Il lavoro in gruppo Con i mattoncini si impara il dialogo
La Provincia del 19 maggio 2022, approfondimento su di un nostro corso di formazione dedicato al team building.
La Provincia del 19 maggio 2022, approfondimento su di un nostro corso di formazione dedicato al team building.
La Provincia del 27 maggio 2022, commenta i dati Istat Massimo Mortarotti, vicepresidente di Api Lecco Sondrio.
Gli articoli pubblicati dopo la chiusura del cineforum a tema lavoro organizzato dal nostro Gruppo Giovani Imprenditori.
Lecconotizie: GRUPPO GIOVANI API LECCO SONDRIO: Cala il sipario su “Officina cinema”: 250 spettatori per i tre film a tema lavoro
LeccoToday: GRUPPO GIOVANI API LECCO SONDRIO: Si chiude “Officina cinema”: 250 spettatori per i 3 film a tema lavoro
Prima Lecco e Prima Merate: Si chiude “Officina cinema”: 250 spettatori per i tre film a tema lavoro
Il cineforum nel corso delle tre serate con la proiezione dei film “Il capo perfetto”, “In guerra” e “Joy”, ha visto la partecipazione totale di 250 persone: “Siamo ovviamente molto soddisfatti – commenta Laura Silipigni, presidente del Gruppo Giovani -, il numero di spettatori che è venuto al Nuovo Cinema Aquilone è andato anche oltre alle nostre aspettative. Abbiamo scelto il tema del lavoro perché ovviamente è un argomento che conosciamo molto bene e infatti i tre film rappresentano temi o problematiche che viviamo ogni giorno: cosa significa fare l’imprenditore oggi, la responsabilità sociale delle imprese e l’imprenditorialità femminile. Ringrazio don Davide Milani e tutto lo staff del Nuovo Cinema Aquilone per la collaborazione e anche il critico cinematografico Gian Luca Pisacane che ci ha guidato alla scoperta di questi tre bellissimi film”.
“La grande partecipazione ai tre film di “Officina cinema” ci ha reso molto orgogliosi della nostra proposta culturale che a quanto pare è stata apprezzata – spiega il presidente di Api Lecco Sondrio Enrico Vavassori -. Siamo l’Api, l’associazione delle piccole e medie industrie del territorio e parlare di lavoro attraverso l’arte è la chiave migliore per fare una proposta che ci riguarda da vicino, ma soprattutto coinvolge tutti”.
Anna Masciadri
Ufficio Stampa
La circolare dell’Agenzia delle Entrate, a cui si rimanda per una attenta lettura, fornisce inoltre altri chiarimenti in merito all’applicazione, al cumulo e alla cedibilità del credito d’imposta.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)
Di seguito riportiamo un riepilogo delle attuali disposizioni sul credito di imposta con i relativi riferimenti normativi:
| % credito imposta | Riferimenti normativi | |||
| Energia elettrica | 1° trimestre 2022 | 2° trimestre 2022 | 1° trimestre 2022 | 2° trimestre 2022 |
| Energivori | 20 | 25 | Decreto Legge 27.01.2022, n. 4, art. 15, convertito in Legge n. 25 del 28.03.2022 | Decreto Legge 21.03.2022, n. 21, art. 5, convertito in Legge n. 51 del 20.05.2022 |
| Non energivori | – | 15 | Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2 | |
| % credito imposta | Riferimenti normativi | |||
| Gas | 1° trimestre 2022 | 2° trimestre 2022 | 1° trimestre 2022 | 2° trimestre 2022 |
| Gasivori | 10 | 25 | Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 4 | Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2 |
| Non Gasivori | – | 25 | Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2 | |
Per i codici tributo relativi all’energia elettrica si rimanda alla circolare n. 304 del 26 maggio 2022.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)
Relativamente alle modalità di computo dell’imposta, dal 1° gennaio 2020 occorre riferirsi alle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 739 e ss. della L. 160/2019.
Si ricorda anzitutto che l’imposta in argomento è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
A tal fine:
Entro il 16 giugno 2022, pertanto, il venditore (ove l’immobile non sia esente da IMU, ad esempio perché destinato ad abitazione principale) dovrà versare l’acconto dell’IMU per i primi tre mesi dell’anno 2022, mentre l’acquirente (sempre che a sua volta non gli competa l’esenzione) dovrà farsi carico dell’IMU per i rimanenti nove mesi dell’anno 2022.
L’IMU per l’anno 2022, infatti, dovuta in generale per i fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli (le modalità di determinazione della base imponibile dell’IMU variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata), deve essere versata in due rate:
Facoltà dei Comuni di differire i termini di versamento dell’Imu
Con riguardo ai termini di versamento dell’IMU si ricorda che nella ris. 8 giugno 2020 n. 5/DF, il Min. Economia e finanze ha precisato che i Comuni possono differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza ai sensi degli artt. 52 del DLgs. 446/97 e 6 comma 3 della L. 212/2000.
Tale facoltà può essere esercitata, tuttavia, con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale. Quest’ultimo, pertanto, non può prevedere interventi (nemmeno il semplice differimento dei versamenti) che riguardano la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D” (art. 1 comma 753 della L. 160/2019).
Per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quindi, la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato deve in ogni caso essere versata entro il 16 giugno 2022 (per l’acconto) ed entro il 16 dicembre 2022 (per il saldo).
(MF/ms)
Ai sensi dell’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020, come modificato dall’art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021, alle imprese che effettuano investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B alla L. 11 dicembre 2016 n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro.
Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/2022 (§ 1) – di commento alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022 in materia di crediti d’imposta – la citata disposizione conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti e integra la norma con la proroga dell’agevolazione, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale.
L’art. 21 del Dl 50/2022 stabilisce che “Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento”.
Pertanto, il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023) viene incrementato dal 20% al 50%.
Nessuna modifica per i periodi successivi
Nessuna modifica è invece intervenuta con riferimento alle misure previste per i periodi successivi dai commi 1058-bis e 1058-ter (inseriti dall’art. 1 comma 44 lett. d) della L. 234/2021), secondo cui rispettivamente (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2022):
(MF/ms)
Comunichiamo che l’indice Istat di aprile 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 5,8% (variazione annuale) e a + 7,0% (variazione biennale).
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 4,35% e + 5,25%.
(MP/bd)
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di aprile 2022 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 155,3525 |
| Peso Argentino | 122.3704 |
| Dollaro Australiano | 1,4663 |
| Real Brasiliano | 5,1342 |
| Dollaro Canadese | 1,3652 |
| Corona Ceca | 24,4353 |
| Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare | 6,9605 |
| Corona Danese | 7,4391 |
| Yen Giapponese | 136,6063 |
| Rupia Indiana | 82,4033 |
| Corona Norvegese | 9,6191 |
| Dollaro Neozelandese | 1,5978 |
| Zloty Polacco | 4,6485 |
| Lira Sterlina | 0,83655 |
| Leu Rumeno | 4,9442 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,0819 |
| Rand Sud Africa | 16,2796 |
| Corona Svedese | 10,3175 |
| Franco Svizzero | 1,0211 |
| Dinaro Tunisino | 3,2564 |
| Hryvnia Ucraina | 31,6633 |
| Forint Ungherese | 374,8653 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di aprile sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/bd)