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Regole per la cessione degli stampi all’estero

Con l’ordinanza del 28 aprile 2026 n. 11502, la Cassazione si è espressa sulle condizioni che legittimano il regime di non imponibilità IVA per la cessione di stampi, inviati all’estero, nell’ambito della realizzazione di prodotti per soggetti non residenti.

La vicenda ha ad oggetto una contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate a una società nazionale, per non avere quest’ultima fornito la prova dell’effettivo trasferimento degli stampi nello Stato di destinazione, negando così il beneficio della non imponibilità previsto, rispettivamente, dall’art. 41 comma 1 lett. a) del DL 331/93 (per i beni ceduti a soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Ue) e dall’art. 8 del DPR 633/72 (per i beni ceduti a soggetti extra Ue).

Per configurarsi come cessione intracomunitaria (o cessione all’esportazione) la realizzazione di stampi, per conto di un committente estero, da utilizzare in Italia per la produzione di beni che dovranno essere inviati all’estero, richiede che tra il committente e il soggetto passivo nazionale sia stato stipulato un unico contratto di appalto.

Detto contratto deve, pertanto, avere a oggetto sia la realizzazione dello stampo, sia la fornitura dei beni che con esso sono prodotti ed è necessario che lo stampo, al termine del lavoro pattuito, sia inviato nello Stato all’estero, salvo che, per motivi legati alla produzione o per accordi convenuti, esso sia distrutto o sia divenuto inservibile.

Se, terminata la fase di fabbricazione, lo stampo non viene spedito all’estero (nei confronti del committente dei prodotti), decade il regime di non imponibilità.

In termini generali, il regime di non imponibilità per le cessioni intracomunitarie (così come quello per le cessioni all’esportazione) richiede, tra gli altri requisiti, che il bene abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato di cessione (ex multiscfr. Corte di Giustizia Ue 9 ottobre 2014, causa C-492/13), così che si possa presumere che il consumo avviene nello Stato di destinazione.

Sulla base di questo principio, come già affermato nelle precedenti pronunce nn. 23761/2015 e 9586/2019, la Cassazione rileva che, in presenza di un unico appalto tra operatori stabiliti in diversi Stati, in forza del quale è prevista anche la costruzione di modelli, forme o stampi, necessari a fabbricare i prodotti finali da cedere al committente insieme ai prodotti finiti, il trasporto del “bene strumentale” all’estero deve essere verificato quando cessa il rapporto contrattuale in questione.

Non rilevano, dunque, eventuali distinti contratti stipulati dalle stesse parti, anche se aventi a oggetto ulteriori beni della stessa specie da ottenere mediante l’utilizzo degli stampi, poiché la cessione intracomunitaria (o all’esportazione), in regime di non imponibilità IVA, si ritiene esaurita con l’estinzione del contratto originario che prevedeva la realizzazione dello stampo.

Se, invece, il committente estero affida lo stampo allo stesso produttore in vista di successivi rapporti contrattuali, anche se riferiti alla realizzazione (e fornitura) di beni simili o identici, la cessione dello stampo deve essere assoggettata a IVA in Italia (ossia nel Paese del fornitore).

Tale convincimento si fonda sul principio di certezza dei rapporti giuridici, il quale impone all’Amministrazione finanziaria di individuare un momento a decorrere dal quale si realizza l’operazione (cessione dello stampo) sul piano fiscale.

Irrilevante il momento di conclusione del rapporto commerciale

Sono, di fatto, confermate a livello giurisprudenziale le istruzioni fornite con la C.M. 23 febbraio 1994 n. 13, tale per cui gli stampi beneficiano del regime di non imponibilità (in ambito intracomunitario) se essi, a fine produzione, sono inviati nell’altro Stato, con la sola eccezione prevista per gli stampi che siano distrutti o divenuti inservibili.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità cassano la sentenza di secondo grado poiché il giudice di merito aveva trascurato di esaminare, in concreto, quale fosse il termine finale per la realizzazione degli stampi, secondo quanto convenuto originariamente tra la società italiana e il committente estero, considerato che dopo tale termine non potevano più essere considerati gli eventuali ordini successivi.

Non è, quindi, condiviso dai giudici della Suprema Corte il principio per cui la non imponibilità IVA della cessione relativa agli stampi possa perdurare sino al “momento conclusivo del rapporto commerciale col committente”.

In una delle citate pronunce precedenti, tuttavia, la stessa Corte aveva, seppur implicitamente, riconosciuto la possibilità di “differire” il beneficio della non imponibilità anche alla cessione degli stampi nell’ambito di forniture successive alla prima, qualora le parti provino che il rapporto contrattuale si configuri come un rapporto di durata e preveda prestazioni ripetute nel tempo (Cass. n. 23761/2015).
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale 2026-2027: fissate le regole

Le proposte di reddito concordato vengono predisposte dall’Agenzia delle Entrate sia tenendo conto dei dati comunicati dal contribuente con la presentazione del modello CPB, sia utilizzando le informazioni già presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, applicando i criteri individuati da una metodologia ad hoc, che viene approvata annualmente.

Per quanto riguarda il CPB 2026-2027, la metodologia è contenuta nell’Allegato 1 al DM 11 maggio 2026, la cui approvazione è stata annunciata dal Dipartimento delle Finanze del MEF con una notizia pubblicata il 12 maggio sul sito istituzionale.

L’approvazione del DM, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovrebbe spianare la strada al rilascio del software “Il tuo ISA 2026 CPB”, da utilizzare per calcolare e accettare le proposte di CPB 2026-2027; in merito, si rileva tuttavia che la pubblicazione del software in commento (che di regola dovrebbe avvenire entro il 15 aprile di ciascun anno) dovrebbe essere posticipata in attesa delle novità in tema di CPB attualmente in fase di discussione in sede parlamentare.

Come osservato nella Relazione illustrativa al DM in commento, la metodologia è sostanzialmente la medesima approvata con il DM 28 aprile 2025 relativamente al CPB 2025-2026; di conseguenza, al pari degli scorsi anni, il reddito proposto ai fini del CPB viene costruito partendo dalle risultanze degli ISA e applicando diverse e successive rivalutazioni, che spaziano dall’adeguamento per massimizzare il profilo di affidabilità (punteggio ISA pari a 10) all’utilizzo di ulteriori meccanismi di rivalutazione legati alla storia reddituale del contribuente negli ultimi tre anni e alle proiezioni macro economiche legate alla crescita stimata del PIL per il 2026 (2,7%) e per il 2027 (2,5%).

La metodologia fissa inoltre i livelli di redditività minimi settoriali, sulla base delle analisi delle spese per lavoro dipendente dichiarato dai medesimi soggetti ISA con riferimento alla forza lavoro dipendente impiegata; il reddito ai fini del concordato non potrà essere inferiore a tale valore, variabile a seconda dell’ISA applicabile nel caso di specie.

Per effetto di quanto previsto dall’art. 7 del DM 11 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate, applicando i sopra citati criteri, formula una proposta di reddito che porta al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale pari a 10 nell’arco dei 2 anni oggetto di concordato.

La proposta del CPB per il periodo 2026 terrà conto dei redditi dichiarati per il periodo 2025 e, nella misura del 50%, dei maggiori valori individuati con la metodologia allegata al DM 11 maggio 2026; tali maggiori valori saranno considerati in misura piena per quanto riguarda la proposta di CPB per il 2027.

Il DM in commento individua, inoltre, le circostanze eccezionali che possono portare alla cessazione del CPB, nel caso in cui determinino redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati; per il CPB 2026-2027, tale cessazione potrà verificarsi anche nel caso in cui il calo reddituale sia dovuto a “impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale comprovati dall’incremento nell’anno dell’indice dei prezzi superiore al 5%”.

Gli altri eventi eccezionali rilevanti a tal fine sono i medesimi individuati dai DM di approvazione della metodologia per le precedenti edizioni del CPB (si pensi, ad esempio, agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, alla liquidazione, alla sospensione dell’attività, ecc.).

Alcuni eventi straordinari riducono la proposta CPB

L’art. 5 del DM 11 maggio 2026 prevede, infine, al pari degli scorsi anni, la possibilità di adeguare la proposta relativa al periodo d’imposta 2026 tenendo conto della presenza di eventuali eventi straordinari, da segnalare in fase di presentazione del modello CPB 2026-2027.

In particolare, il reddito e il valore della produzione concordati possono essere ridotti:

  • in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  • in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
  • in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.
Gli eventi straordinari rilevanti sono quelli di cui all’art. 4 comma 1 lett. a), b), e) ed f) del DM 28 aprile 2025, verificatisi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 in data antecedente all’adesione al concordato.
 

(MF/ms)




Regime forfettario: effetti fiscali del superamento della soglia di 100 mila euro

Il superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi nel regime forfetario determina effetti particolarmente rilevanti, ben più incisivi rispetto allo sforamento del limite di 85.000 euro.

In questo caso, infatti, la fuoriuscita dal regime agevolato è immediata e richiedere l’opportuna gestione degli effetti previsti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.

In linea generale, rispetto alle soglie previste nel regime, possono verificarsi due ipotesi “critiche”:

  • se compensi/ricavi restano tra 85.001 e 100.000 euro, il forfetario continua fino a fine anno e si esce dall’anno successivo.
  • se invece i compensi/ricavi superano 100.000 euro, il regime agevolato cessa nel periodo d’imposta in corso.
Concentrandoci su tale seconda, analizziamo l’impatto ai fini delle imposte dirette da quello ai fini IVA.

Imposte dirette

Ai fini tassazione del reddito appare fondamentale chiarire che lo “splafonamento” dei 100.000 euro non divide a metà il periodo d’imposta. Detto in altri termini, nel periodo d’imposta in cui il contribuente supera la soglia critica di 100.000 euro:

  • non si tassa una parte dell’anno in forfetario (quadro LM) e una parte in ordinario (quadro RE o RF o RG);
  • il reddito dell’intero anno va determinato con le regole “ordinarie”.
Pertanto:
  • non si applica, nemmeno parzialmente, l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% (quadro LM);
  • si applicano IRPEF ordinaria e relative addizionali;
  • il reddito va determinato con i criteri ordinari e riportato nei quadri RE – RF – RG secondo la relativa disciplina di riferimento.
IVA

Diverso è il meccanismo IVA. In tale contesto, infatti, l’uscita non opera retroattivamente su tutte le operazioni dell’anno, ma:

  • l’IVA è dovuta a partire dall’operazione che comporta il superamento della soglia di 100.000 euro;
  • da quel momento scattano i normali adempimenti IVA: fatturazione con imposta, registri, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale IVA, ecc.
Si noti che l’IVA si applica sull’intera fattura che fa superare la soglia, senza dividere l’importo sino a concorrenza dei 100.000 euro previsti.

Esempio: Tizio già incassato 90.000 euro e si trova a dover emettere una fattura di 20.000 euro: l’intero importo (20.000 euro) è soggetto ad IVA.
 

(MF/ms)




Valute estere aprile 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di aprile 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 11 maggio 2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di aprile 2026 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 155,0292
Peso Argentino 1616,9408
Dollaro Australiano 1,6489
Real Brasiliano 5,883
Dollaro Canadese 1,6097
Corona Ceca 24,3813
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,0005
Corona Danese 7,4728
Yen Giapponese 186,206
Rupia Indiana 109,4829
Corona Norvegese 11,0332
Dollaro Neozelandese 2
Zloty Polacco 4,2502
Sterlina Gran Bretagna 0,86933
Nuovo Leu Rumeno 5,0991
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1706
Rand (Sud Africa) 19,3554
Corona Svedese 10,8348
Franco Svizzero 0,9213
Dinaro Tunisino 3,3892
Hryvnia Ucraina 51,254
Forint Ungherese 368,9595
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di aprile, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MS/ms)
 




Amministrative Lecco 2026: Confapi Lecco Sondrio incontra i candidati Sindaco mercoledì 20 maggio

In vista dell’importante appuntamento elettorale del 24 e 25 maggio, il tessuto produttivo della città si interroga sul futuro. Mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 18:00, presso la sede di Confapi Lecco Sondrio (Via Pergola 73 a Lecco) si terrà un confronto pubblico tra i cinque candidati alla carica di primo cittadino.
L’incontro nasce dalla necessità di un dialogo diretto e costruttivo tra la politica e le realtà economiche del territorio. Al centro del dibattito ci saranno i pilastri strategici per la crescita della città: lavoro, viabilità, infrastrutture e sviluppo industriale. In un momento cruciale per l’amministrazione locale, i candidati saranno chiamati a esporre soluzioni concrete e visioni di lungo periodo per rendere Lecco un polo sempre più competitivo e attrattivo.
All’evento prenderanno parte tutti i candidati in corsa per la guida di Palazzo Bovara: Filippo Boscagli (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Boscagli Sindaco), Giovanni Colombo (Patto per il Nord), Mauro Fumagalli (Orizzonte per Lecco), Mauro Gattinoni (Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Fattore Lecco, Ambientalmente), Francesca Losi (Losi Sindaco).
Il dibattito rappresenta un’occasione unica per la cittadinanza, la stampa e gli operatori economici per valutare le proposte programmatiche a pochi giorni dal voto. La gestione della mobilità urbana e il supporto al sistema produttivo locale saranno i temi cardine su cui si misureranno le diverse coalizioni.
“Il futuro di Lecco passa attraverso scelte strategiche su infrastrutture e occupazione. Questo incontro vuole essere il luogo dove queste scelte vengono delineate con chiarezza di fronte alla comunità”, dichiara Enrico Vavassori, presidente di Confapi Lecco Sondrio.
 
Il dibattito è aperto alla cittadinanza, per partecipare CLICCARE QUI

Anna Masciadri 
Ufficio stampa 




Corso Microscopia elettronica in scansione (SEM) 26-27 maggio 2026

L’Associazione Italiana di metallurgia organizza al Politecnico di Lecco il corso di Microscopia Elettronica in Scansione (SEM) il 26 e 27 maggio prossimi. 

E’ un’occasione molto interessante per vedere in funzione i microscopi elettronici, con la possibilità di verificare “dal vivo” come vengono usati e quali risultati possono offrire, oltre che a essere un’importante occasione di formazione sul tema della microscopia, orientata la mondo della metallurgia.

A chi è rivolto?
L’iniziativa si rivolge in particolare a tecnici, ingegneri, addetti qualità e R&D, ricercatori e dottorandi, ma anche a coloro che trattano lo studio dei materiali metallici sia in fase di sviluppo che di processo.

Perché partecipare?
È un’opportunità concreta per le aziende per comprendere a fondo la tecnica e capire quando utilizzarla per creare valore, sia integrandola internamente sia affidandosi a partner qualificati come università e centri di ricerca.
Per l’università e la ricerca è un’occasione strategica per ampliare competenze e visione nel campo dei materiali metallici, favorendo crescita professionale, nuove collaborazioni e innovazione

Il corso è aperta a tutti.

Clicca qui per leggere il programma 

Clicca qui per iscriverti al corso

(SN/am)




Webinar gratuiti “Focus Csr – Direttiva CSDD”: lunedì 18 maggio 2026 ore 11

Siamo arrivati all’ultimo dei webinar gratuiti attivati da Confapi in collaborazione con la Camera di commercio Como Lecco. E’ stato un programma gratuito di webinar tematici tenuti da docenti qualificati, per supportare le figure che nelle imprese seguono i temi connessi alle direttive europee.
In allegato la locandina del prossimo e ultimo appuntamento.

Per aderire occorre registrarsi tramite questo link https://forms.gle/R89rQqKkP7t4SrjFA

Possono partecipare gratuitamente una o più figure aziendali, sui temi di interesse.
Ogni webinar si è svolto ogni due settimane, nella mattinata del lunedì, dalle 11 alle 12.15.
Confapi raccoglie le adesioni e invia il link nella mattinata del webinar.

Programma completo dei temi proposti e calendario dei webinar:

  • rischi climatici e assicurazioni – 26 gennaio
  • principi di good governance – 9 febbraio
  • certificazioni – 23 febbraio
  • greenwashing e la gestione dell’informazione corretta – 9 marzo
  • regolamento ecodesign, economia circolare e diritto alla riparazione – 23 marzo
  • regolamento critical materials – 13 aprile
  • regolamento packaging PPWR – 27 aprile
  • regolamento EUDR sulla deforestazione – 4 maggio 
  • regolamento EU CSDD sul lavoro forzato – 18 maggio
 
Se qualcuno è interessato alle slides dei webinar che non ha potuto seguire, può chiederle in Confapi.

Per qualunque domanda e approfondimento, in associazione potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Seminario tecnico: “Rischio legionella: il batterio da evitare”

Confapi Lecco Sondrio ha organizzato, in collaborazione con ATS Brianza e l’Ordine degli Ingegneri, un seminario tecnico dal titolo “Rischio legionella: il batterio da evitare” con credito formativi per la sicurezza, sul rischio legionella, un tema non sempre tenuto nella dovuta considerazione a livello di valutazione dei rischi.
Le legionelle sono batteri che possono essere presenti e diffondersi nelle acque, costituendo un rischio per la salute umana.

 

Il seminario si svolgerà lunedì 18 maggio 2026, ore 14.30 in sede Confapi Lecco Sondrio, via Pergola 73 Lecco e sarà tenuto dalla dott.ssa Serena Fortunato, tecnico della prevenzione di Ats Brianza
Si allega locandina.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI 

Il programma ruota intorno a questi temi:

  • Cosa è la legionella, dove si trova e come si diffonde, conseguenze per la salute umana.
  • Valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro: reparti produttivi, locali tecnici, uffici e servizi igienici.
  • Misure di prevenzione per evitare diffusione e contagio.
Link sito Ats Brianza sul questo tema

 

Link sito Ats Montagna sul tema.

Sono particolarmente invitati a partecipare tutti coloro che si occupano di salute e sicurezza nelle imprese. Previa registrazione e partecipazione in presenza, le figure: Datore di Lavoro, DL-RSPP, RSPP e ASPP, Dirigenti e Preposti, RLS e docenti formatori possono ottenere un attestato valido per 2 crediti formativi. Per ottenere l’attestato si raccomanda di comunicare con precisione i propri dati e di partecipare in presenza, con firma sia all’ingresso che alla fine.

 




Regolamento europeo EUDR sulla deforestazione: obblighi semplificati e posticipati al 30 dicembre 2026

Con il Regolamento (UE) 2025/2650, l’Unione Europea ha riscritto il discusso EUDR (European Union Deforestation Regulation), che vietava l’immissione sul mercato di prodotti legati alla deforestazione. L’obiettivo era snellire gli obblighi per le imprese, mantenendo intatti i principi di sostenibilità e tracciabilità.
Nasce la figura dell’operatore a valle, assimilata al commerciante, che non dovrà più presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza. Per i micro e piccoli operatori primari — come agricoltori o produttori locali in Paesi a basso rischio — arriva una “dichiarazione semplificata una tantum”, con la possibilità di sostituire la geolocalizzazione con un semplice indirizzo postale.
La Commissione riconosce che la precedente versione del Regolamento aveva creato un carico amministrativo eccessivo, scoraggiando la competitività europea. Da qui la scelta di ridurre gli adempimenti digitali, posticipare di 12 mesi l’entrata in vigore e introdurre nuovi strumenti di cooperazione informatica tra Stati membri e dogane. Restano fermi gli obblighi di tracciabilità e controllo per i prodotti “a rischio deforestazione” — come soia, caffè, cacao, legno o palma da olio — ma con un approccio più proporzionato e pragmatico. Le sanzioni potranno arrivare fino al 4% del fatturato annuo per chi viola le regole.
Il 17 dicembre 2025, il parlamento europeo ha approvato in via definitiva la modifica e il rinvio di un anno dell’applicazione del Regolamento UE sulla deforestazione: i grandi operatori e commercianti dovranno applicare il regolamento a partire dal 30 dicembre 2026, mentre i piccoli operatori – persone fisiche e imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo relativo ai prodotti interessati inferiore a 10 milioni di euro – dal 30 giugno 2027.
Il rinvio mira a garantire una transizione graduale e a consentire il miglioramento del sistema informatico utilizzato per presentare le dichiarazioni elettroniche sul dovere di diligenza. I micro e piccoli operatori primari dovranno presentare solo una dichiarazione semplificata una tantum.
Inoltre, la responsabilità della presentazione delle dichiarazioni sul dovere di diligenza (che attesti che il prodotto non proviene da terreni deforestati e non ha contribuito al degrado di foreste) ricadrà esclusivamente sull’impresa che immette per prima il prodotto sul mercato dell’UE, e non sugli operatori o commercianti che lo commercializzano successivamente.
In data 4 maggio 2026, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sulla semplificazione del Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) rivisto, insieme a un pacchetto di ulteriori misure volte a garantirne un’attuazione efficace, a seguito dell’accordo raggiunto lo scorso dicembre.
Le misure adottate mirano a fornire maggiore chiarezza agli operatori economici, agli Stati membri, ai Paesi terzi e agli altri stakeholder, assicurando al contempo stabilità giuridica e prevedibilità. Con questo pacchetto, la Commissione dà seguito all’impegno assunto nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio di procedere a una revisione di semplificazione del regolamento e di favorirne una corretta applicazione entro la fine dell’anno. In particolare, il pacchetto comprende: una relazione indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio; una versione aggiornata delle linee guida e delle FAQ; un progetto di atto delegato relativo all’ambito di applicazione dei prodotti; un aggiornamento dell’atto di esecuzione sul sistema informativo.
I documenti citati sono rintracciabili sul sito della commissione Europea.   https://environment.ec.europa.eu/publications_en
La Commissione sta inoltre collaborando con gli Stati membri per integrare nel sistema informativo i dati già disponibili nelle banche dati nazionali, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per gli operatori.
Per quanto riguarda le tempistiche, la Commissione conferma l’obiettivo di assicurare la piena operatività del regolamento entro il 30 dicembre 2026.
Per informazioni di maggiore dettaglio, si allegano le slides del webinar camerale gratuito che si è svolto recentemente.

(SN/am)




“Bando imprese storiche verso il futuro”: domande entro il 16 giugno 2026

Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo tramite Unioncamere Lombardia intendono supportare le attività storiche e di tradizione iscritte nell’elenco regionale con un apposito bando per le finalità previste dall’art. 148 quater, comma 1, della legge regionale 6/2010.

Il “Bando imprese storiche verso il futuro 2026” promuove interventi e misure di sostegno dirette a:

  • restauro e conservazione immobiliare, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica;
  • sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi;
  • incremento dell’attrattività dei centri urbani e dei luoghi storici del commercio, valorizzazione di vie storiche e itinerari turistici e commerciali;
  • passaggio generazionale e trasmissione di impresa.
Il bando si rivolge alle attività storiche e di tradizione iscritte nell’ “Elenco lombardo delle attività storiche e di tradizione” di cui all’art. 148 ter della legge regionale 6/2010.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al massimo del 50% delle sole spese considerate ammissibili al netto di IVA, per un massimo di 30.000,00 euro a fronte di un investimento minimo di 5.000,00 euro.

Le domande di contributo devono essere presentate a Unioncamere Lombardia in modalità telematica a partire dalle ore 11.00 del 12 maggio 2026 ed entro le ore 16.00 del 16 giugno 2026 tramite la piattaforma ReStart.

Per dettagli: sito camerale dedicato al bando

(SN/am)