1

Cessioni crediti edilizi: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 240/2025 del 15 settembre 2025, interviene su una delle principali criticità emerse dopo le recenti modifiche normative alla cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi, chiarendo i limiti e le possibilità operative a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 e della relativa Legge di conversione.

Nuovi divieti sulla cessione del credito: il contesto – Dal 29 maggio 2024 è stato introdotto il divieto per i beneficiari delle detrazioni previste dall’art. 121, comma 2 , D.L. n. 34/2020, di optare per la cessione delle rate residue non ancora fruite delle detrazioni stesse. Il blocco riguarda i cosiddetti “bonus edilizi” e si applica a coloro che, avendo sostenuto spese per interventi agevolati negli anni 2020-2024, intendevano cedere solo le rate residue delle detrazioni aspettanti, non ancora godute tramite dichiarazione dei redditi.

Chiarimenti operativi dell’Agenzia: chi è bloccato e chi no – L’Agenzia specifica che il divieto non si applica alle aziende o ai soggetti che abbiano già acquisito il credito tramite sconto in fattura, e che risultano cessionari dei crediti. In sostanza:

  • il beneficiario originario della detrazione non può più “smobilizzare” le rate residue cedendole a terzi dopo il 29 maggio 2024;
  • tuttavia, il cessionario che, ad esempio, abbia acquisito il credito a seguito di sconto in fattura (o altra forma di cessione), può continuare a cedere i crediti ancora presenti in piattaforma e non ancora utilizzati in compensazione, conformemente alle regole (limiti e tracciabilità) dell’art. 121 D.L. n. 34/2020.
In pratica, la “catena” successiva di cessioni dei crediti già circolanti nel sistema (purché rispettino i vincoli di numero e tipologia di cessionari previsti) NON è interrotta dal nuovo divieto, che si applica solo ai beneficiari originari e solo alle rate residue non ancora fruite.

Rilevanza fiscale per i professionisti – È confermato che la cessione dei crediti a fronte di prestazioni professionali rappresenta un provento imponibile, da tassare ai sensi dell’art. 54 TUIR. Questo aspetto resta invariato.

Raccomandazioni pratiche – I commercialisti devono distinguere tra beneficiario originario della detrazione e cessionario del credito in relazione ai limiti posti dal D.L. n. 39/2024. Le aziende che abbiano maturato crediti tramite sconto in fattura e li detengano nel proprio cassetto fiscale possono utilizzarli per compensare debiti tributari, oppure possono ancora cederli (nei limiti delle norme vigenti). È necessario porre la massima attenzione alle modalità e ai limiti di ulteriori cessioni, che restano soggette alle restrizioni del sistema (numero massimo e soggetti abilitati alla ricezione).

Tabella di sintesi – Cessione dei crediti edilizi post D.L. n. 39/2024
 

Soggetto coinvolto Cosa può fare dopo il 29/05/2024 Limiti/Note principali
Beneficiario originario (detentore detrazione non fruita) Non può più cedere le rate residue di detrazione Divieto assoluto su rate residue
Cessionario (ad es. impresa che ha operato sconto in fattura) Può continuare a cedere i crediti presenti nel cassetto fiscale Nei limiti, secondo art. 121 D.L. n. 34/2020
Ulteriori cessionari (banche, intermediari, assicurazioni) Possono ricevere crediti secondo regole “tracciate” Consentite solo cessioni qualificate
Compensazione tramite F24 Resta sempre possibile su crediti disponibili Necessario rispetto delle regole generali

 
(MF/ms)




Assegnazione agevolata ai soci entro il 30 settembre

In vista della scadenza del 30 settembre 2025 per l’effettuazione delle operazioni di assegnazione agevolata ex L. 207/2024 è utile riepilogare le indicazioni fornite dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria e notarile con specifico riguardo ai soci assegnatari.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 comma 31 della L. 207/2024, le agevolazioni sono concesse a condizione che i soci siano iscritti a libro soci, ove prescritto, al 30 settembre 2024, o che lo siano entro il 31 gennaio 2025, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

La disposizione ha la ratio di evitare che soggetti prima estranei alla compagine sociale vi possano entrare in prossimità dell’atto di assegnazione o di cessione, beneficiando così delle agevolazioni.

La norma dispone l’iscrizione a libro soci, “ove prescritto”, entro il 30 settembre 2024; per le società di persone e le altre società non obbligate alla tenuta del libro soci, secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2026 (cap. I, Parte I, § 2) occorre che, alla data di riferimento, la qualifica di socio sia
provata con titoli idonei aventi data certa.

L’ingresso nella compagine sociale di uno o più soggetti dopo il 30 settembre 2024 non fa venir meno i benefici; questi ultimi vengono però riservati ai soci che erano tali alla data del 30 settembre 2024 (gli altri soci, scontano invece l’imposizione ordinaria).

Nel rispetto del requisito di “socio” nei termini sopra descritti, non sussistono limitazioni legate alla natura giuridica (persone fisiche o giuridiche), né al regime fiscale (IRPEF o IRES), né alla residenza fiscale (italiana o estera). È però utile prendere in considerazione alcune casistiche particolari.

Lo Studio Consiglio nazionale del Notariato n. 46-2023/T (§ C.3.1) ha precisato che il socio che può godere dell’agevolazione deve essere titolare della proprietà della partecipazione o almeno esserne nudo proprietario; l’usufruttuario di una partecipazione, invece, non essendo considerato socio dal Fisco (circ. n. 26/2016, cap. I, Parte I, § 2) non potrà godere dei vantaggi fiscali previsti (sul punto, esistono però orientamenti contrastanti della giurisprudenza).

Più in generale, in merito alle eventuali modifiche della quota di partecipazione, la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016 (cap. I, Parte I, § 2) ha precisato che la percentuale a cui fare riferimento al fine di attribuire la parte corretta del patrimonio sociale all’atto dell’assegnazione è quella esistente al momento dell’assegnazione medesima.

In presenza di un socio assegnatario in comunione legale dei beni, secondo la soluzione preferibile dai notai (studio n. 46-2023/T, § C.3.2), “si potrà godere dell’agevolazione per intero e non limitatamente alla metà corrispondente all’assegnazione in suo favore”; tuttavia, proseguono i notai, qualche dubbio potrebbe emergere partendo dalla contraria posizione dell’Amministrazione finanziaria in ordine alle agevolazioni prima casa (applicabile nella misura del 50% ove uno solo dei coniugi acquirenti in comunione legale sia in possesso dei requisiti; cfr. circ. n. 38/2005, § 2.1).

Il regime agevolato, secondo la prassi notarile (studio n. 46-2023/T, § C.3.3) e dell’Amministrazione finanziaria (circ. n. 26/2016, cap. I, Parte I, § 2) è ammesso anche nel caso di subentro dell’erede nella qualità di socio successivamente alla data del 30 settembre 2024, a seguito della accettazione dell’eredità da parte dell’erede medesimo; infatti, in questa ipotesi, non si realizza una cessione volontaria della partecipazione.

Tra le casistiche particolari, è stato poi esaminato il caso del socio assegnatario in caso di subentro per fusione e per scissione, nonché il caso delle partecipazioni intestate a società fiduciarie (circ. n. 26/2016, cap. I, Parte I, § 2.1 e studio n. 46-2023/T, § C.3.4 e C.3.5).

In ossequio al principio di continuità fiscale, è ammessa l’assegnazione agevolata nei confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse, purché questi siano tali alla data di riferimento, fissata, come detto, al 30 settembre 2024.

Inoltre, possono risultare assegnatarie anche le società fiduciarie purché iscritte tra i soci alla data di riferimento e sia provato che il rapporto fiduciario sia sorto in data anteriore.

Non è invece pacifica l’applicazione delle disposizioni agevolative in caso di assegnazione di beni immobili in favore di terzi, per scelta del socio. I notai (studio n. 46-2023/T, § C.3.7) specificano, infatti, che se il “terzo” non è un socio o è divenuto tale in data successiva al 30 settembre 2024, si dovrebbe, in linea di principio, concludere per la soluzione negativa stante la mancanza della qualifica di socio in capo al soggetto assegnatario. Tuttavia, una possibile apertura potrebbe delinearsi, secondo i notai, nel caso in cui tra la società e il socio sia stipulato un contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.): in tal caso, l’acquisto si perfezionerebbe medio tempore in capo al socio, fino a quando il terzo non dichiari di “volerne profittare”. Non esistono però conferme sul punto da parte del Fisco.
 

(MF/ms)




“Il ruolo della cultura per lo sviluppo sostenibile del territorio”: incontro a Como con la prof.ssa Dubini

La Rete Lariana per la Sostenibilità prosegue gli incontri di approfondimento sul tema dell’identità del territorio del Lario. Il prossimo appuntamento riguarda l’aspetto della cultura, per lo sviluppo sostenibile, ed è previsto a Como, nella sede della camera di commercio Como Lecco.

“Il ruolo della cultura per lo sviluppo sostenibile del territorio”, martedì 30 settembre 2025, dalle 10.30 a  Como, Via Parini 16 (sede Camera di Commercio Como Lecco).

Interviene la prof.ssa Paola Dubini, che ha un’esperienza che le consente di portare al pubblico riflessioni e prospettive su come cultura, creatività e sostenibilità possano intrecciarsi per generare valore a lungo termine, contribuendo alla costruzione di ecosistemi culturali resilienti e inclusivi.

La partecipazione è gratuita, per procedere all’iscrizione si invita a consultare il sito camerale con il programma, alleghiamo locandina.

(SN/am)




Presentazione vademecum CONAI sul Nuovo regolamento imballaggi: webinar 30 settembre 2025

Conai ha lavorato ad un vademecum relativo al tema imballaggi e rifiuti derivanti da imballaggi.
A fine mese di settembre, propone un webinar in cui presentare il nuovo strumento a servizio di tutti gli operatori coinvolti:

“Nuovo Regolamento imballaggi: presentazione vademecum CONAI sulle misure di prevenzione e sui criteri di progettazione”
Martedì 30 settembre 2025 – dalle ore 11.00 alle 12.00.

Il webinar è fruibile ESCLUSIVAMENTE IN STREAMING e la partecipazione è gratuita.

Una volta confermata la presenza tramite registrazione sul sito, i partecipanti riceveranno in prossimità dell’evento all’indirizzo e-mail indicato nel form, un link di accesso da utilizzare per partecipare all’incontro.

L’oggetto dell’incontro è la presentazione del nuovo vademecum CONAI di ricognizione normativa del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) che focalizza l’attenzione sulle principali prescrizioni di sostenibilità per le imprese legate alla progettazione degli imballaggi.
Durante l’evento verrà presentato il documento che raccoglie le misure di prevenzione e gli obblighi che ne derivano per le imprese secondo il nuovo Regolamento 2025/40.
Lo strumento è pensato per supportare aziende e associazioni nell’identificazione degli ambiti di intervento necessari per garantire la conformità alla nuova normativa europea.
Il webinar, a carattere operativo, sarà inoltre un’occasione per presentare le novità in corso sul fronte della legislazione secondaria e della standardizzazione tecnica a livello europeo.

(SN/am)
 




Bando Imprese Femminili 2025: valorizzare l’innovazione e la creatività

La Camera di Commercio di Como-Lecco ha avviato la prima edizione del Premio “Imprese Femminili 2025: valorizzare l’innovazione e la creatività”, un’iniziativa pensata per sostenere e valorizzare le imprese femminili del territorio che si distinguono per innovazione, creatività, sostenibilità e attenzione al benessere dei lavoratori.

Il Premio mette a disposizione una dotazione complessiva di € 15.000,00, suddivisa in cinque riconoscimenti da € 3.000,00 ciascuno, destinati alle imprese e professioniste che sapranno interpretare al meglio le potenzialità di sviluppo locale, anche in connessione con i grandi eventi e riconoscimenti che interesseranno il nostro territorio: dalle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 al Bicentenario di Alessandro Volta del 2027, fino al riconoscimento di Como come Città Creativa UNESCO.

Le candidature possono essere presentate dal 15 settembre al 10 ottobre 2025, esclusivamente via PEC, secondo le modalità indicate nell’avviso ufficiale.

Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di Como-Lecco: https://www.comolecco.camcom.it/archivio27_bandi-ed-opportunita_0_180.html

Per chiarimenti e ulteriori dettagli: progetti.strategici@comolecco.camcom.it – PEC: cciaa@pec.comolecco.camcom.it

(MP/am)




Modello OT23 anno 2026: portare a termine gli interventi entro dicembre 2025

Si ricorda che sul sito INAIL sono disponibili il modello OT23 anno 2026 e la relativa Guida alla compilazione, che permettono alle imprese attente al tema sicurezza, di godere di benefici economici significativi.

Le attività che permettono di richiedere entro febbraio 2026 la riduzione del tasso, vanno completate entro fine anno, dicembre 2025. Si raccomanda quindi di consultare al più presto il modello con i propri referenti della sicurezza e individuare le azioni che si vogliono portare a termine. Come già indicato nella precedente circolare su questo tema (circolare Confapi Lecco n.439 di luglio 2025), si ricorda che gli interventi sono classificati in due tipologie A e B in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale; per fruire della riduzione, l’azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.

Nel modello OT23 2026 è stata mantenuta la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, frutto dei precedenti approfondimenti congiunti, ma aggiornati con le modifiche intervenute alle disposizioni normative.
Per consigli o affiancamento in questa valutazione, soprattutto se ve ne occupate per la prima volta, potete rivolgervi in associazione a Silvia Negri.
Rispetto al modello OT23 2025 è stato eliminato solo l’intervento D-4 “L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche”.

Inoltre, è stato precisato l’ambito di applicazione dell’intervento A-4.1 indicando che l’analisi termografica di un impianto elettrico può risultare efficace sia come intervento singolo sia come intervento ripetuto periodicamente nel tempo, a supporto della manutenzione preventiva.
E’ rimasto invariato l’intervento D-5 del modello 2025, ma nel modello 2026 è diventato D-4, “L’azienda ha effettuato attività di formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e l’addestramento alle azioni di recupero e salvataggio”.
Infine segnaliamo che è stato esplicitato nella Guida alla compilazione che, ai fini della regolarità con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.

(SN/am)
 




Modello OT23: Servizio Confapi Lecco Sondrio per le aziende

Il modello è un’opportunità per ottenere la riduzione del tasso medio di prevenzione per interventi di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per fruire della riduzione, l’azienda, anche tramite un suo intermediario (Confapi Lecco Sondrio può farlo), deve presentare la domanda con il servizio online, entro fine febbraio di ogni anno.

Si raccomanda di consultare in anticipo e con attenzione il modello e di segnalare eventualmente in associazione la volontà di avvalersi del supporto mettendosi in contatto con Silvia Negri. 

Confapi Lecco Sondrio può dare supporto in tre diversi modi:

  • supporto orientativo iniziale (gratuito)
  • aiutarvi nella preparazione dei documenti (servizio di valutazione, preparazione, supervisione dei documenti e caricamento, a pagamento in base al numero di addetti: per aziende < 10 addetti: 100 euro; per aziende con addetti fra 10 e 50: 300 euro; per aziende con oltre 50 addetti: 500 euro)
  • caricare la documentazione probante (costo 30 euro; gratuito per chi chiede il servizio ad API per la prima volta)
Si ricorda che le imprese fino a 10 addetti possono ottenere la riduzione più alta (28%), le imprese più grandi hanno un vantaggio percentualmente più ridotto ma alto in termini assoluti, tanto più alto è il numero dei lavoratori; si stima una forbice fra 500 e 5000 euro di “sconto Inail” al crescere del numero di addetti.

(SN/am)




Arera: novità sicurezza impianti e reti elettriche, installazione o aggiornamento dei controllori centrale di impianto

Come si legge sul sito di Arera, c’è un nuovo obbligo che ricade sui titolari di impianti per la generazione di energia (ad es. impianti fotovoltaici), impianti esistenti e nuovi, di taglia superiore ai 100 kw. Si tratta di dispositivi finalizzati alla sicurezza delle rete elettrica nazionale, in particolare è richiesta l’installazione o l’aggiornamento del Controllore Centrale di Impianto CCI.

La delibera di Arera è del 5 agosto 2025 e riguarda l’obbligo di installazione o di aggiornamento del Controllore Centrale di Impianto (CCI), con la funzionalità PF2 che permette al distributore di energia (DSO) di ridurre autonomamente in via temporanea la potenza immessa in rete per garantire la sicurezza del sistema elettrico.

La tabella che segue mostra le scadenze di adeguamento in base alla taglia dell’impianto e il contributo previsto per favorire gli interventi, senza coprire completamente i costi:

Tipologia impianto Scadenza adeguamento Contributo forfetario
Esistenti ≥ 1 MW 28 febbraio 2026 nessun contributo
Esistenti tra 500 kW e 1 MW 28 febbraio 2027 10 000 € (base)
Esistenti tra 100 kW e 500 kW 31 marzo 2027 7 500 € (base)
Nuovi impianti ≥ 100 kW Prima dell’entrata in esercizio nessun contributo
 
Le finestre di contributo decrescono nel tempo: per esempio, per impianti tra 100 e 500 kW, il contributo di 7.500 € si riduce progressivamente man mano che ci si avvicina alla scadenza. Il contributo forfetario per l’adeguamento è erogato dall’impresa distributrice entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo.

Chi non si adegua entro i termini rischia la sospensione degli incentivi (come lo scambio sul posto o il ritiro dedicato), e in casi estremi, il distacco dalla rete.

Si tratta di un atto ufficiale che introduce novità decisive per la gestione della generazione distribuita in Italia, rendendo la rete elettrica più moderna, sicura e reattiva. L’obbligo di installazione del CCI con funzione PF2 e le scadenze differenziate per tipologia di impianto rappresentano un cambio di paradigma: dalla riduzione manuale della potenza immessa alla riduzione automatica e controllata, con strumenti tecnologici avanzati.

Sul tema le aziende interessate saranno informate anche dal distributore che renderà disponibile il nuovo regolamento di esercizio, entro il 30 settembre 2025.

Per saperne di più seguite le informative o chiamate in associazione.

(SN/am)

 




Sicurezza impianti fotovoltaici: novità dal Ministero in tema di prevenzione incendi

Con settembre dal ministero arrivano nuovi requisiti antincendio per gli impianti fotovoltaici. Si segnala la linea guida del 1 settembre 2025, consultabile direttamente in rete. La nuova linea guida costituisce l’aggiornamento della guida tecnica emanata con Nota n. 1324 del 7 febbraio 2012.

Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I al Dpr 151/2011, tuttavia risultavano necessarie delle linee guida da applicare alla progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici con tensione nominale in corrente continua non superiore a 1500 V, ubicati in tutte le 80 attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ed elencate nell’allegato al Regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151/2011).
Rientrano nel campo di applicazione anche gli impianti fotovoltaici integrati, con diversi gradi di incorporazione, nelle chiusure d’ambito di edifici ad uso civile, industriale, commerciale e rurale, incluse le strutture accessorie come pergole, tettoie e pensiline ad essi pertinenti. Le linee guida si applicano anche agli impianti fotovoltaici ubicati su pensiline indipendenti a copertura degli stalli auto, poste a copertura di parcheggi all’aperto su area esterna in prossimità di edifici – quali strutture accessorie – ed “interferenti” con le attività soggette, anche in assenza di continuità strutturale con le relative opere da costruzione.
L’installazione di impianti fotovoltaici all’interno o a servizio di attività esistenti soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi e la loro modifica sostanziale, costituiscono sempre modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell’allegato IV al Dm 7/08/2012.
Qualora la valutazione del rischio evidenzi un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di categoria B e C, gli enti ed i privati responsabili, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente la valutazione del progetto.
Negli altri casi (modifica con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività di categoria A; modifica senza aggravio per tutte le categorie) essi presentano al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente la segnalazione certificata di inizio attività (Scia).
Le procedure avviate alla data del 1° settembre 2025 possono attenersi alla disciplina precedente. Restano imprescindibili le risultanze della valutazione del rischio incendio.
Per tutti questi aspetti è necessario rivolgersi da un lato ai progettisti/installatori, dall’altro ai professionisti di prevenzione incendi.

(SN/am)

 




Export a Lecco: +5% Cresce l’Asia male la Germania

La Provincia di martedì 16 settembre, parla Angelo Crippa, export manager Rete Ufficio Estero.