Calendario scadenze fiscali
Aggiornamento dopo i Decreti Ristori e Ristori Bis
I Decreti Ristori (D.L. 137/2020) e Ristori bis (D.L. 149/2020) sono intervenuti su alcune scadenze fiscali, disponendone la sospensione. Nessuna recente novità ha invece interessato gli adempimenti, con riferimento ai quali è stata prevista esclusivamente la proroga del modello 770/2020 al 10 dicembre (articolo 10 D.L. 137/2020).
L’articolo 7 D.L. 149/2020 ha disposto la sospensione dei termini in scadenza il 16 novembre riferiti al versamento:
- delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- dell’Iva.
La sospensione è disposta a favore dei seguenti soggetti:
- soggetti che esercitano le attività economiche sospese, su tutto il territorio nazionale, ai sensi del P.C.M. 03.11.2020 (si pensi, ad esempio, alle palestre, piscine, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e sale da ballo, cinema e teatri),
- soggetti che svolgono le attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette “zone arancioni” e “zone rosse”,
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto, oppure esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette “zone rosse”.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non è previsto il rimborso di quanto già eventualmente versato.
Chi | Dove | Differimento termini |
Soggetti che esercitano le attività economiche sospese (D.P.C.M. 03.11.2020) | Tutto il territorio nazionale | Versamento ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, addizionali regionali e comunali; Versamento Iva (dal 16.11.2020 al 16.03.2021) |
Soggetti che svolgono le attività dei servizi di ristorazione | “Zona arancione” e “zona rossa” | |
Soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto | “Zona rossa” | |
Soggetti che svolgono l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator
|
“Zona rossa” |
Il successivo articolo 11 D.L. 149/2020 (Decreto Ristori bis) prevede poi la sospensione dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali. Per meglio analizzare questa disposizione si rende però necessario fare un passo indietro.
L’articolo 13 D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) aveva infatti previsto la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi Inail per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni introdotte dal D.P.C.M. 24.10.2020. La sospensione in esame operava per i versamenti riferiti ai mesi di novembre (quindi, in scadenza il 16.12.2020).
Con il Ristori bis il legislatore ha quindi “corretto il tiro”, evitando che i datori di lavoro dovessero comunque versare, nell’immediato, i contributi previsti, pur a fronte delle note sospensioni introdotte.
Pertanto, in forza dell’articolo 11 D.L. 149/2020, è stata disposta la sospensione dei versamenti scadenti nel mese di novembre a favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 allo stesso decreto.
Viene però precisato che tale estensione non si applica ai premi per l’assicurazione obbligatoria Inail, che, quindi, dovevano essere regolarmente versati il 16 novembre.
Con la circolare n. 128 del 12 novembre, l’Inps ha precisato che la sospensione in esame:
- opera con riferimento alle rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa,
- non opera rispetto alla terza rata in scadenza il 16 novembre, riferita alla rateizzazione disposta dalle precedenti previsioni introdotte dalla legislazione “di emergenza” (tra le quali si richiamano, tra le altre, le norme di cui agli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020).
Lo stesso articolo 11 prevede poi la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 (in scadenza, quindi, il 16.11) per i datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle cosiddette “zone rosse” operanti nei settori economici cui all’allegato 2 del decreto.
Come chiarito dalla circolare Inps n. 128 del 12.11.2020, le “zone rosse” e le “zone arancioni” devono essere individuate in ossequio alle previsioni dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2010, come segue:
- zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
- zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.
L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle “zone gialle”, “arancioni” e “rosse”, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in esame.
I contributi sospesi devono essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno invece essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
Chi | Dove | Differimento termini |
Datori di lavoro che esercitano le attività di cui all’allegato 1 | Tutto il territorio nazionale | Contributi previdenziali (no Inail) Dal 16.11.2020 al 16.03.2021 |
Datori di lavoro che esercitano le attività di cui all’allegato 2 | “Zona rossa” La circolare 128/2020 Inps richiama anche i territori della “zona arancione” |
Contributi previdenziali (sì Inail) Dal 16.11.2020 al 16.03.2021 |
Datori di lavoro interessati dalle limitazioni D.P.C.M. 24.10.2020 | Tutto il territorio nazionale | Contributi previdenziali (sì Inail) Dal 16.12.2020 al 16.03.2021 |
Un altro differimento è stato poi previsto con riferimento al secondo acconto Irpef, Ires e Irap 2020: anche in questo caso, la previsione del Decreto Ristori bis si “innesta” su una precedente disposizione, introdotta dal Decreto Agosto.
Con l’articolo 98 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020), infatti, è stato riconosciuto il differimento del termine di versamento della seconda rata dell’acconti Irpef, Ires e Irap 2020 al 30 aprile 2021. Il beneficio, tuttavia, era riservato esclusivamente ai soggetti Isa che avevano subito, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.
Ora il Decreto Ristori bis (articolo 6 D.L. 149/2020) interviene nuovamente, estendendo il differimento al 30 aprile 2021, indipendentemente dalla dimostrazione dell’intervenuta riduzione del 33% del fatturato, ai seguenti soggetti:
- soggetti operanti nei settori economici individuati nell’allegato 1 e nell’allegato 2 allo stesso D.L. 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse”,
- soggetti che esercitano l’attività di gestione di ristoranti nelle “zone arancioni”.
Chi | Dove | Differimento termini |
Soggetti Isa che operano nei settori economici individuati nell’allegato 1 e 2 | “Zona rossa” | Differimento termine versamento II° acconto Ires, Irpef, Irap (dal 30.11.2020 al 30.04.2021) |
Soggetti Isa che esercitano l’attività di gestione di ristoranti |