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Recupero edilizio al 50% sino alla fine del 2024

Per poter beneficiare dell’agevolazione nella misura “potenziata” del 50% sulle spese relative agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, salvo future proroghe, occorre sostenere la spesa entro il 31 dicembre 2024.

L’ambito oggettivo di questa agevolazione, disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR, molto ampio, ricomprende tra gli altri:

  • la generalità degli interventi edilizi diversi da quelli che integrano gli estremi della “nuova costruzione”;
  • gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
Considerato che la detrazione riguarda soltanto i soggetti IRPEF occorre dare rilevanza, in applicazione del principio di cassa per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, al momento in cui avviene il pagamento.

Come chiarito dalla prassi ufficiale dell’Amministrazione finanziaria, peraltro, l’agevolazione compete anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente in quello in cui sono iniziati i lavori (compete ad esempio se sono stati pagati acconti nel 2023 e i lavori sono iniziati nel 2024 a determinate condizioni) o successivo a quello in cui i lavori sono completati (compete ad esempio per le spese sostenute nel 2024 anche se i lavori sono terminati nel 2023; in tal senso, tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2017 n. 7 e 26 giugno 2023 n. 17, p. 9).

Per fruire del c.d. “bonus casa” nella misura del 50% ed entro il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare, quindi, i bonifici bancari o postali “parlanti” (salvo eccezioni previste per gli oneri di urbanizzazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico – TOSAP) devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2024 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28, p. 21 ss. e 26 giugno 2023 n. 17, p. 23).

Dato che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2027 l’aliquota della detrazione IRPEF scenderà al 36%, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare (per poi scendere ancora al 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 ai sensi dell’art. 16-bis comma 3-ter del TUIR, introdotto dall’art. 9-bis comma 8 del DL 39/2024 convertito), quindi, tutti coloro che hanno lavori di ristrutturazione in corso di esecuzione o intendono iniziarli nei prossimi mesi dovranno pagare quanto più possibile per beneficiare l’agevolazione al 50%.

Nel caso di lavori che si protraggono per più anni occorre tenere presente che, ai sensi dell’art. 16-bis comma 4 del TUIR, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti.

In altre parole, dato che il limite di rilevanza delle spese di 48.000 o di 96.000 euro si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale), nel caso, ad esempio, nel 2024 siano state sostenute spese per 50.000 euro, nel 2025 non si potrà beneficiare di alcuna detrazione con riguardo al medesimo intervento (circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015 n. 17, § 3.2 e 8 luglio 2020 n. 19, p. 258).

La limitazione contenuta nell’art. 16-bis comma 4 del TUIR, per cui il limite di rilevanza delle spese (48.000 o 96.000 euro) si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale), non trova però applicazione se gli interventi sono tra di loro autonomi, ossia non consistono in una mera prosecuzione di altri già iniziati o realizzati, fermo restando che se sono effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015 n. 17 e 8 luglio 2020 n. 19, p. 258).

Quindi, se sul medesimo immobile sono state sostenute spese relative a un intervento (es. di ristrutturazione edilizia) nel corso del 2024, mentre nel 2025 sono sostenute spese relative a un altro intervento autonomo (es. di riqualificazione energetica), per il primo intervento spetterà la detrazione IRPEF del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro, mentre per il secondo spetterà la detrazione IRPEF del 36% nel limite di spesa di 48.000 euro (circ. Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 17, p. 27 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23 gennaio 2023 n. 143).

Collegato agli interventi di recupero edilizio c’è poi il c.d. “bonus mobili” che, salvo ulteriori proroghe, compete per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 nella misura del 50% entro una spesa massima di 5.000 euro.
 

(MF/ms)




La rilevazione contabile dei bonus investimenti 4.0 e 5.0

Le nuove comunicazioni obbligatorie introdotte dall’art. 6 del DL 39/2024 ai fini della fruizione del credito d’imposta investimenti 4.0 ex L. 178/2020 e le comunicazioni richieste per accedere al credito transizione 5.0 impattano sulla rilevazione contabile di tali agevolazioni.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali si ritiene assimilabile, sotto il profilo contabile, ai contributi pubblici commisurati al costo di immobilizzazioni materiali (c.d. “contributi in conto impianti”) o immateriali, cioè le somme, erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società, per la costruzione, la riattivazione e l’ampliamento di immobilizzazioni materiali oppure per la realizzazione di iniziative e progetti che riguardino le immobilizzazioni immateriali.

Per tali contributi, la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono (documento OIC 16, § 86 e documento OIC 24, § 85).

In linea di massima, i contributi commisurati al costo di immobilizzazioni sono rilevati contabilmente nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento dei contributi sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati; i contributi sono iscritti in bilancio quando sono acquisiti sostanzialmente in via definitiva (documento OIC 16, § 87 e documento OIC 24, § 86).

Con riferimento al credito d’imposta ex L. 178/2020, inizialmente si trattava di un’agevolazione automatica, senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione, per cui il diritto al beneficio sorgeva nell’esercizio in cui veniva effettuato l’investimento agevolabile.

Con riguardo agli investimenti in beni “Industria 4.0”, il diritto alla fruizione del maggior credito d’imposta, prima delle nuove comunicazioni, sorgeva soltanto al momento dell’avvenuta interconnessione.

Pertanto, in caso di interconnessione “tardiva”, si riteneva corretto rilevare il credito d’imposta soltanto nella misura “ordinaria”, integrando il relativo importo nell’esercizio in cui avveniva l’interconnessione.

A fronte dei nuovi obblighi di comunicazione introdotti dall’art. 6 del DL 39/2024, la trasmissione dei modelli di comunicazione ex ante e ex post costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta (cfr. art. 1 comma 7 del DM 24 aprile 2024).

Il diritto alla fruizione sorgerebbe soltanto a seguito della comunicazione di completamento, che sembrerebbe quindi assumere rilevanza anche ai fini della rilevazione contabile del contributo.

Del resto, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 15 maggio 2024 n. 25, ha affermato che “le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta (…)” e “Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con FAQ 19 giugno 2024, ha affermato che, tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Agenzia, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall’impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest’ultimo all’Agenzia, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti “Transizione 4.0”) per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 giugno 2024 stesso. In tale periodo l’Agenzia delle Entrate verifica periodicamente se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

Con riguardo al credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024, l’art. 12 del DM 24 luglio 2024 prevede una specifica e complessa procedura di accesso, costituita, in estrema sintesi, dalle seguenti fasi: comunicazione per la prenotazione del credito d’imposta; comunicazione relativa all’effettuazione dell’ordine; comunicazione di completamento del progetto di innovazione.

Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.

Tale comunicazione del GSE all’impresa, con indicazione dell’ammontare del credito effettivamente utilizzabile, sembrerebbe assumere rilevanza anche ai fini della rilevazione contabile del contributo 5.0.
 

(MF/ms)




In scadenza il 30 settembre la Lipe del secondo trimestre 2024

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al secondo trimestre 2024, deve essere effettuata entro il 30 settembre 2024, secondo il termine previsto dall’art. 21-bis del DL 78/2010.

La comunicazione avviene presentando trimestralmente l’apposito modello (c.d. modello “LIPE”), anche quando le liquidazioni hanno periodicità mensile.

Il modello, costituito da un frontespizio e dal quadro VP, è stato da ultimo approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 125654/2024, aggiornato tenendo conto del nuovo limite minimo per effettuare i versamenti periodici dell’imposta ai sensi del DLgs. 1/2024.

Sono obbligati alla presentazione del modello tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione di coloro che, per legge, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Ad esempio, sono esonerati dall’obbligo comunicativo:

  • i soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72 e nel periodo effettuano solo operazioni esenti;
  • i soggetti che adottano regimi che non prevedono l’applicazione dell’IVA, come il regime forfetario (art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014) oppure il regime di esonero per i produttori agricoli (art. 34 comma 6 del DPR 633/72).
Si rammenta che alcuni soggetti passivi IVA, residenti e stabiliti in Italia, possono utilizzare le bozze delle liquidazioni periodiche, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi (il programma di precompilazione non concerne la generalità dei soggetti passivi ma, essenzialmente, coloro che adottano le liquidazioni su base trimestrale; cfr. provv. n. 9652/2023 e n. 11806/2024).

Alcuni dubbi in merito alla presentazione della comunicazione possono sorgere laddove il soggetto passivo esonerato, nel corso del trimestre di riferimento, abbia effettuato acquisti che comportano l’assolvimento dell’IVA con il meccanismo del reverse charge.

Tanto vale sia nel caso di acquisti con il meccanismo del reverse charge “esterno” (es. acquisti intracomunitari di beni o acquisti domestici da soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia) sia nel caso di acquisti con reverse charge “interno” (es. servizi relativi a edifici da soggetti passivi stabiliti in Italia).

Un’interessante conferma, in merito alla permanenza delle condizioni di esonero per i soggetti in regime forfetario, è stata fornita nella circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2023 (§ 4.5).

Ivi è stato precisato che un soggetto forfetario che effettua un acquisto con il meccanismo del reverse charge (es. acquisto intracomunitario), benché sia obbligato a versare l’IVA entro il 16 del mese successivo mediante F24, non è tenuto a effettuare la liquidazione, né a presentare la dichiarazione IVA annuale e, dunque, continua ad essere esonerato dalla comunicazione LIPE.

È, invece, diverso il caso in cui l’acquisto con il meccanismo del reverse charge sia effettuato da soggetti passivi nazionali che effettuano solo operazioni esenti IVA ex art. 10 del DPR 633/72 (es. prestazioni finanziarie). Per tali soggetti, un acquisto in reverse charge determina il venir meno dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, di conseguenza, anche il venir meno dell’esonero dalla presentazione del modello LIPE.

Se, ad esempio, il suddetto acquisto è avvenuto nel secondo trimestre, si ritiene che il soggetto passivo sia tenuto a presentare, oltre alla comunicazione relativa al periodo interessato, anche le successive comunicazioni del medesimo anno (terzo e quarto trimestre), salvo che egli risulti esonerato dall’effettuare le liquidazioni periodiche per altre cause (ad es., qualora nel trimestre non abbia eseguito operazioni, né attive né passive; si veda la C.M. n. 113/2000, § 2.1.5, seppure in relazione alle soppresse dichiarazioni IVA periodiche).

Invariate le sanzioni applicabili

Sul piano sanzionatorio, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è punita in misura compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97).

La sanzione è ridotta alla metà se l’invio dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ferme le ulteriori riduzioni previste in applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.

La misura della sanzione resta immutata anche per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, non essendoci state variazioni con il DLgs. 87/2024 attuativo della L. 111/2023. Operano però da tale ultima data le nuove condizioni relative al ravvedimento operoso.
 

(MF/ms)




Redazione bilancio abbreviato e micro: modificati i parametri

Il DLgs. 6 settembre 2024 n. 125, che ha recepito la direttiva 2022/2464/Ue in materia di rendicontazione di sostenibilità, è intervenuto, incrementandoli, anche sui limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

L’adeguamento (che era atteso ormai da alcuni mesi) è conseguenza dell’attuazione della direttiva delegata 2023/2775/Ue del 17 ottobre 2023, che ha modificato l’art. 3 della direttiva 2013/34/Ue, intervenendo sulle soglie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di imprese, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni.

Con tale intervento, in particolare, le soglie relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni sono state aumentate del 25% rispetto a quelle previgenti e arrotondate per approssimazione. Sono rimaste, invece, invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati.

In attuazione della norma comunitaria, l’art. 16 del DLgs. 125/2024 modifica, al comma 1, le disposizioni del codice civile che disciplinano il bilancio abbreviato e il bilancio delle micro imprese e, al comma 2, le disposizioni del DLgs. 127/91 che disciplinano il bilancio consolidato.

Nel dettaglio, è stato modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
È stato, inoltre, modificato l’art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese (cui è dedicato lo specifico regime semplificato per la redazione del bilancio) quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove in precedenza il limite era 350.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Con riferimento al bilancio consolidato, è stato, invece, modificato l’art. 27 comma 1 del DLgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
  • totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 20.000.000 di euro);
  • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 40.000.000 di euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.
Si ricorda, peraltro, che il successivo comma 1-bis dell’art. 27 del DLgs. 127/91 prevede che la verifica del superamento dei suddetti limiti numerici possa essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata (senza effettuare le operazioni di consolidamento). In quest’ultimo caso, però, i limiti numerici relativi agli attivi e ai ricavi sono maggiorati del 20%, vale a dire portati, rispettivamente, a 30.000.000 e 60.000.000 euro.

In linea generale, e, quindi, sia con riferimento al bilancio d’esercizio, che con riferimento al bilancio consolidato, si evidenzia che, in linea con la direttiva comunitaria, il DLgs. 125/2024 ha aumentato del 25% i limiti dimensionali relativi all’attivo dello Stato patrimoniale e ai ricavi, mentre non ha modificato il limite relativo al numero dei dipendenti.

L’incremento dei limiti dimensionali determina, evidentemente, l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato.

Infine, si sottolinea che il DLgs. 125/2024 (che entrerà in vigore il 25 settembre 2024) non contiene, con riferimento all’incremento in esame, una specifica norma di decorrenza.

Un’indicazione in tal senso può, comunque, essere ricavata dall’art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva (salva la possibilità – che non è stata recepita dal legislatore nazionale – di consentire l’applicazione per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva).
 

(MF/ms)




Direttiva CSR recepita in Italia: scadenze per l’informativa sulla sostenibilità

CSR significa Corporate Sustainability Reporting, ovvero “Rendicontazione societaria di sostenibilità”. Il D.lgs. n.125/2024 è stato pubblicato in Italia a settembre e recepisce la direttiva Ue 2022/2464 di due anni prima, nota come direttiva  CSR; con essa entra in vigore l’obbligo dell’informativa sulla sostenibilità, da riportare nella “Relazione sulla gestione”.

L’obbligo riguarda le imprese secondo tre scaglioni:

Dal 1° gennaio 2024 è applicabile alle grandi imprese e alle imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che siano enti di interesse pubblico, ossia per i soggetti già tenuti all’obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente.
Dal 1° gennaio 2025 sarà il turno delle grandi imprese e società madri di grandi gruppi diverse da quelle già obbligate e sopra riportate.
Dal 1° gennaio 2026 il tema riguarderà le PMI Piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e le disposizioni riguardano gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive. Nelle PMI è stato specificato il limite minimo di 11 dipendenti non previsto inizialmente. Si conferma, per le PMI quotate, la possibilità di non applicare tale norma per due anni (ovvero fino all’esercizio finanziario 2028), con l’obbligo però di spiegare le motivazioni per le quali si è deciso di avvalersi di tale opzione.
Le imprese di Paesi terzi, extra UE, sono infine coinvolti dal 1° gennaio 2028.

Nel testo della norma sono specificate tutte le definizioni utili a chiarire la fascia di appartenenza delle imprese.

(SN/am)


 




Rete WHP: talk sui vantaggi di promuovere salute sul luogo di lavoro

Si segnala che ATS Brianza propone un breve incontro in modalità webinar per presentare alcuni progetti di promozione della salute sul luogo di lavoro:

Rete WHP: i vantaggi di promuovere salute sul luogo di lavoro
Giovedì 3 ottobre 2024 alle ore 15:00
Healthy Talk con ATS Brianza, piattaforma Microsoft Teams (durata 0,5 h)

Per iscriverti e partecipare occorre registrarsi cliccando qui 

E’ prevista la testimonianza di un’azienda partner che ha già attivato il programma Whp.

L’ambiente di lavoro può influire direttamente sulla salute fisica, mentale e sociale dei dipendenti.
Si ricorda che il programma regionale WHP (Workplace Health Promotion) ovvero “luoghi di Lavoro che promuovono salute” si propone di implementare azioni strutturali tese a stimolare un miglioramento organizzativo nel luogo di lavoro. L’obiettivo è creare un contesto che favorisca l’adozione di stili di vita sani contribuendo, così, a prevenire l’insorgenza di malattie croniche e degenerative.
Per maggiori informazioni si può scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it o contattare direttamente promozionesalute@ats-brianza.it

Per saperne di più sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro, vai nella pagina dedicata di Ats Brianza.

(SN/am)




Patente a crediti nei cantieri: emanata circolare dall’Ispettorato nazionale del lavoro

Si informano le aziende che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, con la quale ha fornito le prime indicazioni riguardanti il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti“. Per ulteriori dettagli si rimanda alla nostra scheda informativa n. 438

Soggetti interessati
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”Isoggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Modalità e tempistiche
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo, sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dal 1° ottobre 2024. L’accesso sarà possibile attraverso SPID personale o CIE.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

(SB\tm)

 

 




Indagine rapporto banche-imprese: per 51 pmi su 100 c’è un peggioramento

Il sistema economico delle pmi dei territori di Lecco e Sondrio è sano, c’è stabilità e le nuove linee di credito aperto sono state dedicate in maggioranza a nuovi investimenti, ma purtroppo il rapporto con le banche si è deteriorato notevolmente negli ultimi anni.
Sono questi i concetti principali che emergono dai risultati dell’indagine realizzata dal centro studi di Confapi Lombardia che ha chiesto alle aziende associate a Confapi Lecco Sondrio di rispondere sul tema “finanza e rapporti bancari”.
Nell’ultimo biennio, il processo di ricapitalizzazione è proseguito in 34 aziende su 100, dimostrando un impegno attivo da parte dell’impresa per rendere solida la propria struttura finanziaria, peraltro in una fase di mercato non particolarmente positiva per le imprese. Si registra un miglioramento del rapporto di indebitamento rispetto al periodo Covid.
I debiti a breve termine sono contratti spesso per tamponare situazioni di squilibrio che dovrebbero risolversi in un tempo ristretto. Negli ultimi due anni sono rimasti pressoché stabili per più della metà degli intervistati. L’esposizione finanziaria a medio-lungo termine si presenta meno costante e si contrae in un maggior numero di casi: sono 37 casi su 100.   
Nella prima metà del 2024 le aziende hanno mantenuto una stabilità rispetto al credito finanziario, senza chiederne di nuovi, atteggiamento dovuto alla grande incertezza causata dal mercato. Solo 2 aziende su 10 hanno aperto nuove linee di credito nel 2024 e il 44% di questi lo ha fatto per finanziare investimenti, il 22% per copertura dei costi dei materiali e il 17% per il ritardo di pagamento da parte dei clienti.
La riforma del sistema bancario e i processi di aggregazione nel comparto che si sono susseguiti modificandone struttura e composizione, hanno generato continue riorganizzazioni interne agli istituti di credito, i cui riflessi si trovano evidenti in un cambiamento delle procedure ma anche delle relazioni umane intrattenute dalle imprese. 51 aziende su 100 sottolineano un peggioramento dei rapporti con gli istituti di credito, il 67% di questi lo imputa alla mancanza di rapporto con persone di riferimento stabili, il 48% all’assorbimento delle banche locali da parte di grandi gruppi e il 43% alla documentazione richiesta e procedure più gravose e complesse.
Infine, nell’indagine emerge la non consapevolezza delle nostre imprese di quanto ora sia importante la rendicontazione sociale, i rapporti e il bilancio di sostenibilità: un insieme di documenti ufficiali che contribuiscono a rendere l’immagine aziendale, anche nei confronti degli istituti di credito che utilizzano tutti i documenti utili, a qualificare la solidità dell’impresa ai fini delle procedure di affidamento creditizio. Il 29% degli intervistati pensa che gli ESG (Environmental Social Governance) siano poco o per nulla rilevanti nei rapporti con le banche.

Questi risultati dell’indagine – spiega il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazzaconfermano quello che sapevamo già. Le nostre aziende sono solide e soprattutto saggiamente caute in un momento di grande incertezza come quello che stiamo vivendo. Si potrebbe però migliorare il rapporto tra banche e imprese magari proprio partendo dalla valorizzazione di strumenti oggi fondamentali, come gli ESG, che potrebbero aiutarle non solo ad ottenere nuove linee di credito, ma anche a umanizzare il rapporto tra questi soggetti, considerando la rilevanza che le persone hanno nel concetto di sostenibilità e impatto sociale”.

In allegato il report completo con i risultati dell’indagine.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Confapi a Palazzo Chigi al tavolo su disciplina ingresso lavoratori stranieri

Il Vicepresidente Francesco Napoli ha preso parte all’incontro svoltosi a Palazzo Chigi sul tema delle eventuali modifiche alla disciplina dell’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia. “In linea generale – ha sottolineato Napoli nel corso del suo intervento – riteniamo che il Governo Italiano dovrebbe sviluppare e promuovere azioni e politiche, anche in collaborazione con il mondo associativo, volte a regolamentare l’ingresso di lavoratori stranieri con procedure semplificate seppur sempre controllate e rispondenti ai fabbisogni effettivi del mercato del lavoro. Su questo aspetto, evidenziamo che nel settore industriale e manifatturiero che Confapi rappresenta, emergono principalmente i seguenti fabbisogni professionali e formativi: metalmeccanico, edile, agricolo, turismo e ristorazione e trasporti”.
 
Il Vicepresidente ha anche ricordato l’importanza del ruolo centrale della Piccola e media industria che da sempre è abituata a collaborare con gli interlocutori esteri per una crescita comune. Tra le criticità principali rappresentate da Confapi al Governo la selezione e formazione all’estero per l’inserimento di manodopera professionale in Italia. “La nostra proposta – ha spiegato Napoli – prevede l’autorizzazione di progetti anche per meno di venti candidati, come attualmente previsto, che abbia profili professionali differenti. Inoltre sarebbe fondamentale ridurre l’iter attuale di sei-otto mesi e dare invece la possibilità di richiedere il nulla osta per il candidato dopo l’attestazione del livello linguistico (e non solo alla fine del percorso formativo). Il percorso formativo sui restanti moduli successivi potrebbe così continuare in parallelo al processo di concessione del nulla osta. In questo modo – ha concluso – si verrebbe incontro alle Pmi che hanno bisogno urgente di personale”.

 




Il Vicepresidente Napoli al Mimit su priorità politiche industriali europee

Confapi ritiene improcrastinabile che il nuovo ciclo istituzionale europeo metta le Pmi industriali, cuore pulsante del tessuto produttivo europeo, al centro delle sue politiche e della strategia industriale del continente. È stato questo il punto centrale portato dal Vicepresidente, Francesco Napoli, al tavolo “Le priorità italiane di politica industriale nel nuovo mandato delle istituzioni europee” svoltosi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
 
“Le nostre imprese – ha detto – si trovano spesso ad affrontare barriere significative che ne minano la competitività quali, ad esempio, l’alto costo dell’energia, la scarsità e i prezzi di materia prime, la burocrazia soffocante. Non possiamo più permetterci di essere penalizzati da un mercato unico frammentato.  L’auspicio è che le numerose raccomandazioni del rapporto Draghi vengano rapidamente tradotte dalla nuova Commissione in azioni concrete”.
 
Fra le priorità rappresentate da Confapi la questione legata all’automotive su cui serve un approccio di sistema a livello europeo trattandosi di una questione di politica industriale strategica dell’Unione. Riteniamo pienamente condivisibile la proposta del Ministro Urso di mettere in discussione, nel prossimo Consiglio Competitività, il termine del 2026 per rivedere le modalità della transizione all’elettrico. Abbiamo sostenuto sin dall’inizio che il Green Deal avrebbe dovuto coniugare la necessità della transizione green con la sostenibilità economica, la transizione industriale, oltre a quella sociale. Siamo favorevoli ad anticipare la clausola di revisione del Regolamento sulle emissioni CO2, prevista per la fine del 2026, già al primo trimestre del prossimo anno. Occorre predisporre, quindi, un pacchetto di misure a sostegno delle imprese del settore ma soprattutto dell’indotto tenendo presente che il tessuto economico produttivo del settore è prevalentemente ancora endotermico.  Il futuro dell’Automotive, legato alla nuova mobilità sostenibile, deve, quindi, essere affrontato considerando non solo i grandi gruppi automobilistici ma soprattutto le imprese dell’indotto che rischiano, se non opportunamente accompagnate, di subire penalizzazioni in questo panorama di grandi trasformazioni e innovazioni”.
 
Un altro argomento su cui Napoli ha focalizzato il proprio intervento è stato quello relativo alla problematica energetica. “Non è possibile – ha detto – continuare a penalizzare le Pmi industriali europee con regole rigide e gravose anche in termini economici. Gli aumenti energetici delle ultime settimane così come quelli delle materie prime rischiano di avere effetti molto pesanti sulle nostre aziende con le conseguenze di un dannoso e ingiustificato vantaggio competitivo ai Paesi asiatici che stanno andando in una direzione esattamente opposta. L’alto costo dell’energia in Europa è una delle principali barriere alla competitività delle imprese. Circa la metà delle imprese europee considera i costi dell’energia un ostacolo importante agli investimenti, con un aumento di 30 punti percentuali rispetto alle imprese statunitensi. Non è più procrastinabile un mercato unico dell’energia così come è indifferibile un piano pluriennale sull’energia, vera priorità per il mondo industriale italiano unitamente ad una politica industriale che miri all’autosufficienza. Il nucleare non deve essere più uno spauracchio. Si crei un piano pluriennale che coinvolga le principali associazioni datoriali. È ora che tutti si assumano le proprie responsabilità. È un dovere nei confronti dei milioni di aziende che i corpi intermedi rappresentano.