A partire dal 2021, a seguito della Brexit, le cessioni e gli acquisti di beni con luogo di partenza in Italia e luogo di arrivo nel Regno Unito e viceversa non hanno più natura di operazione intracomunitaria, ma si qualificano come operazioni di importazione o esportazione.
Tuttavia, l’Accordo di recesso garantisce una sorta di continuità territoriale unionale all’Irlanda del Nord, in considerazione della quale il predetto territorio resta soggetto alla normativa Ue per le cessioni di beni.
L’Irlanda del Nord è, invece, considerata Paese terzo, ai fini IVA, con riferimento alle prestazioni di servizi.
In applicazione dei principi sopra enunciati, le operazioni aventi a oggetto beni spediti o trasportati:
- dall’Irlanda del Nord a uno Stato membro della Ue e viceversa hanno natura di operazione intra-Ue;
- dall’Irlanda del Nord a un Paese terzo e viceversa hanno natura di operazione di esportazione o importazione, come risulta, per maggiore sintesi, anche dalla tabella riportata in calce all’articolo.
A livello operativo sono, dunque, necessarie alcune considerazioni.
In primo luogo, dovrebbe rimanere immutato l’obbligo di verifica, da parte del cedente nazionale, dello status di soggetto passivo Ue del cessionario, controllando la presenza del numero di identificazione IVA nell’archivio VIES di cui all’art. 17, par. 1, lett. a) del Regolamento Ue n. 904/2010.
Inoltre, pur in assenza di conferme ufficiali sul punto, il regime di non imponibilità della cessione intra-Ue dovrebbe essere riconosciuto dietro prova fornita ai sensi dell’art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011 e dei relativi chiarimenti contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2020.
In materia, la direttiva 20 novembre 2020 n. 1756 ha, quindi, stabilito in termini procedurali le modalità di identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord.
Di norma, i prefissi dei numeri di identificazione IVA negli Stati membri sono basati sul codice ISO 3166 – alfa 2 – con il quale può essere identificato lo Stato da cui il predetto numero è attribuito. L’Irlanda del Nord non ha, tuttavia, un codice specifico nell’ambito di detto sistema: in tale evenienza, lo stesso ISO prevede la possibilità di usare codici “X”.
La direttiva n. 1756/2020 ha stabilito che per i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell’Irlanda del Nord:
- oltre al numero di partita IVA eventualmente attribuito dal Regno Unito;
- sia utilizzato un numero di partita IVA valido ai fini delle transazioni Ue, con prefisso “XI” e codice ISA 3166 – alfa.
Con la determinazione del 15 febbraio 2021 n. 46832, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha provveduto a recepire le novità della direttiva n. 1756/2020, modificando le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, affinché i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell’Irlanda del Nord siano caratterizzati dal prefisso “XI”.
Le novità hanno effetto a decorrere dalla presentazione dei modelli INTRASTAT riferiti a periodi successivi al 1° gennaio 2021. Pertanto, i nuovi codici sono operativi a partire dai modelli relativi a gennaio 2021, da presentarsi entro il 25 febbraio 2021.
Luogo di partenza |
Luogo di arrivo |
Natura dell’operazione |
Regno Unito |
Stato membro Ue |
Importazione (per lo Stato membro Ue) |
Stato membro Ue |
Regno Unito |
Esportazione (per lo Stato membro Ue) |
Regno Unito |
Irlanda del Nord |
Importazione (per l’Irlanda del Nord) |
Irlanda del Nord |
Regno Unito |
Esportazione (per l’Irlanda del Nord) |
Irlanda del Nord |
Stato membro Ue |
Operazione intra-Ue |
Stato membro Ue |
Irlanda del Nord |
Operazione intra-Ue |
Paese terzo |
Irlanda del Nord |
Importazione (per l’Irlanda del Nord) |
Irlanda del Nord |
Paese terzo |
Esportazione (per l’Irlanda del Nord) |
(Mf/ms)