1

Termini per emissione note variazione riferite al 2021

Entro il 2 maggio 2022 dovrà essere presentata la dichiarazione Iva relativa al 2021.

Il termine del 30 aprile, ordinariamente previsto dall’art. 8 comma 1 del Dpr 322/98, è infatti differito al primo giorno feriale successivo ex art. 7 comma 1 lett. h) del Dl 70/2011.

Detto termine rappresenta altresì il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta nell’anno, posto che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Dpr 633/72, esso è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.

Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, tale anno è da individuarsi sulla base del momento in cui si è verificato il duplice presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta;
  • del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente.
Ne discende che, per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto è sorto nell’anno 2021 (e il documento ricevuto entro la fine di tale anno), la detrazione potrà essere operata con la dichiarazione Iva riferita al 2021, cioè entro il 2 maggio 2022.

Chi non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel termine anzidetto, potrà recuperare l’imposta presentando una dichiarazione Iva integrativa “a favore” (art. 8 comma 6-bis del Dpr 322/98), entro il 31 dicembre 2027.

Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2022, relative a operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2021; in questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione Iva relativa al 2022 (anno di ricezione del documento di acquisto), il cui termine di presentazione è il 2 maggio 2023.

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale incide, inoltre, sui termini per emettere le note di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 comma 2 ss. del Dpr 633/72.

Secondo quanto indicato nella richiamata circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Le più recenti circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021 e n. 5/2022 hanno precisato che, emessa tempestivamente la predetta nota (entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per la nota stessa), “l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento”.

Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il presupposto per operare la variazione si sia verificato nel 2021 e la nota di credito sia emessa nel periodo dal 1° gennaio e il 2 maggio 2022, la data per l’esercizio del diritto alla detrazione, secondo l’Agenzia, deve essere individuata:

  • nella data della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa;
  • oppure, al più tardi, in sede di dichiarazione Iva relativa all’anno di emissione della nota, vale a dire la dichiarazione riferita al 2022, da presentare entro il 2 maggio 2023.
I termini così descritti valgono, tra l’altro, anche in relazione alla mutata disciplina per l’emissione delle note di credito nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente assoggettato a una procedura concorsuale. Si pensi a una sentenza dichiarativa di fallimento del debitore emessa il 15 luglio 2021: in tale data, stando al nuovo art. 26 comma 3-bis del Dpr 633/72, sorge il diritto all’emissione della nota di variazione per il cedente o prestatore e decorre il termine dal quale poter emettere la nota.

Se il creditore ha emesso la nota di variazione nel corso del 2021, il diritto a detrazione può essere esercitato al più tardi entro il 2 maggio 2022 (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2021).

Se il medesimo creditore avesse, invece, deciso di emettere la nota di variazione nei primi quattro mesi del 2022 (entro il 2 maggio 2022), il diritto a detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione periodica del mese di emissione o, al più tardi, in sede di dichiarazione Ia relativa al 2022 (2 maggio 2023).

Occorre tuttavia sottolineare che, qualora il termine per l’emissione della nota di variazione sia già spirato, potrebbe non essere possibile presentare una dichiarazione integrativa “a favore” per il recupero dell’imposta, a meno che non vi sia la presenza di errori ed omissioni cui rimediare (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021). Anche il ricorso all’istituto della restituzione dell’Iva assolta, ai sensi dell’art. 30-ter del Dpr 633/72, è stato limitato dall’Agenzia a casi residuali ed eccezionali (circ. n. 20/2021 e risposte a interpello n. 592/2020 e n. 762/2021), al ricorrere dell’impossibilità ad emettere la nota, non imputabile alla “colpevole” inerzia del soggetto passivo. Tale impostazione non, però, è ritenuta condivisibile da Assonime (circolare n. 10/2021), che si è espressa in favore di un ampio ricorso all’istituto di cui all’art. 30-ter.

(MF/ms)
 




Agenzia Entrate, rinnovo ambiente sicurezza Entratel

Con un avviso pubblicato il 21 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate ha reso noto di avere apportato modifiche di carattere tecnico alla struttura dei certificati digitali che vengono utilizzati per la firma e cifratura dei documenti informatici trasmessi tramite Entratel.

Ciò comporta la necessità di verificare il proprio ambiente di sicurezza e – se non recente e, quindi, non ancora aggiornato alle nuove specifiche – procedere a revoca dello stesso, per poi generarne uno nuovo, adeguato ai nuovi standard.

Quanto sopra indipendentemente dalla durata residua dei certificati, ovvero anche se il triennio di validità non è ancora scaduto. Nel seguito verranno analizzati tutti i passaggi da eseguire, ai fini sia della verifica, sia della revoca e del rinnovo dei certificati di sicurezza.

Il tutto dovrà essere eseguito, tassativamente, entro il 30 aprile 2022, data a partire dalla quale – in assenza di certificati aggiornati – non sarà più possibile effettuare alcuna trasmissione telematica (allegato).

(MF/ms)




I forfettari entrano nel mondo della fatturazione elettronica dall’1 luglio 2022

Sembra essere ormai definitivamente sciolto il dubbio relativo alla data d’ingresso degli operatori economici di minime dimensioni nel mondo della fatturazione elettronica. In base a quanto può evincersi dalla bozza del decreto legge contenente ulteriori misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato il 13 aprile dal Consiglio dei Ministri, i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del Dl 98/2011) o il regime forfetario (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014) e le associazioni sportive dilettantistiche precedentemente escluse (art. 1 e 2 della L. 398/91) saranno tenuti a emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Resterebbero ancora esclusi fino al 2024, secondo quanto si è appreso da fonti di Governo, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.

La bozza di decreto sembra prevedere, tuttavia, che nel terzo trimestre dell’anno sia consentita l’emissione della e-fattura, da parte di tali soggetti, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza che venga applicata la sanzione di cui all’art. 6 comma 2 del Dlgs. 471/97.

Tale norma, lo ricordiamo, prevede che la tardiva fatturazione di operazioni non soggette a imposta sia punita con “sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati”, riducibile a un importo compreso tra 250 e 2.000 euro, qualora la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito.

La scelta del Governo consegue alla decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea n. 2021/2251, la quale, nel prorogare al triennio 2022-2024 la misura che autorizza l’Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria (in deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce), non aveva previsto l’esclusione dei soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

Si riduce ulteriormente, quindi, il novero dei soggetti non tenuti all’emissione della e-fattura via SdI.

La citata decisione di esecuzione Ue 2021/2251 ha disposto che l’utilizzo e l’accettazione del documento elettronico riguardi i “soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano”.

L’adempimento continua, dunque, a non interessare le operazioni intercorse con i soggetti non residenti o stabiliti, nel caso in cui possiedano un numero identificativo ex art. 35-ter del Dpr 633/72 o abbiano nominato un rappresentante fiscale.

Va detto, tuttavia, che, in ragione del fatto che dal prossimo 1° luglio i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fattura elettronica, il suddetto esonero pare ormai scarsamente rilevante.

Quanto alle cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino, occorre precisare che, sempre dal 1° luglio 2022, saranno tenuti a emettere fattura elettronica nei confronti di operatori economici sanmarinesi sia i soggetti passivi “residenti” e “stabiliti”, sia coloro che si sono semplicemente “identificati” in Italia (art. 1 del Dm 21 giugno 2021).

Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche:

– per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del Dl 119/2018), e
– per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del Dl 135/2018).

Aumentano i dati a disposizione dell’Agenzia

L’Italia ritiene che l’estensione dell’ambito della fatturazione elettronica anche ai soggetti in franchigia possa potenziare “la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi”, e permettendo altresì di verificare il rispetto, da parte di tali soggetti passivi, “dei requisiti e delle condizioni per potersi avvalere di tale franchigia”.

Le misure che presumibilmente verranno adottate si innestano in un piano di “telematizzazione” del Fisco che ha, fra i suoi obiettivi, anche quello di agevolare la lotta all’evasione.

In questo senso, sempre stando alla bozza di decreto circolata, occorre segnalare la possibile anticipazione al 30 giugno 2022 (rispetto alla data prevista del 1° gennaio 2023) dell’entrata in vigore delle sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici (art. 15 comma 4-bis del Dl 179/2012).

(MF/ms)
 




La territorialità Iva delle operazioni complesse

La territorialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, poste in essere dai soggetti passivi Iva, è individuata sulla base degli articoli 7 e seguenti del Dpr  633/1972, i quali prevedono una serie di criteri al fine di poter ricondurre l’operazione effettuata al territorio italiano.

criteri di collegamento tra operazione e territorio variano in ragione della tipologia di operazione; infatti, in relazione alle cessioni di beni, è sicuramente più agevole, considerata la materialità dei beni, stabilire un nesso tra operazione e territorio al fine di ricondurre la capacità contributiva espressa dal contribuente nell’ambito dei confini dello stato italiano.

Sotto questo profilo, l’articolo 7-bis Dpr 633/72 prevede la tassazione in Italia delle operazioni di cessioni di beni quando:

  • il bene immobile compravenduto è situato in Italia;
  • il bene mobile oggetto di cessione è esistente in Italia;
  • il bene mobile viene spedito da altro stato membro e installato, montato o assiemato in Italia dal fornitore o da terzi per suo conto.
A fronte di questi collegamenti territoriali che potremmo definire “analitici”, ve n’è uno che, considerata l’oggettiva impossibilità di localizzazione dell’operazione, potremmo definire “forfettario”: si tratta delle cessioni di beni a bordo di navi, aerei e treni.

In questo caso si assume che l’operazione sia territorialmente rilevante, a prescindere da dove esattamente avviene la cessione, se, congiuntamente, il trasporto:

  • si svolge nell’ambito del territorio comunitario (la nozione di territorio comunitario è contenuta nell’articolo 7, comma 1, lettera a), Dpr 633/72
  • inizia in Italia.
Inoltre, l’articolo 7-bis, comma 3, Dpr 633/72 prevede regole di territorialità particolari per quanto riguarda le cessioni di gasenergia elettricadi calore o di freddo che ai fini Iva vengono considerati beni.

Più complessa e articolata, invece, è la situazione per quanto riguarda le prestazioni di servizi. Infatti, l’immaterialità dell’operazione sommata alla vasta gamma di servizi erogabili ha imposto al legislatore comunitario (e di conseguenza a quello domestico) di individuare dei criteri forfettari al fine di localizzare il luogo di esecuzione della prestazione.

L’articolo 7-ter, comma 1, Dpr633/72, pertanto, prevede che:

  • le prestazioni di servizi B2B si considerano effettuale nello stato in cui è domiciliato il committente (lettera a));
  • le prestazioni di servizi B2C si considerano effettuale nello stato in cui è domiciliato il prestatore (lettera b)).
Il legislatore ha poi previsto una serie di regole ad hoc, che derogano le disposizioni generali previste dall’articolo 7-ter Dpr 633/72, per talune prestazioni di servizi per cui è più semplice riscontrare un nesso territoriale. Si tratta delle prestazioni elencate nei seguenti articoli:
L’applicazione pratica delle regole sopra viste si complica assai quando la prestazione di servizi è complessa, ovvero quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, in tal caso secondo i giudici della Corte di Giustizia UE si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini Iva, due o più prestazioni distinte o un’unica prestazione (vedasi Corte di Giustizia UE, Causa C-71/18; Corte di Giustizia UE, Causa C-801/19).

Secondo i giudici eurounionali:

  • in determinate circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo separatamente a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti;
  • un’operazione deve essere considerata unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale;
  • al fine di stabilire se le prestazioni fornite siano indipendenti o costituiscano una prestazione unica, è importante individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi.
Non esistendo una norma che permetta di qualificare oggettivamente una prestazione come complessa, occorre applicare i principi generali enunciati dai giudici della Corte di Giustizia UE conducendo una valutazione caso per caso, che consideri la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione oggetto di analisi.

Una volta stabilita la natura della prestazione complessa, il trattamento Iva rappresenta una mera conseguenza, infatti se la prestazione complessa:

  • ricade nelle fattispecie derogatorie, si applica la relativa disciplina speciale;
  • diversamente, verrà trattata come una prestazione generica ex articolo 7-ter Dpr 633/72 tassata, a seconda dei casi, nello stato del domicilio del committente (B2B) o del prestatore B2C).
(MF/ms)
 



Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di marzo 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di marzo 2022con indice pari a 109,9.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 marzo 2022 al 14 aprile 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 2,987994%.
 
(FV/fv)



Redazione rapporto biennale del personale maschile e femminile

Si informano le aziende associate che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia hanno firmato il Decreto interministeriale che definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che contano più di 50 dipendenti, in attuazione dell’articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Tali aziende, infatti, in attuazione dell’ articolo 47 del Decreto-legge n. 77/2021 sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC.

Le aziende dovranno redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro e non oltre il 30 settembre 2022 (per il solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio).

Al termine della procedura informatica, il Ministero rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
Il servizio informatico del Ministero attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istat e Cnel.

Comunicato

(FV/fv)




Bando regionale Arest per il rilancio attività economiche nei comuni lacuali del Lecchese

Opportunità di sviluppo per i comuni che intendono presentare un progetto che riguarda le sponde lacuali di Lecco e dei comuni limitrofi ai fini di un rilancio delle attività di sponda che possa rilanciare il territorio e favorire l’attrattività.

A questo scopo il Bando regionale Arest finanzia iniziative di questo genere e lo si può leggere nel dettaglio cliccando qui.

In una riunione tenutasi presso la Camera di Commercio, i Comuni presenti (Lecco, Malgrate, Mandello, Valmadrera, Abbadia, Lierna, Vercurago, Perledo, Garlate e Colico) hanno illustrato le necessità di riqualificazione della sponda lacuale con nuovi pontili, ormeggi, attività commerciali, attività di Ncc, parcheggi utili per l’uso delle spiagge, installazione di colonnine elettriche.
Per realizzare queste opere occorre costruire un partenariato tra enti e imprese, anche mediato dalle associazioni, che possa costituire un’opportunità per le attività economiche esistenti o nuove: servizi connessi alla navigazione e ai trasporti via acqua, servizi ricettivi, commerciali, artigianali, attività collegate alla mobilità dolce, infrastrutture di servizio alle iniziative culturali nei luoghi di interesse esistenti.

Si chiede alle imprese che siano interessate di scrivere in associazione e di compilare entro il 20 aprile 2022 la scheda allegata per candidare qualche idea progettuale e mettersi in rete con gli altri soggetti interessati.

Il bando scade più avanti ma bisogna coordinare le diverse proposte per presentare una progettualità unificata, creando accordi di partenariato con i privati interessati alla gestione e/o collaborazione dei servizi che verranno offerti dai Comuni (a titolo di esempio: gestione bar – parcheggi – pontili ecc.)

(SN/am)
 




Versamenti quote associative: i nuovi Iban

Ricordiamo alle Aziende Associate che il pagamento delle quote associative tramite bonifico potrà essere effettuato sui seguenti conti correnti:

IT51 W030 3222 9010 1000 0000 323 – Credito Emiliano Spa

IT74 Z056 9622 9000 0001 0070 X22 – Banca Popolare di Sondrio

Informiamo che a partire dal 28 aprile 2022 non sarà più attivo il conto corrente sulla Deutsche Bank.

Si allegano le distinte associative da inviare mensilmente all’Ufficio Amministrazione di Api Lecco Sondrio (Via Pergola 73, 23900, Lecco, mail: amministrazione@api.lecco.it ) entro il 25° giorno successivo alla scadenza del mese di competenza.

(SB/sg)




Bando “Digital Export 2022” per le mpmi lombarde

Rete Ufficio Estero comunica la pubblicazione del Bando Digital Export 2022, con l’obiettivo di sostenere le MPMI lombarde nello sviluppo e consolidamento della propria posizione sul mercato internazionale tramite un duplice intervento:
 
  • l’impiego di un Dem (Digital Export Manager) che predisponga una strategia di espansione sui mercati esteri tramite l’utilizzo degli strumenti digitali
  • l’utilizzo dello strumento dell’e-commerce, incentivando l’accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e i sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile)
 
Chi può partecipare
Le MPMI lombarde iscritte e attive al Registro delle Imprese che non abbiano beneficiato in passato dei bandi “e-commerce 2021” di Unioncamere Lombardia.
 
Caratteristiche dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute (al netto di IVA) con due diverse tipologie di intervento:
 
Tipologia intervento Investimento minimo Investimento massimo agevolabile Intensità contributo Contributo massimo
DEM (Digital Export Manager) € 6.000,00 € 6.000,00 Voucher fisso € 3.000,00
E-commerce € 4.000,00 € 12.500,00 40% delle spese ammissibili € 5.000,00

 

 
 
Termini di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, cliccando qui dalle ore 11:00 del 9 maggio 2022 fino alle ore 12:00 del 17 giugno 2022 (salvo esaurimento anticipato delle risorse).

Per ulteriori informazioni visitare il sito o rivolgersi a Rete Ufficio Estero ai seguenti recapiti: info@ufficioestero.it, 0341.286338.

(GF/am)
 




“Bando Fiere” internazionali all’estero, internazionali e nazionali in Italia e regionali in Lombardia 2022

Rete Ufficio Estero informa che la Camera di Commercio di Como-Lecco mette a disposizione una misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) delle province di Como e di Lecco, finalizzata all’abbattimento dei costi di partecipazione alle fiere internazionali all’estero, nazionali e internazionali in Italia, regionali in Lombardia.
 
Dotazione: € 150.000
 
Chi può partecipare
Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) che, dal momento della presentazione della domanda stessa e fino alla liquidazione del beneficio, abbiano sede legale operativa nella circoscrizione territoriale lariana.
 
Caratteristiche dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un contributo in conto esercizio pari al 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 2.500 euro per le manifestazioni regionali che si svolgono in Lombardia, così come per quelle nazionali e internazionali in Italia; di 5.000 euro sarà invece il contributo massimo per le manifestazioni internazionali all’estero.

Le spese ammissibili comprendono il noleggio degli spazi espositivi, l’allestimento stand, le assicurazioni collegate all’esposizione, l’iscrizione al catalogo ufficiale, il servizio di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo fatturato da soggetti terzi, i servizi accessori (hostess, steward, interpretariato, sicurezza), i costi per la partecipazione a iniziative promozionali previste dal programma ufficiale della fiera e per la progettazione e traduzione in lingua straniera di cataloghi, brochure, presentazioni aziendali.
 
Come partecipare
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 28 aprile 2022 e fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2022, salvo esaurimento risorse, esclusivamente in modalità telematica sul sito http://webtelemaco.infocamere.it, accedendo alla sezione “Servizi e-gov” e selezionando la voce “Contributi alle Imprese”.
 
Per ulteriori informazioni visitare il sito o contattare Rete Ufficio Estero ai seguenti recapiti: info@ufficioestero.it, 0341.286338.

(GF/am)