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Fornitura gas naturale: chiarimenti per l’applicazione del credito di imposta

Trasmettiamo in allegato la circolare dell’Agenzia delle Entrate nella quale vengono chiarite le modalità di calcolo del credito d’imposta per le aziende “gasivore” relativamente al primo e al secondo trimestre 2022 e per le aziende non “gasivore” relativamente al secondo trimestre 2022, ai sensi dei Decreti per il contenimento degli effetti degli incrementi dei prezzi del gas naturale Sostegni-ter (Dl n. 4/2022), Energia (Dl n.17/2022), Taglia-prezzi (Dl n. 21/2022) e Aiuti (Dl n. 50/2022).
 
In estrema sintesi, la circolare definisce:
  • i dettagli dell’estensione della riduzione dell’aliquota IVA al 5% anche al secondo trimestre 2022;
  • i costi da considerare nella componente gas ai fini del calcolo del credito di imposta: si tratta del costo della commodity ad esclusione di ogni altro onere accessorio diverso dalla componente gas; si tratta sostanzialmente della macrocategoria indicata alla voce “spesa per la materia gas”.
Sono da escludere le spese per trasporto, stoccaggio distribuzione e misura.
 
Ricordiamo che:
 
per i gasivori al fine di poter accedere al credito di imposta nella misura prevista del 10% sulla spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 è richiesto che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita all’ultimo trimestre 2021) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre 2019.
Per poter accedere al credito di imposta nella misura prevista del 25% sulla spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 è richiesto che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita al primo trimestre 2022) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
I clienti finali che possono essere ritenuti “gasivori” ai fini della possibilità di accesso al credito di imposta, sono i soggetti che operano in uno dei settori elencati nell’Allegato 1 al DM 541 del 21 dicembre 2021 (di cui si allega copia), e che abbiano consumato nel primo trimestre 2022, per usi energetici e al netto dei consumi per uso termoelettrico, almeno 23.645,5 Smc con PCS 38,10 MJ/Smc.
 
Per i non gasivori al fine di poter accedere al credito di imposta nella misura prevista del 25% sulla spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 è richiesto che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita al primo trimestre 2022) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
 
Come si può rilevare dai dati pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), disponibili a questo link e riportati in allegato, l’incremento del prezzo medio tra il primo trimestre 2022 ed il primo trimestre 2019 e tra il quarto trimestre 2021 ed il quarto trimestre 2019 è superiore al 30%.
 
Ricordiamo infine che i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione entro il 31.12.2022 e sono cedibili per intero.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta sui consumi gas e, quindi, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
“6966” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (primo trimestre 2022);
“6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
“6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).
 
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
 
Qualora dovessero subentrare conguagli per rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.
 
Rimandiamo comunque ad una attenta lettura della Circolare, in cui vengono definiti ulteriori aspetti per il corretto calcolo del credito di imposta dovuto.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

 
(RP/rp)
 




Bando camerale: “Innovazione filiere economia circolare 2022”

Sul sito della Camera di Commercio Como-Lecco  è stato recentemente pubblicato il bando che finanzia l’innovazione delle filiere produttive che si trasformano in chiave circolare.

Il bando può riguardare moltissime innovazioni, ad esempio quelle finalizzate all’uso più efficiente delle risorse nei processi produttivi, oppure al recupero di scarti e sottoprodotti. Può finanziare le attività di riutilizzo di beni ora scartati oppure le iniziative per l’allungamento della durata di vita dei beni. Nel pdf allegato trovate tutti i dettagli.

Chi può partecipare
Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese lombarde che presentino progetti in forma singola o in aggregazione, formata da almeno 3 imprese rappresentanti la/le filiera/e.

Spese ammissibili

  • Consulenza
  • Attrezzature tecnologiche
  • Costi legati alle certificazioni ambientali
  • Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione
  • Materiali e strumenti
  • Spese del personale interno
  • Spese per la tutela della proprietà intellettuale
Caratteristiche dell'agevolazione
Il contributo a fondo perduto ha un'intensità pari al 40% delle sole spese ammissibili. L’importo massimo del contributo è di 120.000,00 euro per i progetti presentati da imprese in forma aggregata e di100.000,00 euro per progetti presentati da imprese in forma singola. Ogni impresa o aggregazione di imprese può presentare una sola domanda con un investimento minimo pari a 40.000,00 euro.

Modalità e scadenza
Le domande possono essere presentate online entro le ore 16 del 19 settembre 2022 cliccando qui.

La dott.ssa Silvia Negri e gli altri collaboratori di ApiTech sono a disposizione per studiare le singole situazioni, valutare l’opportunità e supportare le aziende che vogliono partecipare al bando.

Per info: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.

(SN/am)

 




Indagine sulla sostenibilità: priorità per le nostre aziende ma c’è troppa burocrazia

Il Centro Studi di Confapindustria Lombardia ha condotto un’indagine relativa alla sostenibilità e alla riconversione industriale dedicata alle imprese.
Una cinquantina di aziende associate ad Api Lecco Sondrio ha partecipato al questionario evidenziando grande interesse nei confronti del primo tema, con molte imprese già attive in questo senso, ma poca o nulla attenzione nei confronti del secondo.

Le nostre aziende e la sostenibilità
I numeri parlano chiaro: un totale dell’84% delle nostre associate reputa da mediamente importante a priorità il fattore sostenibilità per il proprio business (40% mediamente importante, 31% importante e 13% prioritario) sottolineando il grande interesse degli imprenditori verso questa tematica che coinvolge tutto il mondo impresa: dipendenti, fornitori, processo produttivo e gestione dei rifiuti.
Il tema sostenibilità rispetto ai fornitori assume valenze particolari. Tra le tematiche indagate si conferma ampiamente condivisa e prioritaria la ricerca di fornitori locali in 9 imprese su 10: la “filiera corta” consente un miglior rapporto e monitoraggio delle relazioni di fornitura, liberando parzialmente da problematiche tutt’altro che secondarie ad oggi.
La metà esatta delle imprese che ha partecipato all’indagine acquista e utilizza materie prime non vergini o da riciclo. Sulle risposte gli imprenditori si dividano nettamente in due: da un lato le imprese che hanno potuto o considerato possibile investire in cicli produttivi compatibili con materiali da riciclo, l’hanno fatto o comunque ad oggi sono in fase di attuazione del processo avviato. Dall’altro il versante dei “no” appare ampio e apparentemente privo di prospettive (o programmi) di sviluppo in questa direzione: 5 imprese su 10 circa, infatti, non hanno valutazioni in corso in questa direzione.
Tutte d’accordo, invece, per quanto riguarda il tema della riduzione dei rifiuti: 8 imprese su 10 adottano processi specifici di riduzione o recupero degli scarti di lavorazione, per ridurre i volumi di rifiuti e favorirne il recupero. Con due motivazioni principali: ridurre la complessità e i costi della gestione dei rifiuti e potersi sganciare dalle forniture di materie prime più critiche.
Tra gli ostacoli che le aziende incontrano sulla strada della sostenibilità c’è, come spesso accade, la burocrazia che frena le buone intenzioni di molti. Se il 72% degli intervistati è già attivo nella riduzione degli sprechi e nel riciclo dei rifiuti, le difficoltà incontrate a causa di una normativa ambientale difficile e onerosa, sono forti. In una scala di valori da 1 a 5, dove 5 è il valore massimo, 4 intervistate su dieci attribuiscono alla normativa esistente le maggiori difficoltà incontrate per implementare il proprio percorso verso la sostenibilità.
Il limite più evidente dell’attuale normativa risiede nella eccessiva burocrazia (70% dei rispondenti), che si scontra peraltro con una tecnologia per la gestione dei rifiuti considerata eccessivamente onerosa da 3 imprese su 10.

Riconversione industriale
Terreno ben poco fertile per le aziende del nostro territorio che rispondono ai quesiti dell’indagine con numeri che lasciano ben poco spazio all’interpretazione.
Se il fine rimane l’implementazione della posizione competitiva dell’impresa, lo sforzo richiesto rimane elevatissimo e la resistenza al cambiamento rappresentano ad oggi un limite di chiara evidenza, sia per coloro che operano in settori ad elevato rinnovamento tecnologico, sia nei settori più tradizionali. Per più di 9 imprese intervistate su 10, la riconversione non è stata negli ultimi 5 anni, e non lo sarà nella pianificazione del prossimo quinquennio, una strategia papabile.
 
Le nostre aziende, che in maggioranza fanno parte del settore metalmeccanico e della gomma-plastica, sono molto attente al tema della sostenibilità – commenta il direttore di Api Lecco Sondrio Marco Piazza -. La maggior parte sono già attive e particolarmente sensibili al tema energetico, vorrebbero fare ancora di più, ma non sanno bene come, la strada è tortuosa, soprattutto a causa di procedure autorizzative farraginose. La partecipazione a un bando pubblico per ottenere agevolazioni è una corsa ad ostacoli che dovrebbe essere semplificata, purtroppo tante aziende rinunciano dopo mesi di carte bollate come avviene ad esempio per l’installazione dei pannelli solari”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Autodichiarazione aiuti di Stato per il Covid: scadenza prorogata al 30 novembre

È ufficialmente prorogata al 30 novembre 2022  la scadenza per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato Covid ex Dm 11 dicembre 2021. Lo ha disposto l’Agenzia delle Entrate con l’atteso provvedimento n. 233822, emanato a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl “Semplificazioni fiscali”.

Il provvedimento interviene, nello specifico, sui punti 2.3 e 2.4 del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27 aprile 2022 (nonché sulle relative motivazioni) – che ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato – sostituendo le parole “30 giugno 2022”, ovunque ricorrano, con le parole “30 novembre 2022”.

Pertanto, in linea generale, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2022, anziché entro il 30 giugno 2022.

Per i soggetti che si avvalgono della definizione agevolata degli “avvisi bonari” di cui all’art. 5 commi da 1 a 9 del Dl 22 marzo 2021 n. 41, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 comma 13 del Dl 41/2021 sono tenuti a presentare:

  • una prima dichiarazione entro il 30 novembre 2022;
  • una seconda dichiarazione, oltre il 30 novembre 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.
La decisione dell’Agenzia delle Entrate di differire il termine di presentazione dell’autodichiarazione dal 30 giugno al 30 novembre 2022 è stata resa possibile dal Dl “Semplificazioni fiscali”.

Nelle motivazioni al provvedimento n. 233822 si fa infatti espresso riferimento all’art. 35 del Dl  21 giugno 2022 n. 73 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022 n. 143), con il quale sono stati prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all’art. 10 comma 1 secondo periodo del Dm 31 maggio 2017 n. 115, al fine di concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione prevista dall’art. 3 del Dm 11 dicembre 2021.

Prorogata la registrazione degli aiuti nell’RNA

Il citato art. 35, nello specifico, dispone che, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’art. 10 comma 1 secondo periodo del Dm 31 maggio 2017 in scadenza:

  • dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del Dl 73/2022) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
    Tale proroga si applica alla registrazione nell’RNA (nonché nei registri aiuti di Stato SIAN e SIPA) degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato Covid.
Nell’ambito dell’art. 35 del Dl 73/2022 è inoltre prevista la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 della disposizione di cui all’art. 31-octies del Dl 137/2020, secondo cui l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi. 

Si osserva che il provvedimento conferma, di fatto, l’obbligo di presentare l’autodichiarazione secondo quanto già previsto dal provvedimento n. 143438/2022, anche se concedendo più tempo per la predisposizione e l’invio della stessa.

(MF/ms)
 




Officina 2022: registrazione completa dello spettacolo

Venerdì 17 giugno 2022, presso l’Antico Borgo di Annone Brianza, si è tenuto l’evento finale dei festeggiamenti per i 30 anni del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio.

CLICCANDO QUI potete rivedere lo spettacolo teatrale a cura della compagnia Tavolo.02, la tavola rotonda moderata dalla giornalista Tiziana Ferrario con protagonisti gli imprenditori Laura Silipigni, Andrea Beri, il sociologo Aldo Bonomi, il prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente Spettacolo don Davide Milani e la prorettrice del Politecnico di Lecco Manuela Grecchi e le premiazioni delle aziende associate ad Api.

(AM/am)




Il modello unico per attività di spurgo: cambia il formulario

La novità riguarda una categoria ben precisa, coloro che eseguono le attività di spurgo. In sostituzione del formulario rifiuti, il primo luglio 2022 entra in vigore il ‘modello unico‘. La novità coinvolge sia chi si occupa materialmente dello spurgo, sia gli impianti che ricevono questo tipo di rifiuto.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha infatti definito il modello unico e i contenuti del documento di trasporto per i rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione delle reti fognarie di qualsiasi tipologia.

In realtà, dal 1° giugno 2022 è già disponibile sul portale dell’Albo il modello di formulario (Fir) per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie fino al 30 giugno è possibile sperimentarne l’emissione e la vidimazione virtuale, nonché l’interoperabilità con i software gestionali in uso presso le imprese.

Per tutti i dettagli si può consultare il sito dell’albo gestori.

La novità è contenuta nella deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 che attua il Testo Unico 152/2006 art.230 c.5, in seguito modificata dalla deliberazione n.4 del 21 aprile 2022, “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021”.

(SN/bd)
 

 




Ondate di calore sul luogo di lavoro: i consigli dell’Ats Brianza

Il caldo estivo può rappresentare un fattore di rischio aggiuntivo per la salute e la sicurezza di coloro che svolgono un’attività lavorativa intensa all’aperto, come ad esempio: agricoltori, giardinieri, operai dell’edilizia stradale e ferroviaria, lavoratori edili, marinai, portuali, operatori ecologici (ecc).

L’Ats della Brianza raccomanda di trasmettere a tutti coloro che sono potenzialmente coinvolti alcune informazioni di base, destinate a diverse categorie di cittadini, per adottare comportamenti che riducano i rischi. In particolare si allega una guida destinata ai lavoratori e un pdf informativo generale.

Si ricorda che il datore di lavoro, in base al D.Lgs. 81/2008, deve valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti il rischio di danni da calore, e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione conseguenti.

(SN/bd)
 




“Reverse Charge” prorogato fino al 2026 per settore energetico e elettronico

Il Dl “Semplificazioni fiscali”, firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2022, tra le altre misure prevede, l’estensione del Reverse Charge nel settore elettronico ed energetico sino al 31 dicembre 2026.

L’intervento normativo fa seguito all’emanazione della direttiva 2022/890/Ue, con la quale il legislatore comunitario ha attribuito agli Stati membri la facoltà di prorogare l’applicazione del Reverse Charge fino alla data suddetta.

Nel settore energetico ed elettronico, infatti, il meccanismo dell’inversione contabile non opera a regime, bensì in via temporanea, ai sensi dell’art. 199-bis della direttiva 2006/112/Ce.

Dunque, per poter prorogare la speciale misura, risultava necessario prima un intervento in sede comunitaria e, successivamente, un recepimento a livello interno.

Nello specifico, il Dl “Semplificazioni fiscali” modifica l’art. 17 comma 8 del Dpr 633/72, sostituendo all’originario termine di applicazione della disciplina del 30 giugno 2022 il nuovo termine ultimo del 31 dicembre 2026.

Sotto il profilo oggettivo, il “rinnovato” meccanismo del reverse charge si applica in relazione alle seguenti fattispecie, individuate dalle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) dell’art. 17 comma 6 del Dpr 633/72:

  • cessioni di telefoni cellulari;
  • cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/Ce;
  • trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/Ce e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis comma 3 lett. a) del Dpr 633/72.
In merito all’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore elettronico, alcune limitazioni sono state previste dall’Agenzia delle Entrate.

La speciale disciplina riguarda, infatti, le sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede quella del commercio al dettaglio dei prodotti.

Dunque, l’Iva si applica secondo le modalità ordinarie (ris. n. 36/2011 e circ. n. 21/2016) per:

  • le cessioni effettuate dai soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’art. 22 del Dpr 633/72, eseguite in “locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”, i cui cessionari sono, di regola, utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi;
  • le cessioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 22 del Dpr 633/72, purché eseguano le operazioni direttamente nei confronti di cessionari-consumatori finali.
Non modificate le altre fattispecie di Reverse Charge

Sono confermate e immutate le disposizioni in tema di reverse charge relative alle cessioni di oro da investimento e di oro industriale (art. 17 comma 5 del Dpr 633/72), alle prestazioni di servizi nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del Dpr 633/72), alle cessioni di fabbricati con opzione per il regime di imponibilità (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del Dpr 633/72), alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, nonché di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74 commi 7 e 8 del Dpr 633/72).

Non hanno trovato efficacia le più recenti estensioni della speciale disciplina. La Commissione Ue non ha, infatti, riscontrato la sussistenza dei presupposti per concedere una deroga alla direttiva 2006/112/Ce e consentire all’Italia l’applicazione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni:

  • rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, laddove il consorzio emetta fattura in split payment (comunicazione n. 484/2018);
  • effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (comunicazione n. 243/2020).
Ancora per (almeno) un anno sarà, invece, applicabile la misura dello split payment, per le operazioni nei confronti delle P.A., di altri enti assimilati e delle società quotate nel FTSE MIB. Successivamente al 30 giugno 2023, invece, sarà necessaria un’ulteriore proroga a livello comunitario che faccia eventualmente seguito a quella prevista con la decisione Ue 24 luglio 2020 n. 1105 (estensione dell’efficacia dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023).

(MF/ms)
 




Calendario fiscale: modifiche dal Decreto Semplificazioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, il decreto “Semplificazioni” (Dl 21 giugno 2022, n. 73), approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. 

Diversi gli interventi apportati in materia di imposte dirette e indirette, cui si aggiunge una parziale riformulazione del calendario fiscale, in particolare per alcuni adempimenti IVA e dichiarativi (IMU e imposta di soggiorno).

Tra le principali novità del provvedimento – che entra in vigore il 22 giugno – si segnalano le seguenti:

  1. passa dal 16 al 30 settembre il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al secondo trimestre dell’anno;
  2. il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) passa dal giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, alla fine del mese successivo al periodo di riferimento.
  3. viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021;
  4. per le annualità 2020 e 2021, passa dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno;
  5. l’introduzione di una norma che esclude dai controlli i dati che non sono stati oggetto di modifiche, compresi quelli comunicati da terzi in relazione alle dichiarazioni presentate anche tramite Caf e professionisti. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
  6. in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante Caf o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il Caf o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
(MF/ms)



Domicilio digitale: sanzioni per la mancata comunicazione

Tutte le imprese, iscritte al Registro Imprese in forma societaria o individuale, attive e non soggette a procedura concorsuale, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale) o che lo stesso sia stato cancellato d’ufficio o che, sebbene dichiarato, risulti inattivo, cioè non rinnovato con il gestore di riferimento, sono tenute a regolarizzare, il prima possibile, la propria posizione nei confronti del registro imprese, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

L’obbligo di depositare al Registro Imprese la propria PEC – riconducibile all’Azienda – era già stato introdotto nel 2008 per le Società e nel 2012 per le ditte individuali.  

La mancata comunicazione al Registro Imprese del proprio domicilio digitale – valido ed attivo – comporta, pertanto, l’attribuzione d’ufficio del domicilio digitale – reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell’Imprenditore – e congiuntamente, l’irrogazione di una sanzione amministrativa. 

Il domicilio digitale (PEC) è prerequisito essenziale per l’iscrizione al Registro delle imprese delle Camere di commercio e tutte le imprese già iscritte al Registro, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, devono regolarizzare la propria posizione tramite apposita comunicazione da presentare al Registro delle Imprese competente per territorio.
 
Le imprese che non adempiono all’aggiornamento saranno sottoposte al pagamento di una sanzione amministrativa e alle stesse verrà assegnato d’ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale, per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, che sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell’imprenditore.

La mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporterà quindi l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale e contemporaneamente l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro) e prevista dall’art. 2194 c.c., in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro). Lo prevede l’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020.

Le Camere di commercio sono prossime al rilascio d’ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all’applicazione delle relative sanzioni: il rilascio d’ufficio dei domicili digitali sarà avviato presumibilmente entro la fine del mese di giugno 2022.

Attenzione: Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalla Camera di commercio consentirà il solo ricevimento in entrata di comunicazioni e notifiche, e non anche la trasmissione in uscita di messaggi e documenti.

Le imprese non in regola possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese e chiederne l’iscrizione, evitando il procedimento d’ufficio.
 
Per verificare la regolarità della propria posizione, per scoprire come comunicare la propria PEC e per maggiori informazioni consulta la pagina informativa di Unioncamere https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home dove è disponibile anche un canale di assistenza dedicato.

(MF/ms)