“Dazi, fatturato a rischio per le imprese”
La Provincia del 29 luglio 2025, parla Angelo Crippa export manager Rete Ufficio Estero.
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La Provincia del 29 luglio 2025, parla Angelo Crippa export manager Rete Ufficio Estero.
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività congiunte volte a favorire lo sviluppo delle relazioni economiche tra le PMI italiane e il mercato asiatico, e ha rappresentato un’importante occasione di dialogo con alcune qualificate realtà di Hong Kong. Al centro dell’incontro: il sostegno alle imprese italiane interessate a espandere la propria presenza a Hong Kong, nella Cina continentale e nel più ampio contesto asiatico, nonché l’attrazione di investimenti da parte di aziende cinesi verso il nostro Paese.
Per Confapi sono intervenuti il Vice Presidente nazionale Corrado Alberto e Vincenzo Elifani, Presidente di Unionservizi e membro della Giunta nazionale, mentre per ICCF ha partecipato il Direttore Marco Bettin, il cui intervento ha evidenziato le sinergie operative già attive tra ICCF e Confapi, a supporto dell’internazionalizzazione delle PMI. All’incontro hanno preso parte anche rappresentanti di enti e società specializzate nei servizi per l’internazionalizzazione, partner chiave nella strategia condivisa da Confapi e ICCF per agevolare l’accesso delle PMI italiane ai mercati asiatici e promuovere partnership con interlocutori locali altamente qualificati.
“L’Algeria – ha detto – rappresenta una priorità strategica per Confapi. Il nostro obiettivo oggi è mettere in risalto il ruolo cruciale che le Pmi industriali italiane possono svolgere nel rafforzamento delle relazioni economiche con questo Paese. Tali realtà imprenditoriali trovano nell’Algeria un mercato dinamico e ricettivo. Tra i settori chiave, un ruolo di primo piano spetta alla meccanica, cuore pulsante del sistema manifatturiero italiano e comparto strategico anche per lo sviluppo industriale dello stato nord-africano. Con un’età media di soli 28,6 anni, contro i 48,7 dell’Italia, l’Algeria è un Paese giovane, ricco di energie e potenzialità. Anche per questo, la formazione e il sostegno all’imprenditoria giovanile sono quindi leve fondamentali per costruire un futuro sostenibile. È qui che le Pmi industriali italiane possono fare la differenza, portando competenze, tecnologie e un modello industriale flessibile, replicabile e radicato nei territori. Come Confapi – ha specificato – siamo impegnati nel Piano Mattei e da tempo guardiamo strategicamente al continente africano ritenendo che il nostro modello produttivo, economico e sociale possa supportare la crescita e lo sviluppo in una vera logica win-win”.
Camisa ha poi ribadito che “le missioni di sistema sono lo strumento chiave per tradurre questi obiettivi in azioni concrete. A luglio, Confapi ha organizzato insieme a Ice una missione ad Algeri, punto di arrivo di un lavoro avviato già nel 2022 con la firma di un accordo con ANADE, l’Agenzia algerina per l’imprenditoria. Un percorso rafforzato dalla missione istituzionale guidata dal Ministro Tajani nel marzo scorso. Stiamo lavorando ogni giorno – ha concluso – con l’obiettivo di creare importanti opportunità di relazioni commerciali. Continueremo a investire in questa direzione, promuovendo occasioni di incontro e collaborazione tra le Pmi dei due Paesi sempre in un’ottica di partenariato che valorizza entrambi i sistemi, mettendo al centro la crescita condivisa e il trasferimento di know-how”.
Il Giornale di Lecco del 28 luglio 2025, servizio sulla nostra iniziativa.
L’accordo, con validità dal 1° giugno 2025 fino al 31 dicembre 2028, è stato raggiunto tra Unionservizi Confapi e le Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti.
Per tutti i dettagli relativi agli aggiornamenti economici e normativi previsti dal nuovo contratto, si rimanda alla circolare illustrativa in allegato.
(FV/fv)
Tali soggetti devono, infatti, calcolare e versare:
L’applicazione concreta di tale criterio, valido per il secondo anno del biennio concordato (in questo caso, il 2025), è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, in risposta a una FAQ del 28 maggio 2025; in particolare, considerato il dato letterale della disposizione in commento, in caso di adesione al CPB 2024-2025, l’acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, che non confluisce nella base imponibile rilevante ai fini delle imposte dirette.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, va quindi presa a riferimento l’imposta calcolata sulla base del reddito concordato 2024; in altre parole, in caso di utilizzo del metodo storico, l’acconto è determinato sulla base del c.d. “rigo differenza” del quadro RN (RN34), al pari di quanto previsto per i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale.
Il valore indicato in tale rigo tiene già conto del reddito concordato in quanto nei quadri reddituali (RE, RF, RG) deve essere riportato il reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP, già ridotto della quota assoggettata ad eventuale imposta sostitutiva CPB.
Tale soluzione risulta la più semplice dal punto di vista pratico, considerato che le istruzioni alla compilazione dei modelli REDDITI 2025 non prevedono regole particolari per il calcolo dell’acconto 2025 dedicate ai soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025.
L’utilizzo del metodo storico con i criteri sopra descritti potrebbe portare, in linea generale, ad un aumento dell’importo che dovrà essere versato nel 2026 a titolo di saldo 2025. Il reddito concordato 2025 è infatti superiore al reddito concordato 2024 per effetto di quanto previsto dal DM 14 giugno 2024, che prevede un adeguamento graduale ai fini del raggiungimento della piena affidabilità fiscale; per il periodo di imposta 2024 il maggior reddito concordato calcolato applicando la relativa metodologia è stato infatti ridotto del 50%, secondo quanto previsto dall’art. 7 del citato DM 14 giugno 2024.
I contribuenti potranno quindi valutare l’utilizzo del metodo previsionale per il calcolo dell’acconto 2025, in modo da distribuire tale aumento sulle due rate di acconto.
Diversamente, i contribuenti che decidono di aderire al CPB con il modello REDDITI 2025, relativamente al biennio 2025-2026, e di utilizzare il metodo storico per il calcolo dell’acconto 2025, devono seguire le specifiche regole dettate dal comma 2 del citato art. 20 del DLgs. 13/2024.
In tal caso, infatti, l’acconto deve essere calcolato prendendo a riferimento il reddito 2024 (non concordato) e applicando la maggiorazione in sede di versamento della seconda rata di acconto, in scadenza il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica).
I criteri per il calcolo dell’acconto con il metodo storico in sede di prima applicazione del CPB non differiscono quindi da quelli validi per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale. I contribuenti interessati dovranno infatti calcolare l’acconto considerando i redditi 2024 e versare l’eventuale prima rata entro il prossimo 21 luglio.
Seconda rata con maggiorazione
Nel caso in cui si perfezionasse l’adesione al CPB 2025-2026 (entro il 30 settembre), il versamento della seconda o unica rata di acconto (entro il 1° dicembre) dovrà essere accompagnato dal versamento della citata maggiorazione.
Diversamente, in caso di utilizzo del metodo previsionale la maggiorazione non si applica, ma la seconda rata di acconto deve essere calcolata sottraendo l’importo versato con la prima rata all’acconto complessivamente dovuto determinato considerando il reddito concordato 2025.
(MF/ms)
Se ritiene, il contribuente può versare gli importi (o la prima rata) entro 60 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo (per la liquidazione automatica) o a due terzi (per il controllo formale), evitando la cartella di pagamento (cfr. gli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97).
Gli importi possono essere dilazionati in massimo 20 rate trimestrali secondo i criteri dettati dall’art. 3-bis del DLgs. 462/97.
Per effetto delle modifiche del DLgs. 5 agosto 2024 n. 108, il termine per definire l’avviso bonario è stato innalzato da trenta a sessanta giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025.
Qualora l’avviso bonario sia recapitato all’intermediario il pagamento delle somme o della prima rata deve avvenire, ora come allora, entro 90 giorni da quando l’intermediario ha ricevuto l’invito (artt. 2-bis del DL 203/2005 e 2 del DLgs. 462/97).
Se si tratta di avviso bonario da liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve invece essere effettuato nei trenta giorni (art. 3-bis comma 4 del DLgs. 462/97). In questo caso, sempre che il pagamento avvenga nei termini illustrati, non ci sono sanzioni trattandosi di imposte liquidate d’ufficio.
Nessuna sospensione per le rate successive alla prima
L’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (è compresa, dunque, anche la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata).
Quindi, il termine di 60 giorni (o 30 giorni per la tassazione separata), utile per fruire la definizione dell’avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.
Se l’avviso bonario da liquidazione automatica/controllo formale è ricevuto il 7 luglio 2025, il pagamento deve avvenire entro il 10 ottobre 2025.
È ammesso il pagamento rateale delle comunicazioni bonarie alle condizioni del successivo art. 3-bis del DLgs. 462/97 in massimo 20 rate trimestrali.
Bisogna ricordare come nessuna sospensione sia prevista per il pagamento di rate successive alla prima, che andranno pagate alle normali scadenze.
(MF/ms)
(MP/ms)
Più precisamente, la classificazione armonizzata del piombo (CAS 7439-92-1) introduce fattori M più severi per la pericolosità ambientale:
(SN/am)