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La disciplina del collegamento tra POS-RT dopo il 20 aprile 2026

Dopo la scadenza del 20 aprile 2026, relativa al “primo collegamento”, la disciplina riguardante il collegamento POS-RT non si conclude definitivamente, ma entra nella sua fase ordinaria.

Da questo momento, infatti, diventa necessario verificare periodicamente i dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate.

Se durante la fase transitoria l’obiettivo era fornire una fotografia della situazione iniziale, ora risulta fondamentale mantenere costantemente aggiornato il sistema digitale ogni volta che un componente hardware, quale il Registratore Telematico (RT) o il terminale di pagamento (POS), viene sostituito o dismesso.

Si precisa che il collegamento tra POS e RT è di natura logica e non comporta connessioni fisiche tramite cavi o modifiche dirette all’hardware.

Tale collegamento si realizza mediante la registrazione sul portale “Fatture e Corrispettivi” e non viene aggiornato automaticamente in caso di variazioni; pertanto, è richiesta un’apposita operazione da parte del soggetto interessato. In sintesi, l’aggiornamento dei collegamenti è necessario nei seguenti casi:

  • collegamento di un POS già in uso a un altro RT, già in uso;
  • attivazione di un nuovo RT, che viene collegato a uno o più POS già in uso;
  • attivazione di un nuovo POS, che viene collegato a uno o più RT già in uso;
  • dismissione di un POS o di un RT.

 
In allegato indicazioni in merito.

(MF/ms)




Iper-ammortamento ancora in stand-by

La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto nel sistema degli incentivi fiscali agli investimenti l’iper ammortamento, al fine di sostenere la c.d. doppia transizione delle imprese. Tuttavia, mentre la norma primaria è ormai definita, il quadro operativo resta ancora in stand-by, poiché sono attesi da tempo i relativi provvedimenti attuativi.

Come noto l’art. 1, commi 427-436, della Legge n. 199/2025 ha riproposto il tradizionale schema della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi. L’incentivo si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e prevede tre scaglioni di maggiorazione:
 

Soglia investimento Maggiorazione
Fino a 2,5 milioni di euro 180%
Tra 2,5 e 10 milioni di euro 100%
Tra 10 e 20 milioni di euro 50%
Oltre 20 milioni di euro 0
 
Il beneficio si traduce in una maggiore deduzione fiscale delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing, determinando un recupero più rapido del costo dell’investimento ai fini delle imposte sui redditi.

L’obiettivo della misura è favorire l’adozione di tecnologie riconducibili ai paradigmi Industria 4.0 e 5.0, sostenendo l’ammodernamento dei processi produttivi e la competitività del sistema industriale.

In materia è recentemente intervenuto il c.d. Decreto Fiscale (D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato in G.U. il 27 marzo 2026), in vigore dal 28 marzo 2026 eliminando il requisito di produzione dei beni in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti al SEE con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026.

Questa correzione, annunciata dal Viceministro Leo e dal MEF con comunicato del 12 marzo 2026:

  • rende la misura accessibile a investimenti extra-UE, superando criticità su filiere internazionali e beni immateriali (es. programmi o software di difficile “attribuzione territoriale”);
  • avrebbe dovuto accelerare l’attesa pubblicazione del Decreto attuativo, di competenza dei Ministeri delle Imprese e del made in Italy e dell’Economia la cui bozza era circolata nei primi giorni dell’anno e che avrà il compito di definire, tra l’altro, procedura di accesso all’agevolazione (che prevede tre comunicazioni obbligatorie al GSE).
 
(MF/ms)



ISA 2026: definiti i punteggi per il regime premiale

Il provvedimento n. 123160, pubblicato il 22 aprile dall’Agenzia delle Entrate, ha definito a regime i punteggi di affidabilità fiscale per poter utilizzare i benefici previsti dal regime premiale ISA a partire dal periodo d’imposta 2025.

Il provvedimento fa seguito a quello del 13 aprile 2026 n. 115744, con cui sono state indicate le modalità per scaricare gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA a partire dal periodo d’imposta 2025 e dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale a partire dai periodi d’imposta 2026 e 2027, e alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 31 marzo 2026, con cui sono stati approvati gli ISA in revisione per il periodo d’imposta 2025.

Le agevolazioni riconosciute dal regime premiale e i punteggi ISA per beneficiarne sono i medesimi di quelli già stabiliti per il periodo 2024.

A differenza di quanto finora avvenuto, il provvedimento n. 123160/2026 sarà applicabile anche per i periodi successivi al 2025, fino a quando si renderanno necessarie modifiche ai livelli di affidabilità che saranno disposte con un ulteriore provvedimento.

Avendo riguardo all’applicazione degli ISA in relazione al periodo d’imposta oggetto del modello REDDITI 2026, ossia il periodo 2025 per i soggetti solari, ove il punteggio di affidabilità sia pari almeno a 9 (per il periodo d’imposta 2025, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025), è possibile accedere ai seguenti benefici:

  • esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all’IVA maturati nell’annualità 2026, a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’IRAP, maturati nel periodo 2025;
  • esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2026, per crediti d’importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
Se i punteggi ISA risultano inferiori a 9, ma almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2025, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025, i medesimi benefici sopra indicati possono essere usufruiti fino all’importo massimo di 50.000 euro, per i crediti IVA, e fino a 20.000 euro, per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9 (per il solo 2025, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025), il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2025, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2025, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025, il contribuente può beneficiare per il 2025 dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2025, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Si ricorda che il monitoraggio del punteggio di affidabilità fiscale è superfluo per i soggetti in concordato preventivo biennale, i quali applicano tutti i benefici premiali a prescindere dal punteggio ISA conseguito nel periodo oggetto di concordato.

Nel provvedimento n. 123160/2026 viene confermato anche per il periodo d’imposta 2025 e i successivi che l’Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 per la definizione delle strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale ai sensi dell’art. 9-bis comma 14 del DL 50/2017 (la medesima disposizione era contenuta nel provv. 10 maggio 2019 n. 126200); invece, era stato precisato che l’attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’ISA, l’attivazione di attività di controllo (circ. Agenzia delle Entrate 9 settembre 2019 n. 20, § 1.1).
 

(MF/ms)




Risorse camerali per la redazione del report di sostenibilità territoriale: da aprile entro novembre 2026

Si segnala che è aperto, presso la Camera di Commercio Como-Lecco, l’avviso pubblico per aderire al servizio di accesso e accompagnamento alla redazione e pubblicazione del rapporto di sostenibilità di territorio, uno strumento avanzato, sviluppato in collaborazione con SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana) e AITI (Associazione industrie ticinesi). 
L’iniziativa vuole promuovere modelli di sviluppo sostenibile supportando le imprese del territorio nella rendicontazione dei propri impatti socio-ambientali.
Il servizio comprende un percorso particolarmente indicato per imprese strutturate o per realtà che hanno già maturato esperienza con il report semplificato e cercano maggiore rigore quantitativo. 
Attraverso una piattaforma dedicata, le aziende possono: 
  • utilizzare un format standardizzato allineato agli standard europei per le PMI (VSME);
  • misurare puntualmente l’impatto socio-ambientale e definire target di miglioramento;
  • personalizzare il documento con grafiche e contenuti aziendali;
  • ottenere un report di alta qualità pronto per la stampa e la pubblicazione.
L’iniziativa è rivolta a 10 imprese lariane che riceveranno gratuitamente l’accesso alla piattaforma dedicata e 10 ore di assistenza tecnica personalizzata per la redazione. Il valore del servizio, configurato come aiuto di Stato “indiretto” in regime de minimis, è stimato in 2.000,00 euro.

Tutti i dettagli al link camerale: cliccare qui 

L’Avviso è aperto sino al raggiungimento del numero di 10 imprese, e comunque non oltre il 30 novembre 2026. Le domande saranno accolte in ordine cronologico sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
 
(SN/am)

 




Nota integrativa di bilancio: alcune novità sulle informazioni da evidenziare

La qualità informativa del bilancio si misura, in larga parte, nella Nota integrativa, dove trovano esplicitazione i criteri adottati, le scelte discrezionali e i rischi sottostanti ai valori esposti.

È in questa sede che il bilancio supera la dimensione meramente quantitativa e diventa effettivamente interpretabile, consentendo di valutare la coerenza tra numeri, decisioni gestionali e contesto operativo.

Come ogni anno, anche nel bilancio 2025 emergono alcune novità e aree critiche che meritano di essere analizzate con particolare attenzione, sia sotto il profilo valutativo sia, soprattutto, sotto quello informativo.

Un primo profilo riguarda gli emendamenti ai principi contabili nazionali pubblicati dall’OIC nel 2025, applicabili obbligatoriamente a partire dai bilanci 2026, ma adottabili in via anticipata. In caso di opzione per l’applicazione anticipata, la Nota integrativa deve esplicitare la scelta effettuata, indicando se la prima applicazione sia avvenuta secondo il criterio retrospettivo ovvero prospettico, ai sensi dell’OIC 29.

È inoltre necessario descrivere puntualmente le aree interessate dagli emendamenti, che riguardano, in particolare, il trattamento delle operazioni con opzione di riacquisto/rivendita, la classificazione degli effetti economici connessi all’attualizzazione dei fondi di smantellamento e ripristino, i criteri di ammortamento di specifiche immobilizzazioni immateriali e la rilevazione dell’imposta sostitutiva in caso di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta. L’informativa deve inoltre dare conto degli effetti derivanti dall’adozione, anche solo in termini qualitativi, evitando formulazioni generiche e non verificabili.

Un secondo ambito di particolare attenzione riguarda la gestione delle perdite emerse negli esercizi 2020, 2021 e 2022.
Con riferimento alle perdite “cristallizzate” nel 2020, la sospensione degli obblighi di copertura prevista dalla normativa emergenziale è venuta meno con l’assemblea di approvazione del bilancio 2025. Ne consegue che la Nota integrativa deve dare evidenza delle determinazioni assunte in ordine alla loro copertura, qualora nel quinquennio gli utili conseguiti non siano stati sufficienti a ridurre la perdita al di sotto del terzo del capitale sociale. Dovranno inoltre essere illustrati gli effetti sul patrimonio netto e sulla struttura del capitale, anche in termini di equilibrio finanziario prospettico. In presenza di perdite riferibili agli esercizi 2021 e/o 2022, per le quali la sospensione opera ancora nei limiti temporali previsti, è opportuno fornire un’informativa chiara sulla loro natura, sull’orizzonte di copertura e sulle eventuali implicazioni in termini di continuità aziendale.

Sempre in ottica di trasparenza informativa, merita attenzione la deroga prevista per i titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente, al ricorrere di specifiche condizioni, di non iscrivere i titoli al minor valore di mercato. L’utilizzo della deroga richiede un’informativa puntuale, con indicazione dei criteri adottati, delle motivazioni sottostanti, degli importi interessati e degli effetti potenziali sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, anche in termini di rischi latenti.

Infine, nel bilancio 2025 assume particolare rilevanza l’informativa sui fatti successivi alla chiusura dell’esercizio, soprattutto con riferimento ai rischi connessi al contesto geopolitico. In presenza di eventi rilevanti intervenuti dopo la data di bilancio, è necessario distinguere tra fatti che incidono sui valori di bilancio e fatti che richiedono esclusivamente informativa, fornendo in quest’ultimo caso una descrizione chiara della natura degli eventi e delle possibili conseguenze sulla gestione futura. In tale ambito, un’attenzione specifica deve essere posta ai rischi legati a tensioni internazionali, volatilità dei mercati, incremento dei costi e criticità nelle catene di approvvigionamento, con particolare riguardo alla loro possibile incidenza sulla continuità aziendale.

In sintesi, la Nota integrativa del bilancio 2025 deve configurarsi come una rappresentazione sostanziale, capace di rendere intelligibili le scelte effettuate e di evidenziare i principali fattori di rischio e incertezza che caratterizzano il contesto operativo dell’impresa.
 

(MF/ms)




Locazioni brevi: pubblicata la nuova guida ma senza i chiarimenti attesi

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato, ad aprile 2026, la Guida sulle locazioni brevi, senza fornire, però, le indicazioni più attese dagli operatori di settore, ovvero quelle relative alla gestione del “passaggio” della locazione breve al regime imprenditoriale, dovuta al superamento della soglia che fa scattare la presunzione di imprenditorialità, dimezzata dall’ultima legge di bilancio.

Va ricordato, infatti, che l’art. 1 comma 17 della L. 199/2025, modificando l’art. 1 comma 595 della L. 178/2020, ha ridotto a due il numero massimo di appartamenti destinati a locazione breve compatibile con l’esercizio dell’attività in forma non imprenditoriale.

In forza della nuova disposizione, in pratica, a partire dal periodo di imposta 2026, la disciplina delle locazioni brevi, di cui all’art. 4 del DL 50/2017, è compatibile con la “destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo d’imposta”.

La soglia è stata dimezzata rispetto a quella applicabile dal periodo di imposta 2021 al 2025, quando la locazione breve era compatibile con la destinazione a tale attività di 4 appartamenti per periodo di imposta.

La Guida delle Entrate, recentemente aggiornata, prende atto di questa novità, ma non presenta altre indicazioni di rilievo rispetto all’edizione precedente (agosto 2024).
 

(MF/ms)




Istat indice marzo 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di Marzo 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,5% (variazione annuale) e a + 3,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,125 % e + 2,40 %.
 
(MS/ms)
 



Allarme di sindacati e Unionchimica Confapi: “Filiera materie plastiche a rischio a causa del conflitto in Medio Oriente. Effetto domino con l’aumento dei prezzi”

Unionchimica Confapi e le organizzazioni sindacali di settore – Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil – lanciano un forte allarme per la situazione della filiera delle materie plastiche e dei prodotti chimici che, in conseguenza del conflitto in corso in Medio Oriente, sta peggiorando rapidamente.
“Gli aumenti eccezionali dei prezzi che si stanno registrando, unitamente alle crescenti difficoltà sul fronte degli approvvigionamenti – dichiara la Presidente di Unionchimica, Daniela Ramello – prospettano un serio rischio di shortage con effetti a catena lungo tutta la filiera”.
Tra febbraio e marzo 2026, il prezzo dei polimeri in granuli ha subito aumenti minimi dal 25% fino al 60/70%, trascinando verso l’alto anche i rigranulati e annullando quindi il vantaggio economico del riciclo.
Il prezzo delle resine sta subendo aumenti che variano tra il 12% e 35%, a seconda della natura chimica, portando a rialzi ben più ampi e senza precedenti di tutti i prodotti da esse derivati.
Ancor più preoccupante appare il fatto che tali aumenti interessino anche materiali che vengono dichiarati di origine diversa da quella medio-orientale o asiatica.
“Per le nostre piccole e medie industrie l’aumento dei costi è però solo una parte del problema: il rischio di esaurimento scorte comincia infatti a essere concreto e sempre più preoccupante.
Siamo di fronte ad una crisi operativa e finanziaria, con un’oggettiva difficoltà nel pianificare la produzione anche a brevissimo termine e una forte erosione dei margini industriali che stanno mettendo a serio rischio la continuità produttiva. La filiera chimica e quella della trasformazione delle materie plastiche – aggiunge Ramello – svolgono un ruolo strategico nel sistema produttivo del Paese essendo coinvolte in tutti i settori industriali, con effetti diretti e rapidi su tutta l’industria e sui consumatori”.
Dal fronte sindacale, il conflitto in corso pone problematiche sia immediate che di prospettiva. Nel breve c’è forte preoccupazione per l’aumento indiscriminato dei prezzi e delle utenze che possono colpire le famiglie, nel medio periodo invece potrebbe innescarsi una spirale negativa che metta a rischio, più in generale, l’occupazione, la trasparenza dei rapporti commerciali e il pieno rispetto dei ccnl di lavoro applicati.
Per evitare i suddetti rischi, con identica determinazione e celerità, Unionchimica e Organizzazioni sindacali si impegnano, a tutela del mondo dell’impresa e del lavoro, a costruire elementi concreti e condivisi per prevenire fenomeni di illegalità e di sfruttamento.
Diventa per cui essenziale richiedere interventi mirati sul settore e contemporaneamente politiche industriali che guardino al futuro ridisegnando il modello di sviluppo con l’utilizzo di risorse pubbliche e private che affrontino i nuovi percorsi di transizione e che portino l’impresa a poter effettuare investimenti per l’innovazione tecnologica garantendo i livelli occupazionali e il mantenimento dei siti produttivi in Italia.
In questo contesto le politiche europee, soprattutto in un periodo di guerra, assumono una rilevanza importante in percorsi di multilateralismo che possano determinare l’uscita dai conflitti per passare da una economia di guerra a una di sviluppo e pace.
“Di fronte a questo scenario siamo fortemente preoccupati della tenuta occupazionale del settore, perché quasi sempre la necessità di riduzione dei costi va a colpire la catena più debole del sistema, ovvero i lavoratori, che potrebbero trovarsi di fronte a scelte radicali delle aziende, con impatti importanti sui livelli dimensionali delle imprese in termini di occupazione, e con ricadute sociali drammatiche” – affermano le Segreterie Nazionali di Filctem Femca e Uiltec.
Unionchimica e le organizzazioni sindacali chiedono quindi con urgenza un monitoraggio continuo dell’andamento dei prezzi, misure straordinarie a sostegno della liquidità delle imprese e rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, oltre ad interventi per garantire la continuità degli approvvigionamenti e ad un’azione a livello nazionale ed europeo di sterilizzazione dei costi energetici e dei trasporti, sia per le aziende che per i lavoratori, che già incidono in maniera significativa sulla produttività delle aziende e sui bilanci familiari dei cittadini.
 




Bando Voucher AI 2026: contatti dei partner tecnologici

In merito al Bando voucher AI della Camera di Commercio Lecco Sondrio, di cui avevamo scritto nella circolare 231 del 9 aprile 2026, comunichiamo i contatti dei partner tecnologici/erogatori coinvolti:

per TEF Bridge, con il supporto tecnico-scientifico del Politecnico di Milano, il responsabile è Andrea Talamini, contattabile ai seguenti recapiti:

per Comonext, la responsabile è Alice Scazzosi, contattabile ai seguenti recapiti: 

(MS/am)




Dagli obblighi EPR al RENAP: appello ai consorziati Conai

RENAP significa Registro Nazionale dei Produttori. Come si vede nel sito istituzionale, il RENAP comprende più registri, nati per adempiere gli obblighi EPR (Responsabilità Estesa del Produttore).

Il Consorzio nazionale imballaggi Conai sta segnalando che sarà attivato il Registro Nazionale dei Produttori di Imballaggi (RENAP), obbligatorio per tutte le imprese che immettono imballaggi sul mercato (non solo produttori ma anche utilizzatori). Conai svolgerà il compito di trasmettere i dati dei suoi consorziati al MASE, previa verifica dei dati stessi. 
L’iscrizione comporta l’obbligo di:

  • comunicare i dati sugli imballaggi immessi;
  • indicare il Consorzio tramite cui si adempiono gli obblighi ambientali (EPR);
  • mantenere aggiornati e corretti i dati (soggetti a controlli);
  • sostenere eventuali costi amministrativi previsti.
Viene quindi richiesto di verificare e confermare i propri dati entro 15 giorni, tramite il link di una Pec, per consentire la corretta trasmissione al RENAP.

Si allega la comunicazione di Conai.
 

(SN/am)