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Seminario “Come ApiTech attiva e finanzia l’innovazione per le pmi”

Mercoledì 19 luglio 2023, dalle ore 16 alle ore 17, si terrà il seminario: “Come ApiTech attiva e finanzia l’innovazione per le pmi”.

 

Durante l’incontro i nostri esperti di ApiTech parleranno delle opportunità in questo campo per le Associate, come fare per realizzarle e anche come reperire i finanziamenti tramite la partecipazione ai bandi: attività che ApiTech può seguire a 360 gradi per le imprese.
Illustreremo, infine, tre “case history” portate a termine di supporto alle Aziende Associate.
 
Per iscriversi CLICCARE QUI

Alleghiamo locandina con il programma.

(SN/am)




“Costi in aumento Aziende in difficoltà su tutti i mercati”

La Provincia del 13 luglio 2023, parla Luigi Sabadini, presidente di Confapindustria Lombardia. 




Avviso “Formazione Continua FSE+ 2021-2027” seconda edizione

Con Decreto n. 9724 del 28 giugno 2023 Regione Lombardia ha approvato l’Avviso pubblico relativo alla seconda edizione della misura di Formazione continua, finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 (a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 – Priorità 1 Occupazione, Obiettivo specifico ESO4.4- Azione d.1.). La dotazione finanziaria messa a disposizione per l’attuazione degli interventi di Formazione continua – Seconda edizione è pari a 15.000.000 euro. Nell’ottica di garantire la prosecuzione della misura e renderla sostenibile nel tempo, è stata introdotta la novità del cofinanziamento, differenziato sulla base della dimensione dell’azienda richiedente.

Possono partecipare le imprese, aventi unità produttiva/sede operativa ubicata in Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:

  • Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
  • Imprese familiari, di cui all’art. 230-bis del Codice Civile;
  • Enti del Terzo Settore che svolgono attività economica (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritte ai registri (regionale/provinciale nelle more dell’attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017);
  • Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
  • Cooperative;
  • Liberi professionisti oppure, se esercitanti in forma associata, la relativa associazione.

I destinatari degli interventi previsti dall’Avviso sono:

  • lavoratori dipendenti in servizio, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, di datori di lavoro con sede operativa sul territorio di Regione Lombardia, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato;
  • soci-lavoratori di cooperative;
  • i collaboratori o coadiuvanti dell’imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo);
  • coadiuvanti delle imprese commerciali e i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forme societarie, compresi gli artigiani come soggetti destinatari;
  • titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
  • lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata;
  • titolari di ditte individuali.

Il voucher ha un valore massimo di 2.000,00 euro. Ciascun lavoratore può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore complessivo del voucher. 

Il costo massimo rimborsabile all’impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livello di competenze da acquisire:

  • Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 6 e 8: fino a € 2.000,00 per lavoratore (durata minima di 40 ore)
  • Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 4 e 5: fino a € 1.500,00 per lavoratore (durata minima 30 ore) 
  • Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF 3: fino a € 800,00 per lavoratore (durata minima 16 ore)

Ogni impresa avrà a disposizione un importo massimo di 50.000 euro spendibili su base annua.

Ai massimali del voucher si applicano le percentuali di finanziamento pubblico sulla base della dimensione del soggetto richiedente:

  • Lavoratori autonomi, liberi professionisti e ditte individuali: finanziamento pubblico al 100%
  • Microimpresa: finanziamento pubblico al 90%
  • Piccola impresa: finanziamento pubblico al 70%
  • Media impresa: finanziamento pubblico al 60%
  • Grande impresa: finanziamento pubblico al 50%
La domanda di finanziamento a sportello è aperta a partire dalle ore 12:00 del 6 luglio 2023 fino a esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque non oltre le ore 17:00 del 28 novembre 2024

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Formazione al 0341.282822 oppure formazione@api.lecco.it

(SB/tm)




Estate 2023: in vigore le modifiche al Testo Unico Ambientale

Sono in vigore dal 16 giugno 2023 (GU n. 127 del 1° giugno 2023) le più recenti modifiche al Testo Unico Ambientale, che comprende la disciplina della gestione dei rifiuti (Parte IV del D.lgs. 152/2006).

La pagina di Ecocamere riporta tutti gli aspetti oggetto di modifica.

In tema rifiuti, le modifiche introducono il Rentri (dettagli nella circolare Api n.319 del 15 giugno 2023), cioè il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (art. 188-bis). Esso è gestito direttamente dal Ministero della transizione ecologica, con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali; il comma 3-bis elenca i soggetti tenuti ad iscriversi al Rentri ed il comma 6-bis dispone per gli iscritti il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale.
Viene prevista, nell’ambito dei principi di autosufficienza e prossimità (art. 182-bis), una riduzione della tariffa rifiuti dovuta per la gestione dei rifiuti urbani per le utenze domestiche e non domestiche che effettuano l’autocompostaggio o il compostaggio di comunità per i rifiuti organici prodotti dalle medesime, ai fini del successivo utilizzo del compost prodotto.

In merito alla gestione degli imballaggi, si modifica l’art. 218 al fine di adeguarlo alla nuova definizione di rifiuti urbani e alla previsione del regime di responsabilità estesa del produttore, e l’art. 220 relativamente agli obiettivi di recupero e riciclaggio, per specificare il trattamento equivalente presso i Paesi extra UE così come previsto dalla direttiva 94/62/CE che prevede che i rifiuti di imballaggio esportati fuori dell’Unione sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dalla normativa, solo se sono soddisfatti i requisiti previsti: spedizione sia conforme agli obblighi e trattamento in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti dalla legislazione europea.

(SN/am)




Mostra interattiva in Api per contrastare le dipendenze e promuovere la salute nei luoghi di lavoro

La salute dei dipendenti è un aspetto cruciale per il successo e la produttività dell’azienda. La promozione di una cultura aziendale che valorizzi la salute e il benessere dei dipendenti può portare a diversi vantaggi, come la riduzione dell’assenteismo e della disabilità lavorativa, una maggiore soddisfazione e motivazione dei dipendenti e un miglioramento dell’immagine dell’azienda insieme all’aumento della fiducia dei clienti.
Per questo motivo, la promozione della salute nei luoghi di lavoro dovrebbe essere una priorità per tutte le aziende.
Api Lecco Sondrio ha stretto una collaborazione con l’Ats del territorio, per allestire negli spazi dell’Associazione una mostra interattive, che con strumenti capaci di coinvolgere attivamente i lavoratori.

La mostra è visitabile nella giornata di mercoledì 19 luglio 2023, dalle h.10.30 alle h.16 (compresa la pausa pranzo).

Si invitano i datori di lavoro e i collaboratori che rivestono il ruolo di responsabili delle risorse umane delle imprese associate a visitare liberamente la mostra per conoscerla in prima persona ed eventualmente valutare l’allestimento presso la propria azienda. La mostra svolge un ruolo di sensibilizzazione sui temi salute e sicurezza, che può essere documentato e valido ai fini degli obblighi di formazione sulla sicurezza previsti nel D.lgs. 81/2008.
E’ gradita la segnalazione dell’interesse alla partecipazione, scrivendo a silvia.negri@api.lecco.it.
La mostra è inserita nel cosiddetto Piano GAP (contrasto alle dipendenze) che è un progetto nazionale che presenta una serie di attività pratiche totalmente gratuite che le aziende possono implementare per promuovere la salute dei propri dipendenti e prevenire le dipendenze.
I progetti sono stati sviluppati in collaborazione con enti del terzo settore esperti in ambito della salute e del benessere e sono ideati per essere facilmente implementati in qualsiasi ambiente di lavoro.
Si segnala la brochure del Piano GAP Area Lavoro cliccando qui

E un video cliccando qui per scoprire come migliorare la salute dei dipendenti e prevenire le dipendenze all’interno dell’azienda

Le imprese sono invitate a condividere la brochure e il video con i colleghi per diffondere la cultura della salute in azienda. Per rimanere sempre aggiornati si può seguire la pagina LinkedIn di ATS Brianza.

(SN/am)




Conai: elaborazione della nuova modalità semplificata di dichiarazione del Cac

Conai sta testando una nuova modalità per la dichiarazione del Cac (Contributo ambientale Conai) in fattura elettronica, che consentirebbe di snellire la procedura. Alcune aziende stanno partecipando alla fase di test e tutte possono fare proposte e suggerimenti.

Api Lecco Sondrio segnala e allega il materiale reso disponibile dopo un webinar di spiegazione del 27 giugno 2023 e invita le aziende a contattare infocontributo@conai.org  per eventuali quesiti/richieste di approfondimento o chiarimento, mettendo nell’oggetto «nuova modalità semplificata di dichiarazione del CAC».

(SN/am)
 




Definita la proroga al 20 luglio per i versamenti dei contribuenti Isa e forfetari

Il DL 51/2023 convertito nella L. n. 87/2023, pubblicata sulla G.U. del 5 luglio 2023 n. 155, contiene la norma, annunciata con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2023 n. 98, che prevede la proroga al 20 luglio 2023 dei termini, scaduti lo scorso 30 giugno 2023, per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023.

In particolare, come previsto dai commi 3-sexies e 3-septies dell’art. 4 del DL 51/2023, introdotti in sede di conversione, i suddetti versamenti possono essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Come espressamente previsto dalla norma, la proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Si sottolinea che, a differenza delle proroghe intervenute negli scorsi anni, non è stata disposta alcuna proroga in relazione al termine del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), previsto dall’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001, per il versamento delle somme dovute con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Ai sensi dell’art. 4 comma 3-sexies del DL 51/2023, tale maggiorazione deve però essere riproporzionata in relazione al giorno, successivo al 20 luglio, in cui vengono effettuati i suddetti versamenti (cfr. FAQ Agenzia Entrate 6 luglio 2023).

A titolo esemplificativo, se i versamenti sono effettuati il 22 luglio 2023, quindi due giorni dopo la scadenza del termine del 20 luglio, il versamento deve essere maggiorato dello 0,0727%, corrispondente al risultato della seguente operazione: 0,4 diviso 11 (numero di giorni che intercorrono dal 21 al 31 luglio 2023), moltiplicato per 2.

Dal punto di vista oggettivo, la proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP che sarebbero scaduti lo scorso 30 giugno 2023, compresi i contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, i quali devono essere versati entro i termini per il pagamento dell’IRPEF.

Oltre ai versamenti del saldo 2022 e dell’eventuale primo acconto 2023 delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, si ritiene che rientrino nella proroga anche le imposte sostitutive introdotte dalla L. 197/2022 e da versare entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, quindi, per i soggetti “solari”, in generale, entro il 30 giugno 2023.

Si ritengono pertanto prorogati al 20 luglio 2023, nel rispetto delle suddette condizioni, i versamenti:

  • dell’imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (art. 1 commi 87-95 della L. 197/2022 e DM 26 giugno 2023);
  • dell’imposta sostitutiva, per i contribuenti senza stabile rapporto con intermediari finanziari, per esercitare l’opzione per considerare realizzati i redditi di capitale, e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso, di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 1 commi 112-113 della L. 197/2022 e circ. Agenzia delle Entrate 16/
  • 2023).
Con riferimento al saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA 2023, il 30 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento degli importi dovuti con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023.

Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA relativo al 2022 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2023, può essere effettuato, da parte dei contribuenti che possono beneficiare della proroga, entro il prossimo 20 luglio, con l’applicazione della maggiorazione dell’1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo – 16 aprile, 17 aprile – 16 maggio, 17 maggio – 16 giugno e 17 giugno – 30 giugno).

Nel caso in cui il versamento del saldo IVA venga ulteriormente differito al 31 luglio 2023, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (parametrata in base al giorno di versamento successivo al 20 luglio) si applica sull’importo dovuto, già maggiorato dell’1,6%.
 
(MF/ms)




Ravvedimento ritenute acconto: nuovo codice tributo dal 3 luglio 2023

Sui compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere deve essere operata all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.
 
Le ritenute d’acconto operate devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene corrisposto il compenso (articolo 18, D.Lgs. 241/1997).
 
Sul mancato o ritardato versamento delle ritenute si applicano le sanzioni ordinarie di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 nella misura del 30 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà.
 
Salva l’applicazione del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni,  la  sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
 
Con il ricorso al ravvedimento operoso, le sanzioni sono ridotte:
 
  1. ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della
 
 
dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
 
  1. ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
 
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
 
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
 
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 L. 4/1929, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate nell’articolo 6, comma 2-bis (limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri) e comma 3, D.Lgs. 471/1997 oppure nell’articolo 11, comma 5, sempre del D.Lgs. 471/1997.
 
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 
Con decreto del 13 dicembre 2022 la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 cod. civ. è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
 
Esemplificando, il mancato versamento di una ritenuta d’acconto di 400 euro operata su compensi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di maggio (codice tributo 1040, in scadenza il 16 giugno 2023) comporta l’applicazione di una sanzione in misura ordinaria pari a 120 euro (ossia il 30 per cento della ritenuta).
 
Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare l’operazione versando entro 30 giorni, ad esempio in data 14 luglio 2023, una sanzione ridotta di 6 euro (pari all’1,5% di 400 euro) e gli interessi pari a 1,53 euro, ossia il 5% annuo calcolato su 28 giorni di ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di versamento compreso.


 
Occorre tener conto che dal 3 luglio 2023 non è più utilizzabile il codice tributo 8906 per il pagamento della sanzione.
 
Il nuovo codice tributo, istituito con la risoluzione 18/E/2023, è l’8948 Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.
 
In sede di versamento, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo che si intende ravvedere.
 
Di seguito l’F24 per il ravvedimento operoso della ritenuta d’acconto versata in ritardo il 14 luglio 2023.
 
 


(MF/ms)




Camisa: “La Bce sbaglia sulle Pmi noi stiamo perdendo soldi”

A Francoforte Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, accusa le aziende di spingere l’inflazione con ritocchi eccessivi dei loro listini; in Italia Cristian Camisa, presidente di Confapi (associazione di Pmi), non ci sta e ribatte che «Lagarde dovrebbe fare una distinzione fra le grandi imprese e le piccole e medie. Le Pmi non fanno finanza come le grandi e non godono dei loro privilegi, pensano solo a lavorare e creano sviluppo e occupazione. La presidente della Bce dovrebbe ringraziarle, anziché attaccarle».

Quando si tratta di dettagliare i privilegi che attribuisce alle grandi aziende, il presidente di Confapi non si fa pregare. «Per decenni – osserva – l’Europa ha promosso la concorrenza fiscale come fatto virtuoso. Il risultato è che adesso molte grandi imprese hanno spostato la sede fiscale in Paesi dell’Ue dove sugli utili pagano solo il 20% di tasse, cose che le piccole e medie difficilmente possono fare». E un altro fattore di svantaggio, secondo il presidente di Confapi, è la recente raffica di aumenti dei tassi d’interesse, che «danneggia più le Pmi che le grandi aziende».
Perché le danneggia di più?
Camisa argomenta così: «La Bce ha appena deciso un +0,25% dei tassi d’interesse, ne preannuncia un altro a luglio e programma un + 1% nell’arco dell’intero 2023. Ma questo colpisce di meno le grandi imprese, che al momento riescono a finanziarsi con crediti al 4,5%, e di più le piccole e medie, a cui tocca chiedere prestiti con un tasso del 7% e oltre», e andrà ancora peggio con gli ulteriori aumenti in arrivo. Come se non bastasse, a volte non si tratta di costo del finanziamento ma proprio di impossibilità assoluta di accedere al credito. «Molte Pmi – denuncia il presidente di Confapi – sono già state costrette a rinunciare agli investimenti che avevano programmato, e perciò non sono più in grado di assumere. Anche se in Italia non arrivasse una vera e propria recessione, un grave rallentamento della crescita del Pil ormai è in atto». La presidente Lagarde ne è consapevole, ma sostiene che è meglio subire un breve rallentamento, per quanto doloroso, che altri anni di inflazione devastante. Camisa ha delle obiezioni. «Il ragionamento sarebbe corretto se in Europa ci fosse un problema di inflazione da eccesso di domanda interna, come in America, ma invece da noi si tratta di aumenti di prezzi importati con l’energia e le materie prime». A questo riguardo il presidente di Confapi aggiunge: «Anziché criticarci, l’Europa dovrebbe fare autocritica sulla sua politica dell’energia, che è all’origine dell’inflazione, assieme alla politica degli approvvigionamenti di materie prime».

A prescindere da come sia nata l’inflazione, se non la si con[1]trasta si accentuerà la conflittualità sociale, come negli anni ’70, e magari si invocherà il ritorno alla scala mobile prezzi-salari. Camisa concorda sulla necessità di combattere l’inflazione, ma ammonisce che «il rincaro dei tassi non deve essere eccessivo». Rivendica pure che Confapi ha svolto e svolge un ruolo utile: «Alcune nostre proposte sono state inserite nella delega fiscale del governo italiano, e siamo stati i primi a sollevare il problema delle cosiddette “terre rare”: senza approvvigionamenti e scorte di queste materie prime il sistema industriale nei prossimi mesi rischia lo stop».
 




Confapi all’assemblea annuale di Abi

Confapi ha partecipato all’Assemblea dell’Associazione bancaria italiana che si è tenuta questa mattina a Roma, presso l’Auditorium della Tecnica.

In rappresentanza della Confederazione ha presenziato l’evento il vicepresidente nazionale Francesco Napoli.

L’Assemblea è stata l’occasione per fare il punto sull’impegno delle banche in questa fase complessa, sia in Italia che in Europa. Dopo la relazione del Presidente di Abi, Antonio Patuelli, sono intervenuti il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, e il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.