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Confapi su esaurimento risorse “Transizione 5.0”

Facendo seguito alla comunicazione relativa all’esaurimento delle risorse finanziarie destinate alla misura Transizione 5.0, informiamo che, Confapi si è immediatamente attivata nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stata anche formalmente inviata una lettera al Ministro Adolfo Urso per rappresentare la critica situazione che stanno affrontando le nostre imprese associate.

Nella missiva è stata ribadita con forza:

  • La richiesta urgente di rifinanziamento della misura per coprire tutti i progetti ammissibili in lista d’attesa, in linea con l’impegno già espresso dal Ministro Urso.
  • La nostra posizione, già nota, sulla necessità di mantenere il Credito d’Imposta come meccanismo incentivante, a fronte dell’orientamento verso l’iper ammortamento nel DDL Bilancio 2026.
Il Ministro Urso, anche a seguito delle nostre rimostranze, ha convocato una riunione urgente di confronto sul tema Transizione 5.0 per il prossimo 18 novembre. L’incontro vedrà la partecipazione del Ministro per l’economia Giancarlo Giorgetti e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, oltre al Ministro Urso.

La riunione rappresenta un’occasione cruciale per intervenire direttamente sui meccanismi di rifinanziamento e sulla gestione delle domande pendenti. In tale contesto sarebbe utile poter disporre di dati relativi a casi specifici di aziende che hanno presentato domanda di prenotazione dopo la chiusura dello sportello (cioè dopo il 7 novembre 2025). 

Invitiamo le aziende interessate a presentare le nuove domande di prenotazione (fino al 31 dicembre 2025) per assicurarsi una posizione utile in sequenza in caso di rifinanziamento.

(MP/am)




Rentri: come si affronta l’eventuale indisponibilità dei servizi

Il Mase, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha pubblicato sul sito web il Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025, le modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi Rentri.

Il provvedimento ha da due allegati da scaricare e leggere, che riportano cosa fare nelle diverse casistiche in cui ci si può trovare in occasione di un blocco al sistema:

  • Allegato 1 al link  – Modalità operative di sicurezza da adottare nel caso si verifichi la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
  • Allegato 2 al link – Manutenzione dei servizi.

(SN/am)

 




Confapi: collettiva per “Mecspe 2026”

Confapi organizza la partecipazione collettiva delle Aziende Associate alla prossima edizione di “Mecspe” Bologna, la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera che si terrà dal 4 al 6 marzo 2026.

La collettiva è posizionata nel padiglione 26, avrà uno stand di 112 mq complessivi e potrà ospitare 14 aziende espositrici.

La quota di adesione è di 4100,00€ per azienda.

Si allegano la presentazione dell’iniziativa e il modulo di adesione, da restituire compilato e sottoscritto entro il 19 novembre 2025 per confermare la propria partecipazione.

Per  maggiori informazioni scrivere a s.frusca@ufficioestero.it o telefonare 0341.286338.

(SF/am)

 
 




Relazioni commerciali USA-Ue: aggiornamento su dazi e accordi bilaterali

Rete Ufficio Estero presenta una sintesi aggiornata, che potete scaricare in allegato, sulle politiche tariffarie tra Stati Uniti e Unione Europea con focus su acciaio, alluminio, automotive, rame, legno e agroalimentare.
 
Il documento riassume i contenuti del “Framework Agreement on Reciprocal, Fair and Balanced Trade” del 21 agosto 2025 e le novità introdotte dal principio delle “Reciprocal Tariffs, a supporto della pianificazione strategica delle PMI esportatrici.
 
Per maggiori informazioni invitiamo le aziende a contattare la Rete Ufficio Estero: info@ufficioestero.it, 0341.286338.

(CP/am)
 
 




Ritenuta sulle provvigioni: chiarimenti

Entro il prossimo 31 dicembre 2025, con effetti dall’anno successivo, gli intermediari del commercio, agenti e rappresentanti, procacciatori di affari ecc., che si avvalgono nello svolgimento della propria attività, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi, possono presentare apposita dichiarazione alla ditta mandante per l’applicazione della c.d. ritenuta ridotta sulle provvigioni che sarà dunque applicata sempre con aliquota al 23% ma solo sul 20% dell’ammontare delle provvigioni anziché sul 50%.
  • La ritenuta sulle provvigioni e l’applicazione della ritenuta ridotta
  • La richiesta per la ritenuta ridotta entro il 31 dicembre
La ritenuta sulle provvigioni e l’applicazione della ritenuta ridotta

L’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 dispone l’applicazione di una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti all’atto del pagamento delle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, salve le eccezioni previste nell’articolo medesimo.

“I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRPEG dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa (…)”La ritenuta in parola così come la chance di applicazione della trattenuta ridotta a breve analizzata, ex comma 89 della Legge n. 213/2023, riguarda altresì: gli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e i mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Detto ciò, come da circolare MEF n. 24/1983:

  • l’elenco dei rapporti di “lavoro” indicato al suddetto art. 25-bis è da considerarsi tassativo,
  • la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita oltre che dal compenso per l’attività svolta dal commissionario, dall’agente, dal mediatore, dal rappresentante di commercio e dal procacciatore d’affari anche da ogni altro compenso inerente l’attività prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese.
In virtù delle previsioni di cui al comma 2 dello stesso art. 25-bis, è possibile, al ricorrere di specifiche condizioni, l’applicazione di una ritenuta in misura ridotta.

“La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell’ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell’ammontare delle stesse provvigioni.”.

Di conseguenza, gli intermediari del commercio, agenti e rappresentanti, procacciatori di affari ecc., che si avvalgono nello svolgimento della propria attività, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi, possono presentare apposita dichiarazione alla ditta mandante per l’applicazione della c.d. ritenuta ridotta che sarà dunque applicata al 23% ma solo sul 20% dell’ammontare delle provvigioni anziché sul 50%.

La base imponibile per il calcolo della ritenuta varia dunque a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:

  • si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte, coincide con il 4,6% delle intere provvigioni;
  • non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte, cioè l’11,5% delle intere provvigioni.
La base imponibile, sulla quale applicare la riduzione, è costituita sulla provvigione al netto dell’IVA e al lordo della trattenuta Enesarco.

Quindi è costituita da:

  • provvigione (compenso spettante ai soggetti intermediari per l’attività prestata);
  • eventuali sopraprezzi (derivanti dalla differenza tra il prezzo della merce fissato dal committente, preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall’agente, commissionario, rappresentante e procacciatore d’affari);
  • somma percepita dall’agente o rappresentante di commercio nel caso in cui la casa mandante concluda direttamente affari nella zona di esclusiva dell’agente o rappresentante;
  • corrispettivi o proventi in natura;
  • ogni altro compenso relativo all’attività prestata, tra cui i rimborsi spese, esclusi quelli anticipati per conto della casa mandante.
Rispetto alle operazioni afferenti prestazioni di servizio rese alle imprese assicurative dagli intermediari nell’ambito dei rapporti di agenzia e mediazione, c’è da dire che, trattasi di operazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1973, per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, salvo esplicita richiesta da parte del committente o del cliente privato non oltre il momento di effettuazione della prestazione.

Conclusione ribadita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E/2024.

La richiesta per la ritenuta ridotta entro il 31 dicembre

L’art. 2 del Decreto del Ministro delle Finanze 16 aprile 1983, n. 2446, prevede che l’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura indicata nel comma 2 del predetto art. 25-bis è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni, di apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente:

  • i dati identificativi del percipiente stesso,
  • nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Individuazione dipendenti Individuazione soggetti terzi
Si considerano dipendenti coloro i quali prestano nell’impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni secondo le norme della legislazione sul lavoro. Si considerano terzi coloro i quali, senza vincolo di subordinazione, collaborano con il percipiente le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa, quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori d’affari, i produttori e figure similari.
Si considerano altresì terzi i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’esercizio dell’attività commerciale svolta nell’ambito di detta impresa nonché gli associati delle associazioni in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
 
Rispetto al requisito di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, l’art. 1 del D.M. n. 2446/1983, dispone che la continuità è da ritenersi sussistente laddove, indipendentemente dal numero di dipendenti o terzi, il rapporto di lavoro dipendente e quello di collaborazione diano luogo a prestazioni per la prevalente parte dell’anno, ovvero del minore periodo in cui è svolta l’attività, anche se l’opera predetta non sia resa dalle stesse persone, dipendenti o terzi.

Dunque, anche in ipotesi di un ricambio della “forza lavoro”, il requisito deve ritenersi soddisfatto.

Se il percipiente le provvigioni si avvale soltanto di prestazioni di terzi, il requisito della continuità si presume sussistente qualora il percipiente abbia sostenuto nel periodo d’imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore 30% dell’ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.

La richiesta per l’applicazione della ritenuta in misura ridotta deve essere presentata entro precise tempistiche di seguito analizzate.
 

Ipotesi Termine presentazione richiesta
Richiesta a regime Per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Verifica requisiti in corso d’anno Non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ed entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni.
Presunzione possesso requisiti Non oltre i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o alla eseguita mediazione.
La dichiarazione, trasmessa nei suddetti termini con raccomandata A/R o mediante PEC, conserva validità ai fini dell’applicazione della ritenuta sul 20% dell’ammontare delle provvigioni anche oltre l’anno cui si riferisce (circolare 30 dicembre 2014, n. 31/E).

Cosicché, ad esempio, ipotizzando l’invio della prima richiesta di applicazione della ritenuta ridotta entro il 31 dicembre 2025, questa conserva validità anche per gli anni successivi, senza che sia necessaria la sua ripetizione, fatto salva la necessità di comunicare le variazioni che fanno perdere il diritto all’agevolazione.

L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (art. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

La medesima sanzione è applicabile in caso di dichiarazione incompleta o non veritiera (circolare 30 dicembre 2014, n. 31/E).

Le eventuali ritenute ordinarie effettuate prima che il committente sia venuto in possesso della dichiarazione del percipiente si considerano oramai acquisite ai fini del loro versamento.

A ogni modo, le ritenute ordinarie o ridotte che siano, effettuate dal committente saranno poi “travasate” nella Certificazione Unica e nel 770 (riepilogo versamenti effettuati e compensazioni operate nei quadri ST e SX nel modello 770).

Sulla C.U., si ricorda che l’art. 4 del D.L. n. 81/2025 è intervenuto sul termine di trasmissione della Certificazione Unica completando ovvero aggiustando il precedente intervento di cui al D.L. n. 108/2024.

Come da Relazione illustrativa del Decreto, la norma dispone che a decorrere dal 2026, le Certificazioni Uniche, di cui all’art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, anziché entro il termine previsto dall’art. 4, comma 6-quinquies, terzo periodo, del richiamato Decreto (ossia entro il 31 marzo).

Il differimento, finalizzato ad agevolare gli adempimenti dei sostituti d’imposta, riguarda anche le Certificazioni Uniche contenenti redditi d’impresa ossia provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

 

(MF/ms)




Pec amministratori: chiarimenti in vista della scadenza del 31.12.25

Unioncamere, attraverso un documento pubblicato sul proprio sito internet, fornisce primi chiarimenti sulle novità normative, introdotte dall’art. 13 comma 3 del DL 159/2025, attinenti all’obbligo di comunicare una PEC da parte degli amministratori delle imprese costituite in forma societaria.

 

In esito a tale intervento normativo, l’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 stabilisce che l’obbligo di comunicare una PEC al Registro delle imprese è esteso anche “all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico”.

In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, inoltre, si applica l’art. 16 comma 6-bis del DL 185/2008 (così dispone l’art. 13 comma 4 del DL 159/2025).

Dal riferimento normativo all’amministratore unico, all’amministratore delegato o, in caso di mancanza di quest’ultimo, al Presidente del Consiglio di amministrazione si desume l’applicazione a tutti coloro che assumono tali cariche nelle sole società di capitali, nonché nelle società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica.

Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei consorzi, nelle reti di imprese, ecc.) assumono cariche diverse (ad esempio, i consiglieri privi di deleghe di CdA).

Sono, altresì, esclusi dall’obbligo gli amministratori di srl nel caso in cui la società abbia affidato la gestione a più soggetti disgiuntamente o congiuntamente ex art. 2475 comma 3 c.c. (cfr. la Camera di Commercio di Arezzo-Siena), nonché – secondo quanto precisato dalle Camere di Commercio della Romagna e di Pistoia e Prato – i liquidatori di qualsiasi soggetto giuridico.

Rispetto a richieste “non” obbligatorie, inoltre, è possibile ricevere un messaggio del seguente tenore: “La comunicazione del domicilio digitale non è più obbligatoria … Si chiede pertanto conferma della volontà di iscrivere il domicilio digitale. In caso di conferma della variazione di domicilio o di mancata risposta alla presente comunicazione entro il termine di cinque giorni, l’ufficio procederà ad iscrivere la domanda per come compilata e a prelevare il previsto diritto di segreteria di € 30,00 e il bollo, trattandosi di variazione dei dati anagrafici e aziendali” (così, in particolare, risponde il Registro delle imprese di Milano).

L’obbligo – sottolinea ancora Unioncamere – si applica a coloro che, dal 31 ottobre 2025 (data di entrata in vigore del DL 159/2025), vengono nominati o confermati alle suddette cariche (al momento della costituzione della società o successivamente) e a coloro che, alla suddetta data, già ricoprono tali cariche.

L’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa.

Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche in questione la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma. A fronte di ciò si avverte che, ove pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di questo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l’ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione (ciò, per inciso, deriva dalla applicazione espressa dell’art. 16 comma 6-bis del DL 185/2008).

Coloro che, invece, al 31 ottobre 2025, già ricoprono le suddette cariche, dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025.

In tal caso, dal rinvio all’art. 16 comma 6-bis del DL 185/2008 deriva che il mancato adempimento determina l’applicazione della sanzione di cui all’art. 2630 c.c. raddoppiata (ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.064 euro).

Si ricorda, inoltre, che il domicilio digitale deve essere univoco e, pertanto, non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta la carica.

L’esenzione dal pagamento del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo si applica solo per la mera comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori, senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza.

Per le comunicazioni del domicilio digitale in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, invece, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento principale oggetto di iscrizione.

Resta assoggettata a diritti di segreteria e imposta di bollo anche la comunicazione del domicilio digitale – in via facoltativa – di ulteriori soggetti con cariche societarie.
 

(MF/ms)




Secondo acconto imposte senza proroga: versamento al 1° dicembre

Entro il prossimo 1° dicembre dovrà essere versato il 2° acconto delle imposte 2025. Al 16 dicembre invece scadrà la 6ª rata del primo acconto 2025 per chi ha rateizzato, ex art. 8 D.Lgs. n. 1/2024.

Si riportano le principali indicazioni operativi ai fini del pagamento.
 

Scadenza 2° acconto imposte
Cosa Versamento 2ª o unica rata di acconto delle imposte 2025 in scadenza ordinaria al 30 novembre (1° dicembre per il 2025).
Imposte interessate
  • IRPEF;
  • Maggiorazioni CPB, art. 20 D.Lgs. n. 13/2024
  • imposta sostitutiva regime di vantaggio;
  • imposta sostitutiva per il regime forfetario;
  • cedolare secca;
  • IVIE;
  • IVAFE;
  • imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
  • contributi INPS (gestione separata e versamenti oltre il minimale reddituale dovuti da artigiani e commercianti);
  • ecc.
Rate Non ammesse
Ravvedimento Si
Obbligo versamento acconto
  • Persone fisiche, > 52 euro (rigo RN 34 “differenza, LM 42 per i forfettari);
  • Società di capitali – RN17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del mod. Redditi SC 2025, se > di € 20,66
  • ENC – rigo RN28 del mod. Redditi ENC 2025, se > di € 20,66.
Rate acconto (regole ordinarie)
  • Unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui: la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), o la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre.
  • Per i soggetti ISA unico versamento entro il 30 novembre se l’importo totale dovuto non supera 206 euro, in caso contrario, l’acconto si paga in due rate di pari importo entro le stesse scadenze previste per gli altri contribuenti (30 giugno, salvo proroghe, e 30 novembre).
Metodo storico Versamento del 100% dell’importo indicato ai suddetti righi del modello Redditi 2025
Metodo previsionale Sulla base della minore imposta ipotizzata per l’anno in corso; tale metodo può essere utilizzato anche in ipotesi di imposta attesa superiore a quella dovuta sulla base dello “storico”.
Convivenza tra i due metodi Il metodo può cambiare da tributo a tributo.

 
Coloro i quali hanno aderito al CPB 2025-2026, se ricorrono al metodo storico devono versare unitamente alla 2ª rata anche la maggiorazione del 10% sulla differenza (se positiva) tra il reddito concordato e il reddito 2024 normalizzato.
 
(MF/ms)




Confapi Lecco Sondrio: assemblea elettiva

E' convocata per giovedì 4 dicembre 2025, ore 18, l'assemblea elettiva di Confapi Lecco Sondrio che eleggerà il nuovo consiglio in carica nel triennio 2025-2028 e si terrà presso l'NH Hotel Pontevecchio di Lecco. 

Dalle ore 18 alle ore 19.30 si terranno le votazioni, seguiranno aperitivo e cena

Le candidature devono pervenire entro il 20 novembre 2025 all'associazione. 

Per maggiori informazioni e adesioni scrivere a segreteria@confapi.lecco.it. 




Confapi in audizione congiunta Camera-Senato sulla Legge di Bilancio 2026

Confapi, rappresentata dal Vicepresidente Francesco Napoli, è stata audita dalle Commissioni congiunte bilancio del Senato e della Camera sulla Legge di Bilancio 2026.

“Accogliamo con favore – ha spiegato Napoli nel corso del suo intervento – diverse disposizioni che vanno nella giusta direzione per sostenere il tessuto produttivo. In particolare apprezziamo la proroga e il rifinanziamento della ‘Nuova Sabatini’, strumento utile per il rinnovamento tecnologico delle Pmi. Così come positivo è il rifinanziamento e l’estensione temporale del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree Zes e Zls fino al 2028, che fornisce stabilità per la programmazione degli investimenti nelle aree a maggiore svantaggio competitivo. Bene anche la riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e, sul fronte internazionalizzazione, il nuovo Fondo per la promozione della presenza economica, culturale e scientifica dell’Italia all’estero e il rafforzamento degli strumenti finanziari a supporto dell’internazionalizzazione, in particolare il rifinanziamento di Simest. Per contrastare i dazi statunitensi proponiamo di integrare la Manovra con un pacchetto straordinario di misure dedicate a mitigarne l’impatto e favorire la diversificazione dei mercati come un credito d’imposta fino al 30% per le spese di internazionalizzazione e di riconversione produttiva verso mercati alternativi; fondi compensativi o contributi a fondo perduto per le imprese più colpite; il ripristino della misura Simest per la patrimonializzazione delle Pmi esportatrici”.

La Legge di Bilancio 2026 per Confapi presenta anche diverse criticità che rischiano di indebolire la liquidità e la capacità di investimento delle Pmi. “Per quel che riguarda l’iper ammortamento – ha detto il Vicepresidente – esprimiamo forti perplessità sull’efficacia concreta della maggiorazione dell’ammortamento reintrodotta per le Pmi industriali. L’esperienza ha dimostrato che strumenti come l’iper/super ammortamento hanno una limitata capacità di coinvolgere le imprese di minori dimensioni, producendo benefici solo nel tempo e a condizione che l’impresa sia in utile. I dati confermano la maggiore efficacia e inclusività del Credito d’Imposta, che garantisce fruizione diretta e immediata, anche in assenza di utili. Chiediamo quindi il ripristino di un sistema basato sul credito d’imposta, eventualmente semplificato e reso strutturale, quale strumento più coerente con la realtà economica e finanziaria delle Pmi e più idoneo a sostenere, in modo concreto, la transizione tecnologica, digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale. In merito, infine, alla Pace fiscale Quinques, la nostra proposta è di allinearla alle misure passate includendo anche i debiti conclusi entro il 31 dicembre 2023 per una questione di equità e coerenza”.

Valutazione negativa per due misure: la tassazione dei dividendi e il divieto di compensazione in F24 dei crediti fiscali con i contributi previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL). “Infine nel ddl – ha detto Napoli – non sono affrontati due temi rilevanti: un focus specifico e strutturale sul tema energetico e l’assenza di misure relative alla proroga del Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi la cui operatività scade il 31 dicembre”.
Confapi ha anche proposto un “Patto per i Talenti STEM” per contrastare il fenomeno dei “cervelli in fuga”. Il meccanismo potrebbe essere un patto tra associazioni/imprese/Governo nel quale le imprese che assumono neolaureati in materie STEM meritevoli offrono ruoli con responsabilità e percorsi di crescita. Dal canto suo lo Stato compenserebbe la componente contributiva per i primi 5 anni, che l’azienda comunque verserebbe e che verrebbe riconosciuta in busta paga al lavoratore neo-assunto, riconoscendo i relativi contributi figurativi al lavoratore.




Confapi ospita una delegazione dell’associazione imprenditoriale Turkonfed

Confapi ha ospitato rappresentanti dell’Associazione Imprenditoriale Turkonfed; la delegazione, rappresentata in Italia dal Presidente dell’Associazione Imprenditoriale Italo – Turca Giuseppe Laghezza Masci, ha visto la presenza di Burak Pehlivan, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Turkonfed, la più grande organizzazione imprenditoriale non governativa turca che riunisce 31 federazioni imprenditoriali e circa 340 associazioni di impresa con quasi 100.000 aziende associate e dell’Associazione Internazionale degli Imprenditori Turco-Ucraini (TUID) e di due rappresentanti delegate, Pelin Ogur e Zeynep Aysu.

Confapi è stata rappresentata da Marco Tarica, delegato all’Internazionalizzazione di Confapi Roma, Andrea Paparo, Direttore per i Rapporti con i Territori e da funzionari della Confederazione. Durante l’incontro sono stati discussi possibili ambiti di collaborazione tra le due associazioni con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le comunità dei due Paesi, favorire le opportunità di business tramite l’organizzazione di B2B tra aziende italiane e turche, di condividere buone pratiche che valorizzino le rispettive identità e di lavorare sinergicamente su progetti comuni quali quelli sulla transizione digitale e sugli investimenti sostenibili per le Pmi.