Radio Confapi: intervista a Enrico Vavassori 1
Radio Confapi intervista a Enrico Vavassori, presidente Api Lecco Sondrio.
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Radio Confapi intervista a Enrico Vavassori, presidente Api Lecco Sondrio.
Le informazioni complete del bando si trovano sulla pagina del sito Unioncamere.
L’ obiettivo è quello di supportare le attività storiche e di tradizione iscritte nell’elenco regionale per sostenere e cofinanziare interventi finalizzati a: restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica; sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi; maggiore attrattività dei centri urbani e dei luoghi storici del commercio, valorizzazione di vie storiche e itinerari turistici e commerciali; passaggio generazionale e trasmissione di impresa.
Chi può partecipare
Micro, piccole e medie imprese lombarde iscritte nell’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione, commercianti o artigiani.
Spese ammissibili
Investimento minimo: 5.000 euro – Contributo massimo: 30.000 euro
a). allestimenti, attrezzature, arredi funzionali alla riqualificazione dell’unità locale
b). interventi innovativi di efficientamento energetico (coibentazione, sostituzione di serramenti, climatizzazione e riscaldamento, mediante l’utilizzo di materiali, prodotti e tecnologie innovative)
c). realizzazione o rifacimento di impianti (elettrico, termico, idrico, di sicurezza, di domotica, di robotica…)
d). opere murarie e assimilate, funzionali a interventi di riqualificazione, restauro e conservazione
e). acquisto di software (licenze per programmi e piattaforme e-commerce…)
f). installazione di connettività dedicata
g). interventi di restauro e/o conservazione di decori, di arredi mobili storici e/o di pregio, di insegne storiche e/o di pregio, di vetrine di pregio per il fronte stradale, di attrezzi, utensili e macchinari di particolare pregio e/o riferiti a tecniche di produzione tradizionali
h). acquisto di soluzioni e sistemi digitali per l’organizzazione del back-end
i). acquisto di soluzioni e sistemi digitali a supporto dell’omnicanalità e per lo sviluppo di servizi di front-end e customer experience nel punto vendita
j). acquisto di tecnologie e/o soluzioni digitali per l’integrazione tra saper fare tradizionale e innovazione dei processi produttivi
k). acquisto e messa in opera, nelle unità locali di svolgimento dell’attività, di allestimenti relativi a progetti finalizzati ad accrescere l’attrattività dei centri urbani e degli addensamenti dei luoghi storici del commercio
Modalità e scadenza
Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale sul sito http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 10:00 del 15 dicembre 2021 alle ore 16:00 del 28 febbraio 2022.
(SN/am)
Per maggiori informazioni cliccare qui.
L’azione mira in particolare ad aiutare le PMI europee a sfruttare le loro risorse di proprietà intellettuale PI fornendo un sostegno finanziario. L’intento perseguito è evitare che le PMI che potrebbero trovarsi in una situazione di crisi economica siano tentate di tagliare i costi relativi al proprio patrimonio di PI e/o alla sua protezione. Visti i costi elevati dei brevetti e le limitate risorse finanziarie delle PMI, l’azione mira altresì a fornire un sostegno finanziario che consenta alle PMI di coprire determinati costi dei brevetti.
Chi può partecipare
Il fondo per le PMI è destinato direttamente alle piccole e medie imprese con sede nei 27 Stati membri dell’Unione Europea.
Spese ammissibili
Quelli elencati di seguito, fino a € 1.500:
Modalità e scadenza
Le domande possono essere presentate fino al 16 dicembre 2022.
All’attenzione del titolare dell’attività
e/o della figura incaricata di seguire i temi ambientali,
con l’obiettivo di supportare le piccole imprese negli adempimenti relativi alla corretta gestione delle risorse ambientali, invitiamo a rispondere online alle poche domande del link sotto dedicato al tema “acqua”.
L’obiettivo del questionario è valutare se e come impostare un incontro di approfondimento fra gli associati efficace sul tema, avvalendosi della competenza di figure esperte.
Per evitare di trovarsi in difficoltà quando le procedure ambientali sono già in corso, visto che le norme hanno una certa complessità non sempre conosciuta, Api intende organizzare brevi approfondimenti mirati a coloro che ne segnalassero il bisogno o l’interesse.
Si chiede di rispondere alle domande entro venerdì 4 febbraio 2022, così da organizzare eventualmente un seminario o webinar nel mese di febbraio.
Per compilare il questionario “Ambiente e pmi: acqua”: CLICCARE QUI
(SN/am)
clicca qui) entro il 31 gennaio 2022: il documento deve riportare il dettaglio della forza lavoro con la situazione consolidata al 31 dicembre 2021.
La novità riguarda la modifica delle sanzioni con decorrenza 1° gennaio 2022, ovvero il decreto ministeriale 194/2021 punisce l’omessa o tardiva trasmissione con una sanzione amministrativa subisce un incremento: dai precedenti 635,11 si passa a 702,43 euro e la maggiorazione per ogni giorno di ulteriore ritardo passa da 30,76 a 34,02 euro.
(RP/rp)Energia: misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
Questi i principali interventi di interesse:
Per il punto 1) si attendono solo le delibere attuative dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, a seguito delle quali automaticamente i venditori saranno tenuti ad attuare l’annullamento dell’addebito degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022.
Per il punto 2), nel testo del Decreto si precisa che “l’Agenzia delle entrate controlla la spettanza e la corretta fruizione del credito d’imposta, secondo le vigenti disposizioni”. Sarà nostra cura aggiornarvi non appena saranno rese note le procedure attuative.
In allegato l’estratto del Decreto con le norme di cui sopra.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
Allo stato attuale, infatti, né il Dl 146/2021 (c.d. Dl “Fisco-lavoro”), né la L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e nemmeno il Dl 228/2021 (c.d. Dl “Milleproroghe”) o, a quanto ci consta, la bozza del Dl “Sostegni-ter” hanno previsto la proroga del raddoppio a 516,46 euro della suddetta soglia di non imponibilità, così incrementata limitatamente al 2020 e 2021.
A norma dell’art. 51 comma 1 del Tuir, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”).
I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.
L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del Tuir stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.
L’art. 112 del Dl 104/2020 (c.d. Dl “Agosto”) era intervenuto su tale disposizione, prevedendo che, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir fosse elevato a 516,46 euro.
Successivamente, l’art. 6-quinquies del Dl 41/2021 (c.d. Dl “Sostegni”), introdotto in sede di conversione in legge, è intervenuto sull’art. 112 comma 1 del Dl 104/2020, sostituendo le parole “Limitatamente al periodo d’imposta 2020” con le parole “Limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021”.
Sulla base delle citate disposizioni, il raddoppio della soglia di non imponibilità riguarda quindi solo il 2020 e il 2021, tornando dal 2022 alla misura “originaria” di 258,23 euro.
Tanto premesso, si ricorda che nell’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta, il valore dei beni e servizi in questione superi la soglia di esenzione di 258,23 euro, concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente l’intero importo riconosciuto e non l’eccedenza (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 59/2008, § 16).
Ad esempio, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel periodo d’imposta 2022 sia pari a 400 euro, l’importo che concorre a formare il reddito è pari a 400 euro (e non a 141,77 euro, differenza tra 400 euro e soglia di esenzione di 258,23 euro).
Si evidenzia che la suddetta soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, essendo invece escluse quelle in denaro (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.1).
In relazione alla soglia di esenzione, è stato altresì chiarito che (C.M. n. 326/97, § 2.3.1):
Non rientra, invece, nell’ambito della soglia di esenzione l’importo dei buoni pasto che eccede il limite previsto dall’art. 51 comma 2 lett. c) del Tuir (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).
(MF/ms)
Le nuove modalità di presentazione si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell’anno 2022.
Sono confermate le precedenti modalità per gli elenchi riferiti al quarto trimestre 2021 o al mese di dicembre 2021, da presentare entro il 25 gennaio 2022.
La presentazione dei modelli Intrastat relativi alle vendite ha, oltretutto, assunto valore costitutivo ai fini del regime di non imponibilità Iva delle cessioni intracomunitarie, ai sensi dell’art. 41 comma 2-ter del Dl 331/93, fermi gli altri requisiti che qualificano le suddette cessioni.
Riepilogando le principali modifiche applicabili agli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, si evidenzia che, per le cessioni di beni (modello Intra-1 bis):
Nel modello, sono fornite le informazioni relative all’identità e al numero di identificazione Iva del soggetto destinatario dei beni trasferiti in un altro Stato membro sulla base di un accordo di “call-off stock”.
La compilazione dell’elenco Intra-1 sexies diviene, così, un adempimento che si aggiunge alla tenuta del registro di cui all’art. 50 comma 5-bis del Dl 331/93, ove riportare l’identità e il numero di partita Iva del soggetto passivo destinatario dei beni.
La tenuta del registro è, infatti, una delle nuove condizioni per il regime di “call-off stock” ai sensi del richiamato art. 41-bis del Dl 331/93.
Per gli acquisti di beni (modello Intra-2 bis), è confermata l’abolizione della presentazione su base trimestrale.
Per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per gli acquisti effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti), rispetto alla precedente soglia di 200.000 euro.
Inoltre, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Intra-2 bis) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta.
Come già rilevato per le cessioni, anche per gli acquisti di beni:
Non è più prevista l’indicazione dei dati relativi al codice Iva del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo, nonché al Paese di pagamento.
Resta possibile riepilogare, sommando i relativi importi, tutti i servizi ricevuti che presentano medesime caratteristiche, vale a dire il caso in cui siano uguali lo Stato della controparte, il codice del servizio, nonché il numero e la data della fattura (se forniti).
Abolito l’obbligo per le cessioni a San Marino
In via più generale, si rammenta che, per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2021, è venuto meno l’obbligo di indicare nei modelli i dati riferiti alle cessioni di beni verso San Marino anche laddove l’operazione sia certificata con fattura in formato cartaceo. Lo ha precisato un avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli datato 16 dicembre 2021.
Il Dm 21 giugno 2021, infatti, nel disciplinare gli scambi tra i due Paesi, ha abrogato il precedente Dm 24 dicembre 1993, con effetti dal 1° ottobre 2021, abolendo di conseguenza l’obbligo di compilazione degli elenchi relativi alle vendite (Intra-1 bis e Intra-1 ter), per la sola parte fiscale, in riferimento alle cessioni di beni non imponibili dall’Italia a San Marino.
(MF/ms)
Tale dichiarazione va resa, si ricorda, per dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del Dpr 445/2000, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
Pertanto, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta dal 1° al 31 ottobre 2021 (o quelli che hanno presentato tale comunicazione nel mese di marzo 2021, essendo state considerate comunque valide) devono “confermare” la prenotazione per gli investimenti indicati in tale documento.
Il periodo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2021 è stato posticipato dal comunicato Dipartimento informazione editoria del 22 dicembre 2021, che ha fissato la finestra temporale per la presentazione dal 10 gennaio 2022 al 10 febbraio 2022 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2022 come previsto a regime), a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma telematica.
C’è quindi tempo fino al 10 febbraio 2022 per presentare tale dichiarazione sostitutiva.
Il modello di dichiarazione sostitutiva, redatto secondo le specifiche istruzioni, deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
La dichiarazione può essere presentata: direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario; tramite gli intermediari abilitati indicati nell’art. 3 comma 3 del Dpr n. 322/98 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
La dichiarazione sostitutiva si considera presentata nel giorno in cui i servizi telematici ricevono i dati. La prova della presentazione è data dall’attestazione rilasciata dai servizi telematici.
In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati sopra indicati (intermediari abilitati e società del gruppo), questi ultimi devono consegnare al contribuente, all’atto della ricezione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva, l’impegno a presentarla in via telematica. La data dell’impegno, la sottoscrizione del soggetto incaricato e l’indicazione del suo codice fiscale vanno riportati nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.
Il soggetto incaricato è tenuto, altresì, a conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento d’identità dello stesso, e a consegnare al richiedente una copia della dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Concessione nei limiti delle risorse e del regime de minimis
L’agevolazione è concessa, a ciascun soggetto, nel rispetto del limite delle risorse stanziate.
Nello specifico, il credito d’imposta è concesso entro il limite massimo di 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In particolare, il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme recate dal regolamento di cui al DPCM 16 maggio 2018 n. 90.
Pertanto, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si dovrà procedere alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.
L’agevolazione è comunque concessa nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
(MF/ms)
Il termine ultimo di presentazione è fissato per il giorno 2 maggio 2022; tuttavia coloro che vogliono evitare di presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relativa al quarto trimestre 2021, possono farlo trasmettendo la dichiarazione annuale entro il 28 febbraio compilando il quadro VP, nel quale comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.
Il quadro VP non può pertanto essere compilato se la dichiarazione è presentata oltre il termine evidenziato.
Di conseguenza se il contribuente intende inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:
Anche la dichiarazione Iva eventualmente presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini sopra indicati (entro il 1° agosto 2022, in quanto il 31 luglio cade di sabato) si considera valida, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (sanzione amministrativa di euro 250, riducibile per effetto di ravvedimento operoso ad euro 25).
La dichiarazione presentata dopo 90 giorni si considera omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta che risulta dovuta.
Ulteriore adempimento legato alla dichiarazione Iva 2022 è il versamento dell’Iva da essa risultante, che deve essere effettuato tramite modello F24 entro il 16 marzo 2022, ovvero entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese/frazione di mese successivo al 16 marzo.
Alla data prescelta, i contribuenti possono inoltre effettuare il versamento in unica soluzione ovvero rateizzare quanto dovuto in rate di pari importo che devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre: la rateizzazione può pertanto concretizzarsi in un minimo di 2 rate fino ad un massimo di 9 rate.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via.
In pratica il contribuente può effettuare il versamento dell’Iva annuale:
Per la definizione delle scadenze del modello Redditi cui è necessario fare riferimento per il possibile versamento dell’Iva annuale si deve distinguere tra persone fisiche/società di persone e società di capitali.
Mentre per le persone fisiche e le società di persone il termine è fisso (30 giugno/30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), per i soggetti Ires l’individuazione del termine entro cui effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute dipende dalla data di chiusura dell’esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.
Infatti, se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Se, invece, il bilancio non viene approvato nei termini ordinari, e quindi è possibile la proroga per la sua approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Va da ultimo evidenziato che, nel caso in cui il bilancio non venga approvato, bisogna distinguere le diverse situazioni che si possono venire a creare: se l’approvazione doveva avvenire nei termini ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se l’approvazione poteva invece avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento va fatto entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
(MF/ms)