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Bando “Formare per assumere”

Informiamo le aziende associate che Regione Lombardia, con decreto n.9190 del 6 luglio 2021, ha approvato il bando “Formare per Assumere”. 

L’iniziativa denominata “Formare per assumere” è destinata alle imprese con unità produttiva/sede operativa in Regione Lombardia e che assumono persone prive di impiego da almeno 30 giorni e contestualmente attuano, prima o dopo l’assunzione, un percorso di formazione per colmare il gap di competenze in ingresso, avvalendosi di un operatore esterno. L’elenco degli operatori accreditati alla formazione in Regione Lombardia è disponibile qui
La misura prevede un voucher per la formazione, che costituisce parte integrante del contributo, oltre a un Voucher per i servizi di selezione del personale il cui utilizzo è opzionale.
Il bando è a sportello e prevede un primo stanziamento di €. 5.000.000, incrementabile con successivi step di finanziamento. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello nazionale per alcune categorie di lavoratori.

Voucher per la formazione
Il voucher per la formazione è riconosciuto fino al valore massimo di 3.000 €, a fronte del servizio fruito, da avviarsi a partire dalla pubblicazione del bando attuativo.
Ai fini della riconoscibilità del contributo, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione, da una Università con sede in Lombardia o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.
È possibile l’ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da enti diversi esclusivamente se finalizzati all’acquisizione di patentini o certificazioni di competenze che verranno declinati nell’avviso.

Voucher Selezione 
L’azienda può accedere anche ad un voucher fino a € 500,00 per servizi esterni di ricerca e selezione del personale erogati da soggetti appartenenti all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro.

Bonus occupazionale
L’incentivo è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro così differenziato:

  • lavoratori fino a 54 anni: 4.000 €
  • lavoratrici fino a 54 anni: 6.000 €
  • lavoratori over 55: 6.000 €
  • lavoratrici over 55: 8.000 €
A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 € se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.
Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:
  • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
  • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).
Sono esclusi dal contributo i contratti di lavoro subordinato di tipo domestico, di somministrazione o di lavoro intermittente.
Non sono finanziabili richieste di contributo per assunzioni di lavoratori che siano già fruitori, nei sei mesi precedenti, di misure regionali di politica attiva (Dote Unica lavoro, Azioni di rete e Garanzia Giovani). Per tali misure, infatti sono già previste analoghe agevolazioni e tipologie di servizi, attraverso altre misure sia regionali che nazionali.

 

La delibera e l’avviso sono disponibili sul sito di Regione Lombardia

(TM/tm)




Inps: ticket licenziamento Naspi

L’istituto ha pubblicato la recente circolare n. 137 del 17/09/2021 nella quale riprende il tema del corretto calcolo per la determinazione della quota relativa al ticket licenziamento Naspi.
A partire dall’introduzione del contributo con la legge 92/2012, le comunicazioni circolari dell’istituto illustravano che la base imponibile di riferimento da considerare per il calcolo del ticket licenziamento Naspi era quella minimale mensile, mentre solo ora chiarisce che deve essere calcolato quella massimale mensile.

Di seguito proponiamo un esempio di calcolo sui valori dell’anno 2021:

 

Imponibile mensile NASpI Aliquota Ammontare annuo Ammontare mensile Ammontare 36 mesi (max)
minimale 2021 € 1.227,55 41% € 503,30 € 41,9413 € 1.509,89
massimale 2021 € 1.335,40 41% € 547,51 € 45,6262 € 1.642,54
    differenze €   44,22 €   3,6832 €    132,66

Le differenze si sostanziano quindi in un maggior onere per le aziende coinvolte. L’istituto si riserva di dettagliare e comunicare con successivo messaggio le modalità operative con le quali si potrà procedere alla regolarizzazione.

(FP/fp)




Dichiarazioni energivori anno 2022: posticipo apertura portale

Informiamo le aziende interessate che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea ha pubblicato un avviso, riportato in allegato, comunicando il rinvio dell’apertura del Portale Energivori per la raccolta delle dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2022.
 
Il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2022 verrà reso disponibile indicativamente tra il 20 e il 31 ottobre 2021 con nuovo avviso, a seguito delle previste determinazioni dell’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

 
(RP/rp)
 




Bando Simest: riapertura sportello dal 28 ottobre 2021

Si informano le aziende che a breve riaprirà il bando Simest a sostegno dell’internazionalizzazione mediante il coinvolgimento di persone e/o agenzie in grado di facilitare lo sviluppo commerciale e la visibilità dell’azienda su specifici mercati esteri. Si tratta di un finanziamento a tasso agevolato delle spese per l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali con lo scopo di facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso prestazioni consulenziali.
 
Soggetti beneficiari

Il bando è rivolto a tutte le imprese con sede legale in Italia (anche in forma di “Rete Soggetto”) che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.
 
Sono escluse le società classificate con i seguenti codici Ateco 2007:

Sezione A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca;
Sezione C – Attività manifatturiere di cui alle classi 10.11 e 10.12

Interventi ammissibili
Sono ammessi i contratti di prestazioni di consulenze erogate da Società di Servizi tramite Tem e finalizzate allo sviluppo internazionale della società presso un massimo di tre Paesi Extra UE (con previsione di imminente allargamento anche a Paesi UE).
 
I contratti di servizio devono contenere:

  • una durata minima almeno pari a sei mesi
  • i dati che identificano la/le figure professionali individuate (Tem)
  • l’oggetto della prestazione professionale
  • il calendario degli interventi da effettuarsi nel periodo di realizzazione del progetto
  • l’indicazione dei paesi di destinazione esteri
  • il corrispettivo economico pattuito tra le parti, compresi viaggi e soggiorni
  • altre eventuali informazioni necessarie alla gestione del rapporto

Le spese che possono essere finanziate riguardano:

  • spese per le prestazioni professionali – e temporanee – del Tem nella misura minima del 60% del contributo concesso
  • strettamente necessarie alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del Tem

Entità e forma dell’agevolazione
Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.
 
Importo massimo finanziabile: € 150.000,00
Importo minimo finanziabile: € 25.000,00
 
Durata del finanziamento
4 anni di cui 2 di pre-ammortamento, in cui si corrispondono i soli interessi e 2 anni di ammortamento per il rimborso del capitale e degli interessi; le rate sono semestrali posticipate a capitale costante.
 
Benefici
Possibilità di ottenere fino al 31.12.2021 una quota del finanziamento a fondo perduto fino al 25% (nel limite di 800mila euro di agevolazioni pubbliche complessive concesse da SIMEST, entro i limiti previsti dal regime di Temporary Framework). Rimborso quota restante a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE.
 
Scadenza
Riapertura bando a decorrere dalle ore 9:30 di martedì 28 ottobre 2021. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 18:00 di venerdì 3 dicembre 2021, salvo eventuale chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.
 
 
Per ulteriori informazioni visitate il sito o contattate Rete Ufficio Estero: 0341 286338, info@ufficioestero.it
 
 
(GF/gf)

 




Credito d’imposta per la formazione 4.0 dei dipendenti

La misura è volta a sostenere le imprese residenti nel territorio dello Stato nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando e/o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

Il credito d’imposta prevede un incentivo a favore degli investimenti delle imprese in attività di formazione del personale dipendente nell’ambito delle tecnologie 4.0. L’attività di formazione deve riguardare nozioni nelle materie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione digitale e tecnologica previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese (per i dettagli consultare la pagina indicata di seguito):

  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette  per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese relative al personale dipendente che partecipa in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
 
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:
  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.
La misura prevede diversi requisiti di ammissibilità e di spese ammissibili, come dettagliato sul sito del Ministero dello sviluppo economico cliccando qui

Per maggiori dettagli chiediamo di contattarci: 0341.282822, ileana.malavasi@api.lecco.it

(IM/im)




Bando soluzioni innovative 4.0 per le pmi

Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde hanno destinato oltre 1,7 milioni di euro per lo sviluppo di soluzioni innovative per micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, escluse le imprese agricole, con sede operativa e/o legale in Lombardia.

Il bando supporta la realizzazione di progetti per la sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi Impresa 4.0 prontamente cantierabili e che dimostrino il potenziale interesse di mercato, con una particolare attenzione per i progetti che intendano fornire una risposta ai problemi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la proposta di servizi o lo sviluppo di dispositivi e/o prodotti. Le soluzioni proposte potranno essere rivolte direttamente al consumatore finale oppure rispondere ai bisogni di innovazione dei processi, prodotti e servizi delle imprese.

Il contributo, a fondo perduto, copre il 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 50.000 euro. L’investimento minimo è fissato in 40.000 euro. L’assegnazione del contributo avverrà con procedura valutativa a graduatoria.

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma http://servizionline.lom.camcom.it secondo specifiche modalità e tempistiche.

ApiTech, start-up innovativa e Digital Innovation Hub, può supportarti nel tuo progetto di innovazione. Se interessati chiediamo di contattarci il prima possibile: 0341.282822, ileana.malavasi@api.lecco.it

(IM/im)

 




Green Pass: aggiornate le Faq del governo

Si segnala che sul sito del Ministero sono state inserite nuove Faq in tema di Green Pass. Cliccare e scegliere “Area Bianca” e poi “Certificazione verde Covid-19 Green Pass”.

Qui di seguito riportiamo le tre domande che risultano più significative, ma invitiamo a consultarle tutte al link indicato sopra.

  • Visto l’obbligo del Green Pass nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?
    No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.
  • Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza Green Pass?
    No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.
  • I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?
    Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.

L’unico mezzo attualmente consentito per il controllo del Green Pass è la app “Verifica C19” che si può liberamente scaricare sul proprio dispositivo e che non registra i dati di coloro che vengono controllati.

Si resta in attesa di linee guida ministeriali per i controlli, nella prossima settimana speriamo di poter dare qualche supporto per la nomina dei delegati al controllo dei Green Pass.

(SN/bd)




Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: elenco soggetti abilitati


L’elenco permette, a chi ha necessità, di eseguire queste verifiche di controllare se il proprio tecnico è abilitato o di sceglierne uno abilitato, come richiesto nel D.lgs. 81/2008 all’art. 71, comma 11.

 

Consultando l’allegato al Decreto n.52 dell’11 agosto 2021 sono indicate la ragione sociale, l’area di abilitazione e la scadenza.

(SN/bd)




Nuovo credito imposta sanificazione: invio richiesta dal 4 ottobre 2021

Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 è possibile presentare l’apposita comunicazione delle spese ammissibili al fine di accedere al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, disciplinato dall’art. 32 del Dl 73/2021.

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 relative a:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell’agevolazione;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione, ai fini del rispetto del limite di spesa, sono stati definiti con provvedimento Agenzia delle Entrate n. 191910/2021.

In sintesi, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa all’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 deve essere presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del relativo sito internet.

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Credito “teorico” pari al 30%

Il credito d’imposta “teorico”, da indicare nel modello di comunicazione, è pari al 30% delle spese comunicate, con un limite massimo dell’agevolazione di 60.000 euro.

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa (200 milioni di euro), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato, in relazione alle spese effettivamente sostenute e fino all’importo massimo fruibile, in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile (non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e art. 1 comma 53 della L. 244/2007).

Il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese.

Il credito d’imposta, per espressa disposizione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del Tuir.

(MF/ms)
 




Bonus pubblicità 2021: costi recuperabili e termini per usufruirne

A causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 67, comma 10, Dl. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, è stato necessario posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (“prenotazione”) di cui all’articolo 57bis Dl 50/2017.

La finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio è stata quindi spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021).

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

Con la modifica apportata, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito di imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati, oltre che sui giornali quotidiani e periodici, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Anche per gli anni 2021 e 2022, quindi, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.

Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), L. 249/1997, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 L. 47/1948, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile (articolo 3 Dpcm 16.05.2018 n. 90).

Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).

Per usufruire dell’agevolazione occorre effettuare una prenotazione delle risorse per l’anno 2021 nel mese di ottobre contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

Le comunicazioni telematiche già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 (periodo di prenotazione a regime) restano comunque valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni (anche se il servizio telematico, non ancora adeguato totalmente al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive, una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati).

Dal 1° al 31 gennaio 2022: i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti “effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 Dpr 445/2000, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editore forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Successivamente, a valle della presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta in base alle risorse disponibili.

Con l’articolo 67, comma 10, Dl. 73/2021 è stato portato a 90 milioni di euro lo stanziamento complessivo, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle risorse destinate al finanziamento dell’agevolazione, che costituisce limite di spesa, di cui 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi).

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900 (risoluzione 41/E/2019).

(MF/ms)