L’accordo per i vaccini nelle aziende
La Provincia di Lecco, 11 marzo 2021, parla Luigi Sabadini, presidente di Api Lecco Sondrio.
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La Provincia di Lecco, 11 marzo 2021, parla Luigi Sabadini, presidente di Api Lecco Sondrio.
Ieri in Regione Lombardia è stato firmato un protocollo di intesa tra Confapi, Confindustria Lombardia e Associazione nazionale medici di azienda finalizzato all’estensione della campagna vaccinale anti-Covid19 alle aziende manifatturiere lombarde.
L’accordo prevede la somministrazione del vaccino da parte del medico in azienda a tutti coloro che vi lavorano e che volontariamente aderiscono all’offerta: ciò avverrà nella Fase 2, ovvero quella della vaccinazione di massa della popolazione italiana.
Al momento non ci sono ancora state indicate le modalità e i tempi di come verrà attuato questo protocollo, appena avremo informazioni precise a riguardo sarà nostra cura informare tempestivamente tutte le nostre aziende associate.
(Am/am)
Restano valide, comunque, le credenziali Fisconline già in possesso degli utenti e in uso, ma verranno dismesse il 30 settembre 2021.
Dal 1° marzo 2021 chi non possiede le credenziali Fisconline potrà accedere all’area riservata dei servizi online dell’Agenzia utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali, Spid, Cie o Cns, riconosciute per accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche amministrazioni.
Le Identità SPID erogate alla data del 23 febbraio 2021 sono 17.563.162 secondo il monitoraggio dei progetti di trasformazione digitale dell’Agenzia per l’Italia digitale.
Con il Sistema Pubblico d’Identità Digitale – Spid i cittadini possono accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti, con una coppia di credenziali (username e password) personali. Spid si può usare da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e smartphone ed è possibile attivarlo, gratuitamente o a pagamento, sul sito di uno dei gestori di identità abilitati. Una volta ottenuto, l’utilizzo di SPID è gratuito per il cittadino.
Diversamente dai cittadini, i professionisti e le imprese in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia, possono continuare a utilizzarle anche dopo il 1° marzo e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Le persone fisiche, prima di poter operare per le società e/o per gli enti per i quali siano stati autorizzati, devono identificarsi. Dal 1° ottobre 2021 potranno farlo esclusivamente con Spid, Cie o Cns, a meno che siano titolari di partita Iva.
L’identità digitale ad uso professionale veicola, oltre ai dati della persona fisica, anche i dati della persona giuridica (ad esempio la partita iva, la tipologia societaria, etc.) e può essere richiesta per accedere a servizi dedicati a scopi professionali:
Al fine di rilasciare l’identità digitale uso professionale della persona fisica, il gestore dell’identità deve verificare l’identità personale della persona fisica richiedente. La verifica dell’identità è assolvibile anche attraverso un servizio in rete accessibile con l’uso di identità digitale SPID della medesima persona fisica, a condizione che le credenziali utilizzate per l’autenticazione siano state rilasciate dallo stesso IdP al quale vengono richieste le credenziali per uso professionale e siano di livello pari o superiore a quelle richieste. Tale limitazione non si applica nel caso in cui siano intervenuti specifici accordi di natura privata fra gli IdP. Al fine di rilasciare l’identità digitale uso professionale per la persona giuridica il gestore dell’identità deve:
a) verificare l’identità personale della persona fisica richiedente;
b) verificare che il richiedente abbia titolo per richiedere l’identità digitale per la persona giuridica.
La verifica per l’uso personale della persona fisica e quella di cui alla lettera a) è effettuata con le modalità e i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di rilascio dell’identità digitale della persona fisica; mentre per la lettera b) è effettuata con modalità preventivamente sottoposte dal gestore dell’identità ad AgID per l’approvazione.
Le condizioni per la fornitura dell’identità digitale uso professionale sono oggetto di contrattazione fra le parti. L’identità digitale uso professionale contiene l’attributo‐estensione Purpose valorizzato con codice P.
Prima di sottoscrivere l’atto che regola il rapporto fra le parti, l’IdP (gestore dell’identità digitale SPID) deve verificare la reale esistenza del soggetto giuridico che costituisce parte del rapporto. L’atto giuridico che instaura il rapporto fra le parti deve contenere:
a) i nominativi dei soggetti dell’organizzazione che hanno il potere di autorizzare il rilascio e la revoca delle credenziali dei gestori e le modalità con cui tali richieste devono pervenire all’IdP. Tali modalità, devono assicurare l’integrità, l’autenticità, il non ripudio, la tracciabilità e la conservazione delle richieste per il periodo di cui all’articolo 7, comma 8, D.P.C.M. 24.10.2014 (venti anni decorrenti dalla scadenza o dalla revoca dell’identità digitale);
b) un indirizzo di posta elettronica certificata dell’organizzazione;
c) il nominativo e i recapiti dei rispettivi responsabili del rapporto.
(MF/ms)
Come precisato poi nella risoluzione 170/E/2000 i pubblici ufficiali sono autorizzati a provvedere alla bollatura e numerazione dei libri e registri delle società di capitali, senza richiedere la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della relativa tassa, qualora i libri ed i registri siano presentati prima dello scadere del termine previsto per il pagamento medesimo; infatti il controllo dell’avvenuto versamento dovrà essere effettuato, in un momento successivo, dall’Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.
Nel caso di omesso versamento, come si evince dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione amministrativa irrogabile varia dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro, come previsto dall’articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972.
È possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione della sanzione a seconda di quando venga effettuato il versamento.
Per il versamento dell’imposta e degli interessi va utilizzato il modello F24 (con il consueto codice tributo “7085”), mentre per il versamento della sanzione è necessario utilizzare il modello F23 indicando il codice tributo “678T”, il codice ufficio “RCC” e la causale di versamento “SZ”.
Infine si segnala che secondo una parte della dottrina la corretta sanzione da applicare in caso di omesso versamento sia quella prevista dall’articolo 13, comma 2, D.Lgs 471/1997, pari quindi al 30% dell’importo dovuto.
Tale differente interpretazione comporta una diversa riduzione della sanzione in caso di ravvedimento operoso.
(MF/ms)
La Provincia di Lecco, 10 marzo 2021, parla Paolo Frizzi titolare della nostra azienda associata Libraesva.
Nel corso di un convegno organizzato da Federmacchine e Anima, Marco Calabrò, dirigente del Ministero dello Sviluppo economico, ha risposto ad alcuni quesiti in merito ai crediti Transizione 4.0.
Tali chiarimenti, da quanto affermato, dovrebbero confluire in un documento di prossima pubblicazione.
Con particolare riferimento al nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla L. 178/2020, viene analizzata la questione del coordinamento con la precedente agevolazione di cui alla L. 160/2019.
Si ricorda che la decorrenza delle nuove misure del credito d’imposta ex L. 178/2020 è fissata retroattivamente al 16 novembre 2020, per cui per gli investimenti effettuati nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2020 coesisterebbero, a livello normativo, la precedente agevolazione ex L. 160/2019 e la nuova agevolazione introdotta dalla L. 178/2020.
Calabrò afferma che la norma approvata è priva di disposizione di coordinamento temporale tra le due discipline (quella 2020 e quella appena introdotta) e questo genera incertezza nelle imprese.
Nel prossimo decreto, forse già nel c.d. “Ristori 5”, dovrebbe esserci un intervento che risponde a questi dubbi.
Tanto premesso, secondo l’interpretazione fornita dal dirigente, per gli investimenti “programmati” entro il 15 novembre 2020 (intendendo per “programmati” quelli con ordine accettato dal venditore e con avvenuto pagamento di acconti almeno pari al 20%), resta ferma la disciplina del credito d’imposta 2020 (quindi, per i beni 4.0, aliquota 40% fino a 2,5 milioni), se completati entro il 30 giugno 2021.
In linea più generale, il 15 novembre 2020 termina l’agevolazione precedente, mentre la finestra 2021, in sostanza, parte dal 16 novembre 2020 (quindi è come se fosse un periodo agevolato di 13 mesi e mezzo e non più annuale come in passato).
Con riferimento all’utilizzo dell’agevolazione, viene affermato che il periodo di compensazione di 3 anni (o un anno a determinate condizioni) va considerato come periodo minimo di compensazione. Non ci sono limiti a riportare a nuovo le eccedenze.
Tale chiarimento si aggiunge a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2021, in cui è stato precisato che, in caso di mancato utilizzo per incapienza di parte della quota di 1/3 del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020, l’eccedenza può essere utilizzata l’anno successivo sommandosi alla quota. Viene inoltre sottolineato che al momento non è prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta.
Altra questione riguarda poi la comunicazione da presentare al Ministero dello Sviluppo economico. Viene ribadito che tale comunicazione è solo a fini di monitoraggio e quindi non vincola l’accesso all’agevolazione.
Il decreto relativo al modello di comunicazione, che terrà conto dei codici tributo del credito sia 2020 che 2021, dovrebbe essere pubblicato nel primo semestre dell’anno.
Quanto ai beni immateriali 4.0, l’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020 prevede un massimale di costi ammissibili pari a un milione di euro, applicabile, in assenza di precisazioni, a tutto il periodo agevolato (dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022).
Al riguardo, è stato affermato che si tratta di un errore tecnico della norma e sarà precisato che il limite di un milione sarà applicabile per ciascun periodo agevolato (e non come limite complessivo).
In merito al credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione, è stato affermato che, in linea generale, le disposizioni interpretative operano già dalla precedente disciplina, mentre le nuove aliquote e i nuovi massimali operano dal 2021.
La necessità di relazione tecnica asseverata riguarda già il 2020.
(MF/ms)
Dal punto di vista valutativo, il rinvio all’art. 11 della L. n. 342/2000 ripropone due questioni chiave: la necessità di una relazione di stima a supporto di amministratori e organo di controllo nell’attestare un regolare processo di rivalutazione, con indicazione dei criteri di stima utilizzati (valore d’uso e/o valore di mercato) e la scelta della configurazione da adottare (aspetto trattato in un prossimo articolo).
La norma non richiede una perizia di stima redatta da valutatori indipendenti.
Sulla sua opportunità negli anni si sono succeduti diversi orientamenti: nel documento di ricerca n. 71 (giugno 2001) Assirevi riteneva la perizia presidio indispensabile a garanzia di trasparenza e affidabilità, ferma anche la possibilità di farla redigere da tecnici interni all’azienda. Assonime ha suggerito la possibilità di utilizzare, in alternativa, listini prezzi o corrispettivi indicati in contratti preliminari (circolare n. 13/2001) e richiamato la necessità di una relazione di stima in contesti di precedenti rivalutazioni, a migliore supporto di amministratori e organi di controllo (n. 2/2013).
Perizia di stima che appare ancora più opportuna nell’attuale contesto di incertezza dovuta all’emergenza sanitaria e in relazione a beni rivalutabili quali partecipazioni e beni immateriali, oltre che in funzione della rilevanza dei valori in gioco.
Agli organi amministrativo e di controllo, comunque, viene richiesta un’analisi consapevole degli esiti della stima, anche per attuare un corretto processo di rivalutazione: il loro operato non potrà mai limitarsi a una mera ratifica priva di analisi critica della valutazione.
Gli amministratori, infatti, hanno il dovere di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, che presuppone l’obbligo di agire in modo informato e quindi la conoscenza non tanto della teoria e tecnica valutativa, quanto piuttosto delle attività che formano il processo di valutazione e ne possono condizionare il risultato.
Per queste ragioni, una relazione predisposta da un valutatore indipendente con le caratteristiche previste dai Principi italiani di valutazione (PIV) costituisce il migliore supporto per amministratori e organi di controllo a tutela del loro corretto operato e per evitare contestazioni circa il mancato rispetto delle previsioni normative, sino alla fattispecie estrema di falsa comunicazione sociale ex art. 2621 c.c. (Cass. SS.UU. 27 maggio 2016 n. 22474).
Secondo i PIV, le stime di rivalutazione dei beni di impresa sono riconducibili alle valutazioni ai fini di bilancio (PIV IV.7), ovvero valutazioni disciplinate dai principi contabili di riferimento e quindi c.d. “convenzionali”.
Stime riconducibili alle valutazioni ai fini di bilancio
Oltre ai generali requisiti di indipendenza e competenza tecnica declinati nel conceptual framework (PIV I.3.1), queste particolari stime richiedono all’esperto una specifica competenza circa disciplina normativa e principi contabili di riferimento, di cui va data disclosure completa e trasparente nella relazione di valutazione (PIV IV.7.1), oltre la consapevolezza del ruolo pubblico della sua attività.
La relazione, poi, deve illustrare tutti i passaggi del processo di valutazione svolto per consentire ai suoi fruitori di ripercorrerlo criticamente e di comprendere le ragioni delle scelte compiute. All’esperto, rispetto ad altre stime, è richiesta anche la condivisione dei suoi fogli di lavoro e calcolo con amministratori e organi di controllo, così da essere in grado di sostenere le proprie analisi e rispondere a richieste di dettaglio formulate, ad esempio dai revisori.
Non va infine dimenticato che le valutazioni ai fini di bilancio possono condurre a valori differenti rispetto alle valutazioni c.d. “libere”, ma devono comunque essere riconciliabili con tali stime e/o con i prezzi espressi dal mercato.
(MF/ms)
Nel caso esaminato, il trasporto dei beni all’estero è effettuato secondo diverse modalità: talvolta è a cura della società cedente (o di un terzo per suo conto), altre volte è a cura dei cessionari Ue (o di terzi per loro conto).
A sostegno dell’applicazione del regime di non imponibilità, di cui all’art. 41 comma 1 del DL 331/93 all’operazione di cui trattasi, la società cedente ha implementato una procedura di conservazione della documentazione contabile e fiscale finalizzata ad attestare l’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia a un altro Stato membro mediante il seguente set documentale:
La società istante ha chiesto conferma della liceità della procedura in considerazione delle disposizioni dell’art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011, efficaci dal 1° gennaio 2020, che hanno uniformato le regole in materia di prova dell’avvenuto trasporto in relazione alle cessioni intra-Ue, introducendo una presunzione relativa.
L’Agenzia delle Entrate, conferma quanto espresso con la circolare n. 12 del 12 maggio 2020, ossia che può continuare ad applicarsi la prassi nazionale emanata anteriormente alle norme regolamentari unionali, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione contenuta in queste ultime disposizioni.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria, con la risposta a interpello n. 100/2019, richiamando la precedente ris. n. 19/2013, già aveva riconosciuto la validità, ai fini della prova delle cessioni intracomunitarie “franco fabbrica” (EXW), dell’utilizzo del CMR elettronico unitamente a un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario). Tali documenti, per essere idonei a fornire la prova della cessione, secondo l’Agenzia, devono essere “conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat”.
Si rammenta che, facendo riferimento alla prassi nazionale emanata in materia, ai fini di provare l’avvenuto trasporto in un altro Stato membro, resta ferma la valutazione, caso per caso, da parte dell’Amministrazione finanziaria.
(MF/ms)
(IM/im)