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Adempimenti esterometro e intrastat 2022

Con l’inizio del nuovo anno, i soggetti passivi Iva sono chiamati a verificare gli adempimenti da porre in essere e le corrispondenti procedure da implementare a livello aziendale o professionale.

Si evidenzia, in primis, che sono state confermate, per il primo semestre del 2022, le vigenti modalità di presentazione del c.d. “esterometro”, vale a dire l’invio massivo dei dati entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre (ferma la possibilità di emettere fattura elettronica su base facoltativa).

Lo ha previsto l’art. 5 comma 14-ter del Dl 146/2021 (conv. L. 215/2021), rinviando alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 l’obbligo di trasmettere i dati via SdI, nel formato della fattura elettronica.

Inoltre, dal secondo semestre 2022, muteranno i termini dell’adempimento, essendovi l’obbligo di invio dei dati nei termini di emissione delle fatture o dei corrispettivi (per le operazioni attive) ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento del documento o al momento di effettuazione (per le operazioni passive).

Le modifiche descritte, per le operazioni dal 1° luglio, imporranno l’aggiornamento dei sistemi contabili attualmente in uso nonché puntuali verifiche delle procedure gestionali interne, con particolare riferimento agli acquisti da soggetti non stabiliti, dovendo porre attenzione ai più stringenti termini di invio al SdI dei dati relativi all’integrazione delle fatture ricevute o alle autofatture emesse.

Alcune novità significative interesseranno anche i modelli INTRASTAT, alla luce della determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istat) datata 23 dicembre 2021:

  • è abolito l’obbligo di presentazione del modello Intra acquisti (Intra 2-bis e Intra 2-quater) su base trimestrale;
  • per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
  • negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Intra 2-bis) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta; oltre agli ultimi due dati, per i servizi ricevuti (Intra 2-quater) sono aboliti anche quelli relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al paese di pagamento;
  • negli elenchi relativi alle cessioni (Intra 1-bis) è, invece, introdotto il dato relativo al paese di origine delle merci, ai fini statistici.
Le modifiche appena segnalate discendono, in gran parte, dall’applicazione del Regolamento Ue n. 2152/2019.

Un’ulteriore novità per la presentazione dei modelli dipende, invece, dall’applicazione del Dlgs. 192/2021 in tema di “call-off stock”. È introdotta, infatti, la nuova sezione 5 del modello Intra-1 per rilevare i dati relativi all’identità ed al numero di identificazione Iva dei soggetti destinatari di beni inviati sulla base di un accordo di “call-off stock”.

Le nuove modalità di presentazione si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Ne consegue che sono confermate le precedenti modalità di presentazione per i modelli relativi al mese di dicembre 2021 (ovvero all’ultimo trimestre 2021), in scadenza il 25 gennaio 2022.

In tema di modelli Intrastat, si rammenta che sono stati aboliti, con effetto per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2021, gli obblighi di compilazione per le cessioni di beni verso San Marino (Intra 1-bis e Intra 1-ter), anche nel caso in cui il fornitore nazionale emetta fattura in formato cartaceo.

L’obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni con controparti sammarinesi, decorre invece dal 1° luglio 2022 (Dm 21 giugno 2021).

Da ultimo, sempre nell’ottica delle procedure interne da porre in essere per il 2022, si rammenta che, secondo il provv. Agenzia delle Entrate n. 183994/2021, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, è prevista la predisposizione della dichiarazione Iva annuale. La bozza risulterebbe disponibile per la visualizzazione, modifica o integrazione a partire dal 10 febbraio 2023.

È, invece, già possibile visionare e integrare le bozze dei registri Iva delle fatture e degli acquisti (artt. 23 e 25 del Dpr 633/72) nonché delle liquidazioni periodiche dell’Iva, per tutte le operazioni successive al 1° luglio 2021.

Il programma è, però, limitato ai soli soggetti passivi Iva con liquidazioni periodiche su base trimestrale.

Resta da definire se e con quali modalità sarà implementata la fatturazione elettronica per i soggetti in regime di vantaggio e forfetari, dopo il riconoscimento della misura di deroga con decisione Ue n. 2251/2021.

Ulteriori elementi di cui tenere conto riguardano alcuni servizi in scadenza e le altre novità relative alla e-fattura.

(MF/ms)
 




Bonus “Ricerca e sviluppo” prorogato fino al 2031

L’art. 1, comma 45, della legge di bilancio 2022 proroga, con alcune modifiche in merito alla misura agevolativa, il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all’art. 1 commi da 198 a 206 della L. 160/2019, ferma restando la disciplina di base dell’agevolazione.

Se per il 2022 vengono mantenuti la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione previgente, la proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati a seconda della tipologia di investimenti.

In particolare, il credito per attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto in misura pari al 20% dei costi (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti), con un limite massimo di 4 milioni di euro, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, mentre dal periodo d’imposta successivo (2023, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni.

Per espressa disposizione normativa, il limite massimo del credito d’imposta deve sempre essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il credito per attività di innovazione tecnologica è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, mentre dal periodo d’imposta successivo (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 in misura pari al 5%, nel limite massimo di 2 milioni.

Analoghe misure e periodi di applicazione sono previsti per il credito d’imposta per design e ideazione estetica. Pertanto, il credito per attività di design e ideazione estetica è riconosciuto fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, mentre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (nuovo comma 203-quater dell’art. 1 della L. 160/2019).

Quanto al credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, il credito d’imposta spetta:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15%, con un limite massimo di 2 milioni;
  • per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (quindi 2023, per i soggetti “solari”), in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni (nuovo comma 203-quinquies dell’art. 1 della L. 160/2019);
  • dal periodo d’imposta successivo (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni (nuovo comma 203-sexies dell’art. 1 della L. 160/2019).
La tabella di seguito riepiloga le misure dell’agevolazione dal 2022 al 2031.
 
Crediti d’imposta 2022 2023 2024 2025 Dal 2026 al 2031
Ricerca e sviluppo 20%, max 4 milioni 10%, max 5 milioni 10%, max 5 milioni 10%, max 5 milioni 10%, max 5 milioni
Innovazione tecnologica 10%, max 2 milioni 10%, max 2 milioni 5%, max 2 milioni 5%, max 2 milioni
Design e ideazione estetica 10%, max 2 milioni 10%, max 2 milioni 5%, max 2 milioni 5%, max 2 milioni
Innovazione tecnologica 4.0
e green
15%, max 2 milioni 10%, max 4 milioni 5%, max 4 milioni 5%, max 4 milioni
 
(MF/ms)



Ccnl Unionmeccanica: erogazione welfare 2022

Si informano le aziende associate del comparto metalmeccanico che il recente accordo di rinnovo del Ccnl Unionmeccanica Confapi, sottoscritto in data 26 maggio 2021, prevede che entro la fine del mese di febbraio le aziende dovranno mettere a disposizione dei propri lavoratori un’offerta di beni e servizi welfare del valore di € 200,00 (euro duecento/00).

Si ricorda che hanno diritto a quanto sopra i lavoratori superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato al superamento di 3 mesi di anzianità aziendale nel corso dell’anno solare.
A tal proposito segnaliamo che Api Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare: nella fattispecie si tratta di una piattaforma telematica che consente all’azienda di adempiere agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva massimizzando la libertà di scelta di ogni singolo dipendente.
La medesima piattaforma sarà in grado di gestire anche specifici piani di welfare aziendale, così che le aziende possano liberamente attivare delle politiche incentivanti per i propri dipendenti beneficiando di tutti gli ingenti vantaggi fiscali disponibili.

Per maggiori informazioni in merito alle attività legate al servizio welfare è possibile compilare il modulo richiesta servizio piattaforma oppure contattare l’Area Relazioni Industriali e Welfare.

(FV/fv)




Centro Studi: prima indagine congiunturale 2022

Come avevamo anticipato a inizio novembre quest’anno Api Lecco Sondrio inizia una nuova attività, ovvero quella del Centro Studi, che nasce in collaborazione con Confapindustria Lombardia.

Nel corso dell’anno abbiamo in programma quattro indagini congiunturali e altrettante su focus dedicati a determinati argomenti di attualità.

Inviamo sotto il link per accedere al questionario online sulla prima indagine congiunturale, dedicata all’anno che si è appena concluso, che vi preghiamo di compilare entro martedì 18 gennaio 2022.

Le domande che seguono intendono indagare la dinamica dei principali indicatori congiunturali per la Tua attività: il questionario proposto, semplificato al fine di ottimizzarne i tempi di compilazione, è naturalmente anonimo e si può accedere anche da smartphone.

L’indagine congiunturale, da sempre volta a leggere nei numeri i successi e le difficoltà delle imprese associate, si presenta più corposa nella rilevazione di fine anno: rileva a consuntivo le dimensioni di rilievo della gestione trascorsa, ed intende misurare con brevissime domande, la vostra visione sul prossimo futuro.

 

PER COMPILARE IL QUESTIONARIO CLICCARE QUI

 
Ringraziamo anticipatamente per il tempo dedicato e sottolineiamo l’importanza della vostra compilazione.

(AM/am)
 




Note di variazione: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Per effetto dell’art. 26 del Dpr 633/1972, la variazione in diminuzione:

  1. può essere operata solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata;
  2. è limitata a specifiche situazioni;
  3. dev’essere operata entro precisi limiti temporali che, nel caso di errori e/o accordo delle parti, sono fissati in un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.

Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 17 dicembre 2021, n. 832.

Le note di credito (cioè le note di variazione in diminuzione dell’imponibile o dell’Iva), diversamente dalle note di debito, sono facoltative e possono essere emesse senza limiti temporali, invece, in caso di:

  • dichiarazione di nullità, annullamento, o rescissione del contratto;
  • risoluzione, recesso, revoca del contratto;
  • obbligo derivante da precise disposizioni di legge (ad esempio, ritiro dal mercato di un prodotto difettoso);
  • successiva applicazione di sconti o abbuoni, se previsti nel contratto originario;
  • mancato pagamento parziale ovvero totale del credito a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose;
  • errori nella fatturazione quali, ad esempio:
    a. erroneo assoggettamento di operazioni ad Iva con aliquota ordinaria anziché agevolata (del 4 oppure del 10 per cento);

b. erroneo assoggettamento ad Iva di un’operazione esclusa; – concessione di sconti oppure di abbuoni non previsti contrattualmente (Risoluzione 29 marzo 1991, n. 561299).

Con la circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, fu affermato che, per quanto concerne le note di variazione in diminuzione, la nuova disciplina, contenuta nel Dl. 24 aprile 2017, n. 50, si applica alle note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017, sempreché i relativi presupposti si siano verificati a decorrere dalla medesima data.

(MF/ms)
 




Bando “Isi – Inail” 2022: contributi per la sicurezza

E’ appena uscito in dicembre 2021 il bando Isi per investimenti in sicurezza ed è consultabile sul sito Inail.

La compilazione della domanda è fissata dal 26 febbraio al 7 marzo 2022.

Il bando Inail 2022 (denominato in realtà bando Inail 2021 ma con effetti nel 2022) consente alle aziende di ottenere un contributo a fondo perduto del 65% fino a 130.000 euro per investimenti aziendali quali presse, centri di lavoro, robot, muletti, che contribuiscano a migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori.

Asse 1 Isi Generalista: 112,2 milioni di euro, suddivisi in 107,2 milioni per progetti di investimento (asse 1.1) e cinque milioni per progetti di adozione di Mog Modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2).

Asse 2 Isi Tematica: 40 milioni di euro per sostenere la realizzazione di progetti per la riduzione del rischio da Mmc Movimentazione manuale dei carichi.

Asse 3 Isi Amianto: 74 milioni di euro, per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Asse 4 Isi Micro e Piccole Imprese: 10 milioni di euro per progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali (codice Ateco E38) e in quello del risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (codice Ateco E39).

Asse 5 Isi Agricoltura: 37,5 milioni di euro, 20 dei quali finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, suddivisi in 27,5 milioni per la generalità delle imprese agricole (asse 5.1) e 10 milioni per i giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria (asse 5.2).

Rispetto ai bandi Isi precedenti, una delle novità principali è rappresentata dall’introduzione di tre nuove tipologie di progetti di investimento finanziabili con l’asse 1.1, che riguardano la riduzione del rischio incendio, mediante l’adozione di sistemi di prevenzione e/o protezione, la riduzione del rischio infortunistico, attraverso l’acquisto e l’installazione di dispositivi di protezione per il rilevamento automatico delle persone e di barriere per protezione da macchine fisse e semoventi, e la riduzione del rischio radon, grazie alla realizzazione di opere edili e di sistemi di ventilazione per piani terra, seminterrati e interrati nei quali sia presente questo gas.

Api Lecco Sondrio è a disposizione per supportarvi qualora necessario e manderà comunicazioni di maggiore dettaglio nell’anno nuovo.

 
(SN/bd)
 
 




Consorzio Adda Energia: rincari energia e gas. Rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo l’allarme lanciato dal nostro Consorzio Adda Energia riguardo all’aumento dei prezzi di energia e gas per le imprese. 

La Provincia (in allegato): Il caro bollette: “Tante aziende si fermeranno”

Lecconotizie: “Per le aziende da gennaio aumenti di energia elettrica e gas fino al 75%”
 
Lecco Today: Aumenti energia elettrica e gas: “Situazione drammatica a inizio 2022. Rischio stop per le aziende”
 
Lecco FM: Gas ed energia alle stelle, bollette quasi raddoppiate
 
Tele Unica:  Rincari gas e luce, imprese in allarme
 
Prima Lecco: Aumenti costo energia: situazione drammatica, aziende a rischio stop
 
Il Giorno Lecco: Stangata sotto l’albero “Imprese a rischio”
 




Api Lecco Sondrio: chiusura uffici per festività natalizie

Informiamo le Aziende Associate che i nostri uffici rimarranno chiusi per le festività natalizie dal 24 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. 

Riprenderemo l'attività lunedì 3 gennaio 2022.

Auguriamo un sereno Natale e un felice Anno Nuovo.

(MP/am)




Erogazioni pubbliche: obbligo informativo da adempiere entro il 31 dicembre 2021

La legge annuale per il mercato e la concorrenza Legge  n. 124/2017, ha introdotto l’obbligo per le imprese di indicare nella nota integrativa le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.

Per le imprese che non redigono la nota integrativa l’obbligo informativo deve essere assolto mediante pubblicazione delle medesime erogazioni e importi, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.

Premessa
L’art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, ha introdotto alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, con la finalità di prevenzione della corruzione, attraverso la previsione di numerosi obblighi di pubblicità delle decisioni e dell’organizzazione dei soggetti pubblici.
In proposito, si ricorda che tale disciplina è stata riformulata ad opera dell’art. 35, comma 1, Dl. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.
L’intervento normativo di novella era stato adottato in ragione del fatto che la disciplina introdotta dalla citata Legge n. 124/2017 non aveva trovato ancora applicazione, a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni, che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle seguenti categorie di soggetti.

Tali obblighi di trasparenza sono stati introdotti a decorrere dall’esercizio finanziario 2018 a carico di associazioni e imprese e consistono nella pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente.

Le norme citate obbligano, in primo luogo, le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni, le Onlus e fondazioni, nonché talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese, di pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le erogazioni effettuate dalle PA, di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e percepite nell’esercizio finanziario precedente.
Per le imprese, ugualmente destinatarie dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni, è poi prevista una specifica disciplina circa tempi e modalità per l’espletamento di tale obbligo.
In particolare, i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa, sono obbligati a pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dai citati soggetti.
Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e ai soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, ossia piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese, la norma prevede che essi assolvano l’obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.
Al fine di evitare la divulgazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro.
Il comma 125-ter del citato art. 1, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione.
Tali soggetti sono chiamati a pagare una sanzione pari all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro.
Si introduce, altresì, la sanzione amministrativa accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione: si osserva che la sanzione accessoria viene fatta coincidere con la violazione dell’obbligo da cui deriva la sanzione principale.
In base alla Legge n. 689/1981, le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione.
Qualora il trasgressore dell’obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme.
Infine, si segnala che la sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.

La disposizione dunque demanda alle amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet e i documenti di bilancio. Per l’accertamento, la contestazione e l’applicazione della sanzione amministrativa si rinvia, in quanto compatibile, alla Legge n. 689/1981.

Il Decreto n. 52/ 2021
L’art. 11-sexiesdecies del Dl. 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, è intervenuto sul comma 125-ter.
Tale disposizione, come già anticipato, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione pari all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione.
La novella dispone che il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni “per l’anno 2021” sia “prorogato” al 1° gennaio 2022.
Osservazioni
La mancanza di una proroga con riguardo ai suddetti adempimenti pubblicitari, comporta che le imprese interessate devono procedere alla pubblicazione delle informazioni attinenti agli importi relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, percepiti nell’anno 2020, entro il 31 dicembre 2021.
Infatti, non si può fare a meno di evidenziare che, la norma contenuta nel Decreto n. 52/202, porta solo allo slittamento dell’applicazione delle sanzioni a partire dal 1° gennaio 2022, in caso di violazione della normativa in argomento, mentre rimane il problema degli adempimenti pubblicitari, specie per i soggetti che non redigono la nota integrativa.
Costoro hanno l’obbligo di dotarsi di propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, di “sfruttare” portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.

Le società che redigono la nota integrativa, nel caso in cui sia già avvenuto il deposito del bilancio 2020 nel Registro delle imprese, dovrebbero provvedere a rettificare il documento, inserendo le erogazioni ricevute, per poi depositarlo di nuovo.

Infatti, per questi soggetti, come stabilito dal comma 125-bis, l’unico documento dove indicare le sovvenzioni e/o i contributi, è la nota integrativa.
Da ultimo, un aspetto che non deve essere trascurato attiene al fatto che la normativa stabilisce che sussiste l’obbligo dell’adempimento pubblicitario per gli importi relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Si ritiene che non dovrebbero essere indicati gli aiuti Covid-19 percepiti dalle imprese a determinate condizioni né gli aiuti de minimis e quelli già registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Il condizionale è d’obbligo visto che la normativa non brilla per chiarezza, per cui i dubbi emergono continuamente e forse è il caso di intervenire con qualche chiarimento ufficiale.

(MF/ms)
 
 




Cessione a San Marino: anche per le fatture cartacee cambia l’obbligo di indicare i dati nei modelli Intra

In relazione agli scambi con la Repubblica di San Marino, è venuto meno l’obbligo di indicare nei modelli Intra 1bis e Intra 1ter le informazioni riferite alla cessione di beni, anche laddove il soggetto obbligato emetta fattura in formato cartaceo: lo ha precisato l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli con un avviso pubblicato sul proprio sito.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. per effetto dell’art. 12 del decreto “Crescita” (Dl. n. 34/2019, convertito con modifiche dalla L. n. 58/2019), gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino devono essere effettuati in via elettronica secondo modalità stabilite con apposito decreto ministeriale;
  2. tale norma è stata attuata con il Dm. 21 giugno 2021, entrato in vigore il 1° ottobre 2021 in sostituzione del Dm. 24 dicembre 1993;
  3. successivamente sono stati emanati i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2021/211273 e n. 2021/0248717.
Si ricorda che il richiamato Dm. 21 giugno 2021, stabilisce in particolare quanto segue:
  • sono non imponibili ai sensi degli artt. 8 e 9 del Dpr. n. 633/1972 le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino;
  • fatte salve talune eccezioni indicate dalla norma, è assimilato alle cessioni l’invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo in Italia o da terzi per suo conto;
  • in relazione alle cessioni di beni effettuate nell’ambito degli scambi tra Italia e San Marino (ex art. 71 del Dpr. n. 633/1972), dal 1° luglio 2022 dovrà essere emessa fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio;
  • gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati ad emettere fattura elettronica, possono emettere alternativamente la fattura elettronica o cartacea;
  • è posto in capo al cessionario italiano che non abbia ricevuto fattura, o abbia ricevuto una fattura irregolare, l’obbligo di emettere la fattura stessa o provvedere alla sua regolarizzazione, nei termini di cui all’art. 6, comma 9-bis, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
  • sono soggette ad Iva anche le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti sammarinesi non operanti nell’esercizio di imprese, arti o professioni, mentre sono soggette ad imposta nella Repubblica di San Marino le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti italiani non operanti nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
(MF/ms)