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Confapi Lecco Sondrio: “Infopoint fotovoltaico”, un supporto qualificato per la transizione energetica delle aziende

La transizione energetica e il contenimento dei costi di approvvigionamento rappresentano priorità strategiche fondamentali per la competitività e la sostenibilità delle piccole e medie imprese. Tuttavia, la valutazione e la realizzazione di un impianto fotovoltaico si scontrano spesso con un mercato complesso e frammentato, caratterizzato da offerte aggressive o standardizzate promosse dai grandi player, che non sempre garantiscono adeguata qualità e assistenza nel tempo.
Per rispondere concretamente a questa esigenza, in Confapi Lecco Sondrio è attivo l’InfoPoint Fotovoltaico: un nuovo servizio pensato per offrire alle aziende associate una guida qualificata e trasparente, facendo leva sulle competenze espresse direttamente dalla rete associativa.
I punti di forza del nuovo servizio. Indipendenza e tutela dell’associato: garantisce un’analisi orientata esclusivamente al reale fabbisogno aziendale, evitando soluzioni preconfezionate o condizionate da meri interessi commerciali. Competenza e fiducia di filiera: valorizza il know-how di impiantisti ed esperti qualificati dell’Associazione per un confronto diretto, etico e professionale tra imprenditori. Efficienza decisionale: azzera le perdite di tempo nella comparazione di preventivi eterogenei e facilita le valutazioni preliminari tramite parametri oggettivi.
L’InfoPoint affianca l’impresa a 360 gradi lungo tutto il percorso decisionale e realizzativo, coprendo diversi ambiti strategici. Analisi tecnica e dimensionamento: studio del fabbisogno energetico, verifica delle superfici, selezione di pannelli e sistemi di accumulo. Sicurezza e conformità: valutazione degli aspetti strutturali, della sicurezza sul lavoro e della normativa antincendio. Manutenzione e performance: indicazioni per la gestione e la manutenzione programmata dell’impianto nel tempo. Finanza agevolata e incentivi: individuazione di bandi regionali e nazionali, agevolazioni fiscali e finanziamenti dedicati. Innovazione energetica e tutela: opportunità di adesione alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e analisi delle coperture assicurative più idonee.
Il servizio segue un iter operativo chiaro e trasparente. Incontro preliminare e check-list: l’azienda effettua un colloquio conoscitivo presso gli uffici associativi e raccoglie i dati di consumo tramite una check-list guidata dall’esperto tecnologico. Instradamento a rotazione: definita l’esigenza, la richiesta viene affidata a uno degli impiantisti qualificati dell’associazione secondo un criterio di rotazione equo e trasparente. Studio di fattibilità e offerta: l’impiantista elabora lo studio preliminare e, in caso di esito positivo, effettua un sopralluogo per definire il preventivo definitivo. Assistenza globale: in parallelo si attivano i moduli di consulenza relativi a incentivi, sicurezza, assicurazioni e CER (Comunità energetiche rinnovabili), fornendo all’imprenditore tutti gli elementi necessari per decidere in totale chiarezza.
L’InfoPoint, infine, si avvale di una squadra qualificata composta da eccellenze del territorio e della rete associativa. Esperti tecnologie: Tecno-Lario (azienda leader nella distribuzione di prodotti per l’energia rinnovabile e mobilità elettrica). Impiantisti qualificati: Aldeghi Impianti, Elettrica Rogeno, Gianola Impianti, SEI. Finanza agevolata e bandi: Confapi Lecco Sondrio. Sicurezza, antincendio, CER e assicurazioni: esperti e professionisti d’area. Tutoraggio associativo: referenti interne.

“L’Infopoint fotovoltaico – spiega Davide Gianola, vicepresidente di Confapi Lecco Sondrio – ha un valore speciale: nasce direttamente dall’idea di un nostro associato, il collega Michele Piazza di Tecno-Lario, che ringrazio per la visione e la concretezza. Un grazie sincero va anche a tutte le aziende che hanno creduto e aderito a questa iniziativa. Vedere una risposta così pronta è la dimostrazione concreta che le nostre imprese sanno ancora fare rete, condividere risorse e fare sistema attraverso Confapi Lecco Sondrio. Da imprenditore e da Vicepresidente, ne sono davvero orgoglioso. L’obiettivo del progetto è chiaro: accompagnare le imprese nell’adozione del fotovoltaico, in modo rapido, efficace e sicuro. Vogliamo mettere a disposizione di tutti il know-how d’eccellenza già presente nella nostra rete associativa, per abbattere le complessità, soprattutto quelle burocratiche, ed evitare inutili intoppi. L’Infopoint nasce per questo: trasformare la transizione energetica in un’opportunità concreta, guidati dalla forza e dalle competenze della nostra associazione“.

Anna Masciadri
Ufficio stampa 




Spedizioni extra Ue: nuova proroga per il contributo nazionale di due euro

Slitta ancora l’applicazione del contributo nazionale di due euro sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra UE.

L’art. 4 del D.L. 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre e in vigore dal 18 settembre, infatti sostituisce nell’art. 5, comma 1, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, la data del 1° ottobre 2026 con quella del 1° dicembre 2026.

Si tratta del terzo rinvio della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

Il contributo:

  • avrebbe dovuto trovare applicazione dal 1° gennaio 2026;
  • l’art. 5 del D.L. n. 38/2026 ne aveva escluso l’applicazione per le spedizioni importate anteriormente al 1° luglio 2026;
  • successivamente, l’art. 15 del D.L. 26 giugno 2026, n. 107 aveva spostato il termine al 1° ottobre.
Con il nuovo intervento, dunque, la riscossione del contributo viene differita di ulteriori due mesi.

La disciplina è contenuta nell’art. 1, commi 126-128, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Il comma 126 ha istituito, nel rispetto della normativa unionale in materia doganale e fiscale, un contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi.

L’ambito applicativo è definito dalla stessa norma.

Infatti, il contributo riguarda:

  • le spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea e
  • aventi un valore dichiarato non superiore a 150 euro.
In base al comma 127, l’importo è pari a 2 euro per ciascuna spedizione ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci.

Il successivo comma 128 precisa che l’applicazione deve avvenire in coerenza con il Regolamento UE n. 952/2013, che istituisce il Codice doganale dell’Unione.

Sul piano operativo, le prime istruzioni applicative sono state fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la circolare n. 37 del 30 dicembre 2025, successivamente modificata dalla circolare n. 1/2026.

Dopo i precedenti interventi di proroga, l’Amministrazione doganale aveva indicato nel 1° ottobre 2026 la data di avvio della contabilizzazione e della riscossione del contributo, facendo comunque rinvio alle istruzioni operative già impartite.

La nuova modifica legislativa sposta ora la decorrenza al 1° dicembre 2026.

Resta distinta dalla misura nazionale la disciplina unionale introdotta dal Regolamento UE 2026/382 del Consiglio, che dal 1° luglio 2026 ha soppresso la franchigia dai dazi doganali per le spedizioni di modico valore e previsto, in via transitoria, un dazio doganale forfettario di 3 euro per articolo per le vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Le relative modalità applicative sono state definite dal Regolamento di esecuzione UE 2026/1200 della Commissione del 5 giugno 2026.

(MF/ms)
 




RAEE 2026: guida pratica e novità normative per imprese, installatori e distributori

Imprese, installatori e distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche si devono confrontare con alcune novità nella gestione di queste apparecchiature e dei rifiuti che ne derivano a fine vita operativa.
La Camera di Commercio di Como-Lecco, con il coordinamento di Unioncamere Lombardia e in collaborazione con le Camere di Commercio lombarde, organizza un webinar
Titolo: RAEE 2026: guida pratica e novità normative per imprese, installatori e distributori
Data: Martedì 29 settembre 2026 / Orario: 09.30
Relatore: dott. Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale e segretario di ASSIEA
Il webinar si pone l’obiettivo di aiutare le imprese a gestire correttamente i RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche): 
  • illustrando come cambiano le regole per la gestione dei RAEE nel 2026 
  • descrivendo le modalità di richiesta delle autorizzazioni necessarie
  • facendo chiarezza sulle eventuali sanzioni
L’approfondimento è curato da un esperto tecnico del settore e si concluderà con un momento di domande e risposte.
A chi si rivolge
  • Distributori e Rivenditori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), inclusi i negozi di elettronica e l’e-commerce
  • Installatori e Centri di Assistenza Tecnica (impiantisti, elettricisti, termoidraulici), figure chiave per la gestione dei RAEE professionali e domestici
  • Responsabili ambiente di PMI e uffici produttori di RAEE professionali (es. smaltimento di PC aziendali, server, corpi illuminanti o pannelli fotovoltaici).
Programma
  • Le norme di riferimento e le recenti modifiche e integrazioni 
  • Le definizioni fondamentali
  • L’ambito di applicazione delle norme sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Utilizzatori di AEE professionali: come e a chi richiedere il ritiro gratuito dell’apparecchiatura dismessa
  • Utilizzatori di AEE “dual use”: come e a chi richiedere il ritiro gratuito dell’apparecchiatura dismessa
  • Gli obblighi di ritiro gratuiti per i commercianti: l’uno contro uno e l’uno contro zero
  • Le nuove semplificazioni gestionali e documentali per distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica
  • Le comunicazioni al portale del Centro di Coordinamento RAEE e i servizi di ritiro dei RAEE 
  • Il sistema sanzionatorio
Modalità di partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria on-line

 

(SN/am)




Pubblicato in Gazzetta il decreto Omnibus

L’atteso decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026 (Suppl. Ordinario n. 30 alla GU n. 185) ed è entrato ufficialmente in vigore il 12 agosto 2026. Questo importante provvedimento integra l’attuazione della delega per la riforma fiscale (di cui alla legge n. 111/2023) modificando e ordinando in via definitiva numerose disposizioni in materia di imposte sui redditi, IVA, sanzioni e procedure di accertamento. Le singole misure presentano decorrenze specifiche, in molti casi retroattive al 2024 o al 2025.
Si propone con la presente un quadro d’insieme analitico delle novità di maggior rilievo, organizzate per temi.
 
Concordato Preventivo Biennale (CPB): benefici per il rinnovo e nuovo ravvedimento speciale 2020-2023
Il decreto correttivo introduce un intero Titolo dedicato al Concordato Preventivo Biennale (CPB), apportando modifiche rilevanti al D.Lgs. n. 13/2024 finalizzate a stabilizzare l’istituto e premiare i contribuenti virtuosi.
In particolare, viene stabilito che l’adesione al concordato in assenza dei requisiti necessari o in presenza di cause di esclusione sia considerata priva di effetti. Tuttavia, per favorire il rinnovo dell’adesione per il biennio 2026-2027, sono introdotte importanti misure premiali e una sanatoria straordinaria per gli anni pregressi.
I soggetti che rinnovano l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027 beneficiano di:
mantenimento del regime premiale ISA: tra cui l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per le compensazioni di crediti d’imposta fino a 100.000 euro annui ai fini IVA e fino a 70.000 euro annui ai fini delle imposte dirette e IRAP, oltre all’esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro;
riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti: l’attività di accertamento sulle imposte sui redditi e IVA beneficia di un’anticipazione di due anni dei termini di decadenza;
esonero dagli interessi sui pagamenti rateali: per i versamenti a rate delle imposte dirette e IRAP per le medesime annualità concordate non sono dovuti gli interessi;
rideterminazione del reddito: è consentito rideterminare il reddito e il valore della produzione concordati in caso di presentazione di dichiarazioni integrative per correggere errori od omissioni, potendo sanare le sanzioni tramite ravvedimento operoso.
La novità più rilevante è l’introduzione del ravvedimento speciale (o sanatoria CPB), riservato ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che rinnovano l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027. Questo meccanismo consente di sanare interamente le annualità dal 2020 al 2023 attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile incrementata in misura inversamente proporzionale al punteggio ISA ottenuto nel singolo anno d’imposta.
 
Incremento della base imponibile e imposta sostitutiva per la sanatoria CPB
Punteggio ISA ottenuto Incremento base imponibile       Aliquota imposta sostitutiva (2022-2023)
Pari a 10              5%          10%
Da 8 a meno di 10           10%       10%
Da 6 a meno di 8              20%       12%
Da 4 a meno di 6              30%       15%
Da 3 a meno di 4              40%       15%
Inferiore a 3       50%       15%
 
 
Ai fini IRAP si applica un’aliquota fissa del 3,9% sull’incremento della base imponibile. Inoltre, per gli anni caratterizzati dall’emergenza Covid-19 (2020 e 2021), l’imposta sostitutiva complessiva è ridotta del 30%. Per i soggetti che hanno dichiarato specifiche cause di esclusione ISA collegate alla pandemia o a condizioni di non normale svolgimento dell’attività, la base imponibile è incrementata del 25% e si applica un’aliquota del 12,5% (ridotta del 30% per il 2020/2021).
 
Il versamento dell’imposta sostitutiva per la sanatoria dovrà essere effettuato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027 in un’unica soluzione oppure in un massimo di 10 rate mensili maggiorate degli interessi legali. A seguito del pagamento, l’Amministrazione finanziaria non potrà procedere a rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo per le annualità sanate (salvo eccezioni gravissime legate a reati tributari). Di contro, per gli anni oggetto di sanatoria, i termini di decadenza per l’accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2029.
 
Termini di detrazione e registrazione IVA: differimento al secondo anno successivo
L’art. 12 del decreto correttivo Omnibus introduce un’importante modifica a favore della flessibilità gestionale dei soggetti passivi IVA. Intervenendo sul D.P.R. n. 633/1972 e specularmente sul nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. n. 10/2026), viene differito il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA e per la corrispondente registrazione delle fatture d’acquisto.
A differenza della disciplina previgente, che imponeva l’esercizio della detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto era sorto e alle condizioni vigenti in tale anno, la nuova norma consente di esercitare il diritto alla detrazione fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. Parallelamente, anche la registrazione delle fatture d’acquisto nel registro IVA acquisti (ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972) viene consentita entro il medesimo termine del secondo anno successivo.
Questo allineamento semplifica significativamente la gestione delle fatture d’acquisto ricevute a ridosso della chiusura d’anno o in ritardo, evitando la perdita del diritto alla detrazione per motivazioni puramente formali e riducendo il ricorso a dichiarazioni integrative a favore.
 
Welfare aziendale e altri familiari a carico: eliminazione del requisito della convivenza
L’art. 1 del decreto corregge un effetto indesiderato derivante dal precedente correttivo (D.Lgs. n. 192/2024), che aveva inavvertitamente penalizzato i piani di welfare aziendale già deliberati dalle imprese. Il D.Lgs. n. 192/2024 aveva infatti subordinato le agevolazioni per gli “altri familiari” indicati nell’art. 433 c.c. (come generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle) al requisito della convivenza con il contribuente o alla percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari. Questa norma aveva causato la perdita retroattiva dei benefici legati ai fringe benefit e al welfare aziendale per i lavoratori con familiari non conviventi.
Per sanare questa incongruenza, l’art. 1 del decreto Omnibus interviene sopprimendo espressamente il requisito della convivenza (o degli assegni alimentari) ogni qualvolta una norma fiscale sul welfare richiami semplicemente i soggetti indicati dall’art. 12 del TUIR. La modifica opera retroattivamente a partire dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025, salvaguardando così l’efficacia dei piani di welfare aziendale già attuati ed evitando contenziosi o sanzioni per i datori di lavoro.
Il requisito della convivenza e del limite di reddito rimane invece obbligatorio nei casi in cui il contribuente intenda richiedere le detrazioni IRPEF standard per “familiari fiscalmente a carico”, per i quali la disciplina non ha subìto variazioni.
 
Fringe benefit auto aziendali: maggiorazione per gli optional e raddoppio della salvaguardia
L’art. 2 del decreto Omnibus apporta modifiche rilevanti alle modalità di determinazione del valore imponibile dei fringe benefit relativi alle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Viene confermato il calcolo forfetario basato sulle tabelle ACI (pari al 50% del costo chilometrico convenzionale su 15.000 km, ridotto al 10% per i veicoli full electric e al 20% per i veicoli ibridi plug-in). Tuttavia, si introducono due significative novità:
maggiorazione del 5% per optional e accessori: qualora sul veicolo siano installati accessori o allestimenti non espressamente valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit viene incrementato forfetariamente del 5%. Questa maggiorazione si applica a partire dal periodo d’imposta 2026, incluse le assegnazioni 2025 non coperte dalla clausola di salvaguardia;
penalizzazione per le auto datate (oltre i 5 anni di anzianità): la novità più impattante riguarda i veicoli che hanno superato i 5 anni dalla data di prima immatricolazione. Il decreto Omnibus stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2026, per questi mezzi scatterà una maggiorazione automatica del 50% sulla base imponibile del fringe benefit. Fino al compimento del quinto anno di anzianità del veicolo, invece, viene mantenuta l’applicazione del regime fiscale previgente (c.d. clausola di salvaguardia).
Segnaliamo che i comportamenti tenuti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 in merito alla tassazione degli optional sono fatti salvi dall’art. 2, comma 4, e non si darà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
 
Cessione e compensazione crediti d’imposta: chiarita la tassazione al 26% per i professionisti
L’art. 3 del provvedimento interviene sulla disciplina fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta agevolativi (come quelli legati al superbonus e altri bonus edilizi) acquistati dagli esercenti arti e professioni.
La norma stabilisce che i differenziali positivi generati dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta terzi costituiscono a tutti gli effetti reddito di lavoro autonomo. Tali proventi sono soggetti a un’imposta sostitutiva con aliquota fissa al 26% (pari a quella prevista in materia di redditi finanziari), da versare direttamente a saldo tramite la dichiarazione dei redditi. La norma esclude da questa tassazione sostitutiva esclusivamente i crediti d’imposta ricevuti come corrispettivo diretto per prestazioni professionali (che concorrono integralmente a formare il reddito ordinario secondo il principio di cassa).
La disposizione si applica in via ordinaria ai crediti acquistati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (12 agosto 2026). Tuttavia, i professionisti possono optare per l’applicazione retroattiva del regime sostitutivo già a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, presentando un’apposita dichiarazione integrativa (qualora abbiano già trasmesso il modello originario), senza diritto al rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate.
 
Corrispettivi telematici e pagamenti elettronici: soglia di tolleranza del 5% sulle sanzioni
L’art. 33 del decreto Omnibus introduce una fondamentale misura di semplificazione e buon senso a tutela dei commercianti e degli operatori economici soggetti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (ex art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015).
Viene infatti stabilito che le sanzioni ordinariamente previste per omessa, errata o tardiva trasmissione dei corrispettivi non si applicano qualora vi sia una discrepanza non superiore al 5% tra il numero complessivo delle operazioni regolate con pagamento elettronico (registrate e memorizzate ai fini fiscali) e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente accettati tramite POS o altri sistemi di pagamento tracciabili. Questa franchigia tutela le imprese da errori tecnici o disallineamenti minimi dovuti al funzionamento dei sistemi telematici, evitando l’applicazione della sanzione accessoria di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
La soglia di tolleranza si applica con effetto a partire dal periodo d’imposta 2026 ed è stata integrata sia nel D.Lgs. n. 471/1997 sia nel nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. n. 173/2024).
 
(MF/ms)



RENTRI: novità per gestire il “degrado temporaneo” dei servizi

Si segnala che sono state elaborate nuove apposite procedure, per uno scenario di rallentamento temporaneo del Rentri, chiamato “degrado temporaneo dei servizi RENTRI”. Si tratta di circostanze non dovute a manutenzione ordinaria/straordinaria e prive delle caratteristiche di indisponibilità grave già normate.

Per evitare blocchi nella tracciabilità e per garantire l’operatività quotidiana delle imprese nel conferimento dei rifiuti, il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha emanato il Decreto Direttoriale n. 254 del 09 settembre 2026 dal titolo “Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, non dovuto a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che non presenta le caratteristiche di completa o grave indisponibilità previste dal decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dal decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026”.

Le principali novità introdotte sono due:

  • gestione del degrado temporaneo: vengono stabilite misure di mitigazione per gli operatori in caso di rallentamenti o malfunzionamenti temporanei dei servizi RENTRI per il FIR digitale. Le misure restano valide fino al ripristino del servizio e alla chiusura del ciclo di vita del singolo formulario.
  • allineamento sul cambio di formato: si aggiornano le regole di comunicazione tra trasportatore e produttore/detentore in caso di passaggio del FIR dal formato digitale a quello cartaceo. La comunicazione dovrà avvenire tempestivamente tramite i servizi RENTRI dedicati (in Area Operatori o tramite interoperabilità) non appena cessato il degrado.
Per la consultazione diretta delle procedure, si rimanda al sito Rentri.

Si allega per comodità il testo degli allegati al decreto, con le misure di emergenza e mitigazione.

(SN/am)

 




Delibera Arera n. 256/2026/R/eel: specifiche per i clienti elettrivori

Informiamo le aziende interessate che con delibera n.256/2026/R/eel, riportata in allegato, l’Arera – l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ha introdotto alcune specifiche per i clienti elettrivori:
  • le imprese elettrivore devono dichiarare se hanno “ospiti” sotto i loro POD (cioè se sotto allo stesso POD loro intestato operano più soggetti giuridici) e inviare entro 30 giorni una relazione alla CSEA con le motivazioni che permettono, alla luce della regolazione vigente, di poter costituire un’unica unità di consumo, le cause della sottomisura, le modalità usate per la suddivisione dei consumi, ecc.). La mancata o incompleta comunicazione comporta la perdita dell’energivorità per l’anno di competenza e il recupero delle agevolazioni eventualmente già riconosciute. Segnaliamo che, nei “CONSIDERATO ALTRESI’ CHE” da pagina 5 a pagina 7 dell’allegata delibera, sono riportate le casistiche per cui è possibile avere più ragioni sociali sotto lo stesso POD.
Le aziende con “ospiti” vengono provvisoriamente riportate nell’elenco Csea in Classe 0.
La CSEA entro l’anno successivo a quello di fruizione delle agevolazioni chiede all’azienda i consumi e le potenze massime mensili di ogni misuratore (oltre ad eventuali altre informazioni, quali ad esempio le dichiarazioni all’Agenzia delle Dogane) e ne verifica la congruenza con i dati dei distributori, quindi calcola l’agevolazione spettante, inserisce l’azienda nell’elenco definitivo con la corretta classe di agevolazione e conguaglia direttamente l’azienda.
  • La CSEA richiede nel portale se l’azienda dispone per l’anno di agevolazione di punti di ricarica per veicoli elettrici sotto un POD agevolato (l’ARERA sta ancora valutando come gestire questi casi, in quanto, a rigore, l’energia per le ricariche non rientra negli ATECO che possono godere dell’energivorità).
La Csea, in occasione della prossima sessione ordinaria, predisporrà le opportune modifiche al portale che consentiranno di indicare se del caso quanto sopra indicato.
 
Nella medesima delibera n. 256/2026 l’Arera ha inoltre specificato le modalità secondo le quali la Csea provvede ai conguagli diretti a favore delle imprese che si trovano in talune casistiche.
Ricordiamo che:
  • l’articolo 3, comma 5 del decreto-legge 131/2023 dispone che, qualora l’impresa agevolata in classe ASOS2, copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 199/2021, il contributo minimo dovuto è ridotto ulteriormente in misura pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima, ovvero di un’agevolazione pari alle imprese in classe ASOS1;
  • l’articolo 3, comma 6 del decreto-legge 131/2023 dispone che qualora l’impresa agevolata in classe ASOS3 copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 199/2021, il contributo minimo dovuto è ridotto, per gli anni 2027 e 2028, al minor valore tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima, ovvero di un’agevolazione pari alle imprese in Classe ASOS3 per gli anni dal 2024 al 2026
Le verifiche in relazione all’articolo 3, comma 5 e 6 del Decreto Legge n. 131/2023, sono effettuate dal Gse.
Entro il 30 novembre dell’anno n+1, la Csea pubblica sul portale tramite l’account di ciascuna impresa per cui gli esiti delle verifiche effettuate dal Gse sono positivi, il valore del conguaglio relativo all’anno n e comunica alle stesse imprese tramite PEC le modalità dell’eventuale conguaglio, da effettuare entro il 31 dicembre dell’anno n+1.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Economia circolare: al via il nuovo bando “Ri.Circo.Lo. – Filiere prioritarie”

La transizione verso modelli produttivi sostenibili  è una leva di competitività oltre che un impegno ambientale.
Regione Lombardia intende sostenere questo percorso promuovendo una nuova edizione del bando ““Ri.Circo.Lo.” dedicato a PMI lombarde attive in alcune filiere prioritarie.

In particolare, il bando finanzierà con contributi a fondo perso, fino al 60%, progetti di economia circolare — simbiosi industriale, riduzione della produzione di rifiuti, riciclaggio e valorizzazione dei materiali in ottica circolare— dedicati a:
• filiere delle plastiche, delle gomme, dei materiali polimerici e del tessile: valorizzazione di residui e sottoprodotti, riutilizzo degli imballaggi, allungamento del ciclo di vita, riduzione dell’uso di materie prime, introduzione di materiali da “end of waste”, ecodesign, raccolte e processi di preparazione per il riuso o il riciclo;
• filiere degli AEE/RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori: ecodesign, preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio, recupero delle materie prime critiche;
• recupero del fosforo: pretrattamento e recupero da reflui, fanghi di depurazione, rifiuti organici e ceneri;
• materie prime critiche ai sensi del Reg. UE 2024/1252: ecodesign, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio con produzione di “prodotti da recupero” (end of waste).
Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda e possono riferirsi a diverse tipologie di costi, tra cui: macchinari (compreso revamping), sistemi di automazione, impianti, attrezzature; hardware; software; consuenze, servizi per prove/prototipazione/tutela IP e certificazioni.
Investimento minimo: 50.000,00 euro
Contributo: a fondo perso, variabile, fino al 60% per piccole imprese, fino a 300.000,00 euro (De Minimis) o 1.500.000,00 euro (GBER)
Procedura valutativa a graduatoria.
Domande dal 6 ottobre al 5 novembre 2026.

Le imprese interessate ad approfondire possono rivolgersi a:
Api-Tech – Ufficio Progetti e Finanza agevolata:
bandi@api-tech.it

(MVL/am)




Rimborso IVA estera: istanze da presentare entro il 30 settembre

Nei casi in cui un soggetto passivo “stabilito” in Italia abbia assolto l’imposta in un altro Stato membro della UE relativamente a beni e servizi ivi acquistati o dallo stesso importati, può richiedere, a determinate condizioni, il rimborso dell’IVA a tale Stato membro (ai sensi dell’art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972).

Il rimborso allo Stato membro della UE avviene mediante la presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico.

L’istanza telematica va presentata distintamente per ciascun periodo di imposta, entro il 30 settembre (termine non prorogabile al successivo giorno lavorativo) dell’anno solare successivo al periodo di riferimento. Va da sé che per l’anno 2025 il termine ultimo dell’istanza è fissato al 30 settembre 2026.

Presupposti per il rimborso

In linea generale possono richiedere il rimborso IVA UE:

  • i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano,
  • che hanno assolto l’IVA in un altro Stato membro della UE,
  • in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati
  • sempre che inerenti alla propria attività e sempre che sussistano le condizioni di detrazione dell’IVA.
Rimangono esclusi dalla possibilità di richiedere il rimborso IVA i soggetti passivi IVA che durante il periodo di riferimento del rimborso:
  • non abbiano svolto alcuna attività d’impresa, arte o professione;
  • abbiano effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi degli artt. 19 ss. del D.P.R. n. 633/1972;
  • si siano avvalsi del regime dei c.d. contribuenti minimi ovvero del regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014 (ciò in considerazione del fatto che per tali soggetti l’IVA risulta indetraibile in Italia);
  • si siano avvalsi del regime speciale previsto per i produttori agricoli.
Al fine di ottenere il rimborso dell’IVA assolta in altro Paese della UE:
  • il soggetto passivo IVA stabilito in Italia non deve avere una stabile organizzazione nello Stato dell’UE che deve eseguire il rimborso. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21731 del 25 giugno 2026, ha chiarito che il soggetto non residente, identificato direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, mantiene il diritto di accedere alla procedura di rimborso prevista dall’art. 38-bis2 del medesimo Decreto anche quando le fatture relative agli acquisti siano intestate alla partita IVA italiana;
  • l’acquisto deve riferirsi a beni/servizi inerenti la propria attività (principio di inerenza ai fini della detraibilità IVA);
  • il soggetto non deve aver effettuato nel periodo interessato operazioni attive in tale Paese (infatti, in tale ipotesi l’IVA estera verrebbe recuperata attraverso l’ordinario meccanismo della liquidazione previsto nel Paese estero in quanto il soggetto è tenuto ad identificarsi e a presentare la dichiarazione) ad eccezione di prestazioni di trasporto e di servizi accessori “non imponibili” ovvero “esenti” da IVA e prestazioni di servizi e cessioni di beni per le quali l’IVA è assolta dal committente o dal cessionario stabilito nel Paese che deve erogare il rimborso mediante il meccanismo del reverse charge. Con risposta n. 319/E del 24 dicembre 2025 l’Agenzia ha chiarito che l’IVA relativa all’immobile strumentale può essere chiesta a rimborso tramite la procedura del portale elettronico prevista dall’art. 38-bis2, purché siano rispettati i relativi requisiti;
Ricordando, infine, che:
  • il rimborso dell’IVA da parte dello Stato membro della UE avviene in base all’oggettiva rimborsabilità del bene o del servizio e nei limiti di detraibilità IVA previsti dalla normativa estera. Inoltre, la rimborsabilità avviene nel limite del pro-rata di detraibilità IVA;
  • l’istanza va presentata in via telematica alle Entrate entro il 30 settembre;
  • per il rimborso dell’IVA estera l’importo minimo della richiesta è pari a 50 euro per quella annuale e 400 euro per quella trimestrale.
  • Per la Svizzera la presentazione della domanda è solo annuale ed il credito minimo IVA ammonta a 500 Chf;
  • il rimborso IVA è limitato unicamente all’imposta dovuta per legge e non anche a quella addebitata per errore (si pensi a quella indebitamente fatturata).
Con la recente sentenza C-527/24 (Harry et Associes) del 12 marzo 2026 la Corte di Giustizia UE ha stabilito che un malfunzionamento tecnico del sistema elettronico di trasmissione della domanda di rimborso IVA non può far perdere al contribuente il diritto al rimborso né l’accesso al giudice, quando la domanda sia stata correttamente presentata tramite il portale dello Stato di stabilimento e “debitamente ricevuta” dallo Stato del rimborso.

(MF/ms)




Tax credit carburante autotrasporto: proroga presentazione istanze al 20 settembre

Più tempo per le imprese del settore autotrasporto per presentare le domande per il tax credit sul carburante ex art. 3 del DL 33/2026.

Le istanze, relative al periodo di riferimento 1° marzo-31 agosto 2026, possono essere infatti presentate fino alle ore 23:59 di domenica 20 settembre 2026. La proroga del termine per la presentazione delle domande, inizialmente fissato al 15 settembre, è stata annunciata dal Ministero dei Trasporti con un apposito comunicato.

In tale comunicato viene precisato che è stato ritenuto utile prorogare il termine di chiusura della piattaforma predisposta per la presentazione delle istanze, per il maggior tempo tecnicamente ammissibile, considerando che le numerose richieste pervenute di autorizzazione all’accesso da parte delle imprese attraverso l’assistenza ha comportato per esse l’impossibilità di presentare l’istanza.

Inoltre, è stato rilevato che molte domande contengono errori nel file_fatture e dunque non vengono accettate dalla piattaforma, ricordando che per regolarizzare l’istanza è necessario procedere ad annullarla e riproporla in maniera corretta.

Il comunicato rileva altresì che l’assistenza offerta per la presentazione delle istanze, contattabile alla mail assistenza-creditogasolio@sogei.it, sarà attiva fino alle ore 18:00 del giorno venerdì 18 settembre 2026. Dopo tale termine non sarà più possibile inviare alcuna richiesta, ma solo accedere alla piattaforma.

L’istanza, si ricorda, va presentata attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’indirizzo http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it .

Si ricorda che, a norma dell’art. 2 del DM 28 agosto 2026, il credito d’imposta in commento è riconosciuto alle:

  • imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività di trasporto di merci indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. a), punti 1 e 3, del DLgs. 504/95;
  • imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che operano nel settore dell’autotrasporto di persone indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. b) del DLgs. 504/95;
  • imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 11 agosto 2003 n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente.
  • Tali attività devono essere esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.
La lett. a) dell’art. 24-ter comma 2 del DLgs. 504/95 richiamato riguarda le attività di trasporto di merci, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (punto 1);
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (punto 3).
Sono quindi ammesse esclusivamente le imprese iscritte al REN o le imprese straniere esercenti la professione di trasportatore su strada aventi stabile organizzazione in Italia, mentre sono escluse le imprese che effettuano trasporto merci in conto proprio (cfr. FAQ 4 settembre 2026).

La citata lett. b) dell’art. 24-ter comma 2 del DLgs. 504/95 riguarda le attività di trasporto di persone svolta da:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al DLgs. 19 novembre 97 n. 422;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al DLgs. 21 novembre 2005 n. 285;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al DLgs. 19 novembre 97 n. 422;
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento n. 1073/2009.
Il credito d’imposta in commento copre fino al 70% della maggior spesa sostenuta per il carburante nei mesi oggetto dell’agevolazione, da marzo ad agosto 2026, nei limiti delle risorse stanziate.

Nel caso in cui le richieste totali superino lo stanziamento previsto, l’importo del beneficio effettivo per singola impresa sarà comunque riparametrato.

Estensione dell’agevolazione anche al mese di settembre 2026

Si rileva che l’art. 1 comma 4 del DL 157/2026 ha esteso il credito d’imposta in esame anche al mese di settembre 2026, con un incremento di risorse pari a 16 milioni di euro.

In relazione a tale modifica dovrebbero essere rilasciate specifiche modalità attuative.
 

(MF/ms)




Istat indice agosto 2026

Comunichiamo che l’indice Istat di Agosto 2026, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 3,4 % (variazione annuale) e a + 4,8 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 2,550 % e + 3,60 %.
 
(MS/ms)