Riammissione al lavoro dopo assenza per Covid-19 correlata: nota della Regione Lombardia
Con l’occasione si segnala il sito regionale aggiornato con le indicazioni per il rientro nella collettività.
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Da questa sera 22 aprile 2021, anche le persone di età compresa tra i 64 e i 60 anni possono prenotare online il proprio appuntamento per la vaccinazione anti Covid-19. Gli interessati possono consultare la piattaforma regionale e seguire le istruzioni disponibili.
Come già noto si approfitta per ricordare che anche i soggetti fragili e i loro conviventi possono chiedere e prenotare la vaccinazione seguendo l’apposita procedura. Per capire cosa si intende per “soggetti fragili” (estremamente vulnerabili o disabili) si rimanda alla definizione e alle Faq sul sito.
(SN/bd)
La Provincia di Lecco, 21 aprile 2021, parla Angelo Crippa export manager dell'Ufficio Estero.
È previsto, in ogni caso, un periodo transitorio di sei mesi fino al mese di settembre 2021 entro il quale entrambe le modalità potranno coesistere, in modo tale che le aziende e gli intermediari abilitati potranno apprendere la nuova modalità di invio ed adeguare i propri sistemi operativi.
È importante sottolineare che la scelta del nuovo flusso Uniemens-Cig genera un numero ticket definito “tipizzato” che dovrà essere sempre associato nella dichiarazione di tutte le richieste di pagamento successive al primo flusso inviato.
Il rispetto dei tempi di inoltro all’istituto rimangono invariati: le aziende e gli intermediari abilitati devono inviare il flusso di informazioni entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, se più favorevole.
L’istituto sottolinea cha la nuova procedura consentirà tempi più rapidi di analisi e verifica; potrà essere trasmessa senza dover attendere l’autorizzazione, poiché il riconoscimento avverrà attraverso l’associazione al ticket “tipizzato”; il pagamento sarà comunque effettuato solo dopo rilascio dell’autorizzazione da parte della sede competente per territorio.
Per i lavoratori beneficiari sprovvisti di conto corrente, l’istituto suggerisce di evitare la compilazione della casella “Iban” in modo da consentire l’attivazione automatica di un bonifico domiciliato presso Poste Italiane purchè sia di importo inferiore ai mille euro, limite determinato dalle norme antiriciclaggio: l’accorgimento consentirà di evitare blocchi e ritardi nell’accreditamento delle somme ai lavoratori.
Le istruzioni complete utili alla corretta compilazione del flusso UniEmens-Cig sono contenute nei documenti allegati.
(FP/fp)
Informiamo le aziende associate che Regione Lombardia mette a disposizione un bando a favore dell’internazionalizzazione delle pmi sul territorio lombardo. Sono ammissibili i progetti riguardanti programmi integrati di sviluppo internazionale, volti alla creazione di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e/o il consolidamento della presenza e della capacità d’azione delle pmi.
Soggetti ammissibili
Possono presentare domanda le pmi iscritte e attive al registro imprese da almeno 24 mesi, che abbiano sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione dell’agevolazione.
Dotazione finanziaria 7.500.000 euro di cui:
Caratteristiche dell’agevolazione
Valutazione ed erogazione
Presentazione delle domande
La domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma bandi online di Regione Lombardia a partire dalle ore 12.00 del 20 aprile 2021. L’accesso avviene tramite Spid.
Per ulteriori informazioni visitate il sito web di Regione Lombardia o contattate Rete Ufficio Estero ai seguenti recapiti:
Tel. +39 0341 286338
Cell. +39 338 3742861
Mail: info@ufficioestero.it
(GF/gf)
Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 263, pubblicata il 19 aprile.
Si rammenta che il credito d’imposta locazioni, di cui all’art. 28 del Dl 34/2020, riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ed è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (la misura sale al 50% per l’affitto d’azienda per le imprese turistico ricettive).
Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per agenzie di viaggio e tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente.
Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta spetta nella misura del 20% (10% affitto d’azienda).
Per accedere al credito, i conduttori devono aver subito un calo del fatturato, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La condizione del calo del fatturato non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore al 31 gennaio 2020.
Il credito d’imposta riguarda ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).
Il bonus spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente (ma in presenza del calo del fatturato):
Il credito può essere utilizzato:
L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di accedere al credito locazioni per le mensilità 2020 anche ove il canone venga corrisposto nel 2021 (come già affermato nel corso di Telefisco 2021, superando il dato letterale del comma 5 dell’art. 28 del Dl 34/2021, che fa riferimento a quanto “versato nel periodo d’imposta 2020”). Tale soluzione, d’altronde, pare necessitata a seguito dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, che, per taluni soggetti, ha ammesso il credito anche per le prime 4 mensilità del 2021.
Infine, l’Agenzia precisa, nuovamente, che il credito locazioni matura solo dopo il pagamento dei canoni e, quindi, in caso di cessione del credito al locatore, solo dopo il pagamento della quota del 40% del canone (per la locazione immobiliare), purché, peraltro, siano rispettate le prescrizioni in tema di efficacia della cessione del credito dettate dal provv. n. 250739/2020 e dai successivi provv. n. 378222/2020 e n. 43058/2021.
(MF/ms)
Con la delibera n.4398 del 10 marzo 2021 è stata approvata una nuova misura per potenziare l’efficacia delle azioni di reimpiego dei lavoratori, finanziate da Regione Lombardia, sostenere il rilancio dell’economia e delle politiche per il lavoro.
Ai datori di lavoro che assumeranno i destinatari delle politiche attive regionali, saranno riconosciuti incentivi occupazionali, aggiuntivi e complementari a quelli statali.
Sono beneficiari i datori di lavoro che assumono i destinatari, presi in carico dagli operatori accreditati regionali o dai Centri per l’Impiego, che partecipano alle politiche attive nell’ambito di Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro fase I e II:
Le imprese interessate possono rivolgersi agli operatori accreditati regionali per i servizi al lavoro o ai centri per l’impiego. L’elenco completo è consultabile al seguente link.
Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro:
È previsto, per le micro e piccole imprese, un contributo aggiuntivo.
Gli importi sono maggiorati di 1.000 €:
Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:
Sono esclusi i contratti di somministrazione.
La documentazione è reperibile sul sito di Regione Lombardia.
(TM/tm)
La misura è volta a finanziare progetti di sviluppo sperimentale e di innovazione di processo (sviluppo di prototipi, di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati) e progetti di digitalizzazione delle pmi lombarde. I progetti dovranno inoltre essere legati alle aree di specializzazione intelligente (S3) di Regione Lombardia (aerospazio, agroalimentare, eco-Industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile).
Il sostegno previsto è pari al 50% delle spese ammissibili fino a un massimo di 250 mila euro per soggetto, a fronte di una spesa minima di 80.000 euro per progetti di sviluppo sperimentale e di innovazione di processo.
Ai fini della determinazione del contributo, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: personale, strumentazioni e attrezzature, ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, servizi di consulenza, materiali e forniture, spese generali calcolate su base forfettaria (nella misura del 15% delle spese di personale).
I progetti dovranno essere realizzati da ciascuna impresa in una sede operativa sul territorio lombardo e avviati successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo (di prossima emanazione). I progetti dovranno inoltre essere realizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione dell’agevolazione e comunque entro e non oltre il 31/05/2023, termine ultimo per la presentazione della rendicontazione.
L’erogazione del contributo, non cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, avverrà in unica soluzione a saldo o alternativamente in due trance, a fronte di fidejussione, con anticipo del 40% del contributo.
Data prevista di pubblicazione del bando: metà maggio 2021. Data prevista per l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande: 1 luglio 2021.
Per maggiori informazioni cliccare qui
In alternativa, ApiTech, start-up innovativa e Digital Innovation Hub, può supportarti nel tuo progetto di innovazione.
Se interessati chiediamo di contattarci il prima possibile: ileana.malavasi@api.lecco.it.
(IM/im)
Regione Lombardia mette a disposizione, tramite la misura “Brevetti 2021”, contributi a fondo perduto per accelerare l’innovazione e sostenere la competitività di micro, piccole e medie imprese (pmi) lombarde anche a livello internazionale.
La misura agevola le pmi interessate a ottenere nuovi brevetti europei e internazionali – o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale – per tutelare delle invenzioni industriali legate alle aree di specializzazione intelligente (S3) di Regione Lombardia (aerospazio, agroalimentare, eco-Industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile).
L’agevolazione prevista è un contributo a fondo perduto di importo forfettario, per coprire i costi di deposito di una nuova domanda di brevetto o di una estensione di domanda a livello europeo o internazionale. I contributi saranno pari all’80% dei costi forfettari, ovvero:
I progetti dovranno essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione dell’agevolazione e comunque entro e non oltre il 30/06/2023, termine ultimo per la presentazione della rendicontazione. L’erogazione del contributo, non cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, avverrà in unica soluzione a saldo.
Data prevista di pubblicazione del bando: metà maggio 2021. Data prevista per l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande: 1 luglio 2021.
Per maggiori informazioni cliccare qui
(IM/im)
Il caso riguarda una S.p.a. alla quale era stato notificato un avviso di accertamento volto al recupero di un credito d’imposta indebitamente utilizzato per l’anno 2011.
La società eccepiva la violazione dell’articolo 22 Dpr. 600/1973 e dell’articolo 2220 cod. civ.
In forza della prima delle citate disposizioni, le scritture contabili obbligatorie “devono essere conservate sino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine stabilito dall’articolo 2220 o da altre leggi tributarie”.
In merito alla richiamata disposizione era già intervenuta la Corte di Cassazione, con la precedente sentenza n. 9834 del 13.05.2016, con la quale aveva chiarito che la norma doveva essere interpretata nel rispetto del principio specifico previsto dall’articolo 8, comma 5, L. 212/2000, in forza del quale “l’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione”.
Alla luce della richiamata previsione la Corte di Cassazione, già nel 2016, aveva ritenuto che l’estensione oltre il termine decennale fosse possibile solo nel caso in cui il decennio fosse spirato prima che l’accertamento, seppur iniziato, non fosse definito, “diversamente derivandone, se non un interpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma, un’applicazione di essa influenzata da un forte indice di discrezionalità, nel senso che, potendo l’amministrazione procedere all’accertamento nei termini del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, l’obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrarrebbe sino alla scadenza dei termini anzidetti per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell’ufficio, rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die”.
La più recente pronuncia, pur tenendo conto di quanto appena richiamato, ha tuttavia ritenuto che la medesima disposizione non possa essere interpretata nel senso di derogare l’articolo 2220 cod. civ., prevedendo un obbligo di conservazione per un tempo più limitato dei dieci anni previsti dal codice civile, coincidente con il termine attribuito all’Amministrazione finanziaria per l’espletamento dell’accertamento.
Nel caso di specie, infatti:
Con riferimento alla richiamata pronuncia e, soprattutto, alle disposizioni in materia di conservazione dei documenti contabili, non può ignorarsi quanto recentemente è stato stabilito dalle Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 8500 del 25.03.2021: “una volta stabilito che la deduzione dell’elemento pluriennale in ogni singola annualità di imposta espone il contribuente alla potestà di accertamento dell’Amministrazione finanziaria indipendentemente dalla decadenza nella quale quest’ultima sia incorsa sulle annualità pregresse, non pare inesigibile – proprio in ottica, anche questa statutaria, di affidamento e reciproca collaborazione – che il contribuente sia onerato della diligente conservazione delle scritture, non sine die, ma fino allo spirare del termine di rettifica (anche se ultradecennale) dell’ultima dichiarazione accertabile”.
Alla luce del quadro richiamato, dunque, permane sempre, in capo al contribuente, l’onere di conservare la documentazione per dieci anni, nonché per il maggior termine di decadenza dell’accertamento (che, alla luce di quanto appena esposto, ben potrebbe essere superiore ai dieci anni).
(MFms)