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Webinar “Sicurezza sul lavoro come gestire gli impegni amministrativi”: slide

Alleghiamo le slide utilizzate durante il webinar tenutosi mercoledì 4 ottobre 2023 dal titolo “Sicurezza sul lavoro: come gestire gli impegni amministrativi“.

Per chi avesse domande a riguardo può scrivere a formazione@api.lecco.it. 

(SB/am)




Bonus edilizi: chiarimenti in merito allo sconto in fattura e cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate il 7 settembre 2023 ha pubblicato la circolare n. 27/E con la quale ha fornito alcune precisazioni sulle novità apportate dal D.L. n. 11/2023 (cosiddetto decreto “Blocca cessioni”), con riferimento alla disciplina riguardante lo sconto in fattura, la cessione dei crediti d’imposta e altre disposizioni su bonus edilizi.
 
La nuova normativa
Il decreto “Blocca cessioni” (D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modifiche dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38), ha previsto a decorrere dal 17 febbraio 2023, salvo le deroghe tassative disposte, che i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi potranno fruire esclusivamente della detrazione ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
 
Le deroghe previste

La circolare 7 settembre 2023, n. 27/E è quindi intervenuta chiarendo l’ambito applicativo delle ipotesi di deroga che il decreto ha previsto, a fronte del generale divieto di opzione.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito risultano pertanto ancora possibili:

  • per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
  • per le spese sostenute per gli interventi ammessi al superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:
    • presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
    • adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;
    • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
La circolare fornisce anche chiarimenti in merito all’applicazione della deroga nei casi di varianti alla Cila o di interventi iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della Cila, precisando che il rispetto delle condizioni richieste deve essere effettuato con riferimento alle sole opere trainanti:
  • per le spese relative ai bonus diversi dal superbonus, per i quali alla data del 16 febbraio 2023:
    • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
    • siano già iniziati i lavori là dove non sia previsto il titolo abilitativo oppure, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
    • risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione degli specifici interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. d) e comma 3, del TUIR e all’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013;
  • per gli Iacp e assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, nonché Odv e Aps iscritte nei relativi registri;
  • per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
 
Responsabilità solidale del cessionario del credito

Viene poi chiarito il perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito, analizzando le ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione, nei casi di carenza dei presupposti costitutivi della stessa.

Al riguardo viene chiarito che non ricorre l’elemento soggettivo della colpa grave e, quindi, è esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d’imposta laddove questi dimostri congiuntamente:

  • di aver acquisito il credito d’imposta;
  • di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell’agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito.
Il mancato possesso della predetta documentazione non comporta, di per sé, la sussistenza di dolo o colpa grave del cessionario, in quanto detti elementi soggettivi non sono desumibili dalla sola mancanza di detta documentazione conservando il cessionario la possibilità di “fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza”.
 
Le nuove ipotesi di remissione in bonis

Vi sono due ipotesi in cui il contribuente può avvalersi della remissione in bonis:

  1. mancata presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. La remissione in bonis si perfeziona mediante la presentazione dell’asseverazione, che deve avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Qualora, invece, il contribuente intenda optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, l’asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione;
  2. comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito nel caso in cui il contratto di cessione del credito d’imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023. In tal caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 novembre 2023.
La circolare detta le istruzioni, inoltre, su modalità e tempistiche per il versamento dell’importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva previsto ai fini del perfezionamento della remissione in bonis.
 
La circolare ribadisce che la possibilità di avvalersi della remissione in bonis è subordinata al fatto che:
  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versato l’importo corrispondente alla misura minima della sanzione (250 euro). Si noti che il contribuente deve versare un importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023. Qualora il contribuente abbia inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023, versando un unico importo di 250 euro, in luogo del versamento di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro la predetta data del 30 novembre 2023, sempreché, come detto, sussistano i presupposti sostanziali per godere delle agevolazioni richieste.
 
Ripartizione in 10 rate della quota annua del credito non utilizzata

È prevista la facoltà di ripartire la “quota annuale di credito d’imposta residuo” in 10 rate annuali di pari importo, per agevolare i cessionari che non hanno – o che prevedono di non avere – la capienza per utilizzare in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre, la quota annuale del credito d’imposta acquistato. La facoltà può essere esercitata:

  • in relazione ai crediti d’imposta di cui:
    • all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (superbonus);
    • all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche);
    • all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico, c.d. sismabonus);
  • a condizione che derivino dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.
 

(MF/ms)




Perdite su crediti deducibili in anni successivi al fallimento

Anche per i periodi d’imposta anteriori al 2015, sembra definitivamente risolta la questione dell’individuazione dell’esercizio di deducibilità delle perdite su crediti vantati verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali o agli istituti assimilati elencati dall’art. 101 comma 5 del TUIR. 

È questo il principale effetto dell’ordinanza della Cassazione n. 27352, depositata il 26 settembre.

Per comprendere i termini del problema, si ricorda che, con riferimento ai crediti di modesta entità e a quelli verso debitori sottoposti a procedura concorsuale o istituti assimilati, l’art. 101 comma 5-bis del TUIR (inserito dall’art. 13 comma 1 lett. d) del DLgs. 147/2015) stabilisce che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui:

  • sussistono gli elementi certi e precisi;
  • ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale.
Inoltre, viene previsto che la deduzione non è più consentita quando l’imputazione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del citato DLgs. 147/2015, tali criteri di imputazione temporale si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015 (2015, per i soggetti “solari”).

Tenuto conto di tale decorrenza, si discute se, per i periodi d’imposta fino al 2014, la deduzione debba avvenire obbligatoriamente nell’esercizio di apertura della procedura ovvero se tale evento rappresenti solo il termine iniziale (c.d. dies a quo) per la deducibilità.

Con la pronuncia in commento, la Cassazione attribuisce, di fatto, valenza interpretativa ai suddetti criteri.

Pertanto, anche prima del 2015, ove il debitore fosse assoggettato a fallimento o ad altre procedure concorsuali, la deduzione della perdita su crediti era ammessa nel periodo di imputazione a bilancio, entro la “finestra temporale” che andava dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (o di avvio della procedura) al periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si doveva procedere alla cancellazione del credito stesso dal bilancio.

I giudici di legittimità non si limitano a dare continuità alle ordinanze n. 15218/2021 e n. 21958/2022 (che si erano già espresse in senso conforme), ma si discostano espressamente dall’ordinanza n. 775/2019, che aveva sostenuto la tesi opposta.

Sembra così definitivamente confermato l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente (per tutte, Cass. nn. 12831/2002 e 22135/2010), secondo cui, anche prima del 2015 la perdita su crediti era considerata deducibile in esercizi successivi a quello dell’apertura della procedura, posto il tenore letterale del richiamato art. 101 comma 5, il quale afferma che “il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data (…)” (e non già alla data) in cui viene emanato il provvedimento (o decreto) che dà il via alla procedura stessa.

In linea con tale orientamento, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/2013 (§ 6) aveva precisato che, una volta aperta la procedura, l’esercizio in cui dedurre la perdita su crediti deve essere identificato secondo le ordinarie regole di competenza.

Così, in ogni esercizio si considera deducibile la quota del credito che, in base allo “stato” della procedura, viene giudicata irrecuperabile, con il risultato, tra l’altro, che:

  • qualora l’irrecuperabilità del credito si manifesti interamente in un unico periodo d’imposta, la perdita risulta integralmente deducibile in detto periodo;
  • qualora, in un esercizio successivo a quello dell’avvenuta deduzione, intervengano nuovi elementi idonei a dimostrare che la perdita è maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta, anche l’ulteriore perdita, purché rilevata in bilancio e corredata da idonea documentazione, assume rilievo fiscale.
Appare, pertanto, definitivamente superato il filone minoritario, alimentato, da ultimo, da due pronunce (cfr. Cass. n. 8587/2020 e n. 1282/2020), secondo il quale le perdite su crediti vantati verso debitori soggetti a procedura concorsuale sarebbero deducibili esclusivamente nel periodo d’imposta di apertura della procedura.

In pratica, secondo tale orientamento ormai non più attuale, interpretando l’art. 101 comma 5 del TUIR nel senso che la deduzione della perdita sarebbe stata possibile anche in esercizi successivi, sarebbe stata rimessa all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo più vantaggioso per operare la deduzione.

Sarebbe stato così snaturato il principio di competenza, che resta, invece, criterio inderogabile e oggettivo per la determinazione del reddito d’impresa.

(MF/ms)




Officina Cinema 2023: domani sera “Smetto quando voglio”

Giovani e lavoro tra passato, presente e futuro. Dopo il racconto della storia del giovane Steven Spielberg con “The Fabelmans”, film su di un adolescente degli Anni 60 che ha un sogno, il talento e lo riesce a realizzare, domani sera, 4 ottobre,  ci si butta negli Anni Duemila con “Smetto quando voglio”.

La commedia di Sydney Sibilia, seconda proiezione di “Officina Cinema 2023” il cineforum del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio, racconta la storia di un gruppo di giovani ex ricercatori universitari divenuti disoccupati a causa del taglio ai finanziamenti dei progetti che stavano sviluppando. Per guadagnare qualcosa in più scendono a compromessi e accettano lavori inadeguati rispetto ai loro titoli di studio e all’esperienza già maturata. Fino al giorno in cui hanno un’idea, non proprio convenzionale.
Il film, dal tono divertente e leggero, è però anche una denuncia della situazione precaria di migliaia di giovani italiani laureati.

La proiezione del film si terrà al Cinema Nuovo Aquilone di Lecco mercoledì 4 ottobre alle ore 21.

Ingresso libero, è consigliato prenotare il proprio posto in sala cliccando qui




Convegno Brescia sulla manifattura lombarda: articoli pubblicati

Giovedì 21 settembre 2023 a Brescia si è tenuto il convegno, organizzato da Regione Lombardia e Il Sole 24 Ore, dedicato alla manifattura lombarda.

Per Confapindustria Lombardia ha parlato Luigi Sabadini.

Gli articoli e servizi pubblicati:

  • Il Corriere della Sera: L’impresa cerca una exit dall’automotive (allegato)
  • Il Sole 24 Ore: Crescita, lavoro e una UE realista: dalla Lombardia la rotta del futuro (allegato)



Migranti. Camisa: dare risposte a domanda manodopera qualificata

“Gli imprenditori della piccola e media industria sono pronti a offrire opportunità di lavoro e a promuovere l’inclusione sociale attraverso l’occupazione”. È il messaggio che il presidente Cristian Camisa ha portato al convegno dal titolo “Un’immigrazione dignitosa dall’Africa per il lavoro e il futuro dell’Italia”, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e E4Impact Foundation. L’evento che si è tenuto a Milano, ha riunito istituzioni, aziende e università nella prospettiva di contribuire all’elaborazione di un progetto nazionale di immigrazione concertata con le imprese, che vada a beneficio di Italia e Africa.

“Crediamo – ha detto Camisa – che occorra creare un progetto virtuoso che favorisca l’integrazione lavorativa attraverso percorsi formativi direttamente in loco, con l’assunto che se si vogliono inserire dei migranti nel tessuto economico bisogna prima formarli in loco e poi far seguire un secondo step formativo nel Paese richiedente per verificare competenze e per favorire reale integrazione. Sappiamo come ormai da anni il mondo industriale si stia confrontando con un sempre crescente shortage tra domanda e offerta che ormai si attesta al 48%. Confapi ritiene importante rivedere la gestione dei flussi migratori che va affrontata con un programma a lungo termine. Soluzioni tampone non possono aver effetto per un fenomeno che non è più emergenziale ma epocale. Il lavoro presentato dalla Fondazione E4impact è lungimirante. La condivisione tra tutte le forze politiche, il mondo dell’associazionismo e quello delle imprese deve fare la differenza su un tema così complesso, che va ben al di là di una legislatura. I migranti, se integrati e formati, rappresenterebbero una grande risorsa per lo stesso mondo imprenditoriale in particolare in una fase storica di continua denatalità che sta portando a un sempre maggiore invecchiamento del nostro Paese con riflessi sulla tenuta economico sociale a lungo termine. Dobbiamo consegnare all’accoglienza una nuova visione che punti a una strategia mirata con l’obiettivo di garantire un futuro migliore al nostro Paese, ai territori e a tutti coloro che decidano di fare dell’Italia la loro seconda patria. Una visione – ha concluso il Presidente di Confapi – che si basa sul concetto di opportunità reciproca in cui le competenze e le esigenze del territorio vengono messe in relazione con quelle dei migranti”.




Confapi rientra nel Cnel: aperta ufficialmente la XI Consiliatura

Alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella il 22 settembre scorso si è aperta ufficialmente l’XI Consiliatura del Cnel, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, di cui Confapi torna a far parte con un proprio rappresentante.
La dottoressa Annalisa Guidotti è stata nominata tra i 17 Consiglieri rappresentanti del mondo dell’impresa che, assieme al presidente Renato Brunetta, comporranno l’Assemblea del Cnel. Alla cerimonia di insediamento che si è tenuta presso la Plenaria Marco Biagi di Villa Lubin, sono intervenuti tra gli altri il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. Tra le autorità presenti anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana e la presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra.

“Sono molto felice che dopo un lavoro di squadra fatto negli ultimi anni Confapi sia finalmente rientrata ufficialmente nel Cnel che è la casa dei corpi intermedi”, afferma il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.
“Oltre a essere un definitivo riconoscimento della rappresentanza della piccola e media industria privata – sottolinea -, la partecipazione della Confederazione anche nel Cnel permetterà di portare avanti con ancora più forza le istanze e le battaglie delle nostre imprenditrici e dei nostri imprenditori. Sono certo che il Presidente Brunetta e la sua squadra faranno un ottimo lavoro. Confapi come sempre darà il proprio contributo con competenza, serietà e pragmatismo”.




Giovani Confapi: nominata la Giunta di Presidenza

È stata nominata la nuova Giunta di Presidenza del Gruppo nazionale dei giovani imprenditori Confapi che rimarrà in carica per il prossimo triennio.

Questi i nuovi componenti della Giunta che affiancheranno il Presidente Eustachio Papapietro, eletto alla guida del Gruppo lo scorso 3 agosto: Michele Biolghini, Andrea Loi, Andrea Lonardoni, Claudia Maffucci, Tommaso Moretti – delegato alla comunicazione, Elia Stevanato – delegato alla formazione.  

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre nominati Alice Vaccari come Vicepresidente Vicario, mentre Lorenzo Asciutti, Riccardo Costa e Luigi Falco come Vicepresidenti.




Cabina regia Pnrr. Confapi: coinvolgere di più piccole e medie industrie

“Abbiamo apprezzato il clima positivo, questo continuo avanzamento della cabina di regia è sicuramente importante. Al Ministro Fitto abbiamo detto che occorre fare un passo avanti per un pieno coinvolgimento del mondo delle piccole e medie industrie perché fino a oggi è rimasto un po’ ai margini per quanto riguarda i piani del Pnrr”. Lo ha detto il presidente Cristian Camisa, uscendo da palazzo Chigi dove ha preso parte alla cabina di regia del Pnrr.
 
“Reputiamo importante il RePowerEu – ha proseguito – dove finalmente attraverso il credito di imposta si darà la possibilità alle aziende di diventare autosufficienti dal punto di vista energetico. Questo è fondamentale visti i costi che le nostre aziende hanno sostenuto recentemente – ha spiegato – e in più nell’ottica di una sostenibilità che dovremmo avere da qui a due o tre anni per poter rimanere sul mercato ed essere competitivi, è sempre più importante avere bandi semplici, intuitivi, a misura delle nostre aziende. Se non abbiamo la possibilità attraverso il Pnrr di cambiare marcia, il rischio vero è che il sistema delle Pmi sia escluso dal prossimo futuro e dal mercato”.
 



Sicurezza in azienda, impegni amministrativi: webinar domani ore 14.30

Ricordiamo il webinar dal titolo “Sicurezza in azienda: come gestire gli impegni amministrativi” organizzato da Api Lecco Sondrio,domani dalle h. 14.30 alle 15.30.

E’ destinato a tutte quelle figure amministrative o tecniche che si occupano di gestire aspetti rilevanti per garantire la sicurezza sul lavoro, come la validità della formazione pregressa, attraverso gli attestati esistenti, o la verifica della scadenza della formazione obbligatoria o la necessità di aggiornamento, ma anche la corretta documentazione dei corsi di affiancamento on the job in caso di nuovo inserimento di personale o di cambio mansione, oppure la conformità degli acquisiti di Dpi o altri dispositivi di prevenzione e protezione, o infine il coordinamento della sicurezza nei lavori da parte di terzi in azienda (Duvri) o in appalto.

Api vi propone un webinar sintetico per aiutare coloro che seguono questi aspetti pur non essendo responsabili della sicurezza, ma avendo un ruolo di supporto alle figure come l’RSPP interno o esterno, come il DL o il DL-RSPP o anche dirigenti, preposti ed Rls.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta la registrazione cliccando qui 

Alleghiamo locandina. 

(SN/am)