Piccole imprese e mercati esteri Un aiuto alla visibilità nelle fiere
La Provincia del 24 gennaio 2023, parla Angelo Crippa export manager dell’Ufficio Estero.
La Provincia del 24 gennaio 2023, parla Angelo Crippa export manager dell’Ufficio Estero.
Il bando è l’evoluzione del precedente “Tech Fast Lombardia” e ha una dotazione finanziaria importante, di oltre 27 milioni di euro. “Ricerca & Innova” punta a sostenere gli investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo (anche digitale) da parte delle PMI lombarde. Gli investimenti ammissibili possono andare da un minimo di 80.000 euro fino a un massimo di 1 milione di agevolazione concedibile per soggetto.
La modulistica del Bando è disponibile sul sito regionale, nella pagina dedicata (cliccare qui).
La documentazione comprende il decreto istitutivo della misura, l’Allegato A e l’Allegato B, le delibere della Giunta Regionale, i fac simile per l’adesione e il format Timesheet per la rendicontazione.
Nella stessa pagina web sono disponibili le FAQ navigabili, oltre ai contatti dell’assistenza.
Una volta aperto il bando, le pmi potranno presentare le domande per l’agevolazione mista esclusivamente sulla piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia (cliccare qui).
(SN/am)
La Provincia del 21 gennaio 2023, servizio sulla nostra associata Torneria Automatica Alfredo Colombo.
Con Provvedimento del 14 dicembre 2022 è stata estesa anche alle Piccole Imprese manifatturiere (codice ATECO C dal 10.00.00 al 33) la possibilità di accedere al Bonus Export Digitale.
Si definisce piccola Impresa un’impresa con un numero di dipendenti inferiori a 50 e con un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.
Il Bonus per l’Export Digitale è un contributo a fondo perduto di 4.000 euro a fronte di almeno 5.000 euro di spesa, per soluzioni digitali utili all’internazionalizzazione.
È un progetto del Ministero degli Esteri e dell’Agenzia ICE che punta a sostenere le microimprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione attraverso soluzioni digitali come:
Per maggiori informazioni e per indicazioni su come presentare la domanda visitate https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale
(GF/am)
Ricordiamo che la modalità di pagamento della quota associativa è tramite ri.ba.
Le scadenze sono:
Si allega inoltre la distinta con gli importi della quota associativa da inviare mensilmente all’ufficio Amministrazione di Api Lecco Sondrio tramite mail amministrazione@api.lecco.it
(MP/sg)
Scadenza 28 febbraio 2023
Riguarda gli esportatori di merce imballata che possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai. Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2022. Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.
(SN/am)
Ricordiamo che entro il 31 gennaio 2023 deve essere comunicato via telematica dalle aziende con più di 15 dipendenti il prospetto informativo disabili attraverso il portale ministeriale: il documento deve riportare il dettaglio della forza lavoro con la situazione consolidata al 31 dicembre 2022.
Questo servizio mette a disposizione delle imprese un servizio di informazione e orientamento in merito alle procedure previste per l’assolvimento dell’obbligo; analisi del bisogno e accompagnamento nell’accesso al Collocamento obbligatorio per la parte amministrativa e nella compilazione della convenzione ex art. 11 c.1 L. 68/99; affiancamento nella lettura e definizione delle postazioni lavorative in funzione di una possibile assunzione e nell’utilizzo delle opportunità previste quali ex art. 14 D.Lgs. 276/03.
Lo sportello è attivo nella sede di Api Lecco Sondrio (via Pergola 73 a Lecco) ogni mercoledì mattina dalle ore 9 alle 11 fino a giugno 2023, per prenotazioni chiamare il 3891804372 o scrivere a oldrati@mestierilombardia.it.
Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Come già rilevato per la bozza, la struttura dei quadri della dichiarazione IVA resta sostanzialmente immutata, rispetto al precedente modello, salvo l’introduzione di un nuovo quadro denominato CS.
Il quadro consente ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 37 del Dl 21/2022 (conv. L. 51/2022), è stata prevista l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.
A seguito delle modifiche apportate a tale disposizione dall’art. 1 comma 120 lett. a) della L. 197/2022, il contributo è dovuto se almeno il 75% del volume d’affari dell’anno 2021 deriva dalle predette attività.
La base imponibile del contributo è pari all’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA indicate nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
Il contributo è stabilito nella misura del 25% del citato incremento e si applica se lo stesso è non inferiore al 10% e superiore a 5.000 euro.
Tornando al quadro CS, il rigo CS1 deve essere compilato da coloro che:
I righi da CS2 a CS10 sono riservati ai soggetti passivi del contributo che, nel 2022, partecipano a un Gruppo IVA. In questo caso, gli adempimenti dichiarativi sono assolti dal rappresentante dello stesso in sede di presentazione della dichiarazione del Gruppo da presentare nell’anno 2023.
Ampliato il rigo VO35 e confermato il VA16
Con riguardo ai soggetti che esercitano l’attività enoturistica di cui all’art. 1 commi da 502 a 505 della L. 205/2017, nel rigo VO35 è stata introdotta la casella al fine di comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
Nel modello IVA 2023 è ancora presente, fra l’altro, il rigo VA16 riservato ai soggetti che non hanno effettuato nel 2022, alle scadenze previste, i versamenti IVA avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. In questo rigo occorre riportare:
(MF/ms)
Nessuna modifica viene invece prevista in merito alla soglia di non imponibilità dei fringe benefit, che per il 2023 torna quindi alla misura “ordinaria” di 258,23 euro (incrementata a 3.000 euro per il 2022).
L’art. 1 comma 1 del Dl 5/2023 stabilisce che, “fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo” del Tuir, “il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”.
Viene quindi, in sostanza, estesa al 2023 la disciplina di favore in precedenza prevista dall’art. 2 del Dl 21/2022, secondo il quale “per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3” del Tuir.
Con riguardo al bonus carburante 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti principalmente con la circolare n. 27/2022. Tali chiarimenti si ritengono applicabili, per quanto compatibili, anche con riferimento al bonus carburante 2023.
Considerato l’analogo riferimento ai “datori di lavoro privati”, anche la nuova disposizione riguarda i datori di lavoro che operano nel “settore privato”, come individuato, per esclusione, nella circolare n. 28/2016.
Rientrano quindi nell’ambito di applicazione della norma gli enti pubblici economici e, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti (cfr. anche risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 15/2022).
Quanto all’ambito oggettivo, i buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (es. benzina, gasolio, GPL e metano). Secondo l’Agenzia, rientra nel beneficio anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.
In merito all’individuazione dei lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, anche la nuova disposizione agevolativa non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio.
Inoltre, considerato il generico riferimento della norma ai “lavoratori dipendenti”, secondo l’Agenzia rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.
Con riferimento al profilo della tassazione lato dipendente, la nuova norma del Dl 5/2023 dispone che resta fermo quanto previsto dall’art. 51 comma 3, terzo periodo, del Tuir, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Agevolazione ulteriore rispetto alla soglia ordinaria
Secondo i precedenti chiarimenti dell’Agenzia, il bonus carburante rappresenta un’agevolazione ulteriore e autonoma rispetto al limite di 258,23 euro previsto dal citato art. 51 comma 3 del Tuir, circostanza che sembra avvalorata anche dalla nuova formulazione letterale della norma.
Ne consegue che, per il 2023, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Sotto il profilo del reddito d’impresa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, non rientrando nelle ipotesi di cui all’art. 100 comma 1 del Tuir, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in esame è integralmente deducibile dal reddito d’impresa a norma dell’art. 95 del Tuir, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
(MF/ms)