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“Ridurre gli orari? Le nostre imprese non sono pronte”

La Provincia del 22 febbraio 2022, parla Mario Gagliardi, vice-direttore di Api Lecco Sondrio, sul tema della settimana lavorativa corta.




Le nostre aziende a “Fornitore Offresi”: galleria fotografica

Settimana scorsa si è tenuta la 13esima edizione a Lariofiere di "Fornitore Offresi", la fiera della subfornitura meccanica. 

Eravamo presenti con lo stand del nostro Ufficio Estero, mentre al convegno inaugurale dedicato a "Materie prime. Energia. Mercati. Inflazione. Quale futuro per il comparto meccanico?” è intervenuto il nostro consigliere Andrea Beri

Nei tre giorni di esposizioni erano presenti queste nostre aziende associate:

  • Micromeccanica di precisione
  • Grignacolor
  • Caruso Fasteners
  • Gielle Technoplast
  • Bermec Precision
  • Techma
  • Trimat
  • R4 Automazioni



Inps: esoneri contributivi per giovani e donne prorogato a giugno 2022

Il messaggio Inps n. 403/2022 informa che gli esoneri contributivi contenuti nella L. 178/2020 e rivolti alle assunzioni di giovani under 36, occupazione femminile e Decontribuzione Sud, sono stati prorogati fino al 30 giugno 2022.

In tal senso, i benefici derivanti da tale norma potranno trovare applicazione anche nel semestre compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 e sono previsti tetti massimali di erogazione nelle seguenti misure:

  • € 2,3 milioni per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Inps trattamenti di integrazione salariale: variazioni dal 1° gennaio 2022

L’Inps, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2022, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.

A seguito delle prime indicazioni e linee di indirizzo su cui verrà impostata la riforma degli ammortizzatori sociali, con decorrenza 1° gennaio 2022 per i trattamenti di integrazione salariale viene superato il meccanismo delle due fasce di trattamento retributivo, minimale e massimale rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore, sostituite da un unico massimale, più alto, annualmente ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat.

Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2022
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Casa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Assegno Integrazione Salariale (FIS)
Importo lordo Importo netto
€ 1.222,51 € 1.151,12
Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) € 1.467,01 € 1.381,34
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 € 1.250,87
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 € 1.360,77
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 € 1.250,87
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 € 1.360,77
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo
Importo assegno dal 1° gennaio 2022 € 607,25
(no riduzione 5,84%)

(FP/fp)




Il tracciato dei corrispettivi 2022

Con la corposa consulenza giuridica n. 3 pubblicata il 14 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta a una folta serie di quesiti relativi alla modalità di rilevazione delle operazioni al dettaglio mediante il tracciato XML per l’invio dei corrispettivi telematici.

Si tratta della versione 7.0 del tracciato, la cui adozione è obbligatoria dal 1° gennaio 2022. Infatti, come ribadito nel documento di prassi, la precedente versione 6.0 non è più utilizzabile, ed eventuali file trasmessi mediante quest’ultima a partire dal 1° gennaio 2022 sono accettati soltanto se riferiti ad operazioni con data antecedente, purché in ogni caso inviati nei termini di legge, ossia entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

In caso di invio oltre i termini, precisa l’Agenzia, si avrebbe, di fatto, un’omessa trasmissione dei corrispettivi, soggetta a sanzione.

Fra i numerosi chiarimenti resi, relativamente alle modalità di rilevazione e documentazione delle operazioni al dettaglio, si evidenziano, in primis, quelli relativi all’utilizzo dei codici natura volti a identificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali l’Iva non viene evidenziata sul documento commerciale, vale a dire le operazioni escluse dalla base imponibile Iva (N1), non soggette a imposta (N2), non imponibili (N3) o esenti (N4).

Viene confermato, ad esempio, che le operazioni effettuate dai soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014 vanno identificate con codice N2, così come le operazioni considerate fuori campo Iva in applicazione del regime monofase, ai sensi dell’art. 74 comma 2 del Dpr 633/72.

L’Agenzia si sofferma anche sul metodo della ventilazione Iva, chiarendo che i soggetti che si avvalgono di tale modalità di rilevazione dei corrispettivi possono comunque indicare nel documento commerciale, in luogo dell’apposito valore “VI” (istituito allo scopo), l’aliquota Iva del bene ceduto o, eventualmente, il codice natura dell’operazione cui non si applica l’Iva.

Un’ulteriore questione concerne le cessioni della strumentazione per la diagnosi del Covid-19 (nonché le prestazioni strettamente connesse a tale strumentazione) e dei vaccini contro il coronavirus (ivi comprendendo, anche in questo caso, le prestazioni strettamente connesse).

Ai sensi dell’art. 1 commi 452 e 453 della L. 178/2020, le suddette operazioni devono ritenersi esenti da IVA ex art. 10 del Dpr 633/72 con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del medesimo decreto; ne consegue, pertanto, che nel documento commerciale dovrà essere riportato il codice “N4” all’interno del campo 4.1.2 “Natura”.

L’Agenzia precisa che tali beni, se diversi dai farmaci, non rientrano nell’ambito di applicazione del metodo della ventilazione dei corrispettivi. Viene richiamata la circolare n. 26/2020 (§ 2.14), nella quale era stato chiarito che i soggetti passivi che adottano tale meccanismo sono tenuti a “espungere dal totale globale dei corrispettivi la quota degli stessi che si ritiene riconducibile alle cessioni dei beni in questione e sulle quali non è stata applicata l’Iva”.

Altro chiarimento contenuto nel documento di prassi ha riguardato il campo 4.1.15 “Codice Attività”, che potrebbe essere compilato per rappresentare in via separata i corrispettivi riferibili alle attività esercitate, “anche se gestite con un’unica contabilità ai fini Iva”.

È altresì possibile l’emissione di un documento commerciale che riporti in modo “misto” le operazioni riferite a differenti attività. In questo caso, tuttavia, è necessario che il registratore telematico riesca a ricostruire correttamente “il file dei corrispettivi giornalieri da trasmettere, ad ogni chiusura, all’Agenzia delle Entrate, abbinando in modo corretto l’imponibile e l’Iva con il giusto codice Ateco”. Il campo 4.1.15 è, dunque, finalizzato proprio a ricostruire correttamente i ricavi di ciascuna attività e a determinare correttamente la liquidazione Iva.

L’Agenzia ha esaminato, poi, le modalità di documentazione delle operazioni nell’ambito della lotteria degli scontrini. Viene precisato, ad esempio, che se l’esercente rilascia un documento commerciale contenente un codice lotteria, emettendo poi fattura su richiesta del cliente soggetto passivo Iva, il documento commerciale, ove i dati siano già stati trasmessi, dovrà essere annullato (posto che la lotteria riguarda i soli acquisti da parte di privati consumatori).

Si segnalano, infine, tra i numerosi chiarimenti resi, quelli relativi alle modalità di rilevazione delle operazioni effettuate a titolo gratuito, delle operazioni con corrispettivo non riscosso collegati a fatture e di quelle effettuate mediante voucher monouso e multiuso.

Con riferimento a questi ultimi (c.d. “voucher multiuso”), l’Agenzia ha sottolineato che la relativa circolazione, antecedente alla cessione del bene o alla prestazione del servizio, non è soggetta a Iva e rientra fra le operazioni per le quali va indicato il codice N2 nel documento commerciale.

(MF/ms)
 




Nuovi modelli Intrastat: indicazione origine merce

In base alla determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 493869/2021, nei modelli Intrastat relativi alle cessioni intracomunitarie (elenco Intra-1 bis) effettuate a partire dal 2022 è necessario indicare il dato relativo all’origine non preferenziale, da individuarsi sulla base delle regole doganali.

Tale informazione, riferita al Paese di origine della merce spedita (colonna 15), rilevante ai fini statistici del modello, è obbligatoria e aggiuntiva rispetto al dato della provincia di provenienza o di produzione dei beni.

Quest’ultimo elemento (provincia di origine o di produzione della merce) è attestato nella colonna 14 del modello Intra-1 bis, mediante la sigla automobilistica della provincia di riferimento (si veda l’elenco 1 secondo le istruzioni aggiornate, di recente, con la determinazione n. 493869/2021).

Qualora non sia un’informazione nota o essa sia estranea all’ambito nazionale, è riportata la provincia di spedizione della merce. 

Per quanto attiene, invece, al campo relativo al Paese di origine dei beni ceduti (colonna 15), lo stesso andrà rappresentato indicando il codice Iso dello Stato di origine della merce, il quale deve essere individuato in funzione di ciò che prevedono l’art. 60 del Regolamento Ue n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione o, in breve, Cdu) e l’art. 31 ss. del Regolamento Ue n. 2446/2015 (Regolamento delegato).

I beni interamente ottenuti in un unico Paese sono considerati originari di tale Paese.

Tra le merci che si considerano “interamente ottenute” in un Paese o territorio, sono stati individuati: i prodotti minerali ivi estratti, i prodotti del regno vegetale ivi raccolti, gli animali vivi, ivi nati e allevati, i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati, i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate, ecc.

Più complessa è l’individuazione dell’origine non preferenziale dei beni alla cui produzione contribuiscano due o più Stati.

I beni di questa categoria sono considerati originari del Paese in cui i medesimi hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata presso imprese attrezzate, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

In merito all’individuazione delle “imprese attrezzate” per la trasformazione o lavorazione sostanziale, si deve tenere conto degli elementi fattuali che attestino la “comprovata sussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi che consentano di effettuare quelle lavorazioni / trasformazioni considerate significative ai fini dell’attribuzione dell’origine non preferenziale” (nota Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 70339/2018).

L’art. 34 del Cdu, inoltre, prevede un’elencazione di lavorazioni c.d. “minime”, ossia attività volte solo a migliorare l’aspetto esteriore delle merci o di mera conservazione, le quali sono sempre considerate inidonee al conferimento dell’origine.

Al fine di individuare la lavorazione sostanziale idonea ad attribuire al bene l’origine non preferenziale, è possibile fare riferimento all’allegato 22-01 del Regolamento Delegato, limitatamente ai beni ivi compresi.

Per i beni che, invece, non sono contemplati dal richiamato Allegato, si fa rinvio alle regole di lista indicate dalla Commissione europea – direzione generale TAXUD (https://ec.europa.eu/taxation_customs/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn_en), pur prive di valore vincolante per gli operatori (nota Agenzia delle Dogane n. 70339/2018).

Sul tema, è, inoltre, da considerare il recente Regolamento Ue n. 1934/2021, il quale stabilisce che, in caso di lavorazione o trasformazione minima realizzata in più Paesi, la loro ultima trasformazione sostanziale viene attribuita allo Stato di cui è originaria la maggior parte dei materiali.

Dunque, in base all’appena menzionato Regolamento, qualora il prodotto finale debba essere classificato:

  • nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la quantificazione della maggior parte dei materiali andrà determinata in base al peso degli stessi;
  • nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali andrà quantificata sulla base del valore degli stessi.
Certificati richiedibili in Camera di Commercio

Il rilascio del certificato che attesta l’origine non preferenziale di un bene è a cura della Camera di Commercio competente in relazione alla sede legale, sede operativa o unità locale del soggetto richiedente (es. speditore, spedizioniere doganale delegato o rappresentante fiscale). La domanda deve essere presentata in modalità telematica, attraverso l’apposita piattaforma delle Camere di Commercio (Cert’o) ed essere firmata digitalmente dal richiedente (nota Ministero dello Sviluppo economico n. 62321/2019).

Da ultimo, si evidenzia che i certificati di origine sono espressamente esclusi dal novero dei documenti che possono essere rilasciati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Dpr 445/2000.

(MF/ms)
 




L’ “Ambiente” entra nella Costituzione

Si tratta una vera svolta, che porta a livello costituzionale la recente sempre più diffusa consapevolezza che l’ambiente è un bene comune, che deve essere opportunamente tutelato non solo come elemento estetico (si parlava di natura e di paesaggio) ma come oggetto che custodisce risorse indispensabili per la vita e per l’equilibrio dell’intero pianeta.

Si segnala il sito del Ministero della Transizione Ecologica Mite che riporta il comunicato ufficiale, datato 8 febbraio 2022.

Qui brevemente in carattere maiuscolo le modifiche costituzionali:

Articolo 9 – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. la legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Articolo 41 – L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

In parole più semplici, tutte le attività umane devono svolgersi nel rispetto degli equilibri ambientali, per garantire uno sviluppo sostenibile, ovvero accessibile anche alle future generazioni. E’ una bella sfida che le norme ambientali attuali e future cercheranno di rendere praticabile.

(SN/bd)
 




Gestione Covid: obbligo Green Pass per ultracinquantenni e certificato di esenzione digitale

Facendo seguito alla circolare Api n.22 del 13 gennaio 2022 “Green pass base e rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro”, si ricorda che a far data dal 15 febbraio 2022 è necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro per tutti i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età.

I dispositivi di controllo del Green Pass che utilizzano l’applicazione Verifica C19 contengono l’opzione per accertare il tipo di green pass sulla base dell’età, basta fare l’upgrade.

La nuova regola è stata prevista per tutti i cittadini italiani e di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022, ossia nati prima del 15 giugno 1972 (ad eccezione dei soggetti con certificazione di esenzione).

Si coglie l’occasione per segnalare che l’esenzione dalla vaccinazione diventa digitale. Come si può leggere sul sito del ministero della salute, chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione con il QR code analogo a quello delle Certificazioni verdi Covid-19. Fino al 27 febbraio 2022 sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle digitali. Ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il certificato in formato elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde Covid-19.

In questo modo, i certificati di esenzione verranno riconosciuti con la App Verifica C19 che è già stata predisposta a questo scopo.

(SN/bd)
 




Incontro “Pmi e ambiente: cominciamo dall’acqua”

Venerdì 25 febbraio 2022, alle ore 15 nella nostra sede (via Pergola 73 a Lecco) organizziamo l’incontro in presenza dal titolo: “Pmi e ambiente: cominciamo dall’acqua”.

L’impiego dell’acqua nelle aziende del territorio può essere molto diversificato e non sempre risulta facile gestire correttamente gli approvvigionamenti, i diversi usi e gli scarichi idrici nei vari recettori. L’incontro aiuta a comprendere le prescrizioni normative e affronta le difficoltà più comuni a carico delle imprese.
A fronte di un’indagine condotta fra gli associati che evidenzia un certo interesse per la materia, Api Lecco Sondrio incontra le aziende per approfondire il tema. L’indagine aiuta a comprendere i temi più importanti e può essere ancora compilata da coloro che non lo abbiano già fatto al seguente link (cliccare qui).

Le norme esistenti in materia di acque si pongono alcuni obiettivi: da un lato evitare gli sprechi e dall’altro impedire il rilascio in ambiente di acque contaminate. Ne parliamo.
 
Coordinamento dell’incontro

  • Silvia Negri, responsabile del servizio Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio
  • Giacomo Tentori, consulente ambientale

 
Temi trattati

  • tipo di usi e di scarichi, autorizzazioni
  • gestione delle acque meteoriche
  • bilancio idrico
  • controlli e prescrizioni
  • autorità competenti 
  • domande 

Per iscriversi all’incontro in presenza CLICCARE QUI entro mercoledì 23 febbraio 2022. 

(SN/am)




Corso “Cyber Security” a marzo: ultimi posti disponibili

Un recente studio sulla cyber sicurezza nelle PMI ha evidenziato l'enorme vulnerabilità di queste aziende nei confronti degli attacchi informatici. Circa la metà delle PMI ha dichiarato di aver subito un attacco significativo (data breach) nell'ultimo anno, con conseguenze spesso importanti, come la perdita di contratti di fornitura a seguito dell'intrusione informatica. I dati dicono inoltre che crescono gli attacchi informatici alle imprese: è quindi importante aumentare la consapevolezza e la conoscenza delle aziende sui temi della difesa informatica. Il presente corso è volto a introdurre i concetti base inerenti alla sicurezza informatica, portando esempi e casi concreti di eventi legati alla cyber sicurezza nelle pmi.
 
Programma

•             Introduzione alla cybersicurezza (cyber security, cyber crime, cyber terrorism, ecc)
•             Gli strumenti del cyber attack (malware, exploit, phishing, spyware, spamming, ecc)
•             Metodologie di analisi del rischio (approccio generale)
•             Analisi delle minacce e delle vulnerabilità
•             Valutazione costi/benefici delle politiche di sicurezza
•             Sicurezza attiva e sicurezza passiva (governance e strumenti di protezione)
•             Controllo dei dispositivi informatici
•             Sicurezza dei dispositivi mobili
•             Sicurezza del cloud computing: problemi e opportunità
•             Cyber attack: cosa fare in caso di attacco cyber, dalla gestione dell’emergenza alla relazione con le forze dell’ordine
•             Esempi e casi concreti di eventi legati alla cyber sicurezza nelle pmi
 
Destinatari
Personale tecnico o amministrativo e più in generale coloro che maneggiano dati aziendali sensibili.

Durata
8 ore

Quota di adesione
Gratuito

Date e Sedi di svolgimento
02/03/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
09/03/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
 
Per maggiori informazioni e per iscrizioni CLICCARE QUI

(SB/am)