Fra pochi giorni entrerà in vigore la versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicata lo scorso 31 gennaio. Le modifiche, che discendono da novità legislative, pur non essendo numerose, avranno un impatto significativo.
La più rilevante è certamente quella concernente le modalità con le quali dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione cui è tenuto il cessionario o il committente nell’ipotesi di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o del prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.
La norma, così come modificata dal c.d. D.Lgs. “Sanzioni” (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87), ha effetto a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Il procedimento di denuncia prevede che il soggetto passivo sia tenuto a comunicare l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate “entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”. Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.
L’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 dispone che la comunicazione debba avvenire “tramite gli strumenti messi a disposizione” dall’Agenzia delle Entrate.
Dal prossimo 1° aprile tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando un file XML da trasmettere via Sistema di Interscambio, con codice tipo documento “TD29”.
In ordine alla compilazione, si evince dalla lettura delle specifiche tecniche che:
- nel campo cedente/prestatore va riportato un soggetto diverso da quello indicato nel campo cessionario/committente, pena lo scarto del file con codice errore “00471”;
- nel campo cedente/prestatore possono essere riportati soltanto i dati di operatori nazionali, non essendo ammesso un valore diverso da “IT” nell’elemento “IdPaese”; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00473”;
- la compilazione del tipo documento prevede necessariamente l’indicazione del numero di partita IVA del cedente o prestatore; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00475”.
Ciò detto, sempre a decorrere dal 1° aprile, cambierà la descrizione del tipo documento “TD20”, che non contemplerà più il riferimento all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97; da ciò potrebbe dedursi che per le omesse o irregolari fatturazioni commesse fino al
31 marzo 2025 sia ancora consentito utilizzare la procedura “tradizionale”.
Occorre, tuttavia, sottolineare che tale procedura era stata introdotta in presenza di un diverso assetto normativo, che prevedeva, da parte del cessionario/committente, il “previo
versamento dell’imposta”, attualmente non richiesto. Ragion per cui si era stati propensi a ritenere che la modifica dell’art. 6 comma 8 avrebbe comportato una differente modalità di comunicazione.
Non risulta, sul punto, una presa di posizione ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, tuttavia, in base a segnalazioni giunte in redazione, alcuni soggetti che avevano inteso comunicare l’irregolarità inviando una PEC agli Uffici territoriali di competenza hanno ricevuto una lettera da tali Uffici in cui veniva loro comunicato che avrebbe potuto “essere valutato di utilizzare per la regolarizzazione in parola il tipo Documento TD20”.
Quanto al “TD20”, come detto, dal prossimo 1° aprile esso cambia descrizione, potendo ancora essere adottato in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a
inversione contabile (art. 6 comma 9-
bis del DLgs. 471/97) o nelle ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e in quelle assimilate.
Novità in tema di fattura semplificata
Tra le ulteriori novità contenute nelle specifiche tecniche alcune riguardano i regimi di franchigia.
Posto che dal 1° gennaio del 2025 è applicabile il regime transfrontaliero di cui alla direttiva Ue n. 2020/285 (recepita nel DPR 633/72 a opera del DLgs. 180/2024), è stato inserito il nuovo codice “RF20 – Regime transfrontaliero di Franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285)”.
Lo stesso DLgs. 180/2024 ha previsto per entrambi i regimi di franchigia (transfrontaliero e forfetario), dall’inizio dell’anno, la possibilità di emettere fatture semplificate per importi superiori a 400 euro (limite stabilito dall’art. 21-bis comma 3 del DPR 633/72 e dal DM 10 maggio 2019).
In ragione di questa nuova opportunità sono stati modificati i controlli sul file XML. In particolare, sarà ammesso il superamento di tale soglia non solo nel caso in cui si stia modificando una fattura già emessa e sia stato valorizzato il blocco “DatiFatturaRettificata”, ma anche qualora siano trasmessi file delle fatture semplificate contraddistinti dai codici RF19 (Regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014)) o RF20.
(MF/ms)