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Rete WHP: talk sui vantaggi di promuovere salute sul luogo di lavoro

Si segnala che ATS Brianza propone un breve incontro in modalità webinar per presentare alcuni progetti di promozione della salute sul luogo di lavoro:

Rete WHP: i vantaggi di promuovere salute sul luogo di lavoro
Giovedì 3 ottobre 2024 alle ore 15:00
Healthy Talk con ATS Brianza, piattaforma Microsoft Teams (durata 0,5 h)

Per iscriverti e partecipare occorre registrarsi cliccando qui 

E’ prevista la testimonianza di un’azienda partner che ha già attivato il programma Whp.

L’ambiente di lavoro può influire direttamente sulla salute fisica, mentale e sociale dei dipendenti.
Si ricorda che il programma regionale WHP (Workplace Health Promotion) ovvero “luoghi di Lavoro che promuovono salute” si propone di implementare azioni strutturali tese a stimolare un miglioramento organizzativo nel luogo di lavoro. L’obiettivo è creare un contesto che favorisca l’adozione di stili di vita sani contribuendo, così, a prevenire l’insorgenza di malattie croniche e degenerative.
Per maggiori informazioni si può scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it o contattare direttamente promozionesalute@ats-brianza.it

Per saperne di più sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro, vai nella pagina dedicata di Ats Brianza.

(SN/am)




Formazione gratuita sulla sostenibilità “RE FIL ECO2” prosegue in ottobre

E’ iniziato il 10 settembre il percorso “RE FIL ECO2”, promosso dalla camera di commercio Como Lecco e dalla Rete Lariana per la sostenibilità. Hanno suscitato interesse i primi due incontri e ora ne seguono altri due, ai quali è ancora possibile iscriversi, secondo questo programma:

10 settembre 2024: introduzione all’economia circolare
24 settembre 2024: l’evoluzione del quadro normativo, alcune delle principali novità
01 ottobre 2024: le performance di circolarità e la nuova direttiva CSRD
17 ottobre 2024: la gestione sostenibile della filiera e degli approvvigionamenti

Dopo la fase 1 formativa si procederà in gruppi omogenei di imprese alla sperimentazione gratuita di alcuni strumenti di misura della sostenibilità. Il programma di RE FIL ECO2 comprende infatti l’affiancamento dell’impresa nell’applicazione di alcuni strumenti per misurare la sostenibilità della filiera.

Per iscriversi alle prossime mezze giornate di ottobre (fase 1) occorre registrarsi al sito camerale

In seguito (fase 2 e 3 del programma) valuterete se proseguire il percorso attraverso una manifestazione di interesse.
Se volete trattare il tema e conoscere meglio questa opportunità potete chiamare o scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it.

Circolari precedenti sullo stesso tema: circolare Confapi n.369 dell’11 luglio 2024 e circolare 421 del 3 settembre 2024.

(SN/am)




Formazione gratuita sulla sostenibilità “RE FIL ECO2” prosegue in ottobre

E’ iniziato il 10 settembre il percorso “RE FIL ECO2”, promosso dalla camera di commercio Como Lecco e dalla Rete Lariana per la sostenibilità. Hanno suscitato interesse i primi due incontri e ora ne seguono altri due, ai quali è ancora possibile iscriversi, secondo questo programma:

10 settembre 2024: introduzione all’economia circolare
24 settembre 2024: l’evoluzione del quadro normativo, alcune delle principali novità
01 ottobre 2024: le performance di circolarità e la nuova direttiva CSRD
17 ottobre 2024: la gestione sostenibile della filiera e degli approvvigionamenti

Dopo la fase 1 formativa si procederà in gruppi omogenei di imprese alla sperimentazione gratuita di alcuni strumenti di misura della sostenibilità. Il programma di RE FIL ECO2 comprende infatti l’affiancamento dell’impresa nell’applicazione di alcuni strumenti per misurare la sostenibilità della filiera.

Per iscriversi alle prossime mezze giornate di ottobre (fase 1) occorre registrarsi al sito camerale

In seguito (fase 2 e 3 del programma) valuterete se proseguire il percorso attraverso una manifestazione di interesse.
Se volete trattare il tema e conoscere meglio questa opportunità potete chiamare o scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it.

Circolari precedenti sullo stesso tema: circolare Confapi n.369 dell’11 luglio 2024 e circolare 421 del 3 settembre 2024.

(SN/am)




Corsi sulla sostenibilità: risorse da Opnm per coprire i costi, proroga al 31 dicembre 2024

Il comitato esecutivo di EBM ha deliberato la proroga dalla scadenza originaria del 31 luglio 2024 fino al 31 dicembre 2024 per presentare domanda per il bando O.P.N.M. che eroga contributi per l’attività formativa in tema di SOSTENIBILITÀ.

Il bando vuole rendere più accessibile la diffusione della cultura della sostenibilità, sostenere ed incentivare le Pmi che intendano approfondire i temi dell’innovazione tecnologica sostenibile e della responsabilità sociale per la crescita aziendale.
Il percorso formativo non potrà essere inferiore alle 8 ore, che potranno essere raggiunte anche sommando più percorsi formativi di dimensione singola inferiore, che trattano i temi oggetto del Bando.
Sono disponibili fino a 500 € per corsi e attività formative in tema ESG e sostenibilità.
A titolo puramente indicativo ma non esaustivo i contenuti della formazione potranno riguardare:
▪ Approfondimenti sui principali impatti delle aziende metalmeccaniche come la gestione rifiuti, le
emissioni in atmosfera, gli scarichi, la gestione degli imballaggi e simili.

▪ le certificazioni ambientali (ISO 14001, Regolamento Emas)
▪ La Carbon Footprint Analisi, contabilizzazione e misure di riduzione delle emissioni di CO2
▪ Rating ambientali e principali sistemi di autovalutazione
▪ L’analisi del ciclo di vita dei prodotti es metodo LCA.
▪ Relativamente agli aspetti Social e Governance (degli indicatori ESG), anche i seguenti temi:
– Relazioni tra management e lavoratori
– Diversity management & Inclusion
– Valutazione sociale dei fornitori.
 
Il testo completo con tutti i dettagli sui requisiti per la presentazione delle domande, gli importi previsti, la documentazione necessaria è disponibile alla pagina del sito EBM dedicata ai bandi.

Confapi può consigliarvi e supportarvi nella richiesta di queste risorse, che vengono concesse a rimborso delle spese sostenute.

 
(SN/am)




Camera Commercio: corso gratuito “Laboratorio dazi & dogane”

Il commercio internazionale è una sfida complessa e in continua evoluzione per le aziende, soprattutto quando si tratta di gestire operazioni doganali e daziarie. Per rispondere a questa necessità, il Punto SEI – Sostegno all’Export dell’Italia della Camera di Commercio di Como-Lecco propone il Laboratorio Pratico “Dazi & Dogane”.
Il corso, caratterizzato da un approccio pratico e da simulazioni di casi reali, si sviluppa in tre appuntamenti:

Lunedì 7 ottobre, ore 9:00 – 13:00,  teoria online: sessione introduttiva per fornire ai partecipanti gli strumenti tecnici necessari per il laboratorio.
Lunedì 21 ottobre, ore 9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00 laboratorio in presenza: i partecipanti, suddivisi in gruppi, affronteranno autonomamente casi di studio.
Lunedì 28 ottobre, ore 9:00 – 13:00 follow up/in presenza: incontro dedicato agli approfondimenti e alla correzione degli elaborati, finalizzato al completamento del progetto.

Laboratorio “Dazi & Dogane” è rivolto a impiegati amministrativi, addetti alla logistica e a chiunque sia coinvolto in operazioni doganali legate al commercio estero, con particolare attenzione ai capitoli doganali 84/85.

Iscrizione gratuita cliccando qui.
 
(MP/am)




Cambiavalute agosto 2024

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di agosto  2024 (Provv. Agenzia delle Entrate del 13 settembre  2024)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di agosto 2024 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 147,8301
Peso Argentino 1035,9773
Dollaro Australiano 1,6559
Real Brasiliano 6,1193
Dollaro Canadese 1,5049
Corona Ceca 25,1788
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8736
Corona Danese 7,4614
Yen Giapponese 161,0555
Rupia Indiana 92,4062
Corona Norvegese 11,7895
Dollaro Neozelandese 1,8112
Zloty Polacco 4,2917
Sterlina Gran Bretagna 0,8515
Nuovo Leu Rumeno 4,9766
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1012
Rand (Sud Africa) 19,8651
Corona Svedese 11,4557
Franco Svizzero 0,945
Dinaro Tunisino 3,3763
Hryvnia Ucraina 45,383
Forint Ungherese 394,6955
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di agosto, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Istat agosto 2024

Comunichiamo che l’indice Istat di agosto 2024, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8 % (variazione annuale) e a + 6,1 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,600 % e + 4,575 %.
 

(MP/ms)
 
 




Concordato preventivo biennale: calcolo imposta sostitutiva

Uno dei vantaggi derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale è rappresentato dalla possibilità di tassare con aliquote decisamente ridotte rispetto a quelle ordinarie il maggior reddito proposto rispetto a quello effettivo dichiarato.

Il sistema di tassazione sostitutiva opzionale, limitata a imposte dirette e relative addizionali, è regolato dagli artt. 20-bis e 31-bis del DLgs. 13/2024 (introdotti dal DLgs. 108/2024), distintamente per i soggetti ISA e per quelli in regime forfetario. Il tema è stato oggetto di alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia nella circolare n. 18/2024.

Nella giornata del 19 settembre, inoltre, sono stati approvati, con la risoluzione n. 48, i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva (indicati più avanti) e della maggiorazione degli acconti d’imposta calcolati con metodo storico (ossia: “4068” – maggiorazione acconto soggetti ISA persone fisiche; “4069” – maggiorazione acconto soggetti ISA diversi dalle persone fisiche; “4070” – maggiorazione acconto IRAP; “4072” – maggiorazione acconto soggetti forfetari).

Venendo all’imposta sostitutiva CPB, la base imponibile è data dalla differenza, se positiva, tra:
– il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato per ciascun periodo oggetto di adesione;
– il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024, ossia al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, etc.).

Per il primo periodo di applicazione del CPB, la base imponibile può essere determinata come differenza tra l’importo proposto nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025. Come precisato dalla circ. n. 18/2024, i valori di tali righi sono indicati già al netto delle poste straordinarie, senza necessità, ai fini del calcolo del differenziale, di effettuare modifiche a tali importi. Inoltre, ai fini della determinazione della base per la sostitutiva, non rilevano le perdite pregresse o di periodo.

Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario, come si desume dall’esempio di calcolo della circolare (al § 4.4), si considera il reddito dichiarato nel periodo antecedente a quello cui si riferisce la proposta, applicando al complesso di ricavi e compensi il relativo coefficiente di redditività (art. 1 comma 64 primo periodo della L. 190/2024); si tratta, quindi, del valore del rigo LM34, al lordo dei contributi previdenziali.

L’aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia, per i soggetti che applicano gli ISA, in base al punteggio determinato in esito all’applicazione degli ISA per il periodo 2023. Più alto è il punteggio ISA raggiunto, minore è l’aliquota dell’imposta sostitutiva. In particolare:

  • con punteggio ISA 8, 9 o 10 l’aliquota è pari al 10%;
  • con punteggio ISA 6 o 7 l’aliquota è pari al 12%;
  • con punteggio ISA 5 o inferiore l’aliquota è pari al 15%.
Per i contribuenti in regime forfetario, l’aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di start up.

L’imposta sostitutiva dovrà essere liquidata e corrisposta:

  • indicando nel modello F24 i codici tributo “4071” denominato “CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”, oppure “4073” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza.
Quindi il primo versamento coinciderà con il pagamento del saldo per il 2024 da effettuare entro il 30 giugno 2025. È possibile effettuare il versamento nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001 (come richiamato dagli artt. 20-bis comma 3 e 31-bis comma 3 del DLgs. 13/2024).

In caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, l’imposta sostitutiva è versata pro quota dai singoli soci o associati.

La quota di reddito non assoggettata all’imposizione sostitutiva opzionale, rappresentata sostanzialmente dal reddito dichiarato per il periodo precedente quello di adesione, è tassata secondo le modalità ordinarie. Analogamente a quanto precisato con riguardo alla flat tax incrementale, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato sottoposto a imposizione sostitutiva è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare alla quota di reddito tassato ordinariamente (circ. n. 18/2024, § 6.12).

Se dovesse risultare un’ulteriore quota di reddito durante i periodi oggetto di concordato, ossia un reddito eccedente quello proposto, non si procederebbe a tassazione ulteriore (al netto del trattamento ai fini dei contributi previdenziali, anche alle Casse private).
 

(MF/ms)




Adesione al concordato preventivo: tassativa entro il 31 ottobre 2024

È stata pubblicata il 17 settembre l’attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate sul concordato preventivo biennale, la n. 18, che, oltre all’analisi normativa dell’istituto, contiene una sezione finale dedicata alla risposta a quesiti specifici.

Rispetto al requisito di accesso relativo alla situazione debitoria del contribuente, viene precisato che il vincolo ostativo relativo ai 5.000 euro:

  • riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o dei debiti contributivi, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia;
  • va verificato sulla base della situazione debitoria esistente alla data del 31 dicembre 2023.
    Inoltre, rilevano solo i debiti della società e non quelli dei singoli soci.
Una delle cause di esclusione dal concordato preventivo si verifica se, nel primo anno cui si riferisce la proposta, la società o l’ente sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento o di modifica della compagine sociale, per le società o le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR. Al riguardo viene precisato che assumono rilevanza anche le cessioni di ramo d’azienda che, pertanto, sono idonee a determinare l’esclusione dal concordato. Non rileva, invece, l’eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale.

L’esistenza di una causa di esclusione dagli ISA per il 2023 preclude l’accesso al concordato 2024-2025 anche qualora il modello ISA sia stato presentato solo ai fini statistici, come nel caso dei soggetti multiattività. Invece, la verifica di una causa di esclusione dagli ISA durante i periodi oggetto di accordo non incide sulla validità del concordato che continua a mantenere efficacia.

Analoga conclusione è assunta con riguardo ai contribuenti in regime forfetario che, nel corso del 2024, superino la soglia di 100.000 euro di ricavi e compensi (ma non quella di 150.000 euro): il concordato preventivo mantiene efficacia e, nonostante la fuoriuscita immediata dal regime, può essere applicata l’imposta sostitutiva di cui all’art. 31-bis del DLgs. 13/2024 prevista per i soggetti forfetari.

Sempre con riguardo al regime forfetario, viene precisato che il contribuente che nel 2023 ha superato la soglia prevista per l’applicazione del regime (85.000 euro) non può aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025, non avendo applicato gli ISA nel 2023 (il chiarimento sembrerebbe interessare però solo l’ipotesi in cui i ricavi e i compensi percepiti siano inferiori a 100.000 euro).

Rispetto all’ipotesi di svolgimento contemporaneo di più attività d’impresa e di lavoro autonomo, in linea con i criteri di compilazione dei modelli ISA, il software “Il tuo ISA 2024 CPB” formula due distinte proposte di concordato per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente può aderire sia congiuntamente che individualmente.

In ordine alla determinazione della maggiorazione degli acconti d’imposta dovuti da coloro che adottano il metodo storico, viene precisato che, in sede di saldo dell’imposta dovuta, tale maggiorazione sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce. In caso di opzione per l’imposizione sostitutiva sul reddito incrementale, per il versamento del saldo delle imposte, l’eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto sarà utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.

La maggiorazione degli acconti è versata pro quota tra i soci e associati

Sempre con riguardo alla maggiorazione degli acconti, in caso di adesione da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, la maggiorazione è versata pro quota dai singoli soci o associati (analoghe modalità di versamento valgono per il versamento dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito incrementale).

Un ulteriore aspetto che viene chiarito riguarda il termine per l’adesione del 31 ottobre prossimo, che viene considerato tassativo. Pertanto, l’accettazione della proposta del Fisco può essere espressa con una dichiarazione correttiva in termini, ma non con la dichiarazione tardiva (ossia presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine).

(MF/ms)




Recupero edilizio al 50% sino alla fine del 2024

Per poter beneficiare dell’agevolazione nella misura “potenziata” del 50% sulle spese relative agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, salvo future proroghe, occorre sostenere la spesa entro il 31 dicembre 2024.

L’ambito oggettivo di questa agevolazione, disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR, molto ampio, ricomprende tra gli altri:

  • la generalità degli interventi edilizi diversi da quelli che integrano gli estremi della “nuova costruzione”;
  • gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
Considerato che la detrazione riguarda soltanto i soggetti IRPEF occorre dare rilevanza, in applicazione del principio di cassa per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, al momento in cui avviene il pagamento.

Come chiarito dalla prassi ufficiale dell’Amministrazione finanziaria, peraltro, l’agevolazione compete anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente in quello in cui sono iniziati i lavori (compete ad esempio se sono stati pagati acconti nel 2023 e i lavori sono iniziati nel 2024 a determinate condizioni) o successivo a quello in cui i lavori sono completati (compete ad esempio per le spese sostenute nel 2024 anche se i lavori sono terminati nel 2023; in tal senso, tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2017 n. 7 e 26 giugno 2023 n. 17, p. 9).

Per fruire del c.d. “bonus casa” nella misura del 50% ed entro il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare, quindi, i bonifici bancari o postali “parlanti” (salvo eccezioni previste per gli oneri di urbanizzazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico – TOSAP) devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2024 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28, p. 21 ss. e 26 giugno 2023 n. 17, p. 23).

Dato che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2027 l’aliquota della detrazione IRPEF scenderà al 36%, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare (per poi scendere ancora al 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 ai sensi dell’art. 16-bis comma 3-ter del TUIR, introdotto dall’art. 9-bis comma 8 del DL 39/2024 convertito), quindi, tutti coloro che hanno lavori di ristrutturazione in corso di esecuzione o intendono iniziarli nei prossimi mesi dovranno pagare quanto più possibile per beneficiare l’agevolazione al 50%.

Nel caso di lavori che si protraggono per più anni occorre tenere presente che, ai sensi dell’art. 16-bis comma 4 del TUIR, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti.

In altre parole, dato che il limite di rilevanza delle spese di 48.000 o di 96.000 euro si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale), nel caso, ad esempio, nel 2024 siano state sostenute spese per 50.000 euro, nel 2025 non si potrà beneficiare di alcuna detrazione con riguardo al medesimo intervento (circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015 n. 17, § 3.2 e 8 luglio 2020 n. 19, p. 258).

La limitazione contenuta nell’art. 16-bis comma 4 del TUIR, per cui il limite di rilevanza delle spese (48.000 o 96.000 euro) si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale), non trova però applicazione se gli interventi sono tra di loro autonomi, ossia non consistono in una mera prosecuzione di altri già iniziati o realizzati, fermo restando che se sono effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015 n. 17 e 8 luglio 2020 n. 19, p. 258).

Quindi, se sul medesimo immobile sono state sostenute spese relative a un intervento (es. di ristrutturazione edilizia) nel corso del 2024, mentre nel 2025 sono sostenute spese relative a un altro intervento autonomo (es. di riqualificazione energetica), per il primo intervento spetterà la detrazione IRPEF del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro, mentre per il secondo spetterà la detrazione IRPEF del 36% nel limite di spesa di 48.000 euro (circ. Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 17, p. 27 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23 gennaio 2023 n. 143).

Collegato agli interventi di recupero edilizio c’è poi il c.d. “bonus mobili” che, salvo ulteriori proroghe, compete per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 nella misura del 50% entro una spesa massima di 5.000 euro.
 

(MF/ms)