1

Confapi in audizione al Senato sul Ddl Concorrenza

La scorsa settimana Confapi, rappresentata dal vicepresidente Corrado Alberto, è stata audita dalla 9° Commissione del Senato (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) nell’ambito dell’esame del disegno di legge 1578 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025). “Accogliamo con favore – ha detto Alberto – l’obiettivo dell’articolo 1 per rafforzare le attività di verifica e controllo sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, perché per quanto riguarda l’efficienza dei servizi forniti da questi operatori mettiamo le nostre imprese nelle condizioni di poter accedere a servizi a prezzi competitivi e di poter essere nella possibilità di stare adeguatamente sul mercato. Troppo spesso l’inefficienza gestionale di questi enti può portare dei danni davvero importanti. Suggeriamo un maggiore coinvolgimento delle Pmi industriali e la verifica della qualità dei servizi che queste realtà devono fornire”.

 

Confapi valuta positivamente quanto previsto dal provvedimento sulla fondazione ‘Tech e Biomedical’ “ma allo stesso tempo – ha sottolineato il vicepresidente nel corso del suo intervento – riteniamo che possa essere utile integrarla per rendere i progetti elaborati dalla fondazione maggiormente utilizzabili dalle Pmi industriali. Pensiamo, quindi, che una quota percentuale delle risorse gestite dalla fondazione possa essere allocata a progetti che identificano esplicitamente una o più Pmi industriali o loro raggruppamenti quali destinatari finali o partner attuatori essenziali del trasferimento tecnologico. Chiediamo anche che nella governance rappresentativa ci possa essere anche un rappresentante designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle Pmi industriali”.

Alberto è anche tornato sulle parole del Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Le barriere interne al Mercato Unico – ha detto – equivalgono oggi a un dazio implicito del 45% sulle merci. Inoltre il Mercato Unico rimane incompleto in tre settori strategici – energia, servizi e telecomunicazioni – per i quali la Commissione ha annunciato la presentazione di una Roadmap fino al 2028. In questa prospettiva, particolare rilievo assume anche il progetto del cosiddetto 28° regime, un quadro giuridico uniforme e volontario che si affianchi alle normative nazionali per ridurre la frammentazione e offrire alle imprese un’opzione europea chiara. Un’azione incisiva – ha concluso il vicepresidente – è tanto più necessaria alla luce dei rischi legati al contesto globale, in particolare della potenziale invasione di prodotti cinesi sul mercato interno qualora questi non trovassero più sbocchi su altri mercati a causa degli elevati dazi imposti dagli Stati Uniti”.




Ccnl Unionmeccanica: ipotesi accordo rinnovo economico 2025–2026

Alleghiamo la circolare di commento predisposta da Unionmeccanica relativa all’ipotesi di accordo in oggetto.

L’area Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

(MG/fv)
 




Energia in rete: evento a Como per tecnici e installatori mercoledì 24 settembre 2025

Si segnala che la Camera di Commercio Como-Lecco e la Rete Lariana per la Sostenibilità hanno previsto un appuntamento dedicato ai tecnici e agli installatori, in tema di energia.

Mercoledì 24 settembre 2025 – dalle 16.00 alle 18.00 a Como, presso la Camera di Commercio
“Energia in rete: pratiche GSE e fondi PNRR – corso operativo”

L’incontro è un’occasione di informazione e formazione sulle pratiche con il Gse e le numerose opportunità di finanziamento dedicate agli impianti fotovoltaici. 

Si invita a consultare il programma nel sito camerale e nella locandina allegata e a procedere all’iscrizione.

(SN/am)

 




Confapi e Rete Ufficio Estero a “Go international”

Informiamo le aziende associate che domani, mercoledì 17, e giovedì 18 settembre Confapi e Rete Ufficio Estero saranno presenti con due stand alla fiera Go International, che si terrà presso l’Allianz MiCo di Milano, Viale Eginardo, angolo Via Colleoni, GATE 3.

“Go International” è la principale fiera italiana dedicata ai servizi per l’export e l’internazionalizzazione delle imprese.

Confapi sarà presente al Gate 3, Stand C33.

 

Rete Ufficio Estero sarà presente al Gate 3, stand C31.

(MP/am)




Webinar CBAM per importazione di merci extra UE: mercoledì 24 settembre 2025

Si segnala che la Camera di Commercio Como-Lecco ha previsto a settembre un seminario dedicato al CBAM, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere: aspetti normativi e tecnico-operativi.

Martedì 23 settembre 2025 – dalle ore 9.30 modalità webinar
CBAM Lo stato dell’arte, le novità normative e l’avvio della fase definitiva

L’incontro intende offrire un quadro completo sugli obblighi e sulle procedure connesse all’importazione di merci responsabili dell’emissione di gas a effetto serra originati in Paesi terzi. Il webinar descrive le novità normative introdotte in materia di dazi ambientali, illustrando gli step necessari per conformarsi alle disposizioni stabilite dalla Commissione Europea nel percorso verso la neutralità climatica entro il 2050.

Il Regolamento (UE) 2023/956 disciplina infatti un sistema che prevede per gli importatori di cemento, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica, ferro e acciaio da Paesi extra-UE l’obbligo di corrispondere un importo equivalente al costo delle emissioni che sarebbe stato sostenuto qualora i beni fossero stati prodotti nell’Unione Europea. Nel caso in cui il produttore non-UE dimostri di aver già sostenuto un costo per le emissioni nel proprio Paese (es. attraverso una carbon tax), l’importo potrà essere parzialmente o totalmente dedotto.
Il seminario offrirà inoltre un focus sulle novità previste per il 2025 e sul passaggio dalla fase transitoria a quella definitiva del CBAM.

Si invita a consultare il programma dettagliato nel sito camerale per procedere all’iscrizione.

(SN/am)




Firma digitale: blocco per alcuni dispostivi di firma

InfoCamere sta inviando una nota ai possessori di firma digitale in cui avverte che per alcuni dispositivi (sia token che smart card)  il 31 dicembre 2025 scadrà la certificazione del chip crittografico (JSIGN3 e COSMOV9), poiché tale certificazione non è stata rinnovata dal produttore.
 
Pertanto, il 31/12/2025, il certificatore InfoCamere sarà tenuto a revocare il certificato di sottoscrizione presente sul dispositivo per rispettare i requisiti di sicurezza imposti dal Regolamento UE 910/2014 (come modificato dal Regolamento UE 1183/2024).

InfoCamere oltre ad informare gli utenti propone anche l’acquisto online di un nuovo dispositivo a un prezzo agevolato .

La scadenza dei microchip delle firme digitali non va confusa con la scadenza del certificato digitale che dura invece 3 anni

(MF/ms)




Nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025

A seguito dell’adozione della nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025 predisposta dall’ISTAT, a partire dal 1° aprile 2025, alcune attività hanno cambiato codice.

Chiediamo gentilmente alle Aziende Associate che hanno cambiato codice Ateco di riferimento di comunicarcelo, se non l’hanno ancora fatto.

Lo potete fare scrivendo all’indirizzo associazione@confapi.lecco.it

(SG/am)




Applicazione regime forfettario e lavoro dipendente: dal 2026 torna il limite di 30 mila euro

Con effetti dal 1° gennaio 2026 ritorna valida la soglia limite di 30.000 euro prevista ai fini dell’applicazione del regime forfetario dalla lettera d-ter), comma 57, Legge n. 190/2014.

La norma citata dispone che non possono applicare il regime forfetario: i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

La Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, al comma 12 ha elevato per l’anno 2025 il limite da 30.000 a 35.000, cosicché, visto il riferimento all’anno precedente contenuto nella norma citata, ad esempio, chi ha chiuso il 2024 (fatta salva l’applicazione principio di cassa allargato) con un reddito da lavoro dipendente/pensione pari a 32.000 euro: con le vecchie regole sarebbe stato costretto a uscire dal forfetario dal 2025, grazie al nuovo limite invece è potuto rimanere in tale regime.

Tale deroga ossia l’innalzamento del limite vale solo per il 2025 (applicazione forfetario per il 2025).

Da qui, chi chiuderà il 2025 con un reddito da lavoro dipendente/pensione superiore a 30.000 non potrà rimanere nel regime forfetario nel 2026.

Il limite in parola deve essere verificato tenendo conto che:

  • non devono essere conteggiati gli arretrati e altre somme soggette a tassazione separata (risposta n. 102/2020);
  • rilevano invece i premi di risultato da contratti collettivi, assoggettati a imposta sostitutiva del 10% (risposta n. 398/2020),
  • così come rilevano i redditi da lavoro dipendente all’estero (risposta n. 257/2021).
Dubbi sulla verifica della soglia di 30.000 euro potrebbero sorgere in ipotesi di percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI “mensile”.

Invero, si tratta di un’indennità sostitutiva del reddito di cui all’occupazione persa, ai fini fiscali è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto reddito imponibile (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917/1986, TUIR), assoggettata a tassazione IRPEF.

Tuttavia, come da circolare n. 10/E/2016, la verifica di tale soglia di 30.000 euro è irrilevante se il rapporto di lavoro risulta cessato nell’anno precedente (cfr. paragrafo 2.3 della circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).

Nello specifico, la causa di esclusione di cui alla lettera d-ter non opera:

  • se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia;
  • rileva, invece, il citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso anno il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.
In tale ultimo caso la NaspI nel frattempo percepita (prima dell’attivazione del nuovo rapporto di lavoro) potrebbe rilevare ai fini della verifica del limite di 30.000 euro, ciò in attesa di nuovi chiarimenti ufficiali.

Tuttavia, ad una diversa conclusione potrebbe giungersi considerando le precedenti risposte a interpello n. 102/2020 e n. 398/2020, nelle quali è stato precisato che si assumono come rilevanti le somme percepite in via ordinaria: “senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia”.
 

(MF/ms)




IMU 2024: entro il 29 settembre 2025 il ravvedimento per l’omessa dichiarazione

Entro lunedì 29 settembre 2025 è possibile ravvedere l’omessa dichiarazione IMU per l’anno 2024 con un ritardo non superiore a 90 giorni, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 (il 90° giorno cade di domenica).

È scaduto infatti lo scorso 30 giugno il termine per presentare le dichiarazioni IMU (se dovute) o IMU ENC (obbligatorie per ciascun anno) riferite all’anno 2024.

A tale riguardo, occorre richiamare l’art. 13 comma 2-ter del DLgs. 472/97 (introdotto dal DLgs. 87/2024, c.d. DLgs. “Sanzioni”), ai sensi del quale “la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni”.

La disposizione preclude pertanto, per la generalità dei tributi (compresi quelli locali), la possibilità di perfezionare il ravvedimento dell’omessa dichiarazione se è decorso un ritardo superiore a 90 giorni.

L’art. 13 comma 2-ter del DLgs. 472/97 trova applicazione per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, come precisato dall’art. 5 del DLgs. 87/2024, e dunque certamente opera per l’omessa presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2024, che si è consumata il 30 giugno 2025 (termine per la presentazione della dichiarazione).

In forza del citato art. 13 comma 2-ter del DLgs. 472/97, devono pertanto intendersi superati i precedenti chiarimenti ministeriali che, invece, avevano riconosciuto la facoltà di ravvedere la tardiva dichiarazione IMU anche oltre il termine dei 90 giorni: detti chiarimenti evidenziavano che, in materia di tributi locali, non trova applicazione la qualifica della dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni come “omessa”, prevista ai sensi degli artt. 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR 322/98 limitatamente alle dichiarazioni per imposte sui redditi, IRAP e IVA.

Dunque, con riguardo alle omesse dichiarazioni IMU e IMU ENC relative al 2024, è possibile perfezionare il ravvedimento, presentando una dichiarazione tardiva, solo entro il termine del 29 settembre 2025.

Resta in ogni caso fermo che, come per gli altri tributi locali, anche per l’IMU l’avvio di un controllo fiscale da parte del Comune preclude, in ogni caso, la possibilità del contribuente di ravvedersi (art. 13 comma 1-ter del DLgs. 472/97).

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, per l’omessa dichiarazione IMU l’art. 1 comma 775 della L. 160/2019 prevede una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro (se il contribuente, pur avendo omesso la dichiarazione, ha corrisposto l’IMU dovuta, la sanzione è pari a 50 euro).

Peraltro, se la dichiarazione IMU viene presentata entro 30 giorni dal termine (quindi, se la dichiarazione IMU per il 2024 è già stata presentata entro il 30 luglio 2025), la sanzione di cui al citato comma 775 è ridotta a un terzo, ai sensi dell’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97 (nella versione post modifiche del DLgs. 87/2024, operante per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).

Alla sanzione per l’omessa dichiarazione IMU di cui all’art. 1 comma 775 della L. 160/2019 (eventualmente ridotta ex art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97) va poi applicata la riduzione da ravvedimento operoso: perfezionando il ravvedimento (con non oltre 90 giorni di ritardo), la sanzione è di importo pari ad un decimo del minimo, ex art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97.

Per il perfezionamento del ravvedimento va ricordato che nel termine di 90 giorni occorre presentare la dichiarazione, nonché versare l’IMU eventualmente dovuta con i correlati interessi legali (che maturano giorno per giorno sull’imposta dovuta, ed il cui tasso fissato a partire dal 1° gennaio 2025 è pari al 2%) e la sanzione ridotta secondo i criteri sopra illustrati.

Ipotizzando che la dichiarazione venga presentata il 29 settembre 2025, per il ravvedimento è quindi necessario versare entro tale data anche l’IMU dovuta, con i relativi interessi legali, e la sanzione pari al 10% (1/10 del 100%) dell’IMU non versata (con una sanzione di importo minimo di 5 euro); se è già stata corrisposta l’IMU dovuta, va versata, ai fini del ravvedimento, la sanzione di 5 euro (1/10 di 50 euro).

Omessa dichiarazione anche se non viene dichiarato un singolo immobile

Va evidenziato, infine, che secondo la giurisprudenza di legittimità configura un’ipotesi di omessa dichiarazione (e non di dichiarazione infedele) anche la mancata indicazione, nella dichiarazione IMU, di un singolo immobile (così, tra le altre, Cass. 17 giugno 2021 n. 17298).
 

(MF/ms)




Assistenza amministrativa e tecnica nella presentazione di bandi, predisposizione di perizie, diagnosi e dichiarazioni obbligatorie. NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

L’Associazione può supportare le aziende interessate nella partecipazione ai bandi a copertura degli investimenti. Confapi Lecco Sondrio può offrire infatti sia una consulenza amministrativa che una consulenza tecnica, laddove necessario.

 

Si segnalano a titolo esemplificativo le prestazioni di tipo tecnico che si possono erogare, tramite professionisti con i titoli richiesti:

  • Perizie tecniche (ad es. industria 4.0 / transizione 5.0)
  • Diagnosi energetiche
  • Dichiarazioni del rispetto del principio DNSH
  • Protocollo di legalità
  • Etc …
Segnaliamo la possibilità di avvalersi di figure qualificate, con le competenze ed eventualmente la strumentazione necessaria.

 

Le attività del servizio includono:

  1. valutazione delle opportunità di finanziamento disponibili e applicabili;
  2. redazione delle relazioni tecniche, dichiarazioni o autovalutazioni;
  3. accompagnamento nella partecipazione al bando.
Per l’elenco completo dei servizi offerti visitare il sito dedicato dell’Associazione CLICCARE QUI 

 

Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo: servizi@confapi.lecco.it , 0341.282822.

(SN/am)