Come noto, dal prossimo anno cambia il tracciato della fatturazione elettronica e gli operatori sono chiamati ad adottare le nuove specifiche tecniche (versione 1.6 e seguenti aggiornamenti) obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 è previsto un periodo transitorio, in cui è possibile utilizzare indistintamente la versione preesistente (vers. 1.5) o la nuova.
Tra le novità delle nuove specifiche tecniche (attualmente siamo alla versione 1.6.2), si segnala in questa sede il nuovo codice tipo documento TD27 – autofattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
Il codice identifica le seguenti ipotesi di cessione a titolo gratuito:
- cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta (articolo 2, comma 2, n. 4, D.P.R. 633/1972);
- destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta (articolo 2, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/1972);
- prestazioni gratuite nell’ipotesi previste dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972.
Per quanto concerne gli adempimenti ai fini Iva da osservare nel caso di cessioni gratuite di beni la cui produzione rientra nell’attività propria dell’impresa, la rivalsa Iva non è obbligatoria (articolo 18 D.P.R. 633/1972).
Il contribuente può, a sua scelta, optare per una delle seguenti procedure (circolare 27 aprile 1973, n. 32/50388, § VI):
1) emissione di autofattura singola per ciascuna cessione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del valore (prezzo di acquisto o di costo) dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, alla annotazione che trattasi di “autofattura per omaggi”;
2) annotazione su un apposito “registro degli omaggi” (articolo 39 D.P.R. 633/1972) dell’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote.
In caso di autofattura elettronica occorre esporre nei campi del “cedente/prestatore” e del “cessionario/committente” l’identificativo Iva di colui che emette l’autofattura.
La casistica non va confusa con altre ipotesi di autofatture/integrazioni elettroniche per le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2021, occorre esporre nei dati del “cedente/prestatore” i dati della controparte dell’operazione invece dei propri. Trattasi dei nuovi codici TipoDocumento TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 che non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario (nuovo codice errore 00471).
Le autofatture costituiscono sempre delle fatture, pur con tutte le peculiarità proprie delle varie ipotesi che si possono verificare, anche ai fini della corretta detraibilità dell’imposta, devono contenere tutti gli elementi previsti dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972, contenente le regole di fatturazione delle operazioni.
La guida dell’Agenzia delle entrate alle nuove specifiche tecniche, pubblicata il 23 novembre 2020, chiarisce che nel campo 2.1.1.3 – Data del documento della sezione “Dati Generali” del file xml, deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. In caso di autofattura riepilogativa, tale data può essere la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese di riferimento.
Riguardo al campo 2.1.1.4 – Numero della fattura occorre inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto che sta emettendo l’autofattura. Il documento trasmesso con TD27 è annotato nel solo registro delle fatture emesse.
Diversamente, nel caso delle cessioni gratuite, se il cedente sceglie di emettere una fattura applicando la rivalsa Iva, si continua ad utilizzare il tipo documento TD01 (Fattura) o il nuovo codice TD24 – Fattura differita, di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972; in quest’ultimo caso viene emesso un documento di trasporto utile a comprovare la data di effettuazione dell’operazione. In ogni caso, in occasione dell’invio dei beni oggetto di cessione gratuita che rientrano nell’attività propria dell’impresa, si ritiene opportuno emettere sempre il documento di trasporto, specificando la causale del trasporto – omaggio, cessione gratuita – al fine di identificare il destinatario finale dell’omaggio e dimostrare l’inerenza della spesa.
Segnaliamo infine che fino al 31 dicembre 2020, vigendo il periodo di convivenza tra vecchie e nuove specifiche tecniche, i contribuenti che utilizzano ancora la versione 1.5 delle specifiche tecniche ed intendono emettere un’autofattura elettronica per le ipotesi sopra descritte, dovranno utilizzare il codice Tipo Documento TD01.
(MF/ms)