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Riforma delle agevolazioni per le imprese energivore

Informiamo le aziende interessate che è stato pubblicato l’atteso decreto attuativo del MASE che completa il quadro delle regole per la revisione della disciplina sulle agevolazioni destinate alle imprese energivore introdotta dal Decreto Legge n. 131/2023.
In particolare, il Decreto definisce nel dettaglio gli obblighi previsti per le imprese che vogliono accedere alle agevolazioni.
 

Di seguito riportiamo una sintesi dei principali contenuti del Decreto n. 256 del 10 luglio u.s. il cui testo integrale è riportato in allegato.
 
Contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione all’elenco energivori, l’impresa è tenuta a dichiarare di essere titolare di una diagnosi energetica in corso di validità (o di un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 che includa una diagnosi), trasmessa sul portale internet predisposto dall’ENEA.
Le imprese neocostituite o non precedentemente assoggettate all’obbligo, per accedere alle agevolazioni assumono l’impegno alla redazione della diagnosi energetica, che deve essere inviata ad ENEA entro l’anno di fruizione dell’agevolazione.
Con riferimento all’elenco energivori per il solo anno 2024, possono accedere alle agevolazioni le imprese che non sono titolari di una diagnosi al momento di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, purché si impegnino ad effettuare entro il 31 marzo 2025 una diagnosi energetica. Tali imprese, per accedere alle agevolazioni energivori per l’anno 2025, sono tenute a trasmettere la diagnosi energetica sul portale internet dell’ENEA prima della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni.
 
Le imprese energivore devono inoltre soddisfare almeno una “condizionalità green” tra:
  1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. Ridurre dal consumo elettrico l’impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  3. Investire almeno il 50% dell’agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.
 
Condizionalità green 1)
Per l’adempimento della condizionalità green 1) di cui sopra, l’impresa energivora individua gli interventi contenuti nella diagnosi energetica aventi le seguenti caratteristiche:
  1. un tempo di ritorno semplice (determinato con riferimento al momento della redazione della diagnosi) non superiore ai tre anni;
  2. un costo complessivo degli investimenti, ivi compreso l’eventuale maggior costo operativo per la realizzazione dell’intervento, non eccedente l’importo dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento.
Il decreto dispone che le imprese energivore sono tenute a effettuare gli investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi nell’anno di riferimento dell’agevolazione (entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’agevolazione per le imprese energivore neocostituite o non precedentemente assoggettate all’obbligo) e a completare gli investimenti e a realizzare gli interventi entro il secondo anno successivo a quello dell’agevolazione. Per l’assolvimento dell’obbligo si possono considerare gli interventi previsti nella diagnosi in corso di validità realizzati dal 1 gennaio 2024.
In alternativa agli interventi come sopra individuati, l’impresa energivora può effettuare uno o più interventi con tempo di ritorno superiore a tre anni che producano un miglioramento del consumo specifico almeno pari a quello prodotto cumulativamente dai medesimi interventi con tempo di ritorno inferiore a tre anni.
Nel Decreto si specifica che è considerata adempiente l’impresa energivora per la quale il rapporto di diagnosi non riporta interventi ovvero interventi con le caratteristiche di cui sopra.
 
Condizionalità green 2)
L’impresa energivora può adempiere alla condizionalità green 2) di cui sopra fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio attraverso una delle seguenti modalità ovvero una loro combinazione:
  • autoproduzione di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio;
  • acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine conclusi con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA);
  • acquisizione e annullamento di garanzie di origine (GO).
 
Quanto alla possibilità di un potenziamento delle agevolazioni (riduzione della contribuzione in termini di oneri di sistema) per le tipologie d’imprese energivore:
  • operanti nei settori a (medio) rischio di rilocalizzazione di cui all’Allegato 1 della Comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea (possibile innalzamento dell’agevolazione al valore minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo VAL);
  • pur non rientranti negli elenchi di cui all’Allegato 1 della Comunicazione 2022/C 80/01, hanno beneficiato nel 2022 o nel 2023 delle agevolazioni di cui al DM 21 dicembre 2017 avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto (possibile innalzamento dell’agevolazione fino al 31/12/2028, al valore minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del valore aggiunto lordo VAL);
 
l’impresa energivora, con riferimento all’anno di competenza delle agevolazioni, copre almeno il 50% del proprio fabbisogno complessivo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio, attraverso una delle modalità sopra indicate, a condizione che almeno il 5% del consumo dell’impresa energivora sia coperto mediante energia prodotta in sito o nella sua prossimità, o il 10% mediante un contratto di approvvigionamento a termine.
 
Condizionalità green 3)
L’impresa energivora può adempiere alla condizionalità green 3) investendo una quota pari almeno al 50% dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas serra al di sotto del valore più basso tra i seguenti:
  1. il 90% del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito del sistema ETS;
  2. le emissioni medie del 10 per cento dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione europea 2021/447 per il prodotto rilevante.
Entro la fine del secondo anno successivo all’anno di fruizione delle agevolazioni, l’impresa energivora trasmette a ISPRA la dichiarazione del verificatore delle emissioni di gas serra e una relazione verificata che confermi che l’investimento in questione ha portato a una riduzione del livello di emissioni di gas serra.
 
Il Decreto dispone che entro 90 giorni dalla pubblicazione, l’Arera , l’Autorità per l’Energia definirà termini e operatività con cui le imprese energivore dovranno dichiarare per ogni anno di fruizione delle agevolazioni le modalità mediante le quali ottemperano agli obblighi di condizionalità green di cui sopra.
 
Il Decreto dispone infine le modalità con cui saranno effettuati i controlli da parte dei soggetti competenti e le conseguenze per le imprese in caso di revoca delle agevolazioni a seguito di tali controlli.
Nel caso di revoca disposta dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali – Csea a seguito dell’accertamento dell’inadempimento degli obblighi previsti dal Decreto, l’impresa energivora sarà tenuta a rimborsare l’intero importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi, salvo quanto previsto nei seguenti casi:
  • per la mancata effettuazione degli investimenti per gli interventi di cui al punto 1), l’impresa è tenuta al rimborso di una somma pari al doppio del costo dell’intervento, nel limite dell’agevolazione percepita nell’anno di competenza;
  • con riferimento al mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 2), l’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora abbia raggiunto, su base annua, una copertura del proprio fabbisogno complessivo da energia da fonti che non emettono carbonio uguale o superiore al 25%;
  • con riferimento agli obblighi di cui al punto 3), l’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora abbia raggiunto un valore di emissioni inferiore al valore maggiore tra il 110% del parametro minino e il parametro massimo.
Per periodo di mancato adempimento degli obblighi si intende l’anno di agevolazione in relazione al quale l’impresa ha assunto l’impegno a adempiere agli obblighi.
A decorrere dall’accertamento dei casi di inadempimento l’impresa energivora non potrà beneficiare di ulteriori agevolazioni fino alla completa restituzione degli importi dovuti.
 
Dando seguito alla pubblicazione del Decreto MASE, la CSEA provvederà a rendere disponibile sul proprio portale la sessione suppletiva per la raccolta delle dichiarazioni relative all’anno 2024.
Sarà inoltre possibile per le imprese già classificate energivore per l’anno 2024, che abbiano richiesto l’agevolazione entro il 22 dicembre 2023 in sessione ordinaria, comunicare sul portale la rinuncia alla stessa.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Radiazioni ottiche naturali: un rischio da trattare nel DVR

La radiazione solare ultravioletta è un rischio di natura professionale per tutti coloro che lavorano all’aperto (lavoratori outdoor). Su questo concordano gli studi epidemiologici condotti in ambito internazionale e nazionale. Il rischio per questi lavoratori è quello di sviluppare patologie fotoindotte, i cui organi bersaglio sono la pelle e gli occhi. La principale patologia fotoindotta è senz’altro il cancro della pelle o melanoma.

I lavori che espongono a rischio elevato sono i seguenti:

  • Lavorazioni agricolo/forestali
  • Floricoltura – Giardinaggio
  • Bagnini
  • Istruttori di sport all’aperto
  • Edilizia e Cantieristica stradale/ferroviaria/navale
  • Lavorazioni in cave e miniere a cielo aperto
  • Pesca e Lavori a bordo di imbarcazioni, ormeggiatori, attività portuali
  • Addetti alle attività di ricerca e stoccaggio idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio, nel mare e nelle piattaforme continentali
Poi ci sono altri lavori in cui il rischio è presenta ma a livello inferiore:
  • Parcheggiatori
  • Operatori ecologici/netturbini
  • Addetti a lavorazioni all’aperto o in piazzali
  • Manutenzioni linee elettriche ed idrauliche esterne
  • Rifornimento carburante: stradale/aeroportuale
  • Portalettere/ recapito spedizioni
  • Polizia municipale / Forze ordine/militari
  • Manutenzione piscine
Il rischio deve essere attentamente valutato per adottare accurate misure di prevenzione, alla stregua di tutti gli altri rischi (chimici, fisici, biologici) presenti nell’ambiente di lavoro e trattati nel DVR.
A novembre 2023 la sovrintendenza sanitaria centrale dell’INAIL ha pubblicato il documento dal titolo “Il melanoma cutaneo professionale da radiazioni solari” che si propone di rappresentare una sorta di “linea guida” condivisa da esperti clinici, medici del lavoro e medici legali al fine di ricondurre l’accertamento del melanoma denunciato quale malattia professionale a univoci criteri di appropriatezza scientifica.

Sul tema si può consultare la sezione relativa alle radiazioni ottiche naturali del Paf (Portale Agenti Fisici), dove sono presenti numerose informazioni approfondite.

E’ stata anche realizzata una APP che permette di risalire alle misure di prevenzione necessarie per i diversi tipi di lavoro nei diversi comuni d’Italia.

(SN/am)




Istat giugno 2024

Comunichiamo che l’indice Istat di giugno 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8 % (variazione annuale) e a + 6,8 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,6 % e + 5,1 %.
 
(MP/ms)



Webinar: “Pacchetto sanzioni Russia: come continuare a fornire i clienti russi nel rispetto delle nuove normative”

Si segnala webinar organizzato dal sistema camerale lombardo in collaborazione con la rete europea Enterprise Europe Network (EEN) sul tema  “Pacchetto sanzioni Russia: come continuare a fornire i clienti russi nel rispetto delle nuove normative. la check list”

 

L’incontro è previsto per il giorno martedì 23 luglio 2024 h. 10:00-11:00.

Riportiamo link per info ed iscrizione: cliccare qui

(MP/ms)




Materie prime e trasporti Preoccupano i costi

La Provincia del 12 luglio 2024, intervista al presidente di Confapi Lecco Sondrio Enrico Vavassori. 




Imballaggi in plastica: segnalazione cambio fascia contributiva a Conai entro il 15 settembre 2024

Fin dall’avvio della diversificazione contributiva, i consorziati possono segnalare al Conai eventuali casistiche di imballaggio per le quali sussisterebbero i presupposti per la ricollocazione in fasce più agevolate, ove si dimostri l’esistenza di una filiera di selezione e riciclo già efficace e consolidata o in fase di concreto consolidamento e sviluppo.

La segnalazione deve essere inoltrata normalmente entro il 30 giugno ma per l’anno in corso è stata definita la proroga al 15 settembre 2024. Per farlo occorre utilizzare l’apposito modulo “Scheda segnalazione imballaggi in plastica_cambio fascia contributiva”, disponibile in allegato.
Questi tempi devono consentire a CONAI e a COREPLA di effettuare tutti gli approfondimenti necessari per procedere con la ricollocazione degli imballaggi oggetto di segnalazione e con l’aggiornamento delle liste.

Si invita a consultare la pagina del sito Conai dedicato a questa materia cliccando qui 

(SN/am)




Rapporto rifiuti “Raee 2023”: tasso di raccolta inferiore agli obiettivi

Il Centro di Coordinamento Raee (CdC RAEE) ha pubblicato a fine giugno 2024 il Rapporto Gestione Raee, con i dati del 2023 che illustra i volumi di rifiuti elettronici, domestici e professionali, gestiti lo scorso anno in Italia.
Consultando la pagina dedicata del sito del CDC Raee si trova una videoinfografica e il rapporto completo.

Il rapporto mostra il tasso di raccolta raggiunto dal nostro Paese, calcolato sulla base delle dichiarazioni sui quantitativi di RAEE gestiti, effettuate dagli impianti di trattamento al CdC RAEE.
Dal rapporto emerge che il tasso di raccolta si ferma al 30,24% cioè molto al di sotto del target europeo previsto al 65%.

Sul sito di Ecocamere si trova il commento: cliccare qui.

(SN/am)




Obblighi per la prevenzione dell’esposizione al radon

Come si anticipava nelle comunicazioni n.403 del 21/07/2023 e n.142 del 29/02/2024 la normativa vigente impone anche alle imprese la verifica del livello di rischio dovuto alla presenza di radon e l’adozione di eventuali misure di prevenzione.

La lista delle cosiddette “aree prioritarie” è facilmente consultabile sul sito regionale

Di seguito si riportano le altre fonti informative utili:

Regione Lombardia e ARPA

Elenco soggetti competenti per i rilievi di radon

Sito ministeriale in materia di radon

Sito INAIL sezione “gas radon”, che contiene due documenti:

  • Modulo per la richiesta di consulenza tecnica, aggiornamento: 2 aprile 2024 (.doc – 53 kb)
  • Vademecum dell’attività di consulenza espletata dall’Inail per la richiesta di consulenza tecnica, aggiornamento: 30 gennaio 2024 (.pdf – 110 kb)
Confapi Lecco Sondrio intende fornire supporto conoscitivo ed eventuale contatti di figure qualificate.

Per questo si chiede se c’è interesse per l’organizzazione di un seminario tecnico su questo tema nel mese di settembre/ottobre.

Se siete interessati potete scrivere o contattare silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Progetto “RE FIL ECO2”: formazione e sperimentazione gratuita degli strumenti di misura della sostenibilità

E’ stato recentemente presentato dalla camera di commercio Como Lecco il programma del progetto “Re Fil Eco2” un’opportunità di formazione ma anche affiancamento dell’impresa nell’applicazione di alcuni strumenti per misurare la sostenibilità della filiera.
Si allega la presentazione degli obiettivi e dei contenuti del progetto, che prevede una parte di formazione iniziale e una parte di lavoro di gruppo.

Dettagli alla pagina dedicata del sito camerale cliccando qui

In dettaglio, il progetto si svolge in queste fasi:

FASE 1 – SETTEMBRE OTTOBRE 2024 – 4 incontri formativi di 4 ore, in presenza o distanza per conoscere le basi teoriche dell’economia circolare
FASE 2 – NOVEMBRE FEBBRAIO – Tavoli di lavoro ristretti, es 5 aziende appartenenti alla stessa filiera, due incontri.
FASE 3 – MARZO OTTOBRE 2025 – 2 appuntamenti di condivisione dei risultati del lavoro aziendale di applicazione degli strumenti resi disponibili e personalizzati
 
Cliccando qui si trovano le modalità per iscriversi alle quattro mezze giornate di formazione gratuita prevista dalla fase 1 del progetto

In seguito valuterete se proseguire il percorso attraverso una manifestazione di interesse.

Se volete capire di più e valutare con attenzione questa opportunità potete scrivere in associazione.

(SN/am)




Fatture superbonus: chiarimenti sull’esposizione dello sconto

In caso di errori nelle fatture trasmesse a dicembre 2023 che non sono state ritrasmesse allo SdI entro i termini stabiliti dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 (entro 12 giorni), nonostante si provveda a sanare la violazione aderendo all’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, non è possibile retrodatare l’efficacia delle fatture al dicembre 2023.

È quanto viene sostanzialmente chiarito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 146 del 9 luglio 2024.

Il caso esaminato dalla risposta riguarda una fattura emessa il 29 dicembre 2023 con sconto “integrale” (in quanto spettava il superbonus nella misura del 110%) che era stato ridotto dall’imponibile, anziché, come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873, § 3.1, dall’importo totale della fattura. L’Agenzia ricorda infatti che “nella circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, al punto 5.3.4, è stato specificato che, ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura, «per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti»”.

Ad esempio, per lavori di riqualificazione energetica pari a 50.000 euro con IVA del 10% (in quanto eseguiti nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia) che consentono di fruire del superbonus nella misura del 110% (che poteva competere in taluni casi in relazione alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2023), la fattura deve indicare:

  • l’imponibile di 50.000 euro;
  • l’IVA del 10% pari a 5.000 euro;
  • il totale fattura di 55.000 euro;
  • lo sconto praticato ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, pari a 55.000 euro;
  • netto da pagare zero.
Nel caso di specie, le “successive note di debito (rectius fatture) prodotte per «rettificare» le fatture errate datate 29 dicembre 2023 sono state concretamente trasmesse allo SdI e, quindi, «emesse» il 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto).

A ciò si aggiunga che le nuove fatture replicano pedissequamente le precedenti fatture errate salvo che per l’addebito dell’IVA in rivalsa, poi assorbito anch’esso dallo sconto sicché le prime non sembrano essere state «stornate» con una nota di credito ma solo duplicate, in violazione delle norme”.

Nel caso considerato, quindi, secondo la risposta a interpello n. 146/2024, per la fattura di dicembre 2023 con errori nell’importo dell’IVA (in quanto lo sconto sul corrispettivo è stato erroneamente sottratto all’imponibile) ritrasmessa oltre i termini (oltre quindi 12 giorni) con analoghe fatture, “sebbene con l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il fornitore, una volta rimosse le violazioni, abbia la possibilità di sanare le sanzioni ad esse relative, detta sanatoria, tuttavia, non consentirà di retrodatare l’efficacia delle fatture al fine di fruire dell’agevolazione di cui si discute in misura pari al 110%”.

Alle fatture corrette e ritrasmesse allo SdI nel corso del 2024, quindi, sarà applicabile il superbonus nella misura prevista per il 2024 (70%).

(MF/ms)