LIPE quarto trimestre 2024: comunicazione entro il 2 marzo 2026
Tale obbligo, previsto dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, richiede l’invio in via telematica tramite la piattaforma “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, nel formato XML conforme alle specifiche tecniche.
La comunicazione dovrà riepilogare quanto avvenuto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, con distinta compilazione di più moduli da parte dei contribuenti a liquidazione IVA mensile, oppure, con un unico modulo, i dati del IV trimestre per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.
La comunicazione deve sintetizzare le operazioni IVA del periodo di riferimento, distinguendo tra operazioni attive: il totale delle operazioni fatturate o soggette a fatturazione; operazioni passive: il totale delle operazioni registrate.
Eventuali inadempimenti sconteranno le sanzioni previste in materia di violazioni circa l’obbligo di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA. C.d. Li.Pe. ex art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997.
Dunque, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Detto ciò, ad esempio ipotizzando un invio della comunicazione con correzione/invio nei 15 giorni e versamento della sanzione nei 90 gg, il contribuente dovrà versare la sanzione di 27,78 euro (riduzione a 1/9). Laddove invece all’invio della comunicazione nei 15 giorni, corrisponderà un versamento della sanzione post 90 gg sarà necessario versare 31,25 euro (riduzione a 1/8).
Con l’invio della comunicazione oltre i 15 gg le suddette sanzioni salgono rispettivamente a: 55,56 euro e 62,50 euro.
| Correzione Li.Pe. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Correzioni entro 15 gg (sanzione base 250 euro) | Correzioni post 15 gg (sanzione base 500 euro) | ||||
| Riduzione | Importo da versare | Ipotesi di ravvedimento | Riduzione | Importo da versare | Ipotesi di ravvedimento |
| 1/9 | € 27,78 | Entro 90 giorni dal termine di presentazione della Li.Pe. | 1/9 | € 55,56 | Entro 90 giorni dal termine di presentazione della Li.Pe. |
| 1/8 | € 31,25 | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA p.i. 2026 | 1/8 | € 62,50 | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA p.i. 2026 |
| 1/7 | € 35,71 | Oltre il termine per la dichiarazione IVA p.i. 2026 | 1/7 | € 71,43 | Oltre il termine per la dichiarazione IVA p.i. 2026 |
| Per le ulteriori riduzioni si veda l’art. 13, comma 1, lettera b-ter, b-quater e b-quinques del D.Lgs. n. 472/1997 con riduzioni applicabili post attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate. | |||||
Se la violazione non viene sistemata neanche con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472/1997, nonché quella di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.
Si veda la risoluzione n. 104/E 2017.
Si ricorda infine che i soggetti passivi possono avvalersi della facoltà ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, di comunicare con la dichiarazione IVA annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. La trasmissione del dichiarativo in questo caso dovrà essere effettuato entro il prossimo 2 marzo 2026 (il 28 febbraio cade di sabato): termine che coincide con la scadenza della Li.Pe. del 4° trimestre 2025. A tal fine sarà necessario compilare il quadro VP.
(MF/ms)