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Confapi: mettere il lavoro al centro delle politiche attive

Confapi è stata audita dalla Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato e Previdenza sociale del Senato nell’ambito del disegno di legge riguardante le misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

“Da sempre – ha detto Federico Avanzi esperto Confapi sui temi del lavoro – sosteniamo che è indispensabile mettere al centro delle politiche attive del lavoro chi il lavoro, come noi, effettivamente lo crea. Riteniamo che quello in esame dev’essere un primo passo verso una riforma strutturale del mercato del lavoro che consenta, attraverso strumenti di maggiore flessibilità e dinamicità, di superare l’attuale mismatching tra domanda e offerta. Dobbiamo proiettarci verso nuove regole di ingaggio che non significa negare o comprimere i diritti acquisiti ma adattarsi al mutamento del mercato. In questo percorso va potenziata la formazione dei giovani che è indispensabile per creare quelle professionalità che le nostre imprese richiedono anche alla luce delle trasformazioni legate alle transizioni gemelle”.

Per Confapi dunque se si vuole procedere a un riordino del mercato del lavoro non si può prescindere dal valorizzare la contrattazione collettiva che da sempre ha costituito uno strumento di confronto e di innovazione tra organizzazioni datoriali e sindacali. Ovviamente occorre razionalizzare il numero dei contratti collettivi e contrastare la sottoscrizione di contratti cosiddetti pirata. È infine necessario abbattere il costo del lavoro che costituisce tuttora un fardello che penalizza sia le imprese che intendono assumere sia i lavoratori. Per questo auspichiamo che si proceda in tempi brevi anche a un taglio del cuneo fiscale lato imprese. Avanzi ha quindi sottolineato che “non siamo certamente contrari a misure di sostegno alle fasce più deboli e fragili del tessuto sociale ed economico così come di coloro che sono in cerca di occupazione. Riteniamo però prioritario, soprattutto attraverso le opportunità offerte dal Pnrr, creare le condizioni ottimali per l’assunzione di giovani, sostenere le imprese senza gravare ulteriormente la spesa pubblica adeguando a criteri ancor più innovativi sia il sistema di welfare sia quello previdenziale”




Proiezione film in Api: “Gente di fiume – Il Gerenzone attraverso le voci dei suoi abitanti”

Un fiume che rappresenta la storia di Lecco e anche quella della nostra associazione che in oltre 70 anni di attività ha avuto tra le proprie associate molte delle aziende sorte sulle sue rive.

Giovedì 8 giugno 2023 alle ore 18.30, presso la sede di Api Lecco Sondrio in via Pergola 73 a Lecco, verrà proiettato il film “Gente di fiume – Il Gerenzone attraverso le voci dei suoi abitanti“ realizzato da Officina Gerenzone che, grazie ai suoi volontari, ha provveduto negli ultimi anni al restauro sonoro del film “Il Gerenzone di Sofia Ceppi Badoni (1961), lavoro presentato in varie occasioni alla cittadinanza e consegnato poi ai Musei Civici Lecchesi. 
Ora, invece, ha realizzato un nuovo film in continuità con la preziosa testimonianza ereditata dalla regista lecchese dal titolo: “Gente di fiume – Il Gerenzone attraverso le voci dei suoi abitanti”.
Con la direzione del film-maker Federico Videtta i volontari hanno raccolto, a partire dal 2019, interviste inedite ai protagonisti della vita quotidiana e lavorativa lungo il fiume e preziosi materiali d’archivio, oltre a produrre musiche e immagini allo scopo di restituire alla città un racconto aggiornato sulla valle del Gerenzone di ieri e di oggi.
ll film che verrà proiettato in Api giovedì 8 giugno è il frutto di oltre tre anni di lavoro e della collaborazione di volontari e giovani artisti del territorio.

Il progetto è stato realizzato anche grazie al contributo di Api Lecco Sondrio. 

La proiezione è aperta a tutti, è consigliata la prenotazione del proprio posto CLICCANDO QUI

Anna Masciadri
Ufficio stampa
 




Conai: modifiche al CAC dall’1 luglio 2023

Come da anticipazioni nelle precedenti circolari, dal primo luglio 2023 entrano in vigore alcune variazioni nei valori del CAC (Contributo Ambientale Conai).
Il Conai sta inviando in questi giorni alle imprese consorziate le informative specifiche.

Sono coinvolti gli imballaggi in plastica rientranti nelle fasce agevolate A1.2 – B2.2 e A2 (comprende alcune tipologie di tappi).

Al link del sito Conai dedicato al CAC si trovano i valori pre e post modifica.

(SN/am)

 




Bandi-Flash: “Soluzioni Industria 4.0 2023”

Informiamo le Aziende Associate che è stato pubblicato il bando “Soluzioni Industria 4.0 2023

CLICCANDO QUI  è possibile vedere il video in cui i nostri esperti di ApiTech spiegano le opportunità per le aziende disponibili attraverso questo bando. 

In allegato trovate anche le slide proiettate

Per maggiori informazioni e per supporto nella presentazione della domanda potete contattare Silvia Negri di ApiTech: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.

(SN/am)




Agenzia delle Entrate: controlli sulle partite Iva

È stato pubblicato il 17 maggio il provv. 16 maggio 2023 n. 156803 dell’Agenzia delle Entrate, con il quale è data attuazione alle nuove norme relative ai controlli connessi all’attribuzione di un numero di partita IVA ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Contestualmente, è stato approvato il fac-simile riportante il contenuto minimo della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria necessaria per la richiesta di una nuova attribuzione della partita IVA, successiva all’eventuale provvedimento di cessazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Le disposizioni cui si riferisce il provvedimento n. 156803/2023 sono previste ai sensi dell’art. 35 comma 15-bis.1 del DPR 633/72 e sono state introdotte dalla legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 148 ss. della L. 197/2022). 

L’intervento normativo consiste nel rafforzamento dei controlli conseguenti al rilascio del numero di partita IVA, nell’ottica di contrastare tempestivamente e prevenire fenomeni evasivi. I controlli sono, quindi, rivolti principalmente alle partite IVA di nuova attribuzione, le quali potrebbero caratterizzarsi per un breve periodo di operatività, associato ad un mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.

A dispetto del tenore dell’art. 35 comma 15-bis.1, letteralmente riferito al rilascio di “nuove partite IVA”, nel provvedimento viene specificato che sono comprese nell’ambito dei controlli anche le partite IVA già esistenti e, nello specifico, quelle che, “dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette” (ossia senza una piena operatività con l’inadempimento degli obblighi fiscali).

Ai fini in esame, le nuove disposizioni attribuiscono, dunque, all’Agenzia delle Entrate il compito di effettuare specifiche analisi di rischio sui soggetti passivi IVA, a esito dei quali questi ultimi possono essere invitati a comparire presso gli Uffici per esibire le proprie scritture contabili laddove obbligatorie.

Presentando all’Ufficio “documentazione idonea”, il soggetto invitato a comparire può attestare l’assenza dei profili di rischio che gli erano stati contestati.

Nel caso di mancata comparizione “di persona” del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e contestualmente irroga una sanzione pari a 3.000 euro, ai sensi del nuovo comma 7-quater dell’art. 11 del DLgs. 471/97, senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. “cumulo giuridico”.

Il provvedimento attuativo precisa che la cessazione della partita IVA del soggetto passivo:

  • ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica;
  • determina l’esclusione dalla banca dati VIES;
  • è riscontrabile (da parte di clienti e fornitore) sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata al servizio di verifica delle partite IVA.
Sono, inoltre, fornite alcune indicazioni utili in relazione a come saranno condotti i controlli.

In particolare, sono forniti i criteri con i quali l’Agenzia delle Entrate valuterà il “rischio fiscale” dei soggetti richiedenti la partita IVA.

La valutazione sarà condotta, principalmente, su elementi di rischio:

  • riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale;
  • relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
  • relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.
Le modalità di analisi rispecchiano quelle previste dal precedente provvedimento n. 110418/2017 (§ 2), riferito però ai controlli derivanti da un diverso provvedimento di cessazione (vale a dire quello per effetto del comma 15-bis dell’art. 35 del DPR 633/72). In tale sede, diversamente dal provvedimento più recente, era attribuita la possibilità di effettuare accessi nel luogo di esercizio dell’attività.

Il provvedimento pubblicato specifica anche che i suddetti elementi di rischio sono determinati confrontando sia le informazioni derivanti dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate sia quelle eventualmente acquisite da altre banche dati (pubbliche e private) o, ancora, attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, nonché “da ogni altra fonte informativa”.

È possibile richiedere una nuova attribuzione della partita IVA, da parte del medesimo soggetto, in seguito al provvedimento di cessazione. 

La riapertura è però condizionata dal previo rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria triennale e di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo il caso di violazioni fiscali il cui importo supera 50.000 euro). La garanzia deve, quindi, riportare il contenuto minimo previsto nel fac-simile allegato al provvedimento.
 

(MF/ms)




Credito imposta beni strumentali: conteggi e utilizzo

Il Credito d’imposta beni strumentali crea sempre qualche difficoltà nel calcolo e nell’utilizzo pratico in compensazione quando le operazioni interessano il cavallo d’anno.

La data da prendere a riferimento ai fini dell’individuazione del comma da applicare per il calcolo dei crediti d’imposta beni strumentali è quella di effettuazione dell’investimento, quindi art. 109 del TUIR.

Invece l’anno da cui posso iniziare ad utilizzare il credito è quello di “entrata in funzione” per i beni ordinari e “data di interconnessione” per i beni industria 4.0.

In merito all’utilizzo del credito d’imposta, ai sensi del comma 1059, il credito d’imposta ex Legge n. 178/2020 è utilizzabile in compensazione, in generale, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni “ordinari”, ovvero di avvenuta interconnessione per i beni “Industria 4.0”.

Esempio beni ordinari – Acquisto un bene materiale a novembre 2022 e viene consegnato il 30/12/2022. Il bene entra in funzione il 02/01/2023.
La normativa da applicare è quella del comma 1055 art. 1 Legge n. 178/2020, perché la consegna è il 30/12/2022 e il codice tributo sarà 6935 – anno 2023.
Quindi l’utilizzo di questo credito sarà a partire dal 2023. Investimento e credito vanno esposti nel quadro RU dell’anno imposta 2022 rispettivamente in RU130 e RU5_1.

In sostanza, rileva la data di consegna ex art 109 TUIR per il calcolo; nasce il credito nel 2022 quando il bene viene consegnato, quindi la normativa di riferimento è il comma 1055 – codice tributo 6935 anno 2022 (indicazione con codice L3 nel quadro RU DEL MODELLO REDDITI 2023) ma l’utilizzo avviene dal 2023 con CODICE TRIBUTO 6935 e anno 2023.

La risoluzione 3/E/2021 specifica che il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione o di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
 
 
 
In sintesi:

Tipologia di investimento Norma di riferimento Codice credito (rigo RU1) Codice tributo
Beni materiali e immateriali strumentali “ordinari” Art. 1, comma 1055, della Legge n. 178/2020 L3 6935
Beni materiali “Industria 4.0” Art. 1, commi 1057-1057-bis, della Legge n. 178/2020 2L 6936
Beni immateriali “Industria 4.0” Art. 1, comma 1058, della Legge n. 178/2020 3L 6937
 
Credito d’imposta spettante nel periodo Indicazione nel rigo RU5
“01” Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica;
“80” Imposte anticipate (DTA);
“C4” Investimenti beni strumentali ex Legge n. 208/2015;
“L1” Ricerca, sviluppo e Innovazione 2020-2022;
“L3, 2L, 3L” Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022;
“R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari.
RU5 colonna 1
“80” Imposte anticipate (DTA);
“C4” Investimenti beni strumentali ex Legge n. 208/2015;
“L3, 2L, 3L” Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022;
“R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari.
RU5 colonna 2
“80” Imposte anticipate (DTA);
“C4” Investimenti beni strumentali ex Legge n. 208/2015;
“E5” Investimenti beni strumentali/ZES;
“R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari.
RU5 colonne B2, C2, D2 e E2
L’ammontare complessivo del credito d’imposta spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, compresi gli importi delle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2. RU5 colonna 3

Fruizione dell’agevolazione – Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (codice tributo “6935” relativamente al credito d’imposta per i beni “ordinari”, “6936” per i beni materiali “4.0” e “6937” per i beni immateriali “4.0”; cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate 13 gennaio 2021, n. 3 e risoluzione 30 novembre 2021, n. 68), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • spetta, in linea generale, per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in 3 quote annuali di pari importo; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di 1/3, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le modalità proprie del credito (Risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 2021 e circolare Agenzia delle Entrate 9/2021, § 5.2);
  • nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione
(MF/ms)



Convenzione Cerved: condizioni economiche per informazioni commerciali Italia e Estero

Si segnala, come ogni anno, la Convenzione in essere con Cerved Group Spa per usufruire a costi contenuti dei servizi resi dal primario operatore in Italia nell’analisi del rischio del credito e una delle principali agenzie di rating in Europa.

La più completa gamma di prodotti di cui si avvalgono circa 30 mila imprese e istituti finanziari per valutare la solvibilità e il merito creditizio dei propri interlocutori, monitorare e gestire il rischio di credito durante tutte le sue fasi e definire con accuratezza le strategie di marketing.

Cerved aiuta  a tutelarsi dal rischio di credito fornendo dati e informazioni per valutare profilo economico-finanziario e l’affidabilità di imprese e persone fisiche e valutare la rischiosità dell’intero portafoglio crediti.

Offre valutazioni basate su informazioni e dati quantitativi certificati, conduce analisi e ricerche economiche che fotografano il sistema imprenditoriale e economico italiano ed estero da un punto di osservazione unico e privilegiato.

Analizza lo stato di salute economico-finanziario di 150mila piccole medie imprese, con approfondimenti per settore e dimensione dell’impresa, fotografa l’andamento dei fallimenti e delle altre procedure concorsuali, effettua una analisi periodica dei bilanci depositati, monitora le abitudini di pagamento di oltre 2 milioni di imprese tenendo quindi un rapporto aggiornato e affidabile sull’andamento della liquidità delle società italiane.

In allegato listino 2023 (Costo a punto euro 2,80)

(MS/ms)




Centro Studi: indagine su risorse umane, formazione e welfare

Invitiamo le Aziende Associate a compilare l’indagine, redatta dal Centro Studi di Confapindustria Lombardia, dedicata alle dinamiche attuali relative alle risorse umane impiegate nella tua azienda con particolare attenzione a: ricerca e selezione, competenze per lo sviluppo del business, welfare e formazione

Il questionario deve essere compilato entro martedì 30 maggio 2023.

CLICCA QUI PER COMPILARE L’INDAGINE

(AM/am)




Webinar “La nuova normativa sul whistleblowing. Le novità per le imprese”: 6 giugno ore 11

Il Decreto Legislativo 24 del 10 marzo 2023 in tema di protezione delle persone che segnalano illeciti – Whistleblower- introduce importanti novità anche per le imprese. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 15 luglio 2023 e prevedono onerose sanzioni in caso di inadempienza.

Le nuove disposizioni hanno decorrenza dal 15 luglio 2023 per tutti i soggetti che dispongono di Modelli Organizzativi (MOG) ex D.Lgs. 231/2001, dal 17 dicembre per le aziende sopra i 50 dipendenti. Previste sanzioni in caso di inadempienza.

Api Lecco Sondrio, organizza un webinar su questo tema rivolto agli imprenditori martedì 6 giugno, alle ore 11.00, con la presenza di Giancarlo Slavich, docente ed esperto di compliance D.Lgs. 231/2001.

Iscrizione obbligatoria CLICCANDO QUI.

Il Decreto si applica ai i soggetti del settore privato distinguendo:
 
A) SOGGETTI PRIVATI CHE NON ADOTTANO IL MODELLO ORGANIZZATIVO COME PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001
A.1) se hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato inizio di applicazione, 17/12/2023
A.2) se hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno duecentoquarantanove lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato inizio di applicazione, 15/07/2023
 
B) SOGGETTI PRIVATI CHE ADOTTANO IL MODELLO ORGANIZZATIVO COME PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001
B.1) a prescindere dal numero di dipendenti inizio di applicazione, 15/07/2023
B.2) a prescindere dal numero di dipendenti rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato al D.Lgs. 24 / 2023 c.d. settori Sensibili
 
In estrema sintesi:
1) il decreto si applica per gli enti che adottano il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 a prescindere dal numero di lavoratori subordinati;
 
2) è obbligatorio istituire un canale interno che può coincidere con l’O.d.V. (Organismo di Vigilanza);
 
3) sono adottati, per mantenere la riservatezza dell’identità del segnalante, strumenti di crittografia, quindi in pratica andrà acquistato uno specifico software che sarà in uso a chi riceverà le eventuali segnalazioni (canale interno);
 
4) la gestione della segnalazione segue rigidi criteri di tempistica e alla stessa devono essere affiancati idonee procedure che rispettino sia il D.Lgs. 24/23 sia la normativa sulla Privacy in tema di WB, le medesime procedure integreranno l’attuale Modello Organizzativo 231;
 
5) il soggetto segnalante con la sua segnalazione ha una serie di diritti per i quali non potrà ad esempio subire il licenziamento, la sospensione ecc.; questo per evitare ritorsioni. Ovviamente le segnalazioni dovranno essere veritiere e non diffamatorie o calunniose, altrimenti rischia il segnalante di subire lui una eventuale denuncia.
 
6) il soggetto segnalato (cioè l’eventuale soggetto che è stato oggetto di segnalazione) ha una serie di diritti tra i quali quello di conoscere chi lo abbia eventualmente segnalato (questo a determinate condizioni);
 
7) i soggetti che possono segnalare e che devono evitare eventuali ritorsioni non sono solo i lavoratori subordinati ma la platea è stata estesa a numerose categorie tra le quali: lavoratori occasionali ed autonomi, liberi professionisti, volontari, tirocinanti, azionisti ecc. ;
 
8) la tutela della persona segnalante si applica anche se il rapporto non sia ancora iniziato (es. durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico ecc. ;
 
9) la tutela della persona segnalante si applica anche ai facilitatori (cioè a chi ha assistito il segnalante), ai colleghi di lavoro che hanno con questa persona un rapporto abituale e corrente e di ulteriori categorie quali i parenti che lavorino presso la società o l’ente fino al 4 grado ecc.;
 
10) oltre al canale di segnalazione interna, in caso di fallimento della stessa (es. mancata istituzione del canale interno), il segnalante potrebbe, a determinate condizioni, rivolgersi ad un canale cd. esterno utilizzando anche la divulgazione pubblica e il canale della richiesta di intervento di A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) questo si precisa anche se l’ente, la società sia completamente privato, in quanto ad A.N.A.C. è stato demandato il canale di ascolto di secondo livello e l’erogazione delle eventuali sanzioni;
 
11) le disposizioni di cui al D.Lgs. 24/23 hanno decorrenza dal 15 luglio 2023 per i soggetti che dispongono di modelli ex D.Lgs. 231/2001.

(GS/sg)
 
 




Credito imposta 1°trimestre 2023 energia elettrica e gas: comunicazione dati dal fornitore entro il 30 maggio 2023

C’è tempo fino al 30 maggio per richiedere e ricevere dal fornitore la comunicazione con i dati che consentono il calcolo semplificato dei tax credit energia e gas relativi al primo trimestre 2023.
La comunicazione può essere richiesta, a determinate condizioni, dalle imprese non energivore e non gasivore, per le quali è riconosciuto, rispettivamente, un credito d’imposta del 35% (art. 1 comma 3 della L. 197/2022) e un credito d’imposta del 45% (art. 1 comma 5 della L. 197/2022).

L’art. 1 comma 6 della L. 197/2022 (riprendendo, in sostanza, la medesima formulazione delle disposizioni previste per i crediti relativi al 2022) ha stabilito che, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per il primo trimestre dell’anno 2023.

Pertanto, a seguito di richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti previsti per le agevolazioni riconosciute dall’art. 1 commi 3 e 5 della L. 197/2022 alle non energivore e non gasivore per il primo trimestre 2023, il venditore che riforniva l’impresa sia nel quarto trimestre dell’anno 2019 che nel quarto trimestre dell’anno 2022 e nel primo trimestre dell’anno 2023 deve inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, vale a dire entro il 30 maggio 2023 (come precisato dalla delibera ARERA n. 76/2023), una comunicazione riportante:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023.
Le comunicazioni tra venditori e imprese avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) ovvero altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

Fermo restando quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i venditori sono comunque tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2022, § 3, e comunicato ARERA 7 ottobre 2022).

L’Agenzia ha inoltre precisato che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario.

Il fatto che un utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo stesso l’anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

La responsabilità sotto il profilo fiscale è comunque del contribuente fruitore del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

Utilizzo entro il 31 dicembre 2023

Si ricorda che i crediti d’imposta in commento relativi al primo trimestre 2023 possono essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24, ex art. 17 del D.Lgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023.

Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”. A tal fine, occorre presentare l’apposita comunicazione entro il 18 dicembre 2023.

(RP/mf)