1

Decreto Pnrr: le ultime novità in materia fiscale

Il 21 aprile, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto Legge contenente ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tra le principali novità contenute nella bozza del provvedimento, si segnalano:

  1. la fissazione al 30 giugno 2022 – anziché al 1° gennaio 2023 – della data a partire dalla quale scatteranno le sanzioni nei confronti di chi rifiuta il pagamento effettuato con POS. La norma, in particolare, interviene sul testo dell’art. 15, comma 4-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 20212, n. 221;
     
  2. l’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ai soggetti attualmente esonerati, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ovvero:
    • i soggetti rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
    • i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    • le associazioni sportive dilettantistiche di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
L’obbligo, peraltro, si applica:
  • a partire dal 1° luglio 2022, per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
  • a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti;
  1. la previsione secondo cui per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applichino ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
     
  2. lo slittamento dal 16 maggio al 15 luglio 2022 della data di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa. In tal senso viene modificato l’art. 389, comma 1, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con abrogazione anche del comma 1-bis che ha posticipato le procedure di allerta e di composizione assistita al 31 dicembre 2023;
     
  3. l’introduzione di novità anche in materia di Superbonus e Ecobonus: dovranno infatti essere trasmessi all’Enea i dati relativi agli interventi che usufruiscono delle agevolazioni.

(MF/ms)
 
 




Enfea: nuovo regolamento dall’1 marzo 2022

Informiamo che Enfea ha definito il regolamento 2022 relativo alle prestazioni a favore delle aziende e dei loro dipendenti.

Tali prestazioni, possono essere richieste dalle Aziende che applicano i contratti collettivi di seguito indicati ed in regola con le contribuzioni contrattuali:

  • Unionchimica
  • Uniontessile
  • Unigec
  • Unimatica
  • Unionalimentari
  • Unital
  • Confapi Aniem (comparti non edili)
 
Si allega il testo del nuovo regolamento.

(FV/fv)
 




Resiste la fiducia tanti investimenti in automazione

La Provincia del 21 aprile 2022, parlano due nostre aziende associate: Innotec e Mab. 




Applicativo web “Orso”: scadenza 21 maggio 2022

Si segnala che Regione Lombardia ha prorogato i termini per l’inserimento dei dati in Orso “Osservatorio Rifiuti Sovraregionale” dal 30 aprile al 21 maggio 2022, in coerenza con la scadenza del Mud fissata anch’essa al 21 maggio 2022.
La scadenza per la compilazione di Orso è normalmente fissata al 30 aprile di ogni anno, la proroga è contenuta nel D.d.u.o. n. 3382/2022 (sul Burl n.11 del 18 marzo 2022).

Il sito di Arpa Lombardia contiene alcune informazioni a riguardo. 

La scadenza riguarda i gestori di impianti fissi di recupero e/o smaltimento di rifiuti, che ogni anno devono comunicare i dati sull’attività svolta nell’anno precedente (quantità in tonnellate e percentuali di materiali recuperati) utilizzando l’applicativo web Orso 3.0 (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) disponibile sulla pagina dedicata di Arpa Lombardia.  

(SN/bd)
 
 




Riparazione pallet in legno: novità da Conai

Conai ha introdotto una nuova procedura semplificata da riservare alle aziende che effettuano la riparazione di pallet in legno conformi a capitolati codificati, di proprietà di terzi. La semplificazione ha effetto dal primo gennaio 2022 e riguarda essenzialmente la determinazione del Cac mediante forfetizzazione del peso del materiale nuovo impiegato per la riparazione. Conai riconosce inoltre la validità di comportamenti pregressi a tutto il 2021 da parte di aziende che effettuano la riparazione di pallet in legno conformi a capitolati codificati, di proprietà di terzi.

I dettagli sono riportati in allegato, ovvero nella Circolare Conai/Rilegno del 31 marzo 2022 che integra quella del 2 dicembre 2021.

(SN/bd)
 
 




Bando Architettura Rurale 2022: domande entro il 31 maggio 2022

Il bando deriva dal Pnrr e intende dare impulso ad un vasto e sistematico processo di conservazione e valorizzazione di edifici storici e di tutela del paesaggio rurale, a sostegno dei processi di sviluppo locale.

Le informazioni complete del bando si trovano sulla pagina del sito regionale.

Gli interventi proposti dovranno essere idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione, nonché produrre un positivo impatto in termini di valorizzazione di specifiche tipologie di edifici appartenenti al patrimonio edilizio rurale e/o di spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e di aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali.

Chi può partecipare
Persone fisiche
Soggetti privati profit, imprese in forma individuale o societaria
Soggetti privati non profit, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative

Spese ammissibili
Contributo a fondo perduto per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale.
La dotazione finanziaria messa a disposizione da parte del Ministero della Cultura è di quasi 50.000.000 euro.
Il contributo concesso per ogni singolo progetto non potrà essere superiore a € 150.000, nel rispetto dei massimali concedibili previsti dalla normativa in materia di Aiuti di Stato.
 
Altri dettagli sulla pagina regionale dedicata.

Modalità e scadenza
Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma “Bandi On Line” della Regione Lombardia a partire dalle ore 10.00 del 21 aprile 2022 ed entro le ore 16.00 del 23 maggio 2022.
Se intendete candidare un bene da ristrutturare a questo bando, scrivete in associazione per avere il necessario supporto.

(SN/bd)




Officina cinema: quasi 100 presenti per la proiezione de “Il capo perfetto”

E’ cominciato ieri sera al Nuovo Cinema Aquilone di Lecco il cineforum a tema lavoro “Officina cinema” organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio che quest’anno festeggia i primi 30 anni di fondazione.
Un centinaio di persone presenti per la prima proiezione, il film spagnolo “Il capo perfetto”, che ha messo in luce, in chiave di commedia grottesca, la vita di un’azienda a conduzione famigliare che produce bilance.
Prima dell’inizio del film ha preso la parola Laura Silipigni, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, che ha dato il via ufficiale a “Officina cinema”: “Ringrazio don Davide Milani per la preziosa collaborazione e per la creazione insieme a noi di questo cineforum che vuole essere un momento di celebrazione, ma anche di riflessione sul nostro mondo, ovvero quello del lavoro”.

A condurre lo spettatore in questo viaggio, che proseguirà l’11 maggio con la visione del film francese “In guerra” e il 25 maggio di “Joy”, c’è il critico cinematografico Gian Luca Pisacane, che ieri sera ha introdotto il film spiegando anche come il cinema italiano negli ultimi anni non abbiamo mai cercato di rappresentare il mondo del lavoro ed è il grande assente di questo specifico ramo del mondo cinematografico in cui, ad esempio, il cinema francese eccelle.
Alla fine della proiezione de “Il capo perfetto” sono saliti sul palco due consiglieri del Gruppo Giovani di Api, Micol Gabbioni (azienda Italgard) e Tomas Dell’Oca (azienda Tecnofar) che insieme a Pisacane hanno cercato di analizzare il film appena visto e ricondurlo nella realtà delle loro imprese. “Ovviamente i toni del film erano da commedia grottesca – afferma Gabbioni – ma abbiamo rivisto dinamiche o realtà che viviamo sulla nostra pelle ogni giorno. Soprattutto il ruolo dell’imprenditore di una piccola e media impresa che deve fungere da “bilancia” tra mille dinamiche che accadono e cercare di risolverle in qualche modo”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 
 




Istat marzo 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di marzo 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 6.4% (variazione annuale) e a + 7,1% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 4,8% e + 5,325%.

(MP/bd)




Termini per emissione note variazione riferite al 2021

Entro il 2 maggio 2022 dovrà essere presentata la dichiarazione Iva relativa al 2021.

Il termine del 30 aprile, ordinariamente previsto dall’art. 8 comma 1 del Dpr 322/98, è infatti differito al primo giorno feriale successivo ex art. 7 comma 1 lett. h) del Dl 70/2011.

Detto termine rappresenta altresì il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta nell’anno, posto che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Dpr 633/72, esso è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.

Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, tale anno è da individuarsi sulla base del momento in cui si è verificato il duplice presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta;
  • del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente.
Ne discende che, per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto è sorto nell’anno 2021 (e il documento ricevuto entro la fine di tale anno), la detrazione potrà essere operata con la dichiarazione Iva riferita al 2021, cioè entro il 2 maggio 2022.

Chi non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel termine anzidetto, potrà recuperare l’imposta presentando una dichiarazione Iva integrativa “a favore” (art. 8 comma 6-bis del Dpr 322/98), entro il 31 dicembre 2027.

Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2022, relative a operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2021; in questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione Iva relativa al 2022 (anno di ricezione del documento di acquisto), il cui termine di presentazione è il 2 maggio 2023.

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale incide, inoltre, sui termini per emettere le note di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 comma 2 ss. del Dpr 633/72.

Secondo quanto indicato nella richiamata circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Le più recenti circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021 e n. 5/2022 hanno precisato che, emessa tempestivamente la predetta nota (entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per la nota stessa), “l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento”.

Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il presupposto per operare la variazione si sia verificato nel 2021 e la nota di credito sia emessa nel periodo dal 1° gennaio e il 2 maggio 2022, la data per l’esercizio del diritto alla detrazione, secondo l’Agenzia, deve essere individuata:

  • nella data della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa;
  • oppure, al più tardi, in sede di dichiarazione Iva relativa all’anno di emissione della nota, vale a dire la dichiarazione riferita al 2022, da presentare entro il 2 maggio 2023.
I termini così descritti valgono, tra l’altro, anche in relazione alla mutata disciplina per l’emissione delle note di credito nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente assoggettato a una procedura concorsuale. Si pensi a una sentenza dichiarativa di fallimento del debitore emessa il 15 luglio 2021: in tale data, stando al nuovo art. 26 comma 3-bis del Dpr 633/72, sorge il diritto all’emissione della nota di variazione per il cedente o prestatore e decorre il termine dal quale poter emettere la nota.

Se il creditore ha emesso la nota di variazione nel corso del 2021, il diritto a detrazione può essere esercitato al più tardi entro il 2 maggio 2022 (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2021).

Se il medesimo creditore avesse, invece, deciso di emettere la nota di variazione nei primi quattro mesi del 2022 (entro il 2 maggio 2022), il diritto a detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione periodica del mese di emissione o, al più tardi, in sede di dichiarazione Ia relativa al 2022 (2 maggio 2023).

Occorre tuttavia sottolineare che, qualora il termine per l’emissione della nota di variazione sia già spirato, potrebbe non essere possibile presentare una dichiarazione integrativa “a favore” per il recupero dell’imposta, a meno che non vi sia la presenza di errori ed omissioni cui rimediare (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021). Anche il ricorso all’istituto della restituzione dell’Iva assolta, ai sensi dell’art. 30-ter del Dpr 633/72, è stato limitato dall’Agenzia a casi residuali ed eccezionali (circ. n. 20/2021 e risposte a interpello n. 592/2020 e n. 762/2021), al ricorrere dell’impossibilità ad emettere la nota, non imputabile alla “colpevole” inerzia del soggetto passivo. Tale impostazione non, però, è ritenuta condivisibile da Assonime (circolare n. 10/2021), che si è espressa in favore di un ampio ricorso all’istituto di cui all’art. 30-ter.

(MF/ms)
 




Agenzia Entrate, rinnovo ambiente sicurezza Entratel

Con un avviso pubblicato il 21 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate ha reso noto di avere apportato modifiche di carattere tecnico alla struttura dei certificati digitali che vengono utilizzati per la firma e cifratura dei documenti informatici trasmessi tramite Entratel.

Ciò comporta la necessità di verificare il proprio ambiente di sicurezza e – se non recente e, quindi, non ancora aggiornato alle nuove specifiche – procedere a revoca dello stesso, per poi generarne uno nuovo, adeguato ai nuovi standard.

Quanto sopra indipendentemente dalla durata residua dei certificati, ovvero anche se il triennio di validità non è ancora scaduto. Nel seguito verranno analizzati tutti i passaggi da eseguire, ai fini sia della verifica, sia della revoca e del rinnovo dei certificati di sicurezza.

Il tutto dovrà essere eseguito, tassativamente, entro il 30 aprile 2022, data a partire dalla quale – in assenza di certificati aggiornati – non sarà più possibile effettuare alcuna trasmissione telematica (allegato).

(MF/ms)