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Sterilizzate anche le perdite 2022

In forza dell’art. 3 comma 9 del Dl 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”) alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.

La disposizione citata non ha fatto altro che sostituire, nel primo comma dell’art. 6 del Dl 23/2020 convertito, il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”.

In precedenza, invece, le parole “31 dicembre 2021” erano state sostituite alle precedenti “31 dicembre 2020” dall’art. 3 comma 1-ter del Dl 228/2021 convertito.

Trova conferma, quindi, la contrarietà del legislatore rispetto alla posizione assunta dalla circ. Assonime n. 3/2021, § 4, secondo la quale, a prescindere dalla lettera della norma, sarebbe stata preferibile una interpretazione che ritenesse qualsiasi eventuale incremento delle perdite negli esercizi successivi al 2020 – fosse esso autonomamente rilevante o meno – assorbito dalla disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione dettata dall’art. 6, determinando l’attivazione dei rimedi a tutela del capitale soltanto alla chiusura del quinto esercizio successivo.

A favore di tale soluzione avrebbe dovuto deporre, a giudizio dell’Associazione, il fatto che la previsione avrebbe inteso attribuire alle società un idoneo percorso temporale per uscire dallo stato di difficoltà, non affidando la tutela del ceto creditorio e il potenziale recupero di redditività della gestione a una meccanica applicazione della disciplina del codice, ma a una attività gestionale sì ordinaria, ovvero non meramente conservativa, ma responsabilizzata anche alla luce dei nuovi obblighi sanciti dal riformato art. 2086 c.c.

Come segnalato dalla dottrina in modo quasi unanime, invece, la disciplina di cui all’art. 6 del Dl 23/2020 convertito non avrebbe potuto trovare applicazione alle perdite maturate nel 2021 (e negli esercizi successivi), con la conseguenza che le perdite maturate nel 2021, e che “autonomamente” avessero portato il capitale sotto il minimo, avrebbero dovuto essere ripianate “senza indugio”, mentre quelle che non avessero intaccato il capitale sociale avrebbero avuto il 2022 come anno di grazia, con obbligo di ripianamento nel 2023.

Si veda, ad esempio, la massima T.A.7 del Comitato Triveneto dei Notai, che ha affermato: “verificandosi negli esercizi successivi a quello 2020 perdite che, da sole o sommate a quelle di esercizi precedenti all’esercizio 2020 (dovendosi sempre escludere dal calcolo il risultato negativo dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 se il loro ripianamento è stato rinviato), eccedono di oltre un terzo il capitale sociale riducendolo al di sotto del minimo legale, troveranno piena applicazione le disposizioni contenute negli artt. 2447, 2482-ter e 2484, comma 1, n. 4, c.c”.

Tutto ciò, si sottolineava, in assenza di interventi normativi.

Interventi che, come evidenziato, si sono concretizzati con le previsioni contenute negli ultimi due Dl “Milleproroghe”.

Quindi, con particolare riguardo alla più recente novità, il termine entro il quale la perdita 2022 dovrà risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo (esercizio 2027); l’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (art. 6 comma 2 del Dl 23/2020 convertito).

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà deliberare di rinviare queste decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (esercizio 2027). L’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data dell’assemblea, non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (art. 6 comma 3 del Dl 23/2020 convertito).

Le perdite in questione dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (art. 6 comma 4 del Dl 23/2020 convertito).

Si tenga presente, infine, che le perdite da considerare sono quelle emerse “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022”.

L’arco temporale preso in considerazione dalla norma, per quanto coincidente per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse, ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell’esercizio (cfr. la massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.2).

La novità, di conseguenza, riguarda non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31 dicembre 2022, ma anche quelli a cavallo d’anno che comprendano la suddetta data (in primis 1° luglio 2022-30 giugno 2023).

(MF/ms)




Webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze, opportunità imminenti” martedì 17 gennaio

Informiamo le Aziende Associate che il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas martedì 17 gennaio 2023, alle ore 14.30, terrà il webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
 

Questi i temi trattati:

  • Legge di bilancio 2023
  • Decreto Milleproroghe
  • Flash ultima ora

Per partecipare compilare il form cliccando qui

(MF/am)

 




Bando “Linea Internazionalizzazione 2021-2027: Progetti per la competitività sui mercati esteri”

Informiamo le Aziende Associate che il bando “Linea Internazionalizzazione 21-27 – Progetti per la competitività sui mercati esteri” è stato approvato ed è online sul portale della Programmazione UE, sul portale istituzionale e sulla landing page imprese.

Si possono presentare le domande dal 7 febbraio 2023. 

Per conoscere i dettagli di questa nuova opportunità dedicata allo sviluppo dei mercati esteri:

Per maggiori informazioni e supporto: info@ufficioestero.it, 0341.286338

(GF/am)




“Fornitore Offresi: arredo e design” dal 19 al 21 gennaio

Informiamo le Aziende Associate che dal 19 al 21 gennaio 2023 saremo presenti con uno stand a “Fornitore Offresi: legno arredo” che si terrà a Lariofiere a Erba (Como). 

All’interno dell’esposizione potrete visitare e conoscere la subfornitura del settore legno arredo, dalla materia prima a tutte le fasi di lavorazione e distribuzione, passando per la componentistica e il design. Punti cardine della fiera: innovazione tecnologica, sostenibilità, digitalizzazione e Industria 4.0.

La visita è gratuita previa registrazione, è possibile trovare tutte le informazioni cliccando qui. 

(MP/am)




Istat novembre 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di novembre 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 11,5% (variazione annuale) e a + 15,6% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 8,625% e + 11,70%.
 
(MP/ms)
 




Speditori di merci pericolose: chiarimenti ministeriali sulla nomina del consulente Adr entro dicembre 2022

Il tema è stato oggetto della circolare API n. 636 del 1 dicembre 2022. Ma in data 21 dicembre 2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una nota esplicativa che si allega, nella quale sottolinea che la norma si riferisce esplicitamente alle imprese che si occupano della spedizione e trasporto di merci pericolose su strada e del loro relativo imballaggio, carico, riempimento o scarico.
Si tratterebbe quindi di un adempimento rivolto a soggetti direttamente coinvolti nelle attività di trasporto e non già da estendere a coloro che risultano solo produttori di rifiuti pericolosi; essi restano obbligati alla corretta classificazione del rifiuto ed al conferimento ad uno smaltitore specificamente autorizzato, secondo apposito contratto ma non sono obbligati a dotarsi di un consulente ADR.
In conclusione restano esclusi dall’obbligo di nomina di un consulente ADR le attività di: imballaggio, carico, riempimento o scarico non direttamente connesse all’attività di trasposto di merci pericolose e che non costituiscono un segmento funzionale di questa attività di trasporto.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nella nota sopra menzionata, cita:
“Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000 n.A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative”.

Per una valutazione dell’applicabilità o meno di questo obbligo alla propria realtà produttiva potete richiedere il supporto dell’associazione scrivendo alla dott.ssa Silvia Negri silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)




Centro Studi indagine flash di fine anno: risultati

Comunichiamo alle aziende associate il report dell’indagine flash, che trovate in allegato, a cui avete partecipato riguardo l’andamento del lavoro in questo finale d’anno e le previsioni per l’inizio 2023. 

(AM/am)




Frenata dei rincari E dopo il crollo risale la domanda

La Provincia del 22 dicembre 2022, servizio sulla conferenza stampa di fine anno tenutasi in Api. 




Agevolazioni energivori: pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo energia per l’anno 2023

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2023, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)
 




Crediti d’imposta energetici dicembre 2022: pubblicati i codici tributo

Nel corso del 2022 sono stati introdotti alcuni crediti d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:
  • imprese energivore (art. 15  del Dl. 4/2022, art. 4 del Dl. 17/2022, art. 5 del Dl. 21/2022, art. 6 del Dl. 115/2022, art. 1 del Dl. 144/2022, art. 1 del Dl.. 176/2022);
  • imprese gasivore (art. 15.1  del Dl.. 4/2022, art. 5 del Dl.. 17/2022, art. 5 del Dl. 21/2022, art. 2  del Dl. 50/2022, art. 6 del Dl. 115/2022, art. 1 del Dl. 144/2022, art. 1  del Dl. 176/2022);
  • imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni (artt. 3 e 4  del Dl. 21/2022, art. 2 del Dl. 50/2022, art. 6 del Dl. 115/2022,art. 1 del Dl. 144/2022, art. 1 del Dl. 176/2022).
Tali crediti energetici, riconosciuti alle imprese per far fronte al caro bollette, possono essere utilizzati in compensazione o diventare oggetto di cessione a terzi.

Con la RM n. 72/E/2022 vengono pubblicati i codici tributo utilizzabili per le spese sostenute a dicembre 2022. In sintesi i codici tributo da utilizzare sono:

  • “6993” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del Dl. 18 novembre 2022, n. 176”;
  • “6994” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del Dl. 18 novembre 2022, n. 176”;
  • “6995” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del Dl. 18 novembre 2022, n. 176”;
  • “6996” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del Dl18 novembre 2022, n. 176”.
 
(RP/mf)