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Microclima: affrontare lo stress termico da calore e i raggi ultravioletti

Alle porte della stagione più calda, si segnala sul Portale Agenti Fisici (PAF) la disponibilità di documentazione nuova sul rischio microclima.

E’ stato pubblicato l’aggiornamento del documento “linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore e della radiazione solare” adottato dalla Regione Toscana come ausilio per la prevenzione dei rischi dovuti allo stress termico da calore ed all’esposizione agli ultravioletti dovuti alla radiazione solare. In ambiente outdoor i due rischi sono spesso, ma non sempre, presenti contemporaneamente, di conseguenza le misure di tutela da adottare, come ad esempio la scelta dell’abbigliamento, devono essere attentamente valutate considerando entrambi gli aspetti. Il documento fornisce anche indicazioni per tale integrazione.

Per un’introduzione generale al rischio microclima è possibile scaricare dalla sezione “materiale didattico” le presentazioni sul seminario “valutazione del rischio microclima” tenuto nel 2022.

(SN/am)
 




Filiere sostenibili: webinar “RE-FIL ECO2”

Si segnala un webinar promosso dalla Rete Lariana per la Sostenibilità all’interno del Progetto SMART e in continuità con il Progetto RE-FIL Filiere Responsabili:

“RE-FIL ECO2 – Strategie di circolarità per la decarbonizzazione, la produzione e il consumo sostenibili e la transizione alle energie verdi”
Martedì 9 luglio 2024 dalle ore 11.00 piattaforma zoom

Si tratta del proseguimento del Progetto RE-FIL ECO2 promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco.
Il progetto prevede una formazione gratuita aperta a tutte le imprese lariane e transfrontaliere a cui faranno seguito dei tavoli di lavoro specifici a cui potranno partecipare imprese lariane e transfrontaliere appartenenti a specifiche filiere (che saranno comunicate successivamente all’avvio della Fase1 del progetto).
La partecipazione è gratuita previa iscrizione on line, si rimanda alla pagina web camerale che riporta tutti i dettagli: cliccare qui 

(SN/am)




Gianola Impianti: ora la sfida 5.0

La Provincia del 28 giugno 2024, doppia pagina dedicata alla nostra azienda associata.




Regolarizzazione dei magazzini: ulteriori chiarimenti

Con il DM 24 giugno 2024, pubblicato il 24 giugno sul proprio sito, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha approvato i coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute nel caso in cui si intenda procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dell’art. 1 commi 78-85 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Come disposto dalla norma primaria, sono stati previsti coefficienti specifici per ogni attività, individuati sulla base dei codici ATECO, distinti in tre diverse tabelle a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro.

La regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).

Sotto il profilo soggettivo, la disposizione è rivolta agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, agli OIC adopter. Sono, di fatto, escluse le imprese in contabilità semplificata, posta l’impossibilità di avvalersi della regolarizzazione.

Infatti, per tali soggetti, i costi di acquisto delle merci rilevano nel periodo d’imposta in cui è effettuato il pagamento.

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, l’adeguamento riguarda i beni di cui all’art. 92 del TUIR. Si tratta, quindi, delle rimanenze:

  • dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (art. 85 comma 1 lett. a) del TUIR);
  • delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85 comma 1 lett. b) del TUIR).
Sono, invece, escluse le rimanenze relative:
  • alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute (ex art. 92 comma 6 del TUIR);
  • alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, valutate in base all’art. 93 del TUIR.
Operativamente, l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:
  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
Si ritiene che l’adeguamento possa riguardare contemporaneamente ipotesi di eliminazione e di iscrizione di esistenze iniziali (cfr. la C.M. n. 115/2000, emanata in occasione dell’analoga disposizione prevista dall’art. 7 commi 9-14 della L. 488/99, che sul punto si ritiene ancora attuale).

Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

  • dell’IVA;
  • di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.
Quanto al primo punto, l’IVA è determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione relativo alla specifica attività esercitata, come definiti dal provvedimento approvato.

L’aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:

  • l’IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;
  • il volume d’affari.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è, invece, stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:
  • il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l’ammontare dell’imponibile ai fini dell’IVA come sopra determinato);
  • il valore del bene eliminato.
Se si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sul valore iscritto. Di fatto, tale modalità di adeguamento è stata l’unica sinora realizzabile, anche in assenza del DM attuativo.

Si consideri una srl “solare” con codice ATECO 47.21 “Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati”, soggetta agli ISA e con ricavi di importo non superiore a 5.164.569 euro che, nel bilancio dell’esercizio 2022, ha esposto rimanenze finali di materie prime pari a 50.000 euro, le quali al 1° gennaio 2023 vengono adeguate a un valore di 40.000 euro, stornando l’eccedenza di 10.000 euro.

Ipotizzando un’aliquota media IVA riferibile al 2023 del 20% e assumendo il coefficiente di maggiorazione proprio dell’attività esercitata dalla srl definito dal DM in commento (1,3):

  • l’IVA dovuta per la regolarizzazione ammonta a 2.600 euro (20% × 10.000 × 1,3);
  • l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP ammonta a 540 euro [18% × (10.000 × 1,3 – 10.000).
I dati relativi all’adeguamento devono essere indicati nella sezione XXVII del quadro RQ del modello REDDITI SC 2024.
 

(MF/ms)




Bonus investimenti 4.0: chiarimenti in merito alle comunicazioni necessarie per l’utilizzo dei crediti d’imposta

In merito alle comunicazioni necessarie per l’utilizzo dei crediti d’imposta 4.0 e R&S alla luce dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024, sul sito del GSE sono state rese disponibili, oltre alla specifica guida all’utilizzo del Portale Transizione 4.0, alcune FAQ relative alla compilazione dei moduli, l’ultima delle quali datata 17 giugno 2024.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate, con una FAQ pubblicata il 19 giugno, nella specifica sezione del proprio sito internet, ha fornito chiarimenti in merito alle ricevute di versamento a seguito della presentazione dei modelli F24.

modelli di comunicazione per compensare i crediti di imposta per gli investimenti del piano 4.0 sono due.

Il Modulo 1, relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (art. 1 commi 1057-bis – 1058-bis della L. 178/2020), va trasmesso:

  • per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo 2024 in maniera preventiva.
      Lo stesso modello va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva (in tal caso, stando alla guida del GSE, occorre indicare, all’interno del campo “Pratica preventiva associata”, il codice della comunicazione preventiva                                  precedentemente inviata);
  • per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti (per gli investimenti relativi al 2023, la comunicazione deve essere presentata ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti maturati ma non ancora fruiti).
Il Modulo 2, relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, va trasmesso:
  • per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo 2024 in maniera preventiva. 
       Lo stesso modulo va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva (in tal caso, stando alla guida del GSE, occorre indicare, all’interno del campo “Pratica preventiva associata”, il codice della comunicazione preventiva                                   precedentemente inviata);
  • per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
Dalle ore 10:00 del 18 maggio 2024, si ricorda, tali moduli devono essere inviati esclusivamente tramite il portale dedicato “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”, accessibile dalla home page dell’Area Clienti del sito GSE.

L’operatore per il quale viene effettuato l’invio dei moduli deve essere preventivamente registrato in Area Clienti.

In caso di nuova registrazione è necessario attendere l’aggiornamento del sistema e accedere al portale dedicato dopo qualche minuto.

In fase di registrazione, se non si trova una tipologia di operatore idonea, è possibile indicare “Operatore credito d’imposta – Transizione 4.0”.

A termine della procedura tramite portale, è possibile scaricare la ricevuta di avvenuto invio, cliccando sul tasto “Scarica ricevuta SIAD”.

Il GSE ha quindi precisato che i moduli già inviati via PEC, come da procedura valida fino alla mezzanotte del 17 maggio 2024, non devono essere trasmessi nuovamente tramite il portale.

‎Per avere conferma dell’avvenuta ricezione della PEC da parte del GSE, occorre verificare se è disponibile sulla propria casella di posta la “ricevuta di avvenuta consegna”.

Con riferimento ai dati acquisiti in relazione agli investimenti 4.0, viene chiarito che il GSE effettua esclusivamente verifiche di natura formale, provvedendo poi all’invio periodico dei dati alle Amministrazioni competenti, che procederanno con le azioni di carattere valutativo e/o fiscale.

Le ricevute di versamento degli F24 sono al momento sospese

L’Agenzia delle Entrate, con una specifica FAQ pubblicata il 19 giugno, ha inoltre fornito chiarimenti in merito alla mancanza delle ricevute di versamento relative ai modelli F24 relativi all’utilizzo dei crediti d’imposta a seguito dell’avvenuta presentazione delle comunicazioni richieste.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Amministrazione finanziaria, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall’impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest’ultimo all’Agenzia delle Entrate, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti “Transizione 4.0”) per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 giugno stesso.

In tale periodo, l’Agenzia delle Entrate verifica periodicamente se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento.

In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.
 

(MF/ms)




Scadenza imminente per la dichiarazione Imu per l’anno 2023

Entro lunedì 1° luglio 2024 va presentata le dichiarazioni IMU per l’anno 2023 (il termine ordinario del 30 giugno cade di domenica).

Per la generalità dei soggetti passivi, la dichiarazione va presentata, qualora dovuta, utilizzando il modello IMU/IMPi, secondo quanto prescritto dall’art. 1 comma 769 della L. 160/2019.

In deroga alle disposizioni “ordinarie”, il successivo comma 770 prevede regole specifiche per la dichiarazione IMU degli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente, in quanto utilizzato per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle proprie attività istituzionali, ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019.

Tali enti devono adottare un apposito modello dichiarativo (modello IMU ENC), da presentare ogni anno.

Già per le dichiarazioni riferite all’anno 2023, occorre adottare i nuovi modelli dichiarativi IMU/IMPi e IMU ENC approvati con il DM 24 aprile 2024.

In vista della scadenza del 1° luglio, può essere utile riassumere la disciplina degli obblighi dichiarativi per l’IMU.

La dichiarazione IMU “ordinaria” (modello IMU/IMPi) va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

È obbligatorio presentare la dichiarazione “ordinaria” solo se nell’anno oggetto di dichiarazione si sono verificate delle circostanze che hanno determinato un differente importo dell’IMU dovuta, e tali circostanze non sono autonomamente conoscibili dal Comune (ad esempio, mediante consultazione catastale).

Nelle istruzioni al modello dichiarativo IMU/IMPi ex DM 24 aprile 2024 vengono peraltro elencate le circostanze che devono obbligatoriamente essere oggetto di dichiarazione.

Vanno dichiarate, tra l’altro, l’acquisto o la perdita dei requisiti per l’esenzione dall’IMU o la riduzione della base imponibile. 

A tal proposito, richiamando l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le altre, Cass. 21 dicembre 2022 n. 37385), le istruzioni alle dichiarazioni IMU/IMPi e IMU ENC precisano che, al di là di un’espressa previsione di decadenza, il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo determina, in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dall’agevolazione riconosciuta ex lege.

La dichiarazione IMU/IMPi può essere trasmessa alternativamente in forma cartacea (con consegna a mano al Comune destinatario, oppure invio con raccomandata o a mezzo PEC) o con modalità telematica (utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline, secondo le specifiche tecniche allegate al DM 24 aprile 2024, direttamente dal contribuente oppure da un soggetto abilitato incaricato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98).

Se, tuttavia, la dichiarazione IMU “ordinaria” riguarda l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente da terzi ex art. 1 comma 759 lett. g-bis) della L. 160/2019, questa va trasmessa obbligatoriamente con modalità telematica.

Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione IMU ENC, si ribadisce anzitutto che tale modello va adottato dai soli enti non commerciali che possiedono, nel Comune di riferimento, almeno un immobile esente, in quanto impiegato per lo svolgimento:

  • con modalità non commerciali (da riscontrare applicando i criteri degli artt. 3 e 4 del DM 200/2012);
  • delle attività istituzionali ex art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (ossia delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto ex art. 16 lett. a) della L. 222/85).
Per la verifica dei requisiti per tale esenzione (e degli obblighi dichiarativi che ne derivano), vanno tenute in considerazione anche le norme di interpretazione autentica recate dall’art. 1 comma 71 della L. 213/2023 per gli immobili concessi in comodato ad altro ente non commerciale o temporaneamente inutilizzati.

Anche gli enti non commerciali che possiedono un immobile a “utilizzo misto” (poiché impiegato solo in parte per lo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali) devono presentare la dichiarazione IMU ENC (tali immobili godono di un’esenzione parziale, secondo il criterio proporzionale di cui all’art. 5 del DM 200/2012).

Gli enti non commerciali tenuti a presentare la dichiarazione IMU ENC devono indicare nella dichiarazione tutti gli immobili che possiedono nel Comune di riferimento (e non soltanto quelli esenti in quanto impiegati per le proprie attività istituzionali).

Dichiarazione IMU ENC da presentare ogni anno

A differenza della dichiarazione “ordinaria”, la dichiarazione IMU ENC va presentata ogni anno (indipendentemente da variazioni che influiscano sulla determinazione dell’IMU dovuta), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello oggetto della dichiarazione.

La dichiarazione IMU ENC va presentata esclusivamente con modalità telematica.
 

(MF/ms)




Webinar Confapi domani con Microsoft Italia per implementazione AI

Domani, mercoledì 26 giugno 2024 alle ore 17,  si terrà in videoconferenza un incontro finalizzato a illustrare il contenuto e le opportunità messe a disposizione dall’accordo che Confapi, Unimatica Confapi e Microsoft Italia hanno firmato lo scorso 17 maggio.

Sarà anche l’occasione per illustrare alcuni esempi pratici di applicazione dell’Intelligenza Artificiale all’interno delle aziende.
 
Interverranno Giorgio Binda – presidente di Unimatica Confapi, Antonio Perini – presidente di Unimatica Confapi Brescia e Giacomo Frizzarin – direttore della Divisione Small, Medium and Corporate di Microsoft Italia.
 
Trasmettiamo di seguito il link per il collegamento, che vi preghiamo di inoltrare alle aziende interessate: 
 
https://us02web.zoom.us/j/89544945049?pwd=b0kwYVpJOUFEenVycFR3VDdJWnBxdz09
ID riunione: 895 4494 5049
Codice d’accesso: 628349 
 




Webinar: Confapi “Il Decreto attuativo nel piano transizione 5.0”

Confapi organizza un webinar dal titolo: “Il Decreto attuativo del Piano Transizione 5.0: quali opportunità per le imprese che si svolgerà giovedì 27 giugno 2024 dalle ore 16 alle ore 18.
 
Ai saluti introduttivi del Presidente Confederale Cristian Camisa, seguiranno l’intervento del Capo della Segreteria tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Marco Calabrò e una sessione di Q&A.
 
Qui di seguito il link per il collegamento:
 
https://us02web.zoom.us/j/82615503865?pwd=RUFNbmRhclBjeDQyaVJzUlFjNUpqZz09
ID riunione: 826 1550 3865
Codice d’accesso: 912660



Nuove norme ISO per l’economia circolare

Il 22 maggio 2024 il comitato tecnico ISO/TC 323 ha pubblicato un nuovo pacchetto di norme della serie ISO 59000 per la standardizzazione nel campo dell’economia circolare. Tali norme, che hanno alla base il concetto di tracciabilità e misurabilità, rappresentano standard volontari che potrebbero diventare strumenti di valutazione delle imprese sui temi ESG. Si tratta delle seguenti tre norme:
  • ISO 59004 – vocabolario, principi e guida per l’implementazione: introduce una terminologia condivisa e stabilisce le definizioni e i principi fondamentali su cui si fonda l’economia circolare. Tra questi è inserita la tracciabilità delle risorse e delle materie prime seconde.
  • ISO 59020 – come misurare e valutare le prestazioni dell’economia circolare: mira a standardizzare le metodologie per misurare e valutare le prestazioni delle organizzazioni riguardo all’economia circolare. Oltre a principi e linee guida per misurare e valutare le prestazioni, la norma fornisce le metodologie per raccogliere i dati e selezionare gli indicatori utili a monitorare i progressi verso gli obiettivi di circolarità.
  • ISO 59010 – guida alla transizione dei modelli di business e dei value network: fornisce una tabella di marcia per identificare aree di miglioramento, definire obiettivi e sviluppare strategie per creare una catena del valore più sostenibile
 
Ci sono anche altre norme in elaborazione che oggi si trovano allo stadio di bozza finale e in attesa di pubblicazione entro l’anno, si tratta di:
  • ISO 59014 – sustainability and traceability of secondary materials recovery: si concentrerà sulle materie prime seconde, fissando i principi e i requisiti affinché siano recuperate garantendo il minimo impatto ambientale e la massima tracciabilità;
  • ISO/CD TR 59031 – analysis of cases studies: riguarderà l’analisi di casi concreti per valutarli con un approccio basato sulle prestazioni ottenute.
(SN/am)
 



Responsabilità sociale delle imprese: un corso per accrescere le competenze

Si segnala l’iniziativa formativa della Camera di Commercio Como Lecco, in collaborazione con SUPSI – Scuola Universitaria della Svizzera italiana, che propone il corso Responsabilità sociale delle imprese (CSR).
Sta crescendo la sensibilità delle imprese alla sostenibilità, ma occorrono percorsi formativi adeguati per costruire una visione più globale del contesto in cui opera un’impresa del XXI esimo secolo.

Cliccando qui è possibile trovare tutte le informazioni per conoscere il programma, la durata dei vari moduli e l’entità del contributo a fondo perduto per sostenere una parte delle spese del corso.

In allegato programma e regolamento.

(SN/am)