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Valute estere dicembre 2024

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Dicembre 2024 (Provv. Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2024 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 140,4777
Peso Argentino 1067,6655
Dollaro Australiano 1,6529
Real Brasiliano 6,3843
Dollaro Canadese 1,4915
Corona Ceca 25,1361
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,6298
Corona Danese 7,4589
Yen Giapponese 161,0835
Rupia Indiana 89,0453
Corona Norvegese 11,7447
Dollaro Neozelandese 1,8217
Zloty Polacco 4,2704
Sterlina Gran Bretagna 0,82804
Nuovo Leu Rumeno 4,9749
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0479
Rand (Sud Africa) 19,0606
Corona Svedese 11,504
Franco Svizzero 0,9339
Dinaro Tunisino 3,3196
Hryvnia Ucraina 43,7588
Forint Ungherese 411,986
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 




Fatturazione elettronica: creato il nuovo codice TD29

Nella giornata del 31 gennaio è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9) con modifiche rilevanti che discendono dalle recenti novità legislative.

Volendo sintetizzare, i principali aggiornamenti – che saranno applicabili dal 1° aprile 2025 – riguardano:

  • l’introduzione del codice “Tipo Documento” “TD29” per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione, con conseguente modifica della descrizione (e del relativo utilizzo) del codice “TD20”;
  • l’introduzione del codice “Regime Fiscale” “RF20” per identificare il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA (di cui al Titolo V-ter del DPR 633/72);
  • l’eliminazione della soglia massima di 400 euro stabilita per le fatture semplificate (art. 21-bis del DPR 633/72 e DM 10 maggio 2019), nel caso in cui il cedente o prestatore sia un soggetto che ha aderito al regime forfetario o al testé menzionato regime transfrontaliero di franchigia IVA.
Con riguardo al primo punto trova così soluzione – almeno dal 1° aprile 2025 – la questione relativa alle modalità con le quali va presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione cui è tenuto il cessionario o committente, in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

Attualmente, infatti, per effetto delle modifiche apportate dal c.d. DLgs. “Sanzioni” (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87) efficaci a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il procedimento di “denuncia” prevede che il soggetto passivo sia tenuto solo a comunicare l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate “entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare” (non è più richiesto il versamento dell’imposta). Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.

Lo stesso art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 dispone che la comunicazione debba avvenire “tramite gli strumenti messi a disposizione” dall’Agenzia delle Entrate.

Stando alla nuova versione delle specifiche tecniche, si apprende, dunque, che detto strumento sarà rappresentato dal Sistema di Interscambio a cui il cessionario o committente dovrà trasmettere un file XML con codice “TD29”, avendo cura di indicare i dati del cedente o prestatore (nel caso in cui questi coincidessero con quelli del cessionario committente, infatti, il file verrebbe scartato).

Codice “TD20” ancora utilizzabile

Il codice “TD20”, per l’emissione della c.d. “autofattura denuncia” non viene accantonato, restando ancora utilizzabile:

  • in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97);
  • nelle ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 “ed in quelle ad esse assimilate”, cioè a dire quando a fronte di un acquisto intracomunitario, di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato resa da un prestatore Ue o di un acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, il cessionario o committente non abbia ricevuto la fattura entro il secondo me
  • se successivo a quello di effettuazione dell’operazione o abbia ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale (si veda la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 5 marzo 2024).
Non sono state modificate, infatti, le modalità di regolarizzazione delle violazioni testé descritte.

In assenza di indicazioni sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate, la circostanza che le nuove specifiche tecniche entrino in vigore dal prossimo 1° aprile 2025, lascia qualche dubbio in ordine al corretto comportamento da utilizzare fino a quella data.

Potrebbe dedursi, infatti, che l’Amministrazione finanziaria abbia implicitamente inteso suggerire di continuare a utilizzare il codice “TD20”, che, fino al 31 marzo 2025, potrebbe ancora riferirsi alle ipotesi di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

Tale soluzione, tuttavia, parrebbe ammissibile solo laddove la trasmissione del file avesse la mera finalità di comunicazione dell’omissione o irregolarità e non comportasse, invece, l’attribuzione al cessionario o committente dell’onere del versamento dell’imposta, come veniva richiesto dalla norma previgente.

(MF/ms)




Gestione Separata Inps: aliquote contributive reddito 2025

L’Istituto, con la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025, determina le aliquote contributive di reddito valevoli per l’anno 2025 da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.
 
Nei contenuti della circolare Inps sono presenti le tabelle riepilogative con le quali è possibile verificare le diverse fattispecie di iscritti alla Gestione Separata, abbinati alle relative aliquote di contribuzione.
Nella generalità dei casi l’aliquota complessiva è confermata e pari al 35,03% composta dalla quota Ivs al 33%, dal contributo malattia-maternità-anf allo 0,72% e dal contributo per il finanziamento del fondo disoccupazione Dis-Coll all’1,31%.
Per le categorie ove il contributo Dis-Coll non è dovuto, l’aliquota complessiva è pari al 33,72%, mentre per i liberi professionisti l’aliquota è pari al 26,07%, comprensiva della quota Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) corrispondente allo 0,35%.
Consolidata al 24% l’aliquota per gli iscritti appartenenti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o già pensionati, sia collaboratori che liberi professionisti.
 
Ripartizione dei contributi
La ripartizione degli oneri contributivi è pari a 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente.
L’azienda committente ha l’obbligo di versare il totale dei contributi calcolati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite modello F24 telematico.
 
Minimale e massimale contributivo
Il minimale di reddito per l’anno 2025 è pari a € 18.555,00, mentre il massimale è pari a € 120.607,00.
 
Per ottenere l’accredito contributivo di un’intera annualità previdenziale, si devono versare almeno i seguenti importi rivalutati:
  • iscritti con aliquota al 24%: € 4.453,20;
  • professionisti con aliquota del 26,07%: € 4.837,29;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 33,72%: € 6.256,75;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 35,03%: € 6.499,82.
 
(FP/am)



Inps calcolo delle contribuzioni: i valori dall’1 gennaio 2025

Con la circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, l’Inps comunica i nuovi minimali ai fini contributivi in vigore dal 1° gennaio 2025.
 
È possibile consultare tutte le tabelle relative ai nuovi valori disponibili negli allegati alla circolare: di seguito proponiamo la sintesi dei principali valori per l’anno 2025.
 
Minimali retribuzione giornaliera
Gli importi dei minimali sono sostanzialmente rimasti invariati per effetto della variazione percentuale dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat che, per l’anno 2024, è risultata pari al + 0,8%.
Pertanto il limite di trattamento minimo mensile di pensione risulta essere pari a € 603,40, mentre il limite di retribuzione giornaliera risulta equivale a € 57,32.
Di seguito i nuovi minimali giornalieri per l’anno 2025:
 
  Dirigente Impiegato Operaio
Industria € 158,55 € 57,32 € 57,32
Artigianato ——- € 57,32 € 57,32
Commercio € 158,55 € 57,32 € 57,32
 
Lavoratore a part-time
Il minimo orario deve essere conteggiato secondo la seguente formula:
(minimale giornaliero x 6) / (ore settimanali previste dall’orario dei lavoratori a tempo pieno)
Ad esempio, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento sarà il seguente:
€ 57,32 x 6gg / 40h = € 8,60
 
Lavoratori a domicilio
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è ragguagliato a € 57,32.
 
Massimale annuo
Il massimale annuo della base contributiva pensionabile, previsto dall’art. 2 comma 18 della Legge 335/95, da applicarsi per i nuovi iscritti all’INPS dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (solo dal 1° gennaio 2001), viene stabilito per l’anno 2025 a € 120.607,00.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D. LGS. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.
 
Aliquota aggiuntiva 1%
L’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista a carico del lavoratore per retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile nell’anno 2025, deve essere applicata su retribuzioni mensili superiori a € 4.621,00 (pari a € 55.448,00 annui).
Ricordiamo che il versamento del contributo aggiuntivo deve essere effettuato con il criterio della mensilizzazione.
 
Rivalutazione dell’importo per prestazioni di maternità obbligatoria
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002, si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, per l’anno 2025 è pari a € 2.508.04
 

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L’art. 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2, dell’articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In particolare il comma 5-ter prevede “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
A tale riguardo si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l’anno 2025, l’importo, arrotondato all’unità di euro, pari a € 57.038,00.
 
Regolarizzazione relative al mese di gennaio 2025
Le aziende potranno regolarizzare le eventuali differenze relative al mese di gennaio 2025 entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (quindi entro il 16 aprile 2024): la regolazizzazione non comporta oneri aggiuntivi.
Ai fini della compilazione del modello UniEmens le aziende utilizzeranno la sezione PosContributiva dello stesso flusso con le seguenti modalità:
  • calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
In seguito l’istituto provvederà all’aggiornamento delle tabelle con apposito messaggio e nelle sezioni online del proprio portale.
 
(FP/am)

 




EBM (Ente Bilaterale Metalmeccanici): nuovo regolamento 2025

Si informano le aziende del comparto metalmeccanico, che l’assemblea di E.B.M., ha deliberato l’approvazione del nuovo Regolamento E.B.M. che entra in vigore retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2025.
Tra le variazioni più rilevanti, a favore di Lavoratrici, Lavoratori e Aziende, si segnala l’incremento del 50% dei rimborsi per le prestazioni di seguito riportate:
  • Carenza di Malattia > da € 105 a € 160
    (per carenze avvenute a partire dal 1° gennaio 2025)
  • Nascita o Adozione > da € 200 a € 300
    (per nascite o adozioni a partire dal 1° gennaio 2025)
  • Iscrizione Asilo Nido > da € 200 a € 300
    (per le iscrizioni a partire dall’anno scolastico 2025/2026)
  • Iscrizione Scuole Medie Superiori > da € 120 a € 180
    (per le iscrizioni a partire dall’anno scolastico 2025/2026)
  • Iscrizione Università > da € 200 a € 300
    (per le iscrizioni a partire dall’anno accademico 2025/2026)
Inoltre è stata estesa la possibilità, per le Lavoratrici e per i Lavoratori, di richiedere il rimborso una tantum per la Fruizione dei Permessi Ex L.104/92 anche per assistenza a coniuge o convivente di fatto, come descritto in dettaglio al seguente link.
Infine, a beneficio dei familiari, in caso di prematura scomparsa della Lavoratrice o del Lavoratore, è stata introdotta una nuova prestazione del valore di € 1.000. Per verificare se sussistano le condizioni per la presentazione della domanda, consultare Premorienza nella sezione Prestazioni del sito.
Nello Schema Prestazioni E.B.M. trovate evidenziate tutte le variazioni sopra descritte.

E’ inoltre consultabile online e scaricabile anche la Guida alle Prestazioni E.B.M. aggiornata.
 
(FV/fv)




Serata-evento Campari con il Gruppo Giovani Imprenditori

Dopo la famiglia Crespi e il villaggio operaio, la famiglia Badoni e la sua storica fabbrica nel cuore di Lecco, in Confapi Lecco Sondrio sta per arrivare la storia di coloro che hanno ideato, più di 150 anni fa, un momento di convivialità grazie al loro preparato che ancora oggi amiamo.
Appuntamento esclusivo per le aziende associate a Confapi Lecco Sondrio giovedì 13 febbraio 2025, ore 18, quando nella sede di via Pergola 73 il Gruppo Giovani Imprenditori presenterà il libro “L’elisir dei sogni – La saga dei Campari” con ospite l’autrice del romanzo Silvia Cinelli (Rizzoli edizioni), in collaborazione con La Libreria Volante di Lecco.
Il romanzo racconta la nascita del Campari grazie all’intuizione di Gaspare, liquorista, che attorno al 1862 sbarca a Milano e poco dopo inventa l’intramontabile bitter. Da quel momento è un’escalation di successo per il piemontese che apre anche un bar frequentatissimo in corso Vittorio Emanuele e tramanda la sua arte ai figli Davide e Guido che, alla sua morte improvvisa, porteranno all’apice quella che diverrà l’azienda di famiglia insieme alla madre Letizia.  

Dopo la presentazione del libro in Confapi Lecco Sondrio si terrà l’aperitivo a base Campari preparato dagli studenti del CFP Aldo Moro di Valmadrera, indirizzo sala e bar.

“Negli ultimi due anni abbiamo ospitato autori di romanzi di saghe famigliari e imprenditoriali amatissime – commenta Federica Fagioli, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori -. Dopo i Crespi e i Badoni, abbiamo deciso di puntare su un marchio famosissimo: Campari. L’obiettivo è scoprire la storia e i retroscena di un prodotto che tutti conoscono e che hanno provato almeno una volta nella vita”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa 




Serata “Campari” giovedì 13 febbraio: presentazione libro e aperitivo

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio organizza la serata a tema Campari, che si terrà presso la sede dell’Associazione, giovedì 13 febbraio 2025.

 

Continuando il ciclo di incontri con gli autori di romanzi dedicati alle saghe imprenditoriali, alle ore 18 Silvia Cinelli, autrice del libro “L’elisir dei sogni – La saga della famiglia Campari” (Rizzoli edizioni), presenterà il suo lavoro.

A seguire si terrà l‘aperitivo a base cocktail Campari preparato dagli studenti del CFP Aldo Moro di Valmadrera, indirizzo sala e bar.

L’evento è esclusivo per le nostre aziende associate, il limite massimo di partecipanti è di 50 persone. 
 
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI

Alleghiamo locandina

(AM/am)




Indagine congiunturale Lecco Sondrio: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo il lancio del nostro comunicato con i risultati dell’analisi congiunturale che ha coinvolto le aziende associate a Confapi Lecco Sondrio: 
 

 




Dichiarazione IVA 2025 e adempimenti LIPE

La dichiarazione IVA del 2025, riferita all’anno d’imposta 2024, presenta il quadro VP, che non ha subito modifiche rispetto a quello dell’anno scorso.

Questo quadro consente ai contribuenti di inserire i dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre del 2024 direttamente nella dichiarazione annuale IVA, senza dover presentare separatamente la LIPE telematica.

Se si sceglie questa opzione, la dichiarazione annuale IVA deve essere inviata entro il mese di febbraio, e più precisamente entro il 28 febbraio 2025.

  • Quadro VP
  • Ambito soggettivo
  • LIPE
Quadro VP

Il quadro VP svolge lo stesso ruolo del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, noto come LIPE.

Le istruzioni per compilare il quadro VP indicano che, per compilare correttamente il quadro e individuare i dati da inserire nei suoi campi, si devono seguire le istruzioni fornite per compilare il modello LIPE.

La compilazione del quadro VP è opzionale.

È possibile presentare la LIPE utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate il 21 marzo 2018 come alternativa.

Se si sceglie di compilare il quadro VP, la dichiarazione IVA deve essere presentata entro il mese di febbraio, quindi entro il 28 febbraio 2025 per l’anno corrente, come specificato nelle istruzioni per la dichiarazione IVA 2025.

Tuttavia, il quadro non può essere compilato se la dichiarazione viene presentata dopo questa data. In tal caso, il contribuente deve presentare autonomamente la comunicazione dei dati del quarto trimestre entro lo stesso termine del 28 febbraio 2025 per evitare sanzioni.

Compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione IVA 2025 In tal caso la dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024) va presentata entro il 28 febbraio 2025.
Non compilazione del quadro VP in sede di dichiarazione IVA 2025
In tal caso i contribuenti devono:
  • inviare la LIPE del quarto trimestre 2024 entro il 28 febbraio 2025;
  • presentare la dichiarazione IVA 2025 secondo i termini ordinari, e per meglio dire entro il 30 aprile 2025
 
Domanda: Qual è il rapporto tra quadro VP e quadri VH e VV della dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024)?
Risposta: Risulta opportuno ricordare che il quadro VH della dichiarazione IVA 2025 (in cui vanno indicate le eventuali variazioni delle liquidazioni periodiche avvenute nel 2024) deve essere compilato esclusivamente nei casi in cui si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (sul punto si veda la Ris. n. 104/E del 28 luglio 2017). Nel caso di presentazione del quadro VH, vanno indicati all’interno dello stesso tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della dichiarazione.
Tenendo presente che nei casi in cui il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati dovrà procedere alla compilazione:
  • del quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio 2025: in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV (variazione delle comunicazioni periodiche di gruppo) in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto;
  • del quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio 2025.
 
Esempio di compilazione del quadro VP della dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024)
Dati Soggetto passivo IVA con liquidazione IVA trimestrale per opzione (art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542)
Quarto trimestre 2024
Operazioni attive Importo VP2 (in euro) IVA esigibile VP4 (in euro)
Vendita beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota ordinaria (22%) 60.000 13.200
Vendita beni e servizi soggetti a reverse charge 40.000 0
Vendita beni e servizi non imponibili ed esenti IVA (di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) 15.000 0
Vendita autovettura (con detrazione parziale IVA originaria del 40%) 5.000 440
Totali 120.000 13.640
Tale importo va, poi, aumentato dell’IVA sugli acquisti soggetti a reverse charge/autofattura pari nell’esempio a 2.200 euro arrivando ad un importo pari a 15.840 euro.
Operazioni attive Importo VP2 (in euro) IVA esigibile VP4 (in euro)
Acquisto beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota ordinaria (22%) 30.000 6.600
Acquisto beni e servizi soggetti ad IVA con aliquota agevolata del 10% 5.000 500
Acquisto beni e servizi soggetti a reverse charge/autofattura con aliquota IVA del 22% 10.000 2.200
Tale importo va indicato sia nel quadro VP4 che nel quadro VP5.
Acquisto beni e servizi non imponibili ed esenti IVA (di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) 7.000 0
Totali 52.000 9.300

Ambito soggettivo

Sono interessati alla compilazione del quadro VP i soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione IVA ovvero tenuti alla presentazione della LIPE. Tenendo presente che la compilazione di tale quadro è facoltativa, ma qualora compilato (senza presentazione della LIPE) la dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024) andrà presentata entro il 28 febbraio 2025.

In base a quanto appena scritto ne discende che rimangono esonerati dalla compilazione del quadro VP i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

Nel dettaglio si tratta:

  • dei contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.);
  • dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • dei produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972;
  • degli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, comma 6, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • delle imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
  • dei soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • dei soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
LIPE
Si ricorda che la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA prevede che dall’anno d’imposta 2017 i soggetti passivi IVA devono trasmettere in via telematica, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione IVA effettuate.

Per tutto il 2017 andava utilizzato il modello approvato il 27 marzo 2017, invece, dal 2018 va utilizzato il modello approvato il 21 marzo 2018.

In linea generale, sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione IVA ovvero che effettuano le liquidazioni IVA.

Sono esonerati, invece, dalla presentazione della comunicazione delle liquidazioni IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA (ad es. minimi e forfetari) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le citate condizioni di esonero.

I soggetti passivi IVA tenuti all’adempimento devono trasmettere una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, utilizzando l’apposito modello da ultimo approvato, con effetto 2018, dal Provvedimento direttoriale n. 62214 del 21 marzo 2018. Tutto ciò, indipendentemente dalla periodicità delle liquidazioni, mensile o trimestrale.

La comunicazione va effettuata anche nel caso in cui la liquidazione IVA sia con eccedenza a credito.

Invece, la comunicazione non va effettuata qualora il contribuente non debba indicare alcun dato per il trimestre di riferimento, ad esempio per totale assenza di operazioni attive e passive; l’obbligo sussiste, però, qualora si debba riportare il credito proveniente dal trimestre precedente.

Il modello di comunicazione, che va trasmesso telematicamente, direttamente dal contribuente ovvero tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998, è suddiviso in due parti.

  • Frontespizio – all’interno del frontespizio vanno riportati:
    • l’anno d’imposta cui la comunicazione si riferisce;
    • la partita IVA del contribuente;
    • il codice fiscale del soggetto che eventualmente presenta la comunicazione per suo conto e i dati relativi all’impegno alla trasmissione telematica.
Sono, inoltre, presenti alcune sezioni per coloro che applicano il regime dell’IVA di gruppo.

Al riguardo le istruzioni al modello precisano come compilare in tal caso il modello.

  • Quadro VP – il quadro VP (che va compilato per ogni liquidazione IVA periodica) contiene, invece, i dati relativi alla liquidazione IVA e più nel dettaglio:
    • ammontare operazioni attive e passive;
    • IVA esigibile;
    • IVA detratta;
    • IVA dovuta o a credito;
    • debiti o crediti del periodo precedente;
    • versamenti auto UE;
    • crediti di imposta;
    • interessi trimestrali;
    • acconto IVA dovuto;
    • IVA da versare.
Da ultimo, si ricorda che per l’omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA la sanzione va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro, inoltre, la sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita. Fermo restando la possibilità di procedere a ravvedimento operoso (sul punto si veda Ris. n. 104/E del 28 luglio 2017).

Tabella: profili sanzionatori per la comunicazione delle liquidazioni IVA

Casistica Sanzione (di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
Omessa, incompleta ovvero infedele comunicazione In tal caso la sanzione amministrativa va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro.
Trasmissione effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria La sanzione è ridotta alla metà del minimo (quindi, pari a 250 euro che corrisponde alla metà di 500 euro).
Trasmissione correttiva entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria
Invio, integrazione, correzione dei dati attraverso dichiarazione annuale IVA (chiarimento Risoluzione n. 104/E/2017) Torna applicabile la sola sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 (da 500 euro a 2.000 euro) e non anche quella di errata dichiarazione IVA.
Omessa sanatoria in dichiarazione IVA delle irregolarità della comunicazione (chiarimento Risoluzione n. 104/E/2017) In tal caso occorre presentare una dichiarazione annuale IVA integrativa, applicando oltre la sanzione la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 (da 500 euro a 2.000 euro) nonché quella di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997.
 
(MF/ms)



Conservazione dei documenti contabili

Entro il prossimo 31 gennaio deve concludersi la procedura di conservazione di registri contabili relativi al 2023.

Secondo la regola generale dell’art. 7 comma 4-ter del DL 357/94, infatti, i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici vanno trascritti su supporti cartacei entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (coincidente con il 30 ottobre, per i soggetti solari).

Ove non sia ancora decorso il termine prescritto, i registri sono considerati regolari anche in assenza della trascrizione, se risultano aggiornati sul supporto magnetico e stampati contestualmente alla richiesta agli organi di controllo e in loro presenza.

Il medesimo termine (tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) è richiamato dall’art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014 per la conservazione elettronica dei documenti informatici.

Quanto sopra indicato è derogato dal comma 4-quater del citato art. 7 del DL 357/94 che, nella versione anteriore al DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), disponeva che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto fosse, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultavano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

L’Agenzia delle Entrate aveva espresso un’interpretazione estremamente restrittiva della norma.
Con la risposta a interpello 9 aprile 2021 n. 236 e la ris. 28 marzo 2022 n. 16, era stato chiarito che la stessa non aveva modificato le norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei documenti restavano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità.

Pertanto, per i registri tenuti in formato elettronico:

  • ai fini della loro regolarità, non v’era l’obbligo di stampa sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  • entro tale momento (terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), però, andavano posti in conservazione nel rispetto del DM 17 giugno 2014, se il contribuente intendeva mantenerli in formato elettronico, oppure stamparli su carta, in caso contrario.
Le modifiche apportate dal DL 73/2022 al comma 4-quater del citato art. 7 del DL 357/94 hanno esteso la disposizione agevolativa anche alla conservazione dei registri.

La norma attualmente in vigore stabilisce infatti che la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono considerate, in ogni caso, regolari, in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri risultino aggiornati sui supporti elettronici e siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Sebbene tale versione della disposizione non sia stata ancora oggetto di chiarimenti ufficiali, l’attuale testo della norma supera la posizione restrittiva della prassi, atteso che – come espressamente indica la norma – la regolarità dei registri contabili elettronici interessa non più solo la tenuta, ma anche la conservazione dei medesimi.

A seguito dell’intervento, quindi, sarebbe sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico (ad esempio in formato pdf) e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Sotto il profilo dell’assolvimento dell’imposta di bollo per il libro giornale e degli inventari conservati in pdf, si ritiene possibile procedere con il versamento mediante F24 (codice tributo “2501”) ogni 2.500 registrazioni ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 primo periodo del DM 17 giugno 2014, anziché con F23; ciò si evince dalla risposta a interpello n. 346/2021 nella quale l’Agenzia aveva indicato l’applicabilità del citato decreto nell’ipotesi in cui una società, avvalendosi della “deroga dell’obbligo di stampa” per i registri contabili, intendeva effettuare “una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file «pdf»)” senza poi conservarli in digitale. In questa ipotesi, il versamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno deve avvenire in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.

L’omesso assolvimento dell’imposta di bollo costituisce una violazione di per sé sanzionabile (art. 25 del DPR 642/72), ma – si ritiene – non tale da sottrarre validità alle scritture contabili nel loro complesso; per considerare la contabilità inesistente o complessivamente inattendibile, infatti, sono richieste dagli artt. 39 comma 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72 irregolarità gravi, numerose e ripetute tali da “rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica”.
 

(MF/ms)