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Presentazione romanzo “Una casa di di ferro e di vento – Storia della famiglia Badoni”

Informiamo le aziende associate che martedì 26 novembre 2024, alle ore 18, presso la nostra sede alla presentazione del romanzo appena pubblicato “Una casa di ferro e di vento – Storia della famiglia Badoni” (Editrice Nord), alla presenza dei due autori Lorenzo Bonini e Paolo Valsecchi.

 

La trama:
Della grande fabbrica non resta più niente, e Villa Badoni è ormai irriconoscibile. Eppure per Marta, ultima discendente della famiglia, quella grande casa è ancora un luogo dell’anima, il palcoscenico su cui, per decenni, si sono dipanate le esistenze delle sorelle Badoni. Come Laura, la primogenita ribelle e amante della libertà, che dopo essere scappata in America per amore di un intellettuale antifascista torna a casa col cuore spezzato ma lo spirito indomito. Come Sofia, alla quale uno sfortunato incidente sottrae troppo presto l’uomo della vita. Come Piera, anima fragile e solitaria, che riesce a esprimersi davvero solo grazie alla poesia. E come Adriana, che dedica la giovinezza all’impresa di famiglia, per poi compiere una scelta apparentemente sconvolgente…
Al centro di questo microcosmo tutto al femminile si staglia lui, il patriarca, Giuseppe Riccardo Badoni: l’imprenditore visionario dall’ambizione sfrenata, che grazie al ferro prodotto dai suoi stabilimenti di Lecco diventa protagonista dell’industrializzazione del Paese e della ricostruzione del secondo dopoguerra; il padre amorevole di undici figlie, che però non riuscirà mai ad accettare la tragica morte dell’unico erede maschio, designato alla guida dell’azienda; l’uomo che non si è mai concesso un momento di debolezza e che tuttavia ha affidato i suoi segreti più intimi alle pagine di un diario, lo stesso diario che adesso è tra le mani di Marta.
Così, attraverso le voci delle donne di casa Badoni, prende vita la storia intima di una famiglia straordinaria che ha attraversato il Novecento italiano”.

 
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI 

In allegato la locandina.

(AM/am)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di ottobre 2024

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di ottobre 2024 indice pari a 120,1.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 ottobre 2024 al 14 novembre 2024, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 2,006939%.

 

 
(FV/fv)




Convegno 25 anni Consorzio Adda Energia: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo l’evento del 15 novembre 2024. 




25esimo Consorzio Adda Energia: “Chiediamo subito più tutela per le pmi”

Più attenzione e maggiore tutela per le piccole e medie imprese, è quello che è emerso dal convegno “Costi energetici: la zavorra delle imprese italiane” e ciò che gli imprenditori hanno chiesto a Stefano Besseghini, presidente dell’Arera (Autorità nazionale per l’energia) presente al tavolo dei relatori in occasione dell’incontro organizzato per il 25esimo anniversario di fondazione del Consorzio Adda Energia di Confapi Lecco Sondrio.
Dopo i saluti iniziali del presidente del Consorzio Ambrogio Bonfanti, che ha ricordato il contesto in cui è nato il soggetto e si è evoluto nel corso di questi anni, il convegno è stato introdotto da Luca Pagni, giornalista del quotidiano La Repubblica, esperto di temi energetici, che ha contestualizzato il momento delicatissimo e di grandi cambiamenti in cui ora il mercato italiano energetico si sta muovendo: prezzi in balia di eventi mondiali come guerre, il ruolo della Russia e degli Stati Uniti in enorme cambiamento. E poi ha parlato dei grandi temi di attualità nel mondo energetico: le centrali nucleari e la green economy.

A seguire sul palco sono saliti Bonfanti, il presidente di Unionmeccanica nazionale Luigi Sabadini e Stefano Besseghini che in un’ora di dibattito hanno cercato di sviscerare le tematiche sollevate dal giornalista. “Continuano a raccontarci tutti che le pmi sono spina dorsale di questo Paese – tuona Sabadini – nella realtà siamo considerati peggio di una lisca di pesce, soprattutto riguardo ai temi energetici, non siamo tutelati”.

Per cercare di non subire così pesantemente le montagne russe delle oscillazioni dei prezzi Besseghini ha proposto di: “Seguire le indicazioni dell’Unione europea e quindi puntare, almeno parzialmente, sulle rinnovabili, per essere autonomi e non così soggetti all’andamento imprevedibile del mercato”.
Al termine del convegno il presidente Ambrogio Bonfanti ha premiato le aziende fondatrici del Consorzio Adda Energia: Giuseppe e fratelli Bonaiti Srl, Castelli Pietro Srl, Flacon Service Srl, Inac Spa, Me-Sar Srl, Metallurgica Frigerio Spa, MLSL Spa, Officine Santafede Spa, SMV Forging srl, Trafilerie di Valgreghentino Spa.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Richiesta di riscontro sull’applicazione dell’art.12 del Regolamento UE n. 883/2014

Il Ministero affari esteri ci segnala che la Direzione Generale Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA) della Commissione europea ha condiviso il formulario disponibile al seguente link EUSurvey – Survey, volto a raccogliere il feedback di associazioni e imprese sull’applicazione dell’articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014.

Segnaliamo che l’articolo 12g del regolamento prevede l’obbligo di inserire una clausola di “non riesportazione verso la Russia” nei contratti di vendita di beni.
Per ulteriori dettagli e per la compilazione del formulario, si invita a consultare il link presente nel sito web della DG FISMA (Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine – European Commission).

Il termine ultimo per inviare i feedback è fissato per il 24 novembre 2024 alle ore 23:59 (CET).

(MP/am)




Sostenibilità: percorso di formazione STEPS

Si informano gli Associati che la Camera di Commercio ha attivato un nuovo percorso di formazione denominato STEPS che si rivolge alle figure chiamate ad occuparsi di sostenibilità.
Il programma formativo guida le imprese verso l’adozione di strategie di sostenibilità e di responsabilità sociale (CSR). Il percorso STEPS offre ai partecipanti l’opportunità di apprendere come redigere un rapporto di sostenibilità, allineandosi alla normativa europea CSRD, attraverso un processo graduale. E’ però possibile anche una partecipazione non continuative a singole giornate di formazione.

Fra i destinatari della proposta sono annoverati i responsabili aziendali di qualunque settore con almeno 15 dipendenti. Tutti i dettagli al link camerale cliccando qui

La richiesta di iscrizione dovrà essere inviata compilando il modulo entro l’8 gennaio 2025.

Si allega la brochure del corso.

(SN/am)

 




Benessere sul lavoro: “Gestione dell’ansia: un focus sulla disassuefazione dal fumo”

In tema di benessere sul lavoro, si segnala la nuova iniziativa di ATS Brianza, area salute, rivolta alle aziende del territorio.

“Gestione dell’ansia: un focus sulla disassuefazione dal fumo”
Venerdì 22 novembre 2024 dalle 14:30 alle 15:30
Webinar gratuito su Microsoft Teams.

Come relatore interviene il dott. Marco Piana, psicologo, esperto in prevenzione delle dipendenze.

Si focalizzerà sulla gestione dell’ansia senza ricorrere a cattive abitudini. Nello specifico, lo psicologo rivolgerà particolare attenzione alla dipendenza da fumo condividendo le strategie di disassuefazione e le implicazioni derivanti dall’associazione degli stati d’ansia al gesto di fumare.
Integrando iniziative di cessazione del fumo nei programmi WHP (Workplace Health Promotion), le aziende possono contribuire significativamente a migliorare la salute e il benessere dei loro dipendenti, riducendo l’incidenza di malattie correlate al fumo come malattie cardiovascolari, tumori e malattie respiratorie.

Per partecipare occorre iscriversi: Webinar “Gestione dell’ansia: un focus sulla disassuefazione dal fumo”

Per tutte le attività in tema di promozione della salute nelle imprese si può consultare l’apposita pagina sul sito Ats Brianza. Si ricorda che l’iscrizione al programma WHP consente di ottenere i benefici sul modello OT23 dell’Inail.

(SN/am)




Formazione del preposto: in un interpello arrivano i chiarimenti ministeriali

Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato recentemente pubblicato l’interpello n.6/2024 di ottobre sul tema della formazione necessaria per la figura del preposto.

La domanda tocca il tema della frequenza e dei contenuti della formazione, in attesa che il nuovo accordo stato regioni che dovrebbe andare in approvazione in questi giorni, chiarisca definitivamente le regole da seguire in futuro.

Si allega il testo integrale dell’interpello e si riassume di seguito che la risposta scritta ufficializza il fatto che, senza la definizione dei contenuti della formazione biennale obbligatoria per il preposto, si tengono in essere gli obblighi e le condizioni previgenti di formazione e aggiornamento quinquennale.

(SN/am)




Riapertura dei termini per aderire al Concordato Preventivo Biennale

Nella riunione del Consiglio dei Ministri svoltasi il 12 novembre è stata approvata l’annunciata riapertura dei termini per applicare il concordato preventivo biennale 2024-2025; i contribuenti che non hanno aderito entro lo scorso 31 ottobre avranno quindi tempo fino al prossimo 12 dicembre per cambiare idea e accettare il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate.

La proroga verrà introdotta con un decreto legge ad hoc, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe avvenire a stretto giro; stando alle prime anticipazioni, tale DL non verrà convertito in legge e le disposizioni ivi contenute confluiranno in un emendamento al DL 155/2024, attualmente all’esame del Senato e da convertire entro il 18 dicembre.

I contribuenti e i loro consulenti avranno quindi un ulteriore mese di tempo per riflettere sull’opportunità di aderire o meno al concordato preventivo biennale; la proroga dei termini era stata nelle ultime settimane richiesta da più parti a causa delle obbiettive incertezze riguardanti diversi aspetti del nuovo istituto, indirettamente riconosciute anche dall’Agenzia delle Entrate, che dopo aver pubblicato nel mese di settembre una corposa circolare recante “i primi chiarimenti sistematici”, ha poi diffuso per tutto il mese di ottobre ulteriori precisazioni sotto forma di risposte a FAQ, esaminando sia casi particolari che questioni di interesse generale.

La riapertura dei termini dovrebbe riguardare solo i contribuenti che hanno presentato il modello REDDITI 2024 entro il 31 ottobre; i soggetti che non hanno rispettato tale termine, presentando la dichiarazione tardivamente (le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono comunque considerate valide), non potranno quindi aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025.

Il DL in esame potrebbe, inoltre, introdurre un’ulteriore condizione per beneficiare della proroga; secondo le prime anticipazioni, infatti, l’adesione al CPB oltre il 31 ottobre ed entro il 12 dicembre sarebbe possibile a condizione che il contribuente accetti di dichiarare per il biennio 2024-2025 (solo per il 2024, in caso di contribuenti in regime forfetario) un importo superiore rispetto al reddito determinato per il 2023 in sede di presentazione della dichiarazione originaria.

Al momento si tratta di un’anticipazione che potrà trovare conferma solo dopo la pubblicazione del testo definitivo del DL in Gazzetta Ufficiale.

La misura è stata accolta con favore dal CNDCEC il quale ha rilevato, in un comunicato stampa, che la stessa “costituisce una possibilità che potrebbe fornire un ulteriore contributo in termini di incassi da finalizzare al taglio della pressione fiscale per le famiglie italiane”. Più critica l’Associazione nazionale commercialisti, soprattutto sulla limitazione della proroga solo ai soggetti che hanno tempestivamente presentato la dichiarazione; a giudizio dell’ANC sarebbe in un certo senso “discriminante” nei confronti di quei contribuenti che, potendo, decidono di trasmettere la dichiarazione successivamente alla scadenza ordinaria.

Sotto un diverso profilo, l’analisi del testo definitivo del DL permetterà di chiarire se le adesioni tardive al concordato preventivo biennale (vale a dire, quelle effettuate entro il 12 dicembre) consentano o meno l’ingresso al regime del ravvedimento 2018-2022 collegato al CPB; l’art. 2-quater del DL 113/2024, che disciplina tale istituto, attualmente prevede infatti che la misura sia riservata ai contribuenti “che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale”.

La riapertura dei termini per aderire al CPB si incrocia, inoltre, con la scadenza del termine per il versamento del secondo acconto, che dovrebbe restare fermo al prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato); considerato che l’adesione o meno al concordato preventivo biennale ha effetti anche sulla determinazione della seconda o unica rata di acconto, possono quindi verificarsi due situazioni:

 
  • il contribuente aderisce al CPB al più tardi entro il 2 dicembre; in tal caso, gli acconti potranno essere determinati tenendo conto degli effetti del concordato e versati nei termini;
  • il contribuente aderisce al CPB nel periodo 3-12 dicembre; in tal caso, gli acconti dovranno essere comunque versati entro il 2 dicembre, con ricorso al ravvedimento operoso per sanare eventuali versamenti inferiori a quanto effettivamente dovuto.
Acconti con maggiorazione

In merito, si ricorda che i contribuenti che applicano il concordato preventivo biennale e scelgono di determinare l’acconto 2024 con il metodo storico devono versare, oltre agli importi dovuti a tale titolo, anche una maggiorazione (con aliquote variabili per imposte dirette, IRAP e contribuenti in regime forfetario) sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo precedente.

(MF/ms)
 




Gli omaggi natalizi da parte delle imprese

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie è frequente la concessione di omaggi da parte delle imprese.

La disciplina degli omaggi non è stata oggetto di particolari modifiche rispetto allo scorso anno; l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi prevista dall’art. 10 del Ddl. di bilancio opererebbe infatti dal 2025.

Si riepilogano, pertanto, i tratti salienti dell’attuale disciplina degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi.

Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggetto non supera 50 euro.

Diversamente, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal citato art. 108 comma 2.

Al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono.

Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto, ai fini della deducibilità, ai suddetti limiti previsti per le spese di rappresentanza “generali” (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.4).

Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni “autoprodotti”, rileva il valore di mercato dell’omaggio, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Tale valore, tuttavia, rileva unicamente al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata; una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro (ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2014). Qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale.

Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80 euro e un costo di produzione di 40 euro, l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato pari a 80 euro, superiore quindi al limite di 50 euro), ma ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40 euro (costo di produzione effettivo).

Nel caso in cui, invece, l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40 euro e un costo di produzione pari a 30 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30 euro.

Poiché la norma fa espresso riferimento ai “beni distribuiti gratuitamente” di modico valore, la stessa non è riferibile alle spese relative a servizi (circ. n. 34/2009, § 5.4). Di conseguenza, le prestazioni gratuite di servizi sono deducibili dal reddito d’impresa soltanto ove rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”.

In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, se per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR, in capo ai dipendenti i beni ricevuti sono generalmente oggetto di tassazione ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR.

Non sono tuttavia imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta non superino, assieme all’ammontare degli altri fringe benefit, l’importo di 258,23 euro ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR, elevato per il 2024 a 1.000 o a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico (art. 1 commi 16-17 della L. 213/2023).

Sono considerati fringe benefit anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR).

Quanto alle spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti, malgrado non siano di rappresentanza, l’art. 100 comma 1 del TUIR stabilisce che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Tale principio opera anche nell’ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda (ris. n. 34/2004), come, ad esempio, nel caso di un ristorante. Occorre, però, considerare anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.

 

(MF/ms)