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Enti: ora si possono trasmettere i dati per le erogazioni liberali

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 3 febbraio scorso con il quale viene disposto l’obbligo, per determinate tipologie di enti, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le erogazioni liberali ricevute nell’anno precedente.
L’adempimento è legato alla necessità, per l’Agenzia delle Entrate, di predisporre la dichiarazione precompilata e non rappresenta una novità assoluta.
Come si ricorderà, infatti, con il D.M. 30.01.2018 era stato disposto, in via sperimentale, l’obbligo di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell’anno precedente attraverso sistemi di pagamento tracciabili da persone fisiche in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e di ulteriori associazioni al fine di consentire l’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata. Il provvedimento aveva inizialmente fissato al 28 febbraio dell’anno successivo la scadenza per l’invio dei dati.
Per gli anni 2017, 2018 e 2019 l’adempimento è stato previsto in via facoltativa.
Conclusa la prima fase sperimentale, l’ultimo comma dell’articolo 1 D.M. 30.01.2018 rimandava ad un eventuale specifico decreto il compito, una volta verificati i risultati ottenuti, di individuare i termini e le modalità di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta.
Il decreto qui in commento costituisce quindi la “riedizione” del precedente adempimento, “considerato – come si legge nel provvedimento – che le erogazioni liberali sono tra gli oneri detraibili e deducibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi”.
Proprio in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate ha la necessità di ricevere gli elementi per la predisposizione della dichiarazione precompilata è fissata una scadenza per la trasmissione dei dati molto ravvicinata e allineata a quella degli altri invii (come ad esempio, per le Certificazioni Uniche).
L’adempimento va quindi assolto entro il prossimo 16 marzo.
Attenzione, però: come già previsto dal precedente provvedimento, anche in questo caso è disposto che, per i dati relativi al 2020, l’invio è facoltativo.
L’adempimento diventerà obbligatorio solo dal prossimo anno, a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021.
Vediamo quindi quali sono i soggetti interessati all’invio dei dati delle erogazioni liberali ricevute.
Si tratta di:
  • Onlus di cui all’articolo 10, commi 18 e 9, D.Lgs. 460/1997 (tra cui rientrano anche le organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991);
  • associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 7 L. 383/2000;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Il mancato riferimento esplicito alle organizzazioni di volontariato sembra frutto di un semplice refuso perché, in riferimento alle erogazioni liberali, il regime di agevolazione fiscale è analogo a quello degli altri “enti del Terzo Settore”.
A maggior riprova, l’ultima parte del comma 1 dell’articolo 1 del provvedimento ricorda che, ai richiamati soggetti si applicano, in via transitoria e in attesa che pervenga il via libera comunitario alla Riforma, le agevolazioni in termini di erogazioni liberali previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
I dati da comunicare sono quelli relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite dalle persone fisiche nel 2020, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.
Si deve trattare esclusivamente di erogazioni effettuate con modalità tracciabili, ossia con versamento bancario o postale o sistemi di pagamento analoghi.
A decorrere dal 2020, infatti, la detrazione ai fini Irpef compete solo se il versamento è effettuato con le predette modalità (cfr. da ultimo, provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16.10.2020).
Come anticipato, in futuro l’adempimento diventerà obbligatorio.
Nello specifico, i sopra richiamati soggetti dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e degli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del donante:
  • a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021, se dal bilancio di esercizio dell’ente, approvato nell’anno di imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro;
  • a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2022, se dal bilancio di esercizio dell’ente, approvato nell’anno di imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.00,00 euro.
In tutti i casi devono essere comunicati anche le erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
Nelle richiamate comunicazioni vanno indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.
Si attende ora l’implementazione del software di trasmissione dei dati che verosimilmente verrà impostato sulla falsariga di quanto già predisposto per gli anni precedenti.

(MF/ms)




Da lunedì 1 marzo 2021 non sarà più possibile richiedere le credenziali Fisconline per i privati

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, in applicazione di quanto previsto dal c.d. “Decreto Semplificazioni”, a decorrere dall’1.3.2021 non saranno più rilasciate nuove credenziali Fisconline alle persone fisiche “private” per l’accesso ai servizi online della stessa.
Le possibili modalità di identificazione e autenticazione per l’accesso ai predetti servizi dell’Agenzia risultano pertanto essere, alternativamente, SPID, CIE o CNS.
Le credenziali attualmente in uso potranno essere ancora utilizzate fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30.9.2021.
Nulla cambia per professionisti e imprese che potranno continuare a richiedere il rilascio di credenziali Entratel / Fisconline / Sister anche dopo l’1.3.2021 e fino alla data che sarà stabilita con un apposito Decreto attuativo.
Al fine di semplificare e favorire l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l’effettivo utilizzo del diritto all’uso delle tecnologie digitali, con l’art. 24, DL n. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni”, è stato modificato il D.Lgs. n. 82/2005, c.d. “Codice dell’amministrazione digitale“, prevedendo:
  • l’utilizzo, a decorrere dal 28.2.2021, delle identità digitali / carta d’identità elettronica da parte delle Pubbliche amministrazioni per l’identificazione dei cittadini per l’accesso ai propri servizi in rete;
  • l’utilizzo dei servizi della Pubblica amministrazione in rete tramite applicazione su dispositivi mobili (applicazione IO);
  • il divieto, a decorrere dalla predetta data, di rilasciare / rinnovare credenziali per l’identificazione / accesso ai servizi in rete diverse da SPID / Carta d’Identità Elettronica / Carta Nazionale dei Servizi.
Ora, in attuazione di tale previsione, con il Comunicato stampa 16.2.2021 l’Agenzia delle Entrate evidenzia che
A decorrere dall’1.3.2021
non saranno più rilasciate nuove credenziali Fisconline ai cittadini, ossia alle persone fisiche “private”.
Nulla cambia per professionisti e imprese che potranno continuare a richiedere il rilascio di credenziali Entratel / Fisconline / Sister anche dopo l’1.3.2021 e fino alla data che sarà stabilita con un apposito Decreto attuativo.
Conseguentemente, le persone fisiche “private” che non possiedono al 28.2.2021 credenziali attive per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate, dovranno dotarsi di uno dei nuovi sistemi di accesso ai servizi online della Pubblica amministrazione, ossia:
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE);
  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
I soggetti in possesso di credenziali Fisconline attive potranno continuare ad utilizzarle per accedere
ai servizi dell’Agenzia fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 30.9.2021.
In merito si rammenta che, in attuazione della predetta digitalizzazione della Pubblica amministrazione:
  • anche l’INPS, a partire dall’1.10.2020, non rilascia più nuovi PIN INPS come credenziali d’accesso ai propri servizi online, ferma restando la validità dei PIN già in uso fino a data da definirsi. Il rilascio del PIN dispositivo è mantenuto soltanto per gli utenti che non possono accedere alle credenziali SPID (minorenni, soggetti stranieri in possesso di un documento d’identità non riconosciuto dal sistema SPID, persone soggette a tutela / cautela / amministrazione di sostegno) ed unicamente per i servizi a loro dedicati (Informativa SEAC 3.9.2020, n. 246);
  • il 13.1.2021 l’Agenzia delle Entrate ha attivato l’accesso all’area riservata del proprio sito Internet ed ai servizi telematici per gli utenti la cui identità digitale è autenticata tramite la Carta d’Identità Elettronica – CIE (Informativa SEAC 18.1.2021, n. 16);
  • il DPCM 24.10.2014 ha definito le caratteristiche del sistema SPID e i tempi / modalità di adozione dello stesso da parte di Pubbliche amministrazioni e imprese. In particolare, si evidenzia che:
    • l’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) rilasciate all’utente che permettono l’accesso ai servizi online della generalità delle Pubbliche amministrazioni;
    • per ottenere tali credenziali è necessario:
      • disporre di un documento di riconoscimento, della tessera sanitaria con codice fiscale, di un indirizzo e-mail e di un numero telefonico;
      • registrarsi presso uno dei 9 gestori di identità digitale (Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa, Lepida), con le modalità dagli stessi fissate

        (MF/ms)




Credito imposta sui beni strumentali: risponde l’esperto

Dopo la prima parte del webinar “Novità fiscali 2021”, tenutosi il 18 febbraio scorso, ci sono arrivate alcune vostre domande di chiarimenti.Il relatore Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas Associati di Lecco risponde.

Argomento: Credito di imposta investimenti in beni strumentali

Tenuto conto che siamo una società che fattura meno di 5.000.000 di euro, vogliamo acquistare un bene strumentale 4.0 del valore di 160.000 euro avvalendoci del leasing (durata 5 anni) si chiede:

  1. La dicitura del riferimento alla legge 178/2020 comma da 1054 a 1058 deve comparire sia sul contratto di locazione che sulle fatture di canone?
  2. Supponendo di firmare il verbale di collaudo a giugno ’21 ed iniziando a pagare il primo canone a luglio, si può già detrarre, dal mese di agosto, il credito di 80.000 euro sull’F24 (anche se il leasing avrà termine nel 2026)?
  3. Il credito di 80.000 euro è utilizzabile entro l’anno successivo (2022)?
Risposta
Per quanto richiesto al punto a) l’art. 1 co. 1062 della L. 30.12.2020 n. 178, stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. Si ritiene pertanto che anche nel contratto di locazione finanziaria andrebbero riportati questi riferimenti. Al riguardo si ricorda che con le risposte a interpello 5.10.2020 n. 438 e 439 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattura sprovvista del rifermento normativo non è considerata documentazione idonea e determina in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione, nel contempo la stessa Agenzia ha fornito l’indicazione in merito alle modalità di regolarizzazione, in particolare, nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro; nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta dicitura indelebile, oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.
Punto b), dando per avvenuta l’interconnessione del bene in oggetto in sede di collaudo (giugno 2021) e redatta dal legale rappresentante la dichiarazione resa ai sensi del Dpr 28.12.2000 n. 445 (si consiglia comunque la perizia di un tecnico), è possibile portare in compensazione la prima di 3 quote annuali (nell’esempio prospettato 26.666,67 euro) in quanto l’utilizzo dell’agevolazione in un’unica quota è prevista per i beni non 4.0.

Punto c), le ulteriori quote di 26.666,67 si potranno quindi, per quanto già indicato al precedente punto, utilizzare negli esercizi 2022 e 2023.
Per rispondere invece all’eventuale utilizzo parziale del credito d’imposta si ricorda che il meccanismo di fruizione del credito d’imposta in n quote costanti annuali è dunque in continuità con la previgente disciplina dell’articolo 1, commi 184197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) in relazione alla quale la questione circa la sorte di eventuali quote o frazioni di esse non compensate nell’anno di competenza era già ampiamente emersa e restava pendente.
Il caso prospettato nel quesito sottoposto dall’Agenzia delle entrate è il seguente:
Credito per investimenti in beni strumentali = euro 900
Quote annuali = 300 euro cadauna
Periodo di fruizione = 2021/2023
Quota compensata nel 2021 = 250 euro
Quota compensabile nel 2022 = 300 euro (quota annuale 2022) + 50 euro (quota residua 2021)
Quota compensabile nel 2023= 300 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’impostazione sopra descritta, con compensazione nel 2022, in aggiunta alla quota ordinaria di credito spettante nell’anno, della quota residua 2021 inutilizzata nell’anno per incapienza di debiti erariali e contributivi.
La quota annuale pari a 1/3 del credito d’imposta maturato costituisce infatti il limite massimo di fruibilità del credito; pertanto l’ammontare residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le ordinarie modalità di fruizione del credito.

Argomento: Credito di imposta investimenti in beni strumentali

  1. in caso di acquisto di beni strumentali ordinari con possibilità di richiesta di credito d’imposta per cui è già stata ricevuta la fattura senza dicitura, abbiamo recepito la possibilità di integrazione manuale della dicitura “bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi 1054-1058, l. 178/2020” ma non compreso se può essere fatta internamente oppure va timbrata e siglata dal fornitore del bene.
  2. La compensazione del credito in F24 può comprendere tutte la voci erario? Quindi è possibile compensarlo con ad es. con IVA?
Risposta
Punto 1) può essere fatta anche dal ricevente la fattura come indicato nella risposta al punto precedente.
Punto 2) il credito d’imposta è compensabile con quanto a debito in F24, anche con l’IVA come nel quesito posto.(MF/ms)




Andrea Beri intervistato da Le Proposte

Da questa settimana iniziamo a ospitare interviste e approfondimenti del blog Le Proposte, una nuova realtà nata sul web dall’incontro di imprenditori lombardi e piemontesi, impegnati nell’ambito sociale, che ha come scopo quello di “parlare in modo libero e riflessivo, svincolati dai ruoli che ci impegnano, ma forti delle nostre esperienze. E’ un posto e un modo per un confronto libero e creativo aperto a punti di vista e linguaggi diversi”.

Tra i fondatori e collaboratori del blog Le Proposte c’è Cristina Conca, vice presidente della nostra associata Larius Società Cooperativa Sociale, che nel consiglio Api rappresenta il terzo settore

In questa prima intervista, che potete leggere cliccando qui, parla il nostro consigliere Andrea Beri titolare della Ita.
 




Prima parte del webinar “Novità fiscali 2021”: slide e video

Si allegano le slide utilizzate da Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas Commercialisti Associati di Lecco durante il webinar “Agevolazioni fiscali e crediti d’imposta” tenutosi giovedì 18 febbraio 2021.

Cliccando su questo link è, invece,  possibile vedere la registrazione per intero del webinar.

(SG/sg)




Pubblicata la Guida Conai 2021

E’ stata pubblica sul sito di Conai l’edizione 2021 della “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale sugli imballaggi”. La guida è composta da due parti:

  • Volume 1 Adempimenti, procedure e schemi esemplificativi

 

Tra le principali novità della Guida Conai 2021 ci sono semplificazioni e agevolazioni che interessano particolari flussi di imballaggi e in particolare:

1) nuova modalità semplificata di esposizione del Contributo ambientale in fattura, in alternativa a quella ordinaria, per alcuni imballaggi di piccole dimensioni;

2) procedure di regolarizzazione agevolata delle imprese operanti nei settori sia dei pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati e reimmessi al consumo sia del filo cotto nero (di acciaio) per il confezionamento di merci;

Inoltre ci sono variazioni dei contributi forfetari o delle aliquote per le procedure semplificate riservate alla dichiarazione degli imballaggi pieni importati e per le altre procedure semplificate relative ad ulteriori tipologie di imballaggi;

Infine si segnala l’aumento della soglia di Contributo Ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import, da 4.000 a 5.000 Euro, per accedere al rimborso del Contributo (con il Modulo 6.6 Bis) sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2020, con ulteriore estensione della platea dei consorziati che potranno usufruire della particolare semplificazione.

(SN/bd)




Corso: conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove un corso di “Conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo”  rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. L’obiettivo del corso è quello di assolvere l’obbligo di Legge indicato dall’Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 entrato in vigore il giorno 12 Marzo 2013. Il corso proposto avrà la durata di 12 ore e il costo per la partecipazione è fissato in € 200,00 + Iva per gli associati Api e € 300.00 + Iva per le aziende non associate.

Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con test. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L’abilitazione ottenuta per la conduzione di carrelli elevatori semoventi avrà una durata di cinque anni dalla verifica di apprendimento.
Precisiamo che l’addetto all’uso del carrello elevatore dovrà essere successivamente incaricato e addestrato in merito all’uso degli specifici carrelli elevatori presenti in azienda.

Programma
Modulo giuridico: 1 ora

  • Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.

Modulo tecnico: 7 ore

  • Tipologie e caratteristiche di vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso.
  • Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all’ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc), rischi legati all’uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc).
  • Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di lavoro (forze centrifughe e d’inerzia). Portata del carrello elevatore.
  • Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento.
  • Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di sollevamento (simplex, duplex, triplex, quadruplex, ecc, ad alzata libera e non). Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone sterzo e volante, freno di stazionamento, interruttore generale a chiave, interruttore d’emergenza), dei dispositivi di segnalazione (clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie di funzionamento). Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze per i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici). Contrappeso.
  • Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all’ambiente.
  • Dispositivi di comando e di sicurezza. Identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva.
  • Le condizioni di equilibrio: fattore ed elementi che influenzano la stabilità. Portate (nominale/effettiva). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.)
  • Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, montanti, attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione dell’importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello.
  • Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc. lavori in condizioni particolari ovvero all’esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi riferibili:
  • All’ambiente di lavoro;
  • Al rapporto uomo/macchina
  • Allo stato di salute del guidatore
  • Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.
  • Nell’ambito del percorso formativo, ad integrazione dei contenuti sopraesposti, verranno affrontati in modo trasversale gli aspetti comportamentali, il fattore umano, il comportamento dei lavoratori, l’atteggiamento nei confronti delle regole, dei processi e delle situazioni lavorative.

 
Modulo pratico carrelli industriali semoventi: 4 ore

  • Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.
  • Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.
  • Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)

Calendario:
Mercoledì 17 Marzo 2021
dalle ore 08.30 alle ore 12.30
Mercoledì 24 Marzo 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30
sede Api Via Pergola 73 Lecco Lc

Mercoledì 31 Marzo 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 (Esercitazione  pratica)
sede Autotrasporti Cattaneo Maurizio Via Achille Grandi 26 Lecco lc

Costi:
l costo per la partecipazione al corso è di:

  • € 200,00 + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio
  • € 300,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio

Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api  via email nadia.crotta@api.lecco.it entro Venerdì 12 Marzo 2021.

Si precisa che:

  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 90% del  percorso formativo.

L’Area Formazione dell’Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).

(SB/mc)
 




Lavoratori che utilizzano macchine: obblighi del D.lgs. 81/2008 in tema di formazione e addestramento

In tema di formazione obbligatoria nel campo della sicurezza sul lavoro, si porta all’attenzione delle aziende il prospetto che chiarisce come adempiere sia in modo formale che sostanziale agli obblighi esistenti.
 
Si attinge al Piano Mirato Macchine del 19/06/2020 disponibile sul sito di Ats Brianza, che contiene due allegati utili a sintetizzare gli obblighi e le modalità per documentarli, in tema di addestramento e di formazione.
 
 
Allegato P
Formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano macchine in azienda: formazione generale, specifica, integrativa, addestramento e aggiornamento periodico.
 
Allegato Q
Modulo per la registrazione dell’addestramento sul campo: per documentare con chiarezza le istruzioni di lavoro e i Dpi da utilizzare, specificando tempi e modalità di addestramento e rilasciando al termine un giudizio di autonomia e adeguatezza.                                                            
 
Per ogni chiarimento, Silvia Negri di Api Lecco Sondrio resta a disposizione per accompagnare le aziende associate nell’assolvimento adeguato di questi obblighi.

(SN/bd)
 




Ciclo di incontri “Eccellenze in Digitale 2021”

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Como Lecco (Pid) ha programmato il ciclo di incontri “Eccellenze in Digitale – Edizione 2021”, un percorso gratuito e interamente online, principalmente rivolto alle imprese che si stanno approcciando al mondo del digital marketing e che intendono conoscere strumenti e risorse per migliorare la loro presenza online.

I primi otto appuntamenti del percorso (da febbraio a maggio), in programma dalle ore 10.00 alle 12.00, spaziano dalla presenza sul web alle vendite online, dalla strategia Seo all’utilizzo ragionato dei social network, alternando momenti teorici a training collaborativi pomeridiani.

Tutte le date degli incontri e maggiori informazioni al seguente link

(SG/sg)




Codice fiscale del cliente non richiesto per le fatture elettroniche verso consumatori finali esteri

Nella giornata del 12 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la faq 19 luglio 2019 n. 63, chiarendo che, in caso di emissione di fattura elettronica nei confronti di un consumatore finale estero, il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” può essere lasciato vuoto, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi in cui il documento sia emesso nei confronti di operatori stranieri.
La e-fattura emessa verso soggetti non residenti, privi di identificativo fiscale italiano, dovrà essere compilata:

  • riportando sette “X” (XXXXXXX), nel campo relativo al codice destinatario;
  • inserendo il codice del Paese estero del cessionario o committente nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese”, secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code (ovvero indicando, ad esempio “DE”, qualora il cliente fosse tedesco, “FR”, nel caso in cui fosse francese, ecc.);
  • immettendo nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” “un valore alfanumerico identificativo della controparte”, che non potrà eccedere i 28 caratteri e che, comunque, non sarà oggetto di verifiche di validità da parte del Sistema di Interscambio.

L’Agenzia specifica che, anche nel caso in cui il cliente sia un consumatore finale estero, il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” potrà essere lasciato vuoto.
Viene confermato, infine, che al fine dell’indicazione dell’indirizzo estero del suddetto cliente, occorrerà selezionare la nazione di appartenenza, mentre il campo relativo al CAP andrà compilato con il valore generico “00000”.

(MF/ms)