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Concordato preventivo biennale 2025-2026: fissata la metodologia da utilizzare per i conteggi

È stato anticipato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il DM 28 aprile 2025 che definisce la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula la proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 ai soggetti che applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2024. In linea con la previsione dello schema di DLgs. correttivo non sono più contemplati tra i potenziali beneficiari del CPB i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014.

Il decreto, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si aggiunge ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 172928/2025, che ha approvato il modello CPB 2025/2026, e n. 195422/2025, che ha definito le modalità di trasmissione del predetto modello e della revoca dell’adesione alla proposta.

La metodologia è analoga a quella definita per il CPB 2024-2025 dal DM 14 giugno 2024.

La proposta di reddito e del valore della produzione netta è elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Più in particolare, partendo dal reddito dichiarato per il periodo d’imposta 2024, vengono previsti i seguenti passaggi:

  • la misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia ISA per i quali non sia stata raggiunta la piena affidabilità, in modo da definire una maggiore base imponibile;
  • la valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi d’imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
  • il confronto con valori di riferimento settoriali;
  • il criterio di formulazione della base IRAP;
  • la rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Mediante i criteri sopra indicati, viene formulata una proposta di reddito che porta al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale pari a 10 nell’arco dei due anni oggetto di concordato.

All’art. 4 del decreto viene confermata l’applicabilità delle circostanze eccezionali già individuate dall’art. 4 del DM 14 giugno 2024 che, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti.

Si tratta in particolare di:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
  • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  • cessione in affitto dell’unica azienda;
  • sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
Viene anche replicata la previsione della metodologia per il CPB 2024-2025 che consente di ridurre il reddito e il valore della produzione proposti in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 al ricorrere degli eventi sopra indicati (con l’eccezione della liquidazione e dell’affitto d’azienda). Infatti, in loro presenza viene applicata una riduzione:
  • del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  • del 20%, se la sospensione dell’attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
  • del 30%, con una sospensione dell’attività superiore a 120 giorni.
Gli eventi straordinari devono essersi verificati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.

In sede di compilazione del modello CPB 2025-2026 la presenza degli eventi eccezionali e la loro durata sono indicati al rigo P03 con i codici da 1 a 3.
 

(MF/ms)




Consultabili da oggi le dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2024

Le dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2024 (modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025) saranno disponibili on line, in modalità consultazione, a partire dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile 2025.

Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa n. 20, diffuso il 24 aprile, a seguito della pubblicazione del provvedimento n. 193922 del 23 aprile, con il quale sono state stabilite le nuove modalità di accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

L’operazione “dichiarazioni precompilate” si arricchisce quest’anno di ulteriori novità.

A decorrere dal 2025, è infatti possibile delegare l’accesso alla dichiarazione precompilata anche ad altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98, diversi da dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

Tale previsione trova compiuta attuazione con il citato provvedimento n. 193922/2025, il quale definisce, ai fini in esame, come “altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni”, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 322/98:

  • i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria (lett. b);
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche (lett. c);
  • i CAF-imprese (lett. d);
  • gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze o con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate emanati in attuazione della lett. e), ad esempio le associazioni e società tra professionisti, i c.d. “tributaristi”, i revisori legali e gli avvocati.
I suddetti soggetti possono però accedere solo alle dichiarazioni precompilate modelli REDDITI PF e non anche ai modelli 730 precompilati, che rimangono “appannaggio” dei CAF-dipendenti e dei dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

Altre novità riguardano l’implementazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni precompilate.

Con il DM 21 gennaio 2025 è stato infatti previsto l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte del Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE), ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico), che costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. i) del TUIR (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente).

In relazione ai proventi derivanti dal servizio di “Scambio sul posto”, le nuove comunicazioni sono effettuate a partire dai dati relativi all’anno 2024, qualora il soggetto percettore sia una persona fisica, con debutto quindi nelle precompilate 2025.

Nelle precompilate di quest’anno confluiscono anche i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, trasmessi all’Agenzia delle Entrate in attuazione dell’art. 7 dell’Accordo Italia-Svizzera stipulato il 23 dicembre 2020, ratificato con la L. 83/2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024.

Come previsto dall’art. 19 del DLgs. 1/2024, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il modello REDDITI precompilato anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, compresi i contribuenti con redditi di lavoro autonomo e d’impresa, titolari di partita IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2024, § 2.3). Dal 2024, quindi, anche gli imprenditori e i professionisti possono consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari.

Da quest’anno, con riferimento ai redditi dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011) o al regime forfetario (ex L. 190/2014), l’Agenzia delle Entrate utilizza anche le informazioni desumibili dai dati delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente.

Infine, un’ulteriore novità riguarda la presentazione della dichiarazione dei redditi del defunto da parte degli eredi. Da quest’anno possono infatti essere autorizzati ad accedere alla dichiarazione precompilata del defunto anche i tutori, amministratori di sostegno o genitori dell’erede, mentre in precedenza l’abilitazione ad operare per conto del defunto poteva avvenire solo direttamente in capo all’erede.

L’accettazione o la modifica e l’invio delle dichiarazioni precompilate potrà avvenire a partire dal 15 maggio 2025. Il termine finale è invece quello “ordinario” del:

  • 30 settembre 2025, per i modelli 730/2025;
  • 31 ottobre 2025, per i modelli REDDITI PF 2025.
 

(MF/ms)




Acconti Irpef 2025: applicazione delle nuove aliquote

Con il D.L. n. 55 del 23 aprile 2025 è stato risolto il problema relativo al calcolo degli acconti Irpef 2025 dovuti dai lavoratori dipendenti e pensionati privi di altri redditi, eliminando la distorsione che si era venuta a creare a seguito di quanto disposto dal D.Lgs. n. 216/2023 nella sua formulazione originaria. 

Premessa

Con l’articolo 1 del D.Lgs. n. 216/2023 (primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche) era stata disposta, per il solo anno 2024, una variazione delle aliquote IRPEF.

La medesima disposizione aveva altresì previsto che per la determinazione degli acconti dovuti per il 2024 ed il 2025 si dovessero comunque considerare le aliquote pregresse.

Con la Legge di bilancio 2025, legge 30 dicembre 2024, n. 207, invece, le aliquote introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023 sono state confermate in via definitiva. Di conseguenza, un contribuente lavoratore dipendente o pensionato, che non dichiara ulteriori redditi, si trova in una situazione di continuità IRPEF nel passaggio 2024/2025, tale da giustificare il fatto di non dover versare acconti di imposta, acconti che invece, dovendo essere calcolati per il 2025 con le aliquote 2023, stante la formulazione originaria del D.Lgs. n. 216/2023 , risultavano dovuti. Una situazione paradossale, cui ha posto rimedio il D.L. 23 aprile 2025, n. 55 in materia di “Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 94 del 23 aprile 2025. 

Il passaggio dalle “vecchie” alle “nuove” aliquote IRPEF e la problematica degli acconti

Al fine di comprendere la problematica qui oggetto di esame, è bene ricordare che con il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche era stato previsto, inizialmente per il solo anno di imposta 2024, il seguente quadro afferente agli scaglioni reddituali e relative aliquote IRPEF:
 

Reddito Aliquota IRPEF
Fino a € 28.000 23%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35%
Oltre € 50.000 43%
 
Stante l’iniziale previsione di una variazione di aliquote applicabile solo all’anno 2024, il D.Lgs. n. 216/2023 aveva altresì previsto che gli acconti di imposta per i periodi 2024 e 2025 dovessero comunque essere calcolati sulla base delle pregresse aliquote, di seguito richiamate:
Reddito Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000 23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35%
Oltre € 50.000 43%
 
La necessità di calcolare gli acconti IRPEF dovuti per il 2025 sulla base delle aliquote in vigore per l’anno di imposta 2023, nonostante la Legge di bilancio 2025 avesse poi introdotto a regime i tre scaglioni ad aliquote 23%, 35% e 43%, ha originato una distorsione, segnalata da professionisti del settore fiscale e sindacati.

Infatti, applicando le “vecchie” aliquote, molti lavoratori dipendenti e pensionati, pur avendo diritto a un rimborso o a un’imposta netta nulla, si sarebbero trovati a dover versare un acconto basato sulle aliquote precedentemente in vigore, più elevate, con un conseguente anticipo di somme a favore dell’Erario. Tali somme sarebbero poi risultate, a conguaglio, come non dovute e quindi a credito del contribuente; tale credito, tuttavia, sarebbe stato recuperabile solo in sede di dichiarazione dei redditi presentata nel 2026 con riferimento all’anno di imposta 2025. 

Le modifiche apportate alla norma dal D.L. n. 55/2025

Al fine di risolvere la problematica su esposta, con il D.L. n. 55/2025 è stato modificato l’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, ovvero proprio il passaggio relativo alla determinazione degli acconti, sostituendo le parole: «i periodi d’imposta 2024 e 2025» con «il periodo d’imposta 2024». 

Ciò si traduce nel fatto che l’acconto IRPEF dovuto per l’anno di imposta 2025 dovrà essere calcolato sulla base dei tre scaglioni ad aliquote 23%, 35% e 43% introdotti a regime, e non più sulla base delle aliquote in vigore per l’anno di imposta 2023 (quattro scaglioni).

È stato così risolto il rilevato difetto di coordinamento normativo, in ragione del quale addirittura i contribuenti aventi solo redditi di lavoro dipendente o pensione rientranti nell’attuale no tax area, pari a 8.500 euro per entrambe le categorie reddituali, si trovavano nella condizione di essere chiamati a versare acconto imposte per il 2025 per un mero “gioco di aliquote”.

Peraltro, la modifica apportata alla norma non solo giova ai contribuenti cui sopra, ma effettivamente semplifica la gestione degli acconti di imposta per tutte le tipologie di contribuenti.

Infatti, prima della modifica operata dal D.L.n. 55/2025, al fine di determinare gli acconti dovuti da qualsiasi soggetto IRPEF, sarebbe stato necessario ricalcolare l’imposta teorica con applicazione delle aliquote 2023, mentre grazie alla modifica apportata si potranno considerare le risultanze emergenti sulla base delle aliquote 2024, applicabili nella dichiarazione dei redditi 2025 anno di imposta 2024 in via di predisposizione, aliquote che ugualmente saranno applicabili all’anno di imposta 2025.

(MF/ms)




Venerdì 2 maggio gli uffici dell’Associazione rimarranno chiusi

Informiamo le Aziende Associate che gli uffici dell’Associazione rimarranno chiusi venerdì 2 maggio 2025.

(MP/am)




Forum Imprenditoriale Italia-Messico: 22 maggio 2025 a Città del Messico

Segnaliamo che il 22 maggio 2025, in occasione della visita del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, si terrà a Città del Messico il Forum Imprenditoriale Italia-Messico.
Il programma prevede una sessione plenaria, aperta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e dai rappresentati del Governo messicano, cui seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle agenzie italiane e messicane di supporto all’export e agli investimenti e quattro tavoli tematici con la partecipazione di imprese, associazioni e agenzie italiane e messicane, dedicati all’approfondimento della collaborazione nei seguenti settori:
  • Automotive: veicoli e componentistica;
  • Macchinari: industria 4.0, produzione e trasformazione agroalimentare;
  • Green Economy: transizione energetica, trattamento e riciclo dei rifiuti, depurazione e trattamento delle acque;
  • Infrastrutture fisiche e digitali: energia, trasporti, telecomunicazioni, servizi.
 
Seguirà una sessione di incontri B2B programmati fra imprese italiane e messicane.
 
La partecipazione all’evento è gratuita, restano a carico delle imprese le spese di viaggio e alloggio.
 
Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it

(MP/am)

 
 




Fiere internazionali Trecento imprese con Rete Estero

La Provincia di domenica 27 aprile 2025, intervista e Angelo Crippa export manager di Rete Ufficio Estero. 




Gli imprenditori vanno a scuola

Il Giornale di Lecco del 28 aprile 2025, pagina dedicata al nostro progetto contro l’abbandono scolastico al Fiocchi. 




Rischi fisici: eventi formativi maggio e giugno 2025

Si segnala un’opportunità formativa per chi vuole approfondire il tema dei rischi fisici: rumori, vibrazioni, microclima, radiazioni e campi; si tratta di quei rischi che per il D.lgs. 81/2008 devono essere valutati/misurati almeno ogni 4 anni.

Sono disponibili diverse date per una formazione tecnica in modalità webinar, a pagamento, a cura dello staff del Portale Agenti Fisici (PAF).

Di seguito la programmazione:

06-07 maggio 2025 (12 ore)
Esposizione occupazionale ai CAMPI ELETTROMAGNETICI: indicazioni operative per la valutazione del rischio e casi di studio

19-22-27 maggio e 3 giugno 2025 (16 ore)
Valutatore di RADIAZIONI OTTICHE alla luce delle nuove indicazioni della conferenza Stato-Regioni

03 giugno 2025 (4 ore)
Rischio da esposizione a VIBRAZIONI: criteri operativi per la valutazione ed il controllo in differenti condizioni espositive

06 giugno 2025 (4 ore)
Rischio da esposizione a RUMORE: criteri operativi per la valutazione ed il controllo in differenti condizioni espositive

02 luglio 2025 (4 ore)
Rischio MICROCLIMA: criteri operativi per un’efficace valutazione del rischio alla luce dei cambiamenti climatici

Tutti i dettagli per iscriversi sul portale PAF.

(SN/am)

 




Qualità dell’aria: salute ed efficienza energetica

L’Ente italiano di normazione ha pubblicato la norma UNI 11976:2025 “Ergonomia dell’ambiente fisico – Strumenti per la valutazione della qualità dell’aria interna” che è in vigore dal 10 aprile 2025, che si può acquistare sul sito UNI.

La norma nasce dal riconoscimento del legame tra qualità dell’aria, salute delle persone ed efficienza energetica degli edifici e prende in considerazione tre categorie di inquinanti:

  • chimici (come composti organici volatili e polveri sottili)
  • fisici (radon)
  • biologici (virus, microrganismi e allergeni).
Ai fini dell’ottenimento di condizioni di qualità dell’aria che garantiscano la salute degli occupanti negli edifici per usi civili (residenziale e terziario, edifici per l’istruzione), tale norma specifica le modalità per rendere ripetibile e riproducibile il processo di registrazione delle informazioni che portano a tale valutazione. Fornisce inoltre una Check list per la raccolta di informazioni per la valutazione dell’aria negli ambienti interni.
Per valutare la qualità dell’aria, la norma suggerisce monitoraggi della durata di almeno 5 giorni, da effettuare sia nella stagione calda che in quella fredda. Negli ambienti residenziali, negli uffici e nelle scuole si utilizza generalmente l’anidride carbonica come indicatore dell’efficacia dei ricambi d’aria.

L’applicazione di questa norma porta benefici concreti: ambienti più salubri per i cittadini, strumenti di verifica per i gestori di edifici e parametri chiari per i progettisti.
La norma si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alla salute negli ambienti confinati, facendo riferimento anche ai documenti elaborati dal Gruppo di Studio Nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità. Questo approccio integrato tra risparmio energetico e qualità dell’aria rappresenta la direzione della normativa europea e nazionale, nella consapevolezza che un ambiente sano è fondamentale sia per il benessere delle persone che per la sostenibilità degli edifici.

(SN/am)




Novità Inail: misure aggiuntive nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato

Inail propone misure aggiuntive a quelle finora previste, che hanno l’obiettivo di ottimizzare la valutazione e gestione del rischio stress includendo fattori di rischio specifici del lavoro da remoto e dell’innovazione tecnologica.

Si inseriscono nell’impianto complessivo previsto dalla Metodologia Inail di valutazione e gestione del rischio stress, che resta invariato, articolato per fasi e caratterizzato da un approccio partecipativo che prevede il coinvolgimento delle figure della prevenzione e dei lavoratori, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Tutti i dettagli nella pagina dedicata del sito Inail.

(SN/am)