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Saldo Imu 2020 al 16 dicembre

Esenzioni e conguagli a seguito disposizioni emergenza Covid-19

 

Il 16 dicembre 2020 scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2020.

La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che, a decorrere dall’anno in corso, l’imposta unica comunale (c.d. IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU, è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.

Attenzione: A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in alcuni casi la seconda rata non deve essere versata.
Per verificare se è possibile godere di tale agevolazione occorre far riferimento a tre Decreti emergenziali: il “Decreto Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito ormai nella legge n. 126/2020), il “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) e il “Decreto Ristori-bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149).

La normativa

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2020 è stata versata la prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2020.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Esenzioni al versamento della seconda rata IMU

Per effetto di alcune disposizioni normative, emanate negli ultimi mesi a seguito della pandemia, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili nei quali si svolgono attività sospese a causa del Covid-19.

Il Decreto Agosto

L’art. 78 del “Decreto Agosto”, convertito nella legge n. 126/2020, ha stabilito che la seconda rata IMU 2020 non deve essere versata per:

a)      gli immobili adibiti a stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b)      gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e le relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c)      immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d)      immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e)      immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160/2019, non sarà dovuta per gli anni 2021 e 2022. L’efficacia di quest’ultima previsione è subordinata, all’autorizzazione della Commissione europea.

Si ricorda che il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha introdotto anche l’esenzione dalla prima rata IMU per gli immobili del settore turistico sopra indicati alla lettera a) e b).

Il Decreto Ristori e il Decreto Ristori-bis

Alla luce delle nuove restrizioni imposte ad alcune attività commerciali, sono stati recentemente emanati due nuovi decreti a distanza di pochi giorni uno dall’altro.

Questi due decreti contengono ulteriori esenzioni al versamento della seconda rata IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività interessate dalle misure di sospensione o di limitazione dell’esercizio a seguito del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

L’art. 9 del D.L. n. 137/2020 (“Decreto Ristori”) ha previsto infatti che, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, sono esonerati dall’imposta gli immobili e le relative pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto stesso, poi sostituito dall’allegato 1 del “Decreto Ristori-bis”

 

Inoltre, l’art. 5 del citato “Decreto Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020) ha poi aggiunto un ulteriore elenco di attività, all’allegato 2 del Decreto, i cui esercenti possono non versare la seconda rata IMU 2020 nei casi in cui il proprietario dell’immobile sia anche il gestore delle attività ivi esercitate e gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cosiddette “zone rosse”, individuate dall’art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dall’art. 30 dello stesso “Decreto Ristori-bis”.

Le disposizioni si sono succedute ma non si sovrappongono, anzi è stata ampliata la platea dei soggetti beneficiari.

Segnaliamo che le esenzioni previste dall’art. 78 D.L. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020, relative a:

  • immobili adibiti a stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali (lettera a));
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni (lettera c));

che non richiedono coincidenza tra il proprietario dell’immobile e il gestore dell’attività, continuano ad applicarsi secondo la vecchia regola, indipendentemente dal fatto che le stesse siano incluse anche nella tabella allegata al “Decreto Ristori” e che la novella legislativa richieda l’immedesimazione tra proprietario e gestore.

Eventuale conguaglio entro il 28 Febbraio 2021

Con l’approvazione definitiva del Ddl. di conversione in legge del DL 125/2020, tuttavia, è stabilito che “L’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies [introdotto all’art. 1 del DL 125/2020 convertito] e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie”.

Di norma, il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2020 è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote e dei regolamenti pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze alla data del 28 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 1 comma 762 della L. 160/2019.
Limitatamente all’anno 2020, tuttavia:

–          il termine del 14 ottobre 2020 entro cui i Comuni dovevano inserire il prospetto delle aliquote ed i testi dei regolamenti ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF è differito al 31 dicembre 2020;

–          la data del 28 ottobre 2020 entro cui i Comuni dovevano pubblicare le aliquote ed i regolamenti deliberati per l’IMU 2020 (che hanno effetto per lo stesso anno 2020) è differita al 31 gennaio 2021.

In altre parole, i contribuenti tenuti al versamento della seconda rata IMU entro il 16 dicembre 2020 potrebbero dover versare l’eventuale conguaglio in un secondo momento.

Ove entro il 16 dicembre non risultino pubblicate le delibere comunali, infatti, nel caso in cui vi siano delle differenze con le aliquote del 2019 il contribuente potrebbe trovarsi in due situazioni:

–          potrebbe aver versato per l’anno 2020 più di quando dovuto (in quanto le aliquote 2020 sono inferiori rispetto a quelle del 2019);

–          potrebbe dover versare per l’anno 2020 un ulteriore conguaglio (in quanto le aliquote 2020 sono superiori rispetto a quelle del 2019).

Nel primo caso, anche all’IMU in vigore dal 2020 si applicano le disposizioni contenute nel comma 164 dell’art. 1 della L. 296/2006 secondo cui il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (l’ente locale deve provvedere ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza) (art. 1 comma 776 della L. 160/2019).

Nel secondo caso, la differenza deve essere versata entro il 28 febbraio 2021, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.




Inps: esonero contributivo per nuove assunzioni

La circolare Inps del 24 novembre 2020, n. 133, fornisce le corrette istruzioni per gestire gli adempimenti previdenziali connessi all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.

Si tratta dell’esonero di cui agli artt. 6 e 7 del c.d. decreto Agosto, il cui regime di aiuti di Stato è stato approvato lo scorso 16 novembre 2020.

Esonero per assunzioni a tempo indeterminato

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto Agosto) ha previsto all’articolo 6 l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le seguenti fattispecie:

  • assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato –con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico- effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro;
  • trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020.

L’esonero ha una durata massima di 6 mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Datori di lavoro beneficiari

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

Rapporti di lavoro incentivati e classificazione dei lavoratori

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine), instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di lavoro part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico.

La misura è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Sono esclusi invece dall’esonero le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata (anche se stipulato a tempo indeterminato) e i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

Misura dell’esonero

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di 3 mensilità.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Condizioni di spettanza dell’esonero

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ovvero:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’istituto chiarisce, inoltre, che nell’attuale situazione occupazionale l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da Covid19 in atto è riconducibile ad una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili.

Pertanto, nel caso in cui l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, ove sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.

Compatibiltà con altri incentivi

L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta (art. 6, comma 3).

Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Ammissione all’esonero

Per ottenere lo sgravio, il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps domanda di ammissione attraverso la nuova funzionalità del modulo "DL104-ES" disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex diresco)", previo accesso con credenziali personali.

Modalità di esposizione dati

Una volta ottenuta autorizzazione, il datore di lavoro potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili Uniemens: per la corretta esposizione di codici, causali e importi (correnti e arretrati) rimandiamo alle descrizioni indicate al punto 9) della circolare Inps n. 133 qui allegata.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).




Chiusura uffici festività natalizie

Comunichiamo alle Aziende Associate che, in occasione della festività natalizie, gli uffici dell’Associazione rimarranno chiusi da giovedì 24 dicembre 2020 a mercoledì 06 gennaio 2021.

L’attività degli uffici riprenderà giovedì 7 gennaio 2021.
 

Si comunica, inoltre, che l’Ufficio Paghe riprenderà l’attività lunedì 4 gennaio 2021 osservando i soliti orari: 8.30-12.30, 13.30-17.30.




Inail: Covid-19 misurazione della temperatura

Si segnala e si allega la scheda recentemente predisposta da INAIL per eseguire correttamente la misura della temperatura corporea. Contiene le spiegazioni ai dubbi e alle domande più comuni che l’impiego diffuso di termometri a infrarossi ha sollevato fra gli utilizzatori. Si intitola “indicazioni operative per la misurazione della temperatura corporea mediante un termometro ad infrarossi.

Il video che consigliamo illustra le procedure per effettuare una corretta rilevazione con l’impiego di termometri infrarossi prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, come raccomandato dal protocollo di aprile 2020 tra le parti sociali, per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19

(SN/bd)




Covid-19: restrizioni nel periodo natalizio

Con la presente si invita a consultare il sito regionale che contiene il riepilogo aggiornato delle norme vigenti in Regione Lombardia, comprensive dell’ultimo Dpcm del 3 dicembre 2020.
 
Alla luce dell’annuncio del presidente Fontana, che riguarda il passaggio della Regione Lombardia a zona gialla, da domenica 13 dicembre, con il venir meno di alcune delle restrizioni attualmente vigenti, si resta in attesa del provvedimento del ministero che modifica il “colore” delle regioni nelle quali il contagio si sta riducendo.
Si segnala che sul sito del governo sono consultabili delle Faq molto utili su alcuni dubbi che possono sorgere nell’interpretazione delle norme.
 
Infine si allega il testo del comunicato della prefettura di Lecco, firmato in data 6 dicembre 2020 che recepisce le decisioni del governo in tema di spostamenti, ristorazione e non solo, che costituisce il riferimento per i controlli che saranno attivati sul territorio.

(SN/bd)




News demo test caricamento

Corpo della news modificata da CRM




Nuovo formato XML fattura elettronica ed esterometro

Guida Agenzia delle Entrate

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per facilitare la compilazione di fatture elettroniche ed esterometro, in vista dell’avvio obbligatorio dal 1° gennaio 2021 dell’utilizzo del nuovo formato Xml: sarà infatti possibile dematerializzare anche le fatture con l’estero. La guida fornisce indicazioni utili per generare, integrare e registrare i documenti che transitano attraverso il Sistema di interscambio, chiarendo le modalità di compilazione dei tipi documento facoltativi e il corretto utilizzo dei codici natura obbligatori.

Contestualmente sono stati aggiornati i documenti delle Specifiche tecniche (1.6.2).

Nella guida si precisa tra l’altro che:

  • il C/P (cedente/prestatore) annoti la nota di credito nel registro delle fatture emesse (segno negativo) nel mese in cui è stata effettuata l’operazione;
  • il C/C (cessionario/committente) annoti la nota di credito ricevuta (segno negativo) nel registro delle fatture acquisti nel mese in cui l’ha ricevuta.

Per le note di credito emesse dal C/P finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il C/C, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.

Esempi (tratti dalla guida in commento):

  1. il fornitore francese emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI) la fattura n. 15 del 5 ottobre 2020 non imponibile di 200 euro per cessione di beni;
  2. il cessionario residente o stabilito in Italia trasmette al SDI il 6 ottobre 2020 un documento TD18 in cui, con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre 2020 del francese, è riportato l’imponibile di 200 euro e l’imposta di 44 euro;
  3. il fornitore francese il 3 novembre 2020 emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI), con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre 2020, una nota di credito dell’importo di 20 euro;
  4. conseguentemente, il cessionario residente o stabilito in Italia può trasmettere al SDI un documento TD18 rettificativo di quello trasmesso il 6 ottobre 2020, riportando un imponibile di -20 euro e un’imposta di -4,4 euro.



Inps: esonero contributivo per i datori di lavoro che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale causale Covid19

L’art. 3 del Decreto Agosto n.104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, consente ai datori di lavoro che non richiedono interventi di integrazione salariale per Covid19 (9+9 settimane) di poter usufruire di un nuovo esonero contributivo entro la data del 31/12/2020.
La Commissione Europea in data 10/11/2020 ha dato parere favorevole alla misura, sbloccando così i fondi necessari a sostenere il finanziamento e, con il messaggio n. 4254 del 13/11/2020, l’Inps provvede a definire le modalità applicative dello sgravio.
I datori di lavoro che hanno utilizzato interventi di integrazione salariale per Covid19 (Cigo, Fis e Cassa in deroga) nella prima fase dell’emergenza epidemiologica e che in seguito non hanno avuto necessità di attivare le altre settimane rese disponibili con il decreto agosto (9+9), possono richiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, riparametrato e applicato su base mensile e con fruizione entro il 31 dicembre 2020 nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei citati mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.
L’esonero può essere legittimamente fruito a condizione non vengano richiesti i trattamenti di integrazione salariale per Covid19 previsti dal decreto agosto.

I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.
Nella domanda dovranno autocertificare:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  • l’importo dell’esonero.

Ricordiamo che dalla contribuzione piena a carico del datore di lavoro dovranno essere esclusi, oltre ai premi Inail e perché non oggetto di sgravio, le quote di contributo relative a:

  • fondo di tesoreria;
  • fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi, fondo di solidarietà residuale e Fondo di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 148/2015, ove dovuti;
  • finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria.

Il codice di autorizzazione "2Q" avrà validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020.
L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non può superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui si intende utilizzare la misura e per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero può essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza contributiva.
Nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti dovranno essere valorizzate negli importi a credito il nuovo codice causale "L903" e il relativo importo.
Nei casi in cui non fosse possibile recuperare l’intero importo con la denuncia corrente del mese capiente, limitatamente allo sgravio spettante per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2020, si dovrà operare tramite la procedura di regolarizzazione Uniemens/vig.




Progetto Valoriamo: campagna di Natale 2020

Acquistando i prodotti sostieni il Fondo inclusione lavorativa

 

Api Lecco intende supportare la campagna “Quest’anno a Natale scegli Valoriamo e dona energia!” per sostenere il Fondo per l’Inclusione Lavorativa nella Provincia di Lecco, nell’ambito del progetto Valoriamo a cui l’Associazione aderisce insieme ad altri trenta soggetti rappresentanti del settore pubblico e privato.

Le proposte sono due:

  • una scatola contenente le tavolette di cioccolato ICAM in 4 differenti gusti (al latte, fondente, alle nocciole e bianco);
  • una shopper disegnata da una giovane artista lecchese che ha provato a rappresentare il significato del lavoro, soprattutto per le persone più fragili. In regalo con la borsa, anche un piccolo gadget natalizio realizzato dal CFPP di Lecco. 

Sul sito Valoriamo e nel volantino in allegato potete trovare tutte le informazioni sui prodotti e i relativi costi.

Per le aziende associate sarà possibile ordinare i prodotti tramite API e ritirarli nella sede di Via Pergola oppure, in caso di ordini multipli, con consegna presso le sedi aziendali.

Ricordiamo che il contributo per l’acquisto è una donazione e in quanto tale è detraibile dall’I.R.P.E.F. ai sensi dell’art. 15, lett. i-bis del T.U.I.R. e art. 100 del T.U.I.R. e successive modifiche. Per ottenere le agevolazioni fiscali è necessario conservare le ricevute.

Per informazioni e prenotazioni contattare gli uffici Api 0341.282822.




Rifiuti da manutenzioni

Le novità del D.Lgs. 116/2020

 

Tra le novità introdotte dal D.lgs. 116/2020 entrato in vigore a settembre, portiamo all’attenzione degli associati la parte relativa alla gestione dei rifiuti di manutenzione. Infatti le modifiche inserite all’art.193 introducono la possibilità dell’utilizzo di un Ddt (Documento di Trasporto) per accompagnare quantitativi limitati di rifiuti che si creano presso il luogo di effettiva produzione verso il domicilio del soggetto che svolge l’attività. Più precisamente:

I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (Ddt) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. Si precisa che il Ddt è alternativo al formulario e che dunque è sempre possibile utilizzare il Fir anche per questi tipi di trasporto. La possibilità di usare il Ddt non toglie comunque l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali come trasportatori di propri rifiuti (categoria 2bis).

Con riferimento all’art.230 commi 1 e 3 del D.lgs. 152/2006 e smi, che riguarda materiali derivanti da lavori su infrastrutture a rete (es sulla rete autostradale), il materiale “tolto d’opera” raccolto e trasportato al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, è accompagnato dal documento di trasporto Ddt che riporta il luogo di effettiva produzione, tipo, numero di colli e quantità, luogo di destinazione.

Per completezza si segnalano anche altre due precisazioni relativamente a:
Rifiuti sanitari domiciliari
I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
Sfalci e potature comunali
Gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni non rientrano più tra le esclusioni previste dall’art.185 del Testo Unico Ambientale, infatti la frase è stata soppressa, pertanto devono essere gestiti come rifiuti.