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Webinar: “Decreto polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese”

Con la pubblicazione del decreto ministeriale riguardante le polizze catastrofali per le imprese, diventa obbligo per le aziende adempiere a questa novità.
 
Per fare chiarezza sull’argomento Confapi Lecco Sondrio organizza domanimercoledì 26 marzo 2025, alle ore 14.30, il webinar dal titolo “Decreto polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese”.
 
Relatore del seminario online sarà Filippo Sala di Axa Assicurazioni.

Per partecipare è necessario iscriversi CLICCANDO QUI 
 
Domani mattina verrà inviato il link per partecipare agli iscritti.

Alleghiamo locandina.

(MP/am)




I mercati restano fermi: “Dazi, energia e riarmo incognite per le pmi”

La Provincia di lunedì 24 marzo 2025, Luigi Sabadini e Andrea Beri commentano il periodo per il mondo imprenditoriale. 




Servizio CAF 730/2025

Si rinnova anche per quest’anno il servizio di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Confapi Lecco e Sondrio, in collaborazione con il centro di assistenza fiscale di Confartigianato Imprese Lecco, offre alle imprese associate la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaf sindacali per l’elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro CAAF, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.

Il nostro CAAF presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni e in tutta la relativa documentazione.
 
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
 
A partire dalla fine del mese di aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso relativi a redditi e alcune spese detraibili dell’anno precedente.

Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2025.

 
I CAAF, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.

Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
 
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2025 consente di:

  • assolvere    all’adempimento    evitando    di    doversi    abilitare    e    trasmettere     la dichiarazione mediante procedure informatiche;
  • fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
  • ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell’ irpef a debito o a rimborso;
  • essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il CAAF.
Il CAAF, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.

Si invitano le aziende interessate a contattare l’Associazione per fissare gli appuntamenti per la consegna dei documenti.



Di seguito elenco di quanto necessario:
 
  • Copia della carta d’identità in corso di validità (solo se nuova rispetto a quella del precedente anno
  • Certificazione Unica ed eventuale Attestazione dei compensi percepiti per prestazioni occasionali/progetti o altro;
  • Documenti altri redditi;
  • Documentazione relativa alle spese mediche;
  • Assicurazione vita e/o infortuni, o eventuale previdenza integrativa;
  • Certificazione che attesti eventuali interessi passivi su mutui e copia dell’atto notarile di mutuo;
  • Spese di ristrutturazione complete di fatture relative ai lavori, bonifico ed eventuale pratica effettuata al comune/Enea;
  • Altri contributi versati (versamenti volontari/ricongiunzioni/riscatti);
  • Visure catastali aggiornate (solo se ci sono state variazioni rispetto al passato);
  • Versamento dell’acconto e del saldo dell’IMU pagata nel 2024
In base a quanto sopra esposto, i costi 2025 del servizio svolto dal Caaf saranno i seguenti:
  • 730 singolo precompilato con delega                                  €. 25,00     (20,49 + IVA)
  • 730 congiunto precompilato con delega                              €. 35,00     (28,69 + IVA)
  • 730 singolo (semplice)                                                         €. 58,00     (47,54 + IVA)
  • 730 singolo                                                                           €. 75,00    (61,48 + IVA)
  • 730 congiunto (semplice)                                                     €. 80,00    (65,57 + IVA)
  • 730 congiunto                                                                       €.105,00   (86,07 + IVA)
  
IMU: € 10,00 (8,20 + IVA)
 
Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.

Per    info    e    appuntamenti    dalle    9.00    alle    12.30:   Doretta    Riva    (0341.282822) 730@confapi.lecco.it       doretta.riva@confapi.lecco.it

 
(MS/ms)



Fiere internazionali estere: bando Camera di Commercio di Como-Lecco 2025

A partire dall’8 aprile 2025 sarà attivo il nuovo bando promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, finalizzato a sostenere le imprese che parteciperanno a fiere internazionali all’estero nel 2025. Il bando prevede contributi a fondo perduto al 50% per un massimo di 5.000 euro.
 
Beneficiari:
  • Micro, piccole e medie imprese (MPMI)
  • Con sede legale o operativa nella circoscrizione territoriale di Como-Lecco
  • Aziende che non abbiano usufruito del bando 2024
 
Contributo:
  • A fondo perduto al 50%, fino a un massimo di 5.000 euro
  • Investimento minimo richiesto: 3.000 euro
 
Spese ammissibili:
Le spese per la partecipazione a fiere internazionali nel 2025, comprese le seguenti:
  • Noleggio e allestimento dell’area espositiva
  • Iscrizione al catalogo ufficiale della fiera
  • Servizio di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo
  • Servizi accessori (hostess, steward, interpretariato, sicurezza)
  • Partecipazione ad iniziative promozionali e di marketing previste dal programma ufficiale della fiera
 
Sono ammesse anche le spese sostenute e quietanzate entro il 28 febbraio 2026, inclusi eventuali acconti versati all’ente fiera nel 2024.

 

Modalità di presentazione della domanda:
Le domande potranno essere presentate esclusivamente a partire dall’8 aprile 2025.
 
Valutazione delle domande:
La procedura di valutazione avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande inviate, in modalità “click day”.

CLICCANDO QUI è possibile scaricare il bando e il modulo di adesione. 
 

Per maggiori info: 0341 286338, info@ufficioestero.it

(CP/am)




Emergenza strade: “Sistemare la super e l’attraversamento”

La Provincia del 23 marzo 2024, il presidente Enrico Vavassori parla del problema viabilità nel Lecchese. 




Premiazione annuale azienda associate: anniversario di fondazione

Confapi Lecco Sondrio sta predisponendo l’elenco delle aziende associate che nel 2025 festeggiano i seguenti traguardi in merito alla fondazione:
  • 100 anni
  • 75 anni
  • 50 anni
 
Chiediamo alle imprese che rientrano in queste fasce di inviare una mail all’indirizzo segreteria@confapi.lecco.it indicando la data di fondazione consentendoci così di aggiornare i nostri database.

L’elenco che verrà stilato servirà per l’annuale premiazione che stiamo organizzando e sulla quale seguiranno aggiornamenti.
 
(SG/sg)




Bando per PMI: dal 4 aprile le domande per avere risorse per diagnosi energetica e fotovoltaico

Con riferimento al bando invitalia segnalato il 13/02/2025 (circolare Confapi n. 110) per agevolazioni sulle rinnovabili, si segnala la data di apertura del bando: 4 aprile 2025.

Sul sito invitalia si trovano tutti i dettagli che qui brevemente riporto.

Le risorse arrivano dal PNRR con il DM 13 novembre 2024 in cui si parla di “incentivi per il sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”, il bando è consultabile sul sito ministeriale.

Si tratta di un contributo a fondo perduto (mpmi 40% o pmi 30% delle spese ammissibili).
Le spese ammissibili devono essere comprese fra 30.000,00 € (trentamila) e 1.000.000,00 € (un milione).
La diagnosi energetica, indispensabile per la presentazione della domanda, è rimborsata al 50%.
L’incentivo si rivolge alle Pmi in tutta Italia, con alcune esclusioni di cui all’art. 3 del decreto direttoriale del 14 marzo 2025, che vogliano installare un impianto fotovoltaico o degli impianti mini eolici, per autoconsumo immediato, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del Reg UE n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

Il contributo viene assegnato dopo verifica di ammissibilità e valutazione di merito, con formazione di una graduatoria, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Per il supporto del caso, vi invitiamo a contattare l’associazione telefonando o scrivendo a Silvia Negri (silvia.negri@confapi.lecco.it – 0341.282822).

(SN/am)




PEC amministratori: chiarimenti dal MIMIT

L’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori al Registro delle imprese si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della L. n. 207/2024), riguarda tutti gli amministratori e va assolto iscrivendo un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi.

Sono queste le principali indicazioni che il MIMIT ha fornito il 12 marzo con la nota n. 43836, sull’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria sancito dall’art. 1 comma 860 della L. n. 207/2024.

Tale disposizione, infatti, modificando l’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese oltre all’indirizzo PEC della società anche quello degli amministratori.

Come detto, l’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica anche alle società già costituite prima del 1° gennaio 2025; esse, peraltro, possono comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il 30 giugno 2025.

Oggetto di comunicazione è la PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.

Il riferimento dell’obbligo alle persone che svolgono l’incarico e non all’organo in quanto tale comporta che, in presenza di una pluralità di amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

L’obbligo, inoltre, attiene anche ai liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.

Una eventuale comunicazione, per conto dell’amministratore, dell’indirizzo PEC della società sarebbe foriera di molteplici complicazioni e poco in linea con la ratio della norma, tesa a garantire la conoscibilità di un recapito PEC proprio ed esclusivo dell’amministratore da parte di tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale.

A fronte di ciò, quindi, le imprese che, nel frattempo, avessero optato per la coincidenza tra i due recapiti, potranno conformarsi alle nuove indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025.

In ogni caso, ove un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse una medesima PEC.

Dall’ampia formulazione della disposizione normativa consegue che l’obbligo attiene a tutte le forme societarie – siano esse società di persone o di capitali – secondo le quali può svolgersi un’attività imprenditoriale, con esclusione della società semplice (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l’attività agricola) e delle società di mutuo soccorso.

Per le stesse ragioni, alla luce dell’attività sociale, si esclude che l’obbligo trovi applicazione ai consorzi, anche con attività esterna, e alle società consortili.

Si ritiene, invece, che possano essere ricomprese le reti di imprese che, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un’attività commerciale rivolta ai terzi, si iscrivano al Registro delle imprese acquisendo soggettività giuridica.

Sebbene la disposizione che esenta dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria sia testualmente riferita alla sola iscrizione nel Registro delle imprese della PEC dell’impresa, si ritiene che essa operi anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori.

L’omissione dell’indicazione degli indirizzi PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa.

Pertanto, a fronte di una domanda di iscrizione – ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore – da parte di un’impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante; procedendo poi, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

La nuova disciplina – conclude il MIMIT – non reca alcuna specifica previsione sanzionatoria e, in forza del principio di legalità di cui all’art. 1 della L. 689/81, non possono trovare applicazione, in via d’estensione o analogica, le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell’art. 16 del DL 185/2008 convertito; residua, peraltro, l’applicabilità dell’art. 2630 c.c., che contempla la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro nei confronti di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
 

(MF/ms)




Invio dei corrispettivi: stabile le regole per adempimento tramite software

Gli esercenti che effettuano operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72 potranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi anche mediante soluzioni software, senza necessità di dotarsi dei registratori telematici.

Con il provvedimento n. 111204/2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la realizzazione di tali soluzioni, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 24 del DLgs. 1/2024 (c.d. decreto “Adempimenti”).

Questa disposizione, infatti, ha aperto la strada all’utilizzo di strumenti alternativi ai registratori telematici e alla procedura web dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che la memorizzazione e l’invio dei “corrispettivi giornalieri anonimi” può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscano la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.

Secondo quanto si legge nel provvedimento, il processo di rilevazione dei corrispettivi si fonderà sull’utilizzo di due componenti software strettamente interdipendenti: il modulo fiscale 1 (MF1), ossia un’applicazione o software gestionale installato su un dispositivo o sistema hardware (es. PC, tablet, smartPOS), e il modulo fiscale 2 (MF2), installato su un sistema hardware in grado di interfacciarsi in modalità web service con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Il dispositivo con la componente MF1 è definito, complessivamente, punto di emissione (PEM), mentre il sistema hardware comprensivo del modulo fiscale 2 è definito punto di elaborazione (PEL).

Il processo di rilevazione dei dati si realizza mediante l’interazione tra questi due strumenti.

In particolare, il PEM (che può essere collegato a uno o più punti cassa) registra in modalità sicura i dati fiscali delle operazioni e rilascia il documento commerciale. In condizioni ordinarie, poi, trasmette automaticamente i dati al PEL. Quest’ultimo invece memorizza fiscalmente i dati di dettaglio delle singole operazioni, conservandoli digitalmente nel tempo, e trasmette il file XML di riepilogo dei corrispettivi giornalieri. È solo il punto di elaborazione, infatti, che dialoga con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.

L’autenticità, l’inalterabilità e la riservatezza di queste operazioni è garantita fra l’altro dal sigillo elettronico apposto sul file e dalla connessione protetta.

Ogni soluzione software è soggetta ad approvazione dell’Agenzia delle Entrate, previo parere della Commissione sui misuratori fiscali.

Nello specifico, il produttore (ossia il soggetto qualificato che realizza la soluzione software) dovrà presentare istanza di approvazione all’Agenzia, unitamente alla certificazione che attesta la conformità alle specifiche tecniche e alle norme fiscali vigenti. Nel provvedimento si precisa, peraltro, che le istanze potranno essere presentate a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia medesima.

La soluzione software approvata sarà poi resa disponibile agli esercenti dal soggetto erogatore, il quale gestisce il punto di elaborazione. Anche in questo caso si tratta di un soggetto opportunamente qualificato (che può anche coincidere con il produttore).

In termini generali, l’esercente che intenda utilizzare una soluzione software approvata dovrà rivolgersi a un soggetto erogatore (salvo che non assuma egli stesso tale ruolo) e accreditarsi nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, al fine di registrarsi al sistema e comunicare all’Agenzia delle Entrate il software utilizzato.

Dopodiché dovrà censire i punti di emissione tramite il soggetto erogatore e solo al termine del processo, quando il PEM sarà attivato e messo in servizio, potrà registrare le operazioni effettuate e trasmettere in tempo reale al PEL i relativi dati di dettaglio.

Si precisa che l’accreditamento può avvenire anche tramite un intermediario con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 5 novembre 2018). Inoltre, gli esercenti che sono già accreditati e che vogliono utilizzare la soluzione software in sostituzione o in abbinamento ai registratori telematici dovranno aggiornare la propria registrazione.

Richiesto l’accreditamento su Fatture e Corrispettivi

Le nuove soluzioni software consentiranno anche di gestire i flussi di dati per la lotteria degli scontrini.

Per quanto riguarda i dati di pagamento, l’art. 24 del DLgs. 1/2024 ha specificamente stabilito che le nuove soluzioni devono consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, laddove l’operazione sia regolata con tali mezzi.

Sotto tale aspetto, dunque, la norma si pone in linea con la novità prevista dalla L. 207/2024. Nelle specifiche approvate dall’Agenzia è però precisato che le modalità tecniche relative alla memorizzazione e trasmissione delle informazioni dei pagamenti elettronici saranno definite con successive disposizioni regolamentari.
 

(MF/ms)




Autocontrolli su gestione solventi, emissioni e scarichi: dati in Aua-point entro 31 marzo 2025

Si ricorda ai soggetti obbligati a fare il piano di gestione solventi e ad eseguire le analisi chimiche periodiche alle emissioni in atmosfera ed eventualmente anche agli scarichi idrici, che occorre comunicare alle autorità i risultati degli autocontrolli, caricando i dati dell’anno precedente sull’applicativo AUA Point entro il 31 marzo 2025.

L’obbligo deriva dalla DGR n° XI/5773 del 21 dicembre 2021, che ha introdotto in Lombardia l’obbligo dell’utilizzo di Aua-point. Si allega la tabella che riporta quali sono i dati da inserire sulla base della tipologia autorizzativa e le scadenze. Come si vede, con marzo 2025 si va a regime ovvero, tutti i soggetti obbligati devono provvedere, senza esclusioni.
I dati da inserire sono quelli richiesti nell’autorizzazione per emissioni in atmosfera e scarichi idrici, e nel Piano Gestione Solventi (art.275 d.lgs. 152/06)
Si possono caricare nella sezione “Documentazione”

  • Bilancio di massa COV per le attività ex art.272
  • Emissioni diffuse da lavorazioni meccaniche (All. 32 attività in deroga)
  • Analisi di messa a regime e relativa relazione
L’inserimento viene effettuato selezionando, tra le sezioni disponibili, quelle di interesse, attraverso finestre e/o maschere che guidano alla compilazione dei dati.
I dati degli autocontrolli dovranno essere inseriti secondo le scadenze previste nelle autorizzazioni e comunque entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del periodo monitorato. ​​

Tutti i dettagli normativi e le eventuali eccezioni sono consultabili sul sito Arpa Lombardia.

Confapi Lecco Sondrio è disponibile per supportare coloro che ne avessero necessità, chiamate o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it – 0341.282822.

(SN/am)