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Piccole imprese e mercati esteri Un aiuto alla visibilità nelle fiere

La Provincia del 24 gennaio 2023, parla Angelo Crippa export manager dell’Ufficio Estero. 




Bando regionale “Ricerca & innova”: domande a partire dal 25 gennaio 2023

Ormai prossimi alla data di apertura ricordiamo l’opportunità di partecipare al bando “Ricerca & Innova”, già segnalato nella circolare API n.655 del 20 dicembre 2022. Il bando apre mercoledì 25 gennaio alle ore 14.
Si tratta della più importante misura di Regione Lombardia a supporto dell’innovazione delle PMI del territorio, che possono richiedere un’agevolazione mista (finanziamento agevolato e contributi a fondo perduto in conto capitale, a totale copertura dell’investimento ammissibile di progetto) con un contributo fino a 1 milione di euro.

Il bando è l’evoluzione del precedente “Tech Fast Lombardia” e ha una dotazione finanziaria importante, di oltre 27 milioni di euro. “Ricerca & Innova” punta a sostenere gli investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo (anche digitale) da parte delle PMI lombarde. Gli investimenti ammissibili possono andare da un minimo di 80.000 euro fino a un massimo di 1 milione di agevolazione concedibile per soggetto.
La modulistica del Bando è disponibile sul sito regionale, nella pagina dedicata (cliccare qui).

La documentazione comprende il decreto istitutivo della misura, l’Allegato A e l’Allegato B, le delibere della Giunta Regionale, i fac simile per l’adesione e il format Timesheet per la rendicontazione.
Nella stessa pagina web sono disponibili le FAQ navigabili, oltre ai contatti dell’assistenza.
Una volta aperto il bando, le pmi potranno presentare le domande per l’agevolazione mista esclusivamente sulla piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia (cliccare qui).

(SN/am)

 




Torneria Colombo L’academy interna sarà potenziata

La Provincia del 21 gennaio 2023, servizio sulla nostra associata Torneria Automatica Alfredo Colombo. 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di dicembre 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di dicembre 2022con indice pari a 118,2.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 dicembre 2022 al 14 gennaio 2023, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 9,974576%.
 
(FV/fv)



Aggiornamento “Bonus Export Digitale”

Con Provvedimento del 14 dicembre 2022 è stata estesa anche alle Piccole Imprese manifatturiere (codice ATECO C dal 10.00.00 al 33) la possibilità di accedere al Bonus Export Digitale. 

Si definisce piccola Impresa un’impresa con un numero di dipendenti inferiori a 50 e con un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

Il Bonus per l’Export Digitale è un contributo a fondo perduto di 4.000 euro a fronte di almeno 5.000 euro di spesa, per soluzioni digitali utili all’internazionalizzazione.

È un progetto del Ministero degli Esteri e dell’Agenzia ICE che punta a sostenere le microimprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione attraverso soluzioni digitali come:

  • realizzazione di siti e-commerce e/o app mobile
  • realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per amplificare la presenza online attraverso attività di digital marketing (e-commerce, campagne, presenza social) adatte al settore di competenza
  • servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano
  • iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing

Per maggiori informazioni e per indicazioni su come presentare la domanda visitate https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale 

(GF/am)




Aziende Associate da 1 a 6 dipendenti: documentazione da compilare

A seguito dell’adeguamento della quota associativa definita “minimale” entrato in vigore il 1° gennaio 2022, chiediamo alle aziende associate che hanno da 1 a 6 dipendenti di compilare il modulo allegato alla presente comunicazione e inviarlo alla mail segreteria@api.lecco.it entro il 15 febbraio 2023.

Ricordiamo che la modalità di pagamento della quota associativa è tramite ri.ba.

Le scadenze sono:

  • 10 maggio 2023
  • 10 settembre 2023
  • 10 gennaio 2024
Per la quantificazione del “minimale” relativo all’anno in corso, il riferimento è al numero dei dipendenti di gennaio 2023.

Si allega inoltre la distinta con gli importi della quota associativa da inviare mensilmente all’ufficio Amministrazione di Api Lecco Sondrio tramite mail amministrazione@api.lecco.it

(MP/sg)
 




Dichiarazioni ed esenzioni Conai: scadenze periodiche, 20 gennaio e 28 febbraio

Scadenza 20 gennaio 2023
Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”) che hanno il dovere di inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla.
Per controllare e calcolare il CAC bisogna consultare le tabelle del sito internet alla pagina “dichiarazione e versamento”. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.

Scadenza 28 febbraio 2023
Riguarda gli esportatori di merce imballata che possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai. Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2022. Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.

(SN/am)




Attivo in Api lo sportello per l’inserimento al lavoro delle persone disabili

E’ disponibile presso la nostra associazione lo sportello dedicato alle aziende associate che devono ottemperare all’obbligo di assunzione di personale con disabilità. La collaborazione, definita con il Consorzio Consolida e l’agenzia per il Lavoro Mestieri Lombardia, consente di avere un accompagnamento personalizzato e risposte puntuali ai bisogni grazie a un consulente dedicato.

Ricordiamo che entro il 31 gennaio 2023 deve essere comunicato via telematica dalle aziende con più di 15 dipendenti il prospetto informativo disabili attraverso il portale ministeriale: il documento deve riportare il dettaglio della forza lavoro con la situazione consolidata al 31 dicembre 2022.
Questo servizio mette a disposizione delle imprese un servizio di informazione e orientamento in merito alle procedure previste per l’assolvimento dell’obbligo; analisi del bisogno e accompagnamento nell’accesso al Collocamento obbligatorio per la parte amministrativa e nella compilazione della convenzione ex art. 11 c.1 L. 68/99; affiancamento nella lettura e definizione delle postazioni lavorative in funzione di una possibile assunzione e nell’utilizzo delle opportunità previste quali  ex art. 14 D.Lgs. 276/03.

Lo sportello è attivo nella sede di Api Lecco Sondrio (via Pergola 73 a Lecco) ogni mercoledì mattina dalle ore 9 alle 11 fino a giugno 2023, per prenotazioni chiamare il 3891804372 o scrivere a oldrati@mestierilombardia.it.

Anna Masciadri 
Ufficio Stampa 




Modelli Iva 2023: introdotto il nuovo quadro CS

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 11378 pubblicato il 13 gennaio, sono stati approvati i modelli Iva 2023 e IVva Base 2023, riferiti al periodo d’imposta 2022, con le relative istruzioni.

Come già rilevato per la bozza, la struttura dei quadri della dichiarazione IVA resta sostanzialmente immutata, rispetto al precedente modello, salvo l’introduzione di un nuovo quadro denominato CS.

Il quadro consente ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 37 del Dl 21/2022 (conv. L. 51/2022), è stata prevista l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.

A seguito delle modifiche apportate a tale disposizione dall’art. 1 comma 120 lett. a) della L. 197/2022, il contributo è dovuto se almeno il 75% del volume d’affari dell’anno 2021 deriva dalle predette attività.

La base imponibile del contributo è pari all’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA indicate nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

Il contributo è stabilito nella misura del 25% del citato incremento e si applica se lo stesso è non inferiore al 10% e superiore a 5.000 euro.

Tornando al quadro CS, il rigo CS1 deve essere compilato da coloro che:

  • risultano tenuti a effettuare i versamenti relativi al contributo (acconto entro il 30 giugno 2022 e saldo entro il 30 novembre 2022) o al versamento dell’importo residuo entro il 31 marzo 2023;
  • oppure intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.
Il rigo si compila indicando:
  • nella colonna 3, l’ammontare del contributo dovuto e determinato applicando la percentuale del 25% all’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive dei periodi 1° ottobre 2021-30 aprile 2022 e 1° ottobre 2020-30 aprile 2021;
  • nella colonna 4, l’importo del contributo dovuto e determinato senza tenere conto delle modificazioni apportate dal citato art. 1 comma 120 della L. 197/2022, qualora tale ammontare sia diverso da quello di colonna 3;
  • nella colonna 5, i versamenti effettuati in eccesso rispetto al contributo dovuto;
  • nella colonna 6, l’ammontare che si intende chiedere a rimborso dei versamenti in eccesso;
  • nella colonna 7, l’importo che si vuole utilizzare in compensazione nel modello F24, a decorrere dal 31 marzo 2023 (l’ammontare non può eccedere il minore tra quello indicato in colonna 5 e la differenza, se positiva, tra quanto riportato in colonna 4 e quanto indicato in colonna 3);
  • nella colonna 8, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce il contributo, qualora diverso da chi presenta la dichiarazione (es. società incorporata nel mese di giugno 2022).
La colonna 1 deve essere barrata in tutti i casi in cui la base imponibile sulla quale calcolare il contributo è stata determinata assumendo dati diversi o non direttamente desumibili dalle comunicazioni delle liquidazioni presentate (LIPE o quadro VP della dichiarazione IVA per l’ultimo trimestre solare). In queste ipotesi, l’importo utilizzato come base imponibile per il calcolo del contributo deve essere riportato in colonna 2.

I righi da CS2 a CS10 sono riservati ai soggetti passivi del contributo che, nel 2022, partecipano a un Gruppo IVA. In questo caso, gli adempimenti dichiarativi sono assolti dal rappresentante dello stesso in sede di presentazione della dichiarazione del Gruppo da presentare nell’anno 2023.

Ampliato il rigo VO35 e confermato il VA16

Con riguardo ai soggetti che esercitano l’attività enoturistica di cui all’art. 1 commi da 502 a 505 della L. 205/2017, nel rigo VO35 è stata introdotta la casella al fine di comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

Nel modello IVA 2023 è ancora presente, fra l’altro, il rigo VA16 riservato ai soggetti che non hanno effettuato nel 2022, alle scadenze previste, i versamenti IVA avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. In questo rigo occorre riportare:

  • nella casella 1, il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta nell’appendice della dichiarazione;
  • nel campo 2, l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella di cui sopra.
I soggetti passivi che, durante il 2022, hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per esporre gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui hanno beneficiato.

(MF/ms)
 




Bonus carburante dipendenti approvato anche per il 2023

Per effetto dell’art. 1 comma 1 del Dl 14 gennaio 2023 n. 5 (c.d. Dl “Trasparenza”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio, il valore dei buoni benzina riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente nel limite di 200 euro per tutto il 2023 (non quindi solo per il primo trimestre, come previsto nella versione originaria del Dl approvata dal Consiglio dei Ministri.

Nessuna modifica viene invece prevista in merito alla soglia di non imponibilità dei fringe benefit, che per il 2023 torna quindi alla misura “ordinaria” di 258,23 euro (incrementata a 3.000 euro per il 2022).

L’art. 1 comma 1 del Dl 5/2023 stabilisce che, “fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo” del Tuir, “il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”.

Viene quindi, in sostanza, estesa al 2023 la disciplina di favore in precedenza prevista dall’art. 2 del Dl 21/2022, secondo il quale “per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3” del Tuir.

Con riguardo al bonus carburante 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti principalmente con la circolare n. 27/2022. Tali chiarimenti si ritengono applicabili, per quanto compatibili, anche con riferimento al bonus carburante 2023.

Considerato l’analogo riferimento ai “datori di lavoro privati”, anche la nuova disposizione riguarda i datori di lavoro che operano nel “settore privato”, come individuato, per esclusione, nella circolare n. 28/2016.

Rientrano quindi nell’ambito di applicazione della norma gli enti pubblici economici e, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti (cfr. anche risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 15/2022).

Quanto all’ambito oggettivo, i buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (es. benzina, gasolio, GPL e metano). Secondo l’Agenzia, rientra nel beneficio anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.

In merito all’individuazione dei lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, anche la nuova disposizione agevolativa non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio.

Inoltre, considerato il generico riferimento della norma ai “lavoratori dipendenti”, secondo l’Agenzia rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

Con riferimento al profilo della tassazione lato dipendente, la nuova norma del Dl 5/2023 dispone che resta fermo quanto previsto dall’art. 51 comma 3, terzo periodo, del Tuir, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Agevolazione ulteriore rispetto alla soglia ordinaria

Secondo i precedenti chiarimenti dell’Agenzia, il bonus carburante rappresenta un’agevolazione ulteriore e autonoma rispetto al limite di 258,23 euro previsto dal citato art. 51 comma 3 del Tuir, circostanza che sembra avvalorata anche dalla nuova formulazione letterale della norma.

Ne consegue che, per il 2023, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Sotto il profilo del reddito d’impresa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, non rientrando nelle ipotesi di cui all’art. 100 comma 1 del Tuir, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in esame è integralmente deducibile dal reddito d’impresa a norma dell’art. 95 del Tuir, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
 

(MF/ms)