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Vendite intra-Ue con Iva se l’acquirente non è iscritto al Vies

Dall’1 luglio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole Iva per il commercio elettronico, che riformano in modo significativo la disciplina applicabile alle vendite a distanza intra-Ue di beni.

Tra le novità di maggiore rilievo vi è la previsione, in luogo delle precedenti soglie di riferimento nazionali, di una soglia unica unionale pari a 10.000 euro oltre la quale tali vendite sono considerate rilevanti nello Stato di destinazione dei beni. La soglia in parola, da verificare su base annuale (nell’anno precedente e in quello in corso), tiene conto di tutte le vendite a distanza intracomunitarie effettuate dal fornitore, oltre che delle prestazioni di servizi Tte rese a privati in altri Stati membri (art. 59-quater della direttiva 2006/112/Ce).
Occorre rilevare che, sebbene le misure descritte riguardino principalmente i soggetti passivi Iva che effettuano vendite intra-Ue B2C, in talune ipotesi potrebbero incidere anche sull’operatività dei soggetti che di regola effettuano vendite intra-Ue B2B.
Si pensi a un’impresa italiana che, normalmente, effettua cessioni intracomunitarie di beni (B2B), curandone il trasporto direttamente o indirettamente, per le quali emette fattura non imponibile ex art. 41 comma 1 lett. a) del DL 331/93. L’imposta è applicata nello Stato membro di destinazione dall’acquirente mediante il meccanismo del reverse charge.

La medesima impresa potrebbe ricevere eccezionalmente ordini di acquisto (anche per importi elevati) da parte di soggetti passivi in altri Stati membri che, operando quasi sempre localmente, non hanno provveduto ad iscriversi al Vies. In tal caso, il regime di non imponibilità Iva non può ritenersi applicabile e l’operazione dovrebbe essere riqualificata come vendita a distanza intra-Ue rilevante nello Stato di destinazione dei beni.

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2020, la direttiva 2018/1910/Ue (attualmente in corso di recepimento da parte dell’Italia) individua l’iscrizione al Vies come condizione sostanziale per l’applicazione del regime di non imponibilità Iva sugli scambi intracomunitari (art. 138 della direttiva 2006/112/Ce). In assenza di tale requisito, perciò, l’operazione non può qualificarsi come cessione intra-Ue non imponibile.
Quanto all’acquirente, egli, pur essendo in possesso di una partita Iva attiva e pur operando nell’ambito dell’attività economica, dovrebbe essere equiparato, per la stessa operazione, a un “privato consumatore”, con conseguente indetraibilità dell’imposta sull’acquisto. Ai sensi dell’art. 18 del Reg. Ue 282/2011, il fornitore che abbia ricevuto comunicazione del numero di identificazione IVA dal destinatario stabilito nell’Ue può considerare quest’ultimo come soggetto passivo (salvo che disponga di informazioni contrarie), soltanto qualora abbia ottenuto conferma mediante il sistema VIES della validità del numero identificativo.

Tornando al caso in esame, dunque, la cessione dei beni da parte dell’impresa italiana nei confronti del soggetto Ue non iscritto al Vies potrebbe essere ricondotta tra le vendite a distanza intracomunitarie di beni, così come definite dall’art. 14 della direttiva 2006/112/Ce (art. 38-bis del DL 331/93). In particolare, affinché possa configurarsi una vendita a distanza intra-Ue occorre che:

  • i beni siano spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo a privati o soggetti equiparati;
  • il trasporto sia curato dal fornitore (anche indirettamente) o da terzi per suo conto;
  • i beni ceduti siano diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto;
Tali operazioni, come accennato, sono soggette ad Iva:
  • nello Stato di partenza dei beni, se il fornitore non ha superato la soglia annua di riferimento;
  • nello Stato di destinazione, se il fornitore ha superato la suddetta soglia.
In base alla disciplina vigente fino al 30 giugno 2021, però, un’impresa che effettuava sporadicamente operazioni B2C nell’Ue difficilmente poteva trovarsi a superare le soglie nazionali fissate dagli altri Stati membri (comprese tra 35.000 e 100.000 euro). Pertanto, pur non potendo qualificare la cessione come intracomunitaria, si trovava ad applicare l’aliquota Iva nazionale, senza necessità di assolvere gli obblighi Iva nello Stato di destinazione dei beni.

La previsione della soglia unica e complessiva di 10.000 euro, invece, rende più frequenti rispetto al passato le ipotesi di tassazione delle vendite “a destino”. L’impresa in argomento, pertanto, potrebbe trovarsi facilmente a superare il nuovo limite, con tutti gli oneri che ne conseguono, ossia l’identificazione nello Stato di destinazione dei beni ovvero l’adesione all’Oss.

È tuttavia probabile che, in un contesto nel quale si generano oneri aggiuntivi per il cedente e costi legati all’indetraibilità dell’imposta per il cessionario, quest’ultimo preferisca registrarsi ai fini del Vies.

(MF/am)




Valute estere giugno 2021

 

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di giugno 2021 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 161.2053
Peso Argentino 114,6489
Dollaro Australiano 1,5761
Real Brasiliano 6,0693
Dollaro Canadese 1,4713
Corona Ceca 25.4536
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,7391
Corona Danese 7,4364
Yen Giapponese 132,6314
Rupia Indiana 88,6298
Corona Norvegese 10,1444
Dollaro Neozelandese 1,6944
Zloty Polacco 4,5005
Lira Sterlina 0,85872
Leu Rumeno 4,9238
Rublo Russo 87,4561
Dollaro USA 1,2047
Rand Sud Africa 16,754
Corona Svedese 10,1172
Franco Svizzero 1,094
Dinaro Tunisino 3,3221
Hryvnia Ucraina 32,7993
Forint Ungherese 349.9373
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di giugno sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




ITA si amplia e investe 10 milioni

Il Giornale di Lecco del 12 luglio 2021, servizio sulla nostra associata ITA SpA.




Risultato eccezionale: Api Lecco Sondrio è la prima in Italia per formazione aziendale

Il Giornale di Lecco del 12 luglio 2021, approfondimento sull’attività del nostro servizio formazione.




Fornitore Offresi 2022: aperte le iscrizioni

 

Informiamo le aziende associate che sono aperte le iscrizioni per la 13^ edizione del Salone Internazionale della Subfornitura Meccanica Fornitore Offresi che si terrà dal 17 al 19 febbraio 2022 presso Lariofiere (Como).
Saranno, come sempre, tre giorni di incontri tra gli operatori della filiera meccanica, in cui le imprese partecipanti promuovono le loro competenze e le mettono a disposizione per la realizzazione di processi e prodotti d’eccellenza.
 
I numeri di Fornitore Offresi:
  • oltre 400 imprese di settore altamente specializzate
  • 270 aziende rappresentate italiane ed estere
  • oltre 8.500 visitatori qualificati per incontri business
 
Per partecipare alla prossima edizione è necessario inviare all’indirizzo fornitoreoffresi@lariofiere.com la modulistica di adesione debitamente compilata e sottoscritta che potete scaricare CLICCANDO QUI.

A questo link, invece, è possibile visitare il sito di Fornitore Offresi.

(AM/am)




“Crescita Pil al 5%? Qui la produzione va a ritmi superiori”

La Provincia del 9 luglio 2021, parla Guido Baggioli della nostra associata Mab (Metallurgica Alta Brianza) e consigliere Api. 




Bando Fiere internazionali all’estero, internazionali e nazionali in Italia, regionali in Lombardia

Si informano le aziende associate che la Camera di Commercio di Como-Lecco promuove la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese lariane tramite un bando mirato all’abbattimento dei costi di partecipazione alle fiere del 2021, in particolare internazionali all’estero, internazionali e nazionali in Italia e regionali in Lombardia.

Dotazione
La dotazione finanziaria messa a disposizione è pari a 150.000,00 euro.
 
Beneficiari
Possono partecipare Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) che, dal momento della presentazione della domanda stessa e fino alla liquidazione del beneficio, abbiano sede legale operativa nella circoscrizione territoriale lariana

Caratteristiche dell’agevolazione
Contributo in conto esercizio (erogato con la ritenuta d’acconto del 4%), nella misura del 50% dei costi sostenuti, a netto di IVA, secondo i valori riportati nella tabella che segue:

 

  Investimento minimo Importo contributo massimo
Fiere regionali in Lombardia Euro 2.000,00 euro 2.500,00
Fiere internazionali e nazionali in Italia euro 2.500,00 euro 2.500,00
Fiere internazionali all’estero (Ue ed extra-UE) euro 2.500,00 Euro 5.000,00
 
 

 

Modalità di partecipazione
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 15 luglio 2021 e fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2021. Per le manifestazioni che si svolgono dopo la pubblicazione del presente Bando le domande dovranno essere presentate prima dell’avvio della manifestazione stessa.
 
La procedura di accesso al contributo è esclusivamente telematica attraverso questo sito.
 

Per ulteriori informazioni cliccare qui.

(GF/gf)




Bando Inail “bonifica amianto”: scadenza 15 luglio 2021

Si avvicina la scadenza per il bando Inail dedicato alle aziende che vogliano rimuovere amianto (già segnalato con la circolare Api n.504 del 3 dicembre 2020). 

Entro e non oltre il 15 luglio 2021 le imprese possono accedere alla procedura Inail per la bonifica dell’amianto nei luoghi di lavoro. Si tratta di un’agevolazione a fondo perduto fino a un massimo di 130.000 € (pari al massimo al 65% delle spese ammissibili).Per i progetti di rimozione di mca (materiale contenente amianto) da coperture e componenti edilizie, la spesa ammissibile si calcola però sulla base della superficie da bonificare.

Possono presentare domanda le aziende, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, a esclusione delle micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria (alle quali è stato riservato il bando Isi Agricoltura 2019-2020).

Per l’esecuzione dei lavori devono essere incaricate ditte specializzate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – categorie 10A e 10B – in grado di attuare tutti gli accorgimenti necessari a operare in sicurezza e garantire il trasporto e lo smaltimento dell’amianto presso impianti autorizzati.

(SN/bd)
 
 




E’ online il nuovo sito della Formazione Api Lecco Sondrio

Informiamo le aziende associate che il sito della Formazione di Api Lecco Sondrio è online all’indirizzo www.apiformazione.org per offrire un accesso al servizio formazione in maniera semplice e funzionale.

Il nuovo portale è stato progettato, infatti, per rispondere alle vostre esigenze: snellire, velocizzare e rendere più fruibile la consultazione dei corsi, la procedura di iscrizione e il monitoraggio della formazione dei vostri dipendenti. 
 
Le aziende registrate avranno la possibilità di visualizzare:
 

  • i corsi a catalogo direttamente dalla homepage, dalla sezione corsi e dal calendario. I corsi toccano le seguenti aree: qualità, ambiente, sicurezza, gestione aziendale, internazionalizzazione e informatica.
  • le edizioni finanziate tramite l’Area riservata. Questa sezione è dedicata alle aziende che fanno parte dei piani formativi finanziati tramite il Fapi.
 
A tal proposito, ricordiamo alle aziende non aderenti al Fondo che possono manifestare la volontà di iscriversi al Fapi contattando l’Area Formazione.
 
Una volta selezionato il corso di vostro interesse è possibile inviare una “segnalazione di interesse” che funge da preiscrizione e, in seguito, completare l’iscrizione e la relativa modulistica in maniera semplificata e veloce.
 
Come accedere?
Per accedere ai contenuti è necessario effettuare la registrazione al nostro sito inserendo le credenziali ricevute tramite mail.
 
Cosa si può fare?
  1. Consultare l’offerta formativa proposta (corsi a pagamento e finanziati)
  2. Manifestare l’interesse per uno o più corsi
  3. Iscriversi al corso programmato e calendarizzato
  4. Compilare e caricare la modulistica
  5. Visualizzare lo storico aziendale e l’elenco dei dipendenti formati
 
Quest’ultimo elemento rappresenta un salto di qualità notevole perché vi permetterà di avere sempre una panoramica completa delle preiscrizioni, delle iscrizioni e dei dipendenti che hanno completato la formazione.
 
Alleghiamo una breve guida all’utilizzo.
 
Per qualsiasi ulteriore informazione siamo a vostra disposizione: formazione@api.lecco.it, 0341.282822.
(SB/tm)



Decreto Sostegni bis: per le utenze in bassa tensione riduzione oneri fornitura elettrica anche per il mese di luglio 2021

Facciamo seguito alla precedente comunicazione sul tema (n. 186 del 01/04/2021) per informare le aziende associate che, con delibera n. 279/2021/R/eel, l'Arera – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – rende operativa la misura prevista dall'art. 5 del Decreto Sostegni bis di riduzione dei costi di trasporto e gestione del contatore e degli oneri di sistema per le utenze diverse dagli usi domestici alimentate in bassa tensione.

Il provvedimento proroga al mese di luglio 2021 la validità delle disposizioni dell'art. 6 dal Decreto Sostegni (che interessavano il solo periodo aprile/giugno 2021) e dispone che:

  • sia previsto un risparmio delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
  • per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 KW, la spesa effettiva relativa al trasporto e gestione del contatore e agli oneri di sistema non superi quella che si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente a 3 KW.
Il beneficio viene applicato in fattura automaticamente senza necessità di inoltrare alcuna richiesta.

A titolo esemplificativo, per un'utenza altri usi in bassa tensione (tipologia tariffaria BTA6, non energivora) con potenza impegnata pari a 50 KW, la riduzione della spesa per i mesi da aprile a luglio 2021 è attesa nella misura di circa 230 €/mese.
Alle utenze altri usi con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (tipologia tariffaria BTA6) con contatore senza limitatore di potenza (per le quali è prevista l'applicazione, quale potenza impegnata, ai fini tariffari, del valore massimo della potenza prelevata nel mese), viene riconosciuto un rimborso qualora la potenza massima prelevata nel mese sia non superiore a 2,0 kW. Gli eventuali importi a restituzione dovranno essere riconosciuti dalle imprese distributrici alle società di vendita entro e non oltre il 30 settembre 2021 e da queste ultime ai clienti entro e non oltre il 30 novembre 2021.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.

 
(RP/rp)