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Inps: congedo Covid-19 2021 per genitori

L’Inps ha fornito alcune precisazioni sulla fruizione del cosiddetto Congedo 2021 per genitori con figli affetti da Sars Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa, previsto dal Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 (art. 2) e sulla compatibilità dello stesso congedo con altri titoli di assenza o con determinate condizioni inerenti all’altro genitore.

In base alle disposizioni del Decreto Legge, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore (ovvero non negli stessi giorni), può astenersi dal lavoro con diritto, in luogo della retribuzione, ad un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa e con riconoscimento della contribuzione figurativa, nelle seguenti ipotesi:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche
  • infezione da SARS Covid-19 del figlio, risultante da certificazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto
Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso

Il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per poter fruire del congedo per la cura di figli con disabilità grave non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.

Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte con quelli di infezione da Sars Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1º gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica. Potranno essere convertiti anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica.

In questi casi, i lavoratori dipendenti devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’Inps di nuove domande di periodi di Congedo 2021 per genitori, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità del congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione (artt. 32 e 33 del D.lgs. n. 151/2001), nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi UniEmens verso l’Istituto (tramite invio dei flussi di regolarizzazione).

L’Inps precisa le situazioni di incompatibilità con il congedo 2021, che non può essere richiesto quando l’altro genitore convivente:

  • abbia richiesto il congedo 2021 per le stesse giornate
  • stia fruendo del congedo parentale per le stesse giornate e per lo stesso figlio
  • stia fruendo dei riposi giornalieri della madre e del padre (c.d. “allattamento”), negli stessi giorni e per lo stesso figlio
  • sia in aspettativa non retribuita, sospeso dal lavoro o non svolga alcuna attività lavorativa
  • fruisca di strumenti a sostegno del reddito, quali, per esempio, la cassa integrazione guadagni, anche in deroga, l’assegno ordinario, la NASpI, la DIS-COLL, ad eccezione del caso in cui abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto
  • nelle stesse giornate sia in pausa contrattuale in caso di part time o lavoro intermittente
  • nelle stesse giornate lavori in modalità agile
  • negli stessi giorni fruisca del congedo non retribuito per figli conviventi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni (di cui al comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021)
L’Inps inoltre evidenzia le situazioni di compatibilità con il congedo 2021 che può essere richiesto anche quando l’altro genitore convivente:
  • sia in malattia
  • stia godendo del congedo di maternità o paternità per un figlio diverso da quello per cui viene richiesto il congedo 2021
  • stia fruendo delle ferie nelle stesse giornate
  • sia un lavoratore c.d. fragile oppure abbia un’invalidità del 100%, una pensione di inabilità o sia affetto da handicap grave (art 3 comma 3 legge 104/1992)
  • fruisca nelle stesse giornate dei permessi retribuiti di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992, nonchè del prolungamento del congedo parentale e del congedo straordinario, anche per lo stesso figlio
  • fruisca del congedo straordinario (di cui all’art.22 bis del Decreto Legge 137/2020), tuttora in vigore, previsto per i figli iscritti alla classe della scuola secondaria di primo grado situata in zona rossa, per altro figlio non convivente (avuto dallo stesso genitore)
Quanto all’indennizzo dei giorni di congedo, è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del D.lgs. n. 151/2001, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo).
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
L’indennità è erogata secondo le modalità a conguaglio; a tal fine i datori di lavori privati inseriranno nel flusso Uniemens il codice evento MZ2 ed il codice causale avente valenza contributiva S123, utilizzabile per il conguaglio a decorrere dal periodo di competenza aprile 2021.
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La domanda di “Congedo 2021 per genitori” deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
  • tramite il portale web dell’Istituto nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS)
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)
  • tramite gli Istituti di Patronato
E’ prevista la possibilità di convertire, a domanda, gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (artt. 32 e 33 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dal 1º gennaio 2021 e fino al 28 aprile 2021.

Per richiedere tale conversione, il genitore lavoratore dipendente deve presentare domanda di “Congedo 2021 per genitori” avente a oggetto gli stessi periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti nei periodi sopra riportati, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento.
 
 (FV/fv)
 




Inps: chiarimenti sul rinnovo delle integrazioni salariali introdotte dal Decreto Sostegni

L’Inps con la circolare n. 72/2021 riepiloga gli adempimenti previsti per le integrazioni salariali Cig ordinaria, Assegno ordinario e Cig deroga rinnovati con il Decreto Sostegni e chiarisce i dubbi legati alla “scopertura” delle giornate dal 29 al 31 marzo 2021.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno la possibilità di richiedere fino a un massimo di:
  • 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale Covid-19 (artt. 19 e 20 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, esenti da contributo addizionale;
  • 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga Covid-19 (artt. 19, 21, 22 e 22-quater del D.L. 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, esenti da contributo addizionale. Le 28 settimane sono aggiuntive alle 12 settimane già previste dalla Legge di Bilancio 2021, quest’ultime vincolate all’utilizzo entro il 30 giugno 2021.
Data la collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, la decorrenza del 1° aprile 2021 non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla Legge n. 178/2020.
L’Inps, sulla base di parere conforme da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nelle more di conversione in legge del Decreto Sostegni, ha chiarito che il nuovo periodo di trattamenti può essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ovvero da lunedì 29 marzo 2021, e i trattamenti integrativi spettano per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.
Le domande di accesso possono essere presentate all’Inps non oltre la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, utilizzando la causale “COVID 19 – DL 41/21”. L’istituto precisa che anche per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese di aprile 2021, comprese quelle iniziate il 29 marzo 2021, il termine di decadenza per l’invio dell’istanza è il 31 maggio 2021.

Le imprese che alla data del 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (Cigs) possono ulteriormente sospendere il programma di Cigs ed accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.
In questo caso la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21-sospensione Cigs”. Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane a far tempo dal 29 marzo 2021, anche se è già stata presentata istanza di sospensione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decorrenza 1° aprile 2021.

Con riferimento all’assegno ordinario, l’Inps ribadisce la regola secondo la quale l’assegno ordinario per Covid-19 è concesso ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno mai richiesto l’accesso all’assegno ordinario per Covid-19 ai sensi delle normative emergenziali precedenti.
Per coloro i quali, invece, hanno già avuto accesso all’assegno ordinario per Covid-19, si tiene conto del requisito dimensionale posseduto al momento della definizione della prima domanda.
Per le domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, restano esonerati dalla definizione dell’accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti. Per le aziende con dimensioni superiori, resta ferma la previsione della definizione di un accordo sindacale tra l’azienda e le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale da concludersi anche in via telematica.

Tuttavia, al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, l’Inps ha precisato, su conforme avviso del Ministero del Lavoro, che in caso di domande di nuovi periodi di Cig deroga – che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda – proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per Covid-19, non è ritenuta necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda, ferme restando le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano comunque effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni. L’accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di Cig deroga con causale Covid-19.
Riguardo alle aziende plurilocalizzate, l’Inps ricorda che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga Inps”, con riferimento alle singole unità produttive.

I datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
E’ rinnovata sia la modalità di pagamento diretto da parte dell’Inps (compreso l’anticipo del 40%) sia il pagamento a conguaglio della prestazione, anche con riferimento alla Cig deroga e per tutti i periodi decorrenti dal 1° aprile 2021.

Gestione periodo dal 29 al 31 marzo 2021
Data la temporanea assenza di indicazioni prima della pubblicazione della circolare n.72/2021, è’ possibile che alcuni datori di lavoro abbiano già trasmesso la domanda con causale “COVID 19 – DL 41/21” inserendo nella prima settimana di intervento quale “data di effettivo inizio” il 1° aprile 2021.
In questo caso, per poter coprire il periodo dal 29 al 31 marzo 2021, sarà consentito trasmettere una nuova domanda integrativa con la medesima causale per i trattamenti di Cig ordinaria, Assegno ordinario e Cig deroga: la domanda integrativa dovrà riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto dell’istanza originaria.
Solo per le domande integrative di assegno ordinario, la corretta gestione dell’istanza prevede che nel campo “note” deve essere indicato il numero di protocollo della domanda integrata.
Il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato sempre al 31 maggio 2021.

Compilazione flusso Uniemens
Ai fini della corretta gestione relativa alle somme dei trattamenti integrativi anticipati dal datore di lavoro, l’istituto ricorda che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Detti codici potranno essere differenziati per effetto della disponibilità economica stanziata ovvero se la prestazione è finanziata dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) oppure dai fondi previsti dalla legislazione emergenziale.
I codici di conguaglio saranno definiti come segue: per la Cig ordinaria L038 oppure L080; per l’Assegno ordinario L001 oppure L007; per le aziende che sospendono la Cigs per ricorrere alla Cig ordinaria L068; per la Cig deroga G812 oppure G811 per le aziende plurilocalizzate.

(FP/fp)




Dove la ripresa è già realtà. Ultimi mesi, boom di ordini

La Provincia del 10 maggio 2021, Guido Baggioli della Mab, e consigliere Api Lecco Sondrio, parla della ripresa nel suo settore.




Imsa punta su funzionalità e digital

Il Giornale di Lecco 10 maggio 2021, focus sulla nostra azienda associata Imsa di Garlate.




Radio Confapi “Territorio e Impresa”: intervista a Gianmario Invernizzi

Per la rubrica “Territorio e Impresa” su Radio Confapi è stato intervistato Gianmario Invernizzi titolare della nostra associata Spacecannon facente parte del gruppo Nordgas.

Potete ascoltare l’intervista cliccando qui

Ricordiamo che è possibile ascoltare Radio Confapi tramite app, è scaricabile sia con sistema iOS sia con Android. 




Sicurezza sul lavoro, Sabadini: “Il problema è nell’organizzazione”

La Provincia di Lecco del 7 maggio 2021, il presidente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadini parla del tema sicurezza sul lavoro nelle nostre aziende. 




“Salone a settembre non abbiamo ancora deciso, troppi fattori incerti”

La Provincia di Como del 6 maggio 2021, Marialuisa Valnegri titolare della “Corbetta Salvatore” di Molteno parla del Solone del Mobile 2021. 




Autovalutare la propria azienda: quanto è sostenibile?

Lo strumento messo a punto dalla Camera di Commercio per autovalutarsi ha il duplice scopo: di consentire alle aziende di “misurarsi” rispetto a questo tema attualissimo e di capire su quali aspetti le aziende hanno bisogno di essere supportate nel cambiamento.

Si tratta di 25 domande veloci, tempo richiesto da 3 a 5 minuti; un sistema di valutazione che può servire per fare il punto e individuare strategie di miglioramento. Api Lecco Sondrio vi invita a fare il test di autovalutazione per comprendere il posizionamento della propria realtà produttiva in termini di sostenibilità, cogliere i fattori chiave, comprendere e valorizzare le buone pratiche adottate.

L’indagine è rivolta a tutte le attività produttive che operano nel territorio di Como, Lecco e Ticino e quindi permette alla Camera di Commercio di “fotografare” la situazione e individuare adeguate piste di miglioramento sulle quali puntare.
(SN/bd)
 

 




Webinar “Vi. Vi. Fir.”: 11 maggio 2021 ore 10.30

La Camera di Commercio di Como -Lecco, con il supporto del Team di Impresa Lombardia, organizza il webinar gratuito di martedì 11 maggio alle ore 10.30 per conoscere il Vi.Vi.Fir. – il nuovo servizio per la vidimazione virtuale dei formulari rifiuti, l’utilizzo degli strumenti digitali per l’impresa (Firma digitale/CNS, SPID, Libri Digitali, Cassetto digitale) e il Punto Impresa Digitale (PID).
 
Il corso durerà un’ora e mezza e si terrà su piattaforma Zoom.

Per partecipare bisogna iscriversi compilando il form cliccando su questo link

Alleghiamo locandina dell’evento.

(SN/am)
 




Webinar: “Mud 2021: guida alla compilazione e presentazione”

La Camera di Commercio Como-Lecco organizza per lunedì 24 maggio 2021, dalle ore 9.30 alle 12.30, il webinar gratuito “Mud: Modello unico di dichiarazione ambientale – Guida alla compilazione e presentazione 2021”.

Il Mud è il modello attraverso il quale devono essere denunciati obbligatoriamente i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati, nell’anno precedente la dichiarazione. Il webinar intende supportare le imprese produttrici di rifiuti e le imprese trasportatrici o gestori di rifiuti nella compilazione e nella presentazione del Mud 2021.

Programma del webinar:

  • Normativa e soggetti obbligati
  • Modalità di compilazione e presentazione della domanda
  • Mud semplificato
  • Mud dei produttori
  • Mud dei trasportatori e degli intermediari
  • Mud dei gestori
  • Comunicazione imballaggi, veicoli fuori uso, RAEE, materiali
  • Comunicazione rifiuti urbani assimilati e raccolti in convenzione
Relatrice: Manuela Masotti, Ecocerved
 

Il seminario online si svolgerà su piattaforma Zoom.

Per iscriversi cliccare qui compilando il form di partecipazione.

A seguire vi verrà inviato il link per partecipare.

Alleghiamo locandina dell’evento.

 
(SN/am)