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Integrazione della fattura pienamente sostituiva dell’esterometro

Il file xml con i codici TD17, TD18, TD19 rileva anche a fini probatori e sostituisce la conservazione.

Con la circolare n. 26 del 13 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate si è anche espressa in merito alla valenza dei file xml compilati con i codici TD17, TD18 e TD19, relativi ad acquisti che un operatore economico nazionale pone in essere da controparti non stabilite in Italia.

La prova dell’avvenuta trasmissione e dell’adempimento dell’obbligo comunicativo di cui all’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, secondo quanto chiarito, è data dal file xml contenente i predetti codici e dalla ricevuta generata dal Sistema di Interscambio all’atto del loro invio e della conseguente ricezione.

L’Agenzia osserva, tuttavia, che tra i documenti richiamati sussiste una differenza a seconda che siano utilizzati a fini integrativi oppure sostitutivi delle fatture.

Ha finalità sostitutiva l’utilizzo del codice TD17 per l’acquisto di servizi da soggetti extra-Ue e il codice TD18 per l’acquisto di beni ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, ossia nei casi in cui è prescritta l’applicazione del reverse charge mediante emissione di autofattura.

Ha finalità integrativa l’utilizzo dei codici TD17 e TD19 per l’acquisto domestico rispettivamente di servizi e beni da soggetti Ue e l’utilizzo del codice TD18 per l’acquisto intra-Ue di beni, tutte fattispecie per le quali l’art. 46 Dl 331/93, in via diretta o mediata, prescrive l’applicazione del reverse charge mediante integrazione del documento ricevuto dal fornitore comunitario.

In verità, in termini sistematici, l’integrazione è un’azione di completamento della fattura emessa dalla controparte, non di “sostituzione” dello stesso, come invece avviene per l’autofattura.

Sembra ragionevole ritenere che le spiegazioni di cui si è appena dato conto siano riferibili all’utilizzo dei tre codici documento non già ai fini dell’esterometro, quanto ai fini dell’effettuazione dell’inversione contabile in via elettronica. Naturalmente, rispetto a questa interpretazione sarebbe auspicabile una conferma ufficiale.

In altre occasioni, nella circolare n. 26/2022, l’Agenzia delle Entrate ha, così, osservato, che l’obbligo comunicativo non si sostituisce all’obbligo di emissione dell’autofattura e di integrazione delle fatture Ue, ma, in un certo qual senso, procede da questi.

Gli effetti delle due diverse modalità applicative del reverse charge, ossia in via elettronica (con esonero dall’obbligo comunicativo) o in via analogica (con conseguente presentazione dell’esterometro), ha effetti ai fini probatori, nonché in termini di oneri di conservazione, ecc.

L’Agenzia delle Entrate ha, peraltro, precisato che i due obblighi in questione (da un lato l’emissione dell’autofattura o l’integrazione del documento ricevuto e, dall’altro, la comunicazione dell’esterometro) sono, in termini generali, da considerarsi autonomi tra loro.

Ne è prova il fatto che i termini per l’assolvimento dell’Iva  e per l’annotazione delle fatture passive non sono influenzati dalle modifiche relative ai termini di trasmissione dell’esterometro, né i suddetti termini influiscono sul dies a quo per l’esercizio del diritto alla detrazione.

Resta fermo, come già previsto in passato, che un unico adempimento (vale a dire la trasmissione al SdI) può soddisfare entrambi gli obblighi previsti a livello normativo.

Viceversa, l’integrazione in via analogica della fattura ricevuta (così come l’emissione dell’autofattura in formato tradizionale) assolve gli obblighi di cui all’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, ma non quelli comunicativi di cui all’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015.

Sanzione “fissa” per l’omesso invio dei dati

Se i dati non sono trasmessi al SdI, pertanto, si applica la sanzione per omessa o errata comunicazione delle operazioni transfrontaliere, a norma dell’art. 11 comma 2-quater del Dlgs. 471/97, corrispondente a 2 euro per ciascuna fattura i cui dati sono stati omessi o errati.

La normativa ha fissato un massimo di 400 euro per ciascun mese ovvero di 200 euro, se la trasmissione dei dati è effettuata correttamente entro i 15 giorni successivi ai termini di legge.

La descritta disciplina sanzionatoria (originariamente prevista per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022) si applica a decorrere dal 1° luglio 2022. Così ha previsto l’art. 13 del Dl 73/2022, in corso di conversione in legge.

(MF/ms)
 




Formulario rifiuti tramite il Rentri: tutorial dall’albo gestori

Il Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione a quanto stabilito dall’articolo 188-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha avviato la realizzazione di un prototipo funzionale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri) avvalendosi del supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali.

L’Albo gestori propone, sul suo sito internet, un video-tutorial di approfondimento sul tema Rentri – Gestione dei Formulari di Identificazione Rifiuto (Fir).

 
(SN/bd)
 
 




Risorse dal Mise: “Bando Brevetti+ 2022 “

E’ stato pubblicato in luglio 2022 il “Bando Brevetti+ 2022″ che mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle pmi attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale. Tutte le informazioni sul sito del Mise, Ministero dello Sviluppo Economico.

Chi può partecipare
Tutte le pmi, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia. Le imprese proponenti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • sono titolari di uno o più brevetti (dopo il 01/01/19) ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2019
  • siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01/01/19 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
  • siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/19, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto;
Caratteristiche dell’agevolazione
Fondo Perduto fino all’80% con contributo massimo di 140.000 euro. L’erogazione è così prevista: 30% del contributo a titolo di anticipazione; tra il 30% ed il 60% del contributo concesso a SAL. La dotazione complessiva per il Bando 2022 è di 30 milioni di euro.
Il contributo a fondo perduto è elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari – con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) – della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.
Spese ammissibili
Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.
  1. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept)
  2. Organizzazione e sviluppo
  3. Trasferimento tecnologico
Il progetto non può basarsi su un unico servizio; nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A; gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.
Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione
Il piano dei servizi deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di ricezione da parte del Soggetto Gestore dell’atto di concessione del contributo.

Modalità e scadenza
Apertura sportello alle ore 12.00 del 27 settembre 2022 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Gli esiti istruttori saranno comunicati ai soggetti proponenti entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

(SN/am)




“La formazione è fondamentale per ridurre i rischi”

La Provincia del 29 luglio 2022, la nostra responsabile salute e sicurezza Silvia Negri interviene sul tema incidenti sul luogo di lavoro. 




“Bando imprese creative”: fondi ancora disponibili per attività di marketing, di design e design industriale

Il Fondo “imprese creative” è l’incentivo nazionale che finanzia i progetti nel settore culturale e creativo proposti da micro, piccole e medie imprese, nuove o già avviate. Il Fondo è promosso dal Mise, Ministero dello Sviluppo economico, insieme al Ministero della Cultura. La gestione è affidata a Invitalia.

Con riferimento al capo III del bando, sono agevolabili le iniziative finalizzate all’introduzione nell’impresa di innovazioni di prodotto, di servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, attraverso l’acquisizione di servizi specialistici nel settore creativo.

Chi può partecipare
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti in qualunque settore che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo. Le imprese beneficiarie devono essere:

  • classificabili come micro, piccola e media dimensione;
  • regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese.
I servizi specialistici devono essere erogati da imprese creative di micro, piccola e media dimensione oppure da università o enti di ricerca; i servizi devono essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione ed entro 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Spese ammissibili
Quelle nell’ambito dei seguenti ambiti strategici:

  • azioni di sviluppo di marketing e di sviluppo del brand;
  • design e design industriale;
  • incremento del valore identitario del company profile;
  • innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo.
Caratteristiche dell’agevolazione
80% a fondo perduto, fino ad un massimo di € 10.000 di contributo, ovvero le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto, fino a copertura dell’ 80% delle spese per l’acquisizione dei servizi specialistici, per un importo massimo pari a 10.000 (diecimila/00) euro.
L’agevolazione è generalmente in de minimis, ma risulta in regime di esenzione nel caso di PMI costitute da non più di 5 anni alla data di presentazione della domanda, che non risultano quotate e che non abbiano rilevato l’attività di un’altra impresa, non abbiano distribuito utili e non siano costituite a seguito di fusione.

Modalità e scadenza
La procedura valutativa è con procedimento a sportello. Una prima fase prevede la compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022 e fino al 21 Settembre ore 17.00.
L’invio della domanda di agevolazione avviene con procedura a click day a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022.

Per maggiori informazioni: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.

Cliccando qui è possibile vedere il video in cui i nostri esperti riassumono in cosa consiste il bando, in allegato trovate le slide.

(SN/am)




VerpackG: dettaglio adempimenti per esportazione merci imballate in Germania

Come si anticipava nelle precedenti circolari Api n.342 del 16 giugno 2022 e n.374 del 30/06/2022, ci sono vecchi e nuovi obblighi previsti dalla legge sugli imballaggi immessi sul mercato tedesco, pena pesanti sanzioni ed il divieto di vendita.
 
La scheda che si allega descrive nel dettaglio gli adempimenti base, le novità più recenti, le sanzioni in caso di non adempimento.

Si ricorda che tutte le aziende esportatrici, anche coloro che sono responsabili di esportazioni occasionali o limitate, se non lo hanno ancora fatto, devono obbligatoriamente iscriversi al portale Lucid (registro elettronico dei produttori e delle merci importate in Germania).
 
(SN/bd)
 




Sottoprodotti, la strada verso l’economia circolare: come saperne di più

Si torna a sollecitare l’attenzione delle aziende sulla possibilità di gestire gli scarti di produzione come “sottoprodotti” ogniqualvolta si verifichino alcune condizioni che permettono di consegnare a terzi uno scarto adatto ad essere facilmente riutilizzato.
 
Si allega una scheda che mostra le quattro condizioni da rispettare per verificare l’esistenza dei requisiti per “convertire” la gestione di un “rifiuto” nella gestione di un “sottoprodotto”.
 
Si segnalano inoltre:
  • la pagina camerale che spiega l’opportunità di registrarsi in un “elenco” camerale, che favorisce l’incontro domanda – offerta di sottoprodotti
  • il sito ecocamere, con la piattaforma telematica, prevista dal Regolamento 264/2016, per favorire lo scambio di sottoprodotti, che contiene tutte le informazioni per dare supporto a chi intende gestire sottoprodotti.
  • La pagina per accedere all’assistenza gratuita di Ecocamere per essere assistiti nella gestione sottoprodotti.
 
Infine si rimanda alla circolare Api dell’area “innovazione” n.365 del 23/06/2022 che promuove il Bando Filiere Circolari, perché permette di coprire il 40% dei costi per innovare i processi e gestire sottoprodotti.
 
(SN/bd)



Credito di imposta energia e gas

Informiamo le Aziende Associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la legge di conversione n. 91 del Decreto Aiuti n. 50 del 17 maggio 2022.
 
Tra i principali provvedimenti in campo energetico sono stati confermati:
  • l’azzeramento degli oneri di sistema per il terzo trimestre 2022;
  • la riduzione dell’IVA al 5% e degli oneri di sistema per le forniture di gas metano anche per il terzo trimestre 2022;
  • l’aumento dei crediti d’imposta dal 12 al 15% applicabili sul secondo trimestre 2022 per i non energivori;
  • l’aumento dei crediti d’imposta dal 20 al 25% sul secondo trimestre 2022 per i gasivori e non gasivori.
  • l’istituzione del credito d’imposta del 10% sul primo trimestre 2022 per i gasivori.
 
Di seguito riportiamo in sintesi le percentuali di riconoscimento del credito di imposta per ogni categoria (energivori, gasivori, non energivori e non gasivori):

 

  % credito imposta
Energia elettrica 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022
Energivori 20 25
Non energivori 15
  % credito imposta
Gas 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022
Gasivori 10 25
Non Gasivori 25
 

 

Le novità più rilevanti della conversione in legge del decreto riguardano:
  • il vincolo del “de minimis” secondo il quale un’azienda non può ricevere aiuti di Stato per oltre 200mila euro nel triennio. I crediti d’imposta dovrebbero rientrare ora nel “de minimis” per il II° trimestre per le aziende non energivore, gasivore e non gasivore ad eccezione quindi delle aziende energivore (per tutto il periodo) e delle gasivore (per queste ultime solo in relazione al I° trimestre).
La questione “de minimis” è soggetta alla definizione di “impresa unica”, per cui il tetto di 200mila euro nel triennio tiene conto di tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo.
Il limite imposto è estremamente vincolante; Confapi in fase di conversione del Decreto Aiuti ha chiesto che venisse eliminato, ma per ragioni “politiche” non è stato possibile, ricevendo tuttavia dalle istituzioni rassicurazioni che sarebbe stato tolto con un futuro provvedimento.
Ora il vincolo sembra in via di superamento: tra i correttivi previsti dal Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), che ha ricevuto il via libera della Camera, è prevista infatti anche la cancellazione del vincolo del “de minimis”. Il nuovo provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro il 20 agosto, deve passare all’esame del Senato.
  • la facilitazione secondo la quale il fornitore ha l’obbligo di comunicare, su richiesta dell’impresa, l’incremento certificato dei costi e il credito d’imposta spettante; l’obbligo vale però solo per il II° trimestre 2022 per le aziende non energivore e non gasivore che si riforniscono dallo stesso fornitore nel I° trimestre 2019 e nel I° semestre 2022; le imprese energivore, gasivore o quelle che hanno cambiato fornitore, devono invece verificare in autonomia la spettanza del credito.
Il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, quindi entro il 29 agosto 2022, invia al proprio cliente su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.
 
Ricordiamo che i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione (anche frazionata) o cedibili per intero entro il 31 dicembre 2022.
 
Per consentire l’utilizzo in compensazione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
 
Codice
tributo
Descrizione
6960 credito d’imposta a favore delle imprese energivore
(primo trimestre 2022)
6961 credito d’imposta a favore delle imprese energivore
(secondo trimestre 2022)
6966 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale
(primo trimestre 2022)
6962 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale
(secondo trimestre 2022)
6963 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore
(secondo trimestre 2022)
6964 credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale
(secondo trimestre 2022)
 

 

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

 
(RP/rp)
 




Superbonus: necessario il bonifico per i non titolari di reddito di impresa

Per poter fruire del Superbonus, di cui all’art. 119 del Dl 34/2020, i soggetti non titolari di reddito di impresa devono pagare le spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino gli elementi necessari affinché gli istituti bancari e postali possano applicare la ritenuta d’acconto dell’8% nei confronti del destinatario del pagamento. Soltanto se la ritenuta è stata operata non è necessario ripetere il bonifico, ma se la ritenuta non è stata operata l’unico modo per non perdere il diritto all’agevolazione è la ripetizione del bonifico e non sarebbero sufficienti le dichiarazioni sostitutive rilasciate dall’impresa (con le quali si attestano che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito di impresa) come invece precisato con riguardo ad altre detrazioni “edilizie”.

Il chiarimento, contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28 (p. 176) e riguardante il superbonus, sembrerebbe differire rispetto ai chiarimenti che hanno riguardato altri bonus fiscali.

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Dm n. 41/98 e dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Dm 6 agosto 2020 n. 159844 “Requisiti”, per la quasi totalità delle detrazioni “per interventi” (fanno eccezione, ad esempio, “bonus mobili” e “bonus verde”), il pagamento delle spese detraibili da parte dei soggetti non titolari di reddito d’impresa deve avvenire mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino:

  • il numero e la data della fattura;
  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (possono essere pagate con modalità diverse dal bonifico soltanto le spese relative: agli oneri di urbanizzazione; all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori; alla Tosap come precisato, tra le altre, dalla Rm 15 aprile 99 n. 69270, dalla ris. Agenzia delle Entrate 18 agosto 2009 n. 229 e dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2022, p. 183).
Sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione a spese che danno diritto a fruire delle detrazioni di imposta, si applica la ritenuta di acconto di cui all’art. 25 del Dl 78/2010, attualmente fissata all’8%, la cui applicazione compete all’intermediario finanziario (“le banche e le Poste Italiane SPA”).

Affinché possa quindi essere operata la ritenuta è necessario pagare le spese relative agli interventi effettuati mediante l’apposito bonifico “parlante”; ai fini della spettanza del superbonus di cui all’art. 119 del Dl 34/2020 possono essere utilizzati “i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio” (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2022, p. 108).

L’obbligo di utilizzare il bonifico, invece, non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa (art. 6 comma 1 lett. e) del Dm  6 agosto 2020 n. 159844 “Requisiti”; cfr. circ. nn. 23/2022, p. 108 e 28/2022, p. 176).

Anche per il superbonus, così come per le altre detrazioni “per interventi”, la circ. n. 28/2022 precisa che “la non completa compilazione del bonifico bancario/postale” che pregiudichi l’applicazione della ritenuta d’acconto “non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico in modo corretto”. Inoltre, come già precisato nella circ. n. 30/2020 (§ 5.3.3) “la ripetizione del bonifico non si rende, invece, necessaria qualora nel predetto documento di spesa non sia indicato il numero della fattura non pregiudicando tale omissione l’effettuazione della ritenuta” di cui all’art. 25 del Dl 78/2010.

Con riguardo al superbonus, quindi, non sembra essere contemplata la possibilità riconosciuta per altre detrazioni “edilizie” (ad esempio, per gli interventi volti al recupero edilizio ed alla riqualificazione energetica degli edifici) dall’Amministrazione finanziaria (tra le altre, circ. nn. 7/2021, 43/2016 e 7/2017) secondo cui, nel caso in cui sia stato utilizzato per errore un bonifico diverso da quello “parlante” e non siano stati indicati tutti i dati richiesti (e, in conseguenza di ciò, l’intermediario finanziario non abbia potuto applicare la ritenuta di acconto di cui all’art. 25 del Dl 78/2010), né sia stato possibile ripetere il bonifico, il diritto alla detrazione non è pregiudicato, a condizione però che il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito di impresa.

(MF/ms)
 




“Anche nelle piccole ditte c’è maggiore turn over”

La Provincia del 27 luglio 2022, il vicedirettore Mario Gagliardi interviene sul fenomeno dimissioni dal lavoro.