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Gestione delle fatture a cavallo d’anno

Con la fine dell’anno, particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle fatture attive e passive, anche per i riflessi che il momento di emissione e di ricezione possiedono rispetto all’esigibilità dell’imposta e al diritto alla detrazione.

Occorre innanzitutto ricordare che l’art. 1 comma 1 del Dpr 100/98 stabilisce che, per le fatture “a cavallo d’anno”, non si applica la regola generale che consente l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In termini fattuali, ciò sta a significare che non può essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2021 (per i mensili, da effettuarsi entro il 17 gennaio 2022), l’imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2021, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2022.

Sul tema, è da rammentare che il momento di effettuazione non coincide necessariamente con la data di l’emissione della fattura, poiché quest’ultima può essere emessa entro “dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72.

La data corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione deve, comunque, essere indicata sul documento, se diversa da quella di emissione (art. 21 comma 2 lett. g-bis) del Dpr 633/72).

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 14/2019, ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti “inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria)” la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. È, pertanto, possibile ammettere che nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della e-fattura, venga riportata la data di effettuazione dell’operazione, che, come detto, non sempre corrisponde con quella di emissione/trasmissione del documento.

Esemplificando, quindi, per una cessione di beni posta in essere il 30 dicembre 2021, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (entro l’11 gennaio 2022). Nel campo “Data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (30 dicembre 2021), mentre la data di emissione sarà quella in cui la fattura viene trasmessa mediante il SdI.

In una circostanza simile a quella appena rappresentata, mentre il fornitore è tenuto a far confluire l’imposta nella liquidazione dell’ultimo periodo del 2021 (l’operazione è infatti effettuata il 30 dicembre), il cessionario o committente, che avrà ricevuto la fattura successivamente al 31 dicembre 2021, non potrà esercitare il diritto alla detrazione nell’ultimo periodo 2021, neppure se procedesse all’annotazione entro il 15 del mese, atteso che l’art. 1 del Dpr 100/98, nel caso di specie, non prevede la “retro-imputazione” dell’imposta.

Il limite previsto per le sole fatture di “fine anno”, diversamente a quanto avviene negli altri mesi, è stato oggetto di critiche sul piano dei principi di equivalenza e neutralità dell’Iva, portando anche alla presentazione di una denuncia alla Commissione europea da parte di ANC e Confimi.

Secondo la denuncia presentata, infatti, la normativa interna di cui all’art. 1 del Dpr 100/98 violerebbe:

  • il principio di equivalenza, per il fatto che il diritto alla detrazione non sarebbe esercitabile uniformemente nel corso dell’anno;
  • il principio di neutralità, giacché una fattura elettronica trasmessa a fine anno e riferita a operazioni per cui il cessionario/committente ha a tutti gli effetti già subito la rivalsa dell’imposta potrebbe risultare recapitata dal Sistema di Interscambio (SdI) solo nell’anno successivo.
Vale la ricezione per gli acquisti in reverse charge

Nel caso di acquisti in reverse charge esterno che richiedano l’integrazione della fattura ricevuta, l’Iva deve essere assolta nelle liquidazioni periodiche riferite al mese di ricezione del documento.

Per effetto dell’art. 47 del Dl 331/93, cui fa rinvio anche l’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, la fattura deve essere annotata nel registro delle fatture emesse “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”.

Solamente dopo l’annotazione dell’imposta “a debito” potrà essere esercitato il diritto alla detrazione.

Come aveva indicato la circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2012, nel caso di reverse charge per servizi ricevuti da soggetti non residenti, “è al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell’Iva) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall’effettuazione del pagamento”.

(MF/ms)




Tabelle Aci: aggiornamento 2022

Sono state pubblicate il 28 dicembre in Gazzetta Ufficiale le tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, relative all’anno 2022.

Le tabelle sono suddivise a seconda della tipologia del veicolo: autoveicoli in produzione – elettrici e ibridi – fuori produzione (a benzina, a benzina-Gpl, a benzina-metano, a gasolio, a Gpl-metano, a metano esclusivo, elettrici e ibridi) e motoveicoli.

Per consultare le tabelle cliccare qui. 

(MF/ms)
 




Utilizzo contanti: nuovi limiti e termini

Dal 1° gennaio è operativo il nuovo limite di 999,99 euro (soglia di 1.000 euro) per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante ex art. 49 comma 1 del Dlgs. 231/2007.

Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. v) del Dlgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Dlgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Peraltro, per un frazionamento a cavallo tra il 2021 e il 2022 relativo ad un’“operazione economicamente unitaria” posta in essere nel 2021, dovrebbero reputarsi legittimi i pagamenti in contanti complessivamente inferiori alla soglia allora vigente seppure superiori a quella attuale. 

Si pensi, ad esempio, al pagamento di 1.700 euro per la consulenza di un professionista in due momenti: 900 euro a fine dicembre 2021 e 800 euro a inizio gennaio 2022. Non altrettanto, invece, appare possibile dire qualora i medesimi due pagamenti dovessero rapidamente susseguirsi nei primi giorni di gennaio 2022.

Al nuovo limite si è pervenuti progressivamente al fine di allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del Dlgs. 231/2007).

La riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante è esclusa per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (attività svolta dai cambiavalute iscritti nell’apposito registro). A decorrere dal 1° gennaio 2022, infatti, per tale attività è stata ripristinata la soglia di 3.000 euro.

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del Dlgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sia pari a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale è ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro (art. 63 comma 1-ter del Dlgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. b) del Dl 124/2019 convertito).

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del Dlgs. 231/2007).

I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i professionisti, che sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del Dlgs. 231/2007.

Appare anche opportuno ricordare che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiori ai limiti non concretizzano automaticamente alcuna violazione, trattandosi di operatività non configurabile come trasferimento tra soggetti diversi (si veda la FAQ Dipartimento del Tesoro 3 ottobre 2017 n. 10).

Peraltro, l’art. 35 comma 1 terzo periodo del Dlgs. 231/2007 stabilisce che il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto ai fini di una eventuale segnalazione alla UIF.

Si tenga presente, infine, che i turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro. I commi da 1 a 2-bis dell’art. 3 Dl 16/2012 convertito, infatti, prevedono una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all’importo di 15.000 euro, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del Dpr 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del Dpr 633/72). La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea (Ue) o allo Spazio economico europeo (See).

(MF/ms)
 




Adempimenti esterometro e intrastat 2022

Con l’inizio del nuovo anno, i soggetti passivi Iva sono chiamati a verificare gli adempimenti da porre in essere e le corrispondenti procedure da implementare a livello aziendale o professionale.

Si evidenzia, in primis, che sono state confermate, per il primo semestre del 2022, le vigenti modalità di presentazione del c.d. “esterometro”, vale a dire l’invio massivo dei dati entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre (ferma la possibilità di emettere fattura elettronica su base facoltativa).

Lo ha previsto l’art. 5 comma 14-ter del Dl 146/2021 (conv. L. 215/2021), rinviando alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 l’obbligo di trasmettere i dati via SdI, nel formato della fattura elettronica.

Inoltre, dal secondo semestre 2022, muteranno i termini dell’adempimento, essendovi l’obbligo di invio dei dati nei termini di emissione delle fatture o dei corrispettivi (per le operazioni attive) ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento del documento o al momento di effettuazione (per le operazioni passive).

Le modifiche descritte, per le operazioni dal 1° luglio, imporranno l’aggiornamento dei sistemi contabili attualmente in uso nonché puntuali verifiche delle procedure gestionali interne, con particolare riferimento agli acquisti da soggetti non stabiliti, dovendo porre attenzione ai più stringenti termini di invio al SdI dei dati relativi all’integrazione delle fatture ricevute o alle autofatture emesse.

Alcune novità significative interesseranno anche i modelli INTRASTAT, alla luce della determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istat) datata 23 dicembre 2021:

  • è abolito l’obbligo di presentazione del modello Intra acquisti (Intra 2-bis e Intra 2-quater) su base trimestrale;
  • per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
  • negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Intra 2-bis) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta; oltre agli ultimi due dati, per i servizi ricevuti (Intra 2-quater) sono aboliti anche quelli relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al paese di pagamento;
  • negli elenchi relativi alle cessioni (Intra 1-bis) è, invece, introdotto il dato relativo al paese di origine delle merci, ai fini statistici.
Le modifiche appena segnalate discendono, in gran parte, dall’applicazione del Regolamento Ue n. 2152/2019.

Un’ulteriore novità per la presentazione dei modelli dipende, invece, dall’applicazione del Dlgs. 192/2021 in tema di “call-off stock”. È introdotta, infatti, la nuova sezione 5 del modello Intra-1 per rilevare i dati relativi all’identità ed al numero di identificazione Iva dei soggetti destinatari di beni inviati sulla base di un accordo di “call-off stock”.

Le nuove modalità di presentazione si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Ne consegue che sono confermate le precedenti modalità di presentazione per i modelli relativi al mese di dicembre 2021 (ovvero all’ultimo trimestre 2021), in scadenza il 25 gennaio 2022.

In tema di modelli Intrastat, si rammenta che sono stati aboliti, con effetto per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2021, gli obblighi di compilazione per le cessioni di beni verso San Marino (Intra 1-bis e Intra 1-ter), anche nel caso in cui il fornitore nazionale emetta fattura in formato cartaceo.

L’obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni con controparti sammarinesi, decorre invece dal 1° luglio 2022 (Dm 21 giugno 2021).

Da ultimo, sempre nell’ottica delle procedure interne da porre in essere per il 2022, si rammenta che, secondo il provv. Agenzia delle Entrate n. 183994/2021, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, è prevista la predisposizione della dichiarazione Iva annuale. La bozza risulterebbe disponibile per la visualizzazione, modifica o integrazione a partire dal 10 febbraio 2023.

È, invece, già possibile visionare e integrare le bozze dei registri Iva delle fatture e degli acquisti (artt. 23 e 25 del Dpr 633/72) nonché delle liquidazioni periodiche dell’Iva, per tutte le operazioni successive al 1° luglio 2021.

Il programma è, però, limitato ai soli soggetti passivi Iva con liquidazioni periodiche su base trimestrale.

Resta da definire se e con quali modalità sarà implementata la fatturazione elettronica per i soggetti in regime di vantaggio e forfetari, dopo il riconoscimento della misura di deroga con decisione Ue n. 2251/2021.

Ulteriori elementi di cui tenere conto riguardano alcuni servizi in scadenza e le altre novità relative alla e-fattura.

(MF/ms)
 




Bonus “Ricerca e sviluppo” prorogato fino al 2031

L’art. 1, comma 45, della legge di bilancio 2022 proroga, con alcune modifiche in merito alla misura agevolativa, il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all’art. 1 commi da 198 a 206 della L. 160/2019, ferma restando la disciplina di base dell’agevolazione.

Se per il 2022 vengono mantenuti la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione previgente, la proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati a seconda della tipologia di investimenti.

In particolare, il credito per attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto in misura pari al 20% dei costi (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti), con un limite massimo di 4 milioni di euro, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, mentre dal periodo d’imposta successivo (2023, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni.

Per espressa disposizione normativa, il limite massimo del credito d’imposta deve sempre essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il credito per attività di innovazione tecnologica è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, mentre dal periodo d’imposta successivo (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 in misura pari al 5%, nel limite massimo di 2 milioni.

Analoghe misure e periodi di applicazione sono previsti per il credito d’imposta per design e ideazione estetica. Pertanto, il credito per attività di design e ideazione estetica è riconosciuto fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, mentre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (nuovo comma 203-quater dell’art. 1 della L. 160/2019).

Quanto al credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, il credito d’imposta spetta:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15%, con un limite massimo di 2 milioni;
  • per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (quindi 2023, per i soggetti “solari”), in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni (nuovo comma 203-quinquies dell’art. 1 della L. 160/2019);
  • dal periodo d’imposta successivo (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni (nuovo comma 203-sexies dell’art. 1 della L. 160/2019).
La tabella di seguito riepiloga le misure dell’agevolazione dal 2022 al 2031.
 
Crediti d’imposta 2022 2023 2024 2025 Dal 2026 al 2031
Ricerca e sviluppo 20%, max 4 milioni 10%, max 5 milioni 10%, max 5 milioni 10%, max 5 milioni 10%, max 5 milioni
Innovazione tecnologica 10%, max 2 milioni 10%, max 2 milioni 5%, max 2 milioni 5%, max 2 milioni
Design e ideazione estetica 10%, max 2 milioni 10%, max 2 milioni 5%, max 2 milioni 5%, max 2 milioni
Innovazione tecnologica 4.0
e green
15%, max 2 milioni 10%, max 4 milioni 5%, max 4 milioni 5%, max 4 milioni
 
(MF/ms)



Ccnl Unionmeccanica: erogazione welfare 2022

Si informano le aziende associate del comparto metalmeccanico che il recente accordo di rinnovo del Ccnl Unionmeccanica Confapi, sottoscritto in data 26 maggio 2021, prevede che entro la fine del mese di febbraio le aziende dovranno mettere a disposizione dei propri lavoratori un’offerta di beni e servizi welfare del valore di € 200,00 (euro duecento/00).

Si ricorda che hanno diritto a quanto sopra i lavoratori superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato al superamento di 3 mesi di anzianità aziendale nel corso dell’anno solare.
A tal proposito segnaliamo che Api Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare: nella fattispecie si tratta di una piattaforma telematica che consente all’azienda di adempiere agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva massimizzando la libertà di scelta di ogni singolo dipendente.
La medesima piattaforma sarà in grado di gestire anche specifici piani di welfare aziendale, così che le aziende possano liberamente attivare delle politiche incentivanti per i propri dipendenti beneficiando di tutti gli ingenti vantaggi fiscali disponibili.

Per maggiori informazioni in merito alle attività legate al servizio welfare è possibile compilare il modulo richiesta servizio piattaforma oppure contattare l’Area Relazioni Industriali e Welfare.

(FV/fv)




Centro Studi: prima indagine congiunturale 2022

Come avevamo anticipato a inizio novembre quest’anno Api Lecco Sondrio inizia una nuova attività, ovvero quella del Centro Studi, che nasce in collaborazione con Confapindustria Lombardia.

Nel corso dell’anno abbiamo in programma quattro indagini congiunturali e altrettante su focus dedicati a determinati argomenti di attualità.

Inviamo sotto il link per accedere al questionario online sulla prima indagine congiunturale, dedicata all’anno che si è appena concluso, che vi preghiamo di compilare entro martedì 18 gennaio 2022.

Le domande che seguono intendono indagare la dinamica dei principali indicatori congiunturali per la Tua attività: il questionario proposto, semplificato al fine di ottimizzarne i tempi di compilazione, è naturalmente anonimo e si può accedere anche da smartphone.

L’indagine congiunturale, da sempre volta a leggere nei numeri i successi e le difficoltà delle imprese associate, si presenta più corposa nella rilevazione di fine anno: rileva a consuntivo le dimensioni di rilievo della gestione trascorsa, ed intende misurare con brevissime domande, la vostra visione sul prossimo futuro.

 

PER COMPILARE IL QUESTIONARIO CLICCARE QUI

 
Ringraziamo anticipatamente per il tempo dedicato e sottolineiamo l’importanza della vostra compilazione.

(AM/am)
 




Note di variazione: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Per effetto dell’art. 26 del Dpr 633/1972, la variazione in diminuzione:

  1. può essere operata solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata;
  2. è limitata a specifiche situazioni;
  3. dev’essere operata entro precisi limiti temporali che, nel caso di errori e/o accordo delle parti, sono fissati in un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.

Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 17 dicembre 2021, n. 832.

Le note di credito (cioè le note di variazione in diminuzione dell’imponibile o dell’Iva), diversamente dalle note di debito, sono facoltative e possono essere emesse senza limiti temporali, invece, in caso di:

  • dichiarazione di nullità, annullamento, o rescissione del contratto;
  • risoluzione, recesso, revoca del contratto;
  • obbligo derivante da precise disposizioni di legge (ad esempio, ritiro dal mercato di un prodotto difettoso);
  • successiva applicazione di sconti o abbuoni, se previsti nel contratto originario;
  • mancato pagamento parziale ovvero totale del credito a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose;
  • errori nella fatturazione quali, ad esempio:
    a. erroneo assoggettamento di operazioni ad Iva con aliquota ordinaria anziché agevolata (del 4 oppure del 10 per cento);

b. erroneo assoggettamento ad Iva di un’operazione esclusa; – concessione di sconti oppure di abbuoni non previsti contrattualmente (Risoluzione 29 marzo 1991, n. 561299).

Con la circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, fu affermato che, per quanto concerne le note di variazione in diminuzione, la nuova disciplina, contenuta nel Dl. 24 aprile 2017, n. 50, si applica alle note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017, sempreché i relativi presupposti si siano verificati a decorrere dalla medesima data.

(MF/ms)
 




Bando “Isi – Inail” 2022: contributi per la sicurezza

E’ appena uscito in dicembre 2021 il bando Isi per investimenti in sicurezza ed è consultabile sul sito Inail.

La compilazione della domanda è fissata dal 26 febbraio al 7 marzo 2022.

Il bando Inail 2022 (denominato in realtà bando Inail 2021 ma con effetti nel 2022) consente alle aziende di ottenere un contributo a fondo perduto del 65% fino a 130.000 euro per investimenti aziendali quali presse, centri di lavoro, robot, muletti, che contribuiscano a migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori.

Asse 1 Isi Generalista: 112,2 milioni di euro, suddivisi in 107,2 milioni per progetti di investimento (asse 1.1) e cinque milioni per progetti di adozione di Mog Modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2).

Asse 2 Isi Tematica: 40 milioni di euro per sostenere la realizzazione di progetti per la riduzione del rischio da Mmc Movimentazione manuale dei carichi.

Asse 3 Isi Amianto: 74 milioni di euro, per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Asse 4 Isi Micro e Piccole Imprese: 10 milioni di euro per progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali (codice Ateco E38) e in quello del risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (codice Ateco E39).

Asse 5 Isi Agricoltura: 37,5 milioni di euro, 20 dei quali finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, suddivisi in 27,5 milioni per la generalità delle imprese agricole (asse 5.1) e 10 milioni per i giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria (asse 5.2).

Rispetto ai bandi Isi precedenti, una delle novità principali è rappresentata dall’introduzione di tre nuove tipologie di progetti di investimento finanziabili con l’asse 1.1, che riguardano la riduzione del rischio incendio, mediante l’adozione di sistemi di prevenzione e/o protezione, la riduzione del rischio infortunistico, attraverso l’acquisto e l’installazione di dispositivi di protezione per il rilevamento automatico delle persone e di barriere per protezione da macchine fisse e semoventi, e la riduzione del rischio radon, grazie alla realizzazione di opere edili e di sistemi di ventilazione per piani terra, seminterrati e interrati nei quali sia presente questo gas.

Api Lecco Sondrio è a disposizione per supportarvi qualora necessario e manderà comunicazioni di maggiore dettaglio nell’anno nuovo.

 
(SN/bd)
 
 




Consorzio Adda Energia: rincari energia e gas. Rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo l’allarme lanciato dal nostro Consorzio Adda Energia riguardo all’aumento dei prezzi di energia e gas per le imprese. 

La Provincia (in allegato): Il caro bollette: “Tante aziende si fermeranno”

Lecconotizie: “Per le aziende da gennaio aumenti di energia elettrica e gas fino al 75%”
 
Lecco Today: Aumenti energia elettrica e gas: “Situazione drammatica a inizio 2022. Rischio stop per le aziende”
 
Lecco FM: Gas ed energia alle stelle, bollette quasi raddoppiate
 
Tele Unica:  Rincari gas e luce, imprese in allarme
 
Prima Lecco: Aumenti costo energia: situazione drammatica, aziende a rischio stop
 
Il Giorno Lecco: Stangata sotto l’albero “Imprese a rischio”