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Omaggi: autofattura elettronica e nuove specifiche tecniche

Come noto, dal prossimo anno cambia il tracciato della fatturazione elettronica e gli operatori sono chiamati ad adottare le nuove specifiche tecniche (versione 1.6 e seguenti aggiornamenti) obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 è previsto un periodo transitorio, in cui è possibile utilizzare indistintamente la versione preesistente (vers. 1.5) o la nuova.

Tra le novità delle nuove specifiche tecniche (attualmente siamo alla versione 1.6.2), si segnala in questa sede il nuovo codice tipo documento TD27 – autofattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Il codice identifica le seguenti ipotesi di cessione a titolo gratuito:

  • cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta (articolo 2, comma 2, n. 4, D.P.R. 633/1972);
  • destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta (articolo 2, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/1972);
  • prestazioni gratuite nell’ipotesi previste dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972.

Per quanto concerne gli adempimenti ai fini Iva da osservare nel caso di cessioni gratuite di beni la cui produzione rientra nell’attività propria dell’impresa, la rivalsa Iva non è obbligatoria (articolo 18 D.P.R. 633/1972).

Il contribuente può, a sua scelta, optare per una delle seguenti procedure (circolare 27 aprile 1973, n. 32/50388, § VI):

1) emissione di autofattura singola per ciascuna cessione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del valore (prezzo di acquisto o di costo) dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, alla annotazione che trattasi di “autofattura per omaggi”;

2) annotazione su un apposito “registro degli omaggi” (articolo 39 D.P.R. 633/1972) dell’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote.

In caso di autofattura elettronica occorre esporre nei campi del “cedente/prestatore” e del “cessionario/committente” l’identificativo Iva di colui che emette l’autofattura.

La casistica non va confusa con altre ipotesi di autofatture/integrazioni elettroniche per le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2021, occorre esporre nei dati del “cedente/prestatore” i dati della controparte dell’operazione invece dei propri. Trattasi dei nuovi codici TipoDocumento TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 che non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario (nuovo codice errore 00471).

Le autofatture costituiscono sempre delle fatture, pur con tutte le peculiarità proprie delle varie ipotesi che si possono verificare, anche ai fini della corretta detraibilità dell’imposta, devono contenere tutti gli elementi previsti dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972, contenente le regole di fatturazione delle operazioni.

La guida dell’Agenzia delle entrate alle nuove specifiche tecniche, pubblicata il 23 novembre 2020, chiarisce che nel campo 2.1.1.3 – Data del documento della sezione “Dati Generali” del file xml, deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. In caso di autofattura riepilogativa, tale data può essere la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese di riferimento.

Riguardo al campo 2.1.1.4 – Numero della fattura occorre inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto che sta emettendo l’autofattura. Il documento trasmesso con TD27 è annotato nel solo registro delle fatture emesse.

Diversamente, nel caso delle cessioni gratuite, se il cedente sceglie di emettere una fattura applicando la rivalsa Iva, si continua ad utilizzare il tipo documento TD01 (Fattura) o il nuovo codice TD24 – Fattura differita, di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972; in quest’ultimo caso viene emesso un documento di trasporto utile a comprovare la data di effettuazione dell’operazione. In ogni caso, in occasione dell’invio dei beni oggetto di cessione gratuita che rientrano nell’attività propria dell’impresa, si ritiene opportuno emettere sempre il documento di trasporto, specificando la causale del trasporto – omaggio, cessione gratuita – al fine di identificare il destinatario finale dell’omaggio e dimostrare l’inerenza della spesa.

Segnaliamo infine che fino al 31 dicembre 2020, vigendo il periodo di convivenza tra vecchie e nuove specifiche tecniche, i contribuenti che utilizzano ancora la versione 1.5 delle specifiche tecniche ed intendono emettere un’autofattura elettronica per le ipotesi sopra descritte, dovranno utilizzare il codice Tipo Documento TD01.

(MF/ms)




Promozione della salute

Di fronte all’emergenza sanitaria che mette in gran difficoltà interi settori del mondo del lavoro, l’area di Ats Brianza preposta alla “promozione della salute” segnala alle aziende il sito dove consultare "Notizie in Rete".

E’ il notiziario di Promozione della Salute di Regione Lombardia che fornisce aggiornamenti e informazioni per lo sviluppo di politiche integrate al servizio della Salute dei cittadini / lavoratori.
 
Sul sito si possono consultare diversi numeri, nell’ultimo in particolare sono inserite informazioni, webinar e link di approfondimento quali ad esempio:

  • Qual è il rischio di incrociare una persona “Covid positiva” che non sa di esserlo?
  • Guida con suggerimenti su come rimanere attivi e in buona salute durante la quarantena.
  • Stili di vita corretti: l’importanza di prestare attenzione, anche in questa delicata fase di emergenza sanitaria, al mantenimento di un sano stile di vita.
  • Il Post Lockdown: I rischi della transizione in chiave di genere.
  • Incrementare le buone pratiche (di prevenzione) per le patologie croniche
  • Il consumo di alcol mina l’impegno delle Nazioni Unite nel raggiungimento di molti obiettivi di sviluppo sostenibile.
  • Materiali di supporto emotivo e psicoeducativo rivolto a bambini, adolescenti e famiglie.
  • Salute Urbana e Disuguaglianze.

(SN/bd)




Covid-19: Lombardia zona gialla da domenica 13 dicembre 2020

Con la presente si invita a consultare il sito regionale che contiene il riepilogo aggiornato delle norme vigenti in Regione Lombardia, comprensive dell’ultimo Dpcm del 3 dicembre 2020.
 
Alla luce dell’annuncio del presidente Fontana, che riguarda il passaggio della Regione Lombardia a zona gialla, da domenica 13 dicembre, con il venir meno di alcune delle restrizioni attualmente vigenti, si resta in attesa del provvedimento del ministero che modifica il “colore” delle regioni nelle quali il contagio si sta riducendo.

Si segnala che sul sito del governo sono consultabili delle Faq molto utili su alcuni dubbi che possono sorgere nell’interpretazione delle norme.
 
Infine si allega il testo del comunicato della prefettura di Lecco, firmato in data 6 dicembre 2020 che recepisce le decisioni del governo in tema di spostamenti, ristorazione e non solo, che costituisce il riferimento per i controlli che saranno attivati sul territorio.

(SN/bd)




Fornitura gas per clienti industriali: servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi

Con Decreto del MISE dello scorso 30 settembre è stato reintrodotto un meccanismo di interrompibilità tecnica della fornitura di gas naturale per i clienti industriali, che riprende alcuni tratti delle disposizioni già in vigore qualche anno fa.

Tale procedura risulta applicabile nel periodo invernale ed è riservata ai clienti industriali (generazione elettrica compresa, ma solo nel caso in cui sia funzionale al processo produttivo) connessi alla rete di trasporto o distribuzione, purché dotati “di adeguati strumenti utili a rilevare direttamente i consumi di gas e teleletti dall’impresa di trasporto ovvero che si impegnino a rendicontare tali consumi con cadenza giornaliera su apposita piattaforma informatica predisposta dall’impresa maggiore di trasporto” (Snam Rete Gas).
 

Il servizio prevede due modalità diverse di applicazione:
 

  • servizio A: preavviso di 24 ore con durata massima della riduzione di tre giorni consecutivi;
  • servizio B: preavviso di 48 ore con durata minima di tre giorni consecutivi e durata massima di 5 giorni lavorativi.

Ogni soggetto aderente dovrà essere in grado di mettere a disposizione un quantitativo minimo differente a seconda della modalità di partecipazione:

  • 50.000 smc/d per ogni sito per una partecipazione diretta;
  • 5.000 smc/d per ogni sito per una partecipazione tramite un soggetto aggregatore che raccolga mandati irrevocabili per almeno 50.000 smc/d

Con Delibera dell’ARERA n. 511/2020/R/gas sono state determinate le modalità e le condizioni economiche per la partecipazione alla procedura.
Sulla base dei quantitativi che il MISE ha richiesto (10 milioni di smc al giorno per un massimo di 12 giorni di attivazione anche non consecutivi ed un massimo di 4 richieste di attivazione per il periodo dal 4 gennaio al 31 marzo 2021) Snam Rete Gas assegnerà il servizio ordinando le offerte ricevute fino al raggiungimento del quantitativo richiesto dal Ministero. L’ARERA rimarca che “la probabilità di attivazione del servizio di interrompibilità è valutabile in una volta ogni venti anni per cinque giorni.”
L’offerta deve indicare il corrispettivo richiesto articolato in una parte fissa Fi (che non deve essere superiore a 6 €/smc/d) e in una variabile Vi che deve essere inferiore al minimo tra 0,88 €/smc e (6-Fi)/0,25.
Sono previste penali per il mancato rispetto degli impegni assunti e proporzionali ai corrispettivi riconosciuti per il servizio e moltiplicati per i volumi non ridotti.
Le domande devono essere presentate entro le ore 17.00 del 17 dicembre 2020 e possono essere presentate direttamente dal Cliente Finale Industriale che riesce a garantire il quantitativo previsto dalla partecipazione diretta, da un soggetto Aggregatore che raggiunga la soglia di 50.000 smc/d raccogliendo mandati da soggetti industriali con disponibilità di almeno 5.000 smc/d o da un Cliente Multisito che raggiunga la soglia indicata, con il contributo dei diversi pdr con un consumo di almeno 5.000 smc/d. Al Cliente Multisito è concesso di poter gestire compensazioni tra i vari siti, comunicando la ripartizione degli impegni tra i pdr entro il venerdì della settimana precedente.
Nei vincoli per la partecipazione alla procedura, il soggetto industriale aggiudicatario che utilizza il gas per la generazione elettrica funzionale al sito si impegna a non aumentare i prelievi di energia elettrica o a non ridurre le immissioni di energia prodotta in rete.
Le verifiche di ottemperanza agli impegni prendono a riferimento i consumi dei giorni lavorativi, che devono sempre essere superiori al volume giornaliero dichiarato interrompibile per tutto il periodo di attivazione (4 gennaio-31 marzo 2021).
In caso di attivazione del servizio e per ogni giorno, Snam Rete Gas verificherà che il volume giornaliero prelevato da ogni pdr, al netto dell’eventuale maggior prelievo di energia elettrica o minor emissione di energia elettrica come determinati sulla base dei dati comunicati da Terna e convertiti in gas tramite i rendimenti di riferimento, sia inferiore, almeno di un quantitativo pari a quello dichiarato interrompibile, rispetto alla media dei prelievi dei 10 gg lavorativi precedenti a quello di attivazione (salvo i giorni in cui è stato comunicato un fermo impianto straordinario).
Ulteriori dettagli nella procedura di Snam sono disponibili al seguente link https://www.snam.it/it/trasporto/dialoga-con-noi/news/2020/20201203_Interrompibilita_Gas.html.  

Oltre a quanto sopra, si ricorda che i partecipanti al servizio di interrompibilità tecnica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 60 del DL Semplificazioni (n. 76 del 16/7/2020) sono esonerati dalla corresponsione del corrispettivo CRVos (che è addebitato nel periodo invernale e fino al 31 marzo 2021 vale 0,55 €c/smc) e dal nuovo corrispettivo CRVcs a copertura dei costi per la disponibilità dello stoccaggio strategico, applicato dal prossimo 1 aprile 2021, ma non ancora valorizzato.    
Sono in fase di raccolta le proposte di aggregazione da parte di alcuni operatori: invitiamo le aziende a voler segnalare l’eventuale interesse alla procedura al fine di poter rendere disponibili le proposte formulate dagli operatori.   

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.    

(RP/rp)
 




Webinar: “Etichettatura ambientale degli imballaggi”

Si segnala che il Consorzio Nazionale Imballaggi ha organizzato un nuovo webinar online:
 

“Etichettatura ambientale: la normativa secondo noi”

Modalità streaming – Mercoledì 16 dicembre 2020 dalle ore 11.00 alle 12.00.

Nel corso del webinar Conai presenta la nuova versione della Linea Guida, risultato della consultazione pubblica che si è svolta nelle ultime settimane, lanciata in occasione del primo webinar di Conai Academy dello scorso 28 ottobre 2020.

L’obiettivo del documento è quello di proporre una interpretazione della norma condivisa e univoca da sottoporre alle istituzioni sull’argomento.
Modera l’evento Carlo Alberto Pratesi, Professore Ordinario di Marketing, Innovazione e Sostenibilità e intervengono il presidente e i responsabili del Consorzio. Nella parte finale dell’evento è prevista una sessione di domande e risposte.

Il webinar è fruibile esclusivamente in streaming, la partecipazione è gratuita ma per partecipare è obbligatoria la registrazione, accedendo al link dedicato.

E’ consigliato aver dato una lettura alla guida Conai per l’etichettatura ambientale degli imballaggi:

A completamento di questa informativa si segnalano le aziende premiate dal sistema Conai per aver migliorato gli imballaggi riducendo l’impatto ambientale:




Bando Isi-Inail 2020/2021: risorse per la salute e la sicurezza

 

Coerentemente con la propria funzione, Inail finanzia nuovamente le aziende che attivano investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tra le azioni finanziabili, a titolo di esempio, segnaliamo:

  • acquisto di macchine o impianti sostitutivi e migliorativi rispetto a quelli esistenti;
  • interventi di riduzione del rischio chimico o biologico;
  • interventi di riduzione del rischio dovuto a rumore e vibrazioni:
  • interventi per la riduzione dei rischi di caduta dall’alto e di movimentazione manuale di carichi:
  • sistemi di gestione e certificazione della sicurezza.

Ecco le caratteristiche dei progetti finanziabili con l’edizione 2020 del Bando Isi.

Progetti ammessi a finanziamento

Tipologie di progetto ricomprese nei 4 Assi elencati:
 

  • Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2): progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
  • Asse di finanziamento 2: progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (Mmc).
  • Asse di finanziamento 3: progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
  • Asse di finanziamento 4: progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’Iva.
Assi 1, 2 e 3
Il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’Iva, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 130.000,00. Il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Asse 4
Il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’Iva, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di Euro 2.000,00 ed un massimo di Euro 50.000,00.

Tempi
A fine febbraio 2021 si potrà compilare la domanda on line (specificando tipo di investimento e importo).
In aprile 2021, le domande ammissibili devono essere presentate con la modalità del clik day.
L’investimento va avviato solo dopo l’ottenimento del contributo e va completato entro un anno.
L’azienda è tenuta ad inviare tutte le evidenze e la documentazione richiesta.

Tutti i dettagli sul sito dell’istituto e nella scheda allegata.




Lotteria degli scontrini

Dal 1° Dicembre è possibile ottenere il codice per partecipare

 

Dal 1° dicembre 2020, è possibile ottenere il codice per poter partecipare alla lotteria degli scontrini, che prenderà il via il 1° gennaio 2021, ai sensi dell’art. 141 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). Si ricorda che per acquisire il codice lotteria occorre accedere all’area pubblica del Portale Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Non serve alcuna registrazione, essendo sufficiente digitare il proprio codice fiscale sul Portale e il servizio online produce un codice alfanumerico, anche in formato barcode (codice a barre). Una volta ottenuto, è sufficiente stampare il proprio codice lotteria o salvarlo sul proprio dispositivo mobile: smartphone, tablet e cellulare.

Qualora si smarrisca il codice, è sufficiente accedere nuovamente al Portale dedicato, inserire il proprio codice fiscale e visualizzare un nuovo codice lotteria, che potrà essere stampato o salvato sul proprio dispositivo mobile.




Decreto Ristori – quater

Il c.d. Decreto “Ristori-quater” (D.L. 30 novembre 2020, n. 157), pubblicato il 30 novembre in Gazzetta Ufficiale e già in vigore, contiene alcune importanti norme fiscali che intervengono, in primo luogo, sulle scadenze di fine anno, spostandole in avanti se non ai primi mesi del 2021.
Infatti, oltre ad un generalizzato slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP al 10 dicembre e, sempre alla stessa data, del termine per versare il secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP per le imprese e i professionisti, si registrano slittamenti al 30 aprile 2021 del predetto termine di versamento per alcuni contribuenti maggiormente colpiti dalla crisi da Covid-19.

Oltre a ciò, sono sospesi anche i versamenti di ritenute, addizionali e IVA di dicembre che, per coloro che hanno subito perdite a novembre 2020 su novembre 2019, vengono fissati al 16 marzo 2021.
Non mancano, comunque, altre novità che interessano l’IMU, il PREU e la riscossione.

SOMMARIO:

  • SLITTAMENTO DELL’ACCONTO DI NOVEMBRE E DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
  • SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI DICEMBRE
  • ESONERO DAL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU
  • ALTRE PROROGHE E NOVITÀ FISCALI

Slittamento dell’acconto di novembre e del termine di presentazione della dichiarazione

Innanzitutto, va segnalato lo slittamento, per tutti i contribuenti del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP dal 30 novembre al 10 dicembre.

Invece, per il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi (comprese le imposte sostitutive) e IRAP sempre calendarizzato il 30 novembre, le proroghe interessano solo le “partite IVA” e sono suddivise su due date.

In particolare, per tutti i soggetti esercenti impresa o arti e professioni, è prevista una proroga al 10 dicembre.

La data del versamento può ulteriormente slittare al 30 aprile 2021, solo per particolari categorie di contribuenti che risultano essere stati maggiormente colpiti dalla crisi determinatasi con l’epidemia da Covid.

Andando nel dettaglio, fermo restando quanto già previsto per i soggetti ISA dall’art. 98 D.L. n. 104/2020 e art. 6 D.L. n. 149/2020, che mantengono la loro validità, è possibile stabilire che la proroga al 30 aprile 2021 si applica ai soggetti:

  • ovunque dislocati e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019; se si tratta di soggetti non ISA è richiesto anche che i ricavi o compensi 2019 non siano superiori a 50 milioni di euro;
  • con sede nelle zone rosse, alla data del 26 novembre 2020, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati nei due allegati (allegato 1 e allegato 2) del decreto “Ristori-bis”;
  • con sede nelle zone arancioni, alla data del 26 novembre 2020, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che gestiscono ristoranti.

Poiché la norma si riferisce alla “seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi”, non è chiaro se vi rientri anche il versamento della rata dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti come determinati nel quadro RR del Modello Redditi.

A tale proposito si ricorda che l’art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997 stabilisce che:

“I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.”

Pertanto, si dovrebbe propendere per l’inclusione nella proroga anche dei suddetti contributi. Sarebbe opportuno che l’INPS si pronunciasse per fugare ogni dubbio in merito.

Sospensione dei versamenti di dicembre

La seconda novità consiste nella sospensione dei versamenti di dicembre relativi a:

  • ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973) e relative addizionali regionali e comunali;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione vale solo per determinate categorie di contribuenti e precisamente per:

  • i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

Inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi la sospensione vale anche per i soggetti che:

  • esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse;
  • operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del Decreto “Ristori-bis”, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.

I suddetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Poiché la norma si riferisce ai “termini che scadono nel mese di dicembre 2020”, si presume che rientri nella sospensione anche il versamento dell’acconto IVA del 27 dicembre 2020.

Sul punto, però, si attendono conferme ufficiali.

Esonero dal versamento della seconda rata IMU

Il versamento della seconda rata IMU resta fermo al 16 dicembre.

Si interviene, però, sugli esoneri già disposti con altre norme precedenti, puntualizzando che la condizione richiesta della gestione delle attività esentate si debba riferire al soggetto passivo dell’imposta e non come previsto in precedenza al proprietario dell’immobile.

Pertanto viene confermato che sono esentati dal versamento gli immobili:

  1. adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;
  3. rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
  5. destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
  6. in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (comprese le relative pertinenze): si tratta delle categorie economiche riportate nell’allegato 1 al decreto “Ristori”;
  7. delle attività elencate nell’allegato 2 al Decreto “Ristori-bis”, se con sede in zona rossa.

In tutti i suddetti casi, eccetto che per gli immobili elencati ai punti a) e c) per godere dell’esonero è necessario che i soggetti d’imposta (e non più i proprietari) siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Altre proroghe e novità fiscali

Oltre a quanto detto sin qui si segnalano le seguenti ulteriori proroghe e slittamenti:

  • il PREU e il canone di concessione del V bimestre 2020 è versato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020. La restante quota, pari all’80%, può essere versata con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo; l’ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021;
  • il versamento delle rate 2020 della rottamazione fissate al 10 dicembre 2020 dal Decreto “Cura Italia”, slitta ulteriormente al 1° marzo 2021.

Infine, si segnalano importanti novità in tema di riscossione.

In particolare viene previsto che:

  • con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dalla norma di riferimento (art. 19, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 602/1973), la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro;
  • relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui punto precedente, la decadenza dal piano si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive;
  • i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione ex Covid-19 (art. 68, commi 1 e 2-bis, D.L. n. 18/2020), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.



Saldo Imu 2020 al 16 dicembre

Esenzioni e conguagli a seguito disposizioni emergenza Covid-19

 

Il 16 dicembre 2020 scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2020.

La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che, a decorrere dall’anno in corso, l’imposta unica comunale (c.d. IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU, è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.

Attenzione: A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in alcuni casi la seconda rata non deve essere versata.
Per verificare se è possibile godere di tale agevolazione occorre far riferimento a tre Decreti emergenziali: il “Decreto Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito ormai nella legge n. 126/2020), il “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) e il “Decreto Ristori-bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149).

La normativa

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2020 è stata versata la prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2020.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Esenzioni al versamento della seconda rata IMU

Per effetto di alcune disposizioni normative, emanate negli ultimi mesi a seguito della pandemia, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili nei quali si svolgono attività sospese a causa del Covid-19.

Il Decreto Agosto

L’art. 78 del “Decreto Agosto”, convertito nella legge n. 126/2020, ha stabilito che la seconda rata IMU 2020 non deve essere versata per:

a)      gli immobili adibiti a stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b)      gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e le relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c)      immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d)      immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e)      immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160/2019, non sarà dovuta per gli anni 2021 e 2022. L’efficacia di quest’ultima previsione è subordinata, all’autorizzazione della Commissione europea.

Si ricorda che il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha introdotto anche l’esenzione dalla prima rata IMU per gli immobili del settore turistico sopra indicati alla lettera a) e b).

Il Decreto Ristori e il Decreto Ristori-bis

Alla luce delle nuove restrizioni imposte ad alcune attività commerciali, sono stati recentemente emanati due nuovi decreti a distanza di pochi giorni uno dall’altro.

Questi due decreti contengono ulteriori esenzioni al versamento della seconda rata IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività interessate dalle misure di sospensione o di limitazione dell’esercizio a seguito del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

L’art. 9 del D.L. n. 137/2020 (“Decreto Ristori”) ha previsto infatti che, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, sono esonerati dall’imposta gli immobili e le relative pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto stesso, poi sostituito dall’allegato 1 del “Decreto Ristori-bis”

 

Inoltre, l’art. 5 del citato “Decreto Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020) ha poi aggiunto un ulteriore elenco di attività, all’allegato 2 del Decreto, i cui esercenti possono non versare la seconda rata IMU 2020 nei casi in cui il proprietario dell’immobile sia anche il gestore delle attività ivi esercitate e gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cosiddette “zone rosse”, individuate dall’art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dall’art. 30 dello stesso “Decreto Ristori-bis”.

Le disposizioni si sono succedute ma non si sovrappongono, anzi è stata ampliata la platea dei soggetti beneficiari.

Segnaliamo che le esenzioni previste dall’art. 78 D.L. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020, relative a:

  • immobili adibiti a stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali (lettera a));
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni (lettera c));

che non richiedono coincidenza tra il proprietario dell’immobile e il gestore dell’attività, continuano ad applicarsi secondo la vecchia regola, indipendentemente dal fatto che le stesse siano incluse anche nella tabella allegata al “Decreto Ristori” e che la novella legislativa richieda l’immedesimazione tra proprietario e gestore.

Eventuale conguaglio entro il 28 Febbraio 2021

Con l’approvazione definitiva del Ddl. di conversione in legge del DL 125/2020, tuttavia, è stabilito che “L’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies [introdotto all’art. 1 del DL 125/2020 convertito] e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie”.

Di norma, il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2020 è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote e dei regolamenti pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze alla data del 28 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 1 comma 762 della L. 160/2019.
Limitatamente all’anno 2020, tuttavia:

–          il termine del 14 ottobre 2020 entro cui i Comuni dovevano inserire il prospetto delle aliquote ed i testi dei regolamenti ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF è differito al 31 dicembre 2020;

–          la data del 28 ottobre 2020 entro cui i Comuni dovevano pubblicare le aliquote ed i regolamenti deliberati per l’IMU 2020 (che hanno effetto per lo stesso anno 2020) è differita al 31 gennaio 2021.

In altre parole, i contribuenti tenuti al versamento della seconda rata IMU entro il 16 dicembre 2020 potrebbero dover versare l’eventuale conguaglio in un secondo momento.

Ove entro il 16 dicembre non risultino pubblicate le delibere comunali, infatti, nel caso in cui vi siano delle differenze con le aliquote del 2019 il contribuente potrebbe trovarsi in due situazioni:

–          potrebbe aver versato per l’anno 2020 più di quando dovuto (in quanto le aliquote 2020 sono inferiori rispetto a quelle del 2019);

–          potrebbe dover versare per l’anno 2020 un ulteriore conguaglio (in quanto le aliquote 2020 sono superiori rispetto a quelle del 2019).

Nel primo caso, anche all’IMU in vigore dal 2020 si applicano le disposizioni contenute nel comma 164 dell’art. 1 della L. 296/2006 secondo cui il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (l’ente locale deve provvedere ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza) (art. 1 comma 776 della L. 160/2019).

Nel secondo caso, la differenza deve essere versata entro il 28 febbraio 2021, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.




Inps: esonero contributivo per nuove assunzioni

La circolare Inps del 24 novembre 2020, n. 133, fornisce le corrette istruzioni per gestire gli adempimenti previdenziali connessi all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.

Si tratta dell’esonero di cui agli artt. 6 e 7 del c.d. decreto Agosto, il cui regime di aiuti di Stato è stato approvato lo scorso 16 novembre 2020.

Esonero per assunzioni a tempo indeterminato

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto Agosto) ha previsto all’articolo 6 l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le seguenti fattispecie:

  • assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato –con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico- effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro;
  • trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020.

L’esonero ha una durata massima di 6 mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Datori di lavoro beneficiari

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

Rapporti di lavoro incentivati e classificazione dei lavoratori

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine), instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di lavoro part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico.

La misura è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Sono esclusi invece dall’esonero le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata (anche se stipulato a tempo indeterminato) e i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

Misura dell’esonero

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di 3 mensilità.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Condizioni di spettanza dell’esonero

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ovvero:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’istituto chiarisce, inoltre, che nell’attuale situazione occupazionale l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da Covid19 in atto è riconducibile ad una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili.

Pertanto, nel caso in cui l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, ove sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.

Compatibiltà con altri incentivi

L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta (art. 6, comma 3).

Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Ammissione all’esonero

Per ottenere lo sgravio, il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps domanda di ammissione attraverso la nuova funzionalità del modulo "DL104-ES" disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex diresco)", previo accesso con credenziali personali.

Modalità di esposizione dati

Una volta ottenuta autorizzazione, il datore di lavoro potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili Uniemens: per la corretta esposizione di codici, causali e importi (correnti e arretrati) rimandiamo alle descrizioni indicate al punto 9) della circolare Inps n. 133 qui allegata.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).