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Rifiuti da manutenzioni

Le novità del D.Lgs. 116/2020

 

Tra le novità introdotte dal D.lgs. 116/2020 entrato in vigore a settembre, portiamo all’attenzione degli associati la parte relativa alla gestione dei rifiuti di manutenzione. Infatti le modifiche inserite all’art.193 introducono la possibilità dell’utilizzo di un Ddt (Documento di Trasporto) per accompagnare quantitativi limitati di rifiuti che si creano presso il luogo di effettiva produzione verso il domicilio del soggetto che svolge l’attività. Più precisamente:

I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (Ddt) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. Si precisa che il Ddt è alternativo al formulario e che dunque è sempre possibile utilizzare il Fir anche per questi tipi di trasporto. La possibilità di usare il Ddt non toglie comunque l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali come trasportatori di propri rifiuti (categoria 2bis).

Con riferimento all’art.230 commi 1 e 3 del D.lgs. 152/2006 e smi, che riguarda materiali derivanti da lavori su infrastrutture a rete (es sulla rete autostradale), il materiale “tolto d’opera” raccolto e trasportato al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, è accompagnato dal documento di trasporto Ddt che riporta il luogo di effettiva produzione, tipo, numero di colli e quantità, luogo di destinazione.

Per completezza si segnalano anche altre due precisazioni relativamente a:
Rifiuti sanitari domiciliari
I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
Sfalci e potature comunali
Gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni non rientrano più tra le esclusioni previste dall’art.185 del Testo Unico Ambientale, infatti la frase è stata soppressa, pertanto devono essere gestiti come rifiuti.




Omaggi di Natale 2020

Profili fiscali

 

Anche in periodo di Covid-19, gli operatori italiani, come ogni anno in occasione delle festività di Natale, provvederanno a effettuare nei confronti dei propri clienti i consueti omaggi. Con la presente circolare, si vogliono ripercorrere i tratti salienti, dal punto di vista sia fiscale, che amministrativo, di tali regalie. Si ricorda che l’art. 124 del D.L. n. 34/2020 ha stabilito che, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione sugli acquisti originari, le cessioni dei dispositivi sanitari per l’emergenza Covid-19 e dal 1° gennaio 2021 saranno soggette ad IVA agevolata nella misura del 5 per cento. Tale agevolazione è applicabile sia alle cessioni onerose sia a quelle gratuite.

Omaggi effettuati da soggetti esercenti attività d’impresa: aspetti IVA

Così come disciplinato dall’art. 2, secondo comma , n. 4), del D.P.R. n. 633/1972, le cessioni gratuite di beni (ovvero omaggi) la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività propria dell’impresa sono rilevanti ai fini IVA, con diritto alla detrazione IVA senza limitazioni (sempre che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione IVA proprie della società, ad esempio, pro-rata di detrazione).

Dal punto di vista operativo, la società che produce ovvero commercializza il bene ceduto gratuitamente potrà procedere nei confronti del cliente:

  • con la rivalsa dell’IVA (quindi, applicando l’IVA in fattura, che verrà pagata dal cliente e versata all’Erario dalla società, fermo restando il diritto alla detrazione dell’IVA in capo al cliente) ovvero
  • senza procedere a rivalsa dell’IVA.

Casistica – Rivalsa o meno dell’IVA da parte del cedente

Soluzione fiscale/amministrativa

Profili operativi per il versamento dell’IVA da parte del cedente che ha proceduto alla rivalsa dell’IVA

  • Il cedente deve emettere fattura (qualora emessa nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti ovvero residenti in Italia, dovrà essere emessa in formato elettronico), così realizzando l’addebito dell’IVA;
  • il cessionario annota la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti e può, conseguentemente, esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.

Profili operativi per il versamento dell’IVA da parte del cedente in assenza della rivalsa dell’IVA

Il cedente potrà seguire una delle seguenti modalità operative, alternative tra loro:

a) emissione di fattura ordinaria: il soggetto cedente emette fattura e non esercita la rivalsa, specificandolo nella fattura con adeguata dicitura (se emessa in formato elettronico, la dicitura potrà essere inserita in un campo testo); il cessionario cui è destinato l’omaggio riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti, senza procedere alla detrazione dell’IVA;

b) tenuta (art. 39 del D.P.R. n. 633/1972) e annotazione sul registro omaggi (C.M. 27 aprile 1973, n. 32/501388): l’annotazione delle cessioni gratuite deve riportare:

  • l’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno distinto per aliquota;
  • l’ammontare globale della relativa imposta distinta per aliquota.

Il registro non deve essere bollato prima della messa in uso, essendo sufficiente la sola numerazione progressiva delle pagine; inoltre, non è soggetto ad imposta di bollo;

c)      emissione autofattura: risulta possibile anche emettere una sola autofattura mensile per tutte le cessioni del mese (così come chiarito nelle circolari 30 aprile 2018, n. 8/E2 luglio 2018, n. 13/E, e 17 giugno 2019, n. 14/E, l’autofattura andrà emessa in formato elettronico e trasmessa al Sistema di Interscambio cd. SdI). In tale ipotesi, il documento, con la dicitura “autofattura per omaggi”, deve contenere indicazione:

  • del valore normale dei beni ceduti;
  • delle aliquote IVA applicabili;
  • delle relative imposte.

Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato nel registro delle fatture emesse. L’imponibile fa parte del volume d’affari IVA. Si evidenzia che la circolare n. 14/E del 2019 in merito alle autofatture elettroniche per omaggi ha chiarito che i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.

In questi casi, la fattura e quindi la relativa imposta vanno annotate solo nel registro IVA vendite.

 

Così come chiarito dalla C.M. 23 luglio 1998, n. 193/E, gli omaggi di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa comportano l’emissione del documento di trasporto (cd. DDT), al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi) di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441.

Così come stabilito dal n. 4) del secondo comma dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972, sono escluse da IVA le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata operata la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e quelle dei beni, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, di costo o valore unitario non superiore a euro 50.

Al riguardo si evidenzia che l’Amministrazione finanziaria con la C.M. 16 luglio 1998, n. 188/E, ha precisato che:

“… Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo. Ne consegue che la successiva cessione gratuita costituisce operazione non rilevante ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4). Viceversa, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività propria dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633 del 1972”.

Anche se ad oggi non vi è stata una pronuncia ufficiale, si ritiene preferibile emettere il DDT (ovvero altra prova di contenuto equivalente) anche per gli omaggi di beni che non rientrano nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, al fine di dimostrare l’inerenza dell’acquisto.

Tabella riassuntiva

Omaggi effettuati da soggetti esercenti attività d’impresa

 

 

Casistica

 

 

 

Costo dei beni ceduti gratuitamente

 

 

 

Rilevanza o meno ai fini IVA

 

Impresa che produce o che commercializza il bene ceduto

Beni di costo < o ≥ ad euro 50

Cessione rilevante ai fini IVA (*)

Impresa che non produce e non commercializza il bene ceduto

Beni di costo < o ≥ ad euro 50

Cessione fuori campo IVA (**)

(*) Ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene.
(**) Ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene, se di costo unitario uguale o inferiore ad euro 50; invece, non è ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene, se lo stesso ha un costo unitario superiore ad euro 50.

La particolare disciplina relativa agli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro è applicabile unicamente ai “beni” di modico valore distribuiti gratuitamente e non è, al contrario, riferibile alle spese relative a “servizi”.

 

 

Omaggio di dispositivi sanitari per l’emergenza Covid-19

 

L’ del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd. decreto “Rilancio”, ha stabilito che, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione sugli acquisti originari, le cessioni di determinati dispositivi (n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al ):

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione;
  • umidificatori;
  • laringoscopi;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3 per cento in litri;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Invece, le cessioni ovvero importazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 saranno soggette ad IVA agevolata nella misura del 5 per cento.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l’Agenzia delle entrate, con la , ha chiarito che il trattamento IVA introdotto dal citato art. 124 del decreto “Rilancio” è applicabile sia alle cessioni onerose, che a quelle gratuite dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’, del D.P.R. n. 633/1972.

 

 

 

Il cesto natalizio

 

Capita sovente che il bene acquistato per essere destinato ad “omaggio” consista in cesti o confezioni di generi alimentari. Per tali beni, il computo dei limiti indicati in precedenza deve essere fatto con riferimento all’entità che rappresenta l’omaggio (il “cesto natalizio”).

Inoltre, si fa presente che gli omaggi consistenti in prodotti alimentari (panettoni, dolci, vini, ecc.) perdono la loro specifica qualificazione e, quindi, ai fini IVA, devono essere trattati allo stesso modo degli omaggi non alimentari (penne, agende, ecc.); quindi, se tali beni sono destinati ad essere omaggiati e se di valore inferiore ad euro 50, è possibile detrarre l’IVA sull’acquisto (, par. 16.6).

Qualora l’impresa effettui degli omaggi di fine anno ai propri dipendenti, l’operazione potrà risultare soggetta o meno all’IVA, a seconda che la cessione dei beni omaggiati rientri o meno nell’attività d’impresa.

 

Casistica Profili IVA

Cessione gratuita di beni, che non rientrano nell’attività d’impresa, destinati ai dipendenti

  • Indetraibilità dell’IVA sull’acquisto (sul punto la R.M. 16 ottobre 1990, n. 666305, ha chiarito che in tale fattispecie è assente il presupposto dell’inerenza dell’operazione in argomento con l’attività esercitata dall’impresa);
  • cessione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972

Cessione gratuita di beni, che rientrano nell’attività d’impresa, destinati ai dipendenti

  • Detraibilità dell’IVA;
  • cessione soggetta ad IVA.

Le imprese al giorno d’oggi ricevono ed effettuano omaggi anche con soggetti stabiliti/residenti in altri Paesi della UE ovvero in Paesi extra-UE. Di seguito si riporta, quindi, il trattamento IVA nei rapporti con altri Paesi della UE ovvero extra-UE.

Operazioni in ambito UE ovvero extra-UE

Tipologia di operazione Regime IVA

Aspetti IVA degli omaggi tra soggetti di altri Paesi della UE

Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente

  • Anche nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE, non si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni di cui all’art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, in quanto manca l’onerosità della cessione;
  • ne consegue che la cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini IVA (così come chiarito dalla C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, è applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).

Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente

  • Cessione esclusa da IVA;
  • così come chiarito dalla C.M. n. 13-VII-15-464 del 1994, è applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia.

Omaggi ricevuti da altro Paese della UE

  • L’operazione è soggetta ad IVA nel Paese UE di provenienza. L’operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario;
  • l’eventuale fattura non va integrata, né va emessa autofattura. Occorre in ogni caso vincere la presunzione di acquisto “in nero” e sembra ragionevole ritenere che la documentazione estera valga ai fini della prova contraria.

Aspetti IVA degli omaggi tra soggetti extra-UE

Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente

  • Cessioni non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972;
  • obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i connessi adempimenti contabili e di documentazione dell’uscita dei beni dal territorio doganale dell’UE;
  • essendo cessioni senza corrispettivo, non rilevano ai fini del plafond per l’esportatore abituale.

Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente

  • Cessioni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972;
  • necessità di redigere apposito documento comprovante l’operazione stessa (ad esempio, fattura pro forma).

Omaggi ricevuti da Paese extra-UE

  • All’atto dell’introduzione, sarà emessa regolare bolletta doganale anche in relazione ai beni non oggetto dell’attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo;
  • ai fini dell’evasione di dazi ed IVA, la Dogana assume quale imponibile un valore di mercato dei beni, concetto simile al valore normale di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972;
  • è necessario conservare i documenti doganali esteri per vincere la presunzione di acquisto “in nero”.

Omaggi effettuati da soggetti esercenti attività d’impresa: imposte dirette

Per le imprese, le cessioni gratuite di beni (ovvero omaggi) costituiscono spese di rappresentanza (aventi i requisiti prescritti dal D.M. 19 novembre 2008). Pertanto, ai fini delle imposte dirette, si deve prendere a riferimento quanto contenuto nel comma 2 dell’art. 108 del TUIR; conseguentemente:

  • gli omaggi di valore unitario non superiore ad euro 50 (al lordo dell’IVA indetraibile) sono interamente deducibili;
  • invece, gli omaggi di valore unitario superiore ad euro 50 (al lordo dell’IVA indetraibile) sono deducibili in percentuale rispetto ai ricavi della gestione caratteristica e, nel dettaglio, nel limite:
  • dell’1,5 per cento: fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di euro 150.000);
  • dello 0,6 per cento: per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di euro 390.000);
  • dello 0,4 per cento: per la parte eccedente 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di euro 390.000 + lo 0,4 per cento del fatturato caratteristico).

Si tenga presente che la parte di spesa che eccede tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.

In merito all’IRAP si fa presente che:

  • se si utilizza il “metodo di bilancio” ex art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, riservato ai soggetti IRES e alle ditte individuali o società di persone in contabilità ordinaria che hanno optato per tale metodo, le spese in esame rientrano nella voce B.14 del conto economico e, quindi, sono interamente deducibili ai fini IRAP;
  • se si utilizza il “metodo fiscale” ex art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997, riservato ai soggetti IRPEF, le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e quindi le stesse risultano indeducibili ai fini IRAP.

Buoni acquisto (cd. voucher)
– Ai fini IVA è stato chiarito che (risoluzione 22 febbraio 2011, n. 21/E) “i buoni/voucher utilizzabili per l’acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile. In sostanza, il buono può essere considerato … un documento che consente l’identificazione dell’avente diritto all’acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione”. Pertanto, la cessione di tali “buoni” è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, terzo comma , lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. Sempre la citata risoluzione n. 21/E del 2011 ha chiarito che medesime considerazioni valgono anche in merito ai “buoni acquisto o regalo acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali …”;
– ai fini delle imposte dirette (IRPEF ovvero IRES), ancorché ad oggi non vi sia stato un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, sembra ragionevole che gli stessi siano deducibili come per le spese di rappresentanza (quindi, prendendo a riferimento gli artt. 54 e 108 del TUIR); nel caso in cui il buono acquisto venga dato ai dipendenti, si ritiene che lo stesso non concorra alla formazione del reddito, se di importo non superiore ad euro 258,23.

Omaggi da parte dei lavoratori autonomi

Profili ai fini IVA

Gli omaggi di beni effettuati dai lavoratori autonomi (artisti e professionisti) sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA in considerazione del fatto che manca il presupposto oggettivo ai sensi dell’art. 2, primo comma , n. 4), del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, non vi è l’obbligo di emissione della fattura.

Infatti, la previsione normativa di cui all’art. 2, primo comma , n. 4), prima parte, del D.P.R. n. 633/1972, relativa alle cessioni “senza corrispettivo” (omaggi), non è applicabile agli esercenti arti e professioni. Più in dettaglio, la disposizione di legge fa riferimento ai beni oggetto della “attività propria dell’impresa”; conseguentemente, non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero i soggetti che esercitano attività d’impresa e non anche agli artisti e professionisti soggetti passivi IVA.

Sul tema la C.M. 30 aprile 1980, n. 20/270516, ha chiarito che “le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell’esercizio di impresa – che ne prevedono la imponibilità.”.

Gli artisti e professionisti possono, invece, procedere alla detrazione dell’IVA per i beni, ceduti gratuitamente, di costo unitario pari o inferiore ad euro 50.

 

Profili ai fini delle imposte dirette

L’art. 54, comma 5, del TUIR, stabilisce che sono espressamente comprese tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito (ovvero omaggi).

Sul punto si fa presente che, ai fini sia IRPEF che IRAP, le spese di rappresentanza (nel caso in esame omaggi) sono deducibili nel limite dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario dell’omaggio.

 

 

Cene/buffet di Natale con terzi ovvero con dipendenti

La circolare 13 luglio 2009, n. 34/E, ha chiarito che rientrano tra le spese di rappresentanza e, dunque, sono soggette alla disciplina fiscale ad esse spettanti, le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali, purché alle stesse non partecipino esclusivamente dipendenti.

Conseguentemente:

  • la relativa IVA è indetraibile;
  • il costo, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta (in quanto trattasi di prestazioni alberghiere e di ristorazione), è deducibile nel limite dell’ammontare massimo deducibile nell’anno previsto, ossia in proporzione (1,5% – 0,6% – 0,4%) ai ricavi/proventi della gestione caratteristica.

Inoltre, ancorché l’Amministrazione finanziaria nulla dica in merito alla collocazione delle spese sostenute per cene/buffet alle quali abbiano partecipato solo dipendenti, si ritiene che le stesse rientrino nella fattispecie delle liberalità a favore dei dipendenti, ragion per cui:

  • il costo è deducibile, ai fini IRPEF/IRES, nel limite del:
    1. 75 per cento della spesa sostenuta per le spese di albergo e ristorante, così come previsto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
    2. 5 per cento dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, fissato dall’art. 100, comma 1, del TUIR.
  • l’IVA è indetraibile, in considerazione del fatto che la stessa è relativa a un costo per i dipendenti che, come per gli omaggi, non possiede il requisito dell’inerenza all’esercizio dell’impresa;
  • ai fini IRAP, si ritiene che il costo sia deducibile per i soggetti che applicano l’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 (metodo di bilancio) e indeducibile per coloro che determinano l’IRAP con l’art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997 (metodo fiscale).

È quindi completamente diverso il trattamento di tali spese, che sono classificate come oneri di utilità sociale e, pertanto, disciplinate dall’art. 95 del TUIR. 




Fondo perduto Decreto Ristori e Ristori Bis

Al via le istanze per l’ottenimento dei contributi

 

Per i contribuenti aventi diritto che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal DL Rilancio (es. i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro), le domande per i contributi a fondo perduto dei DL Ristori possono essere presentate dal 20 novembre, e fino al 15 gennaio 2021. Con il provv. n. 358844 pubblicato il 20 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020 (DL Ristori) e all’art. 2 del DL 149/2020 (DL Ristori-bis), approvando altresì il modello e le relative istruzioni.

L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.

La domanda di accesso ai contributi va presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari, mediante il servizio web nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.

L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e sui dati presenti in Anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle Entrate effettua comunque una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza.

Si ricorda che entrambi i contributi si rivolgono ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 25 ottobre 2020, che non risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
Per richiedere il contributo a fondo perduto del decreto Ristori (art. 1 del DL 137/2020), occorre esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nell’Allegato 1 al Decreto. Il codice attività prevalente è quello dichiarato ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72, quindi quello comunicato in fase di apertura o variazione della partita IVA con il modello AA7/AA9 (cfr. Guida dedicata ai contributi).

Inoltre, deve sussistere un calo del fatturato (ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019). Quest’ultimo requisito non è però necessario per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Fermo restando il requisito del calo del fatturato, il contributo previsto dal decreto Ristori-bis (art. 2 del DL 149/2020), invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita IVA che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (le cosiddette regioni “rosse”) ed esercitano come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nello specifico Allegato 2 al decreto Ristori-bis.

Due fasi per il calcolo del contributo

Come evidenziato nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al DL Ristori o nell’Allegato 2 al DL Ristori-bis, a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, all’importo che si ottiene applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019 una delle seguenti percentuali: 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro; 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

L’ammontare dei contributi è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a quello determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 o nell’Allegato 2, a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, agli importi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In altri termini, l’ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive:

–          nella prima fase, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019 la percentuale definita in relazione all’ammontare di ricavi/compensi 2019 (20%, 15%, 10%);

–          nella seconda fase, il risultato del calcolo della prima fase viene moltiplicato per le percentuali definite nell’Allegato 1 (50%, 100%, 150%, 200% o 400%) o nell’Allegato 2 (200%).

In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.




Honegger – Digital Events Cable Machinery

Offerta di attività e servizi di marketing fieristico

 

Informiamo le Aziende Associate che l’ente di marketing fieristico Honegger propone una nuova opportunità di internazionalizzazione attraverso gli eventi digitali h. digital events nel settore “cable&machinery”.

 

Una piattaforma consentirà di far interagire i visitatori con le aziende espositrici attraverso presentazioni aziendali e meeting in un ambiente digitale protetto e garantito.

Il calendario completo previsto per gli eventi h. cable machinery è consultabile nella brochure e nel modulo di adesione in allegato.

Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link:
https://www.honegger.it/IT/hdigitalevents.nsf/format

https://www.honegger.it/IT/hdigitalevents.nsf/eventi-digitali-settore?openview&restricttocategory=Cable%20Machinery
 




Il lavoro che piace è in Elemaster

La Provincia di Lecco, 25 novembre 2020, servizio sulla nostra associata Elemaster e il presitgioso riconoscimento ricevuto.




Gruppo giovani Api Lecco Sondrio e Telefono Donna insieme per dire basta alla violenza

Nuova collaborazione che vede i giovani imprenditori Api a fianco dell’Associazione per promuovere iniziative a contrasto di ogni tipo di sopraffazione
 
Lecco, 24 novembre 2020 – Inizia da quest’anno la collaborazione tra il Gruppo Giovani Api Lecco Sondrio e Telefono Donna Lecco con l’obiettivo di fare squadra per cercare di contrastare questo fenomeno sempre più diffuso, anche nelle nuove generazioni, della violenza sulle donne: fisica e psicologica.
Il Gruppo Giovani Api Lecco Sondrio ha deciso di sposare questo progetto impegnandosi nel sostenere le iniziative di Telefono Donna non solo economicamente, ma anche nel dare visibilità e maggiore risalto alle loro proposte. Api ha deciso di rendere pubblica questa nuova collaborazione proprio oggi, alla vigilia di una giornata fondamentale per questo tema, ovvero quella del 25 novembre: la Giornata internazionale dell’eliminazione della violenza sulle donne.

Siamo molto felici di sostenere Telefono Donna – spiega Laura Silipigni Presidente del Gruppo Giovani Api Lecco Sondrio -, ci è bastata una chiacchierata con la Presidente Lella Vitali per constatare, purtroppo, che dietro a ciò che pensiamo di conoscere sul tema esiste un mondo che non immaginiamo nemmeno lontanamente e che fa parte proprio della nostra realtà, del nostro territorio: è scioccante. Metteremo a disposizione tutte le nostre energie per diffondere il messaggio dell’associazione e dare ancora più supporto a chi ne ha bisogno. Abbiamo iniziato dando un contributo economico per il video realizzato da Telefono Donna Lecco per il 25 novembre, è il primo passo di quello che spero possa essere un lungo cammino da percorrere insieme”.

Siamo onorate che il Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio abbia scelto di sostenere la nostra organizzazione che si occupa quotidianamente di aiutare le donne vittime della violenza subita dal  partner per uscire da situazioni di difficoltà – commenta Lella Vitali Presidente di Telefono Donna Lecco –. Noi siamo attive nelle scuole con temi dedicati alle più giovani per parlare di rispetto, per aiutare le ragazze a riconoscere i comportamenti subdoli di violenza. Insieme ad Api potremo collaborare in futuro anche in ambiti a loro familiari, ovvero quello del lavoro”.

Quando ci è stata illustrata la proposta del Gruppo Giovaniafferma il direttore di Api Lecco Sondrio Marco Piazzasiamo stati entusiasti. Sposare un progetto e cimentarsi in una sfida così difficile e importante fa riempire di orgoglio la nostra associazione, faremo tutto il possibile per dare una mano a Telefono Donna Lecco nelle loro attività per cercare di porre un freno, ma soprattutto una fine a questo fenomeno. Il nostro compito sarà anche quello che ci è più affine, ovvero fare delle campagne di sensibilizzazione all’interno del mondo del lavoro nelle imprese”. 
 




Gruppo giovani Api Lecco Sondrio e Telefono Donna insieme per dire basta alla violenza

Lecconotizie, 24 novembre 2020: Gruppo Giovani Api Lecco Sondrio e Telefono Donna insieme per dire basta alla violenza




Istat ottobre 2020: canoni di locazione aggiornati

Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione

 

Comunichiamo che l’indice Istat di ottobre 2020, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a – 0.4% (variazione annuale) e a – 0,4% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente – 0,300% e – 0,300%.




Valute estere ad ottobre 2020

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di ottobre 2020 come spiegato nel documento allegato. 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

 




Intermediari Entratel

Rinnovo periodico dell’Ambiente di Sicurezza

 

Con cadenza triennale, gli intermediari Entratel (es. commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.) devono provvedere alla “rigenerazione” del proprio “ambiente di sicurezza”. Per tale, s’intendono le credenziali di cui ogni utente deve essere dotato per garantire la propria identità, l’integrità dei dati trasmessi e la loro riservatezza.

In caso di mancato rinnovo, le più importanti funzionalità del servizio, diverse da quelle di semplice consultazione (es. invio delle dichiarazioni e dei modelli F24, download delle ricevute, ecc.) sono inutilizzabili.

Peraltro, anche se non scaduto, l’ambiente di sicurezza va nuovamente generato se:

–          non è stato conservato o si è danneggiato il supporto di memorizzazione (tipicamente, la chiavetta USB) sul quale, all’atto dell’abilitazione o del precedente rinnovo, sono state salvate le chiavi private di cifratura;

–          è stata dimenticata la password di protezione.

Pur trattandosi di una procedura non complessa e per lo più automatica, è bene riepilogarne i passaggi essenziali, che possono risultare non immediati proprio perché compiuti, di regola, una volta ogni tre anni.
In sintesi, il rinnovo dell’ambiente di sicurezza si compone delle due seguenti fasi:

–          revoca del precedente ambiente, anche se già scaduto;

–          generazione del nuovo ambiente.

Relativamente al primo punto, occorre accedere alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (tramite le consuete credenziali Entratel o quelle SPID) e selezionare la funzione “Ripristina ambiente” all’interno della sezione “Profilo utente”.

Si apre così una videata nella quale inserire:

–          il numero della busta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’ottenuta abilitazione;

–          il PIN di revoca.

Atteso che, di solito, l’intermediario non ricorda il secondo dato (essendo trascorsi tre anni dall’ultimo utilizzo), è possibile reperirlo sul documento di “memoria” fornito dall’applicazione Entratel in occasione della precedente generazione dell’ambiente e che, auspicabilmente, l’intermediario dovrebbe aver stampato o salvato in locale, in formato pdf, sul proprio pc.

Revocato così il precedente ambiente, occorre generare quello nuovo, impostando preliminarmente l’unità del pc corrispondente al supporto di memorizzazione (es. chiavetta USB) sul quale sarà salvato l’ambiente di sicurezza.

A tal fine, per gli utenti Windows, occorre inserire il supporto nel pc e verificare, in “gestione risorse”, l’unità corrispondente al supporto medesimo (supponiamo si tratti dell’unità E:). In tale unità, occorre creare la cartellina “chiaveprivata” (senza spazi), all’interno della quale sarà salvato l’ambiente di sicurezza.

A questo punto, nell’applicazione Entratel, accessibile dal Desktop telematico, occorre selezionare il menu “File – Impostazioni – Applicazioni – Entratel – Percorso dell’ambiente di sicurezza” e impostare manualmente l’indirizzo in cui sarà salvato l’ambiente di sicurezza (nel nostro caso, E:chiaveprivata).
Conclusa quest’operazione, nell’applicazione Entratel bisogna selezionare il menu “Sicurezza”, opzionando “Imposta ambiente”, e, dopo aver specificato il percorso del supporto di sicurezza (nel nostro esempio, E:chiaveprivata) seguire le varie fasi automatiche via via proposte.

Procedendo nei differenti passaggi, sono richiesti:

–          il Pincode (si tratta del codice ricavabile dalla sezione 3 della busta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’abilitazione): occorre indicare separatamente la prima e la seconda parte del codice, esattamente come riportato in tale sezione;

–          il progressivo sede (rilevabile dalla documentazione ricevuta nella fase di abilitazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate; per le sedi principali e per gli utenti che operano da una sola sede, occorre indicare “000”).

La generazione dell’ambiente di sicurezza termina con l’importazione dei certificati, visualizzabili all’interno dell’applicazione Entratel accedendo a “Sicurezza – Visualizza certificati”.

Quale ulteriore prova dell’avvenuta rigenerazione dell’ambiente di sicurezza, è possibile accedere all’area riservata di Entratel, sezione “La mia scrivania”, ove viene evidenziato il periodo di validità del nuovo ambiente di sicurezza.