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Revisione del Testo Unico Ambientale 152/2006: modifiche in vigore da dicembre 2024

Si era parlato di un ambizioso tentativo di riscrittura dell’intero D. Lgs. 152/2006 ma in realtà l’intervento legislativo, cosiddetto “DL ambiente”, riguarda solo alcuni aspetti della gestione ambientale del Paese, che sono contenuti nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, di conversione del DL n. 153/24, in vigore dal 17 dicembre.

Tra le altre misure, il testo originario del D.L. 153/2024 comprende i seguenti ambiti:

  • snellimento e razionalizzazione di valutazioni e autorizzazioni ambientali;
  • ricerca e produzione di idrocarburi;
  • gestione della crisi idrica;
  • sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali;
  • semplificazione delle bonifiche dei siti orfani;
  • censimento e monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo;
Tutti i dettagli sono sul sito del MASE Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica e sul sito del Governo che contiene la documentazione del Parlamento.

(SN/am)




Variazioni procedure e contributi Conai per il 2025

Nel mese di dicembre 2024, Conai ha predisposto ed inviato alle aziende consorziate tre importanti circolari che sono disponibili in ogni momento sul sito stesso di Conai nell’apposita sezione “Download documenti/Circolari applicative”.

Riguardano i seguenti tre argomenti:

  1. Esportazioni: aumento della soglia prevista (da 12.500 € a 25.000 €) per poter accedere al rimborso del CAC (Contributo Ambientale Conai) nel 2025 (modulo 6.6 Bis) per le esportazioni effettuate nel 2024, da parte dei consorziati che, nel corso dello stesso anno, hanno dichiarato e versato il Contributo attraverso le procedure semplificate per import di merci imballate. Circolare CONAI del 13 dicembre 2024.
     
  2. Cac sulle etichette: sospensione temporanea della presentazione della dichiarazione del Cac Contributo Ambientale Conai sulle etichette mediante procedura forfettizzata (modulo 6.14) per l’anno 2025. Circolare CONAI del 13 dicembre 2024.
     
  3. Cac importazioni imballaggi pieni: variazione per l’anno 2025 dei valori del Cac per imballaggi pieni importati, con la procedura semplificata, mediante calcolo forfettario sul fatturato dell’anno precedente (modulo 6.2 Forfait). Circolare CONAI del 17 dicembre 2024.
Le novità vengono recepite nell’edizione 2025 della “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo ambientale Conai” di prossima pubblicazione.

(SN/am)

 

 




Adempimenti CBAM entro il 31 gennaio 2025

Il CBAM è il tributo ambientale che deriva dal “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” (“Carbon Border Adjustment Mechanism”).
Attualmente il meccanismo prevede alcuni adempimenti ai quali gli importatori devono adeguarsi.

Ci si trova comunque in una fase transitoria del CBAM (ottobre 2023 – dicembre 2025), nella quale i dichiaranti hanno obblighi esclusivamente comunicativi su base trimestrale, ovvero devono presentare delle relazioni CBAM al Registro Transitorio CBAM entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre a partire dal 1° ottobre 2023. Dunque, entro il 31 gennaio 2024, i dichiaranti dovevano presentare una prima relazione CBAM riferita alle merci importate durante l’ultimo trimestre del 2023, e così via fino al 31 dicembre 2025. 
Per la dichiarazione in scadenza il 31 gennaio 2025, le imprese obbligate devono attivarsi per ottenere dai propri fornitori i valori reali delle emissioni incorporate nei beni CBAM importati.

Molte informazioni utili sono contenute nelle precedenti circolari Confapi e sul sito del MEF (Ministero delle Finanze) area Dogane e Monopoli: cliccare qui

Si sottolinea che dal 31 dicembre 2024 (a partire da tale data), è possibile presentare la domanda per acquisire lo status di dichiarante autorizzato CBAM e, allo stesso tempo, attivare il Registro CBAM, che andrà a sostituire quello Transitorio (art. 36 Reg. (UE) 2023/756). In questo modo ci si avvicina alla fase a regime che infatti prevede che dal 1° gennaio 2026, le relazioni non dovranno più essere presentate trimestralmente, bensì annualmente: la prima dichiarazione CBAM, per l’anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027 (considerando 45 Reg. (UE) 2023/756).

(SN/am)
 




Miniciclo incontri PID gennaio 2025: innovazione e tecnologie immersive

Si segnala l’iniziativa camerale del PID Punto Impresa Digitale, in tema di accompagnamento delle imprese nella conoscenza delle opportunità tecnologiche e digitali.

In gennaio, il PID propone un ciclo di tre appuntamenti pensati per venire incontro a diverse esigenze espresse dalle imprese e dai professionisti per favorire il loro aggiornamento sulle opportunità digitali.

Calendario incontro
Metaverso e innovazione: verso una nuova era di interazione digitale e automazione
Giovedì 16 gennaio 2025, ore 10 – 12:30 | in presenza

VR/AR/ER: tecnologie immersive per ridisegnare il potenziale cognitivo nei giovani con disabilità
Giovedì 23 gennaio 2025, ore 14:30 – 15:30 | online

La sicurezza sul lavoro nell’era digitale: soluzioni immersive e metaverso
Giovedì 30 gennaio 2025, ore 14:30 – 15:30 | online
 
Il mini ciclo, organizzato con la collaborazione tecnico-scientifica di Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, prevede un primo incontro in presenza seguito da due pillole di approfondimento online.
Gli incontri sono gratuiti, possono essere fruiti anche singolarmente, previa registrazione online.
Si tratta di un percorso in cui vengono trattati argomenti e tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI), Blockchain, Digital Twin e Metaverso, approfondendone le opportunità di utilizzo in ambito cognitivo-riabilitativo e sicurezza sul lavoro.
L’ultimo appuntamento è proprio dedicato alla sicurezza sul lavoro nell’era digitale: propone soluzioni immersive come strumenti di prevenzione.

Dettagli nella pagina dedicata all’evento, dove è possibile registrarsi.

(SN/am)

 




“Energy Release 2.0”: proroga al 14 febbraio 2025 del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse

Informiamo le aziende elettrivore interessate che dopo la lettera di Confapi con la richiesta di proroga del bando Energy Release, il GSE ha informato che è stato rinviato dal 13 gennaio al 14 febbraio 2025 (alle ore 12.00), il termine entro il quale presentare al GSE la manifestazione di interesse per l’accesso alla procedura Energy Release 2.0.

Di conseguenza anche il termine ultimo per la stipula del contratto di anticipazione sarà prorogato al 30 maggio 2025.
 
Questa proroga rappresenta un risultato significativo, ottenuto grazie all’impegno comune per garantire alle imprese aderenti a Confapi il tempo necessario a superare alcune criticità legate alla complessità delle procedure e alla pubblicazione tardiva delle FAQ da parte del GSE.
 
Il nuovo termine consentirà di approfondire con maggiore attenzione le opportunità offerte dal provvedimento, garantendo alle PMI elettrivore migliori condizioni per accedere ai benefici pensati per mitigare il costo dell’energia in questo periodo di particolare difficoltà economica.
 
In allegato il bando aggiornato.
 
(RP/rp)




ATS Brianza: campagna “Pasto sano e quotidiano”

Al rientro sul lavoro si ricordano per tutti i consigli di ATS Brianza per un’alimentazione sana e quotidiana.

Consultare la pagina web e valutare l’adesione alla campagna “Pasto sano e quotidiano”, uno dei progetti dedicati alle aziende che guardano con attenzione alla salute e al benessere dei propri dipendenti.

Cliccando qui i video che riguardano aspetti diversi dell’alimentazione corretta.

(SN/am)

 




Valute estere novembre 2024

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Novembre 2024 (Provv. Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2024)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di novembre 2024 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 141,8802
Peso Argentino 1062,097
Dollaro Australiano 1,6267
Real Brasiliano 6,1729
Dollaro Canadese 1,4855
Corona Ceca 25,3011
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,6617
Corona Danese 7,4583
Yen Giapponese 163,2338
Rupia Indiana 89,6717
Corona Norvegese 11,7408
Dollaro Neozelandese 1,7967
Zloty Polacco 4,3317
Sterlina Gran Bretagna 0,83379
Nuovo Leu Rumeno 4,9762
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,063
Rand (Sud Africa) 19,0553
Corona Svedese 11,5828
Franco Svizzero 0,9355
Dinaro Tunisino 3,3368
Hryvnia Ucraina 43,985
Forint Ungherese 409,2514
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Impianti fotovoltaici e comunità energetiche: progetti entro il 31 gennaio 2025

Riprendendo il tema della circolare Confapi n. 623 del 12 dicembre 2024, si ricorda che le imprese nei comuni < 5000 abitanti, che hanno installato impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica dopo la data di costituzione della CER (il 18/06/2024 per la CERS di Lecco) possono beneficiare del contributo PNRR del 40% dell’investimento a fondo perduto, ma bisogna fare presto. La scadenza ultima per la presentazione della domanda del PNRR è il 31/03/2025, ma per poter rispettare questa scadenza si ritiene necessario avere a disposizione un progetto definitivo entro il 31/01/2025.
Se siete interessati ad entrare nella comunità energetica come produttori, potete scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it e potrete essere messi in contatto con i referenti tecnici e amministrativi delle diverse Cer che sono disponibili ad affiancare le aziende nella predisposizione delle pratiche.

Sul sito del comune di Lecco si possono trovare i documenti aggiornati della Cers (Statuto e regolamenti).

Qui si allega per comodità la breve presentazione dedicata all’ottenimento del fondo PNRR.

(SN/am)




Super deduzione nuove assunzioni al 20% anche per il 2025

L’art. 1 commi 399 – 400 della L. 207/2024 ha previsto la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super deduzione per le nuove assunzioni.

L’art. 4 del DLgs. n. 216/2023 ha introdotto, per il solo 2024, una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Si tratta di una “super deduzione”, in linea generale pari al 20% del costo incrementale, riconosciuta in presenza di determinate condizioni.

Il citato comma 399 dell’art. 1 della L. 207/2024 ha ora previsto la proroga, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, di tale super deduzione per le nuove assunzioni.

In particolare, viene disposto che le disposizioni di cui all’art. 4 del DLgs. n. 216/2023 si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi disciplinate, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DM 25 giugno 2024.

La maggiorazione in esame è quindi concessa, ai titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per gli incrementi occupazionali che si verificheranno nel 2025, 2026 e 2027 (per i soggetti “solari”) rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

L’incentivo va calcolato su base “mobile”, che consente di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

Al fine di accedere all’agevolazione, valgono i limiti e le condizioni già previste per l’agevolazione relativa al 2024. Pertanto (art. 4 del DLgs. 216/2013 e art. 4 del DM 25 giugno 2024):

  • nel periodo di riferimento agevolato (es. 2025) devono essere assunti lavoratori a tempo indeterminato, facendo riferimento a tal fine alla forma contrattuale di cui all’art. 1 del DLgs. 81/2015 (quindi anche il contratto di apprendistato), non rilevando la circostanza che i lavoratori producano redditi di lavoro dipendente o assimilati secondo quanto disposto dal TUIR;
  • il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo di riferimento (es. 31 dicembre 2025) deve essere superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo precedente (es. 2024) (c.d. “incremento occupazionale”);
  • il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine del periodo agevolato (es. 31 dicembre 2025) deve essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo precedente (es. 2024) (c.d. “incremento occupazionale complessivo”).
In presenza delle suddette condizioni, a norma dell’art. 4 comma 1 del DLgs. 216/2023, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Il costo da assumere ai fini del calcolo della maggiorazione è pari al minore importo tra il costo effettivamente riferito ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato (voce B.9 del Conto economico) e l’incremento del costo complessivo del personale dipendente nel periodo di riferimento, incluso quello a tempo determinato (voce B.9 del Conto economico), rispetto a quello relativo al periodo precedente.

Variazione in diminuzione nel modello REDDITI

Si tratta quindi di una extra deduzione pari al 20% (o al 30% laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 al DLgs. 216/2023) del costo riferibile all’incremento dell’occupazione, che si aggiunge a quella dell’onere ordinariamente dedotto.

L’agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (non anche ai fini IRAP) e si sostanzia in una variazione in diminuzione da effettuarsi nel modello REDDITI relativo al periodo d’imposta di riferimento.

Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto delle disposizioni in esame (metodo previsionale).

Inoltre, nella determinazione dell’acconto con il metodo storico per il 2026, 2027 e 2028 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tali disposizioni (art. 1 comma 490 della L. 207/2024).
 

(MF/ms)




Ires premiale: chiarimenti su quanto introdotto dalla Legge di Bilancio 2025

Per beneficiare dell’IRES premiale al 20%, introdotta dalla legge di bilancio 2025, occorre rispettare sostanzialmente tre condizioni:
  1. l’accantonamento ad apposita riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024;
  2. l’investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
  3. l’effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.
Numerosi sono i dubbi applicativi, che dovrebbero essere tuttavia risolti con l’emanazione del decreto che definirà le disposizioni attuative dell’agevolazione.

In merito alla prima condizione, che consiste nell’accantonamento ad apposita riserva di una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, l’agevolazione non dovrebbe spettare, a rigore, per le imprese che hanno chiuso il 2024 in perdita o alle società costituite nel 2025.

Con riguardo alla seconda condizione, gli investimenti “qualificati” devono essere effettuati per un importo minimo pari al 30% degli utili 2024 accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

A differenza degli utili 2024, per i quali la norma impone un accantonamento nel limite dell’80%, nulla viene invece previsto in modo espresso per gli utili 2023 (il beneficio, in altre parole, spetterebbe anche se l’utile 2023 è stato distribuito ai soci).

La disposizione sembra animata dalla volontà di evitare politiche di bilancio mirate a comprimere l’utile dell’esercizio 2024, al fine di ridurre in modo corrispondente l’ammontare minimo degli investimenti da effettuare al fine di beneficiare dell’aliquota ridotta.

Rimarrebbe, però, la condizione per cui questo utile 2023 esista (ove la società sia in perdita, infatti, mancherebbe il secondo parametro di riferimento per la quantificazione degli investimenti).

Proprio guardando a tale ratio, si potrebbe ragionare nel senso di ammettere il beneficio anche per le società che chiudono il 2024 in perdita con l’adozione, da parte delle disposizioni attuative, di una “clausola di salvaguardia” che consenta di vincolare altre riserve di utili (es. riserva straordinaria o facoltativa) o conferimenti dei soci (che pure rappresentano forma analoga di autofinanziamento).

Ove questa soluzione possa essere accolta, si potrebbe parametrare questo vincolo all’80% dell’utile del 2023.
Se, ad esempio, la società ha chiuso il 2023 con un utile di 500.000 euro e chiude il 2024 in perdita, si potrebbe prevedere un obbligo di vincolare all’apposita riserva altre poste di Patrimonio netto per 400.000 euro, in modo tale da garantire un livello minimo di investimenti di 120.000 euro (il 24% dell’utile 2023, coincidente con il 30% dell’accantonamento “sostitutivo” di 400.000 euro).

Una situazione non chiara riguarda le società costituite nel 2024, le quali sono prive del parametro di riferimento dell’utile 2023 che, come detto, viene anch’esso preso in considerazione dalle norme in commento.

In virtù del tenore letterale di queste ultime, l’agevolazione risulterebbe preclusa anche per queste società.

Guardando alla ratio del vincolo sopra esposta, si potrebbe invece ragionare nel senso per cui, in termini generali, anche tali società potrebbero porre in essere politiche tese a ridurre l’utile del loro primo esercizio (il 2024).
Si potrebbe, però, obiettare che, mancando un parametro di riferimento costituito dall’utile del 2023, la produzione di un utile 2024 non particolarmente significativo potrebbe risultare fisiologica, e non animata da particolari obiettivi solo fiscali di massimizzazione della IRES premiale.

Altra questione riguarda la circostanza che la norma in commento si limita a precisare che almeno l’80% degli utili del 2024 sia accantonata ad apposita riserva.

Diversamente da altre agevolazioni di tenore similare, non si precisa che la riserva in questione risulti tra quelle disponibili, ma solo che essa sia appositamente costituita.

Questa formulazione utilizzata porterebbe alla conclusione per cui nel limite dell’80% degli utili non distribuiti non potrebbero essere computati gli accantonamenti alle riserve obbligatorie (es. riserva legale, riserva per utili su cambi non realizzati, ecc.).

Il problema potrebbe essere risolto ammettendo, in sede di disposizioni attuative o in via interpretativa, l’esclusione dal computo dell’80% degli accantonamenti alle riserve obbligatorie.

La norma prevede inoltre che gli utili accantonati ad apposita riserva non devono essere distribuiti in un arco temporale che, per i soggetti “solari”, si conclude al 31 dicembre 2026.

La decadenza opera ove la riserva sia “distribuita”, non facendosi quindi menzione di altri utilizzi della stessa.

Si dovrebbe quindi ritenere che l’utilizzo della riserva per altre finalità, come la copertura delle perdite o l’aumento gratuito del capitale sociale, non conduca alla decadenza dai benefici.

Inoltre, posto che la disposizione non sembra prevedere particolari vincoli in relazione alla distribuzione di altre riserve, non sembrerebbe determinare la decadenza dall’agevolazione la distribuzione di dividendi prelevati da riserve preesistenti o dall’utile 2025.
 

(MF/ms)