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Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica

L’art. 9 del Dl 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. Dl “Semplificazioni fiscali”), nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, conferma l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’art. 2 commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del Dl 138/2011 convertito.

Lo stesso art. 9 dispone, al comma 1, che l’abrogazione opera “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022”; il comma 3 valuta gli effetti dell’abrogazione della disciplina in termini di gettito prendendo in considerazione gli anni 2023 e seguenti.

L’impostazione adottata ai fini dell’individuazione della decorrenza dell’abrogazione ricalca quella già impiegata, in sede di introduzione della disciplina, dall’art. 2 comma 36-duodecies del Dl 138/2011, il quale disponeva che le norme relative alle società in perdita sistematica dovessero trovare applicazione “a decorrere dal periodo d’imposta successivo” a quello in corso al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 138/2011.

A commento, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 35/2012, § 1.3, aveva precisato che “per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, le disposizioni in materia di società in perdita sistematica trovano applicazione a decorrere dal 2012”; di conseguenza, il periodo di osservazione rilevante (all’epoca, pari a tre anni) era il triennio 2009-2010-2011.

In altre parole, il periodo di entrata in vigore della modifica rappresentava il periodo in cui verificare lo status di comodo, mediante osservazione del triennio precedente, computato a ritroso.

In linea con quanto previsto in sede di introduzione, il Dl “Semplificazioni fiscali” individua quale periodo di abrogazione della disciplina il periodo di imposta 2022 per i soggetti “solari”, rendendo quindi irrilevanti i risultati fiscali realizzati nel quinquennio precedente.

Tale lettura è confermata dalla circostanza per cui l’art. 9 del Dl 73/2022, nello stimare la mancanza di gettito derivante dall’abrogazione, prende in considerazione, quale prima annualità interessata, il 2023, ovvero l’anno in cui saranno versate le (minori) imposte relative al periodo di imposta 2022.

Per effetto delle modifiche le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 724/94 non troveranno, quindi, applicazione per il periodo di imposta 2022 “solare” laddove:

  • i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
  • ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.
Resta, invece, ferma l’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica per il periodo di imposta 2021 “solare” (modelli REDDITI 2022); non viene inoltre modificata la disciplina delle società non operative per insufficienza di ricavi di cui all’art. 724/94 che quindi troverà applicazione anche per i periodi di imposta 2022 e successivi.

Va altresì evidenziato che la struttura della disciplina delle società in perdita sistematica presuppone la presenza di uno storico di annualità da monitorare, rappresentato dal quinquennio oggetto di osservazione, oltre al periodo di imposta in cui la disciplina trova applicazione.

Ne deriva che, come in precedenza chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 25/2012, § 6.2, nei confronti di quelle società che non hanno un periodo minimo di anzianità, la disciplina sulle società in perdita sistematica non trova applicazione. 

A riguardo, la successiva circ. Agenzia delle Entrate n. 6/2015, § 14.1, ha puntualizzato che per i soggetti costituiti da meno di sei anni, la disciplina sulle società in perdita sistematica non trova applicazione per mancanza del relativo presupposto. Nel documento, la stessa Agenzia precisa che il primo periodo d’imposta astrattamente utile di applicazione della disciplina in esame è il settimo anno dalla costituzione.

Tale assunto sembra poggiare sul meccanismo di funzionamento delle cause di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica e, ai fini che qui interessano, della causa relativa alle società che si trovano nel primo periodo di imposta (art. 1 lett. m) del provv. Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012).

Nel contesto della disciplina in esame, infatti, tali cause “interrompono” il quinquennio di osservazione, con la conseguenza che il riscontro di una di esse azzera il conteggio (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2012, § 1.2.1). In altre parole, per una società costituita nel 2016 il primo periodo astrattamente interessato sarebbe il 2022 (il quinquennio è, infatti, conteggiato a partire dal 2017). Tuttavia, in considerazione dell’abrogazione della disciplina, la stessa società non subirebbe penalizzazioni.

Ne deriva che, in virtù del particolare meccanismo illustrato, le società costituite dal 2016 in avanti, fino al 2021 prive dei presupposti di applicazione della disciplina, sono automaticamente “salve”.

(MF/ms)
 




Proroga per la Lipe del secondo trimestre

La comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva, che non è venuta meno con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019, ha cadenza trimestrale, deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, fatta eccezione per la comunicazione relativa al secondo trimestre, la cui scadenza è fissata al 16 settembre 2022.

Tale tempistica opera a prescindere dalla periodicità di liquidazione dell’imposta, sia essa mensile o trimestrale, in quest’ultimo caso per natura o per opzione.

Proroga per la Lipe del secondo trimestre

A seguito della novità introdotta dal decreto Semplificazioni (Dl n. 73/2022), il termine del 16 settembre è sostituito con quello del 30 settembre, consentendo in tal modo ai contribuenti di beneficiare di un maggior termine per comunicare i dati delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre dell’anno.

Per effetto dell’art. 12-quater, comma 1, Dl. n. 34/2019 (decreto Crescita), inserito in sede di conversione dalla legge n. 58/2019, la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

La modifica intende semplificare l’obbligo comunicativo in esame, prevedendo la facoltà, per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio, di comunicare i dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre all’interno della dichiarazione, evitando un duplice adempimento dichiarativo e comunicativo, senza incidere sui termini di liquidazione e versamento dell’imposta.

Va da sé che i soggetti che decidono di non avvalersi della semplificazione devono trasmettere la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre entro il mese febbraio dell’anno successivo a quello del periodo di riferimento, nonché presentare la dichiarazione IVA annuale secondo i termini ordinari, vale a dire entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, ex art. 8, comma 1, Dpr n. 322/1998.

Al fine di consentire ai contribuenti interessati di avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre, nel modello di dichiarazione IVA è stato istituito il quadro VP, la cui composizione riproduce l’analogo ed unico quadro del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Comunicazione dell’avvenuta presentazione telematica

Le istruzioni relative al modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche precisano che la ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della comunicazione è resa disponibile nell’apposita sezione dell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nonché nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

In relazione alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, le istruzioni chiariscono, richiamando le indicazioni della C.M. n. 195/E/1999, che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. In tal caso, come specificato dalla risoluzione n. 5/E/2003 (§ 2.6), l’invio si considera comunque tempestivo, non comportando pertanto l’applicazione di sanzioni, se il file viene correttamente accettato dal sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.

La stessa possibilità di re-invio era stata riconosciuta dall’Agenzia per la comunicazione dei dati delle fatture (risposta alle FAQ del 6 aprile 2018), anche in questo caso, però, senza specificare se i cinque giorni successivi da prendere in considerazione siano quelli “lavorativi”.

Seppure in altre occasioni – come, per esempio, a proposito della trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016, n. 182017) – sia stato espressamente indicato che la trasmissione del file corretto deve avvenire entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto, si ritiene che, anche per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, sia possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni, facendo riferimento ai cinque giorni lavorativi che seguono lo scarto.

Se, quindi, il file sarà inviato e scartato il 30 settembre 2022, sarà possibile ritrasmettere la comunicazione entro il 7 ottobre 2022, avendo cura di conservare – al fine di evitare eventuali contestazioni – non solo la comunicazione originaria di scarto, ma anche la successiva ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati.

Rettifica della comunicazione già trasmessa

Le istruzioni relative alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche precisano che se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’Agenzia delle Entrate, in merito al comportamento da tenere nel caso si intenda rettificare una comunicazione già trasmessa e per la quale sia scaduto il termine di presentazione, ha chiarito che il sistema telematico accoglie eventuali comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario, ribadendo che, ovviamente, la comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse (risposta alle FAQ del 26 maggio 2017).

La comunicazione non deve essere inviata in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP, come nel caso dei contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva.

L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel Quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione.

Correzione di eventuali errori od omissioni

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, Dlgs. n. 471/1997).

Sul punto, le istruzioni ribadiscono quando già specificato dalla risoluzione n. 104/E/2017, ossia che per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione, compilando il quadro VH; sicché, se quest’ultima è stata presentata senza provvedere alla relativa regolarizzazione occorrerà sanare le irregolarità od omissioni presentando una dichiarazione integrativa.

(MF/ms)
 




“Flussi migratori Noi del meccanico siamo tagliati fuori”

La Provincia del 5 luglio 2022, intervista ad Andrea Beri, amministratore delegato Ita Spa e consigliere Api Lecco Sondrio. 




Protocollo anti-Covid negli ambienti di lavoro: aggiornamento

Il 30 giugno scroso è stato approvato il nuovo Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna il precedente Protocollo di aprile 2022 e che resta valido fino al 31 ottobre 2022 (salvo che le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare in modo repentino).
Questo richiede innanzitutto che ogni datore di lavoro, previa consultazione delle rappresentanze sindacali e sentito il parere del Medico Competente (qualora nominato), riconvochi il comitato aziendale e provveda ad aggiornare il protocollo anticovid interno.
Invitando a leggere con attenzione il testo integrale del protocollo che si allega, si segnalano alcune delle novità più salienti.

Punti 4 e 5 – Pulizia e sanificazione in azienda e precauzioni igieniche personali
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, con particolare attenzione alle attrezzature in uso promiscuo. Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani.

Punto 6 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
La mascherina rimane un presidio importante di tutela. Per questo il datore di lavoro assicura la disponibilità delle FFP2. Solo su specifica indicazione del medico competente o dell’Rspp, il datore di lavoro può imporre l’obbligo a gruppi di lavoratori che, per specifiche mansioni o per contesto lavorativo, siano ritenuti più a rischio di contagio. I criteri per decidere l’eventuale obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 sono questi:

  • ambiente chiuso che non permetta di mantenere un’adeguata distanza interpersonale
  • impossibilità di ventilazione naturale o artificiale
  • presenza di cluster aziendali di contagio
  • presenza di lavoratori fragili (v. anche punto 12 del Protocollo).
I lavoratori che non avessero l’obbligo di mascherina FFP2 potrebbero continuare ad utilizzare una mascherina chirurgica, ma il datore di lavoro non risulterebbe tenuto a fornirla.

Punto 7 e 8 – Gestione degli spazi comuni ed entrata e uscita dipendenti
L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con ridotto tempo di sosta. Si favoriscono orari scaglionati per evitare assembramenti.

(SN/am)




Esportazione imballaggi in Germania: dall’ 1 luglio 2022 coinvolto anche il settore B2B

Come si anticipava nella circolare Api n.342 del 16 giugno 2022, dal primo luglio 2022 tutte le imprese esportatrici di merci imballate in Germania dovranno adempiere agli obblighi previsti dalla legge tedesca sugli imballaggi, pena pesanti sanzioni ed il divieto di vendita.

Questo richiede che tutte le aziende esportatrici debbano obbligatoriamente iscriversi al portale Lucid (registro elettronico dei produttori e delle merci importate in Germania).

Nel caso in cui gli imballaggi siano destinati direttamente ad un consumatore finale privato è imprescindibile anche l’adesione ad un sistema duale (cioè stipulare un contratto con specifiche società private per la gestione dei rifiuti prodotti dagli imballaggi immessi sul territorio tedesco).

I vari obblighi sono di chi ha la responsabilità giuridica del prodotto al momento del passaggio di confine, quindi:

  • la responsabilità è del venditore se la consegna è effettuata franco arrivo (a carico dell’esportatore/venditore);
  • la responsabilità è del compratore se la consegna è effettuata franco partenza (a carico dell’importatore/compratore).
Fino al 30 giugno 2022 gli obblighi riguardavano solo gli imballaggi destinati al consumatore finale (B2C), dal primo luglio 2022 sono invece estesi anche al settore B2B (coinvolgendo così anche gli imballaggi commerciali e per il trasporto…).

In caso di e-commerce sul mercato tedesco, la responsabilità di adempiere agli obblighi ricade normalmente sul venditore.

Per chiarimenti è utile rivolgersi alla Ahk Italien (Camera di commercio italo – germanica).

(SN/bd)
 




“I ragazzi vanno assistiti nella scelta della scuola”

La Provincia del 30 giugno 2022, pagine dedicate al mondo universitario, parla la pro-rettrice del Politecnico Manuela Grecchi che ha partecipato alla tavola rotonda per i 30 anni del Gruppo Giovani Imprenditori Api




Segnali di vitalità all’ombra dei campanili

Il sociologo Aldo Bonomi, ospite della nostra serata Api del 17 giugno scorso, ha scritto un articolo per Il Sole 24 Ore citandoci.

Per leggerlo CLICCARE QUI 




Isa: nel cassetto fiscale le comunicazioni per le anomalie rilevate negli anni 2018-2019-2020

Con il provvedimento n. 237932, pubblicato il 24 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui sono rese disponibili:
  • le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2018-2019-2020, rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili;
  • le risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle predette comunicazioni, utilizzando lo specifico software.
Secondo quanto risulta dall’Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano:
  • imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (ad esempio, sono segnalate le gravi incoerenze nell’indicatore durata delle scorte);
  • soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2021 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
  • soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA “4-Periodo di non normale svolgimento dell’attività” per i periodi 2018-2019-2020 (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende, pur non essendo tenuti alla compilazione del modello ISA);
  • imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2020, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
  • imprese che esercitano l’attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (ISA BG68U) con incongruenze, per il 2020, tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso;
  • soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (ISA BG91U) che presentano, per il 2020, incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili;
  • imprese che hanno presentato l’ISA BG61U – Intermediari del commercio e che presentano per il 2020 incongruenze tra l’ISA presentato e gli elementi specifici dell’attività dichiarati;
  • contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente, e risultano assenti dal relativo Albo per il 2020;
  • soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d’imposta 2020, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” o la condizione “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica 2021;
  • professionisti che, per il periodo 2020, hanno indicato nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d’affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2021;
  • professionisti che, per il 2020, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2021;
  • imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2020, hanno dichiarato nel campo “F05 – Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell’anno 2020.
Sono oggetto di segnalazione anche tutta una serie di anomalie nell’utilizzo delle cause di esclusione relative all’inizio e alla cessazione dell’attività e all’emergenza COVID (ad esempio, vengono segnalati i casi in cui è stato dichiarato l’esercizio in maniera prevalente di una delle attività escluse dagli ISA a causa della pandemia, ma il dato non trova corrispondenza nel codice ATECO dichiarato).

Se sono rilevate più anomalie, le comunicazioni segnalano le tre più gravi.

Le comunicazioni sono messe a disposizione nel cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega. Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

La disponibilità della comunicazione nel cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato via mail e/o SMS ai recapiti indicati.

A fronte della comunicazione, sarà possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia e potranno essere regolarizzati errori od omissioni effettivamente riscontrati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione.

(MF/ms)
 




Al via il nuovo esterometro: come utilizzare i documenti TD17-TD18-TD19

Si avvicina il 1° luglio, data a decorrere dalla quale, come ormai noto, troveranno applicazione le nuove modalità di trasmissione dell’esterometro, esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica.

Con specifico riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, si ricorda che la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione, utilizzando i seguenti tipi di documento:

TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, Dpr 633/72.

Di seguito si riportano, in una tabella di sintesi, le modalità di compilazione dei tre tipi di documenti.

 

  Documento Xml TD17 Documento Xml TD18 Documento Xml TD19
Quando va emesso Quando il prestatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) ha emesso una fattura non elettronica per prestazioni di servizi: l’Iva non è indicata in fattura, in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.
Il committente emette quindi il documento TD17 ad integrazione della fattura ricevuta. Il TD17 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini Iva in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito ricevute da un soggetto passivo italiano.
Il cedente residente in altro paese Ue emette una fattura per la vendita di beni al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Se il cedente non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il cessionario deve predisporre un documento con tipologia TD18, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo Ue.
Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito Iva.
Il cedente non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale. L’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario, il quale deve predisporre un documento TD19.
Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 per acquisti da soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito Iva utilizzando la natura N3.6..
Come compilare il campo <CedentePrestatore> Dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
Il prestatore potrebbe aver indicato in fattura una partita Iva italiana aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; in mancanza di fattura elettronica, anche in questo caso si rende necessario inviare un documento TD17 riportando l’identificativo estero del prestatore.
Dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
 
Dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
Il prestatore potrebbe aver indicato in fattura una partita Iva italiana aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; in mancanza di fattura elettronica, anche in questo caso si rende necessario inviare un documento TD19 riportando l’identificativo estero del prestatore.
Come compilare il campo
<CessionarioCommittente>
Dati del cessionario/committente che effettua l’integrazione o emette l’autofattura.
Come compilare il campo
<CodiceDestinatario>
Si ricorda che questi documenti sono recapitati esclusivamente all’emittente, per cui l’emittente dovrà indicare il proprio codice destinatario oppure il codice “0000000”.
Il codice “XXXXXXX” può essere invece utilizzato solo nelle fatture attive emesso verso soggetti non stabiliti.
Come compilare il campo
<Data> della sezione “Dati Generali”
• Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intra-Ue
 Data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-Ue o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.
Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero). ·                 Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di beni intra-Ue
· Data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di beni extra-Ue.
Come compilare la sezione
<DettaglioLinee>     
Devono essere compilati i campi previsti e devono essere indicati l’imponibile e l’Iva.
Se si tratta di un’operazione non imponibile deve essere data indicazione della Natura (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità, codice N4 nel caso di esenzione, codice N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia).
Devono essere compilati i campi previsti e devono essere indicati l’imponibile e l’Iva.
Se si tratta di un’operazione non imponibile deve essere data indicazione della Natura (ad esempio, per gli acquisti non imponibili con uso del plafond occorre indicare N3.5; nel caso di introduzione di beni in un deposito Iva a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6; nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4).
Devono essere compilati i consueti campi, indicando imponibile e Iva.
Se si tratta di un’operazione non imponibile deve essere indicata la Natura (ad esempio, per i non imponibili con uso del plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non stabiliti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lettera c), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni, o di servizi su beni, che si trovano all’interno di un deposito Iva occorre indicare la Natura N3.6, nel caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia occorre indicare la Natura N2.2).
Come compilare il campo
<DatiFattureCollegate>
Estremi della fattura di riferimento.
Come compilare il campo
<Numero>
Consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc

 

Si ricorda, da ultimo, che, ai sensi dell’art. 12 Dl 73/2022 sono stati esclusi dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro anche gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies Dpr 633/72 (si pensi alle prestazioni di alloggio in alberghi all’estero, ai noleggi a breve termine di mezzi di trasporto all’estero, ai trasporti di persone all’estero, agli acquisti di carburante all’estero, ecc.) purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.

(MF/ms)

 
 




Operazioni verso San Marino: istruzioni per l’emissione della fattura elettronica

Nei recenti decreti in materia fiscale (Dl 36/2022 e Dl 73/2022, in corso di conversione in legge), non consta un differimento dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica per gli scambi con San Marino secondo l’art. 12 del Dl 34/2019.

Rimane confermato quanto previsto dal Dm 21 giugno 2021 e, dunque, l’obbligo dal 1° luglio 2022 di emettere fattura elettronica, trasmessa al Sistema di Interscambio, per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti di beni da tali soggetti.

Le modalità di predisposizione, trasmissione e ricezione delle e-fatture seguono le medesime regole previste per la fatturazione elettronica delle operazioni “interne” (cfr. provv. Agenzia delle Entrate nn. 89757/2018 e 211273/2021).

L’art. 2 comma 2 del Dm 21 giugno 2021 stabilisce che l’emissione dell’e-fattura non è obbligatoria “per le ipotesi escluse da disposizioni di legge”.

La suddetta deroga non interessa più i soggetti in regime forfetario e in regime c.d. “di vantaggio”, con ricavi o compensi annui superiori a 25.000 euro, poiché quest’ultima categoria di soggetti, proprio a decorrere dal 1° luglio 2022, rientra negli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 18 del Dl 73/2022.

Nemmeno possono ritenersi esclusi i soggetti non stabiliti in Italia, muniti di identificazione diretta o rappresentante fiscale nominato nel territorio dello Stato, poiché l’art. 1 del Dm 21 giugno 2021 espressamente menziona, quali destinatari dell’obbligo, “i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto residenti, stabiliti o identificati in Italia”.

L’obbligo in parola, comunque, sembra porsi in contraddizione con l’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica ex art. 1 comma 3 del Dlgs. 127/2015 per i soggetti che non sono stabiliti ai fini Iva in Italia (secondo l’autorizzazione comunitaria rilasciata, da ultimo, con la decisione n. 2251/2021). 

Con l’introduzione del nuovo obbligo di e-fattura, viene, quindi, a cessare il periodo transitorio durante il quale era ancora consentita l’emissione in formato cartaceo da e nei confronti di operatori sammarinesi.

L’emissione di fatture via SdI era possibile già per le operazioni a decorrere dal 1° ottobre 2021.

Per le cessioni dall’Italia a San Marino, sulla base della versione 1.7 delle specifiche tecniche della fattura elettronica, resta confermata la codifica “N3.3”, dedicata alle operazioni “Non imponibili – Cessioni verso San Marino”.

Nel caso degli acquisti di beni, invece, essendo i fornitori soggetti extra Ue, il codice cui fare riferimento è “TD19”, dedicato all’acquisto di beni effettuati a norma dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72.

I nuovi obblighi hanno effetti anche sulla presentazione (o meno) del c.d. “esterometro”, disciplinato dall’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, il quale, dal prossimo 1° luglio, dovrà essere effettuato inviando i dati in formato XML e trasmettendoli allo SdI, analogamente a quanto avviene per la fatturazione elettronica.

Le operazioni per le quali l’e-fattura nei confronti di San Marino rimarrà facoltativa anche dopo il 1° luglio (essenzialmente, le prestazioni di servizi rese e ricevute) richiederanno l’invio del file XML nell’ambito del c.d. “esterometro”.

Anche i termini sono parificati alla fatturazione, non essendo più previsto l’invio dei dati con periodicità trimestrale (come avveniva per le operazioni sino al 30 giugno 2022).

Dunque, per i dati relativi alle prestazioni rese, la trasmissione avviene nei termini di emissione delle fatture, vale a dire entro il dodicesimo giorno successivo al momento di effettuazione del servizio (art. 21 comma 4 del Dpr 633/72).

Per i servizi ricevuti, l’invio dei dati è effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Sebbene tale aspetto non sia stato espressamente confermato dall’Agenzia delle Entrate, si dovrebbe utilizzare il codice “TD17”, corrispondente all’autofattura per i servizi da soggetti non stabiliti, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72.

Un beneficio, per le operazioni che rientrano nell’ambito del c.d. “esterometro” in luogo dell’e-fattura obbligatoria, si ha sul piano sanzionatorio (definito dall’art. 11 comma 2-quater del Dlgs. 471/97).

Difatti, la pena pecuniaria per l’omessa o errata trasmissione dei dati, dal 1° luglio 2022, è pari a 2 euro per ogni documento omesso o errato, entro il limite massimo di 400 euro per ciascun mese (la sanzione è riducibile alla metà se l’invio avviene nei 15 giorni successivi al termine).

Da ultimo, si rammenta che è stata confermata l’esclusione dalla compilazione dei modelli INTRASTAT nei rapporti con San Marino, a seguito dell’entrata in vigore del Dm 21 giugno 2021 (cfr. avviso 17 dicembre 2021).
 

(MF/ms)