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Bilancio di sostenibilità per le Pmi: le semplificazioni proposte dal pacchetto Omnibus

La Commissione Europea ha presentato lo scorso 26 febbraio 2025 il c.d. Pacchetto Omnibus, che passa ora all’approvazione del Parlamento Europeo, il quale mira a rivedere e semplificare le principali normative in materia di sostenibilità aziendale.

Le diverse normative comunitarie, sin qui emanate per promuovere la sostenibilità e la responsabilità ambientale delle imprese, come la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e il Regolamento sulla Tassonomia, hanno oggettivamente introdotto importanti complessità, che hanno destato preoccupazioni tra le aziende, in particolare tra le piccole e medie imprese (PMI). Il Pacchetto Omnibus ha, dunque, come obiettivo quello di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, mantenendo al contempo gli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo.

Il Commission Work Programme 2025 prevede diverse iniziative di semplificazione e snellimento normativo e burocratico. Il primo pacchetto, c.d. Omnibus, di cui ci occupiamo, interviene sulle normative di sostenibilità, modificando i requisiti di applicabilità delle direttive sulla rendicontazione e sulla tassonomia e prevedendo slittamenti dell’entrata in vigore.

Vediamo quali sono queste modifiche.

In primo luogo, si assiste ad una notevole restrizione del campo d’applicazione della CSRD.

Gli obblighi di rendicontazione, ad oggi diretti alle imprese con più di 250 dipendenti, si applicherebbero solo alle grandi imprese con più di 1.000 dipendenti (fermo restando il limite di fatturato superiore a 50 milioni di euro o l’attivo di bilancio superiore a 25 milioni di euro). Verrebbero, inoltre, escluse le PMI quotate.

Secondo il documento di accompagnamento del provvedimento, questo ridurrebbe il numero di imprese soggette di circa l’80%.

In secondo luogo, la Commissione ha presentato, in una proposta separata e parallela, lo slittamento di 2 anni dell’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per:

  • le grandi imprese che non sono enti di interesse pubblico e che hanno più di 500 dipendenti, ad oggi obbligate a presentare il bilancio di sostenibilità nel 2026 con riferimento all’esercizio 2025 (c.d. wave 2);
  • le PMI quotate, ad oggi obbligate a presentare il bilancio di sostenibilità nel 2027 con riferimento all’esercizio 2026 (wave 3).
L’obiettivo di questa proposta di rinvio è evitare che alcune imprese siano obbligate a rendicontare per l’anno finanziario 2025 o 2026, per poi essere successivamente esonerate da tale obbligo, e di consentire agli Stati membri di raggiungere un accordo che garantisca in tempi rapidi chiarezza giuridica alle imprese attualmente soggette a CSRD.

Infine, anche per le aziende che resteranno obbligate alla rendicontazione di sostenibilità, viene previsto un alleggerimento dei contenuti di informativa obbligatoria, tramite un intervento di modifica del Regolamento 2023/2772, che riguarda i principi ESRS, che dovrebbero risultare molto snelliti.

La Commissione, tuttavia, rinuncia alla spinta propulsiva che le tematiche ESG possono infondere alle imprese europee, se correttamente interpretate.

Viene, quindi, prevista un’attenzione particolare alle aziende che non rientreranno più nell’ambito della CSRD (con meno di 1.000 dipendenti), per le quali la Commissione intende adottare ufficialmente, tramite atto delegato, uno standard di rendicontazione volontaria, basato sullo standard per le PMI (VSME) elaborato dall’EFRAG.

Tale standard fungerà da scudo, limitando le informazioni che le banche, o le aziende che rientrano nell’ambito della CSRD, possono richiedere alle aziende nelle loro catene del valore con meno di 1.000 dipendenti.

Ulteriori importanti proposte di semplificazioni si assistono anche sul fronte della Direttiva sulla Due Diligence (CSDDD), che obbliga le aziende ad effettuare verifiche in tema di rispetto dei diritti umani dei lavoratori lungo la propria catena del valore. Viene, innanzitutto, proposto lo slittamento generalizzato di un anno per l’entrata in vigore della Direttiva, ma soprattutto vengono limitati i doveri di diligenza alla prima linea della catena, ossia alle imprese con cui si intrattengono rapporti commerciali diretti.

La Commissione prevede, infine, una profonda revisione della Tassonomia, intervenendo con una riduzione di circa il 70% degli indicatori da calcolare per dimostrare l’allineamento delle attività alla sostenibilità ambientale.
 

(MF/ms)




Mud 2025: comunicazione ordinaria e semplificata con Confapi Lecco Sondrio

Ogni anno le attività produttive sono tenute alla dichiarazione dei rifiuti prodotti nell’anno precedente.
Nell’apposita pagina camerale sono evidenziati i casi esenti, limitati a imprese che gestiscono solo rifiuti non pericolosi e che hanno meno di 10 addetti.  

Le norme prevedono che l’adempimento possa essere svolto attraverso due modalità: ordinaria e semplificata. La comunicazione semplificata può essere utilizzata dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente queste condizioni:

  • sono produttori iniziali di non più di 7 rifiuti;
  • i rifiuti sono prodotti nell’unità locale a cui si riferisce la dichiarazione;
  • per ogni rifiuto prodotto non si utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
La comunicazione semplificata non può essere compilata da:
  • gestori di rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto);
  • produttori di rifiuti che li producono fuori dall’unità locale.
 
Novità: dal 2025 l’accesso al portale per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti potrà avvenire esclusivamente tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta nazionale dei servizi (CNS) o carta d’identità elettronica (CIE) intestati a persona d’impresa/ente o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione. Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utenti user/password”.
 
Comunicazione semplificata
Compilazione a pc dei campi previsti, stampa e firma, trasmissione via pec di un unico pdf
Si scarica dal sito dedicato il pdf con le istruzioni (creazione di un solo documento formato pdf).

Si trasmette via Pec all’indirizzo unico “comunicazionemud@pec.it” il file ottenuto in formato pdf
Si pagano i diritti di segreteria: 15 euro
Chi desidera assistenza nella comunicazione semplificata può chiedere supporto all’associazione chiamando o scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it

Comunicazione ordinaria
Compilazione digitale e trasmissione telematica
Le istruzioni si trovano sul sito mud telematico.

Si esegue la compilazione digitale tramite il programma apposito e si procede alla trasmissione telematica
Si pagano i diritti di segreteria: 10 euro
Per chi desidera affidare la comunicazione ordinaria ad un soggetto esterno all’azienda, consultare la circolare Api dedicata al Servizio compilazione Mud ed eventualmente richiederlo scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it .

Le informazioni generali sul tema si trovano sul sito Ecocamere e sul sito del ministero.

Api servizi è disponibile per supportare questa attività, potete richiedere supporto in azienda, scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it con la quale concordare tempi e costi, oppure assistenza alla compilazione esterna scrivendo a servizi@confapi.lecco.it per ricevere il preventivo e la scheda dei dati da trasmettere.

(SN/am)

 




Mud 2025: disponibile il software per il MUD telematico

Ecocamere ha comunicato nel suo portale che sono stati aggiornati tutti gli strumenti per permettere di redigere le dichiarazioni MUD da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Dal 10 marzo 2025 è scaricabile il software per Ia compilazione deIIe Comunicazioni MUD (Rifiuti, imbaIIaggi, veicoIi fuori uso, Rifiuti da apparecchiature eIettriche ed elettroniche) adeguato alle modifiche introdotte dal DPCM 29 gennaio 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2025.

Il software consente di compilare le comunicazioni ed esportare il file contenente i dati da trasmettere alle Camere di commercio attraverso il portale MUD Telematico.

Confapi può supportare gli associati nell’adempimento, consultate le circolari specifiche sulle modalità e sul servizio e scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Misurazione del radon nei comuni prioritari: scadenza marzo 2025

Come si anticipava anche in altre comunicazioni, il gas radon è diventato da tempo un “osservato speciale”: si tratta infatti di un gas di origine naturale che ha la caratteristica di potersi accumulare nei locali inferiori e non sufficientemente areati degli edifici, portando un rischio a volte significativo per la salute delle persone.

 

Regione Lombardia ha mappato da tempo le cosiddette “aree prioritarie”, la lista dei comuni coinvolti (circa 90) è direttamente consultabile all’apposito link. I Comuni prioritari della Prov di Lecco sono 6, in Prov di Sondrio sono 22, in Prov di Bergamo addirittura una trentina.

La normativa vigente impone la verifica del livello di rischio dovuto alla presenza di radon e l’adozione di eventuali misure di prevenzione. A marzo 2025 scadono i 18 mesi previsti dalla normativa per misurare i livelli di radon e adottare le misure di risanamento, nei locali interrati e nei piani terra abitati degli edifici nelle aree prioritarie. Nelle altre zone, il rischio è più basso ma non è nullo e pertanto la valutazione del rischio è un impegno da svolgere e da documentare a livello di DVR Documento di Valutazione dei Rischi.
Per aiutare le imprese che non hanno ancora affrontato questo tema, si segnalano i siti web che contengono le informazioni più utili:

Sito ministeriale in materia di radon

Regione Lombardia e ARPA

Piattaforma GERI (GEstione Radon Indoor)

Le comunicazioni Confapi precedenti su questa materia sono due:

Si segnala inoltre che è in programma un seminario tecnico in aprile 2025.

 

Infine si ricorda che potete rivolgervi in associazione per assistenza specifica: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

 




Valute estere febbraio 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Febbraio 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di febbraio 2025 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 140,6062
Peso Argentino 1100,5537
Dollaro Australiano 1,6528
Real Brasiliano 6,0053
Dollaro Canadese 1,4893
Corona Ceca 25,0767
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,5749
Corona Danese 7,4592
Yen Giapponese 158,087
Rupia Indiana 90,6346
Corona Norvegese 11,6574
Dollaro Neozelandese 1,8337
Zloty Polacco 4,1722
Sterlina Gran Bretagna 0,83071
Nuovo Leu Rumeno 4,977
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0413
Rand (Sud Africa) 19,2451
Corona Svedese 11,2474
Franco Svizzero 0,9413
Dinaro Tunisino 3,311
Hryvnia Ucraina 43,3436
Forint Ungherese 403,1285
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di febbraio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 




Convenzione trasporti Fedex: istruzioni per spedizioni in Irlanda del Nord

Segnalazione per gli utilizzatori della piattaforma FEDEX per i servizi di trasporto internazionale

I dettagli nella descrizione sono ormai obbligatori in tutte le applicazioni di spedizione di Fedex, ma questo adempimento si rende oltremodo necessario in caso di servizi tra l’Irlanda del Nord e i mercati dell’Unione Europea poiché le spedizioni potrebbero viaggiare attraverso la Gran Bretagna, il che significa che escono e rientrano nell’Unione Europea.

Durante la creazione della Lettera di Vettura Aerea  si prega inserire:
 

Descrizione accurata dei beni
Peso
Unità di misura del peso
Quantità
Unità (ad es. numero di colli all’interno della spedizione)
Valuta e valore ai fini doganali per ciascun articolo della spedizione
Paese di fabbricazione
 

Gli stati membri dell’Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(MS/ms)
 




Nuovo regolamento imballaggi: le novità più importanti

Con riferimento all’incontro organizzato da Conai: “Nuovo regolamento imballaggi: indicazioni operative per le imprese” che si è svolto martedì 4 marzo 2025 alle ore 11.00 in modalità webinar, si trasmette in allegato la presentazione utilizzata per mostrare le novità introdotte.

Il documento sintetizza in modo efficace le novità del Regolamento UE 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio (PPWR) e le tempistiche con cui le prescrizioni devono essere applicate nei vari settori coinvolti.

Conai, nell’ambito delle sue iniziative di supporto alle aziende e alle associazioni di categoria, ha inteso mettere a disposizione strumenti per facilitare la comprensione della normativa e agevolare l’adeguamento ai nuovi requisiti di sostenibilità.

Le modifiche introdotte dal Regolamento apportano cambiamenti rilevanti che l’associazione vi invita a considerare, per le parti applicabili alle diverse realtà produttive.

(SN/am)
 




Piani mirati di Prevenzione Ats: assistenza per la consultazione e l’attuazione NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione della sicurezza nelle imprese con numerosi servizi, elencati nel sito dell’associazione: clicca qui 

Con riferimento ai Piani Mirati di Prevenzione (PMP) elaborati dalle ATS di competenza sul territorio, si propone un servizio di accompagnamento alla verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione proposte nei PMP attivi. L’attività consente di approfondire alcuni rischi o l’organizzazione interna della sicurezza, per conseguire un miglioramento continuo della capacità di prevenire e ridurre i rischi per i lavoratori.

Si segnalano di seguito i PMP delle Ats del territorio e si invitano le imprese e i loro RSPP a valutare questo servizio, non soltanto qualora l’azienda venga selezionata da Ats per l’autovalutazione, ma anche in termini proattivi, soprattutto se si vuole investire nel miglioramento della sicurezza (sconto sul premio Inail tramite OT23) e magari certificare il proprio sistema di gestione (es. ISO 45000). Lavorare su un PMP può costituire un’attività di miglioramento per il sistema di gestione interno (certificato o certificabile).

Nelle tabelle che seguono sono elencati i Piani mirati a valenza regionale, attivi presso tutte le Ats, e quelli specifici di ciascuna.
 

Piani mirati a valenza regionale P.M.P. SB ADI (Sovraccarico biomeccanico Assistenza domiciliare)
P.M.P. Stress da calore – Agricoltura   
P.M.P. Stress da calore – Edilizia
P.M.P. Stress lavoro correlato
P.M.P. Cancerogeni e mutageni (Reach)

 

ATS BRIANZA, piani mirati attivi e conclusi
https://www.ats-brianza.it/it/comitati/23-master-category/cat-servizio-imprese/2228-piani-mirati-di-prevenzione.html
ATS MONTAGNA, piani mirati
https://www.ats-montagna.it/servizi-2/enti-e-imprese/prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro/piano-regionale-salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/
PMP Primo non morire – Aziende 
PMP Primo non morire – Cantieri
PMP Abbassa l’indice 
PMP Sicurezza macchine
PMP Sicurezza nelle aziende metalmeccaniche
PMP Sicurezza nel lavoro forestale
PMP Rischio Biologico Indoor
 
ATS INSUBRIA
https://www.ats-insubria.it/servizi/prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro/piani-mirati-di-prevenzione-e-indagini-di-comparto
ATS BERGAMO
https://www.ats-bg.it/piani-mirati-di-prevenzione-pmp
PMP Dispositivi di sicurezza di macchine e attrezzature e formazione specifica dei lavoratori PP06
PMP Fonderie e lavorazione a caldo dei metalli
PMP Esposizione dei lavoratori ai gas di scarico dei motori diesel
PMP Carrelli Elevatori
PMP Organizzazione aziendale e analisi mancati infortuni
PMP Conoscenza e diffusione di nuove tecnologie per la sicurezza nella movimentazione dei materiali
PMP Cadute dall’alto

 

Contattate l’associazione per approfondimenti e per un preventivo economico su misura: 0341.282822, servizi@confapi.lecco.it 

(SN/am)
 
 

 
 
 




Rischi fisici: misurazione del rumore interno e delle vibrazioni NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione della sicurezza nelle imprese con numerosi servizi, elencati nel sito dedicato dell’associazione: clicca qui.

Con riferimento agli obblighi che riguardano il controllo dei rischi fisici, in particolare:

  • RUMORE INTERNO
  • VIBRAZIONI
Segnaliamo la possibilità di avvalersi di tecnici qualificati, con la strumentazione necessaria per rilevare il livello sonoro e le vibrazioni a cui sono soggetti i lavoratori che svolgono talune mansioni. Si segnalano le  pagine Inail di riferimento che contengono tutti i dettagli sugli effetti dell’esposizione a questi rischi e il PAF Portale Agenti Fisici, per approfondimenti sulle modalità di misurazione di questi rischi.

Inail rumore

Inail vibrazioni

Portale agenti fisici

Le attività del servizio Confapi includono:

1) presa visione dei documenti già esistenti e dei rischi di mansione, in collaborazione con il personale addetto alla sicurezza in azienda;
2) rilevazione strumentale del rumore e/o delle vibrazioni, nelle normali condizioni di lavoro, e raccolta dati sui tempi di esposizione dei lavoratori;
3) stesura della relazione, comprensiva delle conclusioni sul livello di rischio per ogni mansione e sulle raccomandazioni per minimizzare il rischio alla fonte/sorgente e per ridurre gli impatti sull’uomo, tramite adeguate istruzioni di lavoro e dispositivi di protezione.

Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo rivolgetevi in associazione scrivendo a servizi@confapi.lecco.it , o chiamando 0341.282822.

(SN/am)




Codici Ateco 2025: l’impatto della revisione sul reverse charge in edilizia

A decorrere dal 1° aprile 2025, diverrà operativa la nuova classificazione ATECO 2025 (formalmente in vigore dallo scorso 1° gennaio), sostitutiva della precedente tabella ATECO 2007 (aggiornata nel 2022).

Tra gli effetti che potrebbero derivare dall’impiego dei nuovi codici ATECO, ci sono quelli relativi all’applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore dell’edilizia.

In termini generali, la misura si applica, ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

Nonostante la formulazione normativa, tuttavia, al fine di individuare le prestazioni che, sul piano oggettivo, devono essere ricondotte alla disciplina del reverse charge, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 14/2015, ha fatto rinvio alla descrizione delle attività contenute in specifici codici ATECO.

L’elenco dei codici ATECO 2007 rilevanti è contenuto nella stessa circolare n. 14/2015, che non è stata oggetto di successivi aggiornamenti sul punto.

È di tutta evidenza che, con l’operatività della nuova tabella ATECO 2025, a partire dal prossimo 1° aprile, si realizzerà un mutamento rispetto alle attività descritte dai codici precedenti.

Di riflesso, anche la circolare n. 14/2015 non potrà risultare coordinata con la classificazione 2025 (restando, invece, ancorata ai codici ATECO 2007 non più adottati), se non farà seguito un nuovo documento di prassi.

Con riferimento alle prestazioni qui di interesse, dalla tabella di raccordo tra le voci ATECO 2025 e quelle 2007, si possono evincere alcune modifiche non di dettaglio, delle quali si riportano sotto alcuni esempi.

Nell’ambito dei servizi di installazione di impianti, nella circolare n. 14/2015 si fa menzione dei codici 43.21.01 (Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione – inclusa manutenzione e riparazione) e 43.21.02 (Installazione di impianti elettronici – inclusa manutenzione e riparazione).

Secondo la nuova classificazione, la voce relativa all’installazione di impianti elettrici è posta a un livello di minor dettaglio (43.21) rispetto a prima (43.21.01), includendo al suo interno, oltre alle attività citate, ad esempio anche l’installazione di impianti di illuminazione stradale (43.21.03), il cui codice non è tra quelli individuati dalla circolare in parola.

Un’altra attività, tra quelle di interesse, che risulta essere stata modificata, è relativa alla “posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate” (43.32.01): quest’ultima voce, dopo la nuova classificazione, include soltanto la “posa in opera di porte blindate”, mentre la posa in opera di casseforti e forzieri sembra confluire negli “altri lavori di completamento e finitura degli edifici” di cui al codice 43.35.00 (non previsto dalla circolare).

Fermo restando che sarebbe auspicabile un aggiornamento delle istruzioni fornite con la circolare n. 14/2015 entro la fine di marzo, qualora ciò non avvenisse, la soluzione più ragionevole da adottare potrebbe essere quella di continuare a fare riferimento, sul piano oggettivo, alla descrizione delle attività precedenti.

I predetti codici ATECO hanno, infatti, la funzione, per espressa affermazione della circolare n. 14/2015 (§ 1.1), di individuare l’ambito oggettivo di applicazione delle prestazioni di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, indipendentemente dal fatto che i soggetti passivi svolgano o meno “un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO”.

A livello sistematico, dunque, i codici all’epoca menzionati nella circolare n. 14/2015 hanno lo scopo di determinare quelle che, secondo l’Amministrazione finanziaria, sono le prestazioni di servizi rilevanti ai fini della disciplina in esame. Ciò induce a ritenere che, in assenza di nuove indicazioni, il quadro definitorio non debba intendersi mutato per via del “semplice” aggiornamento della Tabella ATECO.

Le medesime considerazioni possono essere estese all’ambito applicativo della disciplina del reverse charge per le prestazioni di servizi in subappalto, di cui alla lett. a) dello stesso art. 17 comma 6. La disposizione, applicabile solo in assenza delle condizioni di cui alla successiva lett. a-ter), menziona le prestazioni “rese nel settore edile”. Si ritiene che un soggetto passivo operi in detto settore se le prestazioni rese sono riconducibili alle attività elencate nella Sezione F (“Costruzioni”) della Tabella ATECO 2007. Tuttavia, anche in questo caso, non è determinante il fatto che il soggetto passivo sia identificato con un codice ATECO della Sezione F, essendo comunque necessario, sul piano “oggettivo”, fare riferimento alla attività da questi effettivamente svolta (ris. Agenzia delle Entrate n. 173/2008).

Con riferimento a questa seconda disciplina, si evidenzia, in particolare, che le attività di sviluppo di progetti immobiliari, precedentemente collocate nella sezione F, sono state spostate nella sezione M dedicata alle attività immobiliari (nella nuova classe 68.12).
 

(MF/ms)