Webinar “Sicurezza sul lavoro come gestire gli impegni amministrativi”: slide
Per chi avesse domande a riguardo può scrivere a formazione@api.lecco.it.
(SB/am)
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La circolare 7 settembre 2023, n. 27/E è quindi intervenuta chiarendo l’ambito applicativo delle ipotesi di deroga che il decreto ha previsto, a fronte del generale divieto di opzione.
Lo sconto in fattura e la cessione del credito risultano pertanto ancora possibili:
Viene poi chiarito il perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito, analizzando le ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione, nei casi di carenza dei presupposti costitutivi della stessa.
Al riguardo viene chiarito che non ricorre l’elemento soggettivo della colpa grave e, quindi, è esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d’imposta laddove questi dimostri congiuntamente:
Vi sono due ipotesi in cui il contribuente può avvalersi della remissione in bonis:
È prevista la facoltà di ripartire la “quota annuale di credito d’imposta residuo” in 10 rate annuali di pari importo, per agevolare i cessionari che non hanno – o che prevedono di non avere – la capienza per utilizzare in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre, la quota annuale del credito d’imposta acquistato. La facoltà può essere esercitata:
(MF/ms)
È questo il principale effetto dell’ordinanza della Cassazione n. 27352, depositata il 26 settembre.
Per comprendere i termini del problema, si ricorda che, con riferimento ai crediti di modesta entità e a quelli verso debitori sottoposti a procedura concorsuale o istituti assimilati, l’art. 101 comma 5-bis del TUIR (inserito dall’art. 13 comma 1 lett. d) del DLgs. 147/2015) stabilisce che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui:
Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del citato DLgs. 147/2015, tali criteri di imputazione temporale si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015 (2015, per i soggetti “solari”).
Tenuto conto di tale decorrenza, si discute se, per i periodi d’imposta fino al 2014, la deduzione debba avvenire obbligatoriamente nell’esercizio di apertura della procedura ovvero se tale evento rappresenti solo il termine iniziale (c.d. dies a quo) per la deducibilità.
Con la pronuncia in commento, la Cassazione attribuisce, di fatto, valenza interpretativa ai suddetti criteri.
Pertanto, anche prima del 2015, ove il debitore fosse assoggettato a fallimento o ad altre procedure concorsuali, la deduzione della perdita su crediti era ammessa nel periodo di imputazione a bilancio, entro la “finestra temporale” che andava dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (o di avvio della procedura) al periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si doveva procedere alla cancellazione del credito stesso dal bilancio.
I giudici di legittimità non si limitano a dare continuità alle ordinanze n. 15218/2021 e n. 21958/2022 (che si erano già espresse in senso conforme), ma si discostano espressamente dall’ordinanza n. 775/2019, che aveva sostenuto la tesi opposta.
Sembra così definitivamente confermato l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente (per tutte, Cass. nn. 12831/2002 e 22135/2010), secondo cui, anche prima del 2015 la perdita su crediti era considerata deducibile in esercizi successivi a quello dell’apertura della procedura, posto il tenore letterale del richiamato art. 101 comma 5, il quale afferma che “il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data (…)” (e non già alla data) in cui viene emanato il provvedimento (o decreto) che dà il via alla procedura stessa.
In linea con tale orientamento, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/2013 (§ 6) aveva precisato che, una volta aperta la procedura, l’esercizio in cui dedurre la perdita su crediti deve essere identificato secondo le ordinarie regole di competenza.
Così, in ogni esercizio si considera deducibile la quota del credito che, in base allo “stato” della procedura, viene giudicata irrecuperabile, con il risultato, tra l’altro, che:
In pratica, secondo tale orientamento ormai non più attuale, interpretando l’art. 101 comma 5 del TUIR nel senso che la deduzione della perdita sarebbe stata possibile anche in esercizi successivi, sarebbe stata rimessa all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo più vantaggioso per operare la deduzione.
Sarebbe stato così snaturato il principio di competenza, che resta, invece, criterio inderogabile e oggettivo per la determinazione del reddito d’impresa.
(MF/ms)
La commedia di Sydney Sibilia, seconda proiezione di “Officina Cinema 2023” il cineforum del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio, racconta la storia di un gruppo di giovani ex ricercatori universitari divenuti disoccupati a causa del taglio ai finanziamenti dei progetti che stavano sviluppando. Per guadagnare qualcosa in più scendono a compromessi e accettano lavori inadeguati rispetto ai loro titoli di studio e all’esperienza già maturata. Fino al giorno in cui hanno un’idea, non proprio convenzionale.
Il film, dal tono divertente e leggero, è però anche una denuncia della situazione precaria di migliaia di giovani italiani laureati.
La proiezione del film si terrà al Cinema Nuovo Aquilone di Lecco mercoledì 4 ottobre alle ore 21.
Ingresso libero, è consigliato prenotare il proprio posto in sala cliccando qui
Giovedì 21 settembre 2023 a Brescia si è tenuto il convegno, organizzato da Regione Lombardia e Il Sole 24 Ore, dedicato alla manifattura lombarda.
Per Confapindustria Lombardia ha parlato Luigi Sabadini.
Gli articoli e servizi pubblicati:
“Crediamo – ha detto Camisa – che occorra creare un progetto virtuoso che favorisca l’integrazione lavorativa attraverso percorsi formativi direttamente in loco, con l’assunto che se si vogliono inserire dei migranti nel tessuto economico bisogna prima formarli in loco e poi far seguire un secondo step formativo nel Paese richiedente per verificare competenze e per favorire reale integrazione. Sappiamo come ormai da anni il mondo industriale si stia confrontando con un sempre crescente shortage tra domanda e offerta che ormai si attesta al 48%. Confapi ritiene importante rivedere la gestione dei flussi migratori che va affrontata con un programma a lungo termine. Soluzioni tampone non possono aver effetto per un fenomeno che non è più emergenziale ma epocale. Il lavoro presentato dalla Fondazione E4impact è lungimirante. La condivisione tra tutte le forze politiche, il mondo dell’associazionismo e quello delle imprese deve fare la differenza su un tema così complesso, che va ben al di là di una legislatura. I migranti, se integrati e formati, rappresenterebbero una grande risorsa per lo stesso mondo imprenditoriale in particolare in una fase storica di continua denatalità che sta portando a un sempre maggiore invecchiamento del nostro Paese con riflessi sulla tenuta economico sociale a lungo termine. Dobbiamo consegnare all’accoglienza una nuova visione che punti a una strategia mirata con l’obiettivo di garantire un futuro migliore al nostro Paese, ai territori e a tutti coloro che decidano di fare dell’Italia la loro seconda patria. Una visione – ha concluso il Presidente di Confapi – che si basa sul concetto di opportunità reciproca in cui le competenze e le esigenze del territorio vengono messe in relazione con quelle dei migranti”.
“Sono molto felice che dopo un lavoro di squadra fatto negli ultimi anni Confapi sia finalmente rientrata ufficialmente nel Cnel che è la casa dei corpi intermedi”, afferma il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.
“Oltre a essere un definitivo riconoscimento della rappresentanza della piccola e media industria privata – sottolinea -, la partecipazione della Confederazione anche nel Cnel permetterà di portare avanti con ancora più forza le istanze e le battaglie delle nostre imprenditrici e dei nostri imprenditori. Sono certo che il Presidente Brunetta e la sua squadra faranno un ottimo lavoro. Confapi come sempre darà il proprio contributo con competenza, serietà e pragmatismo”.
Questi i nuovi componenti della Giunta che affiancheranno il Presidente Eustachio Papapietro, eletto alla guida del Gruppo lo scorso 3 agosto: Michele Biolghini, Andrea Loi, Andrea Lonardoni, Claudia Maffucci, Tommaso Moretti – delegato alla comunicazione, Elia Stevanato – delegato alla formazione.
Nel corso dell’incontro sono stati inoltre nominati Alice Vaccari come Vicepresidente Vicario, mentre Lorenzo Asciutti, Riccardo Costa e Luigi Falco come Vicepresidenti.
E’ destinato a tutte quelle figure amministrative o tecniche che si occupano di gestire aspetti rilevanti per garantire la sicurezza sul lavoro, come la validità della formazione pregressa, attraverso gli attestati esistenti, o la verifica della scadenza della formazione obbligatoria o la necessità di aggiornamento, ma anche la corretta documentazione dei corsi di affiancamento on the job in caso di nuovo inserimento di personale o di cambio mansione, oppure la conformità degli acquisiti di Dpi o altri dispositivi di prevenzione e protezione, o infine il coordinamento della sicurezza nei lavori da parte di terzi in azienda (Duvri) o in appalto.
Api vi propone un webinar sintetico per aiutare coloro che seguono questi aspetti pur non essendo responsabili della sicurezza, ma avendo un ruolo di supporto alle figure come l’RSPP interno o esterno, come il DL o il DL-RSPP o anche dirigenti, preposti ed Rls.
La partecipazione è gratuita ma è richiesta la registrazione cliccando qui
Alleghiamo locandina.
(SN/am)