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Nuova Sabatini: termini e modalità di presentazione delle domande

Pubblicata la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, in tema di Nuova Sabatini.

Si ricorda che l’evoluzione normativa a oggi prevede:
 

Evoluzione normativa
Rif. normativo Descrizione
art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98
  • ha previsto la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti
D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33
  • è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul predetto plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.a.
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno, n 58
  • ha previsto il riconoscimento dei contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento
art. 39, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120
  • ha disposto l’innalzamento (a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020) dell’importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all’impresa beneficiaria in un’unica soluzione, da euro 100.000,00 a euro 200.000,00
Decreto del MISE, di concerto con il MEF, 22 aprile 2022, pubblicato nella G.U. n. 139 del 16 giugno 2022
  • ha definito la disciplina della misura agevolativa per l’acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall’art. 2 del D.L. n. 69/2013, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.L. n. 3/2015
circolare della Direzione Generale MIMIT 6 dicembre 2022, n. 410823
  • Le modalità di attuazione del Decreto 22 aprile 2022 sono state definite con la circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e successive modifiche ed integrazioni
Decreto 19 gennaio 2024, n. 43  del MIMIT, di concerto con il MEF, pubblicato nella G.U. n. 80, del 5 aprile 2024
  • ha definito i requisiti, le condizioni e le modalità per l’accesso delle PMI al contributo di cui al D.L. n. 34/2019

Ora la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115 integra e modifica la circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del Decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.

La circolare definisce, in particolare:

  • le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale,
  • nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:
  •  
    • 5% per le micro e piccole imprese;
    • 3,575% per le medie imprese.

Le disposizioni della circolare si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.
 
(MF/ms)




Riforma sanzioni amministrative e tributarie: dall’1 settembre 2024 ravvedimento meno oneroso

Il DLgs. 87/2024 ha apportato una significativa riforma delle sanzioni amministrative tributarie rendendo, nel complesso, le sanzioni stesse meno onerose. Quanto esposto ha ovviamente riflesso sul versante del ravvedimento operoso.

Bisogna in primo luogo rammentare che ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 87/2024, le novità operano per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Pertanto, se, ad esempio nel 2025, il contribuente intende ravvedere una violazione commessa nel modello REDDITI 2023 (si pensi alla classica mancata dichiarazione di ricavi o compensi, o alla deduzione di costi non inerenti), dovrà tenere conto della vecchia normativa non solo ai fini delle sanzioni ma anche per quanto riguarda il ravvedimento operoso.

Il DLgs. 87/2024 ha, infatti, modificato il ravvedimento operoso ma le relative novità operano anch’esse per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024.

Bisogna quindi prestare particolare attenzione nel momento in cui si intenderà procedere con il ravvedimento, dovendosi distinguere lo scenario ante e post 1° settembre 2024.

Ipotizziamo che un contribuente abbia commesso una dichiarazione infedele nel modello REDDITI 2021 (relativo all’anno 2020) e che intenda ravvedersi entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2024 (relativo all’anno 2023).

Occorrerà, oltre alla dichiarazione integrativa, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 90% ridotte a 1/6:

  • per quanto riguarda la disciplina sostanziale, la dichiarazione infedele soggiace ancora al minimo del 90% (art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97 ante DLgs. 87/2024);
  • per quanto riguarda il ravvedimento, si tratta di rimozione della violazione oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione medesima è stata commessa, per cui la riduzione della sanzione sarebbe a 1/6 del minimo quand’anche il ravvedimento avvenisse dopo il termine di presentazione del modello REDDITI 2024, sempre che intervenga entro i termini di decadenza e prima dell’accertamento (art. 13 comma 1 lett. b-ter) del DLgs. 472/97 ante DLgs. 87/2024).

Trattandosi di violazione commessa nello scenario ante DLgs. 87/2024:

  • per quanto riguarda la dichiarazione infedele, non opera il minimo di sanzione del 70% né l’ulteriore riduzione della sanzione derivante dalla presentazione della dichiarazione integrativa prima del controllo fiscale (art. 1 commi 1 e 2-bis del DLgs. 471/97 post DLgs. 87/2024);
  • per quanto riguarda il ravvedimento, non opera ancora la più favorevole riduzione a 1/7 prevista ogniqualvolta il ravvedimento avvenga oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa (art. 13 comma 1 lett. b-bis) del DLgs. 472/97 post DLgs. 87/2024).

Attenzione alla corretta riduzione da ravvedimento

Il DLgs. 87/2024 ha infatti eliminato la riduzione “intermedia” a 1/7 per le violazioni sanate entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

Se si sfora il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa la riduzione sarà sempre a 1/7 del minimo, essendo venuta meno, a questi fini, la riduzione a 1/6 del minimo (operante, nel sistema precedente, per il ravvedimento oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa).

Ove, per errore, il contribuente dell’esempio esposto applicasse la riduzione da ravvedimento sul minimo del 70% o applicasse la più favorevole riduzione da ravvedimento a 1/7 del minimo (in luogo di quella a 1/6), potrebbe vedersi disconosciuto il ravvedimento.

Prendendo l’esempio della dichiarazione infedele, le novità operano per le violazioni commesse dal modello REDDITI 2024 in poi.
 
 
 
 
 

Violazioni commesse
sino al 31 agosto 2024
Violazioni commesse
dal 1° settembre 2024
Riduzione sanzioni Ambito applicativo
Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione (invariato) 1/10 del minimo Solo tardivi versamenti
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione (invariato) 1/9 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione (invariato) 1/8 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Ravvedimento oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/7 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione 1/6 del minimo Tutte le violazioni
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/6 del minimo Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise
Ravvedimento dopo il PVC 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/4 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e
accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione (invariato) 1/10 del minimo Solo tardiva dichiarazione

(MF/ms)
 
 




Incontro esclusivo dedicato alle aziende Confapi con i vertici di Simest

Nell’ambito della collaborazione tra Confapi e Simest, comunichiamo che il 12 settembre alle ore 18.00 si terrà a Roma sulla terrazza Simest (Corso Vittorio Emanuele II, 323) un incontro esclusivo per presentare il Fondo di Venture Capital di Simest, gestito in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per supportare start-up e PMI innovative nel loro processo di internazionalizzazione.
 
L’incontro, organizzato in esclusiva per Confapi, è riservato ad un gruppo selezionato di 30 aziende che operano sui mercati internazionali e intendono realizzare investimenti produttivi, commerciali o di innovazione tecnologica all’estero. Sarà prevista una presentazione istituzionale di circa un’ora e, a seguire, un aperitivo di networking durante il quale gli imprenditori avranno l’opportunità di chiedere ai vertici di Simest ed ai referenti tecnici presenti maggiori dettagli e approfondimenti, anche rispetto a idee di business targetizzate.
 
Per maggiore completezza, trovate di seguito alcune ulteriori informazioni sul Fondo.
 
1.            L’azienda italiana può richiedere a Simest una partecipazione (Simest + Fondo di Venture Capital) fino a un massimo del 49% della capitalizzazione complessiva prevista.

2.            La partecipazione del Fondo di Venture Capital:

  •  non può essere superiore al doppio della partecipazione Simest (l’entità della partecipazione del Fondo è stabilita in base alle caratteristiche dei partner e del progetto di investimento);
  •  non può risultare congiuntamente a Simest superiore alla quota in capo ai partner italiani;
  •  l’intervento complessivo di Simest-Fvc è realizzato a condizioni di mercato. Per la partecipazione aggiuntiva del Fondo di Venture Capital la remunerazione è pari al tasso BCE + uno spread commisurato alla classe dimensionale dell’impresa.
 
Per gli investimenti diretti all’estero, alla partecipazione di Simest è possibile affiancare quella del Fondo di Venture Capital.
 
Ulteriori termini e condizioni della partecipazione del Fondo di Venture Capital sono definiti in fase di strutturazione dell’intervento e seguono le norme previste per la partecipazione diretta di Simest.

Chi fosse interessato a partecipare all’incontro a Roma scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it indicando il nome dell’azienda e il settore di appartenenza.

 




Presidente Camisa all’assemblea annuale dell’Abi

Il Presidente Cristian Camisa ha partecipato all’Assemblea dell’Abi-Associazione bancaria italiana che si è tenuta il 9 luglio scorso a Roma, presso l’Auditorium della Tecnica. Dopo la relazione del Presidente di Abi, Antonio Patuelli, sono intervenuti il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, e il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.

L’Assemblea è stata l’occasione per fare il punto sull’impegno delle banche in questa fase complessa, sia in Italia che in Europa. Tra i temi trattati lo scenario economico nazionale e globale, le sfide della tecnologia, dell’intelligenza artificiale e dei tassi di interesse. Nel corso dell’incontro è stata comunicata la conferma ufficiale alla presidenza di Antonio Patuelli, al suo sesto mandato.

 




Previndapi: un workshop sull’operatività dei fondi pensione

Previndapi, il fondo pensione per i Dirigenti e i Quadri Superiori della piccola e media industria istituito da Confapi e Federmanager, ha tenuto un workshop sulla previdenza complementare, che ha visto la partecipazione di relatori di riferimento del settore, seguito un dibattito, moderato dal Presidente di Previndapi Claudio Lesca, dal quale sono emersi spunti di riflessione e proposte.

Gli interventi hanno permesso di conoscere gli impatti più rilevanti che la normativa IORP II ha avuto nella gestione dei Fondi Pensione, sia in termini operativi e nella loro “Governance”, sia nell’approccio di regolamentazione e controllo da parte dell’Authority, facendo una panoramica sulle previsioni di nuovi interventi nel prossimo futuro per sostenere la crescita della previdenza.
 
Nello specifico, hanno aperto i lavori il Vice-Presidente nazionale di Confapi, Francesco Napoli, e il Direttore generale di Federmanager, Mario Cardoni, introducendo il tema della previdenza complementare.
 
Si sono poi succeduti interventi di carattere politico e normativo con i contributi dei rappresentanti della Covip, Mariacristina Rossi, e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Nicola Mango Dirigente Direzione V – Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario.
 
Successivamente sono intervenuti rappresentanti di altri due Fondi del sistema Confapi e Federmanager: Fondapi rappresentato dal Direttore Mauro Bichelli e Previndapi rappresentato dal Direttore Oliva Masini, che hanno condiviso il processo di adeguamento alle disposizioni normative.
 
Hanno partecipato al dibattito il Vice-Presidente nazionale di Federmanager, Walter Quercioli, il Presidente di Mefop Mauro Marè e il Presidente di Assoprevidenza Sergio Corbello.

 




“Bando SI4.0 2024” per alcune province lombarde

Ha aperto l’8 luglio e scade il 20 settembre 2024 il bando “Sviluppo di Soluzioni Innovative 4.0” edizione 2024, promosso da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia nell’ambito dell’Accordo per la competitività. E’ rivolto alle micro, piccole o medie imprese iscritte in una delle Camere di commercio lombarde che prevedono una dotazione finanziaria per il bando, ovvero: Bergamo, Brescia, Milano, Monza Brianza e Lodi clicca qui
Obiettivo dell’iniziativa è sostenere lo sviluppo di tecnologie digitali 4.0 da parte delle MPMI, grazie a contributi a fondo perduto fino a 30 mila euro. L’intensità del contributo pari al 50% delle spese ammissibili.

Al bando, che stanzia oltre 4 milioni di euro, sono ammissibili progetti di sviluppo (inteso come sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato) di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi 4.0 prontamente cantierabili e che dimostrino il potenziale interesse di mercato.
Viene posta particolare attenzione ai progetti che apportino effetti positivi in un’ottica di “doppia transizione” digitale ed ecologica e ai progetti che apportino miglioramenti per la Cybersecurity e/o business continuity nelle aziende e/o utilizzino tecniche di intelligenza artificiale (AI).

ApiTech può supportare le imprese nella valutazione dei progetti che potrebbero accedere al bando e assisterle nella presentazione della domanda. Potete scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it

Cliccando qui è possibile scaricare il bando completo.

(SN/am)




Cambiavalute giugno 2024

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di giugno 2024 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 144,7763
Peso Argentino 971,6491
Dollaro Australiano 1,6206
Real Brasiliano 5,7884
Dollaro Canadese 1,475
Corona Ceca 24,7788
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8051
Corona Danese 7,4592
Yen Giapponese 169,813
Rupia Indiana 89,8106
Corona Norvegese 11,4178
Dollaro Neozelandese 1,7539
Zloty Polacco 4,3209
Sterlina Gran Bretagna 0,84643
Nuovo Leu Rumeno 4,9767
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0759
Rand (Sud Africa) 19,8144
Corona Svedese 11,2851
Franco Svizzero 0,9616
Dinaro Tunisino 3,3672
Hryvnia Ucraina 43,5407
Forint Ungherese 394,763
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di giugno, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)




Indagine congiunturale II trimestre 2024

Ricordiamo, per chi non l'ha ancora compilato, che il centro studi di Confapi Lombardia ha redatto il questionario con l‘indagine congiunturale relativa al secondo trimestre del 2024.

Come sempre l’obiettivo è indagare la dinamica dei principali indicatori congiunturali per le attività delle nostre aziende associate, è un’indagine anonima e si può compilare anche da smartphone entro lunedì 22 luglio 2024
 

CLICCA QUI  PER COMPILARE L’INDAGINE

 




Agenzia delle Entrate: in arrivo le comunicazioni sulle anomalie nelle dichiarazioni Iva 2021

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto, con il provvedimento n. 29534 pubblicato il 15 luglio, che alcuni soggetti passivi riceveranno le comunicazioni relative ad anomalie riscontrate fra i dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2021 e quelli trasmessi ai sensi degli artt. 1 e 2 del DLgs. 127/2015 (fatture elettroniche, corrispettivi telematici) e dell’art. 1 della L. 244/2007 (fatture elettroniche verso la P.A.).

L’Amministrazione finanziaria fa sapere che le lettere saranno recapitate al domicilio digitale del contribuente e verranno rese disponibili anche nel suo “Cassetto fiscale” o nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Tra le informazioni messe a disposizione del soggetto passivo e della Guardia di Finanza, si segnalano, in particolare:

  • i dati dichiarati nel modello IVA riferito al periodo d’imposta 2021, relativi alle operazioni attive imponibili e a quelle passive con applicazione del reverse charge;
  • la somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente aventi la medesima natura (attive imponibili e passive soggette a inversione contabile);
  • l’ammontare di tali operazioni che non risultano dalla dichiarazione annuale;
  • i dati identificativi dei clienti e l’ammontare delle relative operazioni imponibili;
  • i dati identificativi dei fornitori e l’ammontare delle relative operazioni passive in regime di reverse charge.
Il soggetto passivo (anche per il tramite di un intermediario incaricato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98) ha comunque la possibilità di richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

È altresì possibile la regolarizzazione degli errori o delle omissioni mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.
 

(MF/ms)




Credito imposta 4.0: sintesi utilizzo

Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni “Industria 4.0” ex Legge n. 178/2020 l’art. 6 del D.L. n. 39/2024 entrato in vigore il 30 marzo 2024, ha introdotto la necessità di inviare due comunicazioniuna preventiva e una consuntiva a completamento dell’investimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In estrema sintesi, l’agevolazione in argomento compete secondo le percentuali riportate di seguito:

 

Investimenti
 
Credito d’imposta Legge n. 178/2020
 
Beni materiali “4.0” – Allegato A alla L. n. 232/2016 Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o 31 dicembre 2022), credito d’imposta nella misura del:

  • 50% per investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
Investimenti dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026), credito d’imposta nella misura del:

  • 20% per investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni;
  • 5% per investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica tra 10 e 50 milioni di euro (art. 10 , del D.L. n. 4/2022).
Beni immateriali “4.0” – Allegato B alla L. n. 232/2016 Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023 (o 30 giugno 2024), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • 20% del costo (50% solo per gli investimenti 2022 o termine “lungo” del 30 giugno 2023);
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Investimenti dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (o 30 giugno 2025), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 15% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Investimenti dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 10% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Al riguardo, l’art. 6 del D.L. n. 39/2024 prevede che per gli investimenti “che si intendono effettuare” a decorrere dal 30 marzo 2024, occorre presentare:
  • una comunicazione preventiva nella quale vanno indicati gli “investimenti programmati” da tale data;
  • una comunicazione consuntiva all’atto del completamento dell’investimento.
per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio – 29 marzo 2024 e per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023:
  • è necessario presentare una comunicazione consuntiva (ex post) a completamento degli investimenti.
Con riferimento agli investimenti 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è quindi subordinata alla comunicazione consuntiva.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 25/E/2024  ha specificato che “le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta …, indicando i codici tributo menzionati nella Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa”.

Effettuazione investimento
 
Compensazione
 
Entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per i beni immateriali 4.0) con prenotazione entro il 31 dicembre 2022
 
Esclusi nuovi obblighi comunicazione
1 gennaio 2023 – 29 marzo 2024
 
Compensazione con cod. trib. R.M. 19/E/2024 e anno di riferimento 2023-2024, previo invio della comunicazione consuntiva
 

 

(MF/ms)