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Il reverse charge nelle cessioni dei tablet: informazioni pratiche

Il meccanismo del reverse charge riguarda i prodotti identificati dal codice di Nomenclatura Combinata 8471 30 00 (“Tablet PC”).

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con circ. 21/E/2016, per individuare i prodotti per i quali si applica il reverse charge, non deve farsi riferimento alla denominazione “commerciale” degli stessi, bensì alla circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale e con le stesse caratteristiche tecniche.

In ragione del fatto che le disposizioni in materia di Iva nazionali e comunitarie non prevedono una definizione di “Tablet PC”, può essere utile richiamare la descrizione utilizzata a livello commerciale per detti prodotti.

Si considera, generalmente, come “Tablet PC” un “computer portatile, dotato di tutta la connettività e di tutte le funzionalità che ci si aspetta da un normale PC dotato di sistema operativo”.

Oltre a queste funzionalità normali, “un Tablet PC può essere utilizzato con le dita o con una penna grazie alla presenza di un digitalizzatore integrato nello schermo”. Per cui, di fatto, “un Tablet PC è un normale PC portatile in grado di essere utilizzato in più situazioni e in più posti rispetto ad un normale PC portatile”.
 
Ambito applicativo

Il reverse charge per le cessioni di tablet PC si applica per le sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede quella del commercio al dettaglio dei prodotti.

Detta limitazione è giustificata dalla frequenza delle operazioni che caratterizza l’attività di commercio al dettaglio, tale da rendere particolarmente onerosa l’applicazione dell’inversione contabile.

L’esclusione dal reverse charge riguarda (ris. 36/E/2011, richiamata dalla circ. 21/E/2016):

  • le cessioni effettuate dai soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’art. 22 del Dpr 633/72, eseguite in “locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”, i cui cessionari sono, di regola, utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi;
  • le cessioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 22 del Dpr 633/72, purché eseguano le operazioni direttamente nei confronti di cessionari-consumatori finali.
Con la risposta all’interpello 894/E/2021 (in allegato alla presente) è stato invece confermato da parte dell’Agenzia delle Entrate che l’operazione rientra in regime di reverse charge se è effettuata nei confronti di cessionari soggetti passivi Iva ancorchè utilizzatori finali, inoltre non sussiste l’obbligo da parte del cedente di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo Iva (risposta a interpello 894/E/2021 che si allega alla presente).

Il reverse charge non è applicabile alle cessioni di beni diversi da quelli espressamente individuati dalla disposizione, come nel caso degli adattatori e dei cavi di rete (risposta a interpello 643/E/2021).
 
Soggetti non residenti

Nel caso di cessioni di tablet a soggetti non residenti, il cessionario è tenuto ad assolvere l’Iva mediante reverse charge anche se privo di stabile organizzazione in Italia.

In assenza di S.O. nel territorio dello Stato, il cessionario non residente dovrà, dunque, identificarsi ai fini Iva in Italia (ris. 28/E/2012, risposta a interpello 643/E/2021).

In sostanza, la formulazione “soggetto passivo d’imposta nel territorio dello stato” di cui all’art. 17 co. 5 del Dpr 633/72 (cui l’art. 17 co. 6 fa rinvio) si intende riferito alla generalità dei soggetti passivi (intesi come operatori economici), a prescindere dalla circostanza che siano stabiliti nel territorio dello Stato ovvero che siano ivi identificati ai fini Iva.
 
Beni usati

Il meccanismo del reverse charge è applicabile anche alle cessioni di tablet usati, sempreché non sussistano i presupposti per avvalersi del regime del margine di cui all’art. 36 del Dl 41/95.
 
Adempimenti

Sotto il profilo operativo, in caso di applicazione del reverse charge alle cessioni di tablet, il cedente è tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta, con l’annotazione che trattasi di operazione soggetta all’inversione contabile, e con l’indicazione della norma di riferimento (art. 17 co. 6 lett. c) del Dpr 633/72).

Il cessionario è invece tenuto ad integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e ad annotarla:

  • nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento della fattura, con riferimento al relativo mese;
  • nel registro degli acquisti, entro gli ordinari termini per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva.
(MF/ms)



Pnrr: ricerca di aree industriali dismesse per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili

Il Ministero della Transizione Ecologica MiTe ha previsto nel Pnrr significative risorse per collocare impianti per la produzione di idrogeno, utilizzando aree industriali dismesse, che abbiano alcuni requisiti essenziali:
  • aree già destinate ad attività industriali, non contaminate
  • proponente disponibile e con la documentazione necessaria
  • sito già dotato di connessione alla rete elettrica, risorse d’acqua adeguate alla produzione di idrogeno, connessione alla rete del gas, accesso alla rete stradale.
  • Vicinanza ad imprese che possano utilizzare l’idrogeno prodotto
Si tratta della misura M2C2 investimento 3.1 del PNRR.

In allegato si può consultare la comunicazione di Regione Lombardia che contiene molti dettagli, al fine di far emergere al più presto le situazioni aderenti ai requisiti, che siano effettivamente interessate, per farsi trovare pronti nel momento in cui verrà emesso il bando (500 milioni di euro per tutta Italia).

(SN/am)




Seminario fiscale “Legge di bilancio 2022”: materiale

Trasmettiamo il materiale utilizzato dal dottore commercialista Massimo Fumagalli durante il seminario fiscale “Legge di Bilancio 2022: novità e adempimenti”:

  • Slide
  • Legge Milleproroghe 2022
  • Legge di Bilancio 31.12.2021

(MF/am)




Gestione soggetti positivi Covid-19 e obbligo Green Pass: novità

Isolamento domiciliare

1. Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale, l’isolamento termina con un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi.

2. Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster (terza dose) o che abbiano completato il ciclo vaccinale* nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti dal covid19 nei 120 giorni precedenti, l’isolamento termina con un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi In caso di persistente positività l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le indicazioni dall’autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o beta sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare.

In tutti i casi è necessario attendere attestazione di fine isolamento da parte di Ats e attenersi a quanto specificato sull’apposito sito curato da Ats Brianza.

Il tampone antigenico o molecolare di fine isolamento gratuito verrà eseguito presso i punti tampone del territorio che erogano tale servizio, esibendo il provvedimento di isolamento ricevuto via Sms; per evitare code e lunghe attese si raccomanda comunque di registrarsi tramite il link ricevuto via Sms. Si specifica che un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe l’isolamento. Sul sito Ats Brianza le info dettagliate per il tampone di fine isolamento.

I soggetti contatti stretti di positivo si devono comportare come indicato sul sito Ats Brianza.

Green pass obbligatorio

Con riferimento alla precedente circolare su questo tema, si allega il Dpcm che contiene l’elenco delle attività considerate essenziali, per le quali resta non obbligatorio il green pass. Per contro, tutte le altre attività (es. pubblici uffici, banche, negozi …) sono soggette all’obbligo e pertanto per accedere è necessario possedere almeno il green pass base.

(SN/bd)
 




Mud 2022: presentazione entro il 21 maggio 2021

E’ da poco uscito in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 17 dicembre 2021 che sostituisce integralmente il precedente Dpcm del 2020, dal quale si ricava la scadenza di presentazione del nuovo Mud 2022, dopo 4 mesi dall’entrata in vigore (GU n.16 del 21 gennaio 2022 So n. 4).

Il Mud 2022 dovrà essere quindi presentato entro il 21 maggio 2022; si allega il Dpcm che approva il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022.

Precisazione: l’art. 1 del Dpcm del 17 dicembre 2021 stabilisce che il modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile; tuttavia, l’art. 6, comma 2-bis, della Legge 25 gennaio 1994 n. 70 istitutiva del Mud, norma gerarchicamente sovraordinata rispetto al Dpcm, prevede espressamente che “qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.

Nelle prossime settimane Api Lecco Sondrio informerà gli associati delle modalità del servizio di compilazione Mud, in continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti.

(SN/bd)
 




Autoliquidazione Inail 2021-2022: dichiarazione retribuzioni e istruzioni operative

I primi adempimenti annuali per i datori di lavoro comprendono, altresì, la denuncia delle retribuzioni e il pagamento del premio assicurativo Inail da risolversi tra la metà e la fine del mese di febbraio. L’istituto diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2021-2022. Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:
  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è mercoledì 16 febbraio 2022;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2021+anticipo rata 2022) deve riportare il numero di riferimento 902022 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2021 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico “Invio dichiarazione salari” e la relativa applicazione “Alpi online” entro lunedì 28 febbraio 2022
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2022 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2022) deve essere comunicata con il servizio online “Riduzione Presunto” entro mercoledì 16 febbraio 2022;
Servizi online
Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell’istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid, oppure quelle appositamente abilitate. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù “autoliquidazione” del portale www.inail.it , consentono agli utenti di scaricare l’aggiornamento delle basi calcolo, i manuali aggiornati e la guida all’autoliquidazione 2021/2022.
 
Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).
 
Rateazione premio
Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 0,10% valido per l’anno 2021.
I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2021/2022, sono riportati nella seguente tabella:
 
Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Mercoledì 16 febbraio 2022 Mercoledì 16 febbraio 2022  
II rata Lunedì 16 maggio 2022 Lunedì 16 maggio 2022 0,00024384
III rata Martedì 16 agosto 2022 Lunedì 22 agosto 2022 0,00049589
IV rata Mercoledì 16 novembre 2022 Mercoledì 16 novembre 2022 0,00074795
Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/fp)




Ccnl Unionmeccanica: nuove quote contribuzione per EBM Salute dal 2022

Si informano le aziende del comparto metalmeccanico che nell’accordo sul rinnovo del CCNL Metalmeccanici PMI del 26 maggio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la quota del contributo mensile prevista per i lavoratori per EBM Salute è stata incrementata da 5 euro mensili a 8 euro mensili.
Dalla competenza di gennaio 2022 la contribuzione annua risulterà pertanto pari a 96 euro annui per ogni lavoratore (suddivisi in 12 quote mensili) a totale carico dell’azienda.

Si ricorda che il versamento è previsto per le lavoratrici ed i lavoratori di tutte le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici PMI e che non abbiano attivato una polizza sanitaria integrativa dello stesso importo complessivo di 96 euro annui, come previsto all’Art.51.
Sono pertanto dovuti i contributi mensili per le lavoratrici ed i lavoratori, a decorrere dalla data di assunzione e quindi al termine del periodo di prova, con assunzione:

  • a tempo indeterminato full time o part time;
  • con contratto di apprendistato;
  • con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi;
  • in aspettativa per malattia;
  • sospesi interessati dall’istituto della Cig in tutte le sue tipologie;
  • cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo (di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero ai sensi dell’art. 7, legge 15 luglio 1966, n. 604) che beneficiano della Naspi per un periodo massimo di 12 mesi.
Dalla prossima scadenza del 16 febbraio 2022 sarà quindi di cruciale importanza provvedere alla corretta contribuzione di 8 euro ad EBM Salute, sia con Versamento F24 con codice EBMC sia con Flusso Uniemens codice EBMQ.

L’errata indicazione del precedente importo di 5 euro comporterà la mancata copertura della Polizza Sanitaria dei Lavoratori a partire dal mese di maggio 2022.

(FV/fv)




Rincari energia: parlano le nostre associate Gilardoni e Tag

La Provincia del 31 gennaio 2022, inserto “Imprese e lavoro”, sui rincari energia parlano le nostre associate Gilardoni Arturo e Tag.




Valute estere: dicembre 2021

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di dicembre 2021 (Provv. Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2021)
 

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 157,1032
Peso Argentino 115,1179
Dollaro Australiano 1,5781
Real Brasiliano 6,3841
Dollaro Canadese 1,4463
Corona Ceca 25,2456
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,1993
Corona Danese 7,4362
Yen Giapponese 128,7996
Rupia Indiana 85,1762
Corona Norvegese 10,1308
Dollaro Neozelandese 1,6649
Zloty Polacco 4,6137
Lira Sterlina 0,84875
Leu Rumeno 4,9492
Rublo Russo 83,4913
Dollaro USA 1,1304
Rand Sud Africa 17,9331
Corona Svedese 10,2726
Franco Svizzero 1,0408
Dinaro Tunisino 3,2635
Hryvnia Ucraina 30,7558
Forint Ungherese 367,4991
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di dicembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Il nuovo presidente di Api: “Tanta incertezza sul futuro”

Il Giornale di Lecco del 31 gennaio 2022, intervista a Enrico Vavassori, presidente Api Lecco Sondrio.