1

Delegazione di Kiev in visita alla Camera di Commercio Como-Lecco

Informiamo le Aziende Associate che dal 5 al 9 maggio la Camera di Commercio Como-Lecco ospiterà sul territorio una delegazione istituzionale ed economica della Camera di Commercio e Industria di Kiev (KCCI), guidata dal suo Vice Presidente e accompagnata da alcune imprese ucraine di diversi settori  (in allegato l’elenco completo con i company profile).

L’obiettivo è avviare un dialogo concreto tra imprese italiane e ucraine in vista della futura ricostruzione del Paese e creare nuove occasioni di collaborazione commerciale.

Proprio per questo, il pomeriggio del 6 maggio (ore 14:30) presso la sede della Camera di Commercio di Como, si terrà un momento dedicato alla presentazione delle imprese ucraine e delle diverse richieste di collaborazione.

In questa occasione invitiamo le imprese interessate a portare una breve presentazione della propria attività e manifestare interesse verso specifici ambiti di collaborazione.

Vale sottolineare infatti che le imprese presenti nella delegazione rappresentano solo una parte dei settori di interesse. La Camera Ucraina è alla ricerca di diverse collaborazioni, anche in ambiti non rappresentati nel gruppo in arrivo, che potranno rivelarsi fondamentali per la ricostruzione e lo sviluppo del Paese.

In allegato trovate i delegati ucraini che saranno presenti e il loro settore di interesse. 

Le aziende interessate a partecipare possono scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it

(MP/am)

 




Confapi: opportunità in Kazakhstan

Segnaliamo due importanti iniziative che si terranno ad Astana dal 28 al 30 maggio 2025, offrendo interessanti opportunità di networking e cooperazione economica e istituzionale tra Italia e Kazakhstan.
 
1. Italy–Kazakhstan Supply Chain Business Forum
Astana, 28 maggio 2025
 
Organizzato dall’Associazione Commerciale Italo-Kazaka (ACIK), in collaborazione con il Ministero del Commercio del Kazakhstan, l’Ambasciata Italiana in Kazakhstan e l’Ambasciata del Kazakhstan in Italia, il Forum si terrà presso l’Hilton Expo Astana Hotel.
L’evento nasce con l’obiettivo di rafforzare i legami economici tra i due Paesi, con particolare attenzione allo sviluppo delle catene di approvvigionamento. I principali temi trattati saranno:
  • Stato attuale e prospettive future della supply chain;
  • Sfide e opportunità per rafforzare le partnership bilaterali;
  • Cooperazione nei settori commercio, investimenti, turismo e industria;
  • Riduzione dei costi logistici e incremento dell’efficienza per gli esportatori italiani e kazaki;
  • Incentivazione della produzione locale kazaka (agroindustria, metalli, petrolchimico) attraverso accordi con il marchio Made in Italy.
 
Sono previsti incontri B2B tra imprese italiane e kazake per favorire collaborazioni concrete e lo sviluppo di progetti congiunti.
 
 
2. Astana International Forum 2025 (AIF2025)
Astana, 29–30 maggio 2025
L’Astana International Forum rappresenta un evento di respiro globale che vedrà la partecipazione di capi di Stato, rappresentanti di governi, organizzazioni internazionali, aziende, università ed esperti di rilievo.
Il programma si articolerà attorno a tre grandi macro-temi:
  • Politica estera e sicurezza internazionale;
  • Energia e cambiamento climatico;
  • Economia e finanza;
Obiettivo dell’iniziativa è contribuire alla definizione di un’agenda per una nuova fase del multilateralismo, promuovendo visioni innovative su questioni globali di natura diplomatica, economica e sociale.
 
Il Forum prevede inoltre incontri bilaterali di alto livello, offrendo una piattaforma strategica per il dialogo e la cooperazione tra i principali attori internazionali.
 
Per maggiori informazioni: https://astanainternationalforum.org
 
Entrambe le iniziative sono gratuite, restano a carico delle aziende partecipanti le spese del volo, vitto e alloggio.
 
Entrambi gli eventi rappresentano un’occasione preziosa per approfondire le relazioni economiche tra Italia e Kazakhstan e per promuovere nuove opportunità di collaborazione a livello sia pubblico che privato.

Le aziende interessate a partecipare possono scrivere all’associazione: comunicazione@confapi.lecco.it

(MP/am)




Istat indice marzo 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di Marzo  2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,7 % (variazione annuale) e a + 2,9 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,275 % e + 2,175 %.

(MP/ms)




Iscrizione o rinnovo autorizzazione trasporto rifiuti in conto proprio, cat 2-bis: scadenza 30 aprile

Il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali va fatta entro la scadenza del 30 aprile di ogni anno. Tra gli altri, riguarda in particolare coloro che trasportano i propri rifiuti nei Cdr (Centri di Raccolta) pubblici.

Sulla pagina dell’albo le quote per le diverse categorie, compresa la categoria 2-bis.

Se non lo avessero già fatto, devono iscriversi nella categoria 2-bis dell’albo i seguenti soggetti:

  • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti.
Per “produttore iniziale” si intende l’impresa/ente la cui attività ha prodotto il rifiuto, escludendo i cosiddetti “nuovi produttori”, cioè i soggetti che gestiscono impianti che svolgono operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti.
È necessario che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa produttrice dei rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art.212, c.8). Tale trasporto deve quindi costituire una delle attività ordinarie associate al businness da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.

Consultare il sito dell’albo gestori per la procedura di iscrizione o rinnovo.

L’iscrizione all’Albo avviene sulla base di apposita comunicazione da presentare in modalità telematica alla Sezione regionale o provinciale competente. I modelli di iscrizione sono creati dal sistema in fase di compilazione dell’istanza.

(SN/am)




Compilazione AIDA: scadenza 30 aprile 2025

Le attività produttive in Aia “Autorizzazione Integrata Ambientale”, entro il 30 aprile di ogni anno, devono eseguire l’inserimento dei dati ambientali nell’applicativo regionale Aida “Applicativo Integrale Di Autocontrollo”, come descritto nella pagina dedicata del sito Regionale.

Il sito Arpa Lombardia contiene invece le informazioni necessarie per eseguire correttamente questo adempimento. L’accesso avviene tramite autenticazione e i dati da inserire sono quelli presenti nelle prescrizioni e nel piano di monitoraggio del proprio provvedimento autorizzativo.

Pagina login Aida

(SN/am)




Dichiarazione E-Prtr: entro il 30 aprile 2025 la prima fase di invio dati

L’adempimento riguarda i gestori di impianti che ricadono all’interno di alcuni requisiti di un regolamento europeo (Reg. CE 166/2006). L’E-Prtr (European Pollutant Release and Transfer Register) è infatti un registro integrato per il rilevamento costante di emissioni e di trasferimento di inquinanti in ambiente.

Tutte le informazioni per attuare l’adempimento si trovano sulla pagina dedicata del sito dell’Ispra, al quale si rimanda.

La comunicazione dei dati 2024  avviene mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto e aggiornato a tale scopo ed anche attraverso l’inserimento degli stessi dati 2024 nel nuovo applicativo online che sarà rilasciato prossimamente,  secondo le seguenti tempistiche:

Fase 1: entro il 30 aprile 2025 trasmissione tramite PEC del modulo excel firmato digitalmente
Fase 2: Entro il 15 maggio 2025 registrazione come utenti dell’applicativo (seguiranno indicazioni specifiche)
Fase 3: Entro il 30 giugno 2025 inserimento dati 2024 nell’applicativo (seguiranno indicazioni specifiche)

Le informazioni richieste derivano dall’art.4 del Dpr 157/2011 che recepisce in Italia la normativa comunitaria.

(SN/am)




Polizze catastrofali: chiarimenti dal Mimit sulle sanzioni

Aggiornando le FAQ rese disponibili nei giorni scorsi, in data 14 aprile il MIMIT ha fornito nuovi chiarimenti in tema di polizze catastrofali e, in particolare, sulle sanzioni applicabili alle imprese inadempienti, una delle questioni su cui si è generato maggiore dibattito.

Il comma 102 dell’art. 1 della L. 213/2023, infatti, stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione […] si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. La disposizione, nella sua genericità, non esplicita quali siano le agevolazioni il cui accesso è inibito alle imprese inadempienti, né se l’inadempimento determini l’esclusione dalle suddette misure o, piuttosto, la loro fruizione in misura limitata.

I nuovi chiarimenti muovono dall’osservazione del fatto che la disciplina delle sanzioni, così come formulata, non ha carattere autoapplicativo, posto che il comma 102 citato, nello statuire che dell’inadempimento “si deve tener conto”, non determina in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione.

Pertanto, il MIMIT precisa che è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dovere dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

Sembra di capire, quindi, che ciascun Ministero (e più in generale ciascuna amministrazione) sia chiamato a emanare un “provvedimento attuativo” che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare, il tutto entro i nuovi termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.

Quest’ultima disposizione, peraltro, stabilisce scadenze differenziate per adempiere l’obbligo assicurativo in relazione alle dimensioni dell’impresa (1° ottobre per le medie imprese; 31 dicembre per le piccole e micro imprese; lo scorso 31 marzo per le grandi imprese, con applicazione delle sanzioni dal 30 giugno). Quale sia, tra i tre, il termine rilevante per le Amministrazioni non è precisato; ragionevolmente, dovrebbe trattarsi di quello più vicino.

Nella stessa FAQ, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy precisa che, per quanto attiene alle misure di propria competenza, il Ministero “è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti”. Viene dato conto anche del fatto che tale anticipazione dovrà essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo e che l’esclusione dalle agevolazioni riguarderà le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla L. 213/2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, sempre “tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

Le sanzioni operano dal “provvedimento attuativo”

In un’altra FAQ, si ribadisce che la disposizione di cui all’art. 1 comma 102 L. 213/2023 non è retroattiva e non si applica a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal DL 39/2025.

La valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa, pertanto, opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione contenuta della legge di bilancio 2024 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.

Le nuove risposte del Ministero non dipanano tutti i dubbi sollevati dalla formulazione della norma, uno tra tutti quello relativo a quali siano le agevolazioni il cui accesso è limitato/precluso alle imprese prive di polizza (e, conseguentemente, quali siano le Amministrazioni che devono attivarsi).

L’interpretazione del MIMIT, inoltre, è destinata a generare una certa eterogeneità di soluzioni e di conseguenze per il mancato adempimento all’obbligo di stipula, una per ciascuna Amministrazione coinvolta.

(MF/ms)




Trasmissione autonoma per il nuovo modello CPB 2025-2026

Il provvedimento n. 172928/2025, pubblicato il 9 aprile dall’Agenzia delle Entrate, ha approvato il modello CPB 2025-2026, che sostanzialmente contiene il quadro P per l’adesione al concordato preventivo biennale da parte dei soggetti che applicano gli ISA.

Rispetto all’anno scorso, il provvedimento modifica le modalità di trasmissione in quanto il modello non è più allegato alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, ma è trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che il DLgs. correttivo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 marzo e trasmesso alle Camere per i relativi pareri dispone l’abrogazione dal DLgs. 13/2024 degli articoli (da 23 a 33) che regolano l’adesione al CPB per i contribuenti in regime forfetario. Il modello REDDITI PF 2025 risulta aver già recepito tale modifica posto che dal quadro LM è stata rimossa la sezione VI “Concordato preventivo regime forfetario” che, nel precedente modello REDDITI 2024, serviva per aderire alla proposta di CPB.

Il modello CPB 2025-2026 si presenta strutturato in modo analogo al CPB 2024-2025, con i primi tre righi dedicati alle condizioni di accesso, i righi P04 e P05 in cui riportare il reddito e il valore della produzione rilevante ai fini del concordato, i righi da P06 a P09 in cui sono indicati i valori proposti e, infine, nel rigo P10 viene espressa l’accettazione.

Rispetto alla precedente versione sono stati inseriti preliminarmente tre righi dove riportare:

  • il codice ISA;
  • il codice ATECO relativo all’attività prevalente;
  • la tipologia di reddito, d’impresa (codice 1) o di lavoro autonomo (codice 2).

Di particolare interesse è l’“Attenzione” contenuta nelle istruzioni al fatto che queste informazioni vanno compilate anche nel caso in cui si intenda revocare l’accettazione di una precedente proposta di concordato, possibilità finora esclusa.

Le istruzioni alla compilazione del modello recepiscono alcune modifiche normative. Ad esempio, rispetto alla fattispecie di esclusione relativa alla modifica della compagine sociale per le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR è stato precisato – recependo le modifiche del DL 155/2024 – che tali modifiche sono rilevanti se aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Inoltre, nell’elencare le voci escluse dal reddito concordato per il reddito di lavoro autonomo (art. 15 del DLgs. 13/2024), sono stati aggiornati i riferimenti normativi all’art. 54 del TUIR, tenendo conto degli articoli del Testo unico dopo le modifiche apportate dal DLgs. 192/2024. Così per le plusvalenze e le minusvalenze le istruzioni fanno riferimento agli artt. 54-bis comma 1 e 54-quater del TUIR (in luogo dell’art. 54 commi 1-bis e 1-bis.1), mentre per i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale, non v’è più un riferimento normativo atteso che tale voce rientra nella nozione omnicomprensiva di compenso (in luogo del precedente art. 54 comma 1-quater).

Mentre l’anno scorso il quadro P doveva essere presentato in allegato al modello ISA, a sua volta allegato al modello REDDITI, quest’anno il modello CPB è trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi, la cui scadenza non coincide con quella per l’adesione al concordato. Il decreto correttivo (attualmente oggetto dei pareri parlamentari) dovrebbe concedere più tempo per l’adesione al CPB, portando il termine dal 31 luglio (o ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta) al 30 settembre (o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta).

Il provvedimento dispone che la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale siano effettuate per via telematica, direttamente dal contribuente attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento. Gli incaricati della trasmissione telematica comunicano al contribuente, dopo aver ultimato l’invio, i dati relativi al calcolo della proposta di CPB 2025-2026, utilizzando l’apposito modello o un prospetto a esso conforme, contenente tutti i dati trasmessi.
 
(MF/ms)




Auto aziendali: chiarimenti sui termini di applicazione della nuova tassazione

Arriva la tanto attesa proroga per le auto aziendali benzina e diesel.

Nell’ambito delle novità introdotte alla Camera sul Decreto “bollette”, sul cui ddl di conversione in legge il Governo ha ottenuto la fiducia il 15 aprile 2025, viene infatti esclusa la stretta introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 per le autovetture ordinate entro il 31 dicembre 2024 e concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

La nuova disciplina per la tassazione delle auto aziendali

L’art. 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha apportato importanti novità in materia auto aziendali date in utilizzo promiscuo ai lavoratori dipendenti. Con una modifica all’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, infatti, si prevede che:

  • per i veicoli di nuova immatricolazione,
  • concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025,
  • il fringe benefit imponibile sia calcolato come segue:
    • generalità dei veicoli: si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
    • veicoli elettrici ibridi plug-in: la percentuale è pari al 20%;
    • veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica: la percentuale scende fino al 10%.

Viene quindi superata la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 632, della Legge n. 160/2019 che si basava sulle emissioni di anidride carbonica.
 

Regole tassazione fringe benefit fino al 2024
Emissioni anidride carbonica Fino al 2019 2020 2021-2024
≤ 60 g/Km  
                                                            30% (senza verificare le emissioni)
25% 25%
Da 61 a 160 g/Km 30% 30%
Da 161 a 190 g/Km 40% 50%
Oltre 190 g/Km 50% 60%

 

 

Tassazione fringe benefit dal 2025
Tipologia di veicolo Fringe benefit
Veicoli elettrici ibridi plug-in 20%
Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica 10%
Altri veicoli (diversi dai precedenti) 50%

Anche in seguito alle novità della Legge di Bilancio 2025, resta fermo che l’importo del fringe benefit indicato nelle Tabelle ACI e calcolato con le nuove percentuali deve intendersi comprensivo di IVA.

La misura del fringe benefit tassabile è determinata in maniera forfetaria, in base ad una presunzione “assoluta” dei chilometri attribuiti all’uso personale del veicolo per il lavoratore e prescinde dalla reale percorrenza del mezzo stesso e dai costi sostenuti.

È del tutto irrilevante che il lavoratore sostenga a proprio carico taluni degli elementi che sono già stati considerati nella base di commisurazione del costo fissato dall’ACI, ad esempio il carburante.

Considerato che la percorrenza convenzionale è determinata su base annua, ai fini dell’imposizione fiscale e contributiva, il valore del fringe benefit imponibile deve essere:

  • ragguagliato in caso di concessione per periodi inferiori all’anno, nello specifico dividendo per 365 il valore annuo espresso nelle Tabelle ACI e moltiplicando il risultato per i giorni di assegnazione del veicolo;
  • suddiviso e assoggettato per quote mensili (o per i periodi interessati, se diversi dal mese), unitamente alle altre competenze del mese.

L’importo e le modalità di valorizzazione sono riportati nelle annotazioni alla Certificazione unica (c.d. modello CU) rilasciata ogni anno al dipendente.

Venendo all’entrata in vigore della “stangata” sulle auto aziendali si evidenzia la mancata previsione da parte della manovra 2025 di una disciplina transitoria per regolare il passaggio da vecchio a nuovo regime.

Applicando i chiarimenti forniti in passato dal Fisco, si dovrebbe ritenere pertanto che:

  • il nuovo regime si applica per tutte le assegnazioni avvenute dal 1° gennaio 2025,
  • a nulla rilevando la data dell’ordine (risoluzione n. 46/E/2020).

Per blindare il “vecchio” regime collegato alle emissioni occorre che la stipula del contratto (nel quale è opportuno specificare che l’obbligo del datore di lavoro si riferisce alla consegna del veicolo secondo le condizioni generali concordate con il fornitore) con il dipendente fosse avvenuta entro il 31 dicembre 2024.

Di qui l’invito al legislatore a valutare soluzioni correttive che non penalizzino il legittimo affidamento di contribuenti che ben potrebbero aver ordinato a fine 2024 autovetture aziendali effettivamente consegnate, immatricolate e quindi assegnate al dipendente solo nel 2025 con una importante penalizzazione a livello fiscale.
 
L’emendamento al Decreto “bollette”

Tali considerazioni sembrano essere state colte dal Governo con un emendamento al ddl di conversione in legge al Decreto “bollette”, firmato dai relatori Gianluca Caramanna di Fratelli d’Italia e Andrea Barabotti, della Lega e approvato definitivamente dalla Camera il 15 aprile 2025, che reca la tanto attesa clausola di salvaguardia per gli ordini 2024.

Nel dettaglio viene previsto che la versione dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR vigente al 31 dicembre 2024 continui ad essere applicata:

  • sia ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
  • che a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 2024 ma concessi in uso promiscuo tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 giugno 2025.

Sei mesi di tempo in più quindi per l’entrata in vigore delle nuove norme nel caso di ordini 2024, tali da garantire che anche i tempi di consegna più lunghi non compromettano la validità della valutazione fiscale effettuata al momento dell’ordine.

La norma valuta gli oneri del rinvio per le casse dello Stato in misura pari a:

  • 8,3 milioni di euro per il 2025;
  • 9,5 milioni annui per il biennio 2026-2027;
  • 1,2 milioni per il 2028.

Conseguenze per il datore di lavoro e documentazione

Per il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 164 del TUIR il costo delle auto concesse ai dipendenti è deducibile al 70% (in luogo del 20%) senza limitazioni di importo (in luogo del tetto a 18.075,99), purché:

  • l’utilizzo del veicolo sia promiscuo, ossia attribuito da parte del datore di lavoro al dipendente per uso ai fini sia aziendali che personali;
  • risulti l’utilizzo del veicolo da parte del dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, ovvero per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta.

È inoltre necessario che:

  • l’utilizzo da parte del dipendente sia provato con certezza, ad esempio, mediante l’apposizione di una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente o da un contratto con data certa, da cui risulti l’assegnazione del veicolo (si veda fac simile lettera di assegnazione riportato di seguito);
  • l’utilizzo del veicolo rientri tra le mansioni del lavoratore

in allegato facsimile lettera di assegnazione autovettura aziendale uso promiscuo

(MF/ms)
 




Domicilio digitale anche per i cittadini

I cittadini possono eleggere il proprio domicilio digitale indicando un indirizzo di posta elettronica certificata nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ciò, al fine di ricevere gli atti, gli avvisi, i provvedimenti e le cartelle non più per posta con raccomandata a./r. bensì in modalità telematica, con l’effetto di rendere più semplici e sicure le modalità di recapito delle comunicazioni.

L’articolo 60-ter, comma 5, D.P.R. 600/1973, così come inserito dall’articolo 1, D.Lgs. 13/2024, recante disposizioni “in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, ha previsto che i cittadini persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in Albi, Elenchi, Registri professionali o nel Registro imprese – ossia i soggetti di cui all’articolo 6-quater, D.Lgs. 82/2005 – possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notifica degli atti, avvisi e provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notifica.

L’articolo 1, D.Lgs. 13/2024, ha modificato,  altresì, l’articolo 26, comma 2, D.P.R. 602/1973, nonché introdotto l’articolo 26-bis, con conseguente estensione anche all’Agente della riscossione della disciplina relativa alla possibilità di utilizzo del domicilio digitale per la notifica e la comunicazione degli atti.

Per effetto degli interventi del Legislatore, l’Agenzia delle entrate:

  • con il provvedimento del 7.10.2024, ha regolato le modalità di comunicazione, variazione e revoca, attraverso le proprie funzionalità, dei dati del domicilio digitale speciale presso cui ricevere le notifiche e le comunicazioni;
  • con il comunicato stampa del 12.03.2025, ha pubblicizzato la messa a disposizione del servizio che consente di eleggere il domicilio digitale speciale, mediante l’accesso all’area riservata del proprio sito internet.
Il domicilio digitale va inteso come “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale” (ex articolo 1, comma 1, lettera n-ter), D.Lgs. 82/2005).

Colui che sceglie la nuova modalità non deve fare altro che accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e indicare il proprio “domicilio digitale”, cioè per l’appunto un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) o altro servizio di recapito certificato qualificato. Riceverà a quel punto, presso la stessa casella certificata, il codice necessario a validare l’operazione. Con le stesse modalità sarà, inoltre, possibile comunicare la variazione o la revoca del domicilio già registrato.

Le persone fisiche, i professionisti e gli enti di diritto privato non iscritti in albi, nel porre in atto la procedura di registrazione non possono indicare un indirizzo già associato ad altri.

La procedura è esclusa, invece, per i soggetti i cui indirizzi pec devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (“Ini-Pec”).

In conclusione, il domicilio digitale speciale potrà dunque essere utilizzato:

  • dall’Agenzia delle entrate, per comunicare i propri atti, avvisi e provvedimenti, a decorrere dalla data di attivazione del servizio;
  • dall’Agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, nonché per l’invio delle comunicazioni e atti ex articolo 26-bis, D.P.R. 602/1973, riferiti a carichi allo stesso affidati dagli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate.
 

(MF/ms)