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Benessere sul lavoro: “Gestione dell’ansia: un focus sulla disassuefazione dal fumo”

In tema di benessere sul lavoro, si segnala la nuova iniziativa di ATS Brianza, area salute, rivolta alle aziende del territorio.

“Gestione dell’ansia: un focus sulla disassuefazione dal fumo”
Venerdì 22 novembre 2024 dalle 14:30 alle 15:30
Webinar gratuito su Microsoft Teams.

Come relatore interviene il dott. Marco Piana, psicologo, esperto in prevenzione delle dipendenze.

Si focalizzerà sulla gestione dell’ansia senza ricorrere a cattive abitudini. Nello specifico, lo psicologo rivolgerà particolare attenzione alla dipendenza da fumo condividendo le strategie di disassuefazione e le implicazioni derivanti dall’associazione degli stati d’ansia al gesto di fumare.
Integrando iniziative di cessazione del fumo nei programmi WHP (Workplace Health Promotion), le aziende possono contribuire significativamente a migliorare la salute e il benessere dei loro dipendenti, riducendo l’incidenza di malattie correlate al fumo come malattie cardiovascolari, tumori e malattie respiratorie.

Per partecipare occorre iscriversi: Webinar “Gestione dell’ansia: un focus sulla disassuefazione dal fumo”

Per tutte le attività in tema di promozione della salute nelle imprese si può consultare l’apposita pagina sul sito Ats Brianza. Si ricorda che l’iscrizione al programma WHP consente di ottenere i benefici sul modello OT23 dell’Inail.

(SN/am)




Formazione del preposto: in un interpello arrivano i chiarimenti ministeriali

Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato recentemente pubblicato l’interpello n.6/2024 di ottobre sul tema della formazione necessaria per la figura del preposto.

La domanda tocca il tema della frequenza e dei contenuti della formazione, in attesa che il nuovo accordo stato regioni che dovrebbe andare in approvazione in questi giorni, chiarisca definitivamente le regole da seguire in futuro.

Si allega il testo integrale dell’interpello e si riassume di seguito che la risposta scritta ufficializza il fatto che, senza la definizione dei contenuti della formazione biennale obbligatoria per il preposto, si tengono in essere gli obblighi e le condizioni previgenti di formazione e aggiornamento quinquennale.

(SN/am)




Riapertura dei termini per aderire al Concordato Preventivo Biennale

Nella riunione del Consiglio dei Ministri svoltasi il 12 novembre è stata approvata l’annunciata riapertura dei termini per applicare il concordato preventivo biennale 2024-2025; i contribuenti che non hanno aderito entro lo scorso 31 ottobre avranno quindi tempo fino al prossimo 12 dicembre per cambiare idea e accettare il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate.

La proroga verrà introdotta con un decreto legge ad hoc, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe avvenire a stretto giro; stando alle prime anticipazioni, tale DL non verrà convertito in legge e le disposizioni ivi contenute confluiranno in un emendamento al DL 155/2024, attualmente all’esame del Senato e da convertire entro il 18 dicembre.

I contribuenti e i loro consulenti avranno quindi un ulteriore mese di tempo per riflettere sull’opportunità di aderire o meno al concordato preventivo biennale; la proroga dei termini era stata nelle ultime settimane richiesta da più parti a causa delle obbiettive incertezze riguardanti diversi aspetti del nuovo istituto, indirettamente riconosciute anche dall’Agenzia delle Entrate, che dopo aver pubblicato nel mese di settembre una corposa circolare recante “i primi chiarimenti sistematici”, ha poi diffuso per tutto il mese di ottobre ulteriori precisazioni sotto forma di risposte a FAQ, esaminando sia casi particolari che questioni di interesse generale.

La riapertura dei termini dovrebbe riguardare solo i contribuenti che hanno presentato il modello REDDITI 2024 entro il 31 ottobre; i soggetti che non hanno rispettato tale termine, presentando la dichiarazione tardivamente (le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono comunque considerate valide), non potranno quindi aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025.

Il DL in esame potrebbe, inoltre, introdurre un’ulteriore condizione per beneficiare della proroga; secondo le prime anticipazioni, infatti, l’adesione al CPB oltre il 31 ottobre ed entro il 12 dicembre sarebbe possibile a condizione che il contribuente accetti di dichiarare per il biennio 2024-2025 (solo per il 2024, in caso di contribuenti in regime forfetario) un importo superiore rispetto al reddito determinato per il 2023 in sede di presentazione della dichiarazione originaria.

Al momento si tratta di un’anticipazione che potrà trovare conferma solo dopo la pubblicazione del testo definitivo del DL in Gazzetta Ufficiale.

La misura è stata accolta con favore dal CNDCEC il quale ha rilevato, in un comunicato stampa, che la stessa “costituisce una possibilità che potrebbe fornire un ulteriore contributo in termini di incassi da finalizzare al taglio della pressione fiscale per le famiglie italiane”. Più critica l’Associazione nazionale commercialisti, soprattutto sulla limitazione della proroga solo ai soggetti che hanno tempestivamente presentato la dichiarazione; a giudizio dell’ANC sarebbe in un certo senso “discriminante” nei confronti di quei contribuenti che, potendo, decidono di trasmettere la dichiarazione successivamente alla scadenza ordinaria.

Sotto un diverso profilo, l’analisi del testo definitivo del DL permetterà di chiarire se le adesioni tardive al concordato preventivo biennale (vale a dire, quelle effettuate entro il 12 dicembre) consentano o meno l’ingresso al regime del ravvedimento 2018-2022 collegato al CPB; l’art. 2-quater del DL 113/2024, che disciplina tale istituto, attualmente prevede infatti che la misura sia riservata ai contribuenti “che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale”.

La riapertura dei termini per aderire al CPB si incrocia, inoltre, con la scadenza del termine per il versamento del secondo acconto, che dovrebbe restare fermo al prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato); considerato che l’adesione o meno al concordato preventivo biennale ha effetti anche sulla determinazione della seconda o unica rata di acconto, possono quindi verificarsi due situazioni:

 
  • il contribuente aderisce al CPB al più tardi entro il 2 dicembre; in tal caso, gli acconti potranno essere determinati tenendo conto degli effetti del concordato e versati nei termini;
  • il contribuente aderisce al CPB nel periodo 3-12 dicembre; in tal caso, gli acconti dovranno essere comunque versati entro il 2 dicembre, con ricorso al ravvedimento operoso per sanare eventuali versamenti inferiori a quanto effettivamente dovuto.
Acconti con maggiorazione

In merito, si ricorda che i contribuenti che applicano il concordato preventivo biennale e scelgono di determinare l’acconto 2024 con il metodo storico devono versare, oltre agli importi dovuti a tale titolo, anche una maggiorazione (con aliquote variabili per imposte dirette, IRAP e contribuenti in regime forfetario) sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo precedente.

(MF/ms)
 




Gli omaggi natalizi da parte delle imprese

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie è frequente la concessione di omaggi da parte delle imprese.

La disciplina degli omaggi non è stata oggetto di particolari modifiche rispetto allo scorso anno; l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi prevista dall’art. 10 del Ddl. di bilancio opererebbe infatti dal 2025.

Si riepilogano, pertanto, i tratti salienti dell’attuale disciplina degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi.

Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggetto non supera 50 euro.

Diversamente, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal citato art. 108 comma 2.

Al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono.

Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto, ai fini della deducibilità, ai suddetti limiti previsti per le spese di rappresentanza “generali” (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.4).

Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni “autoprodotti”, rileva il valore di mercato dell’omaggio, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Tale valore, tuttavia, rileva unicamente al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata; una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro (ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2014). Qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale.

Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80 euro e un costo di produzione di 40 euro, l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato pari a 80 euro, superiore quindi al limite di 50 euro), ma ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40 euro (costo di produzione effettivo).

Nel caso in cui, invece, l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40 euro e un costo di produzione pari a 30 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30 euro.

Poiché la norma fa espresso riferimento ai “beni distribuiti gratuitamente” di modico valore, la stessa non è riferibile alle spese relative a servizi (circ. n. 34/2009, § 5.4). Di conseguenza, le prestazioni gratuite di servizi sono deducibili dal reddito d’impresa soltanto ove rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”.

In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, se per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR, in capo ai dipendenti i beni ricevuti sono generalmente oggetto di tassazione ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR.

Non sono tuttavia imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta non superino, assieme all’ammontare degli altri fringe benefit, l’importo di 258,23 euro ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR, elevato per il 2024 a 1.000 o a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico (art. 1 commi 16-17 della L. 213/2023).

Sono considerati fringe benefit anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR).

Quanto alle spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti, malgrado non siano di rappresentanza, l’art. 100 comma 1 del TUIR stabilisce che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Tale principio opera anche nell’ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda (ris. n. 34/2004), come, ad esempio, nel caso di un ristorante. Occorre, però, considerare anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.

 

(MF/ms)




Intrastat: chiarimenti su sanzioni e ravvedimento

A seconda della tipologia di violazioni commesse, gli adempimenti connessi agli elenchi Intrastat possono essere sanati o meno in ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Diciamo subito che per le violazioni di tipo statistico ossia relative ai dati di tipo statistico, la norma da prendere in considerazione è l’art. 34, comma 5, del D.L. n. 41/1995, che rinvia all’art. 11 del D.Lgs. n. 322/1989 il quale stabilisce una sanzione: da 206 a 2.065 euro per le violazioni commesse da persone fisiche; da 516 a 5.164 euro in caso di enti e società.

Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso.

Per tale tipo di violazioni che non hanno natura tributaria non è ammesso il ravvedimento operoso.

Per le violazioni di tipo fiscale invece si potrà ricorrere al ravvedimento.

La sanzione va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun degli elenchi non trasmessi o trasmessi in ritardo (art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997).

Viene sanzionata anche la tardività nell’invio e la violazione non è mai meramente formale (Agenzia delle Entrate, ris. 16 febbraio 2005, n. 20).

La sanzione è ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici.

La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.

Sulle sanzioni dovranno essere calcolate le riduzioni da ravvedimento.
 

Correzione Intrastat Omesso/invio tardivo
 
Riduzione
 
Importo da versare Ipotesi di ravvedimento
1/9 € 55,56 Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione
1/8 € 62,50 Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
1/7 € 71,43 Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
Ecc.  
Non si applica l’abbattimento a 1/10 perché tale riduzione riguarda solo la presentazione delle dichiarazioni.
 
(MF/ms)



Presentazione romanzo “Una casa di ferro e di vento – Storia della famiglia Badoni”

Martedì 26 novembre 2024, alle ore 18, presso la nostra sede alla presentazione del romanzo appena pubblicato "Una casa di ferro e di vento – Storia della famiglia Badoni" (Editrice Nord), alla presenza dei due autori Lorenzo Bonini e Paolo Valsecchi.

La trama:
"Della grande fabbrica non resta più niente, e Villa Badoni è ormai irriconoscibile. Eppure per Marta, ultima discendente della famiglia, quella grande casa è ancora un luogo dell’anima, il palcoscenico su cui, per decenni, si sono dipanate le esistenze delle sorelle Badoni. Come Laura, la primogenita ribelle e amante della libertà, che dopo essere scappata in America per amore di un intellettuale antifascista torna a casa col cuore spezzato ma lo spirito indomito. Come Sofia, alla quale uno sfortunato incidente sottrae troppo presto l’uomo della vita. Come Piera, anima fragile e solitaria, che riesce a esprimersi davvero solo grazie alla poesia. E come Adriana, che dedica la giovinezza all’impresa di famiglia, per poi compiere una scelta apparentemente sconvolgente…
Al centro di questo microcosmo tutto al femminile si staglia lui, il patriarca, Giuseppe Riccardo Badoni: l’imprenditore visionario dall’ambizione sfrenata, che grazie al ferro prodotto dai suoi stabilimenti di Lecco diventa protagonista dell’industrializzazione del Paese e della ricostruzione del secondo dopoguerra; il padre amorevole di undici figlie, che però non riuscirà mai ad accettare la tragica morte dell’unico erede maschio, designato alla guida dell’azienda; l’uomo che non si è mai concesso un momento di debolezza e che tuttavia ha affidato i suoi segreti più intimi alle pagine di un diario, lo stesso diario che adesso è tra le mani di Marta.
Così, attraverso le voci delle donne di casa Badoni, prende vita la storia intima di una famiglia straordinaria che ha attraversato il Novecento italiano".

Per partecipare è obbligatoria l'iscrizione CLICCANDO QUI 

 




Risultati analisi congiunturale: rassegna stampa

Gli ariticoli pubblicati dopo il lancio del nostro comunicato stampa sull’analisi congiuntutale relativi al terzo trimestre 2024. 

 
 




25° Consorzio Adda Energia: convegno “Costi energetici la zavorra delle imprese italiane”

Informiamo le aziende associate che il Consorzio Adda Energia quest’anno festeggia 25 anni di fondazione, in occasione dell’anniversario abbiamo organizzato un convegno sul tema energia di estrema attualità per gli imprenditori a cui siamo lieti di invitarti.
 
Costi energetici: la zavorra delle imprese italiane
Venerdì 15 novembre 2024, ore 11
Sede Confapi Lecco Sondrio
via Pergola 73, Lecco

 

Interverranno:
Stefano Besseghini, presidente Arera (Autorità nazionale per l’energia)
Ambrogio Bonfanti, presidente Consorzio Adda Energia
Luigi Sabadini, presidente Unionmeccanica nazionale
Luca Pagni, giornalista La Repubblica esperto in temi energetici
 
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI 

In allegato la locandina. 

(RP/am)




Indagine congiunturale III trimestre: il 73% delle pmi dichiara un rallentamento della domanda

Calo del fatturato, della produzione, degli ordini. Riduzione dell’utilizzo degli impianti e freno tirato per gli investimenti. E’ un quadro allarmante quello che scaturisce dai risultati dell’indagine congiunturale relativa al terzo trimestre del 2024 che il centro studi di Confapi Lombardia ha realizzato intervistando un centinaio di aziende associate a Confapi Lecco Sondrio.

Il trend al ribasso dei numeri del 2024 viene confermato dall’ultima indagine che ha analizzato il lavoro relativo al periodo estivo e della ripresa delle pmi del nostro territorio. La causa principale di questa “depressione” è la contrazione della domanda segnalata da più di metà delle imprese intervistate: il 73% dichiara un progressivo rallentamento di questa. Nel terzo trimestre del 2024 c’è stata una contrazione di fatturato per il 56%, di produzione del 60% e degli ordini del 53%: un quadro decisamente negativo per le associate.
Riguardo ai mercati di riferimento, quelli stranieri rimangono sempre un problema come nei mesi precedenti; la crisi della Germania sta ovviamente peggiorando la situazione essendo il partner principale di riferimento delle nostre aziende. A questo, ora, si aggiunge anche una contrazione per dal mercato italiano, prima unico riferimento positivo. Per 72 imprese su 100 si registra una diminuzione della domanda in questo senso. Il calo del fatturato è del 65% riguardo al mercato interno, del 69% riguardo a quello europeo e del 61% rispetto a quello extra-Ue.
E quali sono gli effetti di questa crisi? La riduzione dell’utilizzo degli impianti per il 45% che avrà ripercussione sull’impiego del personale: salirà il ricorso alla cassa integrazione, occupazione prevista in calo.

E’ ormai evidente – dichiara il presidente di Confapi Lecco Sondrio Enrico Vavassori il periodo negativo non si ferma, anzi sta peggiorando. E’ una curva negativa che non inverte la rotta ed è causata principalmente dal calo di ordini importante. Il nostro territorio è storicamente un partner strategico e consolidato della Germania, ora i tedeschi sono in crisi e le conseguenze le subiamo anche noi. L’alternativa per scuotere questa situazione è trovare nuovi mercati con cui lavorare, ma non è così semplice e non è una cosa così immediata. Il rapporto solido con la Germania è stato costruito in decenni di lavoro insieme. Stiamo alla finestra, ma di certo non è un momento facile per le nostre aziende”.

Cliccando qui è possibile leggere il report completo con i risultati dell’indagine. 

Anna Masciadri
Ufficio stampa 




Uffici Confapi Lecco Sondrio non raggiungibili domani dalle ore 14 alle 16.30

Informiamo le Aziende Associate che nel pomeriggio di domani, 8 novembre 2024, dalle ore 14 alle 16.30 circa, i nostri uffici non saranno raggiungibili a causa di un’interruzione di energia elettrica per dei lavori in zona. 

(MP/am)