come la presentazione con modalità non conformi, rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

In conseguenza della suddetta proroga del termine di invio della comunicazione delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, il comma 2 dell’art. 10-quater del Dl 4/2022 convertito ha differito al 23 maggio 2022, in luogo dell’originario 30 aprile 2022, il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate è tenuta a rendere disponibili telematicamente le dichiarazioni dei redditi precompilate dei contribuenti relative al periodo d’imposta 2021 (modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022).

Precompilate messe a disposizione entro il 23 maggio

Ai sensi dell’art. 1 comma 1 del Dlgs. 175/2014, infatti, l’Agenzia mette a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati le dichiarazioni precompilate relative ai redditi prodotti nell’anno precedente, utilizzando:

  • le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria;
  • i dati trasmessi da parte di taluni soggetti terzi;
  • i dati contenuti nelle CU 2022.
La proroga del termine ordinario del 30 aprile al 23 maggio è limitata all’anno 2022, vale a dire alle dichiarazioni relative ai redditi prodotti nel 2021.

Tale differimento del termine si è reso necessario poiché, tra i dati che contribuiscono alla predisposizione della dichiarazione precompilata, vi sono anche i dati relativi all’opzione per i bonus “edilizi”.

A seguito della messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate 2022, i contribuenti possono accedere direttamente alle proprie dichiarazioni utilizzando i seguenti strumenti di autenticazione:

  • il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID);
  • la Carta di identità elettronica (CIE);
  • la Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • il PIN dispositivo rilasciato dell’Inps (solo per i cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano, cfr. circ. Inps n. 127/2021).
I contribuenti potranno accettare o modificare i modelli reddituali precompilati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, a partire dalla data che dovrà essere stabilita dalla stessa Agenzia.

(MF/ms)




Webinar 11 aprile ore 10: “I crediti di imposta per chi investe in innovazione: cosa c’è da sapere”

Il Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di Como-Lecco organizza per lunedì 11 aprile 2022, ore 10, il webinar  dal titolo “I crediti d’imposta per chi investe in innovazione: cosa c’è da sapere”.

Durante il seminario online un esperto presenterà le principali misure del Piano, rimanendo a disposizione per eventuali domande da parte dei partecipanti.

Per permettere all’esperto di rispondere in maniera puntuale durante il webinar, è anche possibile inviare eventuali quesiti sui crediti d’imposta a pid@comolecco.camcom.it prima dell’incontro. 

Per maggiori informazioni sull’evento e per iscriversi CLICCARE QUI

(MP/am)
 




Verso la fine dell’emergenza Covid-19: novità in vigore da aprile 2022

Il Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022 che si allega, descrive in modo puntuale il cambiamento delle regole per passare gradualmente ad una gestione ordinaria del rischio sanitario da Covid-19. Il decreto è in vigore dal 25 marzo 2022 e dovrà essere convertito in legge.

Di seguito si riassumono le principali misure che hanno risvolti nelle aziende e più in generale sul lavoro:

1. Gestione casi di contagio accertato e contatti stretti (art.4)

Coloro che a seguito di provvedimento dell’autorità sanitaria risultano contagiati, dal 1° aprile 2022, sono sottoposti ad isolamento pertanto è fatto divieto di abbandonare il proprio domicilio/abitazione fino ad avvenuta guarigione.

Coloro che risultano contatti stretti con soggetti positivi al virus, devono osservare la misura dell’auto sorveglianza (i.e. obbligo di indossare mascherina FFP2 al chiuso o in caso di assembramenti) per 10 giorni, con effettuazione di un tampone in caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, obbligo di tampone dopo 5 giorni dal contatto. Viene pertanto eliminata la misura della quarantena precauzionale.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art.5)

Fino al 30 aprile 2022 c’è l’obbligo di utilizzo di Ffp2 nei mezzi di trasporto (es. treni, autobus, cabinovie e anche luoghi per spettacoli, cinema e musica dal vivo) e di utilizzo delle protezioni almeno chirurgiche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private; l’obbligo non sussiste nel caso in cui le condizioni dei luoghi consentano di garantire l’isolamento da persone non conviventi.

Fino al 30 aprile 2022 i lavoratori che nello svolgimento delle mansioni assegnate non siano in grado di mantenere la distanza interpersonale di un metro possono utilizzare, quali Dpi Dispositivi di Protezione Individuale, le mascherine chirurgiche.

2. Green Pass (art.6 e 7)

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito solamente ai soggetti muniti del c.d. Green Pass base (certificazione Covid19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione dal virus o tampone) l’accesso ai seguenti servizi: mense, catering, ristoranti al chiuso (ad eccezione di quelli all’interno di alberghi); concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto.

Il green pass non sarà più richiesto per accedere ad uffici postali, servizi alla persona, pubblici uffici, servizi bancari e finanziari, attività commerciali come per i servizi che soddisfano esigenze primarie della persona.
Dal 1° al 30 aprile 2022 basta esibire il Green Pass base per utilizzare i mezzi di trasporto (treni, autobus ecc.).

Dal 1° al 30 aprile 2022 nei luoghi di lavoro rimane l’obbligo di Green Pass base per chiunque acceda per lo svolgimento di attività lavorativa, di volontariato o formazione anche sulla base di contratti esterni. Conseguentemente, per la stessa durata, è confermato l’obbligo per i datori di lavoro di procedere alla verifica del possesso del Green Pass; i lavoratori privi di Green Pass saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di una valida certificazione e in ogni caso non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e diritto alla conservazione del posto di lavoro; resta ferma la facoltà per tutti i datori di lavoro – dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata – di sospendere il lavoratore privo di Green Pass per la durata del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi rinnovabili fino al 30 aprile 2022, anche in questo caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Fino al 30 aprile 2022, i dipendenti over 50 (individui soggetti ad obbligo vaccinale) per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e su richiesta esibire il Green Pass.

Dal 1° aprile al 30 aprile 2022, l’utilizzo del Green Pass rafforzato (certificazione Covid-19 rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione dal virus) rimane necessario per accedere ai seguenti servizi: piscine, palestre, centri benessere nonché spazi adibiti a spogliatoi; convegni e congressi; centri culturali e ricreativi; feste, conseguenti (e non) a cerimonie civili/religiose, nonché eventi a queste assimilati al chiuso; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico a spettacoli, nonché ad eventi/competizioni sportive al chiuso.
 
Infine si segnala che il ministro della salute (art.3) può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, oltrechè introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero.

 
(SN/bd)
 




Carlo Antonini di Apitech premiato dalla Bicocca

Gli articoli pubblicati sul premio ricevuto dal responsabile scientifico della nostra divisione innovazione e sviluppo. 

Il cittadino Monza e Brianza: Università Bicocca, “Premio giovani talenti” a Matteo Fossati di Biassono e Carlo Antonini di Carate Brianza
 
MBNEWS: Due brianzoli premiati tra i Giovani talenti di Milano-Bicocca
 




Lavori usuranti e lavoro notturno: comunicazione entro il 31 marzo 2022

I datori di lavoro che hanno impiegato nell’anno 2021 dipendenti in lavorazioni c.d. “usuranti” o in lavoro notturno, devono predisporre entro il 31 marzo 2022 la comunicazione obbligatoria modello LAV_US al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali attraverso l’applicazione “usuranti” presente sul portale ministeriale cliclavoro
 
Modalità di comunicazione
A seguito delle nuove disposizioni ministeriali, l’accesso all’ applicazione “usuranti” è possibile solo con credenziali Spid o Cie e per le modalità di compilazione guidata rimandiamo alla nuova guida resa disponibile al link dedicato.
Ricordiamo che la comunicazione è di tipo statistico e la sua funzione è quella di fornire un monitoraggio dei periodi in cui ogni lavoratore ha svolto lavori di cui all’art. 1, co. 1. lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/2011 ovvero:
  1. Il lavoro usurante ai sensi del D.M. 19 maggio 1999;
  2. Il lavoro usurante notturno;
  3. Il lavoro usurante a catena;
  4. Il lavoro usurante autisti.
Per quanto riguarda la tipologia di comunicazione, inizio del lavoro a catena, evidenziamo che per la stessa i tempi d’invio del modello LAV_US sono entro i 30 giorni dal suo inizio.
Segnaliamo che nel modello vanno inseriti i dati anagrafici aziendali e dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, suddivisi per unità produttiva ove svolgono attività; il caricamento è possibile anche attraverso un file massivo in formato.csv.
Il modello appare con le seguenti sezioni da compilare:
  • “datore di lavoro”, in cui vanno indicati i dati aziendali;
  • “dati Inps“, con l’indicazione del codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e n. matricola;
  • “dati Inail” con l’indicazione del codice cliente Inail;
  • “altro Ente” in cui va indicato l’eventuale altro ente a cui l’azienda risulta iscritta;
  • “elenco delle unità produttive” in cui vanno indicate le unità produttive nelle quali sono impiegati lavoratori in attività usuranti (anche in somministrazione), riportando i loro dati anagrafici, il codice fiscale e il periodo nel quale ha svolto le lavorazioni usuranti;
  • “dati di invio”.
Sanzioni
È prevista una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 in caso di mancata osservazione dell’obbligo di comunicazione.
 
Servizio di assistenza
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attraverso il format da compilare all’indirizzo dedicato, oltre alle risposte a quesiti FAQ
da consultare prima della compilazione.

(FP/fp)




Decreto energia: “Segno di vicinanza alle nostre pmi”

La Provincia del 25 marzo 2022, parlano Enrico Vavassori, presidente della nostra associazione e Ambrogio Bonfanti, presidente del Consorzio Adda Energia.