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Pubblicati gli elenchi split payment per l’anno 2023

Sul sito del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà il meccanismo dello split payment per l’anno 2023.

Tale meccanismo prevede che l’Iva  addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Nella fattura elettronica, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”.

Ai sensi dell’art. 17-ter del Dpr  633/72, la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

  • delle Amministrazioni Pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it;
  • di enti, fondazioni e società, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del Dpr 633/72, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo (art. 5-ter comma 2 del Dm 23 gennaio 2015).
In conformità a tale quadro normativo, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i seguenti elenchi per l’anno 2023 aggiornati al 20 ottobre 2022:
  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
  • enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per ciascun soggetto presente negli elenchi è indicato:
  • il codice fiscale;
  • la denominazione;
  • la data di decorrenza dell’inclusione.
Occorre considerare, infatti, che l’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno.

Di conseguenza, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018).

In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell’emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito.
Peraltro, se il soggetto passivo agisce in modo coerente rispetto agli elenchi, non assumono rilievo eventuali variazioni sopravvenute.

Errori da segnalare con l’apposito modulo

Salvo le società quotate nell’indice FTSE MIB, i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad aggiornarli, se necessario. Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo. Occorre fornire idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata, inclusa obbligatoriamente una visura camerale.

(MF/ms)




Chiarimenti sull’indennità “una tantum” di 200 euro di luglio 2022

I datori di lavoro che non hanno potuto erogare nella mensilità di luglio l’indennità di 200 euro ex art. 31 del Dl 50/2022 ai lavoratori che ne avevano diritto, per specifici motivi gestionali (ad esempio, la presentazione tardiva della dichiarazione), potranno provvedervi tramite un flusso regolarizzativo sulla competenza di luglio 2022, da inviare entro il 30 dicembre 2022.

La precisazione arriva dall’Inps con il messaggio n. 3805 pubblicato nella giornata del 20 ottobre, con il quale fornisce nuovi chiarimenti sull’indennità una tantum di 200 euro di luglio 2022 introdotta dall’art. 31 del Dl 50/2022 (su cui è già intervenuto con la circ. n. 73/2022).

Inoltre l’Istituto di previdenza ha pubblicato anche il messaggio n. 3806, con il quale mette a disposizione un fac simile di dichiarazione per richiedere l’indennità di 150 euro ex art. 18 del Dl 144/2022.

Con riferimento al messaggio n. 3805, l’Inps ricorda che l’indennità una tantum di 200 euro ex art. 31 del Dl 50/2022 spetta anche ai lavoratori dipendenti la cui retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, la sospensione del rapporto di lavoro per CIGO, CIGS, ASO e CISOA.

Sul punto, viene precisato che tra gli eventi tutelati sono ricompresi anche:

  • l’aspettativa sindacale ex L. 300/70;
  • la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale (prevista dall’art. 4 comma 4 del Dl 44/2021);
  • le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.
L’Inps specifica inoltre che l’indennità di 200 euro spetta anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero dello 0,8% (ex art. 1 comma 121 della L. 234/2021), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.

Sul punto, l’Istituto richiama l’art. 4 comma 3 della L. 381/91 – che prevede la riduzione a zero delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate – e l’art. 4 comma 3-bis della medesima legge, in forza della quale è prevista una specifica agevolazione contributiva, pari al 95% della contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Ciò premesso, l’Inps afferma che il datore di lavoro può provvedere a riconoscere l’indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori che non l’abbiano percepita con la retribuzione di luglio 2022, nonostante ne avessero diritto, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati (ad esempio la tardiva dichiarazione resa da parte del lavoratore), trasmettendo un flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022 entro e non oltre il 30 dicembre 2022.

Invece, i datori di lavoro agricoli, esclusivamente per gli OTI per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno valorizzare l’elemento “TipoRetribuzione” con il “CodiceRetribuzione” “9”, nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022.

In merito all’indennità di 150 euro di novembre 2022 di cui all’art. 18 del Dl 144/2022 – come accaduto già in relazione all’indennità di 200 euro – come anticipato l’Inps mette a disposizione, con il messaggio n. 3806/2022, un fac simile di dichiarazione che il lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro (o al datore di lavoro a cui compete l’erogazione dell’indennità in presenza di più rapporti di lavoro). Tale fac simile – precisa l’Istituto di previdenza – costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Si ricorda, infatti, che il datore di lavoro può erogare l’indennità una tantum di 150 euro nel mese di competenza novembre 2022 previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19 commi 1 e 16 del Dl 144/2022. Nel dettaglio, il lavoratore deve dichiarare di:

  • non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (comma 1);
  • non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza (comma 16).
Resta fermo il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa e dalla circ. Inps n. 116/2022, tra cui retribuzione imponibile ai fini previdenziali nel mese di competenza novembre 2022 non superiore a 1.538 euro, non titolarità dei trattamenti di cui all’art. 19 e sussistenza del rapporto di lavoro nel mese di competenza novembre 2022.

(MF/ms)




ll nuovo modello di autodichiarazione “Aiuti di Stato”

Il nuovo modello di autodichiarazione aiuti di Stato consente di non indicare l’elenco degli aiuti fruiti nel quadro A ai soggetti che non superano i massimali della Sezione 3.1 e non intendono utilizzare i maggiori limiti della Sezione 3.12.

Questa la semplificazione introdotta dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 398976 del 25 ottobre 2022, che va a modificare il modello originario (provv. n. 143438/2022), le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

Nelle motivazioni al provvedimento si legge che è stata individuata una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per rendere più agevole la compilazione del modello nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito dell’autorizzazione del regime “ombrello”.

Nel frontespizio del modello, nell’ambito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, è stata inserita la nuova casella “ES”, con la quale si dichiara “di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l’ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», pro tempore vigenti, riportati nei punti A) e B) (in tal caso, non va compilato il quadro A ad esclusione dei righi relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti)”.

Il punto 1.2 del provvedimento afferma che barrare tale casella consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti.

La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

  • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A (sezione I e II, come precisato nelle istruzioni aggiornate);
  • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
  • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti (riportati nei punti A) e B) della dichiarazione sostitutiva), del medesimo Quadro temporaneo.
Sono tuttavia esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

Il nuovo modello di dichiarazione sostituisce il precedente dal 27 ottobre 2022, ferma restando la scadenza del 30 novembre 2022.

Il provvedimento (punto 1.3) precisa altresì che la suddetta modalità di compilazione semplificata è facoltativa e, pertanto, il dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo quindi gli aiuti nel quadro A).

Se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla.

Indicazioni anche sui rapporti con REDDITI 2022

Le istruzioni aggiornate per la compilazione dell’autodichiarazione forniscono indicazioni anche in relazione ai rapporti tra la nuova modalità di compilazione “semplificata” e il modello REDDITI 2022.

Viene precisato che in caso di compilazione della casella “ES” resta l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nei modelli REDDITI 2022.

In tal caso, infatti, non dovendo essere compilato il quadro A (salvo i righi relativi all’IMU), non possono essere fornite le informazioni relative al settore e al codice attività (campi 5 e 6) necessarie per non compilare il quadro RS.

Viene altresì affermato che qualora sia già stato inviato il modello REDDITI 2022 senza l’indicazione degli aiuti in questione nel prospetto “aiuti di Stato”, occorre compilare il quadro A con le informazioni relative a settore e codice attività. Ove si intenda comunque avvalersi della modalità di compilazione “semplificata”, barrando la suddetta casella “ES”, è necessario presentare il modello REDDITI 2022 correttivo/integrativo indicando nel prospetto “aiuti di Stato” i predetti aiuti non indicati nel modello originario.

Inoltre, le istruzioni precisano che se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla e deve attenersi alle istruzioni per la compilazione del prospetto “aiuti di Stato” nel modello REDDITI.

(MF/ms)




Radio Confapi: intervista a Micol Gabbioni

La responsabile delle risorse umane di Italgard parla del problema di mancanza di personale con la web radio. 

Clicca qui per ascoltare l’intervista. 




Webinar fiscale: “Scadenze e opportunità imminenti”

Il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco terrà il webinar fiscale "Scadenze e opportunità imminenti" martedì 8 novembre 2022 alle ore 14.30.

Questi i temi trattati:

  • il trattamento fiscale degli omaggi natalizi
  • l'autodichiarazione "Aiuti di Stato"
  • Bonus edilizi alle imprese
     

Per partecipare compilare il form cliccando qui.

La mattina del giorno del webinar agli iscritti verrà inviato il link per collegarsi alla riunione online. 




“E’ forte la concorrenza spagnola Sfrutta i prezzi del gas più bassi”

La Provincia del 24 ottobre 2022, parla Guido Baggioli della nostra associata Mab (Metallurgica Alta Brianza).




Convegno in Api: “Welfare aziendale: leva strategica per attrarre e trattenere i talenti”

Il welfare aziendale è sempre più un elemento centrale nella gestione aziendale, rappresenta uno strumento di miglioramento dell’immagine, del clima aziendale, del senso di appartenenza e del benessere dei lavoratori.

Su questa tematica Api Lecco Sondrio organizza, in collaborazione con TreCuori Spa Società Benefit, il convegno dal titolo: “Welfare aziendale: leva strategica per attrarre e trattenere i talenti
che si terrà giovedì 27 ottobre 2022, dalle ore 15.30 alle 18, presso la nostra sede a Lecco in via Pergola 73. 

Durante l’incontro si parlerà, relativamente a questa tematica, dei bisogni delle imprese e delle soluzioni pratiche per soddisfarli. 

Interverranno:

Mario Gagliardi, responsabile relazioni industriali e welfare di Api Lecco Sondrio

Giovanni Lucchetta, TreCuori SpA società benefit

Per maggiori informazioni scrivere a welfare@api.lecco.it o telefonare allo 0341.282822.

Per partecipare al convegno bisogna iscriversi cliccando qui

In allegato trovate la locandina. 

(FV/am)

 




“Servono servizi per l’area industriale Dateci una risposta”

La Provincia del 20 ottobre 2022, servizio sulla nostra associata Tecnofar. 




“Alfredo Colombo” spegne 60 candeline E intanto assume altre figure tecniche

La Provincia del 20 ottobre 2022, servizio sulla nostra associata Torneria Automatica Alfredo Colombo. 




Settimana per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro: iniziative Regione Lombardia e Ats Brianza

La settimana annuale dedicata al tema salute e sicurezza è l’ultima di ottobre, quest’anno inizia lunedì 24. Regione Lombardia ha sollecitato le Ats territoriali a promuovere adeguate iniziative, riassunte nel file allegato.

La settimana si apre con una proposta di sensibilizzazione generale, via streaming, rivolta a tutti i cittadini e non soltanto ai lavoratori, per aumentare la sensibilità e l’attenzione alle cause degli infortuni e quindi alla prevenzione degli stessi.

Come da locandina allegata, tutti possono seguire lo streaming programmato lunedì 24 ottobre 2022 alle ore 12 sul portale della regione cliccando qui

L’Ats Brianza, l’Agenzia locale per la Tutela della Salute, segnala a sua volta una iniziativa dedicata ai lavoratori in programma per martedì 25 ottobre 2022 dalle ore 16 alle 17 in modalità webinar. Si tratta di un vero e proprio momento formativo che abitua a prevedere le possibili conseguenze delle azioni o delle omissioni delle cautele durante il lavoro. Le iscrizioni vanno fatte tramite il link del portale Ats cliccando qui 

Tutti sono invitati a prendere le decisioni organizzative che favoriscano l’adesione dei lavoratori a queste opportunità, che permettono di convergere sul tema e di alzare l’attenzione collettiva sulla prevenzione.

(SN/am)