Versamento acconti imposte in scadenza al 30 novembre 2022
Entro la stessa data vanno versati gli acconti non solo di alcune imposte sostitutive, quali la cedolare secca sulle locazioni o l’IVIE e l’IVAFE, ma anche l’acconto IRAP.
Però, per quest’ultima imposta ci sono alcune importanti novità a partire da quest’anno: infatti, non sono più soggetti ad IRAP i lavoratori autonomi e le imprese individuali, per cui, questi soggetti non sono tenuti al versamento degli acconti.
- metodo storico;
- metodo previsionale.
Il metodo storico basa i calcoli sui dati riportati in dichiarazione.
In sintesi, per le persone fisiche, per determinare l’acconto IRPEF, i contribuenti interessati devono considerare, come regola generale, il 100% del rigo RN34 “Differenza” del modello Redditi PF.
Il suddetto acconto:
- non va corrisposto, se l’ammontare del rigo RN34 della dichiarazione inerente al precedente periodo d’imposta risulta di entità non superiore a euro 51,65;
- va corrisposto in unica soluzione entro il 30 novembre, se l’ammontare del rigo RN34 risulta di entità pari o superiore a euro 51,65 ma non superiore a euro 257,52;
- va corrisposto in 2 rate, se l’ammontare del rigo RN34 risulta di entità superiore a euro 257,52 di cui:
- la prima rata, nella misura del 40% del rigo RN34, che andava versata entro il 30 giugno 2022 (ovvero il 22 agosto 2022 con applicazione della maggiorazione 0,40%);
- la seconda, nella restante misura del 60% da corrispondere entro il 30 novembre 2022.
In tal caso, il rigo del Modello Redditi SC da considerare ai fini del calcolo è il rigo RN17.
Per il secondo acconto IRES, nel modello F24 va utilizzato il codice tributo 2002.
Inoltre, in caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 D.P.R. n. 917/1986), l’obbligo di versamento dell’acconto permane, nel primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, anche in capo alla società partecipata.
Invece di ricorrere al “metodo storico”, il contribuente può scegliere di effettuare un calcolo basandosi su una stima dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento.
Tale metodo, in genere, può risultare conveniente se, ad esempio, il contribuente ha valide ragioni per supporre che il reddito (e quindi l’imposta) diminuirà rispetto a quello dell’anno precedente.
Pertanto, anche per l’IRAP è possibile scegliere tra:
- il metodo storico;
- il metodo previsionale.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre 2022, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno 2022 (o 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,4%), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre 2022.
Per i soggetti IRES, invece:
- non sono dovuti acconti IRAP qualora il debito risultante dalla dichiarazione sia inferiore a 20,66 euro;
- se il primo acconto è inferiore a 103 euro, l’acconto totale può essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2022.
- le persone fisiche esercenti attività commerciali;
- le imprese familiari;
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (circ. 18 febbraio 2022, n. 4/E);
- le persone fisiche esercenti arti e professioni.
Infatti, si ricorda che la cedolare va versata entro il termine stabilito per il pagamento dell’IRPEF con lo stesso meccanismo di saldo-acconto.
In particolare, il versamento dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, segue le stesse regole dell’IRPEF a cui si rimanda.
Il codice tributo da indicare nel mod. F24 è 1841.
- per l’addizionale regionale, non è dovuto alcun acconto;
- per l’addizionale comunale, l’acconto andava versato in unica soluzione entro il termine del saldo IRPEF, ferma restando la possibilità di rateizzare quanto dovuto.
Pertanto, salvo la possibilità di ricorrere al metodo previsionale, l’acconto relativo all’IVAFE e IVIE:
- è dovuto se l’importo indicato nel rigo RW6, colonna 1 (IVAFE) o rigo RW7, colonna 1 (IVIE) è pari o superiore ad euro 51,65;
- non è dovuto, se di ammonta non superiore a euro 51,65.
- in unica soluzione, entro il 30 novembre, se detto importo è non superiore a euro 257,52;
- in 2 rate se l’importo di detti campi è superiore a euro 257,52.
- 4045, per l’IVIE;
- 4048, per l’IVAFE.
