Il rapporto con le banche si è deteriorato
Il Giornale di Lecco del 30 settembre 2024, parla il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza.
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Il Giornale di Lecco del 30 settembre 2024, parla il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza.
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In allegato scaricabili l’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva.
(SB/am)
Le modifiche più significative riguardano questi temi, che sono stati oggetto di norme, circolari o interpelli nell’ultimo anno:
(SN/am)
L’addestramento differisce dalla formazione in quanto tale perchè viene effettuato “a completamento di un percorso di informazione e formazione del lavoratore e consiste nello svolgimento di attività pratiche al fine di far apprendere al lavoratore le corrette modalità di utilizzo di attrezzature, macchine, impianti, prodotti chimici, DPI”.
Innanzitutto si riportano le occasioni più classiche in cui normalmente occorre una formazione adeguata, che in molti casi va completata con l’addestramento:
La persona esperta può essere il preposto, un collega più esperto, il tecnico installatore o formatore della ditta produttrice, che conosca bene macchine, attrezzature, dispositivi e procedure, e tutti i rischi connessi al loro utilizzo, nonché le relative norme di riferimento.
Detto questo si sottolinea che “gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. Questo significa che occorre registrare l’attività in modo che sia rintracciabile a posteriori e che venga presa nella giusta considerazione da tutte le figure coinvolte (colui che eroga l’addestramento e colui che lo riceve).
L’obbligo di eseguire e poi tracciare questa attività è in capo al datore di lavoro.
Tra le altre cose si ricorda che l’addestramento dei lavoratori sull’uso di DPI classificati di terza categoria è un obbligo indicato esplicitamente all’art. 77 comma 5 del D.lgs. 81/2008.
Inoltre, si ricorda che il Piano mirato macchine di ATS Brianza riporta tra gli allegati un format per documentare in modo guidato l’addestramento per l’uso di nuovi impianti e comprende anche il riferimento ad eventuali DPI da utilizzare (allegato Q – rev.2).
Confapi può assistervi nel modificare o aggiornare le modalità per adempiere a queste norme. Potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it e chiedere supporto per le modalità più efficaci.
(SB\sn)
La piattaforma presenta, infatti, una serie di moduli di apprendimento, che vanno dalle nozioni di base sul GDPR ai principi e alle basi giuridiche del trattamento dei dati, fino alle condizioni per l’utilizzo dei cookie o dei sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro. Inoltre, il tool, elaborando risposte ai questionari messi a disposizione, consente alle aziende di verificare la conformità alla disciplina sulla privacy.
Particolare utilità rivestono anche i modelli di documentazione proposti sulla valutazione d’impatto sulla protezione dati (Dpia) e di valutazione del legittimo interesse, che rappresenta la base giuridica più complessa su cui fondare un trattamento, dal momento che richiede di dimostrare la prevalenza degli interessi dell’organizzazione sui diritti degli interessati.
Olivia è completamente gratuito e disponibile in italiano e in inglese.
Per registrarsi e accedere ai corsi si rimanda al seguente LINK.
(TM/tm)
La trasformazione digitale non è da intendersi solo come digitalizzazione dei processi ma anche come un percorso di cultura e consapevolezza verso un obiettivo di lungo termine. Una buona “maturità digitale” permette alle imprese di crescere e rimanere competitive sia in Italia che all’estero.
Le domande di adesione vanno presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma dedicata, che è aperta dal 3 settembre 2024 e fino alle ore 16.00 del 12 novembre 2024. Tutte le domande vengono ricevute e valutate per verificare i requisiti.
L’associazione, tramite Apitech, il proprio Digital Innovation Hub, può fornire supporto per l’assessement iniziale e per la presentazione della domanda in piattaforma. Se siete interessati potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it
(SN/am)
L’adeguamento (che era atteso ormai da alcuni mesi) è conseguenza dell’attuazione della direttiva delegata 2023/2775/Ue del 17 ottobre 2023, che ha modificato l’art. 3 della direttiva 2013/34/Ue, intervenendo sulle soglie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di imprese, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni.
Con tale intervento, in particolare, le soglie relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni sono state aumentate del 25% rispetto a quelle previgenti e arrotondate per approssimazione. Sono rimaste, invece, invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati.
In attuazione della norma comunitaria, l’art. 16 del DLgs. 125/2024 modifica, al comma 1, le disposizioni del codice civile che disciplinano il bilancio abbreviato e il bilancio delle micro imprese e, al comma 2, le disposizioni del DLgs. 127/91 che disciplinano il bilancio consolidato.
Nel dettaglio, è stato modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
In linea generale, e, quindi, sia con riferimento al bilancio d’esercizio, che con riferimento al bilancio consolidato, si evidenzia che, in linea con la direttiva comunitaria, il DLgs. 125/2024 ha aumentato del 25% i limiti dimensionali relativi all’attivo dello Stato patrimoniale e ai ricavi, mentre non ha modificato il limite relativo al numero dei dipendenti.
L’incremento dei limiti dimensionali determina, evidentemente, l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato.
Infine, si sottolinea che il DLgs. 125/2024 (che entrerà in vigore il 25 settembre 2024) non contiene, con riferimento all’incremento in esame, una specifica norma di decorrenza.
Un’indicazione in tal senso può, comunque, essere ricavata dall’art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva (salva la possibilità – che non è stata recepita dal legislatore nazionale – di consentire l’applicazione per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva).
(MF/ms)
L’obbligo riguarda le imprese secondo tre scaglioni:
Dal 1° gennaio 2024 è applicabile alle grandi imprese e alle imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che siano enti di interesse pubblico, ossia per i soggetti già tenuti all’obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente.
Dal 1° gennaio 2025 sarà il turno delle grandi imprese e società madri di grandi gruppi diverse da quelle già obbligate e sopra riportate.
Dal 1° gennaio 2026 il tema riguarderà le PMI Piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e le disposizioni riguardano gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive. Nelle PMI è stato specificato il limite minimo di 11 dipendenti non previsto inizialmente. Si conferma, per le PMI quotate, la possibilità di non applicare tale norma per due anni (ovvero fino all’esercizio finanziario 2028), con l’obbligo però di spiegare le motivazioni per le quali si è deciso di avvalersi di tale opzione.
Le imprese di Paesi terzi, extra UE, sono infine coinvolti dal 1° gennaio 2028.
Nel testo della norma sono specificate tutte le definizioni utili a chiarire la fascia di appartenenza delle imprese.
(SN/am)
Rete WHP: i vantaggi di promuovere salute sul luogo di lavoro
Giovedì 3 ottobre 2024 alle ore 15:00
Healthy Talk con ATS Brianza, piattaforma Microsoft Teams (durata 0,5 h)
Per iscriverti e partecipare occorre registrarsi cliccando qui
E’ prevista la testimonianza di un’azienda partner che ha già attivato il programma Whp.
L’ambiente di lavoro può influire direttamente sulla salute fisica, mentale e sociale dei dipendenti.
Si ricorda che il programma regionale WHP (Workplace Health Promotion) ovvero “luoghi di Lavoro che promuovono salute” si propone di implementare azioni strutturali tese a stimolare un miglioramento organizzativo nel luogo di lavoro. L’obiettivo è creare un contesto che favorisca l’adozione di stili di vita sani contribuendo, così, a prevenire l’insorgenza di malattie croniche e degenerative.
Per maggiori informazioni si può scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it o contattare direttamente promozionesalute@ats-brianza.it
Per saperne di più sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro, vai nella pagina dedicata di Ats Brianza.
(SN/am)