Regione Lombardia per le imprese: iniziative in corso
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(MP/am)
Desideriamo sottoporre all’attenzione delle Aziende Associate la richiesta di sostegno da parte dell’Istituto Parini di Lecco.
L’I.I.S. “G. Parini” di Lecco, vincitore nel maggio 2025 di tre Gare Nazionali per istituti tecnici – Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), Sistemi Informativi Aziendali (SIA) e Relazioni Internazionali e Marketing (RIM) – è stato incaricato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) di organizzare, nell’anno scolastico 2025/2026, le competizioni nazionali per tutti e tre gli indirizzi.
L’organizzazione di queste tre gare comporta un impegno considerevole, in particolare dal punto di vista finanziario. L’evento attirerà studenti e docenti da tutta Italia, garantendo una visibilità potenziata a livello nazionale a tutti gli attori che decideranno di contribuire.
Nel caso in cui vogliate approfondire e/o contribuire, è possibile contattare direttamente la Professoressa referente del progetto: prof. Chiara Panzeri (per la Dirigente Scolastica prof. Raffaella Crimella) chiara.panzeri@isgparinilecco.edu.it
(SB/tm)
Il gestore della piattaforma, in data 18 settembre ha rilasciato delle modifiche per migliorare la funzionalità e la fruibilità. Le novità riguardano molti aspetti tecnici tra cui l’interoperabilità e la app digitale, che sono indicate nell’apposito link
Qui riportiamo solo gli aggiornamenti dell’area riservata dedicata agli “operatori”
(SN/am)
Il portale nazionale dedicato agli operatori che si occupano di questi gas contiene una banca dati importante, utile ai diversi “attori” di questa filiera, ovvero:
(SN/am)
Se volte avere i dati aggiornati di questo settore dell’economia circolare potete consultare il portale del CDC Raee (Centro di Coordinamento Raee).
I Raee sono classificabili in 5 raggruppamenti. Nel portale è disponibile un sistema per la ricerca del raggruppamento a cui appartengono i rifiuti delle numerose apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in circolazione, domestiche o professionali.
Il ciclo di vita di questi oggetti può essere lungo, ma al termine della fase di funzionamento, è necessario un avvio a recupero secondo le regole vigenti.
Per tutti gli adempimenti degli operatori di questa filiera, come produttori, rivenditori, installatori, utilizzatori professionali o cittadini, enti pubblici, certificatori ecc., si raccomanda di controllare le pagine dedicate.
In caso di dubbi, potete rivolgervi in Associazione: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it
(SN/am)
Confapi collabora con Tempjob Agenzia per il Lavoro per la promozione di un percorso formativo sulla saldatura, finanziato da Forma.Temp.
Il corso inizierà il 6 ottobre e prevederà 160 ore di formazione tra teoria e pratica, con ampio focus su laboratori.
Le aziende che avranno manifestato interesse partecipano alla progettazione didattica durante le ore di laboratorio, adattando il percorso ai propri fabbisogni produttivi.
Al termine del corso, potranno selezionare i migliori partecipanti e inserirli in azienda tramite contratto di somministrazione.
Per maggiori informazioni contattare Tiziana alla mail formazione@confapi.lecco.it o al numero 0341.282822.
(SB/tm)
Il corso, completamente gratuito, avrà una durata di 16 ore e si svolgerà presso il Politecnico di Milano – Aula A1.1, presso il Polo Territoriale di Lecco (via Previati 1/C) con i docenti del Politecnico Ing. Marco Tarabini e Ing. Manuel Roveri.
Sarà strutturato in 4 moduli con un taglio pratico e interattivo ed è riservato a 30 imprenditori.
A seguito di iscrizione, la frequenza è da ritenersi obbligatoria. L’onere economico del corso è interamente sostenuto da Confapi Lecco Sondrio con posti limitati.
In caso di mancata partecipazione, verrà applicata una penale di € 400,00 a copertura dei costi sostenuti dall’Associazione.
In allegato il programma del corso.
Per iscriversi, compilare il form cliccando qui
(MP/am)
L’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 citato, si ricorda, ha introdotto l’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), in base al quale “resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a)” del TUIR, “nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 3 luglio 2025 n. 10 (§ 1.2), ha chiarito che è stata introdotta una specifica disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel regime di cui al comma 48 (applicabile dal 1° gennaio 2025), al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese.
Come chiarito al § 1.2 dalla circolare n. 10/2025, la seconda parte del comma 48-bis dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 citato, prevede l’applicazione del regime di cui all’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR, in vigore fino al 31 dicembre 2024 (c.d. regime transitorio) anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.
Resta fermo che, affinché la norma in commento trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.
Pertanto, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate afferma che, ai fini dell’applicazione del regime transitorio, è necessario che le autovetture immatricolate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, già possedute dal datore di lavoro al 31 dicembre 2024, vengano concesse in uso promiscuo al dipendente con contratto di assegnazione entro il 30 giugno 2025 e consegnate dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
Valore normale con consegna a luglio 2025
Si ricorda che, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella già citata circolare n. 10/2025 (§ 1.3), si applica invece il criterio di tassazione del fringe benefit, basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale, ad esempio, nel caso in cui si tratti di veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025, consegnati al lavoratore a luglio 2025 (cfr. anche risposta a interpello n. 192/2025).
(MF/am)
L’orientamento dall’Agenzia delle Entrate: preclusione integrale? – L’Agenzia delle Entrate, nelle ultime indicazioni, sostiene che la detrazione IVA può essere esercitata tramite dichiarazione integrativa solo se la fattura era stata ricevuta e tempestivamente registrata nei termini ordinari. Qualora la registrazione sia effettuata oltre i termini, la detrazione sarebbe definitivamente preclusa, senza possibilità di recupero tramite le successive dichiarazioni integrative, anche entro i limiti dell’art. 57 D.P.R. n. 633/1972 (decadenza quinquennale).
L’analisi normativa e giurisprudenziale: prevalenza dei requisiti sostanziali – Secondo il documento AIDC, questa impostazione non è conforme al quadro normativo interno e sovranazionale. L’art. 168 della Direttiva IVA 2006/112/CE e l’art. 19 D.P.R. n. 633/1972 collegano il diritto alla detrazione ai soli requisiti sostanziali: soggettività passiva e inerenza degli acquisti. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, con sentenze costanti, ha stabilito che la detrazione non può essere negata in presenza dei requisiti sostanziali per la sola inosservanza di obblighi formali, salvo intento fraudolento o l’effettiva impossibilità di controllo da parte dell’Amministrazione (C-95/07 Ecotrade, C-272/13 Equoland, C-590/13 Idexx, C-653/18 Unitel).
La Cassazione si è allineata a questi principi, considerando la tardiva registrazione una violazione formale che può generare sanzioni, ma non la perdita automatica del diritto alla detrazione, purché sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi. Questo punto era già stato accolto in prassi anche dall’Agenzia con la circolare n. 1/E/2018 e la storica n. 328/E/1997.
Il quadro operativo: tabella di sintesi delle differenze
La tabella seguente riassume le diverse conseguenze operative tra la posizione dell’Agenzia delle Entrate e quella fondata su normativa e giurisprudenza.
| Fattispecie | Agenzia Entrate (interpelli 479/2023, 115/2025) |
Normativa/giurisprudenza |
|---|---|---|
| Ricevuta e registrata entro anno | Detrazione regolare entro liquidazioni periodiche o annuale | Detrazione regolare entro liquidazioni/annuale |
| Ricevuta nel 2025, registrata 01/01-30/04/2026 | Detrazione in dichiarazione 2026 (anno 2025) | Detrazione fino a 31/12/2031 con integrativa |
| Ricevuta nel 2025 e registrata dopo 30/04/2026 | Detrazione esclusa, integrativa non ammessa | Detrazione fino a 31/12/2031 con integrativa |
| Ricevuta dicembre 2025, recapitata gennaio 2026 | Detrazione liquidazioni 2026 o dichiarazione 2027 | Detrazione in liquidazioni/dichiarazione o integrativa 2032 |
| Caso | Termine massimo per detrazione (interpretazione estensiva) |
|---|---|
| Fattura ricevuta/registrata in tempo | Termine dichiarazione IVA (anno successivo) |
| Fattura registrata dopo 30 aprile | 31 dicembre del quinto anno successivo (dichiarazione integrativa) |
(MF/am)
Il giudizio riguardava nello specifico, la contestazione da parte degli Uffici della qualificazione giuridica delle spese collegate all’organizzazione di un evento da parte di un’impresa nei periodi d’imposta 2013 e 2014.
Secondo il soggetto passivo tali spese erano da ritenersi aventi natura pubblicitaria, mentre per l’Ufficio ritenute spese di rappresentanza e come tali indetraibili oltre un limite preciso, ai sensi dell’art. 19-bis.1, comma 1, lett. h), D.P.R. n. 633/1972.
Gli avvisi venivano impugnati dalla contribuente innanzi alla CTP di Verona, che li annullava parzialmente. Proponevano appello sia l’Agenzia, in via principale, che la contribuente, in via incidentale.
La CTI del Veneto respingeva entrambi i gravami, ritenendo, in estrema sintesi, che le spese per il possedessero una forte caratterizzazione commerciale che consente di assimilarle alle spese pubblicitarie.
Tuttavia di diverso parere è la Cassazione che oltre a quanto detto sopra, ribadisce che le spese di rappresentanza (vedi art. 108, comma 2, del TUIR e D.M. MEF 19 novembre 2008), “devono necessariamente rispondere ad una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti e compiuta attraverso un’attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita.
Mentre rientrano tra le seconde ossia tra le spese di pubblicità i costi di iniziative imperniate sull’ente e orientate a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l’immagine e il prestigio fra potenziali e selezionati clienti, ancorché da esse possa derivare, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti” (Cass. n. 10781/2023).
Ancor più particolarmente s’è precisato che “costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al fine diretto di incrementare le vendite, sicché è necessaria una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese” (Cass. n. 14049/2023).
Secondo la Cassazione, i requisiti richiamati nel D.M. 19 novembre 2008, tra i quali quello della gratuità della prestazione devono essere intesi non in senso assoluto, posto che non si può prescindere dal verificare l’obiettivo primario della spesa, la natura e la sua funzione. Né la norma di riferimento né la giurisprudenza assumo il requisito della gratuità quale elemento fattuale che consente di distinguere le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità.
La gratuità integra un indice valutabile ai soli fini di una ricostruzione fattuale obiettiva e completa.
(MF/am)