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Dichiarazione Iva 2021: 30 aprile 2021 il termine per la detrazione Iva sugli acquisti 2020

Entro il prossimo 30 aprile dovrà essere presentata la dichiarazione Iva 2021 relativa al 2020, come previsto in via ordinaria dall’art. 8 comma 1 del Dpr 322/98.

Il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva rappresenta altresì il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, posto che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Dpr 633/72, esso è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, tale anno è da individuarsi sulla base del momento in cui si è verificato il duplice presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta (art. 6 comma 5 del Dpr 633/72);
  • del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente (art. 178 della direttiva 2006/112/Ce).
Ciò sta a significare che, per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto è sorto nell’anno 2020 (e il documento ricevuto entro la fine di tale anno), la detrazione potrà essere operata con la dichiarazione Iva riferita al 2020, vale a dire – senza sanzioni – entro il 30 aprile 2021.

Per chi non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel termine anzidetto, il recupero dell’imposta potrà avvenire esclusivamente presentando una dichiarazione Iva integrativa “a favore” (art. 8 comma 6-bis del Dpr 322/98), entro il 31 dicembre 2026.

Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2021, relative a operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2020; in questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione Iva 2022 relativa al 2021 (anno di ricezione del documento di acquisto), atteso che la contemporanea presenza dei requisiti sostanziale (esigibilità dell’imposta) e formale (possesso della fattura), si è potuta verificare soltanto nel 2021.

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale incide, inoltre, sui termini per emettere le note di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 comma 2 ss. del DPR 633/72.

Secondo quanto indicato nella richiamata circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Sul punto, sono da evidenziare, tuttavia, due recenti interventi di prassi dell’Agenzia delle Entrate che paiono discostarsi rispetto al principio di cui alla circolare n. 1/2018.

Nella risposta a interpello n. 192/2020, per un verso viene ribadito che la nota di variazione in diminuzione, per una procedura la cui “infruttuosità” si è manifestata nel 2019, può essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020 per il 2019 (il cui termine era stato differito al 30 giugno 2020).

Per altro verso, il documento di prassi indica che l’Iva detratta dovrebbe confluire “nella dichiarazione annuale Iva 2021 relativa al periodo d’imposta 2020” (qualora la nota sia emessa nel 2020)

Si tratta di un’affermazione che desta qualche perplessità: non risulta del tutto comprensibile, difatti, per quale ragione la nota di variazione debba essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva riferita al periodo 2019, se il diritto alla detrazione è esercitato nella dichiarazione successiva.

Analoghe considerazioni sono contenute nella risposta a interpello n. 119/2021, con riferimento a un caso di risoluzione contrattuale, da parte di una società di fornitura di energia elettrica (in mancanza del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario), avvenuta nel 2019, con emissione della nota di variazione nel 2020, entro il termine per la presentazione del modello Iva.

Anche in questa circostanza, si sostiene che l’Iva detratta avrebbe dovuto confluire nella liquidazione relativa al periodo di emissione del documento “o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento (ossia, nella fattispecie in esame, la dichiarazione 2021 relativa al periodo d’imposta 2020)”.

La conclusione a cui sono pervenute le due recenti risposte a interpello non appare coerente neppure con le istruzioni contenute nel modello dichiarativo (si veda, ad esempio, il modello Iva 2021, riferito al 2020).
In tale sede, è precisato che nei righi da Ve1 a Ve12 devono essere riportate le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno, “tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate per lo stesso anno”.
La predetta locuzione lascerebbe intendere che, nei righi da Ve1 a Ve12 del modello Iva 2021 relativo al 2020 possano essere incluse anche le note di credito registrate con riferimento all’anno cui la dichiarazione si riferisce.

(MF/ms)




Agenzia delle Entrate: online la guida all’utilizzo della piattaforma cessione crediti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida sulla piattaforma “cessione crediti”, dedicata ai vari crediti d’imposta cedibili a soggetti terzi.

Per una serie di spese sostenute, infatti, il contribuente può usufruire, in alternativa alla detrazione:

  1. di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore
  2. della possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante
A tal fine, in particolare, occorre distinguere tra due tipologie di crediti:
  • quelli già inseriti in via automatica nella piattaforma: si tratta ad esempio del bonus vacanze, del credito d’imposta riconosciuto per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, nonché del credito d’imposta previsto per le spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Per tali misure, i titolari del credito accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito delle Entrate, e possono comunicare la cessione a terzi
  • quelli che, invece, non sono noti all’Agenzia, in quanto possono essere utilizzati senza una preventiva comunicazione. Si tratta ad esempio del Superbonus e dei crediti d’imposta riconosciuti per i canoni di locazione
Chi riceve il credito attraverso la piattaforma può:
  1. monitorare i crediti
  2. cedere i crediti
  3. confermare di accettare la cessione tramite la funzione “accettazione crediti”
  4. consultare l’elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario
La piattaforma – spiega la guida in esame – è infatti composta dalle seguenti quattro funzioni, accessibili dalla home page:
  • monitoraggio crediti
  • cessione crediti
  • accettazione crediti
  • lista movimenti
In quest’ultima area della piattaforma, l’utente può consultare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario, nonché le eventuali operazioni successive; a tal fine è necessario specificare il periodo temporale oggetto della consultazione o il codice fiscale del cedente o del cessionario (anche parzialmente) e poi cliccare sul pulsante “visualizza”.

(MF/ms)




Firmato il Protocollo di Intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura nella provincia di Lecco

Lunedì 19 aprile 2021 in Camera di Commercio a Lecco è stato sottoscritto dal Prefetto di Lecco, Castrese De Rosa, dal Presidente della Camera di Commercio, Marco Galimberti, dal Presidente della Provincia, dal Sindaco di Lecco e dai Sindaci di Mandello del Lario, Casatenovo, Merate, Calolziocorte, dal Presidente di A.B.I. Lombardia, nonché dai rappresentanti delle associazioni di categoria tra cui Api, dei Confidi, Associazione Libera, Fondazione San Bernardino e 23 Istituti bancari del lecchese, il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura.

L’accordo sottoscritto punta ad essere proattivo, intercettando preventivamente i bisogni di cittadini, famiglie ed imprese colpite da una crisi senza precedenti, promuovendo l’ambizioso progetto di prevenire e contrastare il fenomeno dell’usura, salvaguardando l’accesso al credito legale da parte degli operatori economici e delle famiglie.

Con la firma del documento viene dato avvio, presso la Prefettura di Lecco, alla costituzione di un Osservatorio provinciale, al fine di sostenere e promuovere iniziative di prevenzione del fenomeno dell’usura ed incrementare l’attività di microcredito finalizzata all’inclusione sociale e finanziaria delle fasce vulnerabili della popolazione.

Prevista, altresì, l’istituzione, presso la Camera di Commercio di Como Lecco, del “Servizio di Prevenzione Usura e sovraindebitamento delle famiglie e delle imprese” a favore dei soggetti che versano in condizioni di disagio, allo scopo di scongiurare il ricorso a forme illegali di provvista di denaro.

I 23 Istituti bancari, aderenti al Protocollo, individueranno un loro referente, con il compito di seguire l’iter istruttorio delle pratiche di fido relative all’utilizzazione dei fondi di prevenzione dell’usura e di interloquire con i Confidi e le organizzazioni antiracket e antiusura.
Le decisioni sulle proposte di finanziamento dovranno intervenire entro 30 giorni e, negli stessi tempi, le banche si impegnano ad erogare le relative somme.

Importante anche la previsione che gli istituti di credito valutino di “ribancarizzare” i soggetti protestati, consentendo loro una serie di operazioni: una novità, questa, che, eliminando il pregiudizio nella valutazione del “merito creditizio”, amplia la platea del credito legale.

Innovativa, altresì, la figura del c.d. “Facilitatore“, individuato dalle Associazioni di categoria imprenditoriali aderenti al Protocollo e dai Confidi loro collegati, con il compito di promuovere la più ampia conoscenza degli strumenti di prevenzione e di solidarietà, ovvero del Fondo di rotazione per le vittime dell’usura.
 
In allegato il protocollo firmato.
 
(AM/am)
 
 




Mercoledì 21 aprile si è accesa Radio Confapi: rassegna stampa

Rassegna stampa locale sull'avvio di trasmissioni per Radio Confapi.

Lecco notizie, 20 aprile 2021: Api. Da domani si accende Radio Confapi: la voce delle Piccola Media Industria 

Lecco Today, 20 aprile 2021: Mercoledì si accende Radio Confapi: la voce delle piccole medie imprese

La Provincia di Lecco, 21 aprile 2021: "Megafono per la voce di Api. Tremite una (web) radio"




La passione è famiglia e donna

Il Giornale di Lecco del 19 aprile 2021, parla Silvia Corbetta Ceo della nostra associata Rosval di Nibionno (Lecco).




Valute estere marzo 2021

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di marzo 2021 (Provv. Agenzia delle Entrate del 09 aprile 2021)

Art. I
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di marzo 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 158.8529
Peso Argentino 108,269
Dollaro Australiano 1,5444
Real Brasiliano 6,7247
Dollaro Canadese 1,497
Corona Ceca 26,1781
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,7465
Corona Danese 7,4363
Yen Giapponese 129,3804
Rupia Indiana 86,655
Corona Norvegese 10,1469
Dollaro Neozelandese 1,6686
Zloty Polacco 4,5991
Lira Sterlina 0,85873
Leu Rumeno 4,8884
Rublo Russo 88,6326
Dollaro USA 1,1899
Rand Sud Africa 17,8284
Corona Svedese 10,1692
Franco Svizzero 1,1065
Dinaro Tunisino 3,2797
Hryvnia Ucraina 33,0802
Forint Ungherese 365,6117
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Istat marzo 2021 variazioni

Comunichiamo che l’indice Istat di marzo 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 0.7% (variazione annuale) e a + 0,8% (variazione biennale).

 

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,525% e + 0,6%.

 

(MP/bd)




Sostanze pericolose: obbligo di presentazione della “Scip Declaration”

Come già indicato nella precedente circolare Api n.20 del 14 gennaio 2021, si ricorda che i produttori e i rivenditori di articoli contenenti sostanze pericolose presenti nella Candidate-List, hanno l’obbligo della presentazione della notifica Scip. Tra le sostanze pericolose presenti in questa lista ricordiamo il piombo, componente di numerose leghe metalliche, tra cui la più comune è l’ottone.

Chi produce articoli immessi sul mercato dell’Ue che contengono sostanze pericolose dal 5 gennaio 2021 deve trasmettere all’Echa le informazioni su di essi, qualora le sostanze estremamente preoccupanti (Svhc) siano presenti in concentrazione superiore allo 0,1 % p/p.

I soggetti che devono fornire informazioni all’Echa sono:
• produttori ed assemblatori dell’Ue, importatori, distributori di articoli, altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato.
I dettaglianti e gli altri soggetti della catena che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori, sono esentati dall’obbligo di presentare informazioni alla banca dati Scip.
 
Le notifiche all’Echa devono contenere le seguenti informazioni:
• dati che consentano l’identificazione dell’articolo;
• il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione della/e sostanza/e pericolosa in quell’articolo;
• altre informazioni che consentano l’uso sicuro dell’articolo e ne garantiscano la corretta gestione quando diventa un rifiuto.

L’Echa ha stabilito che le informazioni da trasmettere al database Scip devono essere nel formato Iucid.

Api Lecco Sondrio ha predisposto un servizio di assistenza per le aziende che devono attivarsi per la notifica, se ne avete necessità potete contattare il servizio Ambiente e Sicurezza dell’associazione compilando il questionario di Google “Indagine per aziende interessate alla Scip”.

Altrimenti potete richiedere un incontro con Apitech, il servizio innovazione di Api Lecco Sondrio, se volete un supporto nella valutazione di alternative all’uso di materiali contenenti sostanze preoccupanti, presenti nella candidate list.

 
(SN/am)
 




Contributi a fondo perduto per progetti di economia circolare

Regione Lombardia ha approvato i criteri del bando per l’innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia – edizione 2021, con l’obiettivo di promuovere e riqualificare le filiere lombarde, la loro innovazione e il riposizionamento competitivo di interi comparti rispetto ai mercati in ottica di economia circolare attraverso il sostegno a:
  1. progetti che promuovano il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti o residui derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini e la riduzione della produzione di rifiuti
  2. Eco-design, progetti che tengano conto dell’intero ciclo di vita del prodotto secondo la metodologia Life Cycle Thinking
  3. progetti che intendano fornire una risposta alle nuove esigenze economiche, sanitarie e sociali, in particolare soluzioni riguardanti la prototipazione o lo sviluppo di nuovi materiali, dispositivi e/o componenti in ambito medicale o per la sicurezza sul lavoro
Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese, con sede operativa in Lombardia, in forma singola o in aggregazione.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese sostenute, per un investimento minimo di 40.000,00 euro e un contributo massimo concedibile di 120.000,00 euro per progetto.
La selezione dei progetti verrà effettuata con procedura valutativa e i progetti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dall’approvazione della graduatoria.

Per maggiori informazioni consultare il sito di Unioncamere Lombardia cliccando qui.

In alternativa, ApiTech, start-up innovativa e Digital Innovation Hub, può supportarti nel tuo progetto di economia circolare.

Pertanto, rimaniamo a disposizione per chiarimenti sul bando e, nel caso siate interessati a richiedere il contributo, chiediamo di contattarci il prima possibile, per organizzare la proposta al meglio.

Potete contattarci scrivendo a ileana.malavasi@api.lecco.it, oppure telefonando in sede Api 0341.282822.

(IM/im)




Riammissione al lavoro dopo assenza per Covid-19: nota del Ministero della Salute

In tema di riammissione al lavoro – punto 2 del protocollo condiviso – il Ministero della Salute ha mandato una nota datata 12 aprile 2021, con ulteriori precisazioni. In allegato il breve testo integrale che specifica le condizioni per il rientro al lavoro nelle varie casistiche: lavoratore positivo con sintomi gravi, sintomatico non grave, asintomatico, positivi a lungo termine, contatti stretti asintomatici.

I chiarimenti sono molto utili per capire come agire in circostanze nelle quali c’era un ampio margine di incertezza. 

(SN/bd)