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MOCA: novità dall’Europa per i materiali a contatto con alimenti

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 3 febbraio 2026 sono stati pubblicati due nuove Regolamenti della Commissione Europea che intervengono sulla disciplina dei materiali destinati a venire in contatto con alimenti, cosiddetti MOCA.

Si tratta in particolare del:

  • Regolamento (UE) 2026/245 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l’autorizzazione o le condizioni d’uso di diverse sostanze. Più nel dettaglio il regolamento aggiunge indicazioni riguardanti le sostanze: estere trifenilico dell’acido fosforoso polimerizzato; terz-butilfosfonato di calcio; ammine, di-C14-C20-alchil, ossidate, da olio vegetale idrogenato; cera di crusca di riso, ossidata; 2,2’-ossidietilammina e cera di crusca di riso, ossidata, sale di calcio. Il regolamento modifica anche le indicazioni relative all’ammine, di-C14-C20-alchil, ossidate, da sego idrogenato.
  • Regolamento (UE) 2026/250 che rettifica il regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione relativo all’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213. Il regolamento, in particolare, apporta modifiche all’articolo 3 relativo al divieto di utilizzo del BPA, all’articolo 9 e all’articolo 11 relativo alle disposizioni transitorie relative agli oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Entrambi i Regolamenti entrano in vigore il 23 febbraio 2026.

Si suggerisce di consultare il sito Efsa (autorità europea per la sicurezza alimentare) non appena verrà aggiornato.

(SN/am)




Webinar gratuiti “Focus Csr – Il ruolo delle certificazioni”: 23 febbraio 2026 ore 11

Proseguono le proposte di webinar gratuiti attivati da Confapi Lecco Sondrio in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco. Si tratta di un programma gratuito di webinar tematici tenuti da docenti qualificati, per supportare le figure che nelle imprese seguono i temi connessi alle direttive europee. In allegato la locandina del prossimo appuntamento.

 

Il ruolo delle certificazioni – 23 febbraio 2026
Il sistema di certificazioni contribuisce a garantire la qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi nell’ambito della sostenibilità. Una panoramica degli obblighi normativi, delle novità e delle opportunità contribuirà a facilitare le imprese nella definizione delle scelte in questo settore. Inoltre, verrà affrontato il tema della certificazione dei rapporti di sostenibilità.
Relatore: Silvio Genovese, Lead auditor e membro dell’executive board di SQS – Swiss Association for Quality and Management Systems.

Per aderire occorre registrarsi tramite questo link https://forms.gle/R89rQqKkP7t4SrjFA

Possono partecipare gratuitamente una o più figure aziendali, scegliendo i temi di interesse.

Ogni webinar si svolge ogni due settimane circa, nella mattinata del lunedì, dalle 11 alle 12.15.
L’associazione raccoglie le adesioni e invia il link nella mattinata del webinar.

Programma completo dei temi proposti e calendario dei webinar:

  • rischi climatici e assicurazioni – 26 gennaio
  • principi di good governance – 9 febbraio
  • ruolo delle certificazioni – 23 febbraio
  • greenwashing e la gestione dell’informazione corretta – 9 marzo
  • regolamento ecodesign, economia circolare e diritto alla riparazione – 23 marzo
  • regolamento critical materials – 13 aprile
  • regolamento packaging PPWR – 27 aprile
  • regolamento EUDR sulla deforestazione – 4 maggio 
  • Regolamento EU CSDD sul lavoro forzato – 18 maggio
 
Per qualunque domanda e approfondimento, in associazione potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it



Bando ISI INAIL 2025: calendario in aggiornamento entro il 2 marzo 2026

Ecco il link alla pagina Inail con il testo del bando. Si segnala che il prossimo aggiornamento del “Calendario scadenze” per il Bando Isi 2025 è previsto entro il 2 marzo 2026.

 

Questa misura INAIL supporta progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, nonché progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa.
L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo di 130.000,00 euro. La principale novità dell’edizione 2025/2026 è l’Intervento Aggiuntivo, un bonus fino a 20.000 € finanziato all’80% per progetti complementari come fotovoltaico su bonifiche amianto o DPI intelligenti.

Il finanziamento concedibile è a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’Iva, secondo le seguenti specifiche:

  • per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
  • per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
  • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
  • fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
  • fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
L’edizione 2025/2026 facilita il raggiungimento della soglia minima di 130 punti grazie all’aumento del bonus settori ATECO a 10 punti e all’introduzione di nuovi punteggi per le certificazioni ambientali (ISO 14001 ed EMAS). Inoltre non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti richiedenti un finanziamento per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).
Interventi aggiuntivi:
Per gli Assi di finanziamento 1.1, 2, 3 e 4, le imprese hanno la facoltà di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo, selezionabile tra quelli espressamente previsti, per ciascun Asse, nell’elenco degli interventi aggiuntivi ammissibili.
L’intervento aggiuntivo può essere finanziato fino all’80% del suo valore, entro un limite massimo pari alla minore cifra tra l’importo massimo erogabile di 20.000,00 euro e l’importo corrispondente al residuo del massimale finanziabile calcolato sottraendo da 130.000,00 euro l’importo richiesto per il progetto principale.
Tramite la sezione “Accedi ai servizi online” le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali/provinciali.
Le date della procedura informatica, in tutte le sue fasi, sono pubblicate progressivamente nell’allegato Calendario scadenze Isi 2025.

 

(SN/am)




Collettiva SPS Italia 2026 a Parma

Proponiamo alle aziende associate la partecipazione alla collettiva organizzata da Hexanet, la nuova rete di cui fa parte Confapi Lecco Sondrio, alla fiera SPS Italia 2026 che si terrà a Parma dal 26 al 28 maggio 2026. 

SPS Italia – Smart Production Solutions è la fiera per l’industria intelligente, digitale e sostenibile, riconosciuta come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano.

In allegato la presentazione con tutte le informazioni per partecipare alla collettiva e il modulo di adesione. 

Le scadenze:

  • Invio modulo di adesione: entro 23/02/2026
  • Acconto (50%): entro 28/02/2026
  • Saldo: entro 20/04/2026
(CP/am)



LIPE 4 trimestre 2025: le opzioni per assolvere il relativo adempimento

I soggetti passivi tenuti a comunicare i dati delle liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2025 possono adempiere a questo obbligo con due modalità alternative (art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010):
  • presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni (LIPE), riferita a tale trimestre, entro il prossimo 2 marzo, considerato che il termine di trasmissione ordinario (28 febbraio) è sabato e il giorno successivo (1° marzo) una domenica;
  • inviare, entro la stessa data (2 marzo 2026), la dichiarazione IVA per il 2025 comprensiva del quadro VP.
Il contenuto del quadro VP del modello IVA è sostanzialmente uguale all’omonimo quadro della comunicazione LIPE, salvo:
  • alcune differenze nel rigo VP1 in relazione ai campi “Liquidazione IVA di gruppo (art. 73)“, “Eventi eccezionali” (non presente) e “Operazioni straordinarie”;
  • la mancanza del rigo VP12 (“Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali”) riservato ai soggetti passivi che liquidano l’IVA trimestralmente “per opzione” (art. 7 del DPR 542/99), in quanto il rigo non deve essere compilato per le operazioni del quarto trimestre.
Le istruzioni della dichiarazione IVA precisano, in particolare, che:
  • la casella “Subforniture” deve essere barrata solo se il soggetto passivo si è avvalso delle agevolazioni previste dall’art. 74 comma 5 del DPR 633/72, che permettono di effettuare il versamento dell’imposta imputabile alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura con cadenza trimestrale e senza l’applicazione di interessi;
  • nei casi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno, il campo “Operazioni straordinarie” deve essere compilato indicando la partita IVA del soggetto dante causa (es. società incorporata) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività svolta da tale soggetto.
In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro VP e l’individuazione dei dati da indicare nei righi occorre fare riferimento alle istruzioni fornite per il modello di comunicazione LIPE approvato con provv. Agenzia delle Entrate n. 58793/2017 (come modificato, da ultimo, dal successivo provv. n. 125654/2024).

Laddove il quadro VP sia presentato in sede di dichiarazione annuale IVA rimane, comunque, possibile correggere o integrare i dati errati o incompleti riferiti alle liquidazioni del quarto trimestre, presentando una dichiarazione “Correttiva nei termini”.

La correzione o integrazione sembra poter avvenire, alternativamente:

  • rettificando i dati nel quadro VP, se il nuovo invio della dichiarazione IVA avviene entro il prossimo 2 marzo;
  • compilando il quadro VH (o il quadro VV per la liquidazione IVA di gruppo), se l’invio della dichiarazione IVA “Correttiva nei termini” avviene tra il 3 marzo e il 30 aprile.
In questo secondo caso, stando alle istruzioni per la compilazione del modello IVA, è necessario riportare nuovamente tutti i dati richiesti nel quadro VH, inclusi quelli non oggetto di integrazione o correzione.

Si ricorda che la comunicazione dei dati delle liquidazioni riguarda la generalità dei soggetti passivi IVA.

La sola eccezione è rappresentata da coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione o a effettuare le liquidazioni periodiche, come nel caso dei soggetti che si avvalgono del regime forfetario (L. 190/2014) o di coloro che registrano soltanto operazioni esenti IVA ex art. 10 del DPR 633/72.

È necessario, tuttavia, che, nel corso dell’anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.

Si pensi a un soggetto passivo che effettua solo operazioni esenti IVA di cui all’art. 10 del DPR 633/72, qualora venisse meno la condizione dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, a fronte di un acquisto in reverse charge.

Sono, altresì, esclusi dall’obbligo comunicativo coloro che, nel trimestre di riferimento, non hanno effettuato alcuna operazione né attiva né passiva. L’obbligo resta, però, anche in assenza di operazioni da rilevare nel periodo, qualora debba essere data evidenza del riporto di un credito dal trimestre precedente (art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010).

Sanzione ridotta se si regolarizza entro 15 giorni

Sul piano sanzionatorio, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita in misura compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97).

La sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la correzione dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ferme le ulteriori riduzioni previste in applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97 (da 1/9 a 1/4 del minimo, in base a quando viene operata la regolarizzazione).

(MF/ms)




Errata compensazione del credito imposta 4.0

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 40 del 16 febbraio, ha fornito indicazioni in merito alle modalità per sanare l’avvenuto utilizzo in compensazione del credito d’imposta 4.0 in caso di comunicazioni non corrette.

Nel caso di specie, l’impresa ha effettuato tra maggio e agosto 2024 investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che sono stati ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi entro il 31 dicembre 2024.

La società afferma di aver compensato le prime due quote annuali dei crediti d’imposta a dicembre 2024 e a gennaio 2025, senza però aver presentato le comunicazioni preventive di cui all’art. 6 del DL 39/2024 e avendo presentato comunicazioni di completamento non correttamente compilate, avendo selezionato l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024” anziché l’opzione corretta “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024”.

Si chiedono quindi chiarimenti in merito alle modalità attraverso cui porre rimedio nella fattispecie.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato il contenuto dell’art. 6 del DL 39/2024, che ha introdotto gli obblighi di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 commi 1057-bis – 1058-ter della L. 178/2020 e del DM 24 aprile 2024, che ne ha approvato i modelli di comunicazione, ha sintetizzato il quadro normativo.

Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024 (vale a dire dall’entrata in vigore del DL n. 39/2024), il contribuente è invece tenuto:

  • alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito, compilando e inviando l’apposito modulo disponibile sul sito del GSE;
  • alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
L’Agenzia delle Entrate ha poi richiamato le risposte a interpello nn. 260/2024 e 69/2025, affermando che la presentazione, nell’ordine, della comunicazione preventiva e di quella di completamento rappresenta un adempimento amministrativo di carattere strumentale in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti sorti attraverso la realizzazione dell’investimento, ne è, tuttavia, preclusa la fruizione in compensazione.

Nel caso di specie, dunque, l’impresa che non ha trasmesso la comunicazione preventiva e ha erroneamente ed incoerentemente compilato la comunicazione dei dati a consuntivo, sebbene trasmessa, non avrebbe potuto utilizzare i crediti in compensazione.

Quanto alle modalità per sanare le violazioni commesse compensando le prime due quote dei suddetti crediti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate distingue tra quota compensata nel 2025 e quota compensata nel 2024.

La violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della seconda quota del credito nel mese di gennaio 2025 può essere rimossa, ai sensi dell’art. 13 comma 4-ter del DLgs. 471/97 “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione”, presentando, nell’ordine, le comunicazioni preventiva e di completamento e pagando la sanzione di 250 euro.

Diversamente, stante il decorso del suddetto termine, la violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della prima quota del credito nel mese di dicembre 2024 configura un’ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante. In verità, come previsto dall’art. 13 comma 4-bis del DLgs. 471/97, “quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4ter” si applica la sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione.

Posto che i crediti non spettanti sono oggetto di recupero ex art. 38-bis del DPR 600/73, in sede di spontanea regolarizzazione della fattispecie in esame il contribuente dovrà procedere al riversamento della prima quota del credito, compilando il modello di pagamento F24, nella sezione “Erario”, con il codice tributo “6936” in corrispondenza della somma da indicare nella colonna “importi a debito versati” (cfr. ris. nn. 3/2021, 45/2023 e 41/2025).

Inoltre, ove provveda spontaneamente alla rimozione delle violazioni commesse come sopra delineato e al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui le medesime sono state realizzate a quello in cui vengono effettivamente rimosse, il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 472/97 (ravvedimento).
 

(MF/ms)




Valute estere gennaio 2026

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di gennaio 2026 (Provv. Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2026)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2026 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 152,1892
Peso Argentino 1701,2152
Dollaro Australiano 1,7304
Real Brasiliano 6,2674
Dollaro Canadese 1,6173
Corona Ceca 24,2781
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,1806
Corona Danese 7,4703
Yen Giapponese 183,9386
Rupia Indiana 106,6826
Corona Norvegese 11,667
Dollaro Neozelandese 2,009
Zloty Polacco 4,2127
Sterlina Gran Bretagna 0,86828
Nuovo Leu Rumeno 5,0919
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,1738
Rand (Sud Africa) 19,1152
Corona Svedese 10,6815
Franco Svizzero 0,9272
Dinaro Tunisino 3,3761
Hryvnia Ucraina 50,4655
Forint Ungherese 384,1776
 
 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 

(MP/ms)




Iper-ammortamenti: proposta revoca vincolo produzione dei beni nei Paesi UE

Gli iper-ammortamenti ex L. 199/2025 saranno riconosciuti per i beni agevolati a prescindere dal luogo di produzione, considerato che sarà eliminato il requisito della produzione in Ue o See.

Lo ha annunciato il Vice Ministro dell’Economia e delle finanze, Maurizio Leo, nel corso della Videoconferenza svoltasi il 5 febbraio.

Si ricorda che possono beneficiare degli iper-ammortamenti gli investimenti in:

  • beni materiali e immateriali 4.0 strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
L’art. 1 comma 427 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) stabilisce che tali investimenti agevolabili, oltre a essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, devono essere:
  • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
  • prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Il luogo di produzione del bene, secondo l’attuale disposizione normativa, è quindi un requisito fondamentale per l’accesso all’agevolazione.

La bozza del DM attuativo degli iper-ammortamenti, che è stata già inviata dal MIMIT al MEF, aveva meglio disciplinato il requisito del vincolo territoriale legato alla produzione dei beni.

In tale bozza, era previsto che per i beni materiali (tranne gli impianti fotovoltaici), le imprese avrebbero dovuto dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, ovvero di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, conformemente ai criteri di cui all’art. 60 del Regolamento (Ue) n. 952/2013.

Per i beni immateriali 4.0, la bozza del DM prevedeva una dichiarazione attestante l’origine del software, resa dal produttore o licenziante ex DPR 445/2000 contenente:

  • l’indicazione della sede o delle sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, inteso come ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging;
  • l’attestazione che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell’Ue o See;
  • l’indicazione degli eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, i quali non rilevano ai fini della determinazione dell’origine.
Viste le numerose problematiche emerse in relazione a tale requisito, sono state messe sul tavolo diverse ipotesi per modificare il vincolo territoriale legato alla produzione dei beni.

Secondo quanto affermato dal Vice Ministro Leo, la prima ipotesi era quella di applicare la disciplina dell’iper-ammortamento per gli investimenti fatti nell’ambito dei Paesi del G7. Anche in tal caso erano tuttavia presenti alcune controindicazioni, per cui era stato ipotizzato di estendere anche ai Paesi dell’unione doganale. Alcuni Paesi sarebbero comunque stati esclusi, come ad esempio Corea, Taiwan etc.

Il Viceministro ha quindi annunciato che si sta lavorando con l’obiettivo di eliminare questa limitazione territoriale, facendo in modo che indipendentemente da dove viene effettuato l’investimento, quindi se avviene anche al di fuori di quello che è il perimetro dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, l’investimento potrà fruire dell’iper-ammortamento. Secondo quanto affermato da Leo, tale misura dovrebbe essere inserita “nel prossimo provvedimento legislativo”.

Va da sé che il DM attuativo, che, stando all’art. 1 comma 433 della L. 199/2025, avrebbe dovuto essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della medesima legge, quindi già entro fine gennaio, non sarà ragionevolmente emanato fintanto che non sarà effettivamente approvata tale modifica normativa, con relativo recepimento e adattamento delle disposizioni attuative dell’agevolazione.

Secondo il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Elbano de Nuccio, è positivo l’annuncio del Viceministro Maurizio Leo sull’eliminazione del requisito correlato alla provenienza geografica dei beni strumentali agevolabili, ma sarebbe necessario anche semplificare le procedure, magari riducendo da tre a due le comunicazioni previste, e rendere strutturale l’incentivo, anche oltre il 30 settembre 2028.
 
(MF/ms)




Stefania Auci in Confapi Lecco Sondrio: registrazione presentazione “L’alba dei leoni”

Trasmettiamo la registrazione della presentazione del libro “L’alba dei leoni” con l’autrice Stefania Auci, intervenuta in Confapi Lecco Sondrio martedì scorso. 

CLICCA QUI PER VEDERE LA PRESENTAZIONE

Per chi fosse interessato segnaliamo che presso La Libreria Volante di Lecco (via Bovara 30) sono disponibili copie del libro autografate.

(AM/am)




Stefania Auci in Confapi Lecco Sondrio: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo il nostro evento di martedì 10 febbraio: