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Reach e microplastiche: primi obblighi entro 31 maggio 2026

In base al Regolamento (UE) 2023/2055 che ha introdotto la restrizione n. 78 del Regolamento REACH, la scadenza del 31 maggio 2026 rappresenta il primo termine per l’obbligo di rendicontazione annuale sulle microparticelle di polimeri sintetici (SPM).
Si veda la precedente circolare Confapi n. 206 del 26 marzo 2026.

I soggetti obbligati entro maggio 2026 sono esclusivamente:

  • Fabbricanti di microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche).
  • Utilizzatori a valle industriali che impiegano tali microparticelle (sotto forma di pellet, fiocchi, scaglie o polveri) come materie prime nella produzione di plastica presso siti industriali.
Sono incluse le imprese che trasformano questi materiali attraverso processi come lo stampaggio a caldo, l’estrusione o la termoformatura. Per altre categorie (usi professionali o prodotti come cosmetici e detergenti), il primo reporting scatterà invece nel 2027.
Per capire se l’attività rientra nell’obbligo, occorre:
  1. verificare nella SDS Scheda di Sicurezza (sez. 15) se le materie prime acquistate rientrano nella definizione di microparticelle di SPM (solitamente particelle solide inferiori a 5 mm).
  2. Verificare se la materia prima è in formato pellet, fiocchi e polveri in ambito industriale: l’obbligo del 2026 riguarda solo queste forme.
  3. Verificare se sono applicabili le deroghe
  4. Rilevare i dati 2025 per predisporre la comunicazione di maggio 2026.
Se l’attività rientra nell’obbligo, bisogna trasmettere all’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) un report annuale tramite il portale IUCLID/ECHA, entro il 31 maggio 2026.
Le informazioni da inviare includono:
  • Descrizione degli usi delle microplastiche nell’anno solare precedente (2025).
  • Identità dei polimeri utilizzati.
  • Stima delle quantità rilasciate nell’ambiente, incluse quelle disperse durante il trasporto, il carico e lo scarico nei siti industriali.
Per un supporto nella rendicontazione, chiedere di Silvia Negri.

(SN/am)
 




“La piccola impresa che vorrei”: vincitori, progetti in gara e foto

Ieri, 6 maggio 2026, si è tenuta la finale del nostro concorso “La piccola impresa che vorrei 2025/26” che quest’anno ha coinvolto 19 classi delle secondarie di secondo grado delle provincie di Lecco e Sondrio (per un totale di 300 studenti) e altrettante aziende che gli hanno fatto da tutor. 

Volevamo ringraziare tutte le imprenditrici e imprenditori che si sono resi disponibili, messi in gioco, hanno aperto le loro aziende alle scuole e hanno affiancato i ragazzi in questo percorso. 

CLICCANDO QUI potete leggere il comunicato stampa con le classi e aziende vincitrici

CLICCANDO QUI potete visionare tutti i progetti in gara 

CLICCANDO QUI potete vedere e scaricare tutte le foto della finale tenutasi ieri in Sala Ticozzi.

(AM/am)

 




Webinar “Focus Mercato India”: venerdì 15 maggio 2026 ore 11

Confapi in collaborazione con ICE Agenzia e l’Ambasciata d’Italia a New Delhi, sta organizzando giorno 15 maggio p.v. alle ore 11 un webinar dedicato al mercato indiano, con l’obiettivo di presentare le principali opportunità per le PMI italiane.

L’iniziativa porrà un focus particolare sulle prospettive legate al negoziato per l’Accordo di Libero Scambio tra Unione Europea e India, che mira a facilitare l’accesso al mercato e a rafforzare gli scambi commerciali e gli investimenti bilaterali.
L’India rappresenta oggi uno dei mercati a più alto potenziale di crescita a livello globale, con una domanda in espansione in numerosi settori strategici e un contesto sempre più favorevole all’internazionalizzazione delle imprese.

Per partecipare, è necessario registrarsi entro il 12 maggio alle ore 12:00 al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScISmVWatOPQaZEqun3nw904DXLzCgphdoz1CB0y9prUzQ_Pw/viewform

(MP/am)




“La piccola impresa che vorrei”: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la finale del nostro concorso: 

 
 




“Incoming Matera”: 22 ottobre 2026

Nell’ambito della collaborazione Confapi–ICE-Agenzia, la nostra associazione nazionale sta organizzando un evento di incoming dedicato al settore legno e arredo che si terrà a Matera il 22 ottobre.
L’obiettivo primario del progetto è fornire alle imprese una valida opportunità per proporre con successo la propria produzione e le proprie eccellenze sui mercati esteri.

Nel corso della giornata del 22 ottobre si terrà una sessione di incontri bilaterali tra buyers stranieri selezionati da ICE-Agenzia e le aziende Confapi, con la finalità di favorire opportunità di business nei mercati di provenienza dei buyer.
I dettagli relativi alla sede dell’evento e agli orari saranno comunicati successivamente.

Al fine della buona riuscita dell’evento, risulta necessario far pervenire all’ICE-Agenzia i profili delle aziende interessate, così da consentire agli uffici ICE all’estero di selezionare i buyer stranieri più in linea con il profilo delle nostre imprese.

Si invitano, pertanto, le imprese a voler compilare entro il prossimo 15 maggio  il form disponibile al seguente link: https://forms.gle/a54uRfDB2QvBszrT9

La partecipazione all’evento è gratuita, mentre restano a carico delle aziende le spese di viaggio e soggiorno.

(MP/am)
 




Energivori con classe di agevolazione VALR.x per l’anno 2026: versamento Asos

Ricordiamo alle aziende a forte consumo di energia elettrica con classe di agevolazione VALR.x per l’anno 2026 che entro il 30 giugno 2026 dovrà essere versata alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA la prima rata della contribuzione alla componente Asos.
 
Le aziende interessate, accedendo al proprio account del portale della CSEA, potranno generare e scaricare l’Avviso di pagamento analogico e provvedere entro il termine alla liquidazione dell’importo.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Concordato preventivo biennale in restyling

Nell’iter di conversione in legge del DL 38/2026 (decreto fiscale), che deve concludersi entro il 26 maggio, è stato presentato un emendamento di maggioranza, a firma degli Onorevoli Orsomarso, Melchiorre, Maffoni, che impatta sulla disciplina del concordato preventivo biennale. Il testo risulta all’esame della Commissione Finanze del Senato.
Il Ddl. di conversione è atteso in Aula martedì 12 maggio e, stando alle dichiarazioni del Vice Ministro Leo, appare plausibile che le modifiche proposte vengano almeno in parte approvate.

Le modifiche al DLgs. 13/2024 sono particolarmente rilevanti, interessando:

  • le cause di esclusione, di cessazione e di decadenza dal concordato preventivo biennale;
  • i criteri per la stima dei valori proposti, con l’introduzione di nuove limitazioni agli incrementi proposti dal software che interessano anche i soggetti con punteggio ISA inferiore all’8 e quelli che rinnovano il CPB;
  • le modalità di determinazione del reddito d’impresa;
  • il differimento dei termini per il rilascio del software applicativo entro il 15 maggio e per l’adesione al CPB 2026-2027 al 31 ottobre 2026 ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti non solari.
In relazione ai presupposti per il CPB, si segnala l’intervento sulle cause di esclusione relative all’esercizio individuale e collettivo delle attività professionali (art. 11 comma 1 lett. b-quinquies e b-sexies), che recepisce a livello normativo il chiarimento fornito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 45/2026.

Nella sostanza, il vincolo dell’adesione al CPB per il professionista individuale e l’associazione professionale o la STP o STA partecipata opera esclusivamente in caso di esercizio, da parte dei medesimi soggetti, di attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
Una modifica di analogo contenuto è proposta rispetto alle corrispondenti cause di cessazione dell’art. 21 del DLgs. 13/2024.

Sempre relativamente all’art. 11, si propone l’introduzione di una nuova causa di esclusione che opererebbe in caso di rinnovo del CPB e determinerebbe sostanzialmente una deroga alla vigente causa di esclusione prevista dalla lett. b-quater) per il caso di modifiche in aumento della compagine sociale che interessano società di persone e associazioni professionali. Diventerebbe possibile considerare come non preclusive eventuali modifiche della compagine sociale quando l’ingresso riguarda nuovi soci o associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro. Una corrispondente integrazione è proposta alle cause di cessazione dell’art. 21 del DLgs. 13/2024.

Il rinnovo del CPB viene incentivato agendo, altresì, sui meccanismi di calcolo delle proposte del reddito e del valore della produzione con aumenti calmierati, nonché sul riconoscimento di benefici premiali più favorevoli. In caso di rinnovo dell’accordo, infatti, l’emendamento propone l’estensione dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità fino a 100.000 euro per i crediti IVA e fino a 70.000 euro per quelli relativi a imposte dirette e IRAP; inoltre, la riduzione dei termini di accertamento sarebbe di due, anziché di un solo anno.

Sempre in caso di rinnovo del CPB, viene proposto l’esonero dal calcolo e dal versamento della maggiorazione degli acconti.

Per quanto concerne la determinazione del reddito d’impresa, si propone l’integrazione dell’elencazione riportata all’art. 16 del DLgs. 13/2024, aggiungendo tra i componenti oggetto di rettifica la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di cui all’art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025. In sostanza, la modifica garantisce l’effettiva fruizione della maggior deduzione relativa all’investimento agevolato nei periodi in cui è efficace il CPB.

L’emendamento interviene anche su quelle situazioni in cui l’adesione al CPB si sia poi rivelata sbagliata per una non corretta valutazione dei presupposti applicativi. In questi casi, ossia se non sussistono i requisiti previsti dall’art. 10 commi 1 e 2, oppure se sussiste una delle cause di esclusione dell’art. 11, l’adesione al CPB “è priva di effetti”; attualmente tali fattispecie comportano la decadenza dal CPB, con conseguente obbligo di considerare ai fini del calcolo delle imposte il reddito concordato, se superiore a quello effettivo.

Inoltre, si introdurrebbe un vincolo di ricalcolo dei valori proposti e accettati in conseguenza di dichiarazioni integrative presentate per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati per la definizione della proposta di concordato.

In pratica, a differenza della situazione attuale, la modifica dei dati dichiarati non determinerebbe più la decadenza dal CPB in presenza di scostamenti rilevanti dei valori a suo tempo accettati (30%), ma vincolerebbe il contribuente a rideterminare il reddito e il valore della produzione considerando i dati corretti. In modo simmetrico, si eliminerebbe la previsione della causa di decadenza legata alla presentazione di dichiarazioni integrative.

(MS/ms)
 




Perdite su crediti: deducibilità e orientamenti della giurisprudenza

Quando si parla di perdite su crediti ci si riferisce a una situazione che, oltre a impattare sul piano finanziario (e dunque sui flussi di cassa) dell’azienda, ha dei risvolti sul piano contabile.

Partendo da un principio cardine quale quello di cui all’art. 2426, comma 1, punto 8), c.c. per cui i crediti sono iscritti in bilancio secondo “il valore presumibile di realizzo”, laddove il valore di realizzo sia inferiore a quello nominale (vuoi per ragioni di strategy vuoi per il verificarsi di taluni eventi) si generano delle perdite e dunque delle rettifiche di valore che impattano ai fini tributari: in particolar modo, sul piano della deducibilità.

Riepiloghiamo i principi fondamentali nel documento in allegato.

(MF/ms)
 




Industria 4.0 e 5.0: firmato il decreto attuativo sull’iperammortamento

L’atteso decreto attuativo (allegato), annunciato nella circolare n.272 del 30/04/2026 della scorsa settimana è stato firmato: rende operativa la nuova misura dell’iperammortamento 4.0 per il 2026, che accorpa le precedenti Industria 4.0 e 5.0, con aliquote potenziate fino al 180%. Rispetto alle aspettative delle bozze, il testo riserva qualche novità.
  • La perizia tecnica è obbligatoria per tutti i beni 4.0, a prescindere dal loro costo: a differenza delle regole precedenti, il testo del decreto attuativo non specifica alcuna soglia di valore al di sotto della quale la perizia asseverata può essere sostituita da un’autocertificazione.
  • L’installazione di sistemi di accumulo di energia è agevolabile solo se “asservita” all’installazione di nuovi impianti 5.0 per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifici limiti di dimensionamento basati sul fabbisogno energetico della struttura produttiva.
  • Nell’elenco dei beni immateriali agevolabili, non c’è alcun riferimento esplicito ai software in cloud. Questo sembrerebbe confermare l’esclusione di tali soluzioni dall’agevolazione.
  • Comunicazioni obbligatorie: oltre alle comunicazioni preventiva, di conferma e di completamento, il decreto introduce due ulteriori comunicazioni annuali obbligatorie (entro il 20 gennaio ed entro il 30 giugno di ciascun anno) da inviare al GSE per l’intera durata della fruizione del beneficio.
  • Gli investimenti in beni 4.0 iniziati anche prima del 1° gennaio 2026, sono agevolabili a condizione che il completamento dell’investimento avvenga nel periodo di vigenza della misura.
Gli investimenti 4.0 e 5.0 FER per il 2026 si possono già avviare: è però importante analizzare fin dall’inizio requisiti e procedure per non rischiare di arrivare a fine investimento senza poter godere dell’agevolazione.

 

Per le perizie o per assistenza nelle domande, potete rivolgervi in associazione: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)




Norme tecniche UNI: martedì 19 maggio 2026 webinar dedicato al servizio di consultazione gratuita

Come anticipato nella circolare Confapi n.268 del 30/04/2026 le principali norme tecniche UNI in materia di salute e sicurezza sono ora consultabili liberamente e gratuitamente.
Uni e Inail hanno organizzato un webinar di presentazione del servizio martedì 19 maggio, ore 16.30 – 17.30
Necessaria registrazione al link della locandina che si allega.

I beneficiari di questa novità sono innanzitutto i Datori di lavoro, i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP / ASPP), i Lavoratori e i loro Rappresentanti per la sicurezza (RLS / RLST), i   medici competenti, i docenti formatori, i coordinatori dei lavori nei cantieri, gli organismi paritetici e gli organismi pubblici di vigilanza.

Alle norme si accede attraverso il portale dell’UNI da una pagina web collegata al sito istituzionale.
 

La pagina UNI è accessibile anche attraverso i siti web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Inail.

(SN/am)