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Rentri: dal 13 febbraio 2026 la tracciabilità dei rifiuti diventa digitale

Se ne parla da oltre un anno, manca ormai solo una settimana: dal 13/02/2026 tutte le imprese che producono o trasportano rifiuti pericolosi devono essere in grado di gestire i documenti per la tracciabilità dei rifiuti in modalità completamente dematerializzata.

Si sollecitano in particolare le pmi sotto i 10 addetti che non avessero ancora provveduto (terzo scaglione): consultare la pagina con le istruzioni.

Il FIR Digitale detto xFIR deve essere sottoscritto con firma remota da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) che interviene nella movimentazione dei rifiuti.
Questo richiede l’iscrizione al Rentri, l’utilizzo dei sistemi di supporto o dei software interoperabili e l’attivazione della firma remota del xFIR.
La procedura per avere a disposizione la firma remota dell’operatore, da inserire su xFIR vidimato digitalmente è nelle slide che alleghiamo nuovamente. Si precisa che i produttori possono operare sul web da un pc e non hanno l’obbligo di scaricare la APP del RENTRI su dispositivi portatili (telefoni o tablet), anche se in alcuni casi questa possibilità potrebbe fare comodo ai magazzinieri o alle figure più operative.
Il certificato di firma remota RENTRI è valido solo nel RENTRI ed è riferito all’Operatore, è utilizzabile solo in presenza di connessione ad una rete internet
L’attivazione delle funzionalità complete correlate all’apertura del FIR digitale avverrà nella giornata di giovedì 12 febbraio 2026, in modo da consentire l’utilizzo del FIR in formato digitale a decorrere dalla giornata di venerdì 13 febbraio 2026.

Si segnalano le ultime notizie sul sito dell’albo gestori e sul sito del Rentri.

(SN/am)




Webinar gratuiti “Focus Csr – Good Governance”: lunedì 9 febbraio 2026 ore 11

Proseguono le proposte di webinar gratuiti attivati da Confapi in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco. Si tratta di un programma gratuito di webinar tematici tenuti da docenti qualificati, per supportare le figure che nelle imprese seguono i temi connessi alle direttive europee.
In allegato la locandina del prossimo appuntamento.

Per aderire occorre registrarsi tramite questo link https://forms.gle/R89rQqKkP7t4SrjFA

Possono partecipare gratuitamente una o più figure aziendali, scegliendo i temi di interesse.

Ogni webinar si svolge ogni due settimane circa, nella mattinata del lunedì, dalle 11 alle 12.15.

L’associazione raccoglie le adesioni e invia il link nella mattinata del webinar.

Programma completo dei temi proposti e calendario dei webinar:

  • Rischi climatici e assicurazioni – 26 gennaio
  • Principi di good governance – 9 febbraio
  • Certificazioni – 23 febbraio
  • Greenwashing e la gestione dell’informazione corretta – 9 marzo
  • Regolamento ecodesign, economia circolare e diritto alla riparazione – 23 marzo
  • Regolamento critical materials – 13 aprile
  • Regolamento packaging PPWR – 27 aprile
  • Regolamento EUDR sulla deforestazione – 4 maggio 
  • Regolamento EU CSDD sul lavoro forzato – 18 maggio
 
Per qualunque domanda e approfondimento, in associazione potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Conai: da luglio 2026 aumento del CAC sulle plastiche

Come annunciato, nel 2026 è previsto un aumento del CAC sulle plastiche a causa della crisi europea del riciclo delle plastiche. In accordo con il Corepla, per garantire la sostenibilità e la continuità del sistema consortile, il Consiglio di amministrazione CONAI ha ritenuto necessario intervenire con un aumento dei valori del Contributo Ambientale CONAI (CAC) per gli imballaggi in plastica, con decorrenza dal 1° luglio 2026.

Le variazioni riguarderanno tutte le fasce contributive ma i valori verranno decisi nel mese di marzo 2026. Il Consiglio, nella riunione del 28 gennaio scorso, ha deciso di rinviare al mese di marzo 2026 la definizione dei valori puntuali del CAC per le singole fasce, al fine di disporre di un quadro informativo più solido e aggiornato.

La notizia completa è consultabile sul sito di Conai.

(SN/am)




Certificazione parità di genere: risorse da Unioncamere per formarsi, domande entro 24 aprile 2026

Il tema è la parità di genere. Sono ancora disponibili delle risorse per favorire la cultura della parità di genere nell’ambiente lavorativo. L’agevolazione è disponibile sotto forma di “dote” formativa del valore di € 1.500,00 a favore dei soggetti che intendono partecipare al programma formativo (15 ore) con un massimo di 2 partecipanti appartenenti alla propria organizzazione e rientranti nelle seguenti categorie: 1) titolari, soci/socie, liberi/e professionisti/e; 2) lavoratori/lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato o determinato in forza in Lombardia.

Le domande devono essere presentate a Unioncamere Lombardia tramite la Piattaforma Informatica Webtelemaco entro le ore 12:00 del 24 aprile 2026.

L’attività formativa si svolgerà nel mese di maggio 2026 secondo la seguente programmazione:

  • Modalità webinar, tre mattine da 3 ore:  venerdì 08/05/2026; mercoledì 13/05/2026; mercoledì 20/05/2026 
 
  • Modalità in presenza, una giornata da 6 ore, a Milano: mercoledì 27/05/2026
Tutte le informazioni per partecipare sono a disposizione sul sito camerale.

In associazione potete rivolgervi a silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)




Gestione separata Inps: massimale in crescita

Con la circ. n. 8, pubblicata il 3 febbraio, l’INPS ha indicato il valore delle aliquote nonché gli importi del minimale e del massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2026 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 comma 26 della L. 335/95.

Nello specifico, l’Istituto previdenziale comunica che per i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione in parola, le aliquote contributive applicate per quest’anno sono confermate nella misura del 35,03% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (come ad esempio le co.co.co., gli amministratori e i sindaci di società), ovvero del 33,72% per i soggetti per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (ad esempio i venditori porta a porta).

Invece, per coloro che sono già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota per il 2026 è confermata al 24%.

Successivamente, l’INPS si sofferma sui magistrati onorari del contingente a esaurimento e sui lavoratori sportivi nel dilettantismo. Per questi ultimi e, in particolare, per i co.co.co. sportivi e i collaboratori amministrativo-gestionali dell’area del dilettantismo sportivo iscritti alla Gestione separata (non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria), l’aliquota contributiva IVS è pari al 25% e trova applicazione al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui. Nel merito, si ricorda che fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo.

Sono inoltre dovute le aliquote aggiuntive per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL, per un totale di 2,03%, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro annui.

Anche per i suddetti soggetti, già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota è del 24% (si applica la riduzione del 50% dell’imponibile fino al 2027).

In generale, si ricorda che l’onere contributivo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore, mentre il pagamento deve essere effettuato dal committente tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.

Per quanto riguarda i liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata, l’aliquota è del 26,07% se tali soggetti non sono pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, ovvero del 24% se trattasi di pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Invece, nel caso specifico dei liberi professionisti del settore sportivo dilettantistico l’aliquota complessiva del 26,07% trova applicazione sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro. Qualora il professionista sia coperto da altra forma di previdenza obbligatoria, o titolare di pensione diretta, l’aliquota è del 24% ai soli fini IVS, calcolata sul 50% dei compensi percepiti fino a tutto il 2027.

Per i professionisti l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2025, primo e secondo acconto 2026).

Altre informazioni fondamentali fornite dall’INPS riguardano sia il massimale di reddito ex art. 2 comma 18 della L. 335/95 che, per il 2026, viene fissato a 122.295 euro, sia il minimale di reddito, il quale risulta pari a 18.808 euro.

Pertanto, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.513,92 euro.

Invece, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

  • 4.903,25 euro per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;
  • 4.702,00 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito ex art. 53 del TUIR del settore dilettantistico che applicano l’aliquota del 25% e 201,25 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (1,07%);
  • 6.342,06 euro per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
  • 6.588,44 euro per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;
  • 4.702 euro per le co.co.co. e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 381,80 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (2,03%).
A completamento, l’INPS indica infine anche gli importi degli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti, dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, sia in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria sia in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria.
 

(MF/ms)




Comitato Europeo delle Regioni: Studio su fabbisogni dell’industria chimica europea

Il Comitato europeo delle regioni, l’istituzione dell’UE che rappresenta le regioni e le città, ha avviato uno studio sui fabbisogni dell’industria chimica europea e sulle modalità con cui le politiche pubbliche possono sostenerne la competitività e la resilienza.

Lo studio mira in particolare a esplorare come un approccio territoriale (place-based) alla politica industriale possa essere efficacemente attuato nelle diverse regioni europee.

In questo contesto, il contributo degli stakeholder attivi nel settore chimico è fondamentale. Per questo motivo, vi invitiamo gentilmente a partecipare allo studio compilando un breve questionario online, disponibile cliccando qui. 

La survey resterà aperta fino a venerdì 13 febbraio.

Il questionario intende raccogliere informazioni sulle principali sfide che il settore chimico e le singole organizzazioni stanno affrontando, con particolare riferimento ai territori in cui operano, nonché indicazioni su come le politiche europee, nazionali e locali possano fornire un supporto più efficace.

(MP/sg)




STEPS: formazione per manager della sostenibilità – Corso rinnovato

E’ stato ripensato il corso STEPS dedicato agli aspiranti esperti di sostenibilità. Il corso si svolgerà da marzo 2026 a febbraio 2027 e la richiesta di iscrizione deve essere inviata entro il 12 marzo 2026. Tutti i dettagli sono disponibili nella presentazione allegata e sulla pagina dedicata del sito della Camera di Commercio Como-Lecco. 

 

Il corso che avevamo annunciato nella circolare Confapi n.695 dell’ 11 dicembre 2025 è stato ripensato per agevolare una partecipazione più estesa. Ora comprende una parte didattica da remoto e la partecipazione in presenza solo per la parte laboratoriale, dove l’interazione è indispensabile. Ogni sessione formativa affronta un tema specifico di CSR Responsabilità Sociale di Impresa, come da presentazione allegata.
Il corso si compone di

  • 5 SESSIONI TEORICHE (8 interventi di 45/60 minuti registrati, per un totale di 72 ore, registrazioni disponibili per 30 gg.)  
  • 5 LABORATORI IN PRESENZA (35 ore di laboratorio).
I laboratori in presenza saranno dedicati alla condivisione delle esperienze e alla redazione del proprio report di sostenibilità, con la presenza e il supporto dei docenti. Uno degli strumenti di rendicontazione di sostenibilità che i partecipanti saranno in grado di utilizzare è il cosiddetto CSR report semplificato, dedicato alle Pmi.

 

Il corso è rivolto preferibilmente a:

  • responsabili aziendali di ogni settore con almeno 15 dipendenti
  • associazioni economiche e pubbliche amministrazioni
  • enti del terzo settore e professionisti interessati alla sostenibilità e alla reportistica CSR
Il corso completo ha un costo di € 1.800,00 + iva (imprese iscritte alla Camera Como Lecco), con sconto del 20% per la seconda persona della stessa impresa. E’ anche possibile scegliere e frequentare singole sessioni al costo di 450 € + iva.

 

Per questi temi, in associazione, potete fare riferimento a Silvia Negri.

(SN/am)

 




Imprese elettrivore: attive le funzionalità del portale GO del GSE per l’assolvimento degli obblighi – Quota green

Informiamo le aziende elettrivore che il GSE ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida, riportate in allegato, che illustra le modalità e i termini con cui le imprese che accedono alle agevolazioni sugli oneri generali di sistema devono adempiere per l’anno 2025 agli obblighi di riduzione dell’impronta di carbonio attraverso la copertura del fabbisogno energetico con energia da fonti che non emettono carbonio (autoproduzione, contratti PPA o Garanzie di Origine – GO).
Ricordiamo che la scelta della Green Conditionality è indicata dalle singole aziende sul portale della CSEA in occasione della presentazione della dichiarazione elettrivori per l’anno 2025.
 
Gli energivori che hanno scelto di soddisfare la Green Conditionality attraverso la copertura dei propri consumi con energia da fonti prive di carbonio e/o che aderiscono al meccanismo Energy Release 2.0, sono tenute a registrarsi (qualora non già censite nell’ambito di altre applicazioni e/o per la competenza dell’anno 2024) all’Area Clienti del GSE (https://auth.gse.it/oam/server/auth_cred_submit) e a sottoscrivere il servizio Garanzie di Origine (GO) per eseguire la registrazione del profilo Energivoro.
A seguito dell’avvenuta apertura del Conto Proprietà sul Portale GO, le imprese elettrivore dovranno infine presentare entro il 31 marzo 2026 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) nella quale dovrà essere riportato il fabbisogno elettrico complessivo dell’anno n (nello specifico l’anno 2025) suddiviso tra il prelievo da rete elettrica e l’eventuale autoconsumo.
 
Le funzionalità del portale GO del GSE per l’assolvimento degli obblighi sono attive dal 4 febbraio 2026 al 31 marzo 2026.
 
Ricordiamo che all’interno della propria sezione del portale GO, le imprese elettrivore potranno visualizzare il quantitativo di Garanzie di Origine, suddivise per tipologia per il soddisfacimento della Quota Green (30% o 50%).
La formula di calcolo della Quota Green per l’anno 2025 prevede l’acquisizione automatica delle Garanzie di Origine da Energy Release 2.0, utilizzando per l’anno 2025 le GO riconosciute nel contratto che saranno annullate entro il 30 aprile 2026.
 
Per approfondire le modalità di registrazione e di apertura del conto proprietà sul portale GO del GSE è possibile consultare il Manuale Utente GO, mentre per le modalità di presentazione delle autodichiarazioni e di acquisizione delle Garanzie di Origine, la “Guida all’utilizzo del Portale GO – Green Conditionalities”.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Lavori elettrici: novità da recepire nel Dvr entro maggio 2026

Nel mese di ottobre 2025 è stata pubblicata una nuova edizione, della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” la sesta edizione (CEI 11-27:2025).

La nuova versione:

  • è in vigore dal primo novembre 2025
  • sostituisce la CEI 11-27:2021, che tuttavia rimane applicabile fino al 29 maggio 2026
  • presenta una struttura identica alla norma CEI EN 50110-1:2024-05, da cui deriva.
La norma riguarda le operazioni e le attività di lavoro sugli impianti elettrici o ad essi connesse e le operazioni vicino agli impianti. Si applica ad impianti messi in esercizio a qualunque livello di tensione – fissi, mobili, permanenti e provvisori – e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica.
La sesta edizione, in vigore dal 1° novembre 2025, ha introdotto novità cruciali per i lavori elettrici. Sul sito del Comitato Elettrotecnico Italiano è disponibile la norma stessa e una sintesi delle novità.

Le principali novità includono:

  • rivisitazione delle distanze di sicurezza
  • ridefinizione dei ruoli dei lavoratori coinvolti, con aggiornamento degli acronimi delle figure professionali coinvolte (PES, PAV, PEC, PL);
  • ridefinizione dei concetti di attività lavorativa, lavoro e supervisione;
  • focus sull’arco elettrico (Arc Flash)
Occorre sottolineare che le modifiche comportano la necessità di intervenire sul DVR aziendale e che il tempo disponibile è limitato: dal 29/05/2026 le novità devono essere state recepite.

Si allega la dispensa del webinar che si è tenuto in associazione in data 27/01/2026 da parte del docente qualificato ing. Calvi. I corsi da lui tenuti coerentemente con i nuovi obblighi sono disponibili sul sito dell’associazione.

Formazione base e aggiornamento rischio elettrico
La nuova edizione mantiene la suddivisione dei livelli 1A, 2A, 1B e 2B e specifica che l’attività formativa, per quanto attiene le parti teoriche, può essere svolta mediante Corsi frontali oppure Corsi a distanza in modalità sincrona, ossia corsi in videoconferenza sincrona (non è ammessa invece la modalità e-learning).
La norma CEI 11-27 / 2025 prevede inoltre che gli addetti ai lavori elettrici svolgano un aggiornamento della formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni, sia per la parte relativa ai lavori fuori tensione e in prossimità che per la parte dei lavori sotto tensione, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
Inoltre è molto importante l’addestramento operativo, attraverso simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative utili alla corretta applicazione (pratica) delle procedure operative previste dalla norma. Lo scopo è completare la formazione teorica con le conoscenze pratiche necessarie agli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI per eseguire le procedure operative in sicurezza. Spetta al Datore di Lavoro definire le iniziative aggiuntive che possono risultare utili ai lavoratori in base alle specifiche attività di mansione, con rischio elettrico.

(SN/am)

 




Transizione 4.0: tre nuove faq chiariscono la compilazione dell’ F24

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove FAQ il 29 gennaio 2026 nella sezione dedicata al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e tecnologicamente avanzati, previsto dall’art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020 (Transizione 4.0).

Le risposte affrontano alcuni dei dubbi ricorrenti segnalati dalle imprese, soprattutto riguardo all’indicazione dell’anno di riferimento e alla scelta del codice tributo da indicare nel modello F24, per utilizzare in compensazione il tax credit beni strumentali “Transizione 4.0”.

 

FAQ A.d.E. 29.1.2026
D: un’impresa rappresenta di:

  • aver presentato al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento dell’investimento in beni strumentali Transizione 4.0,
  • indicando la data di completamento 2024 e la fruizione del credito d’imposta 6936 in tre quote nel 2024, 2025 e 2026,
  • aver fruito della prima quota del credito d’imposta nel 2024 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2024,
  • per fruire della seconda quota ha indicato nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento 2025, ma il modello F24 è stato scartato.

Quale codice tributo e quale anno vanno indicati nel modello F24 per fruire della seconda quota?

R: La risoluzione 15 maggio 2024, n. 25 prevede che, nella compilazione dell’F24, sia indicato come “anno di riferimento” l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione inviata al MIMIT/GSE. Pertanto, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2024 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2024 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.
D: un’impresa:

  • ha effettuato un investimento in beni strumentali Transizione 4.0, prenotati entro i 31.12.2024 (acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e ordine accettato dal venditore)
  • ha completato l’investimento nel 2025
  • ha presentato al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento indicando: l’anno di completamento 2025 e la fruizione del credito 6936 in tre quote nel 2025, 2026 e 2027,
  • ha fruito della prima quota del credito d’imposta nel 2025 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2025.

Si chiede quale anno indicare nel modello F24 per fruire della seconda quota nel 2026 e della terza quota nel 2027?

R: In generale, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2025 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2026 e della terza quota a partire dal 2027 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2025 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.
Diverso è il caso in cui, invece, siano effettuati pagamenti di acconti in misura inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2024 (e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore). In tale ipotesi, disciplinata dall’art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025. Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento 2025, anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi, e il codice tributo 7077.
Le stesse modalità di versamento sono previste nel caso di investimenti iniziati e completati nel 2025. Di seguito una tabella riepilogativa delle fattispecie di crediti d’imposta Transizione 4.0 con anno di completamento degli investimenti nel 2025.
D: un’impresa rappresenta di:

  • aver effettuato nel 2025 un investimento in beni strumentali Transizione 4.0
  • completato l’investimento nel 2026,
  • effettuato la prenotazione (acconti >20% e ordine accettato) entro il 31.12.2025.

Si chiede se è possibile fruire della prima quota nel 2026 e come compilarlo?

R: Questa ipotesi è disciplinata dall’art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025. Se prima del 31 dicembre 2025 sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e il relativo ordine è stato accettato dal venditore e se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026, si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028. La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata. Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi. Il codice tributo è 7077.
Nella diversa ipotesi in cui prima del 31 dicembre 2025 gli acconti sono pagati in misura inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore, oppure il completamento dell’investimento avviene oltre il 30 giugno 2026, non si può fruire del credito d’imposta.

 
(MF/ms)